Art. 5.
I sottufficiali e militari di truppa musicanti effettivi della banda musicale della Guardia di finanza, raggiunti dai limiti di eta' o dai periodi massimi di servizio per il collocamento a riposo, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307 , ratificato con modifiche dalla legge 15 luglio 1950, n. 594 , possono ottenere, a domanda, di essere mantenuti anno per anno nella posizione di servizio permanente, continuando a gravare sugli organici, sino al raggiungimento del 55° anno di eta', quando cio' si renda necessario per il funzionamento e l'efficacia artistica del Corpo musicale.
Il presente articolo ha effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307 .
I sottufficiali e militari di truppa musicanti effettivi della banda musicale della Guardia di finanza, raggiunti dai limiti di eta' o dai periodi massimi di servizio per il collocamento a riposo, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307 , ratificato con modifiche dalla legge 15 luglio 1950, n. 594 , possono ottenere, a domanda, di essere mantenuti anno per anno nella posizione di servizio permanente, continuando a gravare sugli organici, sino al raggiungimento del 55° anno di eta', quando cio' si renda necessario per il funzionamento e l'efficacia artistica del Corpo musicale.
Il presente articolo ha effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307 .