Art. 1.
Al personale assistente ed alle maestre, di ruolo e non di ruolo, della Scuola statale di metodo per gli educatori dei ciechi in Roma, di cui alla tabella n. 8 allegata al regio decreto 28 aprile 1927, n. 801 , sono concessi l'indennita' di studio e il compenso per lavoro straordinario secondo le norme e con la decorrenza di cui alla legge 7 gennaio 1949, n. 5 , e nella misura prevista dalla tabella annessa alla legge citata, rispettivamente per gli assistenti e per gli insegnanti di ruolo e non di ruolo, degli istituti governativi dei sordomuti.
Al personale assistente ed alle maestre, di ruolo e non di ruolo, della Scuola statale di metodo per gli educatori dei ciechi in Roma, di cui alla tabella n. 8 allegata al regio decreto 28 aprile 1927, n. 801 , sono concessi l'indennita' di studio e il compenso per lavoro straordinario secondo le norme e con la decorrenza di cui alla legge 7 gennaio 1949, n. 5 , e nella misura prevista dalla tabella annessa alla legge citata, rispettivamente per gli assistenti e per gli insegnanti di ruolo e non di ruolo, degli istituti governativi dei sordomuti.