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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 18/12/2025, n. 1803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1803 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa IL LI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n° 1424/2024 del Registro Generale Contenzioso proposta
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
NN DE e presso il cui studio ha eletto domicilio giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._1
AO AÙ e presso il cui studio ha eletto domicilio giusta procura in atti
RESISTENTE
E
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
(C.F. CP_3 C.F._3
(C.F. Controparte_4 C.F._4
RESISTENTI CONTUMACI
OGGETTO: Azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. ha convenuto in giudizio Parte_1
i RA , e nonché moglie Controparte_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_1
di e cognata degli altri venditori, chiedendo dichiararsi l'inefficacia nei suoi Controparte_2
confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di compravendita immobiliare stipulato il
5.6.2023 tra i signori e la signora , trascritto il 19.6.2023 e avente ad oggetto CP_2 CP_1
due unità immobiliari site nel Comune di Lusiana Conco, per il prezzo di € 18.000,00, da
1 corrispondersi entro il 31.12.2023 senza interessi, con riserva di diritto di abitazione vitalizio in favore dei venditori.
Si è costituita chiedendo il rigetto della domanda, poiché infondata in Controparte_1
fatto e in diritto. Gli altri convenuti sono rimasti contumaci.
La causa è stata ritenuta matura per la decisione omessa ogni istruttoria e trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 18.11.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La domanda formulata dalla ricorrente è fondata, per i motivi che si vanno a esporre.
Sussistono nel caso di specie tutti i presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c., oggettivi e soggettivi:
a) Presupposti oggettivi:
1. Esistenza del credito della ricorrente
Il credito di cessionaria, nell'ambito di un'operazione di Parte_1
cartolarizzazione, del credito originariamente vantato da è documentalmente Controparte_5
provato alla luce del decreto ingiuntivo n. 1231/2016 e della successiva sentenza n. 1063/2021 del Tribunale di Vicenza, emessa all'esito del giudizio di opposizione a D.I. promosso dai e passata in giudicato, che ha condannato questi ultimi al pagamento della somma di € CP_2
1.307.925,58, oltre interessi e spese, in favore dell'odierna ricorrente,. Sulla base di tale credito, anteriore all'atto impugnato (stipulato in data 5.6.2023) e assistito da ipoteca giudiziale, la ricorrente ha intrapreso la procedura esecutiva immobiliare n. 523/2017 (giunta a definizione in data 6.11.2023) ed è intervenuta nell'esecuzione immobiliare n. 49/2018, nell'ambito delle quali ha ottenuto solo parziale soddisfazione, risultando quindi ancora creditrice dei RA . CP_2
2. Atto dispositivo e pregiudizio alle ragioni creditorie
L'atto di compravendita del 5.6.2023 oggetto di impugnazione, con cui i RA , CP_2
nelle more dell'esecuzione che ha visto la vendita di numerosi loro immobili, hanno trasferito alla (moglie e cognata) la piena proprietà di un immobile di 188 mq con garage, con CP_1
riserva in loro favore del diritto di abitazione vitalizio, per il prezzo di € 18.000,00, da pagarsi entro i successivi sei mesi senza interessi e che peraltro non risulta essere stato mai corrisposto,
è idoneo a rendere più incerto e difficile il soddisfacimento del credito vantato dalla ricorrente e un tanto è sufficiente a sorreggere l'azione revocatoria in parte qua. La giurisprudenza costante afferma infatti che: “a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito” (Cass. civ., ordin. n.
3817/2025).
2 b) Presupposti soggettivi (per l'ipotesi di atto a titolo oneroso successivo al sorgere del credito, quale il presente):
1. Consapevolezza del pregiudizio in capo ai debitori
I RA , all'atto della stipula della compravendita immobiliare il 5.6.2023, erano CP_2
pienamente consapevoli della propria esposizione debitoria dapprima verso e Controparte_5
successivamente nei confronti di l'ingiunzione di pagamento a loro Parte_1
carico risale al 2016 e ad essa è seguita sempre nel 2016 l'iscrizione ipotecaria giudiziale, gli stessi hanno opposto il decreto ingiuntivo n. 1231/2016 e sono stati esecutati nell'ambito delle espropriazioni immobiliari sopra citate intraprese nel 2017 e nel 2018. La conclusione dell'atto impugnato in prossimità della definizione della procedura esecutiva n. 523/2017, che ha visto la vendita di molteplici lotti del compendio immobiliare dei debitori, dimostra la conoscenza da parte di questi ultimi del pregiudizio che avrebbero arrecato alle ragioni creditorie, se non proprio la loro volontà di sottrarre i beni in questione alla garanzia patrimoniale.
2. Consapevolezza del pregiudizio in capo al terzo acquirente
come detto, è coniuge di e cognata degli altri Controparte_1 Controparte_2
venditori. Tale vincolo familiare, unitamente alle circostanze dell'operazione: prezzo dichiaratamente non congruo e non corrisposto, riserva di diritto di abitazione vitalizio in favore dei venditori e mantenimento dell'ipoteca giudiziale per € 264.367,81 a tutela del credito della stessa acquirente costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti che consentono di inferire la conoscenza da parte dell'acquirente del pregiudizio arrecato ai creditori dei Controparte_1
RA . Secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione infatti: “la CP_2
prova della partecipatio fraudis del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito – come nell'ipotesi in esame –, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, qualora tale vincolo, unitamente ad ulteriori elementi significativi, renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente.” (Cass. n. 8390/2020; conforme Cass. n. 161/2021, ove si legge che la vicinanza determinata dal rapporto familiare tra il disponente e l'acquirente è elemento “ex se” sufficiente a fondare la prova presuntiva finanche della partecipatio fraudis, laddove tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente).
Né vale a superare la presunzione in parola o a destituire di fondamento l'azione revocatoria spiegata dalla ricorrente la difesa della , secondo cui, da un lato, lei e il CP_1
debitore sarebbero separati di fatto da oltre dieci anni, e, dall'altro lato, essi in data 30.11.2022
3 sarebbero addivenuti alla stipula di un accordo (v. doc. 2 resistente) in ragione dei finanziamenti erogati dalla alla società e non restituiti, in CP_1 Parte_2
base al quale appunto avrebbero convenuto di ridurre il debito verso la procedendo CP_1
alla compravendita oggetto di causa, stimando il valore del compendio immobiliare in €
170.000,00, ma stabilendo, a fini fiscali, un prezzo di € 18.000,00, senza pagamento effettivo, prevedendo il mantenimento dell'ipoteca giudiziale a garanzia del credito residuo della resistente costituita e pattuendo il diritto di abitazione vitalizio in favore dei venditori.
Anzitutto la dedotta separazione di fatto ultradecennale è smentita dalla qualificazione delle parti nell'atto notarile come coniugati in regime di separazione dei beni. Inoltre, la scrittura privata del 30.11.2022 è priva di data certa e, come tale, inidonea a fornire prova ai sensi dell'art. 2704 c.c. Infine e soprattutto, le circostanze temporali (prossimità della definizione dell'esecuzione n. 523/2017) e le anomalie dell'operazione più volte evidenziate (prezzo irrisorio, mancato pagamento, riserva di abitazione e mantenimento dell'ipoteca) depongono per la finalità perseguita di sottrarre gli immobili alla garanzia patrimoniale.
Alla luce delle osservazioni che precedono, la domanda della ricorrente va accolta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano applicando i parametri minimi del D.M. 55/2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, scaglione fino a €
26.000, in € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria ed € 851,00 per la fase decisionale, per un compenso totale di € 2.540,00.
Le spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 spettano nella misura ordinaria del 15%.
La parte vincitrice ha documentato spese vive per € 322,90 (contributo unificato e marca deposito ricorso ex art. 281 c.p.c. € 264,00; notifica ricorso e decreto € 58,90).
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico dott.ssa
IL LI, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 1424/2024 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) accoglie la domanda della ricorrente e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia nei confronti di dell'atto raccolto in data 05.06.2023 dal notaio di Parte_1 Persona_1
Bassano del Grappa ai nr.ri 240.432 Rep. e 97.626 Racc., trascritto presso la Conservatoria di Schio in data 19.06.2023 ai nr.ri 6399 R.G. e 4905 R.P., con il quale i signori
, nato a [...] il [...], residente a [...]
Galgi nr. 38, Cod. Fisc. , , nata a [...] il CodiceFiscale_5 CP_3
14.12.1962, residente a [...], Cod. Fisc.
[...]
, e , nata a [...] il [...], residente a C.F._6 Controparte_4
4 Nove in via Don Panarotto L. nr. 14, Cod. Fisc. , hanno venduto CodiceFiscale_7
alla signora , nata a [...] il [...], residente a [...]Controparte_1
in via Roma nr. 111, Cod. Fisc. , i seguenti beni immobili censiti CodiceFiscale_8
in Comune di Lusiana Conco, Sezione Conco, via Galgi nr. 15, per l'intera piena proprietà:
C.F. - Foglio 20 - mappale 48 sub 1 – A/3 – vani 8 – mq. 188
C.F. - Foglio 20 - mappale 48 sub 2 – C/6 – mq. 13;
2) condanna i resistenti in solido a rifondere a le spese processuali, Parte_1
che liquida in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e in € 322,90 per spese esenti;
3) ordina, ex art. 2655 c.c., l'annotazione della sentenza in margine della trascrizione dell'atto revocato.
Vicenza, 18/12/2025
Il Giudice
dott.ssa IL LI
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