Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 29/04/2025, n. 1184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1184 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 11428/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott. Giovanni Maddaleni Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. nata in [...], Parte_1 C.F._1
il 27/08/1979, residente in [...]10, ed elettivamente domiciliata in Genova (GE), Via XX Settembre n. 19/10, presso lo studio dell'Avv. Michela Sarcletti, che la rappresenta e la difende come da procura in atti
- Parte Attrice - nei confronti di
, C.F. , nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
29/10/1974, residente in [...]10, elettivamente domiciliato in Genova (GE), Via San Vincenzo n. 1/4, presso lo studio dell'Avv. Benedetta
Agrifoglio, che lo rappresenta e lo difende come da procura in atti
- Parte Convenuta -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte per le parti: come da verbale di udienza del 18/03/2025.
Con ricorso depositato in data 19/11/2024, la Sig.ra ha chiesto che Parte_1
venisse pronunciata la separazione personale dal marito Sig. con cui Controparte_1
aveva contratto matrimonio civile in Tangeri (Marocco) in data 30/04/2015, regolarmente trascritto presso il Comune di Genova (GE), e dalla cui unione erano nati a Genova (GE) tre Per_ figli minori , rispettivamente in data 14/05/2016, in data 27/11/2017 Per_2 Per_3
e in data 01/09/2021, rappresentando una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della convivenza matrimoniale.
Con comparsa di costituzione e risposta del 14/02/2025, si è costituito in giudizio il Sig. il quale non si è opposto ma anzi ha espressamente aderito alla domanda Controparte_1
di separazione.
Alla prima udienza del 18/03/2025, le parti, dapprima contrapposte, all'esito del tentativo di conciliazione hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione sicché la causa è stata rimessa al Collegio per l'omologa.
Ciò premesso, la domanda di separazione personale, chiesta da entrambi i coniugi, può certamente essere accolta sussistendo quell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta, alla quale l'art. 151
c.c. riconduce la pronuncia di separazione.
Quanto alle condizioni di separazione concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, le stesse possono essere integralmente recepite non essendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed apparendo rispondenti al superiore interesse morale e materiale della prole.
Stante l'intervenuta conciliazione delle parti, le spese di lite del presente giudizio possono essere integralmente compensate fra le stesse.
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
[...] ORDINA all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Genova (GE) ad annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio civile celebrato in data 30/04/2015 in Tangeri
(Marocco) e trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al N. 520 Parte II
Serie C Vol. 1 Anno 2015 Uff. 1;
OMOLOGA le seguenti condizioni concordate dalle parti:
- i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
- la casa coniugale sita in Genova, Via Novella n. 95/10, concessa in locazione da A.R.T.E., viene assegnata alla Sig.ra che vi continuerà a vivere unitamente ai Parte_1
figli minori;
- i figli minori (nata a [...] il [...]), (nata a [...]_4 Persona_5
il 27/11/2017) e (nato a [...] il [...]) vengono affidati in via Persona_6
condivisa ad entrambi i genitori con collocazione abitativa presso la madre;
- il padre vedrà e terrà con sé i figli minori al sabato dalle ore 13.00 fino alla sera dopo cena, fintanto che non avrà reperito un'abitazione idonea ad ospitarli, salvo migliori e diversi accordi fra i genitori;
- il Sig. cede la propria quota di assegno unico di famiglia alla moglie Controparte_1
a titolo di mantenimento dei figli minori e lascerà nella disponibilità della stessa la carta su cui viene versato l'assegno di inclusione che ella potrà utilizzare per far fronte alle esigenze proprie e dei figli;
- le spese straordinarie relative ai figli da individuarsi secondo il documento di orientamento di cui al verbale di riunione della Sezione IV del Tribunale di Genova del 15/09/2016 verranno suddivise al 50% ciascuno fra i genitori;
- i coniugi rilasciano fin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e dei documenti di identità validi per l'espatrio propri e dei figli minori;
- spese di lite integralmente compensate.
Spese di lite giudizio integralmente compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 21/03/2025 Il Giudice Estensore
Dott. Danilo Corvacchiola
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini