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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 17/12/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 621/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ER RA Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 10/12/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 7/2/2025 da
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avvocato ELENA MAFFEI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Capannori (LU), frazione Camigliano, via Stradone di Camigliano n.1, giusta procura in atti e
C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato FATIMA BOCCI Parte_2 C.F._2 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), viale Regina Margherita n. 195, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Capannori.
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Capannori in via Banchieri 60 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di Parte_1 nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi. PIANO GENITORIALE PE I FIGLI MINORENNI
3. Confermare l'affidamento dei figli e d entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 Per_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente al genitore con cui i figli si troveranno al momento
1 dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Confermare la collocazione prevalente dei figli e resso la dimora materna. Per_1 Per_2
5. il padre potrà esercitare il diritto di visita liberamente, preventivamente accordandosi con la madre e tenuto conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei figli;
durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli accordandosi con essi sentito prima il parere del coniuge;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di aprile di ogni anno.
6. Confermare l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 300,00 mensili e così € 150,00 per ciascun figlio, che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
7. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse dei figli, preventivamente concordate (tranne quelle urgenti o non differibili), sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
• libri tasse scolastiche e universitarie;
• vitto e alloggio fuori casa per motivi di studio (in tal caso l'assegno di mantenimento da corrispondere per tale figlio sarà sospeso per l'intero periodo di permanenza del figlio fuori casa);
• vacanze studio;
• vacanze non con i genitori;
• spese odontoiatriche;
• bollo e assicurazione auto/scooter/moto; le restanti spese straordinarie rimarranno invece a carico della sig.ra nella misura del 100%. Pt_1 xx. L'Assegno Unico e Universale al 50% fra i coniugi. Detrazioni fiscali al 50%. ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
8. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, i ricorrenti si dichiarano reciprocamente economicamente indipendenti.
9. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Capannori (LU) il 17/6/2006, dal quale sono nati i due figli
(nato il [...]), appena divenuto maggiorenne e non economicamente autosufficiente, Per_1
e (nato il [...]), ancora minorenne - hanno congiuntamente proposto domanda di Per_2 separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 160/2025 pubblicata il 24/3/2025, passata in giudicato in data 3/11/2025, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, dai medesimi integralmente confermate.
2 Ai fini dell'ulteriore corso del giudizio, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore, rinviando all'udienza – sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte – del 10/12/2025. Quindi, con successive note scritte i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
n Capannori (LU) in data 17/6/2006, debitamente trascritto nel
[...] Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Capannori (LU) all'Atto Numero 28, Parte II, Serie A, dell'Anno 2006; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Capannori (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 10/12/2025.
Il Presidente estensore
ER RA
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ER RA Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 10/12/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 7/2/2025 da
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avvocato ELENA MAFFEI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Capannori (LU), frazione Camigliano, via Stradone di Camigliano n.1, giusta procura in atti e
C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato FATIMA BOCCI Parte_2 C.F._2 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), viale Regina Margherita n. 195, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Capannori.
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Capannori in via Banchieri 60 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di Parte_1 nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi. PIANO GENITORIALE PE I FIGLI MINORENNI
3. Confermare l'affidamento dei figli e d entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 Per_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente al genitore con cui i figli si troveranno al momento
1 dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Confermare la collocazione prevalente dei figli e resso la dimora materna. Per_1 Per_2
5. il padre potrà esercitare il diritto di visita liberamente, preventivamente accordandosi con la madre e tenuto conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei figli;
durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli accordandosi con essi sentito prima il parere del coniuge;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di aprile di ogni anno.
6. Confermare l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 300,00 mensili e così € 150,00 per ciascun figlio, che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
7. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse dei figli, preventivamente concordate (tranne quelle urgenti o non differibili), sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
• libri tasse scolastiche e universitarie;
• vitto e alloggio fuori casa per motivi di studio (in tal caso l'assegno di mantenimento da corrispondere per tale figlio sarà sospeso per l'intero periodo di permanenza del figlio fuori casa);
• vacanze studio;
• vacanze non con i genitori;
• spese odontoiatriche;
• bollo e assicurazione auto/scooter/moto; le restanti spese straordinarie rimarranno invece a carico della sig.ra nella misura del 100%. Pt_1 xx. L'Assegno Unico e Universale al 50% fra i coniugi. Detrazioni fiscali al 50%. ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
8. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, i ricorrenti si dichiarano reciprocamente economicamente indipendenti.
9. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Capannori (LU) il 17/6/2006, dal quale sono nati i due figli
(nato il [...]), appena divenuto maggiorenne e non economicamente autosufficiente, Per_1
e (nato il [...]), ancora minorenne - hanno congiuntamente proposto domanda di Per_2 separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 160/2025 pubblicata il 24/3/2025, passata in giudicato in data 3/11/2025, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, dai medesimi integralmente confermate.
2 Ai fini dell'ulteriore corso del giudizio, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore, rinviando all'udienza – sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte – del 10/12/2025. Quindi, con successive note scritte i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
n Capannori (LU) in data 17/6/2006, debitamente trascritto nel
[...] Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Capannori (LU) all'Atto Numero 28, Parte II, Serie A, dell'Anno 2006; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Capannori (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 10/12/2025.
Il Presidente estensore
ER RA
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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