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Sentenza 5 gennaio 2022
Sentenza 5 gennaio 2022
Commentario • 1
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 13 maggio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/01/2022, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RO RE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 88 Anno 2022 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 14/12/2021 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Firenze, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza emessa il 21/05/2019, a seguito di rito abbreviato, dal Tribunale di Livorno nei confronti di GR EM, imputato del delitto previsto dagli artt.81, comma 2, 110, 624 bis e 56, 624 bis cod. pen, perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in concorso con altre due persone rimaste ignote, mediante introduzione in abitazioni, fungendo da palo (utilizzando una radio trasmittente mentre i suoi complici si introducevano nelle abitazioni), si impossessava di vari monili in oro sottraendoli dall'interno dell'abitazione di CA AO e compiva atti idonei e diretti in modo non equivoco a impossessarsi di beni di proprietà di ON NN, non riuscendo nell'intento in quanto i complici erano stati sorpresi dalla vittima. Con l'aggravante della recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale. Fatti commessi in Rosignano M.mo il 5 luglio 2014. 2. Il giudice di primo grado aveva così ricostruito il fatto: il 5 luglio 2014 una pattuglia di carabinieri di Castiglioncello aveva ricevuto dalla Centrale Operativa la segnalazione della presenza di un soggetto in atteggiamento sospetto, per cui avevano proceduto all'identificazione dell'uomo, odierno imputato, trovando occultata tra le pagine di un quotidiano, che l'uomo fingeva di leggere, una radio trasmittente accesa, dalla quale gli agenti avevano sentito provenire una voce che, in lingua straniera, si rivolgeva in modo interrogativo all'interlocutore; l'imputato non aveva risposto, né aveva fornito una giustificazione della sua presenza in quel luogo o del possesso della radio;
in occasione del controllo, i medesimi agenti avevano ricevuto dalla Centrale la segnalazione di un furto appena avvenuto in una strada adiacente a quella in cui si trovavano con l'imputato; da quella postazione era, peraltro, possibile vedere con chiarezza l'abitazione ove era stato perpetrato il furto;
gli agenti, consegnato l'uomo ad altra pattuglia, si erano recati presso l'appartamento ove, dalle dichiarazioni della vittima, NN ON, era emerso che ignoti erano entrati nel suo giardino ed erano in procinto di entrare nell'abitazione quando la donna li aveva messi in fuga;
successivamente, dalla denuncia di AO CA, residente in abitazione contigua a quella della ON, era stato accertato che in quello stesso orario alcuni ladri erano penetrati nel suo appartamento asportando dei gioielli;
mentre l'imputato si trovava in caserma per la sua 2 identificazione, era giunta una telefonata del legale, avvisato dalla moglie dell'uomo, a sua volta evidentemente informata del fatto dai complici. 3. La Corte di appello ha ritenuto infondato il gravame in quanto la difesa aveva contestato del tutto genericamente la sussistenza della prova della partecipazione concorsuale del proprio assistito ai due reati, senza confrontarsi con la ricostruzione operata nella sentenza, ove erano stati analiticamente indicati gli elementi dai quali era stata desunta la responsabilità dell'imputato. 4. EM GR ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata, con un primo motivo, per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, deducendo di non essere stato attinto da regolare decreto di citazione a giudizio per l'udienza del 4 maggio 2021 dinanzi alla Corte di appello di Firenze. Egli aveva dichiarato il proprio domicilio in Asti, via Guerra n. 27 ma la citazione risulta omessa;
peraltro nulla e improduttiva di effetti giuridici deve considerarsi la notifica all'imputato presso il difensore. Con un secondo motivo ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in quanto i giudici di primo grado hanno erroneamente valutato gli elementi indiziari, che nel caso in esame difettavano dei requisiti di gravità, precisione e concordanza previsti dalla legge. 5. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. 6. Il ricorso è inammissibile. 6.1. Con riguardo alla prima censura, dall'esame degli atti è emerso che il decreto di citazione in grado di appello per l'udienza del 4 maggio 2021 è stato inviato al domicilio di Asti, via Guerra 27 con racc.n.786328789093 e ricevuto personalmente dal destinatario EM GR in data 13 aprile 2021, secondo quanto emerge dall'avviso di ricevimento pervenuto alla Corte di appello il 27 aprile 2021. Contestualmente, analogo avviso è stato inviato a mezzo pec al difensore Avv. Umberto Prisco il 30 marzo 2021. Tali documenti attestano la regolarità della citazione dell'imputato per il giudizio di appello nei termini di legge, rendendo manifestamente infondato il relativo motivo di ricorso. 6.2. Con riguardo alla seconda censura, il Collegio sottolinea che il motivo del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica 3 indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta, sì da condurre a decisione differente. In altre parole, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, si confronta solo genericamente o parzialmente con la motivazione della sentenza impugnata e con la motivazione di primo grado ad essa conforme (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 27721801), o contiene censure non attinenti al contenuto del provvedimento impugnato, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con tale riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 26060801). 7. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 dicembre 2021 Il Co siglier estensore Il Presidente rrao Prejia Pic
udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 88 Anno 2022 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 14/12/2021 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Firenze, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza emessa il 21/05/2019, a seguito di rito abbreviato, dal Tribunale di Livorno nei confronti di GR EM, imputato del delitto previsto dagli artt.81, comma 2, 110, 624 bis e 56, 624 bis cod. pen, perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in concorso con altre due persone rimaste ignote, mediante introduzione in abitazioni, fungendo da palo (utilizzando una radio trasmittente mentre i suoi complici si introducevano nelle abitazioni), si impossessava di vari monili in oro sottraendoli dall'interno dell'abitazione di CA AO e compiva atti idonei e diretti in modo non equivoco a impossessarsi di beni di proprietà di ON NN, non riuscendo nell'intento in quanto i complici erano stati sorpresi dalla vittima. Con l'aggravante della recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale. Fatti commessi in Rosignano M.mo il 5 luglio 2014. 2. Il giudice di primo grado aveva così ricostruito il fatto: il 5 luglio 2014 una pattuglia di carabinieri di Castiglioncello aveva ricevuto dalla Centrale Operativa la segnalazione della presenza di un soggetto in atteggiamento sospetto, per cui avevano proceduto all'identificazione dell'uomo, odierno imputato, trovando occultata tra le pagine di un quotidiano, che l'uomo fingeva di leggere, una radio trasmittente accesa, dalla quale gli agenti avevano sentito provenire una voce che, in lingua straniera, si rivolgeva in modo interrogativo all'interlocutore; l'imputato non aveva risposto, né aveva fornito una giustificazione della sua presenza in quel luogo o del possesso della radio;
in occasione del controllo, i medesimi agenti avevano ricevuto dalla Centrale la segnalazione di un furto appena avvenuto in una strada adiacente a quella in cui si trovavano con l'imputato; da quella postazione era, peraltro, possibile vedere con chiarezza l'abitazione ove era stato perpetrato il furto;
gli agenti, consegnato l'uomo ad altra pattuglia, si erano recati presso l'appartamento ove, dalle dichiarazioni della vittima, NN ON, era emerso che ignoti erano entrati nel suo giardino ed erano in procinto di entrare nell'abitazione quando la donna li aveva messi in fuga;
successivamente, dalla denuncia di AO CA, residente in abitazione contigua a quella della ON, era stato accertato che in quello stesso orario alcuni ladri erano penetrati nel suo appartamento asportando dei gioielli;
mentre l'imputato si trovava in caserma per la sua 2 identificazione, era giunta una telefonata del legale, avvisato dalla moglie dell'uomo, a sua volta evidentemente informata del fatto dai complici. 3. La Corte di appello ha ritenuto infondato il gravame in quanto la difesa aveva contestato del tutto genericamente la sussistenza della prova della partecipazione concorsuale del proprio assistito ai due reati, senza confrontarsi con la ricostruzione operata nella sentenza, ove erano stati analiticamente indicati gli elementi dai quali era stata desunta la responsabilità dell'imputato. 4. EM GR ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata, con un primo motivo, per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, deducendo di non essere stato attinto da regolare decreto di citazione a giudizio per l'udienza del 4 maggio 2021 dinanzi alla Corte di appello di Firenze. Egli aveva dichiarato il proprio domicilio in Asti, via Guerra n. 27 ma la citazione risulta omessa;
peraltro nulla e improduttiva di effetti giuridici deve considerarsi la notifica all'imputato presso il difensore. Con un secondo motivo ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in quanto i giudici di primo grado hanno erroneamente valutato gli elementi indiziari, che nel caso in esame difettavano dei requisiti di gravità, precisione e concordanza previsti dalla legge. 5. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. 6. Il ricorso è inammissibile. 6.1. Con riguardo alla prima censura, dall'esame degli atti è emerso che il decreto di citazione in grado di appello per l'udienza del 4 maggio 2021 è stato inviato al domicilio di Asti, via Guerra 27 con racc.n.786328789093 e ricevuto personalmente dal destinatario EM GR in data 13 aprile 2021, secondo quanto emerge dall'avviso di ricevimento pervenuto alla Corte di appello il 27 aprile 2021. Contestualmente, analogo avviso è stato inviato a mezzo pec al difensore Avv. Umberto Prisco il 30 marzo 2021. Tali documenti attestano la regolarità della citazione dell'imputato per il giudizio di appello nei termini di legge, rendendo manifestamente infondato il relativo motivo di ricorso. 6.2. Con riguardo alla seconda censura, il Collegio sottolinea che il motivo del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica 3 indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta, sì da condurre a decisione differente. In altre parole, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, si confronta solo genericamente o parzialmente con la motivazione della sentenza impugnata e con la motivazione di primo grado ad essa conforme (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 27721801), o contiene censure non attinenti al contenuto del provvedimento impugnato, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con tale riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 26060801). 7. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 dicembre 2021 Il Co siglier estensore Il Presidente rrao Prejia Pic