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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 04/11/2025, n. 1519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1519 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice ET GE TO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 3711 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa
DA
, elettivamente domiciliata in Valmontone (Roma) via Sant'Anna n. 80, Parte_1 presso lo studio del procuratore Avv. Sabrina Pellegrini, che la rappresenta e difende unitamente al procuratore Avv. Francesca Pasquazi
RICORRENTE
CONTRO nella qualità di successore e ultima socia accomandataria della società Controparte_1 cessata elettivamente domiciliata in Genzano Controparte_2 di Roma via Alcide De Gasperi n. 64, presso lo studio del procuratore Avv. Simone Maria Previtali, dal quale è rappresentata e difesa
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 12 luglio 2022, ha rappresentato: di aver Parte_1 lavorato alle dipendenze di con contratto di lavoro Controparte_2 CP_2 subordinato part time, dal 9 gennaio 2013 al 6 luglio 2017, quale barista, con inquadramento al livello 5 c.c.n.l. turismo;
di essere stata licenziata il 6 luglio 2017; di aver sempre lavorato dalle
6:00 alle 16:00, per sette giorni a settimana;
di non essere stata retribuita in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato. La lavoratrice ha affermato di essere creditrice, nei confronti della datrice di lavoro, della somma di € 92.311,19; ha quindi convenuto in giudizio Controparte_2 chiedendo al giudice la condanna della convenuta al pagamento, in suo favore, della somma di €
92.311,19, per differenze retributive.
1.1. Si è costituita in giudizio quale successore e ultima socia Controparte_1 accomandataria di società cessata, eccependo la nullità Controparte_2 della notifica del ricorso, contestando la domanda della lavoratrice e chiedendo il rigetto del ricorso.
2. Esaurita l'istruttoria, all'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da motivazione e dispositivo in calce di cui è stata data lettura.
3. La resistente ha eccepito la nullità della notifica del ricorso.
3.1. Nel caso di specie, la resistente si è costituita in giudizio tempestivamente, il 10 marzo
2023, per la prima udienza del 28 marzo 2023, e in tal modo ha sanato, con efficacia ex nunc, i vizi conseguenti alla invalidità della notificazione, fatta salva la possibilità di chiedere un rinvio dell'udienza di discussione, in modo da poter beneficiare del termine previsto dall'art. 416 del c.p.c.
3.2. L'eccezione non può pertanto essere accolta.
4. La ricorrente ha chiesto la condanna della resistente al pagamento della somma di €
7.054,43 per tredicesima e quattordicesima mensilità e di € 5.938,66 per trattamento di fine rapporto.
4.1. Qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), sia per il pagamento delle ferie non retribuite (atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 36 Cost., comma 3) (cfr. Cass. 27 aprile 2015, n. 8521; Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985).
4.2. Risultano agli atti: buste paga di maggio e luglio 2015, emesse dalla datrice di lavoro, con indicazione dell'assunzione di alla data del 9 gennaio 2013, con orario part Parte_1 time al 60%, inquadramento al 5° livello c.c.n.l. applicato e mansioni di barista (doc. 2 di parte ricorrente); visura della società datrice di lavoro, da cui risultano la qualità di socio accomandatario, in capo ad e la cancellazione dal registro delle imprese, eseguita il 12 agosto 2016 Controparte_1 (doc. 1 di parte resistente); comunicazione Unilav di assunzione della ricorrente, in data 9 gennaio
2013 (doc. 2 di parte resistente) e di cessazione del rapporto di lavoro, del 30 giugno 2016 (doc. 3 di parte resistente); alcune buste paga, da cui emerge la liquidazione mensile del rateo di tredicesima e quattordicesima, pari a: € 67,65 a febbraio 2013, € 68,59 da marzo 2013 a marzo 2015, a giugno ad agosto 2015, e busta paga di tredicesima 2015, per € 823,05 (docc. da 4 a 7 della resistente); busta paga di liquidazione del trattamento di fine rapporto, per € 2.832,77 (doc. 10 di parte resistente); assunzione della ricorrente, da parte di in proprio, dal 7 luglio 2016 (doc. 8 di Controparte_1 parte resistente).
4.3. Stante la prova della sussistenza del rapporto di lavoro dal 9 gennaio 2013 al 30 giugno
2016, alla luce delle buste paga depositate, che non costituiscono prova del pagamento di quanto dovuto, la ricorrente ha maturato il diritto alla somma di € 2.859,25 a titolo di tredicesima mensilità
(di cui € 48,00 per gennaio 2013, € 67,65 per febbraio 2013 ed € 68,59 mensili da marzo 2013 alla cessazione del rapporto), la somma di € 2.859,25 per quattordicesima mensilità (di cui € 48,00 per gennaio 2013, € 67,65 per febbraio 2013 ed € 68,59 mensili da marzo 2013 alla cessazione del rapporto) e la somma di € 2.832,77 a titolo di trattamento di fine rapporto, importi parametrati sul rapporto di lavoro part time al 60%, non avendo la lavoratrice domandato l'accertamento di un rapporto di lavoro a tempo pieno.
4.4. Quanto alla eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente, occorre ricordare che la mera "stabilità obbligatoria" - costituita dalla possibilità di una sentenza che, ritenendo illegittimo il licenziamento, importi per l'imprenditore soltanto l'Obbligo di riassunzione in alternativa a quello del risarcimento in favore del lavoratore - non è parificabile alla (più ampia ed incisiva) tutela
"reale" accordata dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970 e, pertanto, non vale a far decorrere la prescrizione quinquennale dei crediti del lavoratore anche in pendenza del rapporto di lavoro (Cass.
26 agosto 1986, n. 5232).
4.4.1. Nel caso di specie, emerge dalla visura depositata che la società datrice di lavoro aveva solo due dipendenti (doc. 1 di parte resistente), con conseguente applicabilità della tutela obbligatoria di cui all'art. 8 legge 604/1966 al rapporto di lavoro, instaurato il 9 gennaio 2013.
4.4.2. Tuttavia, alla cessazione del rapporto di lavoro del 30 giugno 2016 sono seguite: la notifica della diffida, in data 8 agosto 2017, in cui la ricorrente ha domandato di essere contattata per addivenire a una conciliazione, senza indicazione specifica del credito fatto valere, della voce retributiva di riferimento, del periodo di maturazione del credito (doc. 4 di parte ricorrente); la pec ricevuta dalla resistente, non nella sua qualità di socia accomandataria di Controparte_2
con richiesta di pagamento di tutte le somme dovute alla ricorrente, con le medesime
[...] lacune riscontrate nella precedente lettera (doc. 4 di parte ricorrente); il ricorso introduttivo del giudizio, notificato il 16 novembre 2022.
4.4.3. Ne deriva che, ritenuta l'applicabilità della prescrizione quinquennale, con decorrenza dalla cessazione del rapporto, in data 30 giugno 2026, il credito qui accertato deve essere dichiarato prescritto, essendo trascorso in periodo maggiore di cinque anni senza alcun efficace atto interruttivo della prescrizione.
Alle diffide sopra indicate infatti, per la loro genericità, non può essere riconosciuto alcun effetto interruttivo della prescrizione.
5. La lavoratrice ha domandato il pagamento della somma di € 16.891,53, di cui € 6.416,11 per differenze retributive ed € 9.652,37 per compenso per lavoro straordinario maturati nel 2013, della somma di € 17.344,58, di cui € 6.584,28 per differenze retributive ed € 9.662,91 per compenso per lavoro straordinario maturati nel 2014; della somma di € 17.448,26, di cui € 6.584,28 per differenze retributive ed € 9.766,58 per compenso per lavoro straordinario maturati nel 2015; della somma di € 18.043,59, di cui € 6.727,50 per differenze retributive ed € 10.192,67 per compenso per lavoro straordinario maturati nel 2016.
5.1. Quanto alla domanda di pagamento di differenze retributive non risulta specificato nel ricorso (né nei conteggi, peraltro incompleti), la specifica voce retributiva cui la richiesta si riferisce: la domanda non può pertanto essere accolta.
5.2. Quanto alla domanda di pagamento di compenso per lavoro straordinario, occorre ricordare che sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice (Cass. 19 giugno 2018 n. 16150).
5.2.1. Nel corso dell'istruttoria, il teste cliente per sei o sette anni del bar Testimone_1 gestito da ha riferito: “La ricorrente lavorava al bar, faceva Controparte_2 la barista, la cassiera, le pulizie;
io frequentavo il bar normalmente tutti i giorni, dalle 10:00 fino all'ora di pranzo, a volte mangiavo qualcosa lì, e poi al pomeriggio fino alle 20:00. […]
Da quello che ricordo la ricorrente stava al bar sino alle 17:00 più o meno, a volte mi ricordo che rimaneva di più e faceva pure la chiusura.
Non ricordo se la ricorrente lavorava di domenica.
Non ricordo se il bar chiudeva per ferie ad agosto o a Natale”. CP_ Il teste che ha lavorato nel bar da gennaio a giugno 2013 come Testimone_2 barista, ha dichiarato in udienza: “Io lavoravo come barista, con orario part time di 4 ore al giorno o di mattina o di pomeriggio, per cinque giorni a settimana, con giorno di riposo la domenica e un altro variabile nella settimana.
La ricorrente la conosco, all'epoca lavorava anche lei al bar: ci alternavano con i turni, o
c'ero io o c'era lei”.
La teste , cliente del bar per sei o sette anni, ha affermato: “la mattina, Testimone_3 quando accompagnavo mio figlio a scuola, mi fermavo al bar con altre mamme, alle 8:00 circa, quasi tutti i giorni.
Capitava anche nell'arco della giornata e di sabato o domenica.
Trovavo la ricorrente al lavoro la mattina quando passavo alle 8:00, ma posso dire che la trovavo al lavoro anche in altri orari, ed è capitato anche al sabato e alla domenica e che chiudeva il bar.
A volte passavo al bar anche alla sera, quando finivo di lavorare come parrucchiera.
La ricorrente faceva cassa, pulizie, serviva i clienti”.
Infine, il teste socio accomandante della società datrice di lavoro fino al 31 Testimone_4 dicembre 2015 e il marito di in regime di separazione dei beni, ha riferito: “davo Controparte_1 una mano al bar, nel periodo in cui mancava il personale, e quindi molto spesso.
[…] sino al 30 giugno 2016, la ricorrente aveva un contratto a tempo indeterminato per 24 ore settimanali, e rispettava quest'orario di lavoro;
si alternava con l'altro barista, . Tes_2
La domenica la ricorrente non lavorava, c'ero io al bar.
La chiusura del bar la facevo io, non la ricorrente che non c'era.
Il bar chiudeva per ferie per 15 giorni ad agosto e per una settimana o dieci giorni a gennaio, tutti gli anni”.
5.3. Sulla base delle dichiarazioni testimoniali, si deve affermare che non è stata raggiunta una prova, con sufficiente grado di certezza, dello svolgimento di lavoro straordinario da parte della ricorrente, con la conseguenza che la domanda non può essere accolta.
6. Conclusivamente, il ricorso non può essere accolto.
7. La parte ricorrente, soccombente, deve essere condannata al pagamento in favore della resistente delle spese di giudizio, liquidate in dispositivo e calcolate sulla base del d.m. 10 marzo
2014 n. 55.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,
rigetta il ricorso;
condanna al pagamento, in favore di quale successore e Parte_1 Controparte_1 ultima socia accomandataria di delle spese di giudizio che Controparte_2 si liquidano in € 4.000,00, oltre spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
Velletri, 4 novembre 2025
Il giudice
ET GE TO