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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 18/12/2025, n. 2766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2766 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
15687 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona , in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa EF AR Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 15687 2025 VG promossa
DA
nato il [...] a [...], residente a [...]di Parte_1
Valpolicella (VR), Via Santa Maria di Negrar 4, rappresentato e difeso dall'avv. SARTORI
AN
e nata il [...] a [...], residente a [...] Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. ZATACHETTO DANIELA
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio
Conclusioni comuni delle parti:
1) Il diritto di visita di seguito dettagliato tiene inevitabilmente conto dell'età del minore e della stretta relazione materna instaurata fino ad oggi. A tale fine il suddetto diritto di visita è strutturato con la previsione di un aumento graduale del tempo di permanenza con il papà che dovrà facilitare e favorire in ogni modo lo svolgimento del suddetto diritto di visita. Si tiene inoltre conto dell'attuale orario di lavoro del padre (dalle 18,00 dal martedì al venerdì, dalle 11,00 alle 15,00 e dalle 17,00 alle 24,00 la domenica ed il sabato con giorno libero il lunedì)
2) Il figlio viene affidato ad entrambi i genitori e sarà collocato presso la residenza materna. Per_1
L'esercizio della potestà genitoriale sarà esercitato dai genitori i quali collaboreranno nell'assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano il minore relativamente alla sua istruzione, all'educazione e alla salute, tenuto conto dei suoi bisogni, delle capacità, delle sue naturali inclinazioni ed aspirazioni.
3) Tutte le decisioni concernenti attività o richieste del figlio dovranno essere prese di comune accordo tra i genitori.
4) I giorni di affidamento al papà sono così regolati: per i prossimi tre mesi (fino a febbraio 2026)
potrà stare con il papà due volte alla settimana con incontri di circa due ore e mezzo, Per_1 indicativamente il lunedì e il venerdì dalle 09,30 alle 12,00. Successivamente (da marzo 2026), una volta la settimana, il lunedì, il padre terrà con sé il figlio per il pranzo (indicativamente per le ore
11.30) e anche per il successivo riposino pomeridiano riportandolo dalla madre alle ore 16,30 cosicché, nell'arco dei successivi sei mesi, si creino le condizioni perché egli lo tenga con sé per un'intera giornata.
5) Dopo il compimento dei due anni e a partire da luglio 2026 verrà introdotto il pernottamento del minore presso il padre e pertanto dai due anni e fino al compimento dei 3 anni, il diritto di visita paterno sarà regolato come segue: la prima settimana il padre terrà con sé il figlio il lunedì dalle
9,30 alle 16,00 e il venerdì dalle 9,30 alle 12,00, la seconda settimana dalle ore 16,00 del lunedì alle ore 12,00 del martedì e il venerdì dalle ore 9,30 alle 12,00 e così a seguire a settimane alterne.
6) Nel caso di frequentazione da parte di del nido d'infanzia (che potrebbe avvenire da Per_1 settembre 2026) il diritto di visita sarà così strutturato: la prima settimana dalle 13,00 prendendolo dal nido fino alle ore 16,00 il lunedì e il venerdì; la seconda settimana il lunedì (o un altro giorno a scelta in cui il padre sarà libero dal lavoro ma sempre previo accordo tra le parti) dalle 13,00 (o dalle ore16,00 a seconda della frequenza del tempo pieno) prendendolo dal nido fino alla mattina successiva quando il padre lo accompagnerà direttamente al nido e il venerdì dalle 13,00 prendendolo al nido fino alle ore 16,00 e cosi a seguire a settimane alterne.
7) Dai tre anni, tenuto altresì conto che il minore frequenterà la scuola per l'infanzia, il diritto di visita paterno sarà regolato come segue: un pomeriggio alla settimana dalle ore 16,00 alle ore 19,00; nel giorno in cui sarà libero dal lavoro, il padre potrà tenere inoltre con sé il figlio dalle ore 16,00 alla mattina successiva. 8) Il minore trascorrerà il giorno di Natale alternatamente con il padre e con la madre e così pure il primo dell'anno e l'Epifania tenuto conto dei turni di lavoro dei genitori. Il Natale 2025 sarà trascorso con la mamma;
il primo dell'anno 2026 con il papà.
9) Le vacanze scolastiche natalizie a partire dal compimento dei quattro anni del minore saranno ripartite tra i genitori in via alternata, dal 23 al 30 dicembre pomeriggio oppure dal 30 dicembre pomeriggio (alle ore 18 circa) al 6 gennaio.
10) Anche le vacanze pasquali a partire dal compimento dei quattro anni del minore saranno ripartite per la metà tra i genitori in via alternata dalla fine della scuola alla domenica di Pasqua alle 18,00
e dalle ore 18,00 della domenica di Pasqua sino alla ripresa della scuola. Ripartizione a metà anche delle vacanze di Carnevale.
11) Nelle vacanze estive potrà trascorrere con il padre: a decorrere dal compimento dei Per_1 quattro anni una settimana e, a partire dal compimento dei sei anni, due settimane anche consecutive nel periodo da giugno a settembre e che dovranno essere stabilite entro il 31 maggio di ciascun anno.
12) I giorni di visita saranno comunicati settimanalmente per scritto dal padre alla madre a mezzo
SMS\MAIL entro la domenica sera al fine di garantire una regolare programmazione della visita e degli impegni del minore. Ogni modifica dovrà avere un congruo preavviso anche al fine di permettere al genitore l'organizzazione dell'accudimento del minore.
13) In mancanza di diverso accordo dei genitori, si precisa che i ponti infrannuale verranno trascorsi da con il genitore con cui starà il fine settimana immediatamente precedente o successivo Per_1 alla festività o al ponte, precisandosi che per “ponte infrannuale” si intende l'intero periodo di vacanza scolastica concesso al minore tra la festività infrasettimanale e il week end cui aderisce
(precedente o successivo) o viceversa;
pertanto, non sussiste alcun “ponte” se la vacanza scolastica si limita a un giorno infrasettimanale che non sia seguito o preceduto da un fine settimana in cui il minore sta a casa. Le festività scolastiche che non costituiscono anche “ponte infrannuale” saranno trascorse dal minore con il genitore cui spetterebbe originariamente quel giorno, secondo il calendario ordinario. Per i Compleanni e le feste: le giornate della Festa della Mamma e del compleanno della madre verranno trascorse da con la madre, mentre le giornate della Festa Per_1 del Papà e del compleanno del padre verranno trascorse da con il padre. Il compleanno di Per_1
verrà festeggiato senza modifiche di calendario e, ove possibile, verrà trascorso dai genitori Per_1 congiuntamente, diversamente, ad anni alterni, trascorrerà il pranzo con un genitore e la Per_1 cena con l'altro genitore.
14) Ciascun genitore si impegna a garantire all'altro la reperibilità quotidiana telefonica del figlio nei periodi in cui lo avrà con sé (almeno due colloqui giornalieri in videochiamata indicativamente uno la mattina e uno la sera, quest'ultimo verso le ore 20 circa), comunicando in ogni caso all'altro genitore i luoghi dove verranno trascorse le vacanze insieme al minore.
15) I genitori si impegnano a comunicarsi con congruo preavviso e a favorire la partecipazione dell'altro genitore a qualsiasi incontro (medici, insegnanti, etc.) che abbia a tema la salute, la scuola, il benessere e lo stato attuale e/o futuro del figlio minore, nonché a prendere le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dello stesso, di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.
16) Le parti si impegnano, in caso di contrasti fra loro relativi all'attuazione del calendario dei tempi di permanenza del figlio minore con ciascuna di loro o a variazioni necessitate da modifiche dell'orario di lavoro paterno, a rivolgersi al Consultorio Familiare competente
17) Il mantenimento mensile per viene previsto in euro 250,00 mensili che saranno Per_1 corrisposti a mezzo bonifico entro il 5 di ogni mese sul c\c intestato alla sig. Parte_3
: [...]. La somma sarà rivalutata annualmente secondo gli
[...] indici ISTAT a partire da Novembre 2026.
18) a. Disporsi che i genitori concorrano per la metà ciascuno alle seguenti voci di spesa accessorie come previsto dal protocollo sul processo di famiglia in vigore presso il Tribunale di Verona sottoscritto il 13 dicembre 2024:
I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per prestazioni erogate dal trattamenti sanitari erogati dal e per medicinali prescritti dal medico di CP_1 CP_1 medicina generale;
Esclusa la farmacia da banco ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausiliari sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura aperta parentesi quest'ultima nei limiti di spesa massima di euro 150 chiusa parentesi, tutori e plantari ortopedici;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola, tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario;
V) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.500,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
spese per babysitting;
viaggi e vacanze senza i genitori;
Centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente;
b. disporsi che quando i genitori debbano concordare le spese di cui ai capoversi II, IV e VI (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta entro 10 giorni dalla richiesta un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
in caso di rifiuto immotivato, e/o all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice;
c. disporsi che, nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permanga il rispetto della reciproca tempestiva informazione;
d. disporsi che genitore anticipatario delle spese debba inviare (a mezzo mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni e il rimborso debba avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
19) L'assegno unico è a favore della sig. al 100% mentre le detrazioni fiscali delle spese Parte_2 mediche e scolastiche sono ripartite al 50% dai genitori.
20) Le spese legali per il presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 18/11/2025, e Parte_1
sul presupposto per cui avevano avuto una relazione more uxorio, dalla quale era Parte_2 nato (21.05.24) – hanno chiesto la regolamentazione del regime di Persona_2 affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore.
Le richieste concordemente avanzate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
Invero, nulla osta all'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, al suo collocamento prevalente presso il domicilio materno ed alla regolamentazione del diritto di visita così come indicato dalle parti, in quanto condizioni rispondenti all'interesse preminente dello stesso.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento di
[...] a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato Per_2 alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dalle parti, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
Dispone che il regime di affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento del minore sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe Persona_2 riportati;
Prende atto delle altre domande congiunte;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 16/12/25.
La Giudice relatrice
EF AR
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona , in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa EF AR Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 15687 2025 VG promossa
DA
nato il [...] a [...], residente a [...]di Parte_1
Valpolicella (VR), Via Santa Maria di Negrar 4, rappresentato e difeso dall'avv. SARTORI
AN
e nata il [...] a [...], residente a [...] Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. ZATACHETTO DANIELA
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio
Conclusioni comuni delle parti:
1) Il diritto di visita di seguito dettagliato tiene inevitabilmente conto dell'età del minore e della stretta relazione materna instaurata fino ad oggi. A tale fine il suddetto diritto di visita è strutturato con la previsione di un aumento graduale del tempo di permanenza con il papà che dovrà facilitare e favorire in ogni modo lo svolgimento del suddetto diritto di visita. Si tiene inoltre conto dell'attuale orario di lavoro del padre (dalle 18,00 dal martedì al venerdì, dalle 11,00 alle 15,00 e dalle 17,00 alle 24,00 la domenica ed il sabato con giorno libero il lunedì)
2) Il figlio viene affidato ad entrambi i genitori e sarà collocato presso la residenza materna. Per_1
L'esercizio della potestà genitoriale sarà esercitato dai genitori i quali collaboreranno nell'assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano il minore relativamente alla sua istruzione, all'educazione e alla salute, tenuto conto dei suoi bisogni, delle capacità, delle sue naturali inclinazioni ed aspirazioni.
3) Tutte le decisioni concernenti attività o richieste del figlio dovranno essere prese di comune accordo tra i genitori.
4) I giorni di affidamento al papà sono così regolati: per i prossimi tre mesi (fino a febbraio 2026)
potrà stare con il papà due volte alla settimana con incontri di circa due ore e mezzo, Per_1 indicativamente il lunedì e il venerdì dalle 09,30 alle 12,00. Successivamente (da marzo 2026), una volta la settimana, il lunedì, il padre terrà con sé il figlio per il pranzo (indicativamente per le ore
11.30) e anche per il successivo riposino pomeridiano riportandolo dalla madre alle ore 16,30 cosicché, nell'arco dei successivi sei mesi, si creino le condizioni perché egli lo tenga con sé per un'intera giornata.
5) Dopo il compimento dei due anni e a partire da luglio 2026 verrà introdotto il pernottamento del minore presso il padre e pertanto dai due anni e fino al compimento dei 3 anni, il diritto di visita paterno sarà regolato come segue: la prima settimana il padre terrà con sé il figlio il lunedì dalle
9,30 alle 16,00 e il venerdì dalle 9,30 alle 12,00, la seconda settimana dalle ore 16,00 del lunedì alle ore 12,00 del martedì e il venerdì dalle ore 9,30 alle 12,00 e così a seguire a settimane alterne.
6) Nel caso di frequentazione da parte di del nido d'infanzia (che potrebbe avvenire da Per_1 settembre 2026) il diritto di visita sarà così strutturato: la prima settimana dalle 13,00 prendendolo dal nido fino alle ore 16,00 il lunedì e il venerdì; la seconda settimana il lunedì (o un altro giorno a scelta in cui il padre sarà libero dal lavoro ma sempre previo accordo tra le parti) dalle 13,00 (o dalle ore16,00 a seconda della frequenza del tempo pieno) prendendolo dal nido fino alla mattina successiva quando il padre lo accompagnerà direttamente al nido e il venerdì dalle 13,00 prendendolo al nido fino alle ore 16,00 e cosi a seguire a settimane alterne.
7) Dai tre anni, tenuto altresì conto che il minore frequenterà la scuola per l'infanzia, il diritto di visita paterno sarà regolato come segue: un pomeriggio alla settimana dalle ore 16,00 alle ore 19,00; nel giorno in cui sarà libero dal lavoro, il padre potrà tenere inoltre con sé il figlio dalle ore 16,00 alla mattina successiva. 8) Il minore trascorrerà il giorno di Natale alternatamente con il padre e con la madre e così pure il primo dell'anno e l'Epifania tenuto conto dei turni di lavoro dei genitori. Il Natale 2025 sarà trascorso con la mamma;
il primo dell'anno 2026 con il papà.
9) Le vacanze scolastiche natalizie a partire dal compimento dei quattro anni del minore saranno ripartite tra i genitori in via alternata, dal 23 al 30 dicembre pomeriggio oppure dal 30 dicembre pomeriggio (alle ore 18 circa) al 6 gennaio.
10) Anche le vacanze pasquali a partire dal compimento dei quattro anni del minore saranno ripartite per la metà tra i genitori in via alternata dalla fine della scuola alla domenica di Pasqua alle 18,00
e dalle ore 18,00 della domenica di Pasqua sino alla ripresa della scuola. Ripartizione a metà anche delle vacanze di Carnevale.
11) Nelle vacanze estive potrà trascorrere con il padre: a decorrere dal compimento dei Per_1 quattro anni una settimana e, a partire dal compimento dei sei anni, due settimane anche consecutive nel periodo da giugno a settembre e che dovranno essere stabilite entro il 31 maggio di ciascun anno.
12) I giorni di visita saranno comunicati settimanalmente per scritto dal padre alla madre a mezzo
SMS\MAIL entro la domenica sera al fine di garantire una regolare programmazione della visita e degli impegni del minore. Ogni modifica dovrà avere un congruo preavviso anche al fine di permettere al genitore l'organizzazione dell'accudimento del minore.
13) In mancanza di diverso accordo dei genitori, si precisa che i ponti infrannuale verranno trascorsi da con il genitore con cui starà il fine settimana immediatamente precedente o successivo Per_1 alla festività o al ponte, precisandosi che per “ponte infrannuale” si intende l'intero periodo di vacanza scolastica concesso al minore tra la festività infrasettimanale e il week end cui aderisce
(precedente o successivo) o viceversa;
pertanto, non sussiste alcun “ponte” se la vacanza scolastica si limita a un giorno infrasettimanale che non sia seguito o preceduto da un fine settimana in cui il minore sta a casa. Le festività scolastiche che non costituiscono anche “ponte infrannuale” saranno trascorse dal minore con il genitore cui spetterebbe originariamente quel giorno, secondo il calendario ordinario. Per i Compleanni e le feste: le giornate della Festa della Mamma e del compleanno della madre verranno trascorse da con la madre, mentre le giornate della Festa Per_1 del Papà e del compleanno del padre verranno trascorse da con il padre. Il compleanno di Per_1
verrà festeggiato senza modifiche di calendario e, ove possibile, verrà trascorso dai genitori Per_1 congiuntamente, diversamente, ad anni alterni, trascorrerà il pranzo con un genitore e la Per_1 cena con l'altro genitore.
14) Ciascun genitore si impegna a garantire all'altro la reperibilità quotidiana telefonica del figlio nei periodi in cui lo avrà con sé (almeno due colloqui giornalieri in videochiamata indicativamente uno la mattina e uno la sera, quest'ultimo verso le ore 20 circa), comunicando in ogni caso all'altro genitore i luoghi dove verranno trascorse le vacanze insieme al minore.
15) I genitori si impegnano a comunicarsi con congruo preavviso e a favorire la partecipazione dell'altro genitore a qualsiasi incontro (medici, insegnanti, etc.) che abbia a tema la salute, la scuola, il benessere e lo stato attuale e/o futuro del figlio minore, nonché a prendere le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dello stesso, di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.
16) Le parti si impegnano, in caso di contrasti fra loro relativi all'attuazione del calendario dei tempi di permanenza del figlio minore con ciascuna di loro o a variazioni necessitate da modifiche dell'orario di lavoro paterno, a rivolgersi al Consultorio Familiare competente
17) Il mantenimento mensile per viene previsto in euro 250,00 mensili che saranno Per_1 corrisposti a mezzo bonifico entro il 5 di ogni mese sul c\c intestato alla sig. Parte_3
: [...]. La somma sarà rivalutata annualmente secondo gli
[...] indici ISTAT a partire da Novembre 2026.
18) a. Disporsi che i genitori concorrano per la metà ciascuno alle seguenti voci di spesa accessorie come previsto dal protocollo sul processo di famiglia in vigore presso il Tribunale di Verona sottoscritto il 13 dicembre 2024:
I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per prestazioni erogate dal trattamenti sanitari erogati dal e per medicinali prescritti dal medico di CP_1 CP_1 medicina generale;
Esclusa la farmacia da banco ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausiliari sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura aperta parentesi quest'ultima nei limiti di spesa massima di euro 150 chiusa parentesi, tutori e plantari ortopedici;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola, tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario;
V) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.500,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
spese per babysitting;
viaggi e vacanze senza i genitori;
Centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente;
b. disporsi che quando i genitori debbano concordare le spese di cui ai capoversi II, IV e VI (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta entro 10 giorni dalla richiesta un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
in caso di rifiuto immotivato, e/o all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice;
c. disporsi che, nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permanga il rispetto della reciproca tempestiva informazione;
d. disporsi che genitore anticipatario delle spese debba inviare (a mezzo mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni e il rimborso debba avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
19) L'assegno unico è a favore della sig. al 100% mentre le detrazioni fiscali delle spese Parte_2 mediche e scolastiche sono ripartite al 50% dai genitori.
20) Le spese legali per il presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 18/11/2025, e Parte_1
sul presupposto per cui avevano avuto una relazione more uxorio, dalla quale era Parte_2 nato (21.05.24) – hanno chiesto la regolamentazione del regime di Persona_2 affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore.
Le richieste concordemente avanzate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
Invero, nulla osta all'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, al suo collocamento prevalente presso il domicilio materno ed alla regolamentazione del diritto di visita così come indicato dalle parti, in quanto condizioni rispondenti all'interesse preminente dello stesso.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento di
[...] a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato Per_2 alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dalle parti, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
Dispone che il regime di affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento del minore sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe Persona_2 riportati;
Prende atto delle altre domande congiunte;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 16/12/25.
La Giudice relatrice
EF AR
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra