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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 01/12/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1166 /2024 R.G.
OGGETTO: responsabilità aquiliana-risarcimento danni da sinistro stradale vertente tra
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_1
residente, nella C.da Strasatti, n. 990, domiciliato in Marsala, nella Via San Rocco, n. 3, presso lo studio dell'Avv. Stefano Venuti Pellegrino, che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, con l'Avv. Simone Dara, giusto mandato in calce all'atto di citazione,
-attore-
E
, nata a [...], in data [...] (C.F.: Controparte_1 C.F._2
ed ivi residente, nella C.da Strasatti, n. 336;
-convenuta contumace-
. IVA , corrente in Roma, in Controparte_2 P.IVA_1
Via della Bufalotta n 374, società rappresentante per la gestione dei sinistri in Italia della
[...] e di in persona del Suo Controparte_3 Controparte_4
procuratore speciale, Dott. in virtù dei poteri conferitigli con procura per atti del Controparte_5
Notaio in Roma Rep. 20.105, atto n.
8.119 del 13/12/20022, elettivamente Persona_1
domiciliata presso il domicilio digitale dell'Avv. Massimo Dell'Utri, che la rappresenta e difende per mandato allegato alla comparsa di costituzione,
-convenuto-
Conclusioni delle parti:
Attore: Voglia il Tribunale accertare e dichiarare responsabile della collisione per cui è causa il Sig. Pt_2
conducente dell'autovettura di proprietà della Sig.ra Volkswagen FOX
[...] Controparte_1
targata DF 196 CX;
dichiarare tenuti e condannare i convenuti, compagnia Controparte_2
e la Sig.ra n.q. di proprietaria dell'autovettura Volkswagen FOX targata DF
[...] Controparte_1
196 CX, veicolo danneggiante, in solido tra loro a risarcire i danni non patrimoniali subiti dal ricorrente in conseguenza del sinistro per cui è causa;
per l'effetto, condannare i suddetti convenuti in solido tra loro al pagamento della somma di €. 77.268,75 a titolo di danno non patrimoniale subito dal Sig.
in conseguenza del sinistro del 07.11.2021, oltre ancora all'assistenza stragiudiziale Parte_1
prestata (€. 1.500,00), oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero di quella somma maggiore o minore, da determinarsi anche in via equitativa, che risulterà dovuta in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo;
vinte le spese da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
Convenuto: Voglia il Tribunale preliminarmente ritenere e dichiarare la nullità dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, essendo stata citata in giudizio la Controparte_2
in proprio, e non anche la per conto di
[...] Controparte_2 [...]
il tutto con necessità di ogni conseguente e/o relativa statuizione;
Controparte_3
preliminarmente ancora, ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della (citata in giudizio)
, con necessità di ogni conseguente statuizione, ivi compresa la Controparte_2
dichiarazione di inammissibilità, e/o improcedibilità e/o improponibilità delle domande attrici tutte, così come proposte e, in subordine, ma sempre preliminarmente, e senza recesso, la nullità dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, ed ancora, in ulteriore subordine, e sempre senza recesso alcuno da quanto precede, l'infondatezza delle stesse nei confronti della Controparte_2
in proprio. Preliminarmente ancora, ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva
[...]
della per conto di , Controparte_2 Controparte_3
atteso che, essendo stati accertati (a seguito di relazione medico-legale eseguita), postumi permanenti nella misura dell'8%, nella fattispecie per cui è procedimento, opera la normativa di cui al c.d. “indennizzo diretto” (postumi inferiori al 9%), con conseguente provata carenza di legittimazione passiva dell'odierna comparente, e comunque di improponibilità e/o improcedibilità nei suoi confronti, delle domande attrici, tutte così come formulate. Preliminarmente, ancora, ritenere e dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza delle domande, così come formulate, per mancata allegazione di alcun danno differenziale risarcibile, con ogni relativa e/o conseguente statuizione di legge. In subordine, senza recesso, nel merito delle domande attrici, rigettarle, perché infondate in fatto ed in diritto, e, comunque, carenti di prova. In ulteriore subordine, e sempre senza recesso, ridurle nei limiti del giusto e/o del provato e, comunque, eliminarle e/o ridurle, occorrendo anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 1227 c.c., attesa la responsabilità, e la certa concorsualità dell'attore nella determinazione dell'evento per cui è causa, così come verificatosi, il tutto con necessità di ogni conseguente e/o relativa statuizione;
vinte le spese.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
agisce in giudizio al fine di ottenere il ristoro integrale del danno non patrimoniale Parte_1
subito in occasione del sinistro occorso in Marsala in data 07.11.2021.
Afferma che, quel giorno, intorno alle ore 12.45, mentre percorreva una strada senza denominazione della contrada Strasatti rimaneva coinvolto in un sinistro stradale causato dall'autovettura Volkswagen
Fox targata DF 196 CX, di proprietà della Sig.ra e nell'occasione condotta da Controparte_1
. Parte_2 L'evento lesivo si sarebbe verificato per la condotta colposa posta in essere dal il quale, dopo Pt_2
aver percorso, con senso di marcia vietato, una via perpendicolare a quella percorsa dall' , Parte_1
giunto all'incrocio, avrebbe posto in essere una manovra di svolta a sinistra, così invadendo la corsia di marcia dell'attore ed impattando, con la parte anteriore destra con la parte anteriore del motociclo condotto dall' , provocandone la caduta a terra. Parte_1
Dunque, ritenendo che la responsabilità del sinistro vada integralmente imputata al conducente del veicolo danneggiante, il quale, peraltro, avrebbe a tal uopo sottoscritto il modello di constatazione amichevole, chiede il ristoro del danno biologico riportato, quantificato pari ad € 77.268,75, oltre le spese legali per la fase stragiudiziale, tenuto conto dell'invalidità permanente riportata, pari al 14% ed all'invalidità temporanea assoluta pari a giorni 40, dell'invalidità temporanea relativa al 75% di giorni 35, al 50% di giorni 30 ed al 25% di giorni 40.
Nella contumacia del convenuto proprietario del veicolo danneggiante, si è Controparte_1
costituita la compagnia assicurativa ccependo Controparte_2
preliminarmente la nullità della notifica dell'atto di citazione in quanto eseguita nei confronti della convenuta in proprio piuttosto che, correttamente, nella qualità di rappresentante in Italia della
[...]
e di .. Controparte_3 Controparte_6
Sempre in via preliminare ha eccepito il difetto di legittimazione passiva ritenendo che il sinistro rientri tra quelli di cui al c.d. “indennizzo diretto” e, comunque, l'inammissibilità ed infondatezza della domanda risarcitoria per avvenuto ristoro da parte di istituti che gestiscono Assicurazioni sociali obbligatorie.
Contestata infine la sussistenza del nesso causale tra la dinamica del sinistro e le lesioni lamentate, contestata altresì l'esistenza stessa del sinistro e la dedotta responsabilità in capo al proprio assicurato, ha chiesto il rigetto dell'azione o, comunque, la rideterminazione e riduzione del lamentato danno.
Il procedimento, ammessa la documentazione allegata dalle parti, è stato istruito attraverso l'assunzione delle prove orali, per come articolate dalle parti ed ammesse con ordinanza del 14 gennaio 2025, nonché
l'accertamento medico legale volto a verificare le lesioni riportate dall'attore. Chiusa la fase istruttoria, la causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione orale.
*******
Le domande avanzate dall'attore sono fondate e meritano di essere accolte nei limiti di seguito esposti.
Sulle eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta
Del tutto infondata è l'eccepita nullità della notifica dell'atto di citazione: parte convenuta, correttamente, evidenzia il proprio difetto di legittimazione passiva in proprio, trattandosi di società terza, incaricata da altri, della gestione dei propri sinistri.
Tuttavia, la costituzione in giudizio di è Controparte_2
avvenuta proprio nella qualità di società rappresentante per la gestione dei sinistri in Italia della
[...]
di come peraltro viene Controparte_3 CP_3 Controparte_4
specificatamente indicato anche nella procura conferita al difensore;
dunque l'atto ha perfettamente raggiunto lo scopo, tenuto conto che, ragionando a contrario, saremmo di fronte alla costituzione in giudizio di un falsus procurator, privo di potere.
Richiamando l'orientamento da ultimo ribadito dalla Corte di Cassazione (cfr. ord. 24329/2024) in base al quale “la notificazione è inesistente quando manchi del tutto, ovvero sia stata effettuata in un luogo o con riguardo a persona che non abbiano alcun riferimento con il destinatario della notificazione stessa mentre laddove sia ravvisabile tale collegamento, essa è affetta
da nullità, sanabile con effetto “ex tunc” attraverso la costituzione del convenuto ovvero attraverso la rinnovazione della notifica cui la
parte istante provveda spontaneamente o in esecuzione dell'ordine impartito dal giudice (Cass., Sez. Un., n. 14916/2016).
Nell'ipotesi in cui la notifica dell'atto sia avvenuta mediante consegna a persona o in luogo diversi da quello stabilito dalla legge ma abbia un collegamento con il destinatario, così da rendere possibile che esso, pervenuto a persona non del tutto estranea al processo, giunga a conoscenza del destinatario, essa deve essere considerata nulla, e, dunque, sanata dalla costituzione del convenuto (Cass. n. 621/2008; Cass. n. 10495/2004).” le eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta vanno integralmente rigettate.
Passando dunque al merito della vicenda oggetto di controversia, dalle prove orali assunte è emersa prova chiara della dinamica del sinistro, per come descritta dall'attore: il teste ha confermato che Tes_1
“l'autovettura proveniva in senso contrario di marcia e. giunta all'incrocio ha impattato la moto sul lato destro.” Anche il teste , giunto sui luoghi a seguito del sinistro, ha confermato la presenza Testimone_2
dell'autovettura e del motociclo nel punto descritto in citazione.
Ad ogni modo, proprio per l'estraneità del teste , non legato da alcun vincolo all'attore, e testimone Tes_1
oculare dell'impatto, le dichiarazioni rese appaiono genuine ed idonee a fornire prova inconfutabile della dinamica e dell'effettiva verificazione del sinistro.
Sempre con riguardo al sinistro stesso ed all'eccezione sollevata dalla convenuta in ordine alla sua verificazione alla luce del contenuto del verbale redatto dal dott. medico addetto al Pronto Per_2
Soccorso dell'Ospedale Abele Ajello di Mazara del Vallo, va rilevato innanzitutto che lo stesso teste ha testualmente riferito che “ confermo l'articolato precisando che, pur non ricordando l'episodio specifico, ciò che verbalizzo
è quello che mi dichiara il paziente all'atto dell'ingresso in sala visite. (….) ripeto che non ricordo l'episodio e posso solo riferire cosa abitualmente accade.”
Dunque, tenuto conto che le dichiarazioni del danneggiato riportate nel referto di pronto soccorso hanno efficacia probatoria di confessione stragiudiziale rese ad un terzo e sono, pertanto, liberamente valutabili da parte del giudice del merito, ex art. 2735, comma 1, c.c., alla luce delle dichiarazioni rese dal refertante, escusso all'udienza del 12 marzo 2025, il contenuto del suddetto verbale si ritiene superato e sconfessato da quanto riferito dal teste . Tes_1
Acclarata la veridicità del sinistro, in punto alla responsabilità dell'evento, la stessa va integralmente imputata al veicolo danneggiante: risulta infatti confermata la violazione, da parte del veicolo danneggiante, della primaria regola di condotta (guida contromano), integrando così una ipotesi di circostanza imprevista ed imprevedibile da parte dell' che lo esonera da ogni responsabilità. Parte_1
Viene pertanto accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura nella causazione del sinistro oggetto di lite.
Stabilita l'esatta dinamica del sinistro e, conseguentemente, l'imputabilità dello stesso, con riferimento al danno riportato dall'attore il procedimento è stato istruito attraverso la consulenza medico legale all'esito della quale il nominato ctu ha accertato la sussistenza del nesso eziologico tra l'evento descritto in atti e le lesioni riscontrate sulla persona del danneggiato. Ha inoltre stabilito che, a cagione di tali lesioni l' ha riportato un danno biologico pari all'8% Parte_1
(otto per cento) ed un danno biologico temporaneo di complessivi 90 giorni (ITT è quantificabile in giorni 30; ITP gg 20 al 75%, gg 20 al 50% e gg 20 al 25%).
Ha infine verificato che le spese mediche congrue ed ammissibili ammontano ad euro 504,00.
Le risultanze dell'accertamento peritale, scevre da vizi logico giuridici, sono state implicitamente condivise dalle parti in causa che non hanno formulato alcuna osservazione.
Sulla scorta di tali emergenze processuali, applicando alle percentuali invalidanti stabilite dal ctu gli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, di cui all'art. 139 del codice delle
Assicurazioni (d. lgs. 209/2005) aggiornati alla data del sinistro, si accerta e dichiara che l'attore ha riportato un danno biologico quantificato pari ad € 15.434,76 e, precisamente, € 12.585,36 Parte_1
per danno da invalidità permanente ed € 2.849,40 per danno da invalidità temporanea.
Non può invece riconoscersi alcun ristoro a titolo di danno morale, non sussistendo alcun elemento, neppure di natura indiziaria, che dimostri quest'ulteriore lesione al bene della vita, in termini di sofferenza e turbamento oltre l'ordinario patimento insito in una lesione fisica.
Stabilito dunque il complessivo danno subito dall'attore e, considerato che lo stesso ha già ricevuto dall' per l'invalidità temporanea, il complessivo importo di € 2.518,00, gli odierni convenuti, in CP_7
solido tra loro, l'uno quale danneggiante e l'altro quale società rappresentante in Italia della
[...]
e di , vanno condannati al pagamento, in Controparte_3 Controparte_6
favore dell'attore, del residuo importo a titolo di ristoro integrale del danno non patrimoniale subito, pari ad € 12.916,76, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo.
All'attore vanno altresì rimborsare le spese mediche nella misura di € 504,00.
Non può invece trovare accoglimento la domanda di rimborso delle spese legali stragiudiziali: per orientamento univoco della S.C. infatti: “in caso di sinistro stradale, le spese legali stragiudiziali costituiscono una voce di danno emergente e la loro liquidazione è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali. Esse sono risarcibili soltanto se: a) utili, là dove l'utilità dell'esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere
l'esito futuro del giudizio;
b) congrue, cioè sostenute in misura non esagerata, dovendo in caso contrario essere qualificate come danno evitabile con l'ordinaria diligenza ai sensi dell'art. 1227 comma 2 c.c.; c) non connesse e complementari con quelle giudiziali, dovendo in tal caso essere liquidato soltanto il compenso per l'assistenza legale. (cfr. Cass. 9849/2025).
Nel caso specifico, premesso che agli atti vi è solo una nota pro forma, assolutamente inidonea a dimostrare l'avvenuto esborso, tutta l'attività stragiudiziale documentata è strettamente connessa a quella giudiziale e, dunque, la chiesta liquidazione costituisce una duplicazione delle voci delle spese legali.
All'accoglimento delle domande segue la condanna dei convenuti alla refusione delle spese di lite sostenute dall'attore.
Le spese di ctu vengono definitivamente poste a carico dei convenuti in solido.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 1166 /2024 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: dichiara l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura di proprietà della convenuta CP_1
nella causazione del sinistro occorso in data 07.11.2021;
[...]
per l'effetto, condanna i convenuti in solido, n.q. di proprietaria dell'autovettura Controparte_1
Volkswagen FOX targata DF 196 CX, veicolo danneggiante, e Controparte_2
quale società rappresentante in Italia della
[...] Controparte_3
e di , a risarcire il danno non patrimoniale subite da , Controparte_6 Parte_1
quantificato, al netto delle somme già liquidate dall' in € 12.916,76, oltre interessi legali e CP_7
rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo;
condanna i convenuti in solido e ciascuno per il proprio titolo a rimborsare all'attore le spese mediche, quantificate pari ad € 504,00; condanna i convenuti in solido e ciascuno per il proprio titolo a rifondere all'attore le spese di lite, quantificate pari ad € 786,00 per esborsi ed € 4.000,00 per compensi di procuratore (€ 700,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria, € 1.500,00 per la fase decisionale); oltre spese forfettarie ed oneri di legge;
il tutto distratto in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido, le spese di ctu;
Così deciso in Marsala in data 28/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.