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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/12/2025, n. 9672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9672 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 18377/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente Dott. Chiara Delmonte Giudice rel. Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14.5.2025 da 1) Parte_1
Nato a AB (An) il 26 giugno 1978 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] Lett. C con l'Avv. Andrea Carmenati, del Foro di Ancona presso il quale ha eletto domicilio telematico
nei confronti di
2) Controparte_1
Nata a Bollate (MI) il 10 maggio 1973 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Tommaso Rossi, del Foro di Ancona presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 8.9.2012 in AB (An) (anno 2012, atto n. 24, parte 1) In separazione dei beni.
FATTO
- ricorreva a questo Tribunale per sentir accogliere le seguenti conclusioni: "Voglia Parte_1
l'Illmo Tribunale adito: - dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi attraverso sentenza parziale sullo status, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
- dichiarare che alcun mantenimento dovrà essere assegnato ai coniugi, dal momento che sono entrambi economicamente autosufficienti e pertanto non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento. Con vittoria di spese, diritti e competenze di causa.";
- con Decreto di fissazione di udienza questo Giudice delegato fissava l'udienza del 16 dicembre 2025 per la comparizione personale delle parti, disponeva la notifica del ricorso e del provvedimento al convenuto entro e non oltre il 20 ottobre 2025 ed assegnando alla resistente termine sino al 20 novembre 2025 per la sua costituzione;
- il 28 ottobre 2025 si costituiva aderendo in toto alle condizioni di separazione Controparte_1 dedotte da ad esclusione della condanna alle spese, diritti e competenze di causa;
Parte_1
- il ricorrente è stato d'accordo alla trasformazione del procedimento in consensuale, aderendo alle conclusioni avanzate da ivi compresa la richiesta di statuizione sulla compensazione Controparte_1 delle spese legali tra le parti ed entrambi hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“previa mutazione del rito da contenzioso a consensuale, l'Illustre Tribunale adito voglia omologare la separazione consensuale dei coniugi e i quali hanno contratto Controparte_1 Parte_1 matrimonio civile nel Comune di AB in data 08 settembre 2012, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 24 Parte 1 anno 2012, alle seguenti condizioni: “dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
- dichiarare che alcun mantenimento dovrà essere assegnato ai coniugi, dal momento che sono entrambi economicamente autosufficienti e pertanto non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento.";
- con deposito telematico dell'11 novembre 2025 le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis. 12 III c.p.c., delle ulteriori difese di cui all'art. 473 bis. 17 c.p.c. ed all'impugnazione della Sentenza che accoglierà le conclusioni congiunte già depositate;
- con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in AB l'08 settembre 2012;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AB perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 26.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG