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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XIII, sentenza 13/02/2026, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 577/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
AF GIUSEPPA, Presidente DOLCI ALESSANDRA, Relatore DEGRASSI MARGHERITA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4698/2025 depositato il 14/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B062202671/2025 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 353/2026 depositato il 11/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Con ricorso rubricato al n. 4698/2025 impugnava l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Milano per l' anno d'imposta 2019 notificato alla Società_1 RL, società in liquidazione giudiziale, a mani del curatore. Preliminarmente evidenziava la propria legittimazione processuale quale amministratore e legale rappresentante della società, avendo avuto contezza dell'inerzia del curatore rispetto all'atto impositivo.
In particolare la ricorrente deduceva:
- la nullità dell'avviso di accertamento per assenza del contraddittorio preventivo previsto dall'art. 6 bis L.212/2000. Nel caso in esame l'Agenzia delle Entrate ha omesso l'invio dello schema d'atto sostenendo che l'omissione era giustificata dal fondato pericolo per la riscossione ai sensi dell'art. 29 co. 1 lett. c) D.L. n. 78/2010, presupposto in realtà inesistente poiché era già intervenuta l'apertura della procedura concorsuale;
- Insussistenza del presupposto rappresentato per l'ente impositore dall'inesistenza soggettiva delle operazioni oggetto dei rilievi. L'avviso di accertamento fonda la pretesa fiscale sulla soggettiva inesistenza delle fatture emesse dalla Società_2 RL nei confronti della Società_1, qualificando le relative prestazione come illecita somministrazione di manodopera dissimulata da contratto d'appalto. In realtà Società_2le prestazioni sono state effettivamente rese da personale della come risulta dalla documentazione acquisita dalla DI di NA nel corso della verifica fiscale operata nei confronti della società emittente;
inoltre, l'Amministrazione Finanziaria non ha fornito la prova che la Società_1 avesse rapporti di natura direttiva e gestionale nei confronti dei lavoratori della Società_2;
- assenza dell'elemento soggettivo e conseguente illegittimità delle sanzioni ex art. 5 comma 4 bis D.Lgs. 417/1997. L'Amministrazione Finanziaria non ha fornito elementi atti a dimostrare il dolo della Società_1 ed a giustificare quindi l'applicazione delle sanzioni.
- violazione dell'art. 6 comma 4 dello Statuto del Contribuente- illegittimità dell'azzeramento dell'IVA per presunta mancata produzione di documenti già in possesso dell'Amministrazione. L'Agenzia delle Entrate ha proceduto all'azzeramento dell'intera IVA dell'anno 2019 affermando che la contribuente non avrebbe prodotto la documentazione necessaria a supporto della detrazione. In realtà le fatture passive sono state tutte trasmesse tramite il Sistema di Interscambio ed erano quindi già nella disponibilità dell'amministrazione Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese.
Si costituiva l'Ufficio ribadendo la legittimità del proprio operato. L'avviso di accertamento trae origine dalle Società_2indagini avviate dalla DI di NA nei confronti della RL;
in particolare, i verificatori avevano riscontrato l'inesistenza della sede legale, nonché per gli anni dal 2019 al 2021 una serie di incongruenze tra il volume d'affari dichiarato rispetto ai fatturati rilevati da spesometro. Dai numerosi elementi individuati dai verificatori , comprese le dichiarazioni dei lavoratori dipendenti, era emerso che la Società_2 aveva stipulato con i clienti fittizi contratti di appalto che sono serviti a somministrate illecitamente manodopera.
Quanto ai rilievi sopra meglio indicati l'Ufficio ne sottolineava la pretestuosità. In particolare, in ordine alla violazione di cui all'art. 6 bis L. 212/2000 evidenziava che le attività che avevano condotto all'emissione dell'avviso di accertamento erano iniziate ben prima della liquidazione giudiziale e che comunque la fallita presentava ingentissimi debiti tributari derivanti da ruoli esattoriali emessi per gli anni d'imposta dal 2018 al 2024. Quanto alla inesistenza soggettiva delle fatture l'Amministrazione Finanziaria rinviava alle risultanze investigative ed infine, riguardo all'applicazione della sanzione, evidenziava che la violazione presuppone la colpa e non il dolo e la sanzione è stata irrogata nella misura minima.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Quanto al primo motivo di ricorso in merito alla mancata preventiva notifica del cd schema d'atto di cui all'art. 6 bis L.212/2000 si osserva che nel caso in esame era ravvisabile il fondato pericolo per la riscossione desumibile dallo stato di insolvenza della società, nonché dalla circostanza che da interrogazioni in Anagrafe Tributaria Riscossione risultavano ruoli non riscossi per un importo considerevole pari ad euro 2.660.483.
In merito al secondo motivo di ricorso nella motivazione dell'atto impugnato sono elencati i numerosissimi elementi che hanno portato l'Ufficio a ritenere che le fatture intercorse con la Società_2 RL fossero relativa ad operazioni soggettivamente inesistenti. In particolare, si evidenzia che oltre alle dichiarazioni rese in merito dai Società_2dipendenti della alla DI di NA, gli ulteriori elementi che portano a ritenere che la menzionata società fosse un mero veicolo per la somministrazione illecita di manodopera sono rappresentati dalla inesistenza di una sede legale, dall' assenza di beni strumentali, dall'essere società sconosciuta al Fisco ed Società_1infine, con riferimento ai rapporti commerciali con la , dagli “anomali” accordi contrattuali che non prevedevano neppure la quantificazione dei corrispettivi.
Sulla asserita mancanza di dolo e conseguente illegittimità delle sanzioni si osserva che il ricorrente non ha fornito alcun elemento di prova in merito alla propria buona fede e che, quanto sopra evidenziato, al contrario testimonia del coinvolgimento della società fallita nel sistema fraudolento di illecita somministrazione di manodopera;
inoltre, in merito al rispetto del criterio di proporzionalità, la sanzione è stata irrogata nella misura minima prevista dalla legge.
Infine, con riferimento all'ulteriore motivo dell'azzeramento dell'IVA, come evidenziato dall'Ufficio, è il contribuente che è tenuto a dimostrare il diritto alla detrazione mediante la produzione delle fatture;
nel caso in esame sono stati forniti solo i registri contabili, non risulta all'Amministrazione che tutte le fatture siano confluite nel sistema Interscambio e mancano i documenti attestanti gli avvenuti pagamenti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 8.000,00.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell'Ufficio resistente, che liquida in euro 8.000,0.
Milano, lì 09 febbraio 2026
Il Relatore Dott.ssa Alessandra Dolci Il Presidente Avv. Giuseppa Crisafulli
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
AF GIUSEPPA, Presidente DOLCI ALESSANDRA, Relatore DEGRASSI MARGHERITA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4698/2025 depositato il 14/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B062202671/2025 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 353/2026 depositato il 11/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Con ricorso rubricato al n. 4698/2025 impugnava l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Milano per l' anno d'imposta 2019 notificato alla Società_1 RL, società in liquidazione giudiziale, a mani del curatore. Preliminarmente evidenziava la propria legittimazione processuale quale amministratore e legale rappresentante della società, avendo avuto contezza dell'inerzia del curatore rispetto all'atto impositivo.
In particolare la ricorrente deduceva:
- la nullità dell'avviso di accertamento per assenza del contraddittorio preventivo previsto dall'art. 6 bis L.212/2000. Nel caso in esame l'Agenzia delle Entrate ha omesso l'invio dello schema d'atto sostenendo che l'omissione era giustificata dal fondato pericolo per la riscossione ai sensi dell'art. 29 co. 1 lett. c) D.L. n. 78/2010, presupposto in realtà inesistente poiché era già intervenuta l'apertura della procedura concorsuale;
- Insussistenza del presupposto rappresentato per l'ente impositore dall'inesistenza soggettiva delle operazioni oggetto dei rilievi. L'avviso di accertamento fonda la pretesa fiscale sulla soggettiva inesistenza delle fatture emesse dalla Società_2 RL nei confronti della Società_1, qualificando le relative prestazione come illecita somministrazione di manodopera dissimulata da contratto d'appalto. In realtà Società_2le prestazioni sono state effettivamente rese da personale della come risulta dalla documentazione acquisita dalla DI di NA nel corso della verifica fiscale operata nei confronti della società emittente;
inoltre, l'Amministrazione Finanziaria non ha fornito la prova che la Società_1 avesse rapporti di natura direttiva e gestionale nei confronti dei lavoratori della Società_2;
- assenza dell'elemento soggettivo e conseguente illegittimità delle sanzioni ex art. 5 comma 4 bis D.Lgs. 417/1997. L'Amministrazione Finanziaria non ha fornito elementi atti a dimostrare il dolo della Società_1 ed a giustificare quindi l'applicazione delle sanzioni.
- violazione dell'art. 6 comma 4 dello Statuto del Contribuente- illegittimità dell'azzeramento dell'IVA per presunta mancata produzione di documenti già in possesso dell'Amministrazione. L'Agenzia delle Entrate ha proceduto all'azzeramento dell'intera IVA dell'anno 2019 affermando che la contribuente non avrebbe prodotto la documentazione necessaria a supporto della detrazione. In realtà le fatture passive sono state tutte trasmesse tramite il Sistema di Interscambio ed erano quindi già nella disponibilità dell'amministrazione Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese.
Si costituiva l'Ufficio ribadendo la legittimità del proprio operato. L'avviso di accertamento trae origine dalle Società_2indagini avviate dalla DI di NA nei confronti della RL;
in particolare, i verificatori avevano riscontrato l'inesistenza della sede legale, nonché per gli anni dal 2019 al 2021 una serie di incongruenze tra il volume d'affari dichiarato rispetto ai fatturati rilevati da spesometro. Dai numerosi elementi individuati dai verificatori , comprese le dichiarazioni dei lavoratori dipendenti, era emerso che la Società_2 aveva stipulato con i clienti fittizi contratti di appalto che sono serviti a somministrate illecitamente manodopera.
Quanto ai rilievi sopra meglio indicati l'Ufficio ne sottolineava la pretestuosità. In particolare, in ordine alla violazione di cui all'art. 6 bis L. 212/2000 evidenziava che le attività che avevano condotto all'emissione dell'avviso di accertamento erano iniziate ben prima della liquidazione giudiziale e che comunque la fallita presentava ingentissimi debiti tributari derivanti da ruoli esattoriali emessi per gli anni d'imposta dal 2018 al 2024. Quanto alla inesistenza soggettiva delle fatture l'Amministrazione Finanziaria rinviava alle risultanze investigative ed infine, riguardo all'applicazione della sanzione, evidenziava che la violazione presuppone la colpa e non il dolo e la sanzione è stata irrogata nella misura minima.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Quanto al primo motivo di ricorso in merito alla mancata preventiva notifica del cd schema d'atto di cui all'art. 6 bis L.212/2000 si osserva che nel caso in esame era ravvisabile il fondato pericolo per la riscossione desumibile dallo stato di insolvenza della società, nonché dalla circostanza che da interrogazioni in Anagrafe Tributaria Riscossione risultavano ruoli non riscossi per un importo considerevole pari ad euro 2.660.483.
In merito al secondo motivo di ricorso nella motivazione dell'atto impugnato sono elencati i numerosissimi elementi che hanno portato l'Ufficio a ritenere che le fatture intercorse con la Società_2 RL fossero relativa ad operazioni soggettivamente inesistenti. In particolare, si evidenzia che oltre alle dichiarazioni rese in merito dai Società_2dipendenti della alla DI di NA, gli ulteriori elementi che portano a ritenere che la menzionata società fosse un mero veicolo per la somministrazione illecita di manodopera sono rappresentati dalla inesistenza di una sede legale, dall' assenza di beni strumentali, dall'essere società sconosciuta al Fisco ed Società_1infine, con riferimento ai rapporti commerciali con la , dagli “anomali” accordi contrattuali che non prevedevano neppure la quantificazione dei corrispettivi.
Sulla asserita mancanza di dolo e conseguente illegittimità delle sanzioni si osserva che il ricorrente non ha fornito alcun elemento di prova in merito alla propria buona fede e che, quanto sopra evidenziato, al contrario testimonia del coinvolgimento della società fallita nel sistema fraudolento di illecita somministrazione di manodopera;
inoltre, in merito al rispetto del criterio di proporzionalità, la sanzione è stata irrogata nella misura minima prevista dalla legge.
Infine, con riferimento all'ulteriore motivo dell'azzeramento dell'IVA, come evidenziato dall'Ufficio, è il contribuente che è tenuto a dimostrare il diritto alla detrazione mediante la produzione delle fatture;
nel caso in esame sono stati forniti solo i registri contabili, non risulta all'Amministrazione che tutte le fatture siano confluite nel sistema Interscambio e mancano i documenti attestanti gli avvenuti pagamenti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 8.000,00.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell'Ufficio resistente, che liquida in euro 8.000,0.
Milano, lì 09 febbraio 2026
Il Relatore Dott.ssa Alessandra Dolci Il Presidente Avv. Giuseppa Crisafulli