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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 04/03/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE LAVORO PRIMA
N.R.G. 664/2022
Il GOP Enrico Prost, nella causa proposta da ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv.to Prof. LANOTTE MASSIMO
ricorrente contro
Controparte_1
( ), rappresentato e difeso dall'Avv.to GIROLDI VALERIA P.IVA_1
resistente
OGGETTO: Obbligo contributivo del datore di lavoro.
All'udienza del 04/03/2025 ha pronunciato sentenza dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
Nella causa R.G. n. 664/2022, definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso, dichiarando la pretesa contenuta nell'avviso di addebito n. 395 2022 00010989 50 000 infondata, con conseguente annullamento del predetto avviso di addebito e cancellazione della sig.ra quale collaboratrice familiare del sig. Parte_2 Parte_1
dalla Gestione artigiani a far data dal 1.08.2015; CP_1
- condanna la parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 5.391,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge. Fissa il termine di giorni 30 (trenta) per il deposito della sentenza.
Reggio Emilia, 04/03/2025
Il GOP
Enrico Prost
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SEZIONE LAVORO PRIMA
N.R.G. 664/2022
Il GOP Enrico Prost, nella causa proposta da ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv.to Prof. LANOTTE MASSIMO
ricorrente contro
Controparte_1
( ), rappresentato e difeso dall'Avv.to GIROLDI VALERIA P.IVA_1
resistente
OGGETTO: Obbligo contributivo del datore di lavoro.
All'udienza del 04/03/2025 ha pronunciato sentenza dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
Nella causa R.G. n. 664/2022, definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso, dichiarando la pretesa contenuta nell'avviso di addebito n. 395 2022 00010989 50 000 infondata, con conseguente annullamento del predetto avviso di addebito e cancellazione della sig.ra quale collaboratrice familiare del sig. Parte_2 Parte_1
dalla Gestione artigiani a far data dal 1.08.2015; CP_1
- condanna la parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 5.391,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge. Fissa il termine di giorni 30 (trenta) per il deposito della sentenza.
Reggio Emilia, 04/03/2025
Il GOP
Enrico Prost
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