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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 16/12/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 310/2025
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra Parte_1
[...] Pt_2
Parte_3
[...]
Parte_4
Parte_5
Parte_6 Pt_1
Parte_7
[...] Parte_8
[...] [...]
Pt_9 CP_1 Pt_9 CP_2
CP_3 Pt_9 CP_4 CP_5
CP_6 Pt_10
[...] CP_7
CP_8
CP_9 Pt_11
Parte_12
Parte_13 CP_10
CP_11 CP_12
[...] CP_13 Pt_3
Controparte_14
CP_15
CP_16 CP_15
CP_17 CP_18
[...] CP_19
PARTE RICORRENTE e
Controparte_20
PARTE RESISTENTE Oggi 16/12/2025, alle ore 12:06, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per i ricorrenti, l'avv. CHESSA SEBASTIANO. Per la l' . Controparte_20 Controparte_21
Il Giu ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda.
Pag. 1 di 12 Ritiene assolto l'onere della prova. Rappresenta dell'inesistenza del potere direttivo dell'appaltatore. Richiama le deposizioni dei lavoratori e in particolare l'ingerenza del committente a partire dal colloquio preassuntivo, con i controlli, le direttive del committente, le decisioni prese dalla committenza;
richiama l'ingerenza del figlio nell'esercizio del potere direttivo e disciplinare. Richiama quanto emerso sulle CP_20 ferie, i permessi. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda. Insiste per l'inammissibilità e improcedibilità della domanda. Nel merito, richiama la deposizione del teste CP_21
Contesta quanto affermato da controparte e argomenta sulla genuinità dell'appalto. Ritiene non vi siano elementi di prova dell'illiceità. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti. Il Giudice, trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti. Il Giudice Dott. Francesco Manfredi
Pag. 2 di 12 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 310/2025 promossa da:
(C.F. ), (C.F. , Parte_14 C.F._1 Parte_15 C.F._2
), Parte_16 C.F._3 Parte_17 (C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._4 Pt_18 C.F._5
. Parte_19 C.F._6 Controparte_14
, (C.F. ), C.F._7 CP_15 C.F._8 Parte_20
. C.F._9 Parte_21 C.F._10 Parte_22 (C.F. , (C.F. ), C.F._11 Parte_1 C.F._12 [...]
Pt_23 C.F._13 Parte_3 C.F._14
(C.F. ), (C.F. , Parte_3 C.F._15 Parte_4 C.F._16
( . Parte_5 C.F._17 Parte_24
), (C.F. ), C.F._18 Parte_7 C.F._19 Parte_25
C.F._20 Parte_26 C.F._21 [...] (C.F. ), Parte_27 C.F._22 [...]
Pt_28 Parte_29 C.F._23 Parte_30
), (C.F. , C.F._24 Parte_31 C.F._25 CP_8
dall'A I C.F._26 studio sono elettivamente domiciliati, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_20 P.IVA_1
e dall'Avv. TRISCARI BINONI PAOLO FRANCESCO Controparte_21
11 MILANO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in C.F._27 forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 07/04/2025, i 26 ricorrenti in epigrafe indicati hanno adito il Tribunale di
Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con la Controparte_20
per sentire accogliere le seguenti conclusioni, ivi trascritte: “voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro del
[...]
Tribunale di Lodi adito, previa ogni opportuna declaratoria, statuizione ed accertamento: In via principale: • accertare e dichiarare la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato tra i ricorrenti e CP_20
Pag. 1 di 12 in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 2094 c.c., nonché in conseguenza Controparte_20 della somministrazione e/o interposizione vietata di manodopera e/o della natura illecita dell'appalto, con diritto all'inquadramento nel livello A2 del C.C.N.L. “Lavanderie Industriali” e con le mansioni da ultimo svolte, orario di lavoro full-time (o quello diverso ritenuto di giustizia) a decorrere dal 1° gennaio 2020 o dalla diversa data ritenuta di giustizia;
In via subordinata, previo ove occorra dichiarazione di nullità e/o illegittimità e/o inefficacia di qualsiasi atto, contratto o accordo che diversamente dispongano e per tutti i motivi esposti al paragrafo II del presente ricorso • accertare e dichiarare tra i ricorrenti e in persona del legale rappresentante pro tempore, la costituzione di un Controparte_20 rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel livello A2 del C.C.N.L. “Lavanderie Industriali” e con le mansioni da ultimo svolte, orario di lavoro fulltime (o quello diverso ritenuto di giustizia) con decorrenza dal 1° agosto 2024
o dalla diversa data che dovrà essere ritenuta di giustizia;
• solo ove occorra in via pregiudiziale, si chiede che venga disposto il rinvio pregiudiziale alla C.G.U.E. in ordine alla compatibilità con gli obblighi nascenti dalla Direttiva 2008/104, e in particolare dall'art. 5 dell'istituto della somministrazione a tempo indeterminato come regolata dagli artt. 30 e 31 del D. Lgs.
n. 81/2015 nella parte in cui non esclude che questo tipo di somministrazione possa essere realizzata mediante missione a tempo indeterminato presso il medesimo utilizzatore Sempre in via subordinata e previo accertamento della violazione dell'art.
38 D. Lgs 81/2015: • accertare e dichiarare tra i ricorrenti e in persona del legale Controparte_20 rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 38 comma 2, D. Lgs 81/2015, la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, inquadramento nel livello A2 del C.C.N.L. “Lavanderie Industriali” e con le mansioni da ultimo svolte, orario di lavoro full-time (o quello diverso ritenuto di giustizia) con decorrenza dal 1° agosto 2024 o dalla diversa data che dovrà essere ritenuta di giustizia;
Con vittoria di compensi del presente giudizio, spese generali 15%, oltre
IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. Con riserva di agire per le ulteriori
e/o diverse differenze di retribuzione, anche derivanti dall'accertamento dell'intermediazione e somministrazione vietata di manodopera”.
Si è ritualmente costituita in giudizio la domandando Controparte_20
l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo , Controparte_22 eccependo l'inammissibilità delle domande attoree per il difetto di interesse ad agire, per la mancanza di presupposti sostanziali, per la violazione di norme imperative e per la violazione del principio di tutela dell'affidamento, nonché per esigenze di certezza di rapporti giuridici.
Nel merito, ha resistito alle domande dei ricorrenti, contestando la sussistenza di appalti illeciti e chiedendone l'integrale rigetto.
Con ordinanza resa all'udienza del 13.06.2025 il Giudice non ha autorizzato la chiamata in causa del terzo.
Esperito senza esito il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita tramite i documenti prodotti dalle parti e mediante escussione di testimoni (udienza del 24.09.2025).
All'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Pag. 2 di 12 Il ricorso deve essere accolto.
***
A) I ricorrenti in epigrafe indicati, operai formali dipendenti di società terze succedutesi nel corso degli anni in rapporti di appalto presso la committente odierna resistente ( CP_23 Parte_32
e da ultimo assunti da in forza di Controparte_24 Controparte_22 contratti di somministrazione con invio in missione a tempo indeterminato e part time a 30 ore settimanali
(cosiddetto Staff Leasing) presso la resistente, a decorrere dal 01.08.2024, agiscono nel presente giudizio nei confronti della utilizzatrice ai sensi dell'art. 38 comma 2 del d.lgs. n. 81/2015 per l'accertamento dell'intermediazione vietata di manodopera, con imputazione di ciascun rapporto di lavoro indeterminato alla società resistente.
La tesi dei ricorrenti, infatti, è che abbia nel corso di ciascun rapporto di Controparte_20 lavoro diretto e gestito la prestazione di lavoro di ciascun ricorrente, controllatone la prestazione di lavoro, fornito il materiale necessario e le apparecchiature strumentali all'esecuzione, organizzato i mezzi di proprietà, interagendo quotidianamente con i ricorrenti tramite i propri responsabili;
adducono che abbia altresì autorizzato le ferie e i permessi o le assenze dal lavoro, Controparte_20 laddove le società formali datrici di lavoro avrebbero svolto incombenti limitati di natura amministrativa
(pagamento della retribuzione, assunzione), incompatibili con un appalto lecito per assenza dell'autonomia di gestione di ciascun rapporto di lavoro, senza assumere in proprio alcun rischio di impresa. si difende esponendo che il verbale di accordo sindacale del 26.07.2024, Controparte_20 siglato dalle datrici di lavoro e dalla committente, nonché dalle rappresentanze sindacali, avrebbe superato ogni possibile conflitto potenziale prevedendo la stabilizzazione di ciascun rapporto di lavoro alle dipendenze della Agenzia di somministrazione (doc. n. 15 ric.).
Sostiene che il verbale di accordo sindacale sarebbe stato raggiunto in sede protetta e sarebbe vincolante anche gli odierni ricorrenti, ricorrendone i requisiti, la cui iniziativa giudiziaria ravvisa essere improcedibile.
Eccepisce che i ricorrenti, nell'agire per l'assunzione diretta alle dipendenze dell'utilizzatore nonostante le pattuizioni sindacali, difetterebbero dell'interesse ad agire, sarebbero vincolati alle pattuizioni sindacali, violerebbero norme imperative, avrebbero tenuto una condotta non improntata a buona fede.
Nessuna delle eccezioni coglie nel segno, perché il verbale di accordo sindacale del 26.07.2024 non vede gli odierni ricorrenti come parti dello stesso e sottoscrittori, trattandosi di un verbale in cui le parti si accordano per il passaggio dei dipendenti a tempo indeterminato dalla appaltatrice alla agenzia di somministrazione, con invio in missione presso l'odierna resistente (come previsto al paragrafo 1 delle condizioni del verbale, laddove manifesta la disponibilità a conferire incarico Controparte_20
a per assumere a tempo indeterminato e con missione a tempo indeterminato part Controparte_22 time, presso l'azienda utilizzatrice tutti i lavoratori attualmente in forza presso all'appalto CP_20 CP_24
Pag. 3 di 12 ed addetti all'appalto presso la società come espresso al paragrafo 3 delle Controparte_20 condizioni del verbale laddove viene previsto che tutto il personale appartenente all'appalto verrà assunto dal 1 agosto 2024 alle dipendenze della medesima società , a tempo indeterminato)(doc. n. 15 CP_22 ric., cit.).
L'accordo riguarda il passaggio di personale concordato tra le società firmatarie che vede i lavoratori coinvolti (di cui all'elenco in calce comprensivo degli odierni ricorrenti) come soggetti terzi.
Ciò non impedisce loro la presente iniziativa giudiziaria, prevedendolo la legge (d.lgs. n. 81/2015) e non escludendolo, a ben vedere, il verbale di accordo di cui si discute (doc. n. 15 fasc. ric.).
La domanda dei ricorrenti ha -peraltro- oggetto differente da quanto contenuto nell'accordo trasfuso nel verbale del 26.07.2024, che è stato stipulato sul presupposto del conflitto dettato dalla situazione occupazionale e salariale delle maestranze in forza alle società appaltatrici e finalizzato alla loro salvaguardia
(punto H delle premesse del verbale), oltre che per scongiurare a la conclusione della Controparte_25 procedura di licenziamento collettivo (punto G delle premesse del verbale).
È allora irrilevante disquisire sulla validità o no dell'accordo sindacale di passaggio del personale per avere visto la partecipazione di tutte le parti interessate, per la finalità di composizione del conflitto, per il contenuto o se esso preveda un trattamento di maggior favore per i lavoratori coinvolti connesso alla stabilizzazione presso un soggetto terzo (agenzia di somministrazione), trattandosi di questioni estranee al presente giudizio.
I ricorrenti, si ribadisce, non contestano la validità formale dei contratti di somministrazione con l'agenzia ma domandano in via principale l'accertamento dell'interposizione fittizia di manodopera con costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della odierna resistente.
È indubbio l'interesse ad agire dei ricorrenti, non potendo in concreto altrimenti -se non attraverso un provvedimento giurisdizionale costitutivo- ovviare alla situazione di obiettiva incertezza sul datore di lavoro effettivo e così ottenere il bene della vita prospettato.
Ancora, dalla prospettazione dei ricorrenti non emerge un'esigenza di tutela dell'affidamento o della certezza dei rapporti giuridici della resistente.
Infine, l'accordo sindacale del 26.07.2024 non rientra nella categoria – di interpretazione rigorosa e eccezionale – regolata dall'art. 8 del d.l. n. 138/2011 per non essere sussumibile in nessuna delle tipologie elencate al comma 2, perché non emerge dal tenore dell'accordo la volontà espressa delle parti di stipulare un contratto di prossimità, perché il testo dell'accordo non esplicita con sufficiente precisione il fine perseguito dalle parti, perché non vi sono elementi per correlare l'accordo all'elencazione tassativa contemplata dalla disposizione, perché non sono indicate quali disposizioni sarebbero eventualmente derogate in senso peggiorativo dall'accordo, perché non è descritto quale sia il nesso di causalità tra deroghe e finalità perseguite.
Pag. 4 di 12 In conclusione, tale argomentazione della società viene ad essere smentita da tenore dell'accordo stesso – che non contiene elemento alcuno per condividerla- e per ciò solo è priva di pregio.
B) Tutto quanto premesso, si rende opportuno esaminare la questione – assorbente ogni altra – dell'affermato appalto illecito.
Sussiste appalto genuino – fattispecie distinta dalla somministrazione di lavoro- in presenza dei seguenti requisiti, espressi dall'art. 29 comma 1 del d.lgs. n. 276/2003 e dalla definizione più ristretta contenuta nell'art. 1655 c.c., specificati dalla costante giurisprudenza di legittimità: 1. sussistenza di una effettiva organizzazione imprenditoriale dei mezzi necessari in capo all'appaltatore-datore di lavoro “formale”, cui sia stata affidata la realizzazione di un risultato produttivo autonomo (v. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord.,
25.06.2020, n. 12551), i cui indici possono essere offerti, a mero titolo di esempio ed in concreto, dal novero di dipendenti o lo svolgimento di attività anche a favore di terzi soggetti;
2. esercizio reale e non apparente del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori addetti all'appalto, occorrendo accertare che le disposizioni (se specificamente allegate e se) conferite siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro-appaltatore e che il suddetto datore di lavoro “formale” organizzi e gestisca realmente, completamente ed autonomamente i propri dipendenti, ad es. in relazione alla formazione ed alla fornitura di dispositivi di protezione individuale e personale;
occorre accertare in concreto che sia l'appaltatore a gestire il rapporto di lavoro in quegli aspetti in cui si estrinseca l'etero-direzione (ad es., ma non solo la gestione amministrativa: determinazione dei turni di lavoro, possibilità di destinazione ad altro appalto, autorizzazione a ferie e permessi, etc., ovvero tutti gli elementi in cui si estrinseca la nozione di “potere organizzativo”, nel senso di “potere di organizzazione della prestazione del lavoratore”); cfr. Cass. civ. Sez. lavoro,
05.10.2004, n. 19898; 3. assunzione effettiva da parte dell'appaltatore, in proprio, del rischio economico di impresa ed impiego, in genere, di propri mezzi (cfr. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 25.06.2020, n. 12551); ad es., se il prezzo dell'appalto è svincolato rispetto al costo dettato dall'impiego di lavoratori nell'appalto;
4. mancanza di eterodirezione da parte dell'appaltante, che non organizza né dirige i dipendenti dell'appaltatore, né esercita interventi diretti di controllo della prestazione (v. Cass. civ. Sez. lavoro Ord.,
10.06.2019, n. 15557); le eventuali disposizioni che l'appaltante dovesse impartire ai dipendenti dell'appaltatore dovrebbero ricondursi al potere direttivo datoriale, per affermare la sussistenza di un accordo fraudolento;
5. l'utilizzazione, da parte dell'appaltatore-datore di lavoro, di capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante/committente dà luogo ad una presunzione legale assoluta di sussistenza della fattispecie vietata dall'art. 1 della l. n. 1369 del 1960, solo quando detto conferimento di mezzi sia di consistenza e rilevanza tale da rendere del tutto marginale ed accessorio l'apporto dell'appaltatore (Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 28.06.2023, n. 18455).
Pag. 5 di 12 È stato altresì affermato, in maniera condivisibile, che: “in tema di divieto di interposizione di manodopera ex art. 1,
L. 23 ottobre 1960, n. 1369, operante ratione temporis, l'assenza di una reale organizzazione della prestazione in capo all'appaltatrice e la mancata assunzione da parte di essa di un rischio economico, con effettivo assoggettamento dei dipendenti al potere direttivo e di controllo, sono elementi idonei e sufficienti ad escludere la genuinità dell'appalto. Ciò rende superflua ogni ulteriore verifica in ordine alla proprietà dei mezzi utilizzati dall'appaltatrice” (v. Cass. civ. Sez. lavoro Ord.,
27.01.2021, n. 1754).
È importante anche sottolineare quello che è il riparto dei carichi probatori, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, che ritiene, in maniera condivisibile, applicabile: “il fondamentale criterio desumibile dall'art. 2697 c.c., in base al quale è sul soggetto che agisce in giudizio per il riconoscimento di un diritto che grava l'onere di provarne i fatti costitutivi” (Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., 10.03.2022, n. 7818).
Così chiarito in materia di riparto dei carichi probatori (onerati i ricorrenti), il quadro istruttorio è univoco.
b1) i testimoni di parte ricorrente hanno in sostanza confermato, con deposizioni precise, chiare e tra loro riscontrabili, le circostanze specifiche dedotte nel ricorso. Si tratta, per tali motivi, di deposizioni da ritenersi attendibili.
Il teste ha riferito: “era la lavanderia a fornirci i detersivi. I macchinari più Testimone_1 importanti erano di proprietà della lavanderia. […] In caso di guasto del macchinario se ne occupava il meccanico di CP_20
[…] Ci dava ordini sul lavoro la responsabile di […] ci assegnava i posti di lavoro, Persona_1 CP_20 Persona_1 che lavoro veniva prima e che lavoro veniva dopo, quando si andava in pausa e quando si andava a casa e chi andava a casa.
[…] Se avevamo bisogno di ferie e permessi passavamo prima da poi si compilava il foglio e si consultavano Persona_1 tra di loro. portava i fogli alla dirigenza di e stesso o la sorella autorizzavano o no le ferie. Se Persona_1 CP_20 CP_20 ero in ritardo o ero assente telefonavo prima a poi a e poi anche al mio formale datore di lavoro. Persona_1 CP_20
Ricordo che era a darmi l'assenso. preciso essere la porta voce di il nostro capo, il nostro Persona_1 Persona_1 CP_20 datore di lavoro. […] Confermo. e sono miei ex colleghi di lavoro dipendenti di […] Venivamo CP_26 Per_2 CP_20 rimproverati da però e , pur non rimproverandoci ci controllavano la prestazione. […] Persona_1 CP_26 Per_2
Confermo la circostanza che mi viene letta. […] Confermo, ci diceva proprio queste frasi e anche molto di più, come “siete troppo vecchie – dovete andare in pensione – ora prendo qualcuno di più giovane”, ci parlava così. […] a Testimone_2 dirigerci era l'ultima parola era sempre la sua. […] Fino al 2016 era sicuramente a Testimone_2 Persona_1 coordinarci. Dopo il 2016 le cose sono un pochino cambiate, perché sono successe certe cose, ma l'ultima parola era sempre di
e di . Ci controllavano se rispettavamo i tempi, se lavoravamo correttamente, se svolgevamo le Persona_1 Testimone_2 mansioni assegnate, quanti minuti andavamo in bagno. […] Confermo. dirigeva la produzione, era il figlio di Testimone_3
, non so se fosse socio. […] Confermo, ribadisco quanto già detto. Questo vale sia per prima del 2016, che Testimone_2 dopo il 2016. Preciso che il mio colloquio di assunzione fu con la Sig.ra […] Confermo la circostanza. I nostri CP_20 referenti per problematiche erano e […] Preciso che nell'ultimo periodo c'era Persona_1 Testimone_3 Persona_3 una collega dipendente della cooperativa, a cui mandavamo richieste di ferie e permessi e lei a sua volta le mandava ai CP_20
Pag. 6 di 12 come porta voce ci dava la risposta. Ricordo che l'autorizzazione a ferie e permessi era decisa dai responsabili Persona_3 che si passavano la palla, che ci riferiva le autorizzazioni, che la cooperativa non c'era, a me diceva si la Persona_3
Per_
.
Il teste ha riferito: “tutti i macchinari più importanti errano di Utilizzavamo Testimone_4 CP_20 attrezzature di Cipelli. ci forniva detersivi, sacchi e buste. smaltiva le scorie chimiche […] In caso di guasto al CP_20 CP_20 macchinario la manutenzione la faceva il meccanico di […] Per_4 CP_20 CP_20 Persona_1 Testimone_5 Tes_3
Per_
ci coordinavano il lavoro e ci dicevano cosa fare. Per esempio, ricordo che la sorella e si erano messi
[...] CP_20 dietro alle presse e ci dicevano urlando di fare più veloce, ero appena arrivata e mi spaventai. […] è dipendente Persona_1 di e ci diceva ogni giorno cosa fare. […] Ci diceva in che posti andare a lavorare, quanto tempo stare al lavoro (lo CP_20
Per_ decideva e era il porta voce), ci urlava che dovevamo lavorare veloci. […] Per ferie e permessi decideva CP_20
[...] che parlava con e […] e sono stati dipendenti di sono stati anche Per_1 Tes_2 Testimone_5 CP_26 Per_2 CP_20 loro portavoce e responsabili. Ci dicevano di fare 120 pezzi all'ora e di inserire nel carrello l'orario e il nominativo, per capire quanti pezzi la singola persona avesse fatto all'ora. Dopo il 2016 la situazione non è cambiata. […] e CP_26 Per_2 ci rimproveravano in caso di disservizio. […] C'era la responsabile ma anche era presente personalmente, CP_20 CP_20 ricordo che una volta mi fece rientrare in azienda dopo l'orario di lavoro perché non avevo lavorato a suo dire bene dei pezzi, e io rientrai e discussi con lui e tornai a casa. […] la cooperativa era presente ogni tanto, a chiamata di Non esistevano CP_20 macchinari della cooperativa nell'azienda. […] Dal 2021 c'era anche suo figlio e dipendente. […] Ci Testimone_3 controllava tutto, e metteva in lavanderia anche tempi più bassi per fare presto. […] Mi ricordo che in caso di problema sul lavoro ci rivolgevamo a della cooperativa, era sempre portavoce di non decideva lei ma decidevano Persona_3 CP_20 Tes_2
e suo figlio […] decideva ferie e permessi, sia dopo che prima il 2016. […] il colloquio di
[...] Tes_3 Testimone_5 assunzione io l'ho fatto con in lavanderia, è dipendente di poi mi ha assunto la Testimone_5 Testimone_5 CP_20 cooperativa”.
Il testimone di parte resistente, escusso a prova contraria, non è da Testimone_6 ritenersi credibile e la sua deposizione è scarsamente attendibile, perché: a) in primo luogo, il testimone, come dallo stesso riferito, era scarsamente presente nella lavanderia, il tempo necessario per espletare le attività di natura amministrativa (“il mio lavoro è fuori dalla lavanderia, io sono commerciale e giro in macchina, facevo circa 80.000 km all'anno. Ero in azienda 3/4 volte al mese, in genere per mezza giornata e stavo nel mio ufficio al secondo piano. Il mio ufficio è nella palazzina uffici, fuori dalla lavanderia. Io non entravo nella produzione. Per salutare CP_20 qualche volta andavo a vedere gli impianti, in un anno magari ci andavo 10 volte. Ad agosto non ci sono per tutto il mese.
Preciso che sono titolare di altre due aziende e lascio immaginare quanto tempo dedicassi a il giusto necessario”); il CP_20 dato della scarsa presenza del testimone sul luogo di lavoro dei ricorrenti, che è titolare di due società e consulente esterno (v. pagina 12 della memoria difensiva), è elemento significativo per dedurre che lo stesso non potesse avere diretta contezza di quanto accadesse in lavanderia, se non per sentito dire;
b) in secondo luogo, il testimone, pur confermando che le attrezzature e strumentazioni più importanti erano di
Pag. 7 di 12 proprietà della resistente, ha riferito che: “i carrelli di vario tipo, le attrezzature per le pulizie era di proprietà delle cooperative”, laddove tale circostanza risulta smentita dai contratti di comodato d'uso dei carrelli e delle attrezzature, prodotti dalla società resistente (v. doc. n.
4.2. contratto di comodato d'uso gratuito tra e Consorzio Idea del 30.12.2019 e doc. n.
6.1. contratto di comodato Controparte_20
d'uso gratuito tra e del 1.03.2023), atti a documentare Controparte_20 Controparte_24 che la proprietà dei carrelli (oltre che delle attrezzature) era in capo alla Controparte_20
I contratti di appalto inerenti la produzione intercorsi con con il Consorzio Idea e con la CP_23
CP_ società confermano (clausola 4 del contratto con clausola 5 degli altri due Controparte_24 contratti) che le attrezzature più rilevanti sono di proprietà dell'appaltante (odierno resistente)(doc. n.
1.1. res, doc. n.
4.0 res., doc. n.
6.0 res.): si tratta di attrezzature fisse come centrifughe, essiccatoi, mangani, presse, manichini, di notevole “ingombro” – tanto da non poter essere spostate-, come viene esplicitato nei contratti di appalto citati, di rilevanza tale da rendere marginale e accessorio l'apporto di ciascun appaltatore.
Ancora, i contratti di comodato d'uso citati documentano che i numerosi carrelli in acciaio per contenere la biancheria, i carrelli in alluminio per il trasporto della biancheria, i cosiddetti “roll” in rete metallica con ruote e le imbustatrici manuali erano e sono di proprietà del committente, da cui deve evincersi che il contributo organizzativo fornito da ciascun appaltatore era praticamente assente (docc. nn.
4.2. e 6.1. citati).
b2) è emerso dall'istruttoria che i ricorrenti (oltre ai colloqui di assunzione svolti dalla sola committente) ricevevano effettivamente ordini e direttive dai responsabili della resistente, che esercitava nei loro confronti un reale potere direttivo in ordine alla prestazione di lavoro, che i mezzi e le attrezzature di maggior rilievo, compresi i carrelli, non erano messi a disposizione dalle società appaltatrici ma erano di proprietà della committente (conferma al riguardo anche il teste e confermano i contratti di CP_21 comodato, docc. nn. 4.2, 6.1. res.), che le ferie e i permessi erano in sostanza decisi dai responsabili della che le cooperative – formali datrici di lavoro – erano saltuariamente Controparte_20 presenti in azienda, che la famiglia controllava la prestazione di lavoro e le tempistiche dei ricorrenti, CP_20 fin dall'assunzione, infine che tale ingerenza della committente nei rapporti di lavoro dei ricorrenti avveniva per il periodo temporale sia prima che dopo il 2016.
Le nomine formali dei vari preposti-responsabili e dei sostituti da parte delle appaltatrici succedutesi
[...]
docc. nn. 2 e 4.4. fasc. res.) non sono elementi che comprovino la presenza CP_23 Controparte_27 effettiva degli stessi sul luogo di lavoro e nella lavanderia;
anzi, il teste afferma che i componenti della Tes_4 cooperativa datrice di lavoro formale erano presenti occasionalmente e solo previa chiamata della committente.
Non emerge che vi sia stato un rischio economico assunto dalle appaltatrici, che per l'esecuzione dei
Pag. 8 di 12 contratti formali di appalto utilizzavano mezzi della committente. Persino la circostanza, riferita dal teste scarsamente attendibile, che “ ha dei contratti a 48h, nel senso che riceve la biancheria da lavare e stirare, e dopo CP_20
48h la deve restituire lavata e stirata” è indicativa del fatto che entro il tempo massimo di 48 ore la merce dovesse essere restituita (lavata e stirata) al cliente e che fosse comunque a dover garantire, verso il CP_20 cliente, il rispetto dei tempi di consegna, senza che alcun rischio o conseguenza ricadesse sulle appaltatrici via via avvicendatesi nello stabilimento.
Vi sono plurimi elementi, emergenti dall'istruttoria orale e documentale, che convergono nel senso di ritenere che siano stati posti in essere plurimi appalti illeciti con una sostanziale e stabile intermediazione vietata di manodopera dei ricorrenti, stabilmente alle dipendenze della utilizzatrice.
Occorre, in ragione di quanto sopra, accogliere la domanda in via principale di cui alle conclusioni del ricorso e, ai sensi dell'art. 29 comma 3bis del d.lgs. n. 276/2003, accertare la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno tra tutti i ricorrenti e la resistente Controparte_20 in conseguenza della interposizione vietata di manodopera, con applicazione del C.C.N.L. Lavanderie
Industriali applicato dalla committente e con l'inquadramento riconosciuto nel verbale di accordo sindacale
(livello A2, cfr. doc. n. 15 fasc. ric. cit.).
Ogni altra questione è assorbita per la ragione più liquida.
C) Le spese di lite seguono la soccombenza della resistente e vengono liquidate come da dispositivo, secondo le previsioni del D.M. n. 55/2014 (mod. dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto
2022).
La liquidazione delle spese di lite avviene sulla base dei seguenti parametri ministeriali: - il valore della domanda in conformità all'art. 5 comma 1 del D.M. cit. (che rinvia agli artt. 10 e ss. del c.p.c.); - la natura della causa;
- le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata;
l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare (sotto questo profilo, viene considerata la presenza o meno di contrasti giurisprudenziali); i risultati conseguiti;
- ciascuna delle fasi del giudizio. Con distrazione dei compensi in favore dell'avv.
SS BA, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara la sussistenza di una interposizione vietata di manodopera con
[...]
e per l'effetto: Controparte_20
a. dichiara, ai sensi dell'art. 29, comma 3bis del d.lgs. n. 276/2003, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno di ciascun ricorrente con la società resistente a decorrere dal 1.1.2020, con inquadramento di ognuno nel livello A2 del
C.C.N.L. Lavanderie Industriali, invariate le mansioni da ultimo svolte;
2) condanna altresì la resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che
Pag. 9 di 12 liquida in complessivi € 9.000,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, oltre
I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge;
compensi distratti in favore dell'avv. SS, antistatario.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 16 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
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TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra Parte_1
[...] Pt_2
Parte_3
[...]
Parte_4
Parte_5
Parte_6 Pt_1
Parte_7
[...] Parte_8
[...] [...]
Pt_9 CP_1 Pt_9 CP_2
CP_3 Pt_9 CP_4 CP_5
CP_6 Pt_10
[...] CP_7
CP_8
CP_9 Pt_11
Parte_12
Parte_13 CP_10
CP_11 CP_12
[...] CP_13 Pt_3
Controparte_14
CP_15
CP_16 CP_15
CP_17 CP_18
[...] CP_19
PARTE RICORRENTE e
Controparte_20
PARTE RESISTENTE Oggi 16/12/2025, alle ore 12:06, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per i ricorrenti, l'avv. CHESSA SEBASTIANO. Per la l' . Controparte_20 Controparte_21
Il Giu ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda.
Pag. 1 di 12 Ritiene assolto l'onere della prova. Rappresenta dell'inesistenza del potere direttivo dell'appaltatore. Richiama le deposizioni dei lavoratori e in particolare l'ingerenza del committente a partire dal colloquio preassuntivo, con i controlli, le direttive del committente, le decisioni prese dalla committenza;
richiama l'ingerenza del figlio nell'esercizio del potere direttivo e disciplinare. Richiama quanto emerso sulle CP_20 ferie, i permessi. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda. Insiste per l'inammissibilità e improcedibilità della domanda. Nel merito, richiama la deposizione del teste CP_21
Contesta quanto affermato da controparte e argomenta sulla genuinità dell'appalto. Ritiene non vi siano elementi di prova dell'illiceità. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti. Il Giudice, trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti. Il Giudice Dott. Francesco Manfredi
Pag. 2 di 12 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 310/2025 promossa da:
(C.F. ), (C.F. , Parte_14 C.F._1 Parte_15 C.F._2
), Parte_16 C.F._3 Parte_17 (C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._4 Pt_18 C.F._5
. Parte_19 C.F._6 Controparte_14
, (C.F. ), C.F._7 CP_15 C.F._8 Parte_20
. C.F._9 Parte_21 C.F._10 Parte_22 (C.F. , (C.F. ), C.F._11 Parte_1 C.F._12 [...]
Pt_23 C.F._13 Parte_3 C.F._14
(C.F. ), (C.F. , Parte_3 C.F._15 Parte_4 C.F._16
( . Parte_5 C.F._17 Parte_24
), (C.F. ), C.F._18 Parte_7 C.F._19 Parte_25
C.F._20 Parte_26 C.F._21 [...] (C.F. ), Parte_27 C.F._22 [...]
Pt_28 Parte_29 C.F._23 Parte_30
), (C.F. , C.F._24 Parte_31 C.F._25 CP_8
dall'A I C.F._26 studio sono elettivamente domiciliati, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_20 P.IVA_1
e dall'Avv. TRISCARI BINONI PAOLO FRANCESCO Controparte_21
11 MILANO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in C.F._27 forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 07/04/2025, i 26 ricorrenti in epigrafe indicati hanno adito il Tribunale di
Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con la Controparte_20
per sentire accogliere le seguenti conclusioni, ivi trascritte: “voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro del
[...]
Tribunale di Lodi adito, previa ogni opportuna declaratoria, statuizione ed accertamento: In via principale: • accertare e dichiarare la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato tra i ricorrenti e CP_20
Pag. 1 di 12 in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 2094 c.c., nonché in conseguenza Controparte_20 della somministrazione e/o interposizione vietata di manodopera e/o della natura illecita dell'appalto, con diritto all'inquadramento nel livello A2 del C.C.N.L. “Lavanderie Industriali” e con le mansioni da ultimo svolte, orario di lavoro full-time (o quello diverso ritenuto di giustizia) a decorrere dal 1° gennaio 2020 o dalla diversa data ritenuta di giustizia;
In via subordinata, previo ove occorra dichiarazione di nullità e/o illegittimità e/o inefficacia di qualsiasi atto, contratto o accordo che diversamente dispongano e per tutti i motivi esposti al paragrafo II del presente ricorso • accertare e dichiarare tra i ricorrenti e in persona del legale rappresentante pro tempore, la costituzione di un Controparte_20 rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel livello A2 del C.C.N.L. “Lavanderie Industriali” e con le mansioni da ultimo svolte, orario di lavoro fulltime (o quello diverso ritenuto di giustizia) con decorrenza dal 1° agosto 2024
o dalla diversa data che dovrà essere ritenuta di giustizia;
• solo ove occorra in via pregiudiziale, si chiede che venga disposto il rinvio pregiudiziale alla C.G.U.E. in ordine alla compatibilità con gli obblighi nascenti dalla Direttiva 2008/104, e in particolare dall'art. 5 dell'istituto della somministrazione a tempo indeterminato come regolata dagli artt. 30 e 31 del D. Lgs.
n. 81/2015 nella parte in cui non esclude che questo tipo di somministrazione possa essere realizzata mediante missione a tempo indeterminato presso il medesimo utilizzatore Sempre in via subordinata e previo accertamento della violazione dell'art.
38 D. Lgs 81/2015: • accertare e dichiarare tra i ricorrenti e in persona del legale Controparte_20 rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 38 comma 2, D. Lgs 81/2015, la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, inquadramento nel livello A2 del C.C.N.L. “Lavanderie Industriali” e con le mansioni da ultimo svolte, orario di lavoro full-time (o quello diverso ritenuto di giustizia) con decorrenza dal 1° agosto 2024 o dalla diversa data che dovrà essere ritenuta di giustizia;
Con vittoria di compensi del presente giudizio, spese generali 15%, oltre
IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. Con riserva di agire per le ulteriori
e/o diverse differenze di retribuzione, anche derivanti dall'accertamento dell'intermediazione e somministrazione vietata di manodopera”.
Si è ritualmente costituita in giudizio la domandando Controparte_20
l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo , Controparte_22 eccependo l'inammissibilità delle domande attoree per il difetto di interesse ad agire, per la mancanza di presupposti sostanziali, per la violazione di norme imperative e per la violazione del principio di tutela dell'affidamento, nonché per esigenze di certezza di rapporti giuridici.
Nel merito, ha resistito alle domande dei ricorrenti, contestando la sussistenza di appalti illeciti e chiedendone l'integrale rigetto.
Con ordinanza resa all'udienza del 13.06.2025 il Giudice non ha autorizzato la chiamata in causa del terzo.
Esperito senza esito il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita tramite i documenti prodotti dalle parti e mediante escussione di testimoni (udienza del 24.09.2025).
All'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Pag. 2 di 12 Il ricorso deve essere accolto.
***
A) I ricorrenti in epigrafe indicati, operai formali dipendenti di società terze succedutesi nel corso degli anni in rapporti di appalto presso la committente odierna resistente ( CP_23 Parte_32
e da ultimo assunti da in forza di Controparte_24 Controparte_22 contratti di somministrazione con invio in missione a tempo indeterminato e part time a 30 ore settimanali
(cosiddetto Staff Leasing) presso la resistente, a decorrere dal 01.08.2024, agiscono nel presente giudizio nei confronti della utilizzatrice ai sensi dell'art. 38 comma 2 del d.lgs. n. 81/2015 per l'accertamento dell'intermediazione vietata di manodopera, con imputazione di ciascun rapporto di lavoro indeterminato alla società resistente.
La tesi dei ricorrenti, infatti, è che abbia nel corso di ciascun rapporto di Controparte_20 lavoro diretto e gestito la prestazione di lavoro di ciascun ricorrente, controllatone la prestazione di lavoro, fornito il materiale necessario e le apparecchiature strumentali all'esecuzione, organizzato i mezzi di proprietà, interagendo quotidianamente con i ricorrenti tramite i propri responsabili;
adducono che abbia altresì autorizzato le ferie e i permessi o le assenze dal lavoro, Controparte_20 laddove le società formali datrici di lavoro avrebbero svolto incombenti limitati di natura amministrativa
(pagamento della retribuzione, assunzione), incompatibili con un appalto lecito per assenza dell'autonomia di gestione di ciascun rapporto di lavoro, senza assumere in proprio alcun rischio di impresa. si difende esponendo che il verbale di accordo sindacale del 26.07.2024, Controparte_20 siglato dalle datrici di lavoro e dalla committente, nonché dalle rappresentanze sindacali, avrebbe superato ogni possibile conflitto potenziale prevedendo la stabilizzazione di ciascun rapporto di lavoro alle dipendenze della Agenzia di somministrazione (doc. n. 15 ric.).
Sostiene che il verbale di accordo sindacale sarebbe stato raggiunto in sede protetta e sarebbe vincolante anche gli odierni ricorrenti, ricorrendone i requisiti, la cui iniziativa giudiziaria ravvisa essere improcedibile.
Eccepisce che i ricorrenti, nell'agire per l'assunzione diretta alle dipendenze dell'utilizzatore nonostante le pattuizioni sindacali, difetterebbero dell'interesse ad agire, sarebbero vincolati alle pattuizioni sindacali, violerebbero norme imperative, avrebbero tenuto una condotta non improntata a buona fede.
Nessuna delle eccezioni coglie nel segno, perché il verbale di accordo sindacale del 26.07.2024 non vede gli odierni ricorrenti come parti dello stesso e sottoscrittori, trattandosi di un verbale in cui le parti si accordano per il passaggio dei dipendenti a tempo indeterminato dalla appaltatrice alla agenzia di somministrazione, con invio in missione presso l'odierna resistente (come previsto al paragrafo 1 delle condizioni del verbale, laddove manifesta la disponibilità a conferire incarico Controparte_20
a per assumere a tempo indeterminato e con missione a tempo indeterminato part Controparte_22 time, presso l'azienda utilizzatrice tutti i lavoratori attualmente in forza presso all'appalto CP_20 CP_24
Pag. 3 di 12 ed addetti all'appalto presso la società come espresso al paragrafo 3 delle Controparte_20 condizioni del verbale laddove viene previsto che tutto il personale appartenente all'appalto verrà assunto dal 1 agosto 2024 alle dipendenze della medesima società , a tempo indeterminato)(doc. n. 15 CP_22 ric., cit.).
L'accordo riguarda il passaggio di personale concordato tra le società firmatarie che vede i lavoratori coinvolti (di cui all'elenco in calce comprensivo degli odierni ricorrenti) come soggetti terzi.
Ciò non impedisce loro la presente iniziativa giudiziaria, prevedendolo la legge (d.lgs. n. 81/2015) e non escludendolo, a ben vedere, il verbale di accordo di cui si discute (doc. n. 15 fasc. ric.).
La domanda dei ricorrenti ha -peraltro- oggetto differente da quanto contenuto nell'accordo trasfuso nel verbale del 26.07.2024, che è stato stipulato sul presupposto del conflitto dettato dalla situazione occupazionale e salariale delle maestranze in forza alle società appaltatrici e finalizzato alla loro salvaguardia
(punto H delle premesse del verbale), oltre che per scongiurare a la conclusione della Controparte_25 procedura di licenziamento collettivo (punto G delle premesse del verbale).
È allora irrilevante disquisire sulla validità o no dell'accordo sindacale di passaggio del personale per avere visto la partecipazione di tutte le parti interessate, per la finalità di composizione del conflitto, per il contenuto o se esso preveda un trattamento di maggior favore per i lavoratori coinvolti connesso alla stabilizzazione presso un soggetto terzo (agenzia di somministrazione), trattandosi di questioni estranee al presente giudizio.
I ricorrenti, si ribadisce, non contestano la validità formale dei contratti di somministrazione con l'agenzia ma domandano in via principale l'accertamento dell'interposizione fittizia di manodopera con costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della odierna resistente.
È indubbio l'interesse ad agire dei ricorrenti, non potendo in concreto altrimenti -se non attraverso un provvedimento giurisdizionale costitutivo- ovviare alla situazione di obiettiva incertezza sul datore di lavoro effettivo e così ottenere il bene della vita prospettato.
Ancora, dalla prospettazione dei ricorrenti non emerge un'esigenza di tutela dell'affidamento o della certezza dei rapporti giuridici della resistente.
Infine, l'accordo sindacale del 26.07.2024 non rientra nella categoria – di interpretazione rigorosa e eccezionale – regolata dall'art. 8 del d.l. n. 138/2011 per non essere sussumibile in nessuna delle tipologie elencate al comma 2, perché non emerge dal tenore dell'accordo la volontà espressa delle parti di stipulare un contratto di prossimità, perché il testo dell'accordo non esplicita con sufficiente precisione il fine perseguito dalle parti, perché non vi sono elementi per correlare l'accordo all'elencazione tassativa contemplata dalla disposizione, perché non sono indicate quali disposizioni sarebbero eventualmente derogate in senso peggiorativo dall'accordo, perché non è descritto quale sia il nesso di causalità tra deroghe e finalità perseguite.
Pag. 4 di 12 In conclusione, tale argomentazione della società viene ad essere smentita da tenore dell'accordo stesso – che non contiene elemento alcuno per condividerla- e per ciò solo è priva di pregio.
B) Tutto quanto premesso, si rende opportuno esaminare la questione – assorbente ogni altra – dell'affermato appalto illecito.
Sussiste appalto genuino – fattispecie distinta dalla somministrazione di lavoro- in presenza dei seguenti requisiti, espressi dall'art. 29 comma 1 del d.lgs. n. 276/2003 e dalla definizione più ristretta contenuta nell'art. 1655 c.c., specificati dalla costante giurisprudenza di legittimità: 1. sussistenza di una effettiva organizzazione imprenditoriale dei mezzi necessari in capo all'appaltatore-datore di lavoro “formale”, cui sia stata affidata la realizzazione di un risultato produttivo autonomo (v. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord.,
25.06.2020, n. 12551), i cui indici possono essere offerti, a mero titolo di esempio ed in concreto, dal novero di dipendenti o lo svolgimento di attività anche a favore di terzi soggetti;
2. esercizio reale e non apparente del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori addetti all'appalto, occorrendo accertare che le disposizioni (se specificamente allegate e se) conferite siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro-appaltatore e che il suddetto datore di lavoro “formale” organizzi e gestisca realmente, completamente ed autonomamente i propri dipendenti, ad es. in relazione alla formazione ed alla fornitura di dispositivi di protezione individuale e personale;
occorre accertare in concreto che sia l'appaltatore a gestire il rapporto di lavoro in quegli aspetti in cui si estrinseca l'etero-direzione (ad es., ma non solo la gestione amministrativa: determinazione dei turni di lavoro, possibilità di destinazione ad altro appalto, autorizzazione a ferie e permessi, etc., ovvero tutti gli elementi in cui si estrinseca la nozione di “potere organizzativo”, nel senso di “potere di organizzazione della prestazione del lavoratore”); cfr. Cass. civ. Sez. lavoro,
05.10.2004, n. 19898; 3. assunzione effettiva da parte dell'appaltatore, in proprio, del rischio economico di impresa ed impiego, in genere, di propri mezzi (cfr. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 25.06.2020, n. 12551); ad es., se il prezzo dell'appalto è svincolato rispetto al costo dettato dall'impiego di lavoratori nell'appalto;
4. mancanza di eterodirezione da parte dell'appaltante, che non organizza né dirige i dipendenti dell'appaltatore, né esercita interventi diretti di controllo della prestazione (v. Cass. civ. Sez. lavoro Ord.,
10.06.2019, n. 15557); le eventuali disposizioni che l'appaltante dovesse impartire ai dipendenti dell'appaltatore dovrebbero ricondursi al potere direttivo datoriale, per affermare la sussistenza di un accordo fraudolento;
5. l'utilizzazione, da parte dell'appaltatore-datore di lavoro, di capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante/committente dà luogo ad una presunzione legale assoluta di sussistenza della fattispecie vietata dall'art. 1 della l. n. 1369 del 1960, solo quando detto conferimento di mezzi sia di consistenza e rilevanza tale da rendere del tutto marginale ed accessorio l'apporto dell'appaltatore (Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 28.06.2023, n. 18455).
Pag. 5 di 12 È stato altresì affermato, in maniera condivisibile, che: “in tema di divieto di interposizione di manodopera ex art. 1,
L. 23 ottobre 1960, n. 1369, operante ratione temporis, l'assenza di una reale organizzazione della prestazione in capo all'appaltatrice e la mancata assunzione da parte di essa di un rischio economico, con effettivo assoggettamento dei dipendenti al potere direttivo e di controllo, sono elementi idonei e sufficienti ad escludere la genuinità dell'appalto. Ciò rende superflua ogni ulteriore verifica in ordine alla proprietà dei mezzi utilizzati dall'appaltatrice” (v. Cass. civ. Sez. lavoro Ord.,
27.01.2021, n. 1754).
È importante anche sottolineare quello che è il riparto dei carichi probatori, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, che ritiene, in maniera condivisibile, applicabile: “il fondamentale criterio desumibile dall'art. 2697 c.c., in base al quale è sul soggetto che agisce in giudizio per il riconoscimento di un diritto che grava l'onere di provarne i fatti costitutivi” (Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., 10.03.2022, n. 7818).
Così chiarito in materia di riparto dei carichi probatori (onerati i ricorrenti), il quadro istruttorio è univoco.
b1) i testimoni di parte ricorrente hanno in sostanza confermato, con deposizioni precise, chiare e tra loro riscontrabili, le circostanze specifiche dedotte nel ricorso. Si tratta, per tali motivi, di deposizioni da ritenersi attendibili.
Il teste ha riferito: “era la lavanderia a fornirci i detersivi. I macchinari più Testimone_1 importanti erano di proprietà della lavanderia. […] In caso di guasto del macchinario se ne occupava il meccanico di CP_20
[…] Ci dava ordini sul lavoro la responsabile di […] ci assegnava i posti di lavoro, Persona_1 CP_20 Persona_1 che lavoro veniva prima e che lavoro veniva dopo, quando si andava in pausa e quando si andava a casa e chi andava a casa.
[…] Se avevamo bisogno di ferie e permessi passavamo prima da poi si compilava il foglio e si consultavano Persona_1 tra di loro. portava i fogli alla dirigenza di e stesso o la sorella autorizzavano o no le ferie. Se Persona_1 CP_20 CP_20 ero in ritardo o ero assente telefonavo prima a poi a e poi anche al mio formale datore di lavoro. Persona_1 CP_20
Ricordo che era a darmi l'assenso. preciso essere la porta voce di il nostro capo, il nostro Persona_1 Persona_1 CP_20 datore di lavoro. […] Confermo. e sono miei ex colleghi di lavoro dipendenti di […] Venivamo CP_26 Per_2 CP_20 rimproverati da però e , pur non rimproverandoci ci controllavano la prestazione. […] Persona_1 CP_26 Per_2
Confermo la circostanza che mi viene letta. […] Confermo, ci diceva proprio queste frasi e anche molto di più, come “siete troppo vecchie – dovete andare in pensione – ora prendo qualcuno di più giovane”, ci parlava così. […] a Testimone_2 dirigerci era l'ultima parola era sempre la sua. […] Fino al 2016 era sicuramente a Testimone_2 Persona_1 coordinarci. Dopo il 2016 le cose sono un pochino cambiate, perché sono successe certe cose, ma l'ultima parola era sempre di
e di . Ci controllavano se rispettavamo i tempi, se lavoravamo correttamente, se svolgevamo le Persona_1 Testimone_2 mansioni assegnate, quanti minuti andavamo in bagno. […] Confermo. dirigeva la produzione, era il figlio di Testimone_3
, non so se fosse socio. […] Confermo, ribadisco quanto già detto. Questo vale sia per prima del 2016, che Testimone_2 dopo il 2016. Preciso che il mio colloquio di assunzione fu con la Sig.ra […] Confermo la circostanza. I nostri CP_20 referenti per problematiche erano e […] Preciso che nell'ultimo periodo c'era Persona_1 Testimone_3 Persona_3 una collega dipendente della cooperativa, a cui mandavamo richieste di ferie e permessi e lei a sua volta le mandava ai CP_20
Pag. 6 di 12 come porta voce ci dava la risposta. Ricordo che l'autorizzazione a ferie e permessi era decisa dai responsabili Persona_3 che si passavano la palla, che ci riferiva le autorizzazioni, che la cooperativa non c'era, a me diceva si la Persona_3
Per_
.
Il teste ha riferito: “tutti i macchinari più importanti errano di Utilizzavamo Testimone_4 CP_20 attrezzature di Cipelli. ci forniva detersivi, sacchi e buste. smaltiva le scorie chimiche […] In caso di guasto al CP_20 CP_20 macchinario la manutenzione la faceva il meccanico di […] Per_4 CP_20 CP_20 Persona_1 Testimone_5 Tes_3
Per_
ci coordinavano il lavoro e ci dicevano cosa fare. Per esempio, ricordo che la sorella e si erano messi
[...] CP_20 dietro alle presse e ci dicevano urlando di fare più veloce, ero appena arrivata e mi spaventai. […] è dipendente Persona_1 di e ci diceva ogni giorno cosa fare. […] Ci diceva in che posti andare a lavorare, quanto tempo stare al lavoro (lo CP_20
Per_ decideva e era il porta voce), ci urlava che dovevamo lavorare veloci. […] Per ferie e permessi decideva CP_20
[...] che parlava con e […] e sono stati dipendenti di sono stati anche Per_1 Tes_2 Testimone_5 CP_26 Per_2 CP_20 loro portavoce e responsabili. Ci dicevano di fare 120 pezzi all'ora e di inserire nel carrello l'orario e il nominativo, per capire quanti pezzi la singola persona avesse fatto all'ora. Dopo il 2016 la situazione non è cambiata. […] e CP_26 Per_2 ci rimproveravano in caso di disservizio. […] C'era la responsabile ma anche era presente personalmente, CP_20 CP_20 ricordo che una volta mi fece rientrare in azienda dopo l'orario di lavoro perché non avevo lavorato a suo dire bene dei pezzi, e io rientrai e discussi con lui e tornai a casa. […] la cooperativa era presente ogni tanto, a chiamata di Non esistevano CP_20 macchinari della cooperativa nell'azienda. […] Dal 2021 c'era anche suo figlio e dipendente. […] Ci Testimone_3 controllava tutto, e metteva in lavanderia anche tempi più bassi per fare presto. […] Mi ricordo che in caso di problema sul lavoro ci rivolgevamo a della cooperativa, era sempre portavoce di non decideva lei ma decidevano Persona_3 CP_20 Tes_2
e suo figlio […] decideva ferie e permessi, sia dopo che prima il 2016. […] il colloquio di
[...] Tes_3 Testimone_5 assunzione io l'ho fatto con in lavanderia, è dipendente di poi mi ha assunto la Testimone_5 Testimone_5 CP_20 cooperativa”.
Il testimone di parte resistente, escusso a prova contraria, non è da Testimone_6 ritenersi credibile e la sua deposizione è scarsamente attendibile, perché: a) in primo luogo, il testimone, come dallo stesso riferito, era scarsamente presente nella lavanderia, il tempo necessario per espletare le attività di natura amministrativa (“il mio lavoro è fuori dalla lavanderia, io sono commerciale e giro in macchina, facevo circa 80.000 km all'anno. Ero in azienda 3/4 volte al mese, in genere per mezza giornata e stavo nel mio ufficio al secondo piano. Il mio ufficio è nella palazzina uffici, fuori dalla lavanderia. Io non entravo nella produzione. Per salutare CP_20 qualche volta andavo a vedere gli impianti, in un anno magari ci andavo 10 volte. Ad agosto non ci sono per tutto il mese.
Preciso che sono titolare di altre due aziende e lascio immaginare quanto tempo dedicassi a il giusto necessario”); il CP_20 dato della scarsa presenza del testimone sul luogo di lavoro dei ricorrenti, che è titolare di due società e consulente esterno (v. pagina 12 della memoria difensiva), è elemento significativo per dedurre che lo stesso non potesse avere diretta contezza di quanto accadesse in lavanderia, se non per sentito dire;
b) in secondo luogo, il testimone, pur confermando che le attrezzature e strumentazioni più importanti erano di
Pag. 7 di 12 proprietà della resistente, ha riferito che: “i carrelli di vario tipo, le attrezzature per le pulizie era di proprietà delle cooperative”, laddove tale circostanza risulta smentita dai contratti di comodato d'uso dei carrelli e delle attrezzature, prodotti dalla società resistente (v. doc. n.
4.2. contratto di comodato d'uso gratuito tra e Consorzio Idea del 30.12.2019 e doc. n.
6.1. contratto di comodato Controparte_20
d'uso gratuito tra e del 1.03.2023), atti a documentare Controparte_20 Controparte_24 che la proprietà dei carrelli (oltre che delle attrezzature) era in capo alla Controparte_20
I contratti di appalto inerenti la produzione intercorsi con con il Consorzio Idea e con la CP_23
CP_ società confermano (clausola 4 del contratto con clausola 5 degli altri due Controparte_24 contratti) che le attrezzature più rilevanti sono di proprietà dell'appaltante (odierno resistente)(doc. n.
1.1. res, doc. n.
4.0 res., doc. n.
6.0 res.): si tratta di attrezzature fisse come centrifughe, essiccatoi, mangani, presse, manichini, di notevole “ingombro” – tanto da non poter essere spostate-, come viene esplicitato nei contratti di appalto citati, di rilevanza tale da rendere marginale e accessorio l'apporto di ciascun appaltatore.
Ancora, i contratti di comodato d'uso citati documentano che i numerosi carrelli in acciaio per contenere la biancheria, i carrelli in alluminio per il trasporto della biancheria, i cosiddetti “roll” in rete metallica con ruote e le imbustatrici manuali erano e sono di proprietà del committente, da cui deve evincersi che il contributo organizzativo fornito da ciascun appaltatore era praticamente assente (docc. nn.
4.2. e 6.1. citati).
b2) è emerso dall'istruttoria che i ricorrenti (oltre ai colloqui di assunzione svolti dalla sola committente) ricevevano effettivamente ordini e direttive dai responsabili della resistente, che esercitava nei loro confronti un reale potere direttivo in ordine alla prestazione di lavoro, che i mezzi e le attrezzature di maggior rilievo, compresi i carrelli, non erano messi a disposizione dalle società appaltatrici ma erano di proprietà della committente (conferma al riguardo anche il teste e confermano i contratti di CP_21 comodato, docc. nn. 4.2, 6.1. res.), che le ferie e i permessi erano in sostanza decisi dai responsabili della che le cooperative – formali datrici di lavoro – erano saltuariamente Controparte_20 presenti in azienda, che la famiglia controllava la prestazione di lavoro e le tempistiche dei ricorrenti, CP_20 fin dall'assunzione, infine che tale ingerenza della committente nei rapporti di lavoro dei ricorrenti avveniva per il periodo temporale sia prima che dopo il 2016.
Le nomine formali dei vari preposti-responsabili e dei sostituti da parte delle appaltatrici succedutesi
[...]
docc. nn. 2 e 4.4. fasc. res.) non sono elementi che comprovino la presenza CP_23 Controparte_27 effettiva degli stessi sul luogo di lavoro e nella lavanderia;
anzi, il teste afferma che i componenti della Tes_4 cooperativa datrice di lavoro formale erano presenti occasionalmente e solo previa chiamata della committente.
Non emerge che vi sia stato un rischio economico assunto dalle appaltatrici, che per l'esecuzione dei
Pag. 8 di 12 contratti formali di appalto utilizzavano mezzi della committente. Persino la circostanza, riferita dal teste scarsamente attendibile, che “ ha dei contratti a 48h, nel senso che riceve la biancheria da lavare e stirare, e dopo CP_20
48h la deve restituire lavata e stirata” è indicativa del fatto che entro il tempo massimo di 48 ore la merce dovesse essere restituita (lavata e stirata) al cliente e che fosse comunque a dover garantire, verso il CP_20 cliente, il rispetto dei tempi di consegna, senza che alcun rischio o conseguenza ricadesse sulle appaltatrici via via avvicendatesi nello stabilimento.
Vi sono plurimi elementi, emergenti dall'istruttoria orale e documentale, che convergono nel senso di ritenere che siano stati posti in essere plurimi appalti illeciti con una sostanziale e stabile intermediazione vietata di manodopera dei ricorrenti, stabilmente alle dipendenze della utilizzatrice.
Occorre, in ragione di quanto sopra, accogliere la domanda in via principale di cui alle conclusioni del ricorso e, ai sensi dell'art. 29 comma 3bis del d.lgs. n. 276/2003, accertare la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno tra tutti i ricorrenti e la resistente Controparte_20 in conseguenza della interposizione vietata di manodopera, con applicazione del C.C.N.L. Lavanderie
Industriali applicato dalla committente e con l'inquadramento riconosciuto nel verbale di accordo sindacale
(livello A2, cfr. doc. n. 15 fasc. ric. cit.).
Ogni altra questione è assorbita per la ragione più liquida.
C) Le spese di lite seguono la soccombenza della resistente e vengono liquidate come da dispositivo, secondo le previsioni del D.M. n. 55/2014 (mod. dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto
2022).
La liquidazione delle spese di lite avviene sulla base dei seguenti parametri ministeriali: - il valore della domanda in conformità all'art. 5 comma 1 del D.M. cit. (che rinvia agli artt. 10 e ss. del c.p.c.); - la natura della causa;
- le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata;
l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare (sotto questo profilo, viene considerata la presenza o meno di contrasti giurisprudenziali); i risultati conseguiti;
- ciascuna delle fasi del giudizio. Con distrazione dei compensi in favore dell'avv.
SS BA, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara la sussistenza di una interposizione vietata di manodopera con
[...]
e per l'effetto: Controparte_20
a. dichiara, ai sensi dell'art. 29, comma 3bis del d.lgs. n. 276/2003, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno di ciascun ricorrente con la società resistente a decorrere dal 1.1.2020, con inquadramento di ognuno nel livello A2 del
C.C.N.L. Lavanderie Industriali, invariate le mansioni da ultimo svolte;
2) condanna altresì la resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che
Pag. 9 di 12 liquida in complessivi € 9.000,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, oltre
I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge;
compensi distratti in favore dell'avv. SS, antistatario.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 16 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
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