TRIB
Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 21/11/2025, n. 1291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1291 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 5290/2023
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
MA UG PU Presidente
NU IN Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio promosso in data da
(C.F. ), con l'Avv. CARLO Parte_1 C.F._1
PIAZZA,
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ), con l'Avv. SERENELLA Controparte_1 C.F._2
CIOCCA,
RESISTENTE con la partecipazione necessaria del PUBBLICO MINISTERO.
Conclusioni: come precisate a mezzo dei fogli depositati in data 19.09.2025 dal ricorrente e in data 18.09.2025 dalla resistente di seguito riportate per esteso.
Per il ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Busto Arsizio, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: In via principale: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sigg.ri Pt_1
e in data 24.04.2004 nel Comune di Trecchina ordinando L'Ufficiale di
[...] Controparte_1
Stato Civile l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
-revocare in via definitiva l'ID L'TE (già revocato in via provvisoria e urgente con provvedimento del 18.12.2024) stante lo stato di benessere dei figli minori e quanto relazionato dagli operatori dei
Servizi Sociali del 21.3.2024 ove dichiaravano che “non si ritiene ulteriormente necessario mantenere l'affido L'TE dei minori in quanto i genitori appaiono in grado di muoversi in autonomia rispetto ai loro bisogni”;
-revocare, in regime di custodia filiale alternata e paritaria, l'assegnazione in favore della sig.ra CP_1
della casa familiare sita in CA Magnago (VA), Via Vecchia Villa n. 46 disponendo il mantenimento dei minori in via diretta con suddivisione delle spese straordinarie al 50% come da
Protocollo della Corte d'Appello di Milano di Giugno 2025;
-nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale Adito dovesse ritenere di confermare l'assegnazione della casa familiare alla moglie, disporre, ai sensi dell'art. 337 ter VI comma c.c., l'obbligo a carico della sig.ra di corrispondere in favore del sig. a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, CP_1 Pt_1
l'assegno perequativo di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio), rivalutabili annualmente secondo Istat,
o quella diversa somma ritenuta di Giustizia per le motivazioni esposte e/o per quelle altre ritenute di
Giustizia con suddivisione delle spese straordinarie al 50% come da Protocollo della Corte d'Appello di
Milano del Giugno 2025;
-in ogni caso affidare i minori in via condivisa ad entrambi i genitori confermando gli accordi raggiunti dai genitori con la coordinatrice genitoriale;
-Quando il padre sarà libero dal lavoro nel pomeriggio, a settimane alterne, terrà con sé i figli dalle
14.30 fino a quando non li riaccompagnerà a scuola. Il momento di cambio abitativo, per i figli, sarà il lunedì quando i figli andranno con l'altro genitore. Ogni genitore si farà carico degli impegni extrascolastici dei figli, nei giorni di propria competenza. La madre, anche nelle settimane di pernottamento presso la casa paterna, potrà tenere con sé i figli per il pranzo, in accordo ai propri impegni lavorativi.
-Le vacanze natalizie saranno suddivise in due periodi, dal termine delle lezioni scolastiche fino al 30 dicembre (ore 21) con un genitore e, con l'altro, fino alla ripresa dell'attività scolastica, ad anni alterni.
Pag. 2 di 16 -Le vacanze scolastiche di Pasqua saranno suddivise tra i due genitori e, se Pasqua sarà inclusa nella settimana paterna (o materna) la festività di Sant'Angelo sarà materna (o paterna).
- Le vacanze estive dovranno essere comunicate entro il 30 aprile e saranno suddivise per luglio e agosto in blocchi di 15 giorni:
-I primi quindici giorni di luglio saranno di competenza materna (o paterna)
-I secondi quindici giorni di luglio saranno di competenza paterna (o materna)
- I primi quindici giorni di agosto saranno di competenza materna (o paterna)
- I secondi quindici giorni di agosto saranno di competenza paterna (o materna)
- I ponti e le festività scolastiche saranno comprese nelle alternanze genitoriali, salvo accordo tra gli stessi genitori.
-disporre che l'assegno unico e universale venga riscosso da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Con vittoria di spese e competenze di causa in caso di contestazione.
In via istruttoria: in caso di disaccordo dei genitori sul palinsesto affidativo proposto, disporre ex art. 337 octies c.c., al fine di organizzare e rendere effettivo l'affidamento condiviso, i tempi e i modi di frequentazione dei figli con entrambi i genitori, CTU psicologica sui figli minori e sui genitori, nonché sui rispettivi nuclei familiari allargati al fine di acclarare l'attuale status di salute psico-fisica della prole, eventuali situazioni di disagio, l'idoneità psico-fisica della madre, l'idoneità educativa e le dinamiche relazionali con i genitori e dei genitori tra di loro in funzione di un progetto educativo comune, l'esistenza di eventuali disturbi o sindromi che ne possano inficiare la crescita e l'apprendimento, individuando la migliore soluzione abitativa effettuando una comparazione tra le proposte formulate da ciascun genitore e le migliori modalità di affidamento per tempi e modi di custodia, previo esame dei contesti sociali, parentali e dell'habitat complessivo.
In via ulteriormente istruttoria:
- Stante la mancata produzione della documentazione attestante la capacità patrimoniale della sig.ra
(anche in punto giacenze/saldo conto corrente e contributi/indennità/agevolazioni percepite da CP_1
o altri enti pubblici) ordinare ex art. 473 bis 2. Cpc l'integrazione della documentazione depositata dalla sig.ra ed in subordine, qualora tale documentazione non venisse prodotta, disporre CP_1
l'indagine sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita anche nei confronti dei terzi conviventi, valendosi se del caso della Polizia Tributaria.
Pag. 3 di 16 - Si chiede l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che la madre della sig.ra si è trasferita stabilmente presso la casa familiare Controparte_1
delle odierne parti;
2) Vero che la madre della sig.ra compartecipa alle spese relative al menage familiare Controparte_1
della figlia elargendole denaro mensilmente per l'importo di Euro 500,00 circa;
3) Vero che l'importo di Euro 1.250,00 annuale pagato dal sig. a favore della casa di Parte_1
riposo della di lui madre corrisponde alla quota parte di competenza per ciascun fratello;
4) Vero che nel corso degli anni 2021/2022/2023 il sig. per far fronte agli impegni Parte_1
economici assunti successivamente alla separazione (locazione appartamento/ acquisto mobili…) ha dovuto chiedere un prestito alla sig.ra dell'importo di circa 6.000 Euro;
Persona_1
5) Vero che il prestito concesso dalla sig.ra a favore del sig. è stato Persona_1 Parte_1
restituito da quest'ultimo mediante ricariche posta pay sulla posta pay della sorella come risulta dL'estratto conto prodotto sub. doc.17 che si rammostra al teste;
6) Vero che il finanziamento erogato al sig. sub doc.15 è stato giustificato dalla necessità Parte_1
del medesimo di avere disponibilità economiche per far fronte alle esigenze di liquidità conseguenti alla separazione;
Si indica a teste la sig.ra residente in [...]. Persona_1
Quanto alle istanze istruttorie da parte avversa formulate si chiede vengano dichiarate inammissibili.
Con vittoria di spese e competenze di causa in caso di contestazione”.
Per la resistente:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare:
Nel merito
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sigg.ri e Parte_1 [...]
in data 24.04.2004 nel Comune di Trecchina (Atto N. 1 parte 2 serie A - anno 2004 - CP_1
Comune di TRECCHINA;
Atto N. 3 parte 2 serie B -anno 2004- Comune di RESCALDINA) ordinando L'Ufficiale di Stato Civile ogni necessaria annotazione e trascrizione a margine dell'atto di matrimonio.
Respinte le domande svolte da parte ricorrente siccome infondate in fatto e diritto e per l'effetto:
2. Previa conferma del provvedimento del 18.12.2024 con il quale veniva revocato l'affido dei minori al
Comune di CA Magnago, disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli (nata il Per_2
Pag. 4 di 16 02/11/2009 in Milano C.F. ) e (nato il [...] in [...] C.F._3 Per_3
C.F. ) con collocamento principale e preferenziale presso la madre, sig. C.F._4 [...]
, residente in [...]; CP_1
3. A conferma dell'ordinanza ex art. 473 bis 22 cpc del 11.06.2024 (con la quale codesto Tribunale confermava le condizioni di cui alla sentenza di separazione n. 1216/2021 pubblicata da questo
Tribunale e confermata dalla sentenza n. 2397/2022 pubblicata dalla C.d.A. di Milano), respinta la domanda di revoca avversaria, disporre e confermare l'assegnazione della casa familiare di via Vecchia
Villa n. 46 in CA Magnago alla sig. per i motivi tutti illustrati nel presente Controparte_1
giudizio e al contempo disporre e confermare che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto dei figli e nei giorni di propria competenza, oltre a sostenere il 50% delle spese straordinarie Per_2 Per_3
come da protocollo della Corte di Appello di Milano e come da accordi tra le parti raggiunti in sede
Co.Ge del 10.12.2024 in atti e recepiti nell'ordinanza del 18.12.2024 circa le spese extrascolastiche, per il cellulare, per il trasporto pubblico di , per l'attività sportiva e per la gestione delle malattie. Per_2
4. Disporre che i figli e continuino a vivere con la madre mantenendo la loro residenza Per_2 Per_3
anagrafica attuale in CA Magnago, via Vecchia Villa n. 46 e che il padre sig. Parte_1
compatibilmente con i turni lavorativi dello stesso, possa vederli e tenerli con sé secondo le
[...]
seguenti modalità già in essere:
- nella settimana in cui il padre svolge al lavoro il turno di pomeriggio (dalle 14.45/15.00 alle 21.45),
e dal lunedì dopo scuola staranno nella casa familiare con la madre. La sig. si Per_3 Per_2 CP_1
occuperà di accompagnare i figli a scuola (o a prendere i mezzi per raggiungerla) e di recuperarli alla fine dell'orario scolastico, provvedendo ai pasti e alle attività pomeridiane dei figli.
- nella settimana in cui il padre svolge al lavoro il turno del mattino (dalle ore 7.00 alle ore 14.00)
e dal lunedì dopo scuola staranno con il padre. Il sig. alla mattina si occuperà di Per_3 Per_2 Pt_1
accompagnare i figli a scuola (o a prendere i mezzi per raggiungerla) e di recuperali alla fine dell'orario scolastico, provvedendo ai pasti e alle attività pomeridiane dei figli.
- Il padre, in caso di impedimento straordinario o ordinario, dovrà preferibilmente chiedere alla madre la disponibilità nell'accudimento dei figli, evitando di delegare a figure terze.
- Le vacanze natalizie saranno suddivise in due periodi, dal termine delle lezioni scolastiche fino al 30 dicembre (ore 21) con un genitore e, con l'altro, fino alla ripresa dell'attività scolastica, ad anni alterni.
Pag. 5 di 16 - Le vacanze scolastiche di Pasqua saranno suddivise tra i due genitori e, se Pasqua sarà inclusa nella settimana paterna (o materna) la festività di Sant'Angelo sarà materna (o paterna).
- Le vacanze estive dovranno essere comunicate entro il 30 aprile e saranno suddivise per i mesi di luglio e agosto in blocchi di 30 giorni: luglio con la mamma (o con il papà) e agosto con il papà (o la mamma) ad anni alternati.
- I ponti e le festività scolastiche saranno comprese nelle alternanze genitoriali, salvo accordo tra gli stessi genitori.
- Entrambi i genitori avranno l'obbligo reciproco di comunicare sempre i propri recapiti, anche telefonici, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località, non limitrofe alla residenza o particolarmente lontane, quando hanno con sé i minori.
5. Respingere altresì la domanda subordinata avversaria di richiesta di porre a carico della resistente un contributo di mantenimento alla prole a favore del sig. per assenza dei presupposti di legge e per i Pt_1
motivi tutti esposti nel presente giudizio.
6. Disporre che l'assegno unico e universale venga riscosso da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
7. Disporre che i coniugi si diano reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio.
8. In subordine, nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, disporre l'obbligo a carico del sig. di corrispondere in favore della sig. a titolo di concorso nel Parte_1 CP_1
mantenimento dei figli e l'assegno perequativo mensile di almeno € 200,00 per ciascun Per_2 Per_3
figlio da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat costo-vita o quella maggior somma ritenuta di
Giustizia oltre L'obbligo di sostenere il 50% delle spese straordinarie come da protocollo della Corte di
Appello di Milano, per le motivazioni tutte esposte nel presente giudizio.
In via istruttoria:
a) Ci si oppone alle richieste anche di ctu tutte formulate dal ricorrente per i motivi tutti di cui al presente giudizio.
b) Ci si oppone alle istanze istruttorie anche orali per teste dedotte dal ricorrente per i motivi tutti illustrati.
c) Disporsi, ove necessario, anche ai sensi dell'art. 473 bis n. 2 comma II cpc, ogni accertamento utile, anche mediante ordine di esibizione di estratti conto di tutti i conti correnti, carte postepay, titoli e libretti
Pag. 6 di 16 riferibili al ricorrente, ovvero disponendo ove occorra il ricorso ad indagini fiscali e patrimoniali per mezzo delle autorità tributarie italiane preposte al fine di accertare le reali disponibilità del sig. Pt_1
d) Disporsi ove necessario, anche ai sensi dell'art. 473 bis n. 2 comma II cpc, ogni accertamento utile, anche mediante ordine di esibizione di estratti conto di tutti i conti correnti, carte postepay, titoli e libretti riferibili alla sorella del ricorrente sig. e alla madre del ricorrente sig. Persona_1 CP_3
ovvero disponendo ove occorra il ricorso ad indagini fiscali e patrimoniali per mezzo delle autorità tributarie italiane preposte al fine di accertare le movimentazioni con il sig. Pt_1
Con vittoria di spese e competenze di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Lo status:
Le parti hanno contratto matrimonio secondo il rito concordatario in data 24.04.2004 nel Comune di Trecchina (PZ), hanno stabilito la residenza familiare nell'immobile sito in CA Magnago, Via Vecchia Villa n. 46, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, non gravata da mutuo ipotecario da epoca antecedente la separazione personale dei coniugi (giusta dichiarazione concordemente resa alla prima udienza celebrata in data 10.04.2024), sono genitori di (nata il Persona_4
02.11.2009) e di (nato il [...]) e sono separati in forza della Persona_5
sentenza n. 1216/2021 pubblicata da questo Tribunale (confermata dalla sentenza n.
2397/2022 pubblicata dalla C.d.A. di Milano).
Le predette circostanze risultano per tabulas.
I coniugi hanno concordemente dichiarato di non avere più ripreso la convivenza e di non essersi mai riconciliati sicché è da ritenere impossibile la ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra loro.
Essendo stato ritualmente acquisito in causa che lo stato di separazione legale tra i coniugi si protrae da oltre un anno, ricorrono gli estremi previsti dL'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 01/12/1970 n. 898 per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario innanzi citato.
2) Il regime di affidamento dei figli minorenni delle parti: le parti sono concordi nel chiedere la conferma dell'affidamento condiviso della prole adottato dal giudice istruttore a mezzo dell'ordinanza pronunciata in data 18.12.2024
Pag. 7 di 16 “vista la relazione redatta dal Co.ge [datata 10.12.2024] e quella depositata dai SS del Comune di
CA Magnago” (datata 16.03.2024).
Giova sul punto ricordare che, recependo l'invio rivoltole in data 10.04.2024, la coppia genitoriale ha saputo avviare un percorso di Coordinazione genitoriale con la dott.ssa nel mese di luglio 2024. Persona_6
In data 10.12.2024 la Co.ge riferiva che le parti hanno “mantenuto un comportamento adeguato e rispettoso, presentandosi agli incontri in modo preciso e puntuale. Sin dal primo incontro, come dichiarato dalla coppia genitoriale, è emersa che la vera difficoltà non riguarda tanto la decisione di aspetti organizzativi quanto le questioni economiche. La gestione dei figli collocati a settimane alterne presso ciascun genitore, risulta priva di problematiche importanti: a tale proposito, si segnala che L'interno del percorso di coge ogni figura parentale è stata in grado, quando necessario, di informare autonomamente l'altro genitore circa gli aspetti pratici che riguardano la quotidianità di e e Per_2 Per_3
di comunicare, senza ricorrere ad un terzo, variazioni di programmi stabiliti. Nelle occasioni in cui invece la comunicazione non è stata efficace, è stato possibile osservare in ciascun genitore rassegnazione e non il bisogno di problematizzare il limite dell'altro. I figli, ascoltati dalla scrivente in data 20 settembre
2024, non sembrano risentire delle dinamiche familiari ormai a loro note: riportano di stare bene con entrambi i genitori e di essersi abituati al regime di frequentazione che prevede le settimane alterne.
riferisce che la casa del padre è meno confortevole rispetto a quella della madre, tuttavia, riconosce Per_2
la fatica e gli sforzi compiuti dal genitore per rendere l'abitazione accogliente. Entrambi i minori ritengono che il vero problema che rende difficile la comunicazione sia l'aspetto economico: affermano che talvolta, nel dialogo tra le figure parentali, tali questioni contribuiscono ad accrescere la tensione rendendo difficile anche per loro, comprendere a quale genitore rivolgere eventuali richieste che prevedono un esborso”.
Con l'ausilio della le parti si sono accordate come segue rispetto a: Pt_2
“SPESE EXTRASCOLASTICHE
Le spese riguardanti la scuola, l'attività sportiva e quelle sanitarie saranno concordate e verranno così gestite:
- il papà si occuperà delle spese di , la mamma di quelle di A fine anno ciascun genitore Per_2 Per_3
documenterà L'altro i costi sostenuti o i giustificativi, le spese verranno messe a confronto e l'eccedenza verrà divisa a metà tra i genitori.
Pag. 8 di 16 SPESE DEL CELLULARE
Il signor provvede al pagamento delle ricariche della figlia, la signora a quelle del figlio. Pt_1 CP_1
SPESE DEL TRASPORTO PUBBLICO DI GIULIA
La spesa verrà sostenuta da entrambi i genitori a mesi alterni a partire dal mese di settembre (primo mese a carico della mamma).
ATTIVITA' SPORTIVA
I ragazzi scelgono lo sport che piace e i genitori si impegnano a non influenzarne le scelte. Verranno esclusi gli sport non sostenibili economicamente e quelli che richiedono accompagnamenti che non possono essere garantiti.
GESTIONE DI MALATTIE
Il genitore di spettanza valuta la condizione di salute dei figli. Se ritiene che i figli necessitino di cure mediche immediate, provvederà ad interpellare lo specialista (accordandosi con l'altro genitore nel caso in cui il professionista sia privato). Il genitore che ricorre al medico è tenuto ad informare l'altro”.
Il percorso con la dott.ssa si è concluso nel mese di dicembre 2024, Persona_6
restando “da definire la questione relativa alla casa che, se non risolta, potrebbe incrementare le dinamiche conflittuali con ricadute sui figli”.
Anche i SS del Comune di CA Magnago, cui i minori erano stati affidati a mezzo della succitata sentenza n. 1216/2021, nel mese di marzo 2024 avevano dichiarato di non ritenere “ulteriormente necessario mantenere l'affido L'TE dei minori in quanto i genitori appaiono in grado di muoversi in autonomia rispetto ai loro bisogni, seppur permangano dinamiche conflittuali nel rapporto tra i due. Se in un primo momento si è svolto un ruolo di supporto per genitori nell'individuare una nuova organizzazione funzionale al benessere dei figli dopo la loro separazione, attualmente la presenza dei Servizi non appare funzionale così come insistere con l'attivazione dell'intervento educativo domiciliare. Stante l'indisponibilità del signor a partecipare ai colloqui congiunti non si ravvisano Pt_1
le condizioni per un lavoro congiunto sulla genitorialità. Si chiede la revoca dell'affido L'TE e il completo reintegro della responsabilità genitoriale per entrambi i genitori”.
Ne consegue che, fatti salvi gli accordi siglati in sede di GE (cui le parti dovranno attenersi scrupolosamente), i genitori potranno assumere disgiuntamente le decisioni ordinarie relative ai figli minorenni durante i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e dovranno assumere congiuntamente le decisioni straordinarie. In caso di insanabile
Pag. 9 di 16 contrasto potranno rivolgersi o alla o ai SS (che già li hanno conosciuti e supportati Pt_2
l'una nel corso del giudizio, gli altri in forza del mandato loro conferito da questo
Tribunale in data 27.07.2021).
3) Il collocamento dei figli minorenni delle parti: le parti sono concordi nel chiedere la conferma del collocamento paritetico alternato di e disposto L'esito del giudizio di separazione. Persona_4 Persona_5
Come riferito anche dai SS nel mese di marzo 2024, nella settimana in cui il padre svolge il turno lavorativo di pomeriggio (dalle 14.45/15.00 alle 21.45), e dal lunedì Per_3 Per_2
dopo scuola stanno con la madre che si occupa di accompagnare i figli a scuola (o a prendere i mezzi per raggiungerla) e di recuperarli alla fine dell'orario scolastico, provvedendo ai pasti e alle attività pomeridiane dei figli (al bisogno, con l'ausilio di baby sitter); nella settimana in cui il padre svolge il turno lavorativo del mattino (dalle ore 7.00 alle ore 14.00) e dal lunedì dopo scuola stanno con il padre che si occupa di Per_3 Per_2
accompagnare (o fare accompagnare da persona di fiducia) i figli a scuola (o a prendere i mezzi per raggiungerla) e di recuperali alla fine dell'orario scolastico, provvedendo ai pasti e alle attività pomeridiane dei figli. Si dà atto che il ricorrente nulla oppone a che la resistente tenga con sé i figli a pranzo “anche nelle settimane di pernottamento presso la casa paterna”, compatibilmente con gli impegni lavorativi.
Ciascun genitore, in caso di impedimento straordinario o ordinario, dovrà preferibilmente chiedere L'altro la disponibilità a sostituirlo nell'accudimento dei figli, evitando di delegare a figure terze.
Le vacanze natalizie saranno suddivise in due periodi, dal termine delle lezioni scolastiche fino al 30 dicembre (ore 21) con un genitore e, con l'altro, fino alla ripresa dell'attività scolastica, ad anni alterni.
Le vacanze scolastiche di Pasqua saranno suddivise tra i due genitori e, se Pasqua sarà inclusa nella settimana paterna (o materna), la festività di Sant'Angelo sarà materna (o paterna).
Le vacanze estive dovranno essere comunicate e concordate entro il 30 aprile di ogni anno e saranno suddivise per i mesi di luglio e agosto in blocchi di 15 giorni: i primi 15 giorni di luglio con la mamma (o con il papà) e gli ulteriori con il papà (o con la
Pag. 10 di 16 mamma), i primi 15 giorni di agosto con la mamma (o con il papà) e gli ulteriori con il papà (o con la mamma) ad anni alternati.
I ponti e le festività scolastiche saranno compresi nelle alternanze genitoriali, salvo diverso accordo genitoriale.
I genitori sono reciprocamente obbligati di comunicarsi i rispettivi recapiti (anche telefonici) e gli eventuali spostamenti in località diverse dalla residenza quando hanno con sé i minori.
Sono sempre fatti salvi i migliori accordi siglati dai genitori nel superiore interesse della prole a una crescita psicofisica, intellettuale e morale sana ed equilibrata.
4) L'assegnazione della casa coniugale: la casa coniugale sita in CA Magnago, Via Vecchia Villa n. 46, di cui le parti sono comproprietarie nella misura del 50% ciascuna, non gravata da mutuo estinto prima del giudizio di separazione iscritto al n. r. g. 553/2019, è stata definitivamente assegnata alla resistente a mezzo della sentenza n. 1216/2021 pubblicata da questo Tribunale, confermata dalla C.d.A. di Milano a mezzo della sentenza n. 2397/2022 pubblicata in data 07.07.2022.
Valga ricordare che la C.d.A. di Milano ha rigettato la domanda di revoca dell'assegnazione della casa familiare alla “in quanto l'appellante non motiva la suddetta CP_1
richiesta e nulla adduce su nuove situazioni fattuali di interesse dei minori che potrebbero modificare l'assegnazione fatta in primo grado. Il giudice di prime cure bene ha fatto a stabilire, nell'interesse primario dei minori, l'assegnazione della casa alla madre, la quale, stante il suo impegno lavorativo più facilmente plasmabile agli impegni e agli interessi dei bambini, può realizzare meglio la ratio della norma in tema di assegnazione della casa familiare. Secondo consolidata giurisprudenza, infatti, il principio generale che regge l'assegnazione della casa familiare in caso di separazione coniugale è quello secondo cui l'immobile va assegnato tenendo conto prioritariamente dell'interesse dei figli minorenni (o dei maggiorenni non autosufficienti) a restare nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire loro di mantenere le consuetudini di vita e le relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate [tra l'altro, osservando che l'appellante] non ha neppure rinnovato la richiesta di assegnazione a sé della casa familiare avanzata in primo grado” e che la Suprema Corte di Cassazione, a mezzo dell'ordinanza pubblicata in data 08.08.2023, ha dichiarato inammissibile il primo motivo
Pag. 11 di 16 di impugnazione “in ordine alla doglianza afferente alla revoca dell'assegnazione della casa coniugale, in quanto non fondato su elementi nuovi di valutazione, avendo al riguardo la Corte d'appello adeguatamente motivato in ordine al preminente interesse dei minori, soddisfatto dal mantenimento dell'assegnazione alla madre, sebbene nel regime di affidamento paritario”.
Nella presente sede giudiziale il non ha giammai chiesto l'assegnazione a sé della Pt_1
casa familiare (nonostante abbia chiesto la conferma del predetto regime di affidamento paritario).
Ne consegue che deve essere certamente garantito ai figli minorenni delle parti il diritto a conservare l'habitat domestico dove hanno ininterrottamente vissuto con la madre, anche dopo il definitivo allontanamento del padre, nonostante il loro collocamento paritetico alternato presso entrambi i genitori.
5) Il mantenimento ordinario della prole:
A mezzo della sentenza n. 2397/2022 pubblicata in data 07/07/2022 la C.d.A. di Milano ha rammentato “che, in primo grado, si è tenuto conto della disparità economica delle parti che avrebbe sicuramente comportato a carico dell'odierno appellante un assegno di mantenimento per la prole se la casa familiare non fosse stata assegnata alla Si ritiene che il bilanciamento di interessi CP_1
operato dal giudice di prime cure sia corretto, in quanto, la mancanza di un assegno di mantenimento a carico del padre nei confronti dei figli, stante la disparità reddituale delle parti, evidente dalle dichiarazioni dei redditi e dai cedolini in atti, si spiega in virtù dell'assegnazione della casa familiare alla madre. Infatti, il reddito netto del anno 2017, era pari a € 22.038,00, invece, quello della Pt_1
Reale era di € 17.534,00; per l'anno 2018, aveva un reddito di € 24.412,00 e la di € Pt_1 CP_1
18.481,52 e ancora, anno 2019, reddito netto del pari a € 24.359,00 e quello della pari Pt_1 CP_1
a € 17.947,90. Nel 730 del 2021, anno di imposta 2020, il risultava percettore di un reddito Pt_1
netto pari a € 24.048,00. Dalla certificazione unica 2021 della Reale, anno di imposta 2020, emerge un reddito netto pari a € 19.127,68. Nei due cedolini di gennaio e febbraio 2021 della Reale emerge un reddito netto di € 1.632,52 per gennaio 2021 e di € 1.464,42 per febbraio 2021. [Ancora, ha osservato che] la domanda subordinata avanzata dal di disporre, ai sensi dell'art. 337 ter VI Pt_1
comma c.c., l'obbligo a carico della di corrispondere in favore del a titolo di concorso nel CP_1 Pt_1
mantenimento dei figli, l'assegno perequativo di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) essendo stata proposta per la prima volta solo in appello è una domanda nuova, quindi, inammissibile”.
Pag. 12 di 16 Dal canto suo, a mezzo dell'ordinanza innanzi citata, la Corte di Cassazione si è limitata a evidenziare come il ricorrente non avesse censurato la statuizione d'inammissibilità della domanda subordinata dell'assegno perequativo “limitandosi a riproporre le argomentazioni giuridiche a sostegno della tesi propugnata”.
Anche nella presente sede giudiziale (come già con l'atto di appello e il ricorso per
Cassazione di cui ai doc. n. 8 e 9) il ricorrente ha chiesto, sin dal 22.12.2023, “nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale Adito dovesse ritenere di confermare l'assegnazione della casa familiare alla moglie, disporre, ai sensi dell'art. 337 ter VI comma c.c., l'obbligo a carico della sig.ra di corrispondere in favore del sig. a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, l'assegno CP_1 Pt_1
perequativo di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio)” sostenendo che nell'anno 2024 il reddito netto mensile della resistente fosse pari L'importo di € 1.920,00, che la stessa percepisse
“la carta risparmio spesa erogata dal Comune di CA Magnago a suo favore e pari ad Euro
480,00 mensili oltre a godere di ogni beneficio economico attinente ai minori per il sol fatto di avere presso di sé la residenza dei ragazzi”, di avere “peggiorato la propria situazione patrimoniale dovendo provvedere al pagamento del canone di locazione per Euro 551,93 mensili nonché al pagamento della retta della casa di riposo della propria madre per Euro 105,00 mensili nonché al pagamento di Euro
154,90 per il finanziamento contratto con Findomestic” e che il suo stipendio netto mensile fosse pari L'importo di € 2.254,76 “ovvero sole 334,76 in più rispetto alla sig.ra . CP_1
Sul punto è doveroso/dovuto osservare che il contratto di locazione di cui al doc. n. 13
è stato stipulato dal ricorrente dL'01.06.2021 e registrato in data 15.06.2021 i. e. Pt_1
successivamente alla rimessione al Collegio della causa civile iscritta al n. r. g. 533/2019
“L'udienza del 05/05/2021”, che, a tacer d'altro, il contratto Findomestic offerto dal ricorrente sub doc. n. 14, accettato in data 28.06.2021, prevedeva la restituzione del finanziamento in n. 36 rate mensili delle quali l'ultima è già scaduta nel mese di agosto
2024 e che il ricorrente non ha documentalmente provato né che la madre è stata ricoverata nella casa di riposo dopo la definizione del giudizio di separazione, né che le condizioni reddituali e patrimoniali della stessa necessitassero/impongano il supporto economico suo (e quello dei tre fratelli).
Pag. 13 di 16 Le prove orali reiterate dal ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni non legittimano la rimessione della causa sul ruolo perché comportano valutazioni non demandabili ai testimoni.
Sin dL'08.03.2024 la resistente si è opposta al riconoscimento dell'assegno perequativo chiesto dal ricorrente, tra l'altro, eccependo che il ha “dimenticato” di percepire Pt_1
mensilmente dL' l'assegno unico per i figli pari a € 205,00 “come risulta dai rendiconto CP_2
prodotti”, di percepire il bonus produzione una volta L'anno, generalmente nel mese di
Luglio, dell'ordine di € 5.000,00/€ 6000,00 e di offrire la documentazione di tutti i rapporti bancari/postali/finanziari di cui è titolare e/o contitolare. In data 29.03.2024 la resistente ha tempestivamente contestato quanto ex adverso dedotto in data 21.03.2024 in merito al presunto stabile trasferimento presso la casa familiare della di lei madre dal mese di dicembre 2023 in quanto “contrario a documenti in atti (certif. stato di famiglia)
[precisando che] la nonna materna è ospitata saltuariamente come del resto la sig. Persona_1
aiuta ad accudire i figli presso l'abitazione del sig. ”. Pt_1
Dalla documentazione reddituale in atti versata si evince che nell'anno 2023 il ricorrente ha percepito un reddito netto mensile medio dell'importo di € 2.142,00 (calcolato su 12 mensilità); nell'anno 2024 il reddito netto mensile medio percepito dal ricorrente è stato pari L'importo mensile di € 2.254,00 (calcolato su 12 mensilità); nell'anno 2023 la resistente ha percepito un reddito netto mensile medio dell'importo di € 1.797,00
(calcolato su 12 mensilità); nell'anno 2024 il reddito netto mensile medio percepito dalla resistente è stato pari L'importo mensile di € 1.920,00 (calcolato su 12 mensilità).
Dalla documentazione in atti versata dL'una e dL'altra parte non si evince la percezione di ulteriori entrate periodiche ricorrenti da parte delle medesime (a tacere del 50% dell'assegno unico e universale che ciascuna sta percependo dL'anno 2024 dell'importo mensile di € 57,50 circa sino al mese di giugno 2025 compreso).
Sussiste quindi una disparità reddituale tra le parti dell'importo netto mensile medio di €
340,00 circa che, tuttavia, è inferiore L'esborso mensile che il sostiene dal mese di Pt_1
giugno 2021 per soddisfare le esigenze abitative proprie e della prole durante i tempi paritetici di collocamento presso di sé (che la resistente non sostiene per effetto della quivi confermata assegnazione della casa coniugale).
Pag. 14 di 16 Pertanto, il Collegio reputa legittimo riconoscere al ricorrente un contributo perequativo dell'importo mensile di € 100,00, soggetto a rivalutazione come per legge, che la resistente gli verserà entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario.
6) La ripartizione delle spese straordinarie e dell'AU:
Le parti sono concordi nel chiedere la conferma della suddivisione delle spese straordinarie al 50% come da Protocollo vigente presso la Corte d'Appello di Milano
(recentemente aggiornato nel mese di Giugno 2025), fatti salvi gli accordi siglati in seno al percorso di Coordinazione genitoriale innanzi richiamati per le spese extrascolastiche, per il cellulare, per il trasporto pubblico di , per l'attività sportiva e per la gestione Per_2
delle malattie dei figli.
Le parti sono altresì concordi nel chiedere la ripartizione dell'AU spettante per la prole nella misura del 50% ciascuno. In data 23.07.2025 il ricorrente ha dichiarato e allegato che il predetto importo “è stato aggiornato dL' ed erogato in data 22.7.25 nella misura di
Euro 229,10 per ciascun genitore”).
7) Le spese di lite: le spese di lite sostenute dalla resistente, liquidate come da dispositivo ex D.M.
147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della causa di bassa complessità, del numero delle questioni trattate, dell'attività effettivamente espletata e della nota spese in atti versata soltanto dal ricorrente, devono essere poste a carico di quest'ultimo che è risultato soccombente in via assolutamente prevalente rispetto alle domande quivi formulate (riconoscendo i valori tabellari medi per le fasi n. 1, 2 e 4 e i minimi per la fase n. 3).
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria e/o diversa e/o ulteriore istanza assorbita e/o disattesa e/o respinta:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti;
Pag. 15 di 16 2) ORDINA L'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere L'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939 n. 1238 e successive modifiche;
3) CONFERMA l'affido condiviso della prole ai genitori che potranno assumere disgiuntamente le decisioni ordinarie nei rispettivi tempi di permanenza dei minori presso ciascuno di essi e dovranno assumere congiuntamente le decisioni straordinarie tenendo in debito conto le inclinazioni, i desideri e le aspirazioni dei figli minorenni;
4) CONFERMA il collocamento paritetico alternato dei figli minorenni presso ciascun genitore come meglio precisato in parte motiva;
5) CONFERMA l'assegnazione della casa coniugale sita in CA Magnago, Via
Vecchia Villa n. 46, alla resistente;
6) DISPONE CHE la resistente versi al ricorrente l'importo mensile di € 100,00, rivalutato come per legge, a titolo di contributo perequativo al mantenimento indiretto ordinario della prole, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario;
7) CONFERMA la ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie da sostenere per la prole nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo vigente presso la Corte
d'Appello di Milano (recentemente aggiornato nel mese di Giugno 2025), fatti salvi gli accordi siglati in seno al percorso di Coordinazione genitoriale di cui in parte motiva;
8) CONFERMA la ripartizione tra i genitori dell'assegno unico spettante per la prole nella misura del 50% ciascuno;
9) CONDANNA il ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite che liquida in complessivi € 6.713,00, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge.
MANDA L'uopo la competente Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza L'Ufficio dello Stato Civile per quanto di competenza.
Busto Arsizio, 20/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
NU IN MA UG PU
Pag. 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 5290/2023
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
MA UG PU Presidente
NU IN Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio promosso in data da
(C.F. ), con l'Avv. CARLO Parte_1 C.F._1
PIAZZA,
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ), con l'Avv. SERENELLA Controparte_1 C.F._2
CIOCCA,
RESISTENTE con la partecipazione necessaria del PUBBLICO MINISTERO.
Conclusioni: come precisate a mezzo dei fogli depositati in data 19.09.2025 dal ricorrente e in data 18.09.2025 dalla resistente di seguito riportate per esteso.
Per il ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Busto Arsizio, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: In via principale: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sigg.ri Pt_1
e in data 24.04.2004 nel Comune di Trecchina ordinando L'Ufficiale di
[...] Controparte_1
Stato Civile l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
-revocare in via definitiva l'ID L'TE (già revocato in via provvisoria e urgente con provvedimento del 18.12.2024) stante lo stato di benessere dei figli minori e quanto relazionato dagli operatori dei
Servizi Sociali del 21.3.2024 ove dichiaravano che “non si ritiene ulteriormente necessario mantenere l'affido L'TE dei minori in quanto i genitori appaiono in grado di muoversi in autonomia rispetto ai loro bisogni”;
-revocare, in regime di custodia filiale alternata e paritaria, l'assegnazione in favore della sig.ra CP_1
della casa familiare sita in CA Magnago (VA), Via Vecchia Villa n. 46 disponendo il mantenimento dei minori in via diretta con suddivisione delle spese straordinarie al 50% come da
Protocollo della Corte d'Appello di Milano di Giugno 2025;
-nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale Adito dovesse ritenere di confermare l'assegnazione della casa familiare alla moglie, disporre, ai sensi dell'art. 337 ter VI comma c.c., l'obbligo a carico della sig.ra di corrispondere in favore del sig. a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, CP_1 Pt_1
l'assegno perequativo di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio), rivalutabili annualmente secondo Istat,
o quella diversa somma ritenuta di Giustizia per le motivazioni esposte e/o per quelle altre ritenute di
Giustizia con suddivisione delle spese straordinarie al 50% come da Protocollo della Corte d'Appello di
Milano del Giugno 2025;
-in ogni caso affidare i minori in via condivisa ad entrambi i genitori confermando gli accordi raggiunti dai genitori con la coordinatrice genitoriale;
-Quando il padre sarà libero dal lavoro nel pomeriggio, a settimane alterne, terrà con sé i figli dalle
14.30 fino a quando non li riaccompagnerà a scuola. Il momento di cambio abitativo, per i figli, sarà il lunedì quando i figli andranno con l'altro genitore. Ogni genitore si farà carico degli impegni extrascolastici dei figli, nei giorni di propria competenza. La madre, anche nelle settimane di pernottamento presso la casa paterna, potrà tenere con sé i figli per il pranzo, in accordo ai propri impegni lavorativi.
-Le vacanze natalizie saranno suddivise in due periodi, dal termine delle lezioni scolastiche fino al 30 dicembre (ore 21) con un genitore e, con l'altro, fino alla ripresa dell'attività scolastica, ad anni alterni.
Pag. 2 di 16 -Le vacanze scolastiche di Pasqua saranno suddivise tra i due genitori e, se Pasqua sarà inclusa nella settimana paterna (o materna) la festività di Sant'Angelo sarà materna (o paterna).
- Le vacanze estive dovranno essere comunicate entro il 30 aprile e saranno suddivise per luglio e agosto in blocchi di 15 giorni:
-I primi quindici giorni di luglio saranno di competenza materna (o paterna)
-I secondi quindici giorni di luglio saranno di competenza paterna (o materna)
- I primi quindici giorni di agosto saranno di competenza materna (o paterna)
- I secondi quindici giorni di agosto saranno di competenza paterna (o materna)
- I ponti e le festività scolastiche saranno comprese nelle alternanze genitoriali, salvo accordo tra gli stessi genitori.
-disporre che l'assegno unico e universale venga riscosso da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Con vittoria di spese e competenze di causa in caso di contestazione.
In via istruttoria: in caso di disaccordo dei genitori sul palinsesto affidativo proposto, disporre ex art. 337 octies c.c., al fine di organizzare e rendere effettivo l'affidamento condiviso, i tempi e i modi di frequentazione dei figli con entrambi i genitori, CTU psicologica sui figli minori e sui genitori, nonché sui rispettivi nuclei familiari allargati al fine di acclarare l'attuale status di salute psico-fisica della prole, eventuali situazioni di disagio, l'idoneità psico-fisica della madre, l'idoneità educativa e le dinamiche relazionali con i genitori e dei genitori tra di loro in funzione di un progetto educativo comune, l'esistenza di eventuali disturbi o sindromi che ne possano inficiare la crescita e l'apprendimento, individuando la migliore soluzione abitativa effettuando una comparazione tra le proposte formulate da ciascun genitore e le migliori modalità di affidamento per tempi e modi di custodia, previo esame dei contesti sociali, parentali e dell'habitat complessivo.
In via ulteriormente istruttoria:
- Stante la mancata produzione della documentazione attestante la capacità patrimoniale della sig.ra
(anche in punto giacenze/saldo conto corrente e contributi/indennità/agevolazioni percepite da CP_1
o altri enti pubblici) ordinare ex art. 473 bis 2. Cpc l'integrazione della documentazione depositata dalla sig.ra ed in subordine, qualora tale documentazione non venisse prodotta, disporre CP_1
l'indagine sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita anche nei confronti dei terzi conviventi, valendosi se del caso della Polizia Tributaria.
Pag. 3 di 16 - Si chiede l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che la madre della sig.ra si è trasferita stabilmente presso la casa familiare Controparte_1
delle odierne parti;
2) Vero che la madre della sig.ra compartecipa alle spese relative al menage familiare Controparte_1
della figlia elargendole denaro mensilmente per l'importo di Euro 500,00 circa;
3) Vero che l'importo di Euro 1.250,00 annuale pagato dal sig. a favore della casa di Parte_1
riposo della di lui madre corrisponde alla quota parte di competenza per ciascun fratello;
4) Vero che nel corso degli anni 2021/2022/2023 il sig. per far fronte agli impegni Parte_1
economici assunti successivamente alla separazione (locazione appartamento/ acquisto mobili…) ha dovuto chiedere un prestito alla sig.ra dell'importo di circa 6.000 Euro;
Persona_1
5) Vero che il prestito concesso dalla sig.ra a favore del sig. è stato Persona_1 Parte_1
restituito da quest'ultimo mediante ricariche posta pay sulla posta pay della sorella come risulta dL'estratto conto prodotto sub. doc.17 che si rammostra al teste;
6) Vero che il finanziamento erogato al sig. sub doc.15 è stato giustificato dalla necessità Parte_1
del medesimo di avere disponibilità economiche per far fronte alle esigenze di liquidità conseguenti alla separazione;
Si indica a teste la sig.ra residente in [...]. Persona_1
Quanto alle istanze istruttorie da parte avversa formulate si chiede vengano dichiarate inammissibili.
Con vittoria di spese e competenze di causa in caso di contestazione”.
Per la resistente:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare:
Nel merito
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sigg.ri e Parte_1 [...]
in data 24.04.2004 nel Comune di Trecchina (Atto N. 1 parte 2 serie A - anno 2004 - CP_1
Comune di TRECCHINA;
Atto N. 3 parte 2 serie B -anno 2004- Comune di RESCALDINA) ordinando L'Ufficiale di Stato Civile ogni necessaria annotazione e trascrizione a margine dell'atto di matrimonio.
Respinte le domande svolte da parte ricorrente siccome infondate in fatto e diritto e per l'effetto:
2. Previa conferma del provvedimento del 18.12.2024 con il quale veniva revocato l'affido dei minori al
Comune di CA Magnago, disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli (nata il Per_2
Pag. 4 di 16 02/11/2009 in Milano C.F. ) e (nato il [...] in [...] C.F._3 Per_3
C.F. ) con collocamento principale e preferenziale presso la madre, sig. C.F._4 [...]
, residente in [...]; CP_1
3. A conferma dell'ordinanza ex art. 473 bis 22 cpc del 11.06.2024 (con la quale codesto Tribunale confermava le condizioni di cui alla sentenza di separazione n. 1216/2021 pubblicata da questo
Tribunale e confermata dalla sentenza n. 2397/2022 pubblicata dalla C.d.A. di Milano), respinta la domanda di revoca avversaria, disporre e confermare l'assegnazione della casa familiare di via Vecchia
Villa n. 46 in CA Magnago alla sig. per i motivi tutti illustrati nel presente Controparte_1
giudizio e al contempo disporre e confermare che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto dei figli e nei giorni di propria competenza, oltre a sostenere il 50% delle spese straordinarie Per_2 Per_3
come da protocollo della Corte di Appello di Milano e come da accordi tra le parti raggiunti in sede
Co.Ge del 10.12.2024 in atti e recepiti nell'ordinanza del 18.12.2024 circa le spese extrascolastiche, per il cellulare, per il trasporto pubblico di , per l'attività sportiva e per la gestione delle malattie. Per_2
4. Disporre che i figli e continuino a vivere con la madre mantenendo la loro residenza Per_2 Per_3
anagrafica attuale in CA Magnago, via Vecchia Villa n. 46 e che il padre sig. Parte_1
compatibilmente con i turni lavorativi dello stesso, possa vederli e tenerli con sé secondo le
[...]
seguenti modalità già in essere:
- nella settimana in cui il padre svolge al lavoro il turno di pomeriggio (dalle 14.45/15.00 alle 21.45),
e dal lunedì dopo scuola staranno nella casa familiare con la madre. La sig. si Per_3 Per_2 CP_1
occuperà di accompagnare i figli a scuola (o a prendere i mezzi per raggiungerla) e di recuperarli alla fine dell'orario scolastico, provvedendo ai pasti e alle attività pomeridiane dei figli.
- nella settimana in cui il padre svolge al lavoro il turno del mattino (dalle ore 7.00 alle ore 14.00)
e dal lunedì dopo scuola staranno con il padre. Il sig. alla mattina si occuperà di Per_3 Per_2 Pt_1
accompagnare i figli a scuola (o a prendere i mezzi per raggiungerla) e di recuperali alla fine dell'orario scolastico, provvedendo ai pasti e alle attività pomeridiane dei figli.
- Il padre, in caso di impedimento straordinario o ordinario, dovrà preferibilmente chiedere alla madre la disponibilità nell'accudimento dei figli, evitando di delegare a figure terze.
- Le vacanze natalizie saranno suddivise in due periodi, dal termine delle lezioni scolastiche fino al 30 dicembre (ore 21) con un genitore e, con l'altro, fino alla ripresa dell'attività scolastica, ad anni alterni.
Pag. 5 di 16 - Le vacanze scolastiche di Pasqua saranno suddivise tra i due genitori e, se Pasqua sarà inclusa nella settimana paterna (o materna) la festività di Sant'Angelo sarà materna (o paterna).
- Le vacanze estive dovranno essere comunicate entro il 30 aprile e saranno suddivise per i mesi di luglio e agosto in blocchi di 30 giorni: luglio con la mamma (o con il papà) e agosto con il papà (o la mamma) ad anni alternati.
- I ponti e le festività scolastiche saranno comprese nelle alternanze genitoriali, salvo accordo tra gli stessi genitori.
- Entrambi i genitori avranno l'obbligo reciproco di comunicare sempre i propri recapiti, anche telefonici, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località, non limitrofe alla residenza o particolarmente lontane, quando hanno con sé i minori.
5. Respingere altresì la domanda subordinata avversaria di richiesta di porre a carico della resistente un contributo di mantenimento alla prole a favore del sig. per assenza dei presupposti di legge e per i Pt_1
motivi tutti esposti nel presente giudizio.
6. Disporre che l'assegno unico e universale venga riscosso da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
7. Disporre che i coniugi si diano reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio.
8. In subordine, nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, disporre l'obbligo a carico del sig. di corrispondere in favore della sig. a titolo di concorso nel Parte_1 CP_1
mantenimento dei figli e l'assegno perequativo mensile di almeno € 200,00 per ciascun Per_2 Per_3
figlio da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat costo-vita o quella maggior somma ritenuta di
Giustizia oltre L'obbligo di sostenere il 50% delle spese straordinarie come da protocollo della Corte di
Appello di Milano, per le motivazioni tutte esposte nel presente giudizio.
In via istruttoria:
a) Ci si oppone alle richieste anche di ctu tutte formulate dal ricorrente per i motivi tutti di cui al presente giudizio.
b) Ci si oppone alle istanze istruttorie anche orali per teste dedotte dal ricorrente per i motivi tutti illustrati.
c) Disporsi, ove necessario, anche ai sensi dell'art. 473 bis n. 2 comma II cpc, ogni accertamento utile, anche mediante ordine di esibizione di estratti conto di tutti i conti correnti, carte postepay, titoli e libretti
Pag. 6 di 16 riferibili al ricorrente, ovvero disponendo ove occorra il ricorso ad indagini fiscali e patrimoniali per mezzo delle autorità tributarie italiane preposte al fine di accertare le reali disponibilità del sig. Pt_1
d) Disporsi ove necessario, anche ai sensi dell'art. 473 bis n. 2 comma II cpc, ogni accertamento utile, anche mediante ordine di esibizione di estratti conto di tutti i conti correnti, carte postepay, titoli e libretti riferibili alla sorella del ricorrente sig. e alla madre del ricorrente sig. Persona_1 CP_3
ovvero disponendo ove occorra il ricorso ad indagini fiscali e patrimoniali per mezzo delle autorità tributarie italiane preposte al fine di accertare le movimentazioni con il sig. Pt_1
Con vittoria di spese e competenze di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Lo status:
Le parti hanno contratto matrimonio secondo il rito concordatario in data 24.04.2004 nel Comune di Trecchina (PZ), hanno stabilito la residenza familiare nell'immobile sito in CA Magnago, Via Vecchia Villa n. 46, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, non gravata da mutuo ipotecario da epoca antecedente la separazione personale dei coniugi (giusta dichiarazione concordemente resa alla prima udienza celebrata in data 10.04.2024), sono genitori di (nata il Persona_4
02.11.2009) e di (nato il [...]) e sono separati in forza della Persona_5
sentenza n. 1216/2021 pubblicata da questo Tribunale (confermata dalla sentenza n.
2397/2022 pubblicata dalla C.d.A. di Milano).
Le predette circostanze risultano per tabulas.
I coniugi hanno concordemente dichiarato di non avere più ripreso la convivenza e di non essersi mai riconciliati sicché è da ritenere impossibile la ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra loro.
Essendo stato ritualmente acquisito in causa che lo stato di separazione legale tra i coniugi si protrae da oltre un anno, ricorrono gli estremi previsti dL'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 01/12/1970 n. 898 per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario innanzi citato.
2) Il regime di affidamento dei figli minorenni delle parti: le parti sono concordi nel chiedere la conferma dell'affidamento condiviso della prole adottato dal giudice istruttore a mezzo dell'ordinanza pronunciata in data 18.12.2024
Pag. 7 di 16 “vista la relazione redatta dal Co.ge [datata 10.12.2024] e quella depositata dai SS del Comune di
CA Magnago” (datata 16.03.2024).
Giova sul punto ricordare che, recependo l'invio rivoltole in data 10.04.2024, la coppia genitoriale ha saputo avviare un percorso di Coordinazione genitoriale con la dott.ssa nel mese di luglio 2024. Persona_6
In data 10.12.2024 la Co.ge riferiva che le parti hanno “mantenuto un comportamento adeguato e rispettoso, presentandosi agli incontri in modo preciso e puntuale. Sin dal primo incontro, come dichiarato dalla coppia genitoriale, è emersa che la vera difficoltà non riguarda tanto la decisione di aspetti organizzativi quanto le questioni economiche. La gestione dei figli collocati a settimane alterne presso ciascun genitore, risulta priva di problematiche importanti: a tale proposito, si segnala che L'interno del percorso di coge ogni figura parentale è stata in grado, quando necessario, di informare autonomamente l'altro genitore circa gli aspetti pratici che riguardano la quotidianità di e e Per_2 Per_3
di comunicare, senza ricorrere ad un terzo, variazioni di programmi stabiliti. Nelle occasioni in cui invece la comunicazione non è stata efficace, è stato possibile osservare in ciascun genitore rassegnazione e non il bisogno di problematizzare il limite dell'altro. I figli, ascoltati dalla scrivente in data 20 settembre
2024, non sembrano risentire delle dinamiche familiari ormai a loro note: riportano di stare bene con entrambi i genitori e di essersi abituati al regime di frequentazione che prevede le settimane alterne.
riferisce che la casa del padre è meno confortevole rispetto a quella della madre, tuttavia, riconosce Per_2
la fatica e gli sforzi compiuti dal genitore per rendere l'abitazione accogliente. Entrambi i minori ritengono che il vero problema che rende difficile la comunicazione sia l'aspetto economico: affermano che talvolta, nel dialogo tra le figure parentali, tali questioni contribuiscono ad accrescere la tensione rendendo difficile anche per loro, comprendere a quale genitore rivolgere eventuali richieste che prevedono un esborso”.
Con l'ausilio della le parti si sono accordate come segue rispetto a: Pt_2
“SPESE EXTRASCOLASTICHE
Le spese riguardanti la scuola, l'attività sportiva e quelle sanitarie saranno concordate e verranno così gestite:
- il papà si occuperà delle spese di , la mamma di quelle di A fine anno ciascun genitore Per_2 Per_3
documenterà L'altro i costi sostenuti o i giustificativi, le spese verranno messe a confronto e l'eccedenza verrà divisa a metà tra i genitori.
Pag. 8 di 16 SPESE DEL CELLULARE
Il signor provvede al pagamento delle ricariche della figlia, la signora a quelle del figlio. Pt_1 CP_1
SPESE DEL TRASPORTO PUBBLICO DI GIULIA
La spesa verrà sostenuta da entrambi i genitori a mesi alterni a partire dal mese di settembre (primo mese a carico della mamma).
ATTIVITA' SPORTIVA
I ragazzi scelgono lo sport che piace e i genitori si impegnano a non influenzarne le scelte. Verranno esclusi gli sport non sostenibili economicamente e quelli che richiedono accompagnamenti che non possono essere garantiti.
GESTIONE DI MALATTIE
Il genitore di spettanza valuta la condizione di salute dei figli. Se ritiene che i figli necessitino di cure mediche immediate, provvederà ad interpellare lo specialista (accordandosi con l'altro genitore nel caso in cui il professionista sia privato). Il genitore che ricorre al medico è tenuto ad informare l'altro”.
Il percorso con la dott.ssa si è concluso nel mese di dicembre 2024, Persona_6
restando “da definire la questione relativa alla casa che, se non risolta, potrebbe incrementare le dinamiche conflittuali con ricadute sui figli”.
Anche i SS del Comune di CA Magnago, cui i minori erano stati affidati a mezzo della succitata sentenza n. 1216/2021, nel mese di marzo 2024 avevano dichiarato di non ritenere “ulteriormente necessario mantenere l'affido L'TE dei minori in quanto i genitori appaiono in grado di muoversi in autonomia rispetto ai loro bisogni, seppur permangano dinamiche conflittuali nel rapporto tra i due. Se in un primo momento si è svolto un ruolo di supporto per genitori nell'individuare una nuova organizzazione funzionale al benessere dei figli dopo la loro separazione, attualmente la presenza dei Servizi non appare funzionale così come insistere con l'attivazione dell'intervento educativo domiciliare. Stante l'indisponibilità del signor a partecipare ai colloqui congiunti non si ravvisano Pt_1
le condizioni per un lavoro congiunto sulla genitorialità. Si chiede la revoca dell'affido L'TE e il completo reintegro della responsabilità genitoriale per entrambi i genitori”.
Ne consegue che, fatti salvi gli accordi siglati in sede di GE (cui le parti dovranno attenersi scrupolosamente), i genitori potranno assumere disgiuntamente le decisioni ordinarie relative ai figli minorenni durante i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e dovranno assumere congiuntamente le decisioni straordinarie. In caso di insanabile
Pag. 9 di 16 contrasto potranno rivolgersi o alla o ai SS (che già li hanno conosciuti e supportati Pt_2
l'una nel corso del giudizio, gli altri in forza del mandato loro conferito da questo
Tribunale in data 27.07.2021).
3) Il collocamento dei figli minorenni delle parti: le parti sono concordi nel chiedere la conferma del collocamento paritetico alternato di e disposto L'esito del giudizio di separazione. Persona_4 Persona_5
Come riferito anche dai SS nel mese di marzo 2024, nella settimana in cui il padre svolge il turno lavorativo di pomeriggio (dalle 14.45/15.00 alle 21.45), e dal lunedì Per_3 Per_2
dopo scuola stanno con la madre che si occupa di accompagnare i figli a scuola (o a prendere i mezzi per raggiungerla) e di recuperarli alla fine dell'orario scolastico, provvedendo ai pasti e alle attività pomeridiane dei figli (al bisogno, con l'ausilio di baby sitter); nella settimana in cui il padre svolge il turno lavorativo del mattino (dalle ore 7.00 alle ore 14.00) e dal lunedì dopo scuola stanno con il padre che si occupa di Per_3 Per_2
accompagnare (o fare accompagnare da persona di fiducia) i figli a scuola (o a prendere i mezzi per raggiungerla) e di recuperali alla fine dell'orario scolastico, provvedendo ai pasti e alle attività pomeridiane dei figli. Si dà atto che il ricorrente nulla oppone a che la resistente tenga con sé i figli a pranzo “anche nelle settimane di pernottamento presso la casa paterna”, compatibilmente con gli impegni lavorativi.
Ciascun genitore, in caso di impedimento straordinario o ordinario, dovrà preferibilmente chiedere L'altro la disponibilità a sostituirlo nell'accudimento dei figli, evitando di delegare a figure terze.
Le vacanze natalizie saranno suddivise in due periodi, dal termine delle lezioni scolastiche fino al 30 dicembre (ore 21) con un genitore e, con l'altro, fino alla ripresa dell'attività scolastica, ad anni alterni.
Le vacanze scolastiche di Pasqua saranno suddivise tra i due genitori e, se Pasqua sarà inclusa nella settimana paterna (o materna), la festività di Sant'Angelo sarà materna (o paterna).
Le vacanze estive dovranno essere comunicate e concordate entro il 30 aprile di ogni anno e saranno suddivise per i mesi di luglio e agosto in blocchi di 15 giorni: i primi 15 giorni di luglio con la mamma (o con il papà) e gli ulteriori con il papà (o con la
Pag. 10 di 16 mamma), i primi 15 giorni di agosto con la mamma (o con il papà) e gli ulteriori con il papà (o con la mamma) ad anni alternati.
I ponti e le festività scolastiche saranno compresi nelle alternanze genitoriali, salvo diverso accordo genitoriale.
I genitori sono reciprocamente obbligati di comunicarsi i rispettivi recapiti (anche telefonici) e gli eventuali spostamenti in località diverse dalla residenza quando hanno con sé i minori.
Sono sempre fatti salvi i migliori accordi siglati dai genitori nel superiore interesse della prole a una crescita psicofisica, intellettuale e morale sana ed equilibrata.
4) L'assegnazione della casa coniugale: la casa coniugale sita in CA Magnago, Via Vecchia Villa n. 46, di cui le parti sono comproprietarie nella misura del 50% ciascuna, non gravata da mutuo estinto prima del giudizio di separazione iscritto al n. r. g. 553/2019, è stata definitivamente assegnata alla resistente a mezzo della sentenza n. 1216/2021 pubblicata da questo Tribunale, confermata dalla C.d.A. di Milano a mezzo della sentenza n. 2397/2022 pubblicata in data 07.07.2022.
Valga ricordare che la C.d.A. di Milano ha rigettato la domanda di revoca dell'assegnazione della casa familiare alla “in quanto l'appellante non motiva la suddetta CP_1
richiesta e nulla adduce su nuove situazioni fattuali di interesse dei minori che potrebbero modificare l'assegnazione fatta in primo grado. Il giudice di prime cure bene ha fatto a stabilire, nell'interesse primario dei minori, l'assegnazione della casa alla madre, la quale, stante il suo impegno lavorativo più facilmente plasmabile agli impegni e agli interessi dei bambini, può realizzare meglio la ratio della norma in tema di assegnazione della casa familiare. Secondo consolidata giurisprudenza, infatti, il principio generale che regge l'assegnazione della casa familiare in caso di separazione coniugale è quello secondo cui l'immobile va assegnato tenendo conto prioritariamente dell'interesse dei figli minorenni (o dei maggiorenni non autosufficienti) a restare nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire loro di mantenere le consuetudini di vita e le relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate [tra l'altro, osservando che l'appellante] non ha neppure rinnovato la richiesta di assegnazione a sé della casa familiare avanzata in primo grado” e che la Suprema Corte di Cassazione, a mezzo dell'ordinanza pubblicata in data 08.08.2023, ha dichiarato inammissibile il primo motivo
Pag. 11 di 16 di impugnazione “in ordine alla doglianza afferente alla revoca dell'assegnazione della casa coniugale, in quanto non fondato su elementi nuovi di valutazione, avendo al riguardo la Corte d'appello adeguatamente motivato in ordine al preminente interesse dei minori, soddisfatto dal mantenimento dell'assegnazione alla madre, sebbene nel regime di affidamento paritario”.
Nella presente sede giudiziale il non ha giammai chiesto l'assegnazione a sé della Pt_1
casa familiare (nonostante abbia chiesto la conferma del predetto regime di affidamento paritario).
Ne consegue che deve essere certamente garantito ai figli minorenni delle parti il diritto a conservare l'habitat domestico dove hanno ininterrottamente vissuto con la madre, anche dopo il definitivo allontanamento del padre, nonostante il loro collocamento paritetico alternato presso entrambi i genitori.
5) Il mantenimento ordinario della prole:
A mezzo della sentenza n. 2397/2022 pubblicata in data 07/07/2022 la C.d.A. di Milano ha rammentato “che, in primo grado, si è tenuto conto della disparità economica delle parti che avrebbe sicuramente comportato a carico dell'odierno appellante un assegno di mantenimento per la prole se la casa familiare non fosse stata assegnata alla Si ritiene che il bilanciamento di interessi CP_1
operato dal giudice di prime cure sia corretto, in quanto, la mancanza di un assegno di mantenimento a carico del padre nei confronti dei figli, stante la disparità reddituale delle parti, evidente dalle dichiarazioni dei redditi e dai cedolini in atti, si spiega in virtù dell'assegnazione della casa familiare alla madre. Infatti, il reddito netto del anno 2017, era pari a € 22.038,00, invece, quello della Pt_1
Reale era di € 17.534,00; per l'anno 2018, aveva un reddito di € 24.412,00 e la di € Pt_1 CP_1
18.481,52 e ancora, anno 2019, reddito netto del pari a € 24.359,00 e quello della pari Pt_1 CP_1
a € 17.947,90. Nel 730 del 2021, anno di imposta 2020, il risultava percettore di un reddito Pt_1
netto pari a € 24.048,00. Dalla certificazione unica 2021 della Reale, anno di imposta 2020, emerge un reddito netto pari a € 19.127,68. Nei due cedolini di gennaio e febbraio 2021 della Reale emerge un reddito netto di € 1.632,52 per gennaio 2021 e di € 1.464,42 per febbraio 2021. [Ancora, ha osservato che] la domanda subordinata avanzata dal di disporre, ai sensi dell'art. 337 ter VI Pt_1
comma c.c., l'obbligo a carico della di corrispondere in favore del a titolo di concorso nel CP_1 Pt_1
mantenimento dei figli, l'assegno perequativo di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) essendo stata proposta per la prima volta solo in appello è una domanda nuova, quindi, inammissibile”.
Pag. 12 di 16 Dal canto suo, a mezzo dell'ordinanza innanzi citata, la Corte di Cassazione si è limitata a evidenziare come il ricorrente non avesse censurato la statuizione d'inammissibilità della domanda subordinata dell'assegno perequativo “limitandosi a riproporre le argomentazioni giuridiche a sostegno della tesi propugnata”.
Anche nella presente sede giudiziale (come già con l'atto di appello e il ricorso per
Cassazione di cui ai doc. n. 8 e 9) il ricorrente ha chiesto, sin dal 22.12.2023, “nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale Adito dovesse ritenere di confermare l'assegnazione della casa familiare alla moglie, disporre, ai sensi dell'art. 337 ter VI comma c.c., l'obbligo a carico della sig.ra di corrispondere in favore del sig. a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, l'assegno CP_1 Pt_1
perequativo di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio)” sostenendo che nell'anno 2024 il reddito netto mensile della resistente fosse pari L'importo di € 1.920,00, che la stessa percepisse
“la carta risparmio spesa erogata dal Comune di CA Magnago a suo favore e pari ad Euro
480,00 mensili oltre a godere di ogni beneficio economico attinente ai minori per il sol fatto di avere presso di sé la residenza dei ragazzi”, di avere “peggiorato la propria situazione patrimoniale dovendo provvedere al pagamento del canone di locazione per Euro 551,93 mensili nonché al pagamento della retta della casa di riposo della propria madre per Euro 105,00 mensili nonché al pagamento di Euro
154,90 per il finanziamento contratto con Findomestic” e che il suo stipendio netto mensile fosse pari L'importo di € 2.254,76 “ovvero sole 334,76 in più rispetto alla sig.ra . CP_1
Sul punto è doveroso/dovuto osservare che il contratto di locazione di cui al doc. n. 13
è stato stipulato dal ricorrente dL'01.06.2021 e registrato in data 15.06.2021 i. e. Pt_1
successivamente alla rimessione al Collegio della causa civile iscritta al n. r. g. 533/2019
“L'udienza del 05/05/2021”, che, a tacer d'altro, il contratto Findomestic offerto dal ricorrente sub doc. n. 14, accettato in data 28.06.2021, prevedeva la restituzione del finanziamento in n. 36 rate mensili delle quali l'ultima è già scaduta nel mese di agosto
2024 e che il ricorrente non ha documentalmente provato né che la madre è stata ricoverata nella casa di riposo dopo la definizione del giudizio di separazione, né che le condizioni reddituali e patrimoniali della stessa necessitassero/impongano il supporto economico suo (e quello dei tre fratelli).
Pag. 13 di 16 Le prove orali reiterate dal ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni non legittimano la rimessione della causa sul ruolo perché comportano valutazioni non demandabili ai testimoni.
Sin dL'08.03.2024 la resistente si è opposta al riconoscimento dell'assegno perequativo chiesto dal ricorrente, tra l'altro, eccependo che il ha “dimenticato” di percepire Pt_1
mensilmente dL' l'assegno unico per i figli pari a € 205,00 “come risulta dai rendiconto CP_2
prodotti”, di percepire il bonus produzione una volta L'anno, generalmente nel mese di
Luglio, dell'ordine di € 5.000,00/€ 6000,00 e di offrire la documentazione di tutti i rapporti bancari/postali/finanziari di cui è titolare e/o contitolare. In data 29.03.2024 la resistente ha tempestivamente contestato quanto ex adverso dedotto in data 21.03.2024 in merito al presunto stabile trasferimento presso la casa familiare della di lei madre dal mese di dicembre 2023 in quanto “contrario a documenti in atti (certif. stato di famiglia)
[precisando che] la nonna materna è ospitata saltuariamente come del resto la sig. Persona_1
aiuta ad accudire i figli presso l'abitazione del sig. ”. Pt_1
Dalla documentazione reddituale in atti versata si evince che nell'anno 2023 il ricorrente ha percepito un reddito netto mensile medio dell'importo di € 2.142,00 (calcolato su 12 mensilità); nell'anno 2024 il reddito netto mensile medio percepito dal ricorrente è stato pari L'importo mensile di € 2.254,00 (calcolato su 12 mensilità); nell'anno 2023 la resistente ha percepito un reddito netto mensile medio dell'importo di € 1.797,00
(calcolato su 12 mensilità); nell'anno 2024 il reddito netto mensile medio percepito dalla resistente è stato pari L'importo mensile di € 1.920,00 (calcolato su 12 mensilità).
Dalla documentazione in atti versata dL'una e dL'altra parte non si evince la percezione di ulteriori entrate periodiche ricorrenti da parte delle medesime (a tacere del 50% dell'assegno unico e universale che ciascuna sta percependo dL'anno 2024 dell'importo mensile di € 57,50 circa sino al mese di giugno 2025 compreso).
Sussiste quindi una disparità reddituale tra le parti dell'importo netto mensile medio di €
340,00 circa che, tuttavia, è inferiore L'esborso mensile che il sostiene dal mese di Pt_1
giugno 2021 per soddisfare le esigenze abitative proprie e della prole durante i tempi paritetici di collocamento presso di sé (che la resistente non sostiene per effetto della quivi confermata assegnazione della casa coniugale).
Pag. 14 di 16 Pertanto, il Collegio reputa legittimo riconoscere al ricorrente un contributo perequativo dell'importo mensile di € 100,00, soggetto a rivalutazione come per legge, che la resistente gli verserà entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario.
6) La ripartizione delle spese straordinarie e dell'AU:
Le parti sono concordi nel chiedere la conferma della suddivisione delle spese straordinarie al 50% come da Protocollo vigente presso la Corte d'Appello di Milano
(recentemente aggiornato nel mese di Giugno 2025), fatti salvi gli accordi siglati in seno al percorso di Coordinazione genitoriale innanzi richiamati per le spese extrascolastiche, per il cellulare, per il trasporto pubblico di , per l'attività sportiva e per la gestione Per_2
delle malattie dei figli.
Le parti sono altresì concordi nel chiedere la ripartizione dell'AU spettante per la prole nella misura del 50% ciascuno. In data 23.07.2025 il ricorrente ha dichiarato e allegato che il predetto importo “è stato aggiornato dL' ed erogato in data 22.7.25 nella misura di
Euro 229,10 per ciascun genitore”).
7) Le spese di lite: le spese di lite sostenute dalla resistente, liquidate come da dispositivo ex D.M.
147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della causa di bassa complessità, del numero delle questioni trattate, dell'attività effettivamente espletata e della nota spese in atti versata soltanto dal ricorrente, devono essere poste a carico di quest'ultimo che è risultato soccombente in via assolutamente prevalente rispetto alle domande quivi formulate (riconoscendo i valori tabellari medi per le fasi n. 1, 2 e 4 e i minimi per la fase n. 3).
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria e/o diversa e/o ulteriore istanza assorbita e/o disattesa e/o respinta:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti;
Pag. 15 di 16 2) ORDINA L'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere L'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939 n. 1238 e successive modifiche;
3) CONFERMA l'affido condiviso della prole ai genitori che potranno assumere disgiuntamente le decisioni ordinarie nei rispettivi tempi di permanenza dei minori presso ciascuno di essi e dovranno assumere congiuntamente le decisioni straordinarie tenendo in debito conto le inclinazioni, i desideri e le aspirazioni dei figli minorenni;
4) CONFERMA il collocamento paritetico alternato dei figli minorenni presso ciascun genitore come meglio precisato in parte motiva;
5) CONFERMA l'assegnazione della casa coniugale sita in CA Magnago, Via
Vecchia Villa n. 46, alla resistente;
6) DISPONE CHE la resistente versi al ricorrente l'importo mensile di € 100,00, rivalutato come per legge, a titolo di contributo perequativo al mantenimento indiretto ordinario della prole, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario;
7) CONFERMA la ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie da sostenere per la prole nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo vigente presso la Corte
d'Appello di Milano (recentemente aggiornato nel mese di Giugno 2025), fatti salvi gli accordi siglati in seno al percorso di Coordinazione genitoriale di cui in parte motiva;
8) CONFERMA la ripartizione tra i genitori dell'assegno unico spettante per la prole nella misura del 50% ciascuno;
9) CONDANNA il ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite che liquida in complessivi € 6.713,00, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge.
MANDA L'uopo la competente Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza L'Ufficio dello Stato Civile per quanto di competenza.
Busto Arsizio, 20/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
NU IN MA UG PU
Pag. 16 di 16