TRIB
Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/11/2025, n. 5062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5062 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3163/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. IN AN ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3163/2022 promossa da:
(C.F. OPPONENTE Parte_1 P.IVA_1
con l'avv. Antonio Ferretti
contro
(C.F. OPPOSTA Controparte_1 P.IVA_2 con gli avv. Luca Landi e Giovan Battista Marucco
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: preliminarmente rimettere la causa in istruttoria ammettendo le istanze di cui alle proprie memorie ex art. 186 comma 6 n. 2 e 3 c.p.c. in atti.
Nel merito, per tutto quanto esposto in atto, accertare l'avvenuta risoluzione del contratto del
29.01.2019 tra e per grave inadempimento, e Controparte_1 Parte_1
conseguentemente dichiarare la nullità, invalidità, inefficacia, del decreto ingiuntivo opposto pagina 1 di 6 n. RG 1166/2022, ed ancora, l'infondatezza della pretesa creditoria azionata dal ricorrente con il procedimento monitorio e, per l'effetto, revocare l'opposto decreto ingiuntivo.
In via di ulteriore riconvenzione, nella assolutamente denegata ipotesi risultassero dovute Contr somme a per il periodo intercorrente tra il 1° aprile 2019 e la data di risoluzione del contratto, dichiarare compensate tali somme con le somme dovute a titolo di risarcimento del danno patito da da liquidarsi in via equitativa da parte del Giudice nei Parte_1 limiti di cui alla domanda del ricorrente. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari”
Per parte opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta: nel merito -per le ragioni indicate negli atti di causa, qui da intendersi richiamate e ritrascritte, rigettare la proposta opposizione, confermando il decreto ingiuntivo RGN 1166/2022, previo accertamento e declaratoria del diritto di CCS al pagamento dell'importo capitale di €
12.492,80, oltre agli interessi dal dì del dovuto al saldo;
-condannare al pagamento Parte_1
dell'importo predetto ovvero, in via subordinata, al pagamento del diverso importo che risulterà dovuto all'esito dell'istruttoria; -per le ragioni indicate negli atti di causa, qui da intendersi richiamate e ritrascritte, respingere le domande riconvenzionali di (tanto Pt_1 quella relativa all'invocata risoluzione contrattuale tanto quella di risarcimento danni) in quanto infondate. Con vittoria di spese e competenze difensive”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
(di seguito: proponeva opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1 Pt_1
n.1166/22 con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 12.492,80 oltre Contr interessi e spese in favore di (di seguito di cui alle fatture n. Controparte_1
20215078S1 del 30.04.2021 di importo pari ad € 6.246,40 e n. 20215125S1 del 31.07.2021 di importo pari ad € 6.246,40 concernenti l'attività di manutenzione e assistenza per l'impianto di cogenerazione energetica e calore di proprietà di sito a OS (PV). Pt_1
pagina 2 di 6 A sostegno dell'opposizione deduceva:
- l'inesistenza/nullità del mandato alle liti inviato in allegato alla notifica del ricorso e decreto ingiuntivo in quanto privo di qualsivoglia generalità/dato anagrafico del mandante, sia persona fisica o società, privo di indicazione circa il ruolo rivestito dal firmatario, nonché di riferimenti alla società rappresentata;
- l'insussistenza del credito ingiunto;
precisava, in particolare, che contrattualmente non era previsto alcun canone mensile, annuale, od un corrispettivo complessivo, bensì una tariffa Contr oraria per il servizio di manutenzione ed assistenza, pari ad e 2,50 €/ore e che avendo interrotto il servizio di manutenzione e assistenza successivamente al 19.05.2021, in conseguenza della risoluzione contrattuale comunicata da stante i gravi Pt_1
inadempimenti della controparte, nulla risultava dovuto dopo tale data;
Contr
- che si era resa gravemente inadempiente alle obbligazioni assunte fornendo, Contro diversamente dagli accordi raggiunti, una turbina non originale nonché n. 6 testate di ricambio rettificate anziché nuove.
Chiedeva, pertanto, revocarsi il decreto ingiuntivo, nonché stante il grave inadempimento della CCS, dichiararsi la risoluzione del contratto stipulato in data 29.1.19 tra le parti;
in via subordinata, chiedeva compensarsi le somme dovute all'opposta con gli importi ad essa opponente dovuti a titolo risarcitorio.
Si costituiva l'opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Concessa la provvisoria esecuzione, senza l'espletamento di attività istruttoria, la causa è stata rimessa in decisione con ordinanza in data 3.7.25 a seguito di trattazione scritta dell'udienza.
Preliminarmente, con riferimento alle istanze istruttorie di parte opponente, reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, si richiama l'ordinanza di questo giudice emessa il
4.10.23.
Infondata è l'eccezione di inesistenza/nullità della procura, essendo indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo il nominativo del soggetto che ha rilasciato la procura e della relativa pagina 3 di 6 carica sociale così da poter verificare l'effettiva titolarità dei poteri spesi (tra le altre: Cass.
7765/2021).
L'opposizione è infondata.
Contr sostiene di nulla dovere a non avendo quest'ultima svolto alcuna attività di Pt_1 manutenzione successivamente al 19.5.21 (o quanto meno dal 1.7.21 in assenza di maestranze),
e risultando, del resto, l'ultimo rapporto di manutenzione effettuato il 4.5.21.
Il contratto di manutenzione stipulato tra le parti (doc. 5 opponente) prevedeva il servizio di “Teleassistenza” e manutenzione periodica da effettuarsi sull'impianto sito in
OS (PV) come specificatamente indicato nell'all. 1 al contratto medesimo;
sempre nel predetto allegato sono indicate le ore di moto stimate dell'impianto (8000).
Nel contratto si legge poi che “La tariffa per il servizio di manutenzione ed assistenza da parte di è di 2,50 €/ora…” (art. 6.1.), “Non è in alcun caso ammessa la CP_3
compensazione degli importi dovuti alla dal CLIENTE, che non potrà in alcun caso CP_1 sospendere i pagamenti degli importi dovuti alla ” (art. 6.2), “La fatturazione sarà CP_1
trimestrale anticipata e sarà effettuata entro l'ultimo giorno di calendario del mese precedente al trimestre di fatturazione” (art. 7.1), “La fattura di saldo a conguaglio sarà emessa con data
31 dicembre dell'anno in corso di pagamento… Nel caso di conguaglio a favore del cliente, in data 31 dicembre dell'anno in corso, sarà emessa Nota di Credito ed il relativo importo sarà scalato dalla fattura relativa al trimestre successivo” (art. 7.5.)
E' chiaro, pertanto, che, in base alle clausole contrattuali sopra richiamate, l'obbligo di pagamento delle fatture azionate in via monitoria prescinde dall'attività di manutenzione svolta Contr in concreto da essendo invece collegata alle ore di moto dell'impianto; con la sottoscrizione dell'accordo, infatti, la cliente si era impegnata al pagamento Pt_1
dell'importo pattuito, ed anticipatamente rispetto alla fatturazione, indipendentemente dal Contr numero degli interventi che sarebbero stati effettuati in concreto da il che, però, gli ha consentito di usufruire di una tariffa agevolata (€ 2,50 all'ora) rispetto al costo di ogni singolo intervento di manutenzione. Del resto, l'opponente non ha mai allegato (né provato) di aver pagina 4 di 6 richiesto interventi di manutenzione nel periodo cui attengono le fatture di cui si discute, non eseguiti da parte di CCS, né di aver tempestivamente contestato alla stessa la mancata esecuzione di interventi di manutenzione come temporalmente previsti in contratto.
Va altresì rigettata la domanda volta a dichiarare la risoluzione del contratto di manutenzione.
Contro Quanto alla fornitura della turbina non originale dalla documentazione prodotta dalla stessa opponente (doc. 15) si evince che prestazione era oggetto di un ordine specifico
(cfr. offerta del 16.10.2019), del tutto estraneo al contratto di manutenzione di cui si discute, per cui anche a voler ritenere CCS inadempiente, trattasi di inadempimento che non rileva ai fini della eventuale risoluzione del contratto di manutenzione.
Quanto, invece, alla consegna delle testate usate, è sufficiente rilevare che, a prescindere dalla scusabilità o meno dell'errore in merito alla consegna delle stesse (è pacifico che l'ordine si riferisse a testate nuove), la sostituzione delle testate originariamente consegnate (usate) con altre nuove (cfr. doc. 19 opposta) – circostanza non contestata dall'opponente – esclude che possa comunque trattarsi di inadempimento grave tale da giustificare la risoluzione del contratto.
Quanto alla domanda subordinata di compensazione di quanto dovuto all'opposta con il credito vantato a titolo risarcitorio da anch'essa va rigettata in assenza di prova in Pt_1 merito al danno asseritamente subito.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (parametri medi per fasi di studio, introduttiva e decisoria e minimo per la fase istruttoria in assenza di attività istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese liquidate in complessivi € 4237,00 per pagina 5 di 6 compenso oltre spese gen., IVA e CPA come per legge.
Brescia, 21/11/2025
Il Giudice
IN AN
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. IN AN ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3163/2022 promossa da:
(C.F. OPPONENTE Parte_1 P.IVA_1
con l'avv. Antonio Ferretti
contro
(C.F. OPPOSTA Controparte_1 P.IVA_2 con gli avv. Luca Landi e Giovan Battista Marucco
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: preliminarmente rimettere la causa in istruttoria ammettendo le istanze di cui alle proprie memorie ex art. 186 comma 6 n. 2 e 3 c.p.c. in atti.
Nel merito, per tutto quanto esposto in atto, accertare l'avvenuta risoluzione del contratto del
29.01.2019 tra e per grave inadempimento, e Controparte_1 Parte_1
conseguentemente dichiarare la nullità, invalidità, inefficacia, del decreto ingiuntivo opposto pagina 1 di 6 n. RG 1166/2022, ed ancora, l'infondatezza della pretesa creditoria azionata dal ricorrente con il procedimento monitorio e, per l'effetto, revocare l'opposto decreto ingiuntivo.
In via di ulteriore riconvenzione, nella assolutamente denegata ipotesi risultassero dovute Contr somme a per il periodo intercorrente tra il 1° aprile 2019 e la data di risoluzione del contratto, dichiarare compensate tali somme con le somme dovute a titolo di risarcimento del danno patito da da liquidarsi in via equitativa da parte del Giudice nei Parte_1 limiti di cui alla domanda del ricorrente. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari”
Per parte opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta: nel merito -per le ragioni indicate negli atti di causa, qui da intendersi richiamate e ritrascritte, rigettare la proposta opposizione, confermando il decreto ingiuntivo RGN 1166/2022, previo accertamento e declaratoria del diritto di CCS al pagamento dell'importo capitale di €
12.492,80, oltre agli interessi dal dì del dovuto al saldo;
-condannare al pagamento Parte_1
dell'importo predetto ovvero, in via subordinata, al pagamento del diverso importo che risulterà dovuto all'esito dell'istruttoria; -per le ragioni indicate negli atti di causa, qui da intendersi richiamate e ritrascritte, respingere le domande riconvenzionali di (tanto Pt_1 quella relativa all'invocata risoluzione contrattuale tanto quella di risarcimento danni) in quanto infondate. Con vittoria di spese e competenze difensive”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
(di seguito: proponeva opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1 Pt_1
n.1166/22 con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 12.492,80 oltre Contr interessi e spese in favore di (di seguito di cui alle fatture n. Controparte_1
20215078S1 del 30.04.2021 di importo pari ad € 6.246,40 e n. 20215125S1 del 31.07.2021 di importo pari ad € 6.246,40 concernenti l'attività di manutenzione e assistenza per l'impianto di cogenerazione energetica e calore di proprietà di sito a OS (PV). Pt_1
pagina 2 di 6 A sostegno dell'opposizione deduceva:
- l'inesistenza/nullità del mandato alle liti inviato in allegato alla notifica del ricorso e decreto ingiuntivo in quanto privo di qualsivoglia generalità/dato anagrafico del mandante, sia persona fisica o società, privo di indicazione circa il ruolo rivestito dal firmatario, nonché di riferimenti alla società rappresentata;
- l'insussistenza del credito ingiunto;
precisava, in particolare, che contrattualmente non era previsto alcun canone mensile, annuale, od un corrispettivo complessivo, bensì una tariffa Contr oraria per il servizio di manutenzione ed assistenza, pari ad e 2,50 €/ore e che avendo interrotto il servizio di manutenzione e assistenza successivamente al 19.05.2021, in conseguenza della risoluzione contrattuale comunicata da stante i gravi Pt_1
inadempimenti della controparte, nulla risultava dovuto dopo tale data;
Contr
- che si era resa gravemente inadempiente alle obbligazioni assunte fornendo, Contro diversamente dagli accordi raggiunti, una turbina non originale nonché n. 6 testate di ricambio rettificate anziché nuove.
Chiedeva, pertanto, revocarsi il decreto ingiuntivo, nonché stante il grave inadempimento della CCS, dichiararsi la risoluzione del contratto stipulato in data 29.1.19 tra le parti;
in via subordinata, chiedeva compensarsi le somme dovute all'opposta con gli importi ad essa opponente dovuti a titolo risarcitorio.
Si costituiva l'opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Concessa la provvisoria esecuzione, senza l'espletamento di attività istruttoria, la causa è stata rimessa in decisione con ordinanza in data 3.7.25 a seguito di trattazione scritta dell'udienza.
Preliminarmente, con riferimento alle istanze istruttorie di parte opponente, reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, si richiama l'ordinanza di questo giudice emessa il
4.10.23.
Infondata è l'eccezione di inesistenza/nullità della procura, essendo indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo il nominativo del soggetto che ha rilasciato la procura e della relativa pagina 3 di 6 carica sociale così da poter verificare l'effettiva titolarità dei poteri spesi (tra le altre: Cass.
7765/2021).
L'opposizione è infondata.
Contr sostiene di nulla dovere a non avendo quest'ultima svolto alcuna attività di Pt_1 manutenzione successivamente al 19.5.21 (o quanto meno dal 1.7.21 in assenza di maestranze),
e risultando, del resto, l'ultimo rapporto di manutenzione effettuato il 4.5.21.
Il contratto di manutenzione stipulato tra le parti (doc. 5 opponente) prevedeva il servizio di “Teleassistenza” e manutenzione periodica da effettuarsi sull'impianto sito in
OS (PV) come specificatamente indicato nell'all. 1 al contratto medesimo;
sempre nel predetto allegato sono indicate le ore di moto stimate dell'impianto (8000).
Nel contratto si legge poi che “La tariffa per il servizio di manutenzione ed assistenza da parte di è di 2,50 €/ora…” (art. 6.1.), “Non è in alcun caso ammessa la CP_3
compensazione degli importi dovuti alla dal CLIENTE, che non potrà in alcun caso CP_1 sospendere i pagamenti degli importi dovuti alla ” (art. 6.2), “La fatturazione sarà CP_1
trimestrale anticipata e sarà effettuata entro l'ultimo giorno di calendario del mese precedente al trimestre di fatturazione” (art. 7.1), “La fattura di saldo a conguaglio sarà emessa con data
31 dicembre dell'anno in corso di pagamento… Nel caso di conguaglio a favore del cliente, in data 31 dicembre dell'anno in corso, sarà emessa Nota di Credito ed il relativo importo sarà scalato dalla fattura relativa al trimestre successivo” (art. 7.5.)
E' chiaro, pertanto, che, in base alle clausole contrattuali sopra richiamate, l'obbligo di pagamento delle fatture azionate in via monitoria prescinde dall'attività di manutenzione svolta Contr in concreto da essendo invece collegata alle ore di moto dell'impianto; con la sottoscrizione dell'accordo, infatti, la cliente si era impegnata al pagamento Pt_1
dell'importo pattuito, ed anticipatamente rispetto alla fatturazione, indipendentemente dal Contr numero degli interventi che sarebbero stati effettuati in concreto da il che, però, gli ha consentito di usufruire di una tariffa agevolata (€ 2,50 all'ora) rispetto al costo di ogni singolo intervento di manutenzione. Del resto, l'opponente non ha mai allegato (né provato) di aver pagina 4 di 6 richiesto interventi di manutenzione nel periodo cui attengono le fatture di cui si discute, non eseguiti da parte di CCS, né di aver tempestivamente contestato alla stessa la mancata esecuzione di interventi di manutenzione come temporalmente previsti in contratto.
Va altresì rigettata la domanda volta a dichiarare la risoluzione del contratto di manutenzione.
Contro Quanto alla fornitura della turbina non originale dalla documentazione prodotta dalla stessa opponente (doc. 15) si evince che prestazione era oggetto di un ordine specifico
(cfr. offerta del 16.10.2019), del tutto estraneo al contratto di manutenzione di cui si discute, per cui anche a voler ritenere CCS inadempiente, trattasi di inadempimento che non rileva ai fini della eventuale risoluzione del contratto di manutenzione.
Quanto, invece, alla consegna delle testate usate, è sufficiente rilevare che, a prescindere dalla scusabilità o meno dell'errore in merito alla consegna delle stesse (è pacifico che l'ordine si riferisse a testate nuove), la sostituzione delle testate originariamente consegnate (usate) con altre nuove (cfr. doc. 19 opposta) – circostanza non contestata dall'opponente – esclude che possa comunque trattarsi di inadempimento grave tale da giustificare la risoluzione del contratto.
Quanto alla domanda subordinata di compensazione di quanto dovuto all'opposta con il credito vantato a titolo risarcitorio da anch'essa va rigettata in assenza di prova in Pt_1 merito al danno asseritamente subito.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (parametri medi per fasi di studio, introduttiva e decisoria e minimo per la fase istruttoria in assenza di attività istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese liquidate in complessivi € 4237,00 per pagina 5 di 6 compenso oltre spese gen., IVA e CPA come per legge.
Brescia, 21/11/2025
Il Giudice
IN AN
pagina 6 di 6