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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/10/2025, n. 3567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3567 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa RI OS, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 6828/2025 avente ad oggetto opposizione ad accertamento tecnico preventivo a norma dell'art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. Parte_1
fisc.: , elettivamente domiciliata in Catania, via Enna n.3/C, presso lo C.F._1
studio dell'avv. Laura Cucuzza, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti telematici
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma via CP_1
Ciro il Grande n.21, p.iva , rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria P.IVA_1
Battiato, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Provinciale INPS di
Catania, sita in Catania piazza della Repubblica n.26, giusta procura in atti telematici
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate in atti telematici a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 7.07.2025 ha Parte_1 contestato le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione peritale
Pagina 1 disposta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n.
11153/2024 r.g., in estrema sintesi, assumendo che la valutazione operata dal CTU è “su base discrezionale e senza indicazione dei codici di riferimento, del complessivo quadro patologico- invalidante, … né conforme alla documentazione né corrispondente alle reali condizioni psico- fisiche della (stessa) …, ed è da definirsi incompleta, non motivata e non adeguata”, evidenziando a tal fine che il proprio CTP, pur condividendo per la fibromialgia il riferimento
(per analogia) al codice 9303 del D.M. 5.02.1992, con riguardo l'artropatia polidistrettuale ha osservato il non esatto apprezzamento delle menomazioni concorrenti per aver trascurato il tecnico d'ufficio che “la degenerazione osteoarticolare riguarda tutta la colonna vertebrale
(cervico-dorso-lombare) e le ginocchia” e che la fibromialgia andrebbe computata come menomazione concorrente afferente all'apparato muscolo scheletrico, per cui non trova spazio il calcolo riduzionistico, sicché il quadro patologico complessivo spiega una incidenza invalidante del 72,50%, alla quale va aggiunta l'incidenza del danno complessivo sulla capacità lavorativa specifica.
Conseguentemente, la ricorrente ha chiesto, previa rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, di “dichiar(are) la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa del ricorrente relativa al riconoscimento della corretta percentuale di invalidità civile ex art. 20 L.
102/09, in misura non inferiore al 74% ovvero nella misura che verrà ritenuta di diritto ed a tal fine chiede la fissazione con decreto dell'udienza di comparizione con relativo termine per notifica;
Con Vittoria di spese e compensi del precedente nonché del presente giudizio, da distrarsi in favore del … difensore … anticipatario”. CP_ In data 27.08.2025 si è ritualmente costituito nel presente giudizio l' depositando nel fascicolo telematico memoria difensiva con la quale ha chiesto, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso e, nel merito, il rigetto delle pretese ivi dedotte stante la carenza del requisito sanitario.
La presente controversia è stata istruita mediante l'acquisizione di prove documentali nonché del fascicolo cartaceo e telematico del procedimento di accertamento tecnico preventivo sopra richiamato;
quindi, all'udienza del 3.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dell'art. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla disposizione normativa da ultimo richiamata.
____________________________
Sul piano processuale, innanzi tutto, va rilevata la tempestività della proposizione
Pagina 2 dell'opposizione de qua, atteso che l'atto introduttivo della presente fase è stato depositato il
7.07.2025 e, dunque, in piena osservanza del termine perentorio di 30 giorni decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso di cui al comma IV dell'art. 445 bis c.p.c., che essendo intervenuta il 9.06.2025, tenuto conto del disposto dell'art. 155 c.p.c., a sua volta, resta resa entro il termine perentorio all'uopo fissato con provvedimento del 8.05.2025.
Nel merito, il thema decidendum oggetto del presente giudizio attiene sostanzialmente all'accertamento della sussistenza in capo alla ricorrente dei requisiti sanitari legittimanti il riconoscimento del requisito sanitario funzionale al conseguimento dell'assegno mensile di invalidità civile, laddove, all'esito della fase sommaria, la stessa è stata riconosciuta invalida in misura pari al 60% a far data dalla domanda amministrativa, perciò restando condiviso il giudizio, espresso dalla Commissione medica, della sussistenza di una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura ricompresa tra il 34% e il 73%.
Ciò posto, la verifica medico legale della fondatezza dello stato invalidante nei termini dedotti dalla ricorrente va condotta tenendo conto che l'art. 445 bis c.p.c., nel subordinare l'ammissibilità dell'opposizione alla formulazione di specifici motivi, mira ad evitare che la presente fase di giudizio possa risolversi in una mera duplicazione della fase sommaria.
Fermo tale rilievo, occorre evidenziare che il CTU nominato nella fase sommaria, dopo aver operato l'attenta disamina della documentazione sanitaria in atti, ha raccolto l'anamnesi familiare, fisiologica e patologica della ricorrente, evidenziando, tra l'altro, che la stessa “è insegnante di sostegno” ed è “in carico presso il Centro di terapia del dolore del Policlinico di
Catania per fibromialgia. Pratica terapia con Normast, duloxetina e pineal tens forte”.
Quindi, l'ausiliare dell'ufficio ha sottoposto ad esame obiettivo, constatando Pt_1 personalmente che la paziente è “Soggetto in buone condizioni generali di nutrizione con cute e mucose visibili rosee di statura cm 1676 per 72 Kg. Non dispnoica, non si rilevano edemi declivi.
. Limitazione ai gradi medio- estremi per l'articolarità rachidea e grosse Controparte_2
articolazioni.
Lasegue negativo, i passaggi posturali sono autonomi e autonoma è la deambulazione.
Romberg negativo.
E' collaborante e disponibile al colloquio. Capacità cognitiva e nessi integri. Orientata nel tempo e spazio”.
A fronte dei permanenti segni obiettivi e clinico-strumentali accertati in atti, il CTU ha diagnosticato che la ricorrente soffre di “sindrome fibromialgica in soggetto con spondilodiscoartrosi cervicali e dorso-lombari in soggetto con gonartrosi a modica incidenza
Pagina 3 funzionale”.
Nell'apprezzare l'incidenza invalidante del quadro patologico in parola alla luce degli stati di invalidità previsti dal D.M. 5.2.1992, il consulente dell' ha sottolineato che alla CP_3
sindrome fibromialgica in trattamento farmacologico va riconosciuta una incidenza invalidante del 50% mentre alla “spondilodiscoartrosi cervicali e dorso-lombari in soggetto con gonartrosi
a modica incidenza funzionale” un peso invalidante del 20% e, “Pertanto, in applicazione al calcolo riduzionistico per plurime infermità può quantificarsi la percentuale complessiva invalidante nella misura del 60 %”.
Nel contesto considerato, il tecnico di parte ricorrente non ha contestato cha la patologia fibromialgica sia ascrivibile nella previsione di cui al codice 9303, per assimilazione alla patologia immunitaria dell'“Artrite reumatoide con cronicizzazione delle manifestazioni”: di qui, a fronte delle osservazioni critiche mosse dalla difesa di parte ricorrente, è sufficiente notare che la fibromialgia non trova riconoscimento espresso nelle tabelle ministeriali e, nella specie, non essendo in contestazione l'assimilazione operata di essa all'artrite reumatoide, risulta valorizzata la cronicizzazione delle manifestazioni articolari in conseguenza di un processo degenerativo assimilato quanto agli effetti sintomatologici a quello artrosico, senza che sia consentito poter valutare più volte la stessa patologia/sindrome.
Rispetto alle censure spiegate con riguardo all'apprezzamento operato dal CTU in ordine alle patologie interessanti l'apparato muscolo scheletrico, il tecnico di parte ricorrente ha dedotto che “Il parametro concesso, cioè 20%, … appare restrittivo … È noto al collega che, a mente dell'art. 5 D.L. 509 del 1988, nella valutazione complessiva della invalidità, non sono non concorrenti tra loro. Sono funzionalmente in concorso tra loro le menomazioni che interessano lo stesso organo o lo stesso apparato. In questi casi la valutazione complessiva consiste in un valore percentuale proporzionale a quello tariffato per la perdita totale anatomo-funzionale dell'organo dell'apparato (anchilosi del ginocchio rettilinea = 30%; anchilosi di rachide totale = 75%). Ne deriva che la valutazione complessiva della disfunzione poliarticolare, condizionata dalla degenerazione artrosiva, ben potrà estendersi al 30%”.
Alla luce di quanto precede, anche a voler condividere l'incidenza invalidante del 30% indicata dal CTU, la ricorrente non consegue la soglia del 74 % e, in disparte che il tecnico d'ufficio nel formulare le proprie conclusioni ha espressamente tenuto conto che la ricorrente svolge l'attività di “insegnante di sostegno” e risulta essere “in buone condizioni generali”, in assenza in atti di riscontro di patologie che provocano un danno d'organo non appare neanche consentito l'incremento del 5% ai sensi dell'art. 1 comma 3 ed art. 2 comma 2 D.L. 23 nov.
1988 n. 509, ma anche ad accedere ad esso in ogni caso non si raggiungerebbe la soglia di
Pagina 4 riduzione permanente della capacità lavorativa utile a beneficiare della prestazione oggetto di causa.
Non sussistono in atti, poi, certificazioni specialistiche che denotino un peggioramento del disfunzionamento osteoarticolare e/o delle strutture muscolari e, più in generale, un aggravamento del complesso patologico accertato a carico della ricorrente.
In considerazione dei superiori rilievi, il personale giudizio contrapposto dalla ricorrente rispetto le conclusioni peritali è insufficiente a legittimare la rinnovazione della consulenza peritale, in quanto si risolve in una semplice manifestazione difensiva di dissenso diagnostico
(in tal senso, tra le tante, Cass. 01.12.2022, n. 35353; Cass. 20.09.2022, n. 27492; Cass.
09.12.2019, n. 32075; Cass. 21.11.2019, n. 30418; Cass. 27.06.2019, n. 17374; Cass.
6.08.2015, n.16552).
Per l'effetto, il giudizio medico legale espresso dal CTU resta condiviso e fatto proprio da questo giudice, sicché va affermato che il complesso delle predette infermità è tale da ridurre la capacità lavorativa nella misura ricompresa tra il 34% e il 73%: 60% con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Ai fini delle spese giudiziali, vanno dichiarate irripetibili tenuto conto delle condizioni reddituali della ricorrente rilevanti a norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c. e, per la medesima ragione, le spese di CTU, nei rapporti interni tra le parti, restano poste definitivamente poste a carico dell'ente previdenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella controversia inter partes, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione,
ACCERTA in capo a la sussistenza una riduzione Parte_1
permanente della capacità lavorativa nella misura percentuale ricompresa tra il 33% e il 73%, con decorrenza dalla domanda amministrativa.
RIGETTA per il resto il ricorso
PONE definitivamente gli esborsi relativi alla consulenza tecnica d'ufficio della fase sommaria a carico dell' CP_1
COMPENSA per intero le spese processuali della fase sommaria e della fase di opposizione
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania il 4.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa RI OS
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