Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 11/05/2026, n. 2954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2954 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02954/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05446/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5446 del 2023, proposto da
-OMISSIS- in proprio e quale genitore del Minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Umberto Gentile, Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento:
- del decreto n. -OMISSIS- posizione n. -OMISSIS-del Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva – II Reparto – 5^ Divisione – 2^ Sezione, con il quale è stata respinta la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità “LA IV grado sec who trattato chirurgicamente e con radioterapia recidivato” in capo al sig. -OMISSIS- e dunque di concessione del relativo equo indennizzo;
- del parere n.-OMISSIS-del Ministero dell'Economia e delle Finanza – Comitato di Verifica per le cause di servizio reso nell'adunanza n. -OMISSIS- del 24/5/2023;
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.
nonché per l'accertamento della dipendenza della patologia del sig. -OMISSIS-da causa di servizio e, conseguentemente, del diritto degli eredi a percepire l'equo indennizzo ai sensi del D.P.R. n. 461/2001.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa IA GR D'LT e uditi nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e DI
1. Con il ricorso all’esame è controversa la legittimità del decreto del Ministero della Difesa con il quale, sulla base del conforme parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio, è stata respinta la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità “LA IV grado sec who trattato chirurgicamente e con radioterapia recidivato” in capo al sig. -OMISSIS-, coniuge defunto della ricorrente, con conseguente diniego dell’istanza di concessione del relativo equo indennizzo.
1.1 Nella narrativa in fatto la deducente ha premesso che:
- in data 18 maggio 1994 il maresciallo -OMISSIS-, Sottufficiale dell’Esercito Italiano, è stato chiamato alle armi, presso l’85° reg. “Verona” in Verona, poi trattenuto in servizio quale volontario in ferma breve, successivamente transitando in servizio permanente in data 20 giugno 1997, ricoprendo l’incarico di “Operatore per le comunicazioni” (già “Operatore radiotelescriventista”) sino al 7 settembre 2017, quando è stato trasferito all’Organizzazione Penitenziaria Militare;
- nel corso della propria carriera militare il maresciallo -OMISSIS-ha preso parte a numerose missioni e operazioni internazionali, spesso in zone interessate da conflitti bellici, in particolare, in Bosnia Erzegovina, Macedonia, Kosovo, Iraq, Afghanistan (negli anni 1996-2014) ove veniva esposto ad agenti inquinanti e notoriamente oncogeni quali metalli pesanti (tra cui l’uranio impoverito) derivanti, tra l’altro, dai bombardamenti cui erano state sottoposte le aree presidiate, nonché a massicce quantità di onde elettromagnetiche a causa della sua costante vicinanza ad apparecchiature radio di notevoli dimensioni;
- in data 23 aprile 2021 gli veniva diagnosticata una grave patologia oncologica (Gliobastoma IV grado), successivamente accertata dalla Commissione Medica di Verifica di Napoli in data 1° dicembre 2022, che gli riconosceva una invalidità totale della categoria 1 della tabella A allegata a L.662/1996. All’accertamento della patologia seguivano intervento chirurgico di exeresi del processo espansivo rolandico destro e cicli di radioterapia;
- nel febbraio 2022 si rendeva necessario ulteriore ricovero presso Ospedale di Caserta per recidiva di Gliobastoma, trattato con ulteriori cicli di radioterapia e chemioterapia, a cui seguiva, infine, il decesso del maresciallo -OMISSIS-in data 10 marzo 2023;
- in data 5 aprile 2023 essa ricorrente presentava istanza di definizione della domanda di riconoscimento della causa di servizio dell’infermità, a suo tempo presentata dal marito.
- in data 24 maggio 2023 il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comitato di Verifica per le cause di servizio, esprimeva giudizio negativo, asserendo che, rispetto all’infermità accertata, “non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo a una genesi neoplastica. Pertanto è da escludere ogni nesso di causalità o di con causalità non sussistendo, altresì nel caso di specie, precedenti infermità o lesioni imputabili al servizio che col tempo possono essere evolute in senso neoplastico”;
- seguiva l’impugnato decreto, con il quale il Ministero della Difesa comunicava alla vedova del sig. -OMISSIS-, di non riconoscere la patologia quale dipendente da causa di servizio e, contestualmente, negava la concessione dell’equo indennizzo.
1.2 Con il ricorso all’esame la sig.ra -OMISSIS- deduce censure di violazione di legge (art. 6 L. 241/1990 e artt. nn. 1, 5, 7, 11, 12, 14 del d.p.r. 461/2001) ed eccesso di potere sotto plurimi profili, contestando, in particolare, carenza di istruttoria e inadeguatezza della motivazione posta a base del diniego.
Con i due articolati motivi di ricorso, la ricorrente sostiene che, a fronte della incontestata esposizione del militare a sostanze fortemente tossiche e contaminanti, per disconoscere il beneficio richiesto, l’autorità militare avrebbe dovuto puntualmente accertare ed estrinsecare le ragioni della ritenuta non incidenza causale dei suddetti fattori sullo sviluppo della patologia oncologica insorta, non essendo a tal fine sufficienti determinazioni generiche sulla ritenuta mancanza del nesso di causalità. Nella specie, non sarebbe affatto escluso il nesso di causalità tra il servizio prestato dal militare e l’insorgenza dell’infermità di cui viene chiesta la dipendenza da causa di servizio.
2. Si sono costituite in resistenza le intimate amministrazioni, difendendo la legittimità dei propri atti e rilevando l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
3. All’udienza pubblica del 12 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è fondato e va accolto alla stregua delle motivazioni che seguono.
4.1 Giova premettere che la vicenda controversa è riconducibile all'ampio contenzioso avente ad oggetto i provvedimenti di diniego assunti in relazione alle istanze di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia sofferta e/o di concessione del correlato indennizzo presentate da militari (o loro eredi) in relazione a severe patologie oncologiche croniche o terminali sviluppate in connessione con missioni svolte in determinati Paesi esteri.
Il proposto ricorso, volto a contestare la compiuta valutazione dell’amministrazione, conducente alla ritenuta non dipendenza dell'anzidetta patologia da causa di servizio, è fondato nella parte relativa alla prospettata censura di difetto di istruttoria e carenza di motivazione.
4.2 Il Collegio intende richiamare i recenti arresti dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (sentenze del 7 ottobre 2025, nn. 12, 13, 14 e 15), con cui si è affermato, in particolare, che “quando è accertata una patologia tumorale di un militare esposto ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti in ragione del suo servizio prestato in particolari contesti operativi – la legge pone a suo favore una presunzione relativa sulla sussistenza del nesso di causalità, superabile se il Ministero della Difesa fornisce la prova contraria. […] In caso contrario, il rischio della causa ignota della malattia graverebbe per intero sul militare, contrarie alla ratio del richiamato D.P.R. 461/2001, incentrato sulla prova in positivo del nesso causale tra il servizio e l’infermità contratta dal dipendente…” (Cons. Stato, Ad. Plen. 15/2025).
Al supremo consesso le ordinanze di rimessione avevano chiesto di stabilire se l'accertamento della causa di servizio postuli il riscontro effettivo del nesso eziologico secondo il consueto canone civilistico del "più probabile che non", ovvero se possa ravvisarsi una presunzione iuris tantum di sussistenza del detto nesso, superabile solo attraverso l'individuazione di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia.
L’Adunanza Plenaria, aderendo all'orientamento della giurisprudenza per il quale - quando è accertata una patologia tumorale di un militare esposto ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti in ragione del suo servizio prestato in particolari contesti operativi - la legge pone a suo favore una presunzione relativa sulla sussistenza del nesso di causalità, superabile se il Ministero della difesa fornisce la prova contraria, è giunta ad affermare il principio sopra riportato sulla base di un articolato percorso logico-giuridico. Nelle argomentazioni svolte, in estrema sintesi, si è affermato, con riferimento a determinate patologie “tumorali" contratte "per le particolari condizioni ambientali ed operative" nelle quali i militari si sono trovati ad operare in missioni entro e fuori i confini nazionali, ovvero essendo impiegati "nei poligoni di tiro o nei siti di stoccaggio del munizionamento", il sistema dell'equo indennizzo per causa di servizio ai sensi del d.P.R. n. 461 del 2001 è stato innovato dall'art. 603 del codice dell'ordinamento militare (c.m.) e dalla relativa disciplina regolamentare [articoli 1078 e 1079 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (r.m.)], con la rimodulazione degli oneri probatori per l'accertamento della causa di servizio. In particolare, si è chiarito che in tema di riparto dell’onere della prova, il militare è tenuto a dimostrare di avere svolto il proprio servizio, tra quelli tipizzati dalla disposizione di legge (missioni nazionali o internazionali, impiego nei poligoni di tiro o nei siti di stoccaggio del munizionamento), in particolari condizioni ambientali od operative che ne abbiano aumentato il rischio di malattia, e che quella poi manifestatasi in seguito abbia carattere tumorale e sia espressiva di quel rischio. Dal suo canto, l'amministrazione è invece onerata della prova contraria che si sostanzia in una specifica dimostrazione della genesi extra-lavorativa della patologia.
Per superare la presunzione relativa posta dalla legge in tali casi l’amministrazione non può basarsi semplicisticamente sull'assenza di studi scientifici che dimostrino con certezza o alto grado di credibilità razionale la correlazione causale della neoplasia con l'esposizione a fattori di rischio potenziale, risultando in tal caso i giudizi medico-legali dei comitati di verifica per le cause di servizio viziati per eccesso di potere, occorrendo che l'amministrazione fornisca la prova contraria che si sostanzia in una specifica genesi extra-lavorativa della patologia.
Dall'art. 603 c.m., invero, si evince che il legislatore ha riconosciuto, in favore dei soggetti indicati nella norma stessa, l'esistenza di un rischio professionale specifico con riferimento a "infermità o patologie tumorali" contratte "per le particolari condizioni ambientali od operative" basato sopra una valutazione astratta sulla pericolosità delle operazioni svolte dal personale predetto in determinati contesti lavorativi, al fine di superare le difficoltà probatorie legate al caso concreto e sulla base delle acquisizioni della scienza medica e delle indagini svolte in sede amministrativa, anche internazionale.
Detta norma ha tenuto conto non soltanto del dato medico-scientifico, ma anche di un criterio empirico, per cui la patologia tumorale è in astratto correlabile causalmente al servizio nei descritti contesti operativi quando essa si manifesti a livello diagnostico in seguito all'impiego in essi del militare ("post hoc ergo propter hoc"), tanto allo scopo di evitare che il "fatto ignoto" ridondi contro il soggetto colpito dalle tassative patologie tumorali su indicate.
Ne consegue, pertanto, che grava sull’Amministrazione, l’onere della prova contraria, dunque, volta al superamento della presunzione di sussistenza del nesso di causalità.
L’autorità militare, dunque, non può limitarsi semplicemente a “invocare il fattore causale ignoto, ma deve spingersi sino a provare convincentemente il fattore causale fortuito, ossia quello specifico agente, non prevedibile e, comunque, non prevenibile che ha provocato l’evento di danno”, per cui, in caso contrario, “nel contesto di una missione in un teatro operativo interessato da recenti eventi bellici ed ancora pervaso da plurimi, insidiosi e multifattoriali fattori di pericolo, il rischio causale ignoto grava sull’Amministrazione, non sul singolo militare” (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, n. 7578/2020).
Sul punto, anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato che, per il tramite delle normative di settore, viene a istituirsi un peculiare apparato di tutele per il personale civile e militare esposto a uranio impoverito, specificando sul piano del riparto degli oneri probatori, che l’interessato deve allegare e dimostrare l’esposizione a fattori nocivi, gravando invece sull’Amministrazione la “prova contraria” (cfr Cass., sez. lav., 31 dicembre 2024, n.35324).
4.3 Alla stregua delle superiori coordinate ermeneutiche deve rilevarsi dunque come, nella specie, il ricorso sia fondato e debba essere accolto.
Si osserva al riguardo che nel caso di specie la ricorrente ha fornito ampia dimostrazione del tipo, tempo e luogo di attività lavorative in concreto espletate dal de cuius nel quadro di numerose missioni internazionale e in condizioni ambientali e operative caratterizzate da costante contatto con agenti inquinanti e con materiale contaminato da nanoparticelle di uranio impoverito o comunque di altri metalli pesanti derivanti da esplosioni di munizionamento bellico, di talché la patologia tumorale - per tipologia e tempistica della sua manifestazione - da cui è affetto il militare può essere ricondotta e ai suddetti fattori di rischio.
Invero, nella specie, la patologia sofferta dal de cuius risulta diagnosticata e accertata a seguito dello svolgimento di attività lavorative connotate da esposizione, oltre a campi elettromagnetici di elevatissima intensità, ad agenti inquinanti e oncogeni quali l’uranio impoverito.
Al riguardo, risulta significativo, tra gli altri, il rapporto del Ten. Col. -OMISSIS-in riferimento alla missione in Iraq del 2003, in cui si certifica espressamente che “durante tale operazione, in qualità di radiofonista, l’allora CMS -OMISSIS-ha espletato tutte le attività operative di competenza sia in sede presso la sala radio del Comando Brigata “Garibaldi”, svolgendo turni per garantire la funzionalità 24/7 delle comunicazioni radio sia in attività esterne quale radiofonista a bordo di mezzi (VM e AR) con apparati radio VHF (con potenze in antenna di 50W) e HF (con potenze in antenna fino a 400W) anche in attività che duravano oltre le 4 ore. In tale missione, il -OMISSIS-ha operato in condizioni ambientali severe in quanto apparteneva al contingente italiano che apriva la missione per la prima volta, dovendosi quindi adeguare a condizioni di vita difficili, estremamente faticose per il caldo intenso, condizioni sanitarie precarie ed alimentazione squilibrata a base di razioni preconfezionate, per diversi mesi”.
Più specificamente, come dimostrato attraverso la incontestata documentazione in atti, il defunto EN svolgeva attività del tipo radio-comunicazioni era quindi sottoposto a lunghe esposizioni a campi elettromagnetici, svolte in teatri operativi classificati ad altro rischio, in cui è stata riscontrata la presenza di uranio impoverito.
È di contro mancata, da parte della difesa resistente, la necessaria indicazione di altro e autonomo fattore ontogenetico, alternativo e diverso rispetto all’esposizione ai fattori di rischio propri delle mansioni esercitate, non risultando affatto sufficiente l’apodittica e generica affermazione secondo cui “l’infermità LA [...] non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, in quanto nei precedenti di servizio dell’interessato non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo ad una genesi neoplastica”.
Nel caso di specie, la ricorrente, infatti, ha allegato e dimostrato l’esposizione del coniuge defunto ai fattori nocivi, mentre l’Amministrazione nulla ha provato.
4.4 Non può in senso contrario ritenersi sufficiente l’affermazione secondo cui “L’infermità Gliobastoma IV grado […] è riconosciuta non dipendente da causa di servizio” (Decreto -OMISSIS-), limitandosi ad evidenziare che la “prova contraria” possa “riguardare anche l’insussistenza della correlazione, anche solo concausale, tra il fattore di rischio cui la persona è stata esposta e la specifica patologia che ha contratto” (Cass. Sez., 3, 24 dicembre 2025, n. 34025).
Sul punto, il Collegio non ignora la giurisprudenza costante, per cui “il provvedimento amministrativo, preceduto da esaurienti atti istruttori, può ritenersi adeguatamente motivato per relationem anche con il mero richiamo ad atti, in quanto in tal modo l'autorità emanante esplicita l'intenzione di fare propri gli esiti dell'istruttoria condotta, ponendoli a base della determinazione adottata; in tal modo, la motivazione è esaustiva perché dal complesso degli atti del procedimento sono evincibili le ragioni giuridiche che supportano la decisione, in modo da consentire, non solo al destinatario di contrastarle con gli strumenti offerti dall'ordinamento, ma anche al giudice amministrativo, ove investito della relativa controversia, di sindacarne la fondatezza” (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. V, 20/06/2024, n.5520).
Tuttavia, rileva come nella specie da alcuno dei documenti richiamati nel provvedimento adottato si può evincere un giudizio controfattuale o almeno una esaustiva ricostruzione capace di superare la presunzione di causalità. Costituisce conferma delle superiori considerazioni lo stesso parere della Commissione di Verifica, richiamato dal provvedimento impugnato, dove il Ministero pone a fondamento dell’esclusione del nesso causale l’assunto affatto generico e stereotipato, secondo cui “non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo a una genesi neoplastica”, utilizzando affermazioni di stile, le quali non sono certi capaci di dare conto dell’effettivo apprezzamento compiuto.
4.5 Nemmeno può valere l’affermazione per cui l’accertamento svolto dal Comitato di Valutazione, sulla base del quale è stato adottato il provvedimento impugnato, sia insuscettibile di sindacato da parte del Giudice Amministrativo poiché espressivo di potere tecnico-discrezionale.
Rappresenta infatti sedimentato arresto quello per cui il giudice amministrativo può certamente sindacarne la legittimità “…al riscontro di evidenti errori di fatto e di giudizio, sintomatici di un macroscopico travisamento dei fatti o della manifesta illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà della valutazione” (cfr. tra le più recenti,Cons. Stato, Sez. III, 14/09/2023, n. 8319; 13/04/2023, n. 3733; Cons. Stato, Sez. IV, 25/07/2023, n. 7262).
Nella specie vengono in rilievo proprio tali figure sintomatiche dell’eccesso di potere, sotto i rilevati profili del difetto di istruttoria e motivazione.
4.6 Infine, nemmeno incide su tale accertamento l’assunta complessità di giudizio affidata alla professionalità dei componenti del Comitato, disposta ex art. 10 comma 2 D.P.R. 461/2001, poiché la sua affermazione normativa, generale ed astratta avrebbe dovuto realizzarsi in concreto con una motivazione capace di rappresentare le ragioni per cui nella specie doveva escludersi il determinismo causativo tra evento e danno e pertanto la causalità materiale e giuridica tra l’esposizione a sostanze radioattive e la morte del militare.
5. In conclusione, riservato all’Amministrazione il rinnovato esercizio del potere, nell’alveo della valenza conformativa della presente sentenza - il ricorso è accolto, con conseguente annullamento del decreto ministeriale impugnato e del presupposto parere del Comitato di Verifica.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna le Amministrazioni resistenti alla refusione delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi €. 3.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA RA LE, Presidente
IA GR D'LT, Consigliere, Estensore
Viviana Lenzi, Consigliere
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| IA GR D'LT | IA RA LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.