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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/12/2025, n. 4976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4976 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9171/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Oliva ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9171/2018 promossa da:
Parte_1
], in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. PESCA ROSARIO [ ] ed C.F._1
elettivamente domiciliato in Salerno alla Piazza XXIV Maggio n. 21
ATTORE contro
[ , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_1 P.IVA_2
difesa dall'avv. VERDEROSA GUIDO [ ed elettivamente C.F._2
domiciliata in Salerno alla via Nizza n. 146
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, Il Parte_1
“Dtt. premetteva di essere una struttura privata che, operando in Parte_1
regime di accreditamento con l' ai sensi del D. L.vo 502/92 e ss.mm.ii., eroga in CP_1
pagina 1 di 14 favore dei cittadini assistiti dal SSN (Servizio Sanitario Nazionale) prestazioni medico-sanitarie di laboratorio di analisi afferenti alla “branca” di Patologia clinica, nella più ampia area della
“specialistica ambulatoriale”, come da contratti ex art. 8 quinquies D.L.vo n. 502/92 regolarmente stipulati per ciascuna annualità, e che in virtù degli effetti dell'art.1, comma 796 lett. O, L. n. 296/2006 (legge finanziaria dello Stato per l'anno 2007), a decorrere dall'anno
2007 sulle remunerazioni delle prestazioni di laboratorio di analisi rese per conto del SSN era stata applicata una decurtazione percentuale sulla tariffa (c.d. sconto tariffe) finalizzata al contenimento della spesa sanitaria, attraverso un automatismo tecnico-contabile disposto dall' per cui tutte le strutture accreditate erano state indotte ad inserire nella CP_1 distinta riepilogativa mensile delle prestazioni erogate una sottrazione dal lordo (al netto dei ticket) dell'importo. Contr Esponeva poi il Centro che la decurtazione tariffaria era stata applicata e richiesta dall' anche per il triennio relativo agli anni 2010 – 2012, in assenza dei presupposti di legge e dunque in maniera illegittima, per cui agiva in questa sede esercitando il diritto di rivendicare gli importi decurtati a titolo di sconto tariffe, non dovuto, negli anni 2010-2011-2012, Contr chiedendo, per l'effetto, accertarsi l'obbligo dell' al pagamento in suo favore delle relative somme ancora dovute a saldo delle remunerazioni per le prestazioni erogate in quegli anni, pari ad €. 22.871,05 per il 2010, ad €. 22.111,77 per il 2011, e ad € 21.451,07 per il 2012; Contr conseguentemente, eccepiva l'inadempimento ex art. 1218 c.c. da parte dell' dell'obbligo di pagare nella misura pattuita le prestazioni acquistate dalla struttura privata, cagionando un danno patrimoniale corrispondente alla mancata percezione della remunerazione spettante.
Infine, in via subordinata la responsabilità della convenuta per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “1) in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità, ex art. 1218 c.c., dell' per non aver remunerato e/o pagato, alla CP_1 struttura attrice l'intera remunerazione dovuta per le prestazioni sanitarie erogate negli anni
2010 per l'importo di €. 22.871,05 nel 2011 per l'importo di €. 22.111,77, e nell'anno 2012 per l'importo di €. 21.451,07, per la total somma di €. 66.433,89 e, per l'effetto disporre la condanna della convenuta al pagamento della somma di €. 66.433,89, o comunque a di Pt_2
risarcimento del danno patrimoniale nella misura equivalente alla mancata remunerazione
pagina 2 di 14 spettante, o nella minore e/o maggior somma che dovesse emergere all'esito dell'istruttoria e ritenuta di giustizia, oltre tutti gli accessori dovuti ex lege nonché gli interessi maturati e maturandi fino al soddisfo come dovuti ex D. L.vo 231/02, sì come modificato dal D.L.vo n.
192/2012, e come maggiorato ex D.C.A. vigenti;
2) in via sussidiaria, residuale e gradata, accertare e dichiarare la responsabilità, ex art. 2041 c.c., dell' per aver fruito di CP_1
un indebito arricchimento senza giusta causa attraverso il disconoscimento dell'intero pagamento dovuto per le prestazioni rese dall'attrice in regime di accreditamento come indicate in premessa e relative agli anni 2010- 2011-2012, stante la evidente correlazione tra impoverimento di una parte e ingiustificato arricchimento “utilitas” dell'altra, e, per l'effetto, condannarla a titolo di indennizzo al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di €.
66.433,89, o nella minore e/o maggior somma che dovesse emergere all'esito dell'istruttoria e ritenuta di giustizia, oltre gli interessi tutti maturati e maturandi fino al soddisfo come dovuti ex D. L.vo 231/02, come modificato dal D.L.vo n. 192/2012; 3) in via ulteriormente residuale e gradata, accertare e dichiarare la responsabilità, ex art. 2043 c.c., dell' che, per CP_1
un suo grave colpevole comportamento, ha causato alla società attrice un grave danno per non aver remunerato correttamente le prestazioni erogate a causa di una palese violazione della legge di settore in riferimento ai relativi valori tariffari, e, per l'effetto, condannarla al relativo risarcimento con pagamento in favore dell'attrice dell'importo di €. 66.433,89, o nella minore
e/o maggior somma che dovesse emergere all'esito dell'istruttoria e ritenuta di giustizia, oltre gli interessi tutti maturati e maturandi fino al soddisfo come dovuti ex D. L.vo 231/02, come modificato dal D.L.vo n. 192/2012; 4) con vittoria di spese, compensi, spese generali al 15%,
IVA e C.P.A., da attribuirsi al sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”.
Incardinatosi il contraddittorio si costituiva in giudizio Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la , la quale eccepiva in via pregiudiziale il difetto di CP_1
giurisdizione del g.o. adito, nonché in via preliminare la prescrizione del credito ex art. 2948 n.
4 c.c.; nel merito eccepiva la legittimità della decurtazione in ragione del recepimento nei contratti ex art. 8 quinquies sottoscritti ex d.lgs 502/1992 dall'attrice e dagli altri enti Contr accreditati, del principio di applicabilità del ridetto sconto. In subordine, l' osservava che, quand'anche non si ritenesse applicabile lo sconto, in ogni caso, la somma richiesta non sarebbe dovuta, a causa del superamento del limite di spesa fissato dall'amministrazione per gli pagina 3 di 14 anni in questione. Ciò in quanto l'importo fissato annualmente come limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate è sempre stato considerato al netto dello sconto ex legge 296/2006. L'asl, ancora, eccepiva la non debenza, in ogni caso, dei pretesi interessi moratori ex d.lgs 231/2002.
Nel corso del giudizio non veniva svolta attività istruttoria, e all'udienza del 01.04.2025 il
Giudice assegnava la causa a sentenza previa concessione dei termini di legge.
MOTIVAZIONE
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di parte convenuta relativa al difetto di giurisdizione del Giudice ordinario rispetto alla cognizione e decisione delle controversie inerenti il pagamento di somme di denaro per prestazioni sanitarie rese da strutture private operanti in regime di accreditamento con il S.S.R., la quale spetterebbe invece, secondo l'Ente eccepente, alla cognizione del Giudice amministrativo trattandosi di somme dovute sulla base di convenzioni stipulate tra le ASL territoriali e le strutture medesime e aventi natura di contratti di diritto pubblico.
Detta eccezione deve ritenersi infondata, dal momento che le argomentazioni che la sostengono si pongono in evidente contrasto con l'ormai affermata e consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale la giurisdizione del G.O. nei rapporti tra strutture convenzionate e
SSN sussisterebbe ogni qual volta risulti in discussione unicamente il quantum del pagamento del corrispettivo, senza che venga messo in discussione la legittimità della fissazione del tetto di spesa (cfr. da ultima Cass. civ. n. 28053/2018: «in tema di prestazioni sanitarie effettuate, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, secondo il criterio di riparto fissato dalla sentenza della Corte cost. n. 204 del 2004 ed ora dall'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., le controversie sul corrispettivo dovuto in applicazione della disciplina del rapporto concessorio Cont determinata nell'accordo contrattuale stipulato, in condizioni di pariteticità, tra la e la struttura privata concessionaria»).
Nel caso di specie, appare evidente dalle difese svolte da ambedue le parti in causa ad essere in discussione non è la legittimità o correttezza dell'iter seguito dalla convenuta nella determinazione dei tetti di spesa, bensì unicamente la debenza delle somme azionate in sede monitoria dall'attrice alla luce dei tetti di spesa predetti, di modo che, investendo la vicenda pagina 4 di 14 unicamente il quantum debeatur delle prestazioni effettuate dalla struttura accreditata, la stessa ricade a pieno titolo nella sfera di cognizione del Giudice adito, dovendosi invece escludere ogni rilevanza dei profili pubblicistici che in essa possano venire in rilievo.
La convenuta ha poi eccepito la prescrizione della pretesa creditoria vantata da controparte per decorso del termine quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. Anche tale eccezione non merita accoglimento. Invero, la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi, si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo, ma non è applicabile alle obbligazioni nelle quali la periodicità si riferisce esclusivamente alla presentazione di rendiconti e non anche al pagamento dei debiti accertati e liquidati nei rendiconti medesimi, né alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato in più versamenti periodici, per le quali opera la ordinaria prescrizione decennale (cfr. Cass. n. 30546/17, che ha ritenuto soggetto a prescrizione decennale il credito dei farmacisti nei confronti delle per il rimborso delle prestazioni fornite agli assistiti, oggetto di rendiconto da presentarsi, unitamente alle relative ricette, a cadenza mensile;
conforme, in ordine al principio affermato, Cass. n. 26161/06).
Nel caso di specie, se è vero che la rendicontazione e la remunerazione delle prestazioni Contr sanitarie da parte dell' deve avvenire “periodicamente” (con termini e modalità previste dagli accordi contrattuali), non è altrettanto vero che tali remunerazioni costituiscano necessariamente un'obbligazione periodica o di durata (ossia caratterizzata dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo), ben potendo le stesse non essere proprio versate se, per mera ipotesi, la struttura privata accreditata non erogasse prestazioni sanitarie. La periodicità, cioè, non è imposta dalla natura del rapporto contrattuale, ma solo da esigenze di rendiconto, sicchè trova applicazione la prescrizione ordinaria decennale, la quale risulta interrotta, nel caso in esame, dalla proposizione, nel 2018, della domanda introduttiva del presente giudizio.
Entrando nel merito della controversia, rileva il Tribunale che il principio di non applicabilità della decurtazione di cui all'art. 1, co. 796 lett. O) 1L. 296/2006 riposi, allo stato, su copiosa giurisprudenza.
pagina 5 di 14 Da ultimo, lo stesso Consiglio di Stato (sentenza del 29.09.21) ha ribadito di aderire a tale opzione interpretativa, posto che la disposizione di cui all'art 1 comma 796 lett..o) della Legge
296/2006, attraverso il senso letterale delle parole impiegate e le esplicitate intenzioni del
Legislatore, non lascia alcun dubbio sul fatto che “la pratica dello sconto sia stata introdotta per il triennio 2007 – 2009, e, limitatamente ad esso, al fine di “garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il visto triennio.
La Corte Costituzionale, con la richiamata decisione n. 94/2009, ha escluso – come accennato -
l'illegittimità costituzionale della disposizione per lesione della libertà di iniziativa economica riconoscendone peraltro l'efficacia transitoria, limitata al triennio 2007/2009.
Ciò è stato anche riaffermato dalla Corte di Cassazione, (sez. III, con sentenza n.10582 del
4/5/2018), e da questa Sezione del Consiglio di Stato (sent. 10/08/2018, n.4902), che ha ribadito la vigenza della disposizione per il solo triennio 2007/2009, sia perché non compresa fra le “disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria” che, con decreto legge n. 248/2007, convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono state oggetto di proroga, sia perché l'articolo 79 del d.l. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/08, disponendo, come già prima il d.l. n. 248/2007, l'adeguamento delle "tariffe" nel rispetto del principio di efficienza ed economicità nell'uso delle risorse, secondo i costi standard delle prestazioni ", ha dimostrato l'intenzione del legislatore di superare definitivamente la disciplina transitoria e sommaria della tariffazione forfetaria introdotta dall'art. 1 comma 796 lett. o) della l. n. 296/2006.
Risulta evidente, anche alla luce dei precedenti in termini sopra richiamati, dunque, il carattere
"transitorio" dell'articolo 1, comma 796, lettera o), e l'efficacia "temporalmente limitata" degli sconti imposti (Corte Cost., 2 aprile 2009, n. 94) che, in ogni caso, non sembra poter ragionevolmente superare il termine del 31 dicembre 2008, previsto dal decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in 1. 28 febbraio 2008, n. 31. Tale conclusione è, poi, stata avallata anche dalla vista giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. III civ., n. 10582/2018) che ha ritenuto pienamente legittima la vista normativa statale.
Che il dato temporale rivesta carattere decisivo è confermato anche su piano normativo, laddove, come la giurisprudenza stessa ha avuto modo di evidenziare, le misure disposte dal legislatore con la legge finanziaria per il 2007 non possono trovare applicazione oltre il triennio
2007-2009: ciò anche in quanto il decreto legge n. 248/2007, convertito in legge 28 febbraio pagina 6 di 14 2008, n. 31, ha disciplinato la "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria", senza peraltro prorogare la disposizione sullo sconto forfettario previsto con la legge finanziaria del 2006. Ed ancora, con l'articolo 79 del d.l.
n. 112/2008, convertito in legge n. 133/08, il legislatore ha voluto garantire l'efficienza,
l'economicità e l'appropriatezza del Sistema sanitario nazionale, disponendo l'obbligo di adeguamento delle tariffe, confermando così - come chiarito anche di recente dalla giurisprudenza (Cons. Stato, sez. III, 1 febbraio 2017, n. 439), l'intento di superare in via definitiva la disciplina transitoria e sommaria della tariffazione forfetaria, in quanto inadeguata a garantire una efficiente ed imparziale allocazione delle risorse ai sensi dell'art. 97 Cost., a tutela del diritto alla salute sancito dall'art. 32 Cost., ed ha quindi previsto che "la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 debba necessariamente avvenire nel rispetto dei principi di efficienza e di economicità nell'uso delle risorse”.
Alla stregua delle suindicate coordinate ermeneutiche è possibile dunque concludere che con riguardo alle annualità in questione (2010 - 2012) non sussistono - diversamente da quanto Contr sostenuto dalla - i presupposti per l'applicazione dello sconto forfettario, il quale non può operare oltre il limite temporale del triennio 2007 – 2009.
Va, a questo, affrontata la questione della dedotta accettazione, con la stipula dei contratti ex art. 8 quinquies d.lgs. 502/1992 tra le parti per gli anni successivi, dei vincoli disposti dalle disposizioni commissariali sicché, in sostanza, il richiamo agli sconti di legge contenuto nell'art. 5 dei contratti non andrebbe considerato alla stregua di un rinvio mobile ad un elemento normativo esterno, partecipando piuttosto della natura di rinvio fisso o statico. Giova rammentare, in proposito, che secondo la Corte di legittimità (cfr. Cassazione civile, sez. II,
04/02/2004, (ud. 23/09/2003, dep.04/02/2004), n. 2111), in caso di negozio per relationem, cioè quella figura di negozio nel quale le parti fanno riferimento, per la determinazione di una porzione del contenuto negoziale, ad elemento esterno che può consistere tanto in un atto normativo o in un atto amministrativo (avente o meno natura di provvedimento), quanto in un atto di autonomia privata posto in essere dalle stesse parti o da un terzo, vi è il problema del perché le parti hanno fatto riferimento ad una fonte esterna, qualora non si tratti di clausola inserita per legge nel contratto, e in che modo si attua tale integrazione ab extra del contenuto precettivo della dichiarazione volitiva negoziale (relatio in senso sostanziale).
pagina 7 di 14 Ed, in effetti, mediante la relatio le parti possono effettuare un rinvio fisso o un rinvio mobile alla norma richiamata. Nel primo caso il contenuto della norma (lì ed allora esistente) viene recepito nel contenuto del negozio, divenendone elemento integrante, stabile e costante;
il che importa che, avendo il contenuto della norma richiamata lo stesso valore negoziale delle altre clausole direttamente formulate dalle parti, le vicende della medesima norma, successive alla conclusione del negozio, non spiegano alcuna influenza sul contenuto di quest'ultimo, salvo che le parti - con una successiva manifestazione, eventualmente anche tacita, di volontà - non intendano tenerne conto, con effetto dal momento della nuova dichiarazione negoziale, per modificare il contenuto del negozio da esse concluso.
Nel secondo caso la norma, pur chiamata ad integrare le determinazioni delle parti, resta tale, esposta alle vicende modificative ed estintive che accompagnano tutte le norme: essa è bensì necessaria alla completezza del negozio, ma non perde la propria qualità originaria e conserva il suo valore legislativo.
Il rinvio fisso determina una volta per sempre il contenuto del negozio ed è invulnerabile: il testo della norma (potrebbe meglio dirsi: quel testo linguistico utilizzato dal legislatore) entra definitivamente nel negozio, dimentico dell'origine e dell'antica qualità. Il rinvio mobile introduce una nota di fluidità e variabilità: le vicende specifiche della fonte esterna determinano variazioni del testo negoziale, che andrà di volta in volta ricomposto e ricostruito. E nulla esclude che, modificata o estinta la fonte esterna, il negozio si riveli incompleto o lacunoso, invalido o inefficace. Secondo la Corte, in particolare, non v'è dubbio che stabilire se si è in presenza di un rinvio mobile o fisso attiene all'interpretazione del negozio e, dunque, ad un giudizio ricostruttivo riservato al giudice di merito e solo entro dati limiti sindacabile in sede di legittimità.
Spetta all'interprete, qualora le parti si restringano al semplice richiamo della fonte esterna, senza precisare se essa è assunta come dato costante e invariabile o come dato mutevole, esposto alle vicende del suo proprio ordine, qualificare il rinvio come fisso o mobile. Tenendo presente che il rinvio mobile presuppone una "volontà" non definitiva delle parti, le quali amerebbero correre il rischio di un testo fluido e variabile;
sicché il rinvio mobile esige anche il riferimento alle variazioni successive della fonte esterna e, dunque, non può ritenersi compreso nel semplice richiamo di essa. Conseguentemente per l'adozione del rinvio mobile occorre una pagina 8 di 14 chiara ed esplicita scelte delle parti. In mancanza la relatio non può andare al di là della fonte data (lì ed allora esistente).
Ebbene, sulla scorta degli indici ermeneutici indicati dalla Suprema Corte in tema di individuazione del rinvio mobile e di sua distinzione da quello statico, che si rinvengono argomenti idonei a sostenere che quello di cui all'art. 5 del contratto 8 quinquies è un rinvio
“statico” solo nella parte in cui l'ammontare dello sconto di cui alla legge 296/06 è inglobato nel computo del limite di spesa di cui all'art. 4; qui, infatti, si rinviene un'espressa precisazione in ordine alla insensibilità del limite di spesa rispetto ad eventuali modifiche che interessino la normativa che dispone lo sconto. Precisazione che, invece, manca del tutto allorché, all'art. 5 n.
1, i criteri per l calcolo delle remunerazioni delle prestazioni vengono legati agli sconti di legge, senza alcuna similare esclusione di ricadute derivanti da sopravvenute modifiche normative. Non si comprende, dunque, in termini logici, per quale motivo l'utilizzo della locuzione “anche in caso di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 296/2006” sia stato utilizzato solo con riguardo al limite di spesa, se non alla luce del fatto che quello di cui all'art. 5.1 è un rinvio mobile e quello di cui all'art. 5.2 è un rinvio fisso.
Può quindi escludersi che con gli accordi contrattuali intercorsi tra le parti, in relazione al periodo oggetto di causa, la convenuta abbia voluto pattiziamente accettare l'applicazione dello sconto tariffario.
Tutto ciò premesso, può quindi affermarsi la fondatezza della pretesa creditoria del Centro attore, basata, da un lato, sulla documentazione dalla stessa prodotta, ossia i contratti ex art. 8 Contr quinquies d.lgs. n. 502/92 stipulati con l' per gli anni di riferimento, e, dall'altro, sulla non contestazione da parte di quest'ultima della correttezza dell'importo richiesto a titolo di residuo pagamento delle somme trattenute a titolo di sconto, ammontanti, secondo parte attrice, ad €
22.871,05 per l'anno 2010, € 22.111,77 per l'anno 2011 ed € 21.451,07 per l'anno 2012, per la complessiva somma di € 66.433,89, avverso la quale la convenuta non ha sollevato alcuna specifica contestazione sul piano prettamente contabile. Contr Infine, non può neppure condividersi l'eccezione dell' secondo cui le somme decurtate a titolo di sconto non potrebbero essere riconosciute per l'esistenza del limite finanziario costituito dal tetto di spesa.
pagina 9 di 14 Va preliminarmente rilevato che l'esecuzione da parte della struttura convenzionata di prestazioni di riabilitazione in favore degli assistiti del SSN, nell'ambito del rapporto di Contr accreditamento esistente con l' e per l'importo di cui al credito azionato deve ritenersi Contr circostanza pacifica tra le parti, non essendo stata oggetto di contestazione da parte dell' che, a fronte della richiesta di pagamento di prestazioni erogate nel dicembre 2007, deduce che vi sarebbe stato un superamento dei tetti di spesa per la macroarea.
L'ente non ha neanche contestato il rapporto di accreditamento, né ha eccepito il pagamento di quanto richiesto, avendo fondato la sua difesa su argomenti incompatibili con tali circostanze, e cioè sul superamento dei tetti di spesa per l'anno 2007, come fissati da delibere regionali, eccependo quindi l'esistenza di un fatto impeditivo della prestazione.
Sul punto occorre anzitutto premettere (pur non registrandosi opinioni contrarie in tal senso) che il superamento del tetto di spesa fissato per il periodo in questione ha natura di circostanza impeditiva dell'esigibilità del credito, che, essendo stata opposta per paralizzare la pretesa creditoria addotta dalla controparte, deve essere provata dalla parte eccipiente ex art. 2697 c.c.
Il principio della vicinitas della prova induce, a collocare il superamento del tetto di spesa sempre nell'onere probatorio dell poiché tale requisito costituisce Parte_3
l'espressione dell'allocazione delle risorse economiche destinate al comparto sanitario, e cioè il limite di spesa sostenibile da parte dell'amministrazione sanitaria, cui consegue la non remunerabilità di prestazioni esorbitanti dal tetto di spesa: per cui all'interno di tale onere rientra la circostanza che il credito per cui si agisce riguarda prestazioni che eccedono il limite già liquidato alla struttura convenzionata, per aver già rimborsato tutte le prestazioni liquidabili alla struttura nel periodo di riferimento fino a concorrenza del tetto di spesa riconosciuto.
Orbene, nel caso di specie, tale fatto impeditivo si ricollega tuttavia a circostanze da considerarsi irrilevanti rispetto all'oggetto del giudizio.
Invero, anche laddove tale superamento fosse effettivamente configurabile, esso non pregiudicherebbe il diritto dell'attrice ad ottenere il pagamento delle somme indebitamente decurtate a titolo di sconto tariffario, atteso che tali somme rientrano, fino a prova contraria, nelle prestazioni legittimamente eseguite dalla struttura accreditata sulla base delle previsioni contrattuali, le quali risultano viziate nella parte in cui hanno richiamato uno sconto non più applicabile per legge: non si tratta, quindi, di remunerare prestazioni “extra budget”, bensì di pagina 10 di 14 Contr garantire l'integrale remunerazione di prestazioni già rese ed accettate dall convenuta, la quale ha indebitamente inserito, negli accordi contrattuali intercorsi con la struttura sanitaria attrice, la previsione di uno sconto tariffario fondato su una norma non più applicabile, che aveva cessato, cioè, di produrre effetti già prima della conclusione dei predetti accordi contrattuali. Contr Non può, quindi, l convenuta beneficiare, invocando il tetto di spesa annuale, di un'erronea interpretazione della legge ad essa imputabile, al fine di sottrarsi al pagamento di quanto legittimamente preteso dalla struttura privata, essendo il limite di “budget” un inconveniente di fatto (momentaneo, come si dirà in prosieguo) conseguente ad una non corretta condotta tenuta dalla medesima Amministrazione, sulla quale soltanto, quindi, grava l'onere di rielaborare tutta la programmazione finanziaria della macroarea, quindi della branca, nel periodo oggetto di causa, applicando a monte, correttamente, le tariffe all'epoca vigenti, senza le decurtazioni a titolo di sconto.
In definitiva, non apparendo l'eccezione sollevata dalla convenuta fondata, deve ritenersi sussistente il diritto dell'attrice al pagamento dei corrispettivi richiesti a titolo di sconto indebitamente applicato per le annualità di riferimento.
Infine, relativamente agli accessori applicabili al caso di specie, si evidenzia come debbano correttamente applicarsi quelli di cui al D.lgs. n. 231/02. Infatti, l'art. 2 del D.lgs. 231/2002 prevede che per «transazioni commerciali» si intendono: “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo”.
Successivamente, con D.Lgs. n. 192/2012, al fine espresso di recepire l'ulteriore Direttiva
2011/7/UE innanzi citata, il Legislatore nazionale ha modificato/integrato il predetto D.Lgs. n.
231/2002, prevedendo in estrema sintesi una più incisiva regimentazione dei tempi di pagamento delle somme dovute a seguito di transazioni commerciali (le modifiche così introdotte trovano effetto a far data dal 1.01.2013).
Segnatamente: “nelle transazioni intervenute tra la Pubblica Amministrazione e le imprese, tali termini sono stati fissati di regola in 30 giorni (le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un diverso termine di pagamento quando ciò sia giustificato alla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione: il
pagina 11 di 14 termine, però, non può in ogni caso superare 60 giorni); - per gli enti che forniscono Cont assistenza sanitaria ( aziende ospedaliere e policlinici), il termine ordinario di 30 giorni è stato automaticamente elevato a 60 gg. – v. il novellato art. 4, co. 5, lett. (b), del D.Lgs. n.
231/2002; - in caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti, il debitore è tenuto a corrispondere interessi moratori (che decorrono senza che sia necessaria la costituzione in mora) su base giornaliera pari al tasso applicato dalla BCE alle più recenti operazioni di rifinanziamento, maggiorato di 8 punti”.
Le AA.SS.LL. – “parti contraenti” dotate di personalità giuridica, quali articolazioni regionali nella erogazione dell'assistenza sanitaria – rientrano infatti a pieno regime tra gli organismi di diritto pubblico contemplati nella previsione analitica del citato art. 2 D.Lgs. n. 231/2002; ad ulteriore conforto, basti considerare che – a seguito delle modifiche introdotte dal citato D.Lgs.
n. 192/2012 – il novellato art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002 prevede per le un termine Parte_4 ad hoc di decorrenza degli interessi commerciali di mora. Cont In rispetto dei principi legislativi statali, il contratto stipulato tra la e la struttura cedente è comunque riconducibile, quantomeno in misura nettamente prevalente e conformante, al contratto a favore di terzi, avendo l'ente pubblico quale stipulante un evidente interesse (con ripercussioni pure costituzionali) a che il fruitore riceva la prestazione di tutela della sua salute che l'ente stesso determina insieme alla controparte erogatrice nel contratto, e in forza della stipulazione il fruitore ricevendo il diritto nei confronti di quello che può definirsi il promittente in relazione alla sua posizione. Il negozio, inoltre, presenta altresì la connotazione di un contratto ad esecuzione continuata (nei limiti temporali, ovviamente, dell'efficacia del provvedimento concessorio cui accede) e a prestazioni corrispettive, per cui in esso è configurabile l'inadempimento di ciascuna delle due parti. Il che conduce agevolmente a sussumerlo nella “transazione commerciale” di cui al d.lgs, 231/2002, come contratto tra un'Impresa e una pubblica amministrazione che comporta la prestazione di servizi – nel caso in esame, a favore di un terzo – a fronte del pagamento di un prezzo. Figura, questa della transazione commerciale, che d'altronde non assume incompatibilità con il concetto di contratto proprio della normativa nazionale (Cass. Civ., sezione III, sentenza 14/7/2016 n.
14349).
pagina 12 di 14 Ai fini della decorrenza degli interessi non è poi necessaria la preventiva costituzione in mora Contr (art. 4 D.lgs. 231/02), vista la natura “portable” dei debiti della pacificamente non più
“P.A.”, ma ente pubblico economico con struttura ed agere imprenditoriale. Del resto, è lo stesso D. Lgs. 231/02, come modificato dal D. Lgs. 192/12, a recitare testualmente, all'art. 4:
“Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. … Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.”
Spettano pertanto alla società attrice gli interessi moratori previsti dall'art. 5 del D. Lgs. n.
231/2002, a decorrere dal 91^ giorno successivo alla presentazione delle singole fatture fino al soddisfo, stante anche la mancanza di allegazione di un diverso accordo intercorso tra le parti in ordine all'esclusione degli interessi moratori di cui al D. Lgs. n. 231/2002, applicabili a tutte le transazioni commerciali, in forza dell'art. 2 del suddetto decreto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. 55/14 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 13 di 14 1) In accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara la responsabilità, ex art. 1218 c.c., dell' per non aver remunerato e pagato, alla struttura attrice, l'intera CP_1 remunerazione dovuta per le prestazioni sanitarie erogate nelle annualità dal 2010 al 2012;
2) Per l'effetto, condanna la al pagamento in favore del Centro di diagnostica CP_1
clinica e microbiologica “Dtt. della somma complessiva di Parte_1
€ 66.433,89 (di cui € 22.871,05 per l'anno 2010, € 22.111,77 per l'anno 2011 ed
€ 21.451,07 per l'anno 2012);
3) Condanna altresì parte convenuta al pagamento sulla somma predetta gli interessi maturati e maturandi fino al soddisfo come dovuti ex D. L.vo 231/02, per le ragioni di cui in motivazione;
4) Condanna parte convenuta a rifondere direttamente all'avv. Pesca, dichiaratosi antistatario, le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 14.890,00 oltre iva, cpa e rimborso spese forfettario come per legge.
Si comunichi.
Salerno, 5 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Daniela Oliva
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Oliva ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9171/2018 promossa da:
Parte_1
], in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. PESCA ROSARIO [ ] ed C.F._1
elettivamente domiciliato in Salerno alla Piazza XXIV Maggio n. 21
ATTORE contro
[ , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_1 P.IVA_2
difesa dall'avv. VERDEROSA GUIDO [ ed elettivamente C.F._2
domiciliata in Salerno alla via Nizza n. 146
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, Il Parte_1
“Dtt. premetteva di essere una struttura privata che, operando in Parte_1
regime di accreditamento con l' ai sensi del D. L.vo 502/92 e ss.mm.ii., eroga in CP_1
pagina 1 di 14 favore dei cittadini assistiti dal SSN (Servizio Sanitario Nazionale) prestazioni medico-sanitarie di laboratorio di analisi afferenti alla “branca” di Patologia clinica, nella più ampia area della
“specialistica ambulatoriale”, come da contratti ex art. 8 quinquies D.L.vo n. 502/92 regolarmente stipulati per ciascuna annualità, e che in virtù degli effetti dell'art.1, comma 796 lett. O, L. n. 296/2006 (legge finanziaria dello Stato per l'anno 2007), a decorrere dall'anno
2007 sulle remunerazioni delle prestazioni di laboratorio di analisi rese per conto del SSN era stata applicata una decurtazione percentuale sulla tariffa (c.d. sconto tariffe) finalizzata al contenimento della spesa sanitaria, attraverso un automatismo tecnico-contabile disposto dall' per cui tutte le strutture accreditate erano state indotte ad inserire nella CP_1 distinta riepilogativa mensile delle prestazioni erogate una sottrazione dal lordo (al netto dei ticket) dell'importo. Contr Esponeva poi il Centro che la decurtazione tariffaria era stata applicata e richiesta dall' anche per il triennio relativo agli anni 2010 – 2012, in assenza dei presupposti di legge e dunque in maniera illegittima, per cui agiva in questa sede esercitando il diritto di rivendicare gli importi decurtati a titolo di sconto tariffe, non dovuto, negli anni 2010-2011-2012, Contr chiedendo, per l'effetto, accertarsi l'obbligo dell' al pagamento in suo favore delle relative somme ancora dovute a saldo delle remunerazioni per le prestazioni erogate in quegli anni, pari ad €. 22.871,05 per il 2010, ad €. 22.111,77 per il 2011, e ad € 21.451,07 per il 2012; Contr conseguentemente, eccepiva l'inadempimento ex art. 1218 c.c. da parte dell' dell'obbligo di pagare nella misura pattuita le prestazioni acquistate dalla struttura privata, cagionando un danno patrimoniale corrispondente alla mancata percezione della remunerazione spettante.
Infine, in via subordinata la responsabilità della convenuta per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “1) in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità, ex art. 1218 c.c., dell' per non aver remunerato e/o pagato, alla CP_1 struttura attrice l'intera remunerazione dovuta per le prestazioni sanitarie erogate negli anni
2010 per l'importo di €. 22.871,05 nel 2011 per l'importo di €. 22.111,77, e nell'anno 2012 per l'importo di €. 21.451,07, per la total somma di €. 66.433,89 e, per l'effetto disporre la condanna della convenuta al pagamento della somma di €. 66.433,89, o comunque a di Pt_2
risarcimento del danno patrimoniale nella misura equivalente alla mancata remunerazione
pagina 2 di 14 spettante, o nella minore e/o maggior somma che dovesse emergere all'esito dell'istruttoria e ritenuta di giustizia, oltre tutti gli accessori dovuti ex lege nonché gli interessi maturati e maturandi fino al soddisfo come dovuti ex D. L.vo 231/02, sì come modificato dal D.L.vo n.
192/2012, e come maggiorato ex D.C.A. vigenti;
2) in via sussidiaria, residuale e gradata, accertare e dichiarare la responsabilità, ex art. 2041 c.c., dell' per aver fruito di CP_1
un indebito arricchimento senza giusta causa attraverso il disconoscimento dell'intero pagamento dovuto per le prestazioni rese dall'attrice in regime di accreditamento come indicate in premessa e relative agli anni 2010- 2011-2012, stante la evidente correlazione tra impoverimento di una parte e ingiustificato arricchimento “utilitas” dell'altra, e, per l'effetto, condannarla a titolo di indennizzo al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di €.
66.433,89, o nella minore e/o maggior somma che dovesse emergere all'esito dell'istruttoria e ritenuta di giustizia, oltre gli interessi tutti maturati e maturandi fino al soddisfo come dovuti ex D. L.vo 231/02, come modificato dal D.L.vo n. 192/2012; 3) in via ulteriormente residuale e gradata, accertare e dichiarare la responsabilità, ex art. 2043 c.c., dell' che, per CP_1
un suo grave colpevole comportamento, ha causato alla società attrice un grave danno per non aver remunerato correttamente le prestazioni erogate a causa di una palese violazione della legge di settore in riferimento ai relativi valori tariffari, e, per l'effetto, condannarla al relativo risarcimento con pagamento in favore dell'attrice dell'importo di €. 66.433,89, o nella minore
e/o maggior somma che dovesse emergere all'esito dell'istruttoria e ritenuta di giustizia, oltre gli interessi tutti maturati e maturandi fino al soddisfo come dovuti ex D. L.vo 231/02, come modificato dal D.L.vo n. 192/2012; 4) con vittoria di spese, compensi, spese generali al 15%,
IVA e C.P.A., da attribuirsi al sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”.
Incardinatosi il contraddittorio si costituiva in giudizio Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la , la quale eccepiva in via pregiudiziale il difetto di CP_1
giurisdizione del g.o. adito, nonché in via preliminare la prescrizione del credito ex art. 2948 n.
4 c.c.; nel merito eccepiva la legittimità della decurtazione in ragione del recepimento nei contratti ex art. 8 quinquies sottoscritti ex d.lgs 502/1992 dall'attrice e dagli altri enti Contr accreditati, del principio di applicabilità del ridetto sconto. In subordine, l' osservava che, quand'anche non si ritenesse applicabile lo sconto, in ogni caso, la somma richiesta non sarebbe dovuta, a causa del superamento del limite di spesa fissato dall'amministrazione per gli pagina 3 di 14 anni in questione. Ciò in quanto l'importo fissato annualmente come limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate è sempre stato considerato al netto dello sconto ex legge 296/2006. L'asl, ancora, eccepiva la non debenza, in ogni caso, dei pretesi interessi moratori ex d.lgs 231/2002.
Nel corso del giudizio non veniva svolta attività istruttoria, e all'udienza del 01.04.2025 il
Giudice assegnava la causa a sentenza previa concessione dei termini di legge.
MOTIVAZIONE
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di parte convenuta relativa al difetto di giurisdizione del Giudice ordinario rispetto alla cognizione e decisione delle controversie inerenti il pagamento di somme di denaro per prestazioni sanitarie rese da strutture private operanti in regime di accreditamento con il S.S.R., la quale spetterebbe invece, secondo l'Ente eccepente, alla cognizione del Giudice amministrativo trattandosi di somme dovute sulla base di convenzioni stipulate tra le ASL territoriali e le strutture medesime e aventi natura di contratti di diritto pubblico.
Detta eccezione deve ritenersi infondata, dal momento che le argomentazioni che la sostengono si pongono in evidente contrasto con l'ormai affermata e consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale la giurisdizione del G.O. nei rapporti tra strutture convenzionate e
SSN sussisterebbe ogni qual volta risulti in discussione unicamente il quantum del pagamento del corrispettivo, senza che venga messo in discussione la legittimità della fissazione del tetto di spesa (cfr. da ultima Cass. civ. n. 28053/2018: «in tema di prestazioni sanitarie effettuate, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, secondo il criterio di riparto fissato dalla sentenza della Corte cost. n. 204 del 2004 ed ora dall'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., le controversie sul corrispettivo dovuto in applicazione della disciplina del rapporto concessorio Cont determinata nell'accordo contrattuale stipulato, in condizioni di pariteticità, tra la e la struttura privata concessionaria»).
Nel caso di specie, appare evidente dalle difese svolte da ambedue le parti in causa ad essere in discussione non è la legittimità o correttezza dell'iter seguito dalla convenuta nella determinazione dei tetti di spesa, bensì unicamente la debenza delle somme azionate in sede monitoria dall'attrice alla luce dei tetti di spesa predetti, di modo che, investendo la vicenda pagina 4 di 14 unicamente il quantum debeatur delle prestazioni effettuate dalla struttura accreditata, la stessa ricade a pieno titolo nella sfera di cognizione del Giudice adito, dovendosi invece escludere ogni rilevanza dei profili pubblicistici che in essa possano venire in rilievo.
La convenuta ha poi eccepito la prescrizione della pretesa creditoria vantata da controparte per decorso del termine quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. Anche tale eccezione non merita accoglimento. Invero, la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi, si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo, ma non è applicabile alle obbligazioni nelle quali la periodicità si riferisce esclusivamente alla presentazione di rendiconti e non anche al pagamento dei debiti accertati e liquidati nei rendiconti medesimi, né alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato in più versamenti periodici, per le quali opera la ordinaria prescrizione decennale (cfr. Cass. n. 30546/17, che ha ritenuto soggetto a prescrizione decennale il credito dei farmacisti nei confronti delle per il rimborso delle prestazioni fornite agli assistiti, oggetto di rendiconto da presentarsi, unitamente alle relative ricette, a cadenza mensile;
conforme, in ordine al principio affermato, Cass. n. 26161/06).
Nel caso di specie, se è vero che la rendicontazione e la remunerazione delle prestazioni Contr sanitarie da parte dell' deve avvenire “periodicamente” (con termini e modalità previste dagli accordi contrattuali), non è altrettanto vero che tali remunerazioni costituiscano necessariamente un'obbligazione periodica o di durata (ossia caratterizzata dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo), ben potendo le stesse non essere proprio versate se, per mera ipotesi, la struttura privata accreditata non erogasse prestazioni sanitarie. La periodicità, cioè, non è imposta dalla natura del rapporto contrattuale, ma solo da esigenze di rendiconto, sicchè trova applicazione la prescrizione ordinaria decennale, la quale risulta interrotta, nel caso in esame, dalla proposizione, nel 2018, della domanda introduttiva del presente giudizio.
Entrando nel merito della controversia, rileva il Tribunale che il principio di non applicabilità della decurtazione di cui all'art. 1, co. 796 lett. O) 1L. 296/2006 riposi, allo stato, su copiosa giurisprudenza.
pagina 5 di 14 Da ultimo, lo stesso Consiglio di Stato (sentenza del 29.09.21) ha ribadito di aderire a tale opzione interpretativa, posto che la disposizione di cui all'art 1 comma 796 lett..o) della Legge
296/2006, attraverso il senso letterale delle parole impiegate e le esplicitate intenzioni del
Legislatore, non lascia alcun dubbio sul fatto che “la pratica dello sconto sia stata introdotta per il triennio 2007 – 2009, e, limitatamente ad esso, al fine di “garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il visto triennio.
La Corte Costituzionale, con la richiamata decisione n. 94/2009, ha escluso – come accennato -
l'illegittimità costituzionale della disposizione per lesione della libertà di iniziativa economica riconoscendone peraltro l'efficacia transitoria, limitata al triennio 2007/2009.
Ciò è stato anche riaffermato dalla Corte di Cassazione, (sez. III, con sentenza n.10582 del
4/5/2018), e da questa Sezione del Consiglio di Stato (sent. 10/08/2018, n.4902), che ha ribadito la vigenza della disposizione per il solo triennio 2007/2009, sia perché non compresa fra le “disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria” che, con decreto legge n. 248/2007, convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono state oggetto di proroga, sia perché l'articolo 79 del d.l. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/08, disponendo, come già prima il d.l. n. 248/2007, l'adeguamento delle "tariffe" nel rispetto del principio di efficienza ed economicità nell'uso delle risorse, secondo i costi standard delle prestazioni ", ha dimostrato l'intenzione del legislatore di superare definitivamente la disciplina transitoria e sommaria della tariffazione forfetaria introdotta dall'art. 1 comma 796 lett. o) della l. n. 296/2006.
Risulta evidente, anche alla luce dei precedenti in termini sopra richiamati, dunque, il carattere
"transitorio" dell'articolo 1, comma 796, lettera o), e l'efficacia "temporalmente limitata" degli sconti imposti (Corte Cost., 2 aprile 2009, n. 94) che, in ogni caso, non sembra poter ragionevolmente superare il termine del 31 dicembre 2008, previsto dal decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in 1. 28 febbraio 2008, n. 31. Tale conclusione è, poi, stata avallata anche dalla vista giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. III civ., n. 10582/2018) che ha ritenuto pienamente legittima la vista normativa statale.
Che il dato temporale rivesta carattere decisivo è confermato anche su piano normativo, laddove, come la giurisprudenza stessa ha avuto modo di evidenziare, le misure disposte dal legislatore con la legge finanziaria per il 2007 non possono trovare applicazione oltre il triennio
2007-2009: ciò anche in quanto il decreto legge n. 248/2007, convertito in legge 28 febbraio pagina 6 di 14 2008, n. 31, ha disciplinato la "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria", senza peraltro prorogare la disposizione sullo sconto forfettario previsto con la legge finanziaria del 2006. Ed ancora, con l'articolo 79 del d.l.
n. 112/2008, convertito in legge n. 133/08, il legislatore ha voluto garantire l'efficienza,
l'economicità e l'appropriatezza del Sistema sanitario nazionale, disponendo l'obbligo di adeguamento delle tariffe, confermando così - come chiarito anche di recente dalla giurisprudenza (Cons. Stato, sez. III, 1 febbraio 2017, n. 439), l'intento di superare in via definitiva la disciplina transitoria e sommaria della tariffazione forfetaria, in quanto inadeguata a garantire una efficiente ed imparziale allocazione delle risorse ai sensi dell'art. 97 Cost., a tutela del diritto alla salute sancito dall'art. 32 Cost., ed ha quindi previsto che "la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 debba necessariamente avvenire nel rispetto dei principi di efficienza e di economicità nell'uso delle risorse”.
Alla stregua delle suindicate coordinate ermeneutiche è possibile dunque concludere che con riguardo alle annualità in questione (2010 - 2012) non sussistono - diversamente da quanto Contr sostenuto dalla - i presupposti per l'applicazione dello sconto forfettario, il quale non può operare oltre il limite temporale del triennio 2007 – 2009.
Va, a questo, affrontata la questione della dedotta accettazione, con la stipula dei contratti ex art. 8 quinquies d.lgs. 502/1992 tra le parti per gli anni successivi, dei vincoli disposti dalle disposizioni commissariali sicché, in sostanza, il richiamo agli sconti di legge contenuto nell'art. 5 dei contratti non andrebbe considerato alla stregua di un rinvio mobile ad un elemento normativo esterno, partecipando piuttosto della natura di rinvio fisso o statico. Giova rammentare, in proposito, che secondo la Corte di legittimità (cfr. Cassazione civile, sez. II,
04/02/2004, (ud. 23/09/2003, dep.04/02/2004), n. 2111), in caso di negozio per relationem, cioè quella figura di negozio nel quale le parti fanno riferimento, per la determinazione di una porzione del contenuto negoziale, ad elemento esterno che può consistere tanto in un atto normativo o in un atto amministrativo (avente o meno natura di provvedimento), quanto in un atto di autonomia privata posto in essere dalle stesse parti o da un terzo, vi è il problema del perché le parti hanno fatto riferimento ad una fonte esterna, qualora non si tratti di clausola inserita per legge nel contratto, e in che modo si attua tale integrazione ab extra del contenuto precettivo della dichiarazione volitiva negoziale (relatio in senso sostanziale).
pagina 7 di 14 Ed, in effetti, mediante la relatio le parti possono effettuare un rinvio fisso o un rinvio mobile alla norma richiamata. Nel primo caso il contenuto della norma (lì ed allora esistente) viene recepito nel contenuto del negozio, divenendone elemento integrante, stabile e costante;
il che importa che, avendo il contenuto della norma richiamata lo stesso valore negoziale delle altre clausole direttamente formulate dalle parti, le vicende della medesima norma, successive alla conclusione del negozio, non spiegano alcuna influenza sul contenuto di quest'ultimo, salvo che le parti - con una successiva manifestazione, eventualmente anche tacita, di volontà - non intendano tenerne conto, con effetto dal momento della nuova dichiarazione negoziale, per modificare il contenuto del negozio da esse concluso.
Nel secondo caso la norma, pur chiamata ad integrare le determinazioni delle parti, resta tale, esposta alle vicende modificative ed estintive che accompagnano tutte le norme: essa è bensì necessaria alla completezza del negozio, ma non perde la propria qualità originaria e conserva il suo valore legislativo.
Il rinvio fisso determina una volta per sempre il contenuto del negozio ed è invulnerabile: il testo della norma (potrebbe meglio dirsi: quel testo linguistico utilizzato dal legislatore) entra definitivamente nel negozio, dimentico dell'origine e dell'antica qualità. Il rinvio mobile introduce una nota di fluidità e variabilità: le vicende specifiche della fonte esterna determinano variazioni del testo negoziale, che andrà di volta in volta ricomposto e ricostruito. E nulla esclude che, modificata o estinta la fonte esterna, il negozio si riveli incompleto o lacunoso, invalido o inefficace. Secondo la Corte, in particolare, non v'è dubbio che stabilire se si è in presenza di un rinvio mobile o fisso attiene all'interpretazione del negozio e, dunque, ad un giudizio ricostruttivo riservato al giudice di merito e solo entro dati limiti sindacabile in sede di legittimità.
Spetta all'interprete, qualora le parti si restringano al semplice richiamo della fonte esterna, senza precisare se essa è assunta come dato costante e invariabile o come dato mutevole, esposto alle vicende del suo proprio ordine, qualificare il rinvio come fisso o mobile. Tenendo presente che il rinvio mobile presuppone una "volontà" non definitiva delle parti, le quali amerebbero correre il rischio di un testo fluido e variabile;
sicché il rinvio mobile esige anche il riferimento alle variazioni successive della fonte esterna e, dunque, non può ritenersi compreso nel semplice richiamo di essa. Conseguentemente per l'adozione del rinvio mobile occorre una pagina 8 di 14 chiara ed esplicita scelte delle parti. In mancanza la relatio non può andare al di là della fonte data (lì ed allora esistente).
Ebbene, sulla scorta degli indici ermeneutici indicati dalla Suprema Corte in tema di individuazione del rinvio mobile e di sua distinzione da quello statico, che si rinvengono argomenti idonei a sostenere che quello di cui all'art. 5 del contratto 8 quinquies è un rinvio
“statico” solo nella parte in cui l'ammontare dello sconto di cui alla legge 296/06 è inglobato nel computo del limite di spesa di cui all'art. 4; qui, infatti, si rinviene un'espressa precisazione in ordine alla insensibilità del limite di spesa rispetto ad eventuali modifiche che interessino la normativa che dispone lo sconto. Precisazione che, invece, manca del tutto allorché, all'art. 5 n.
1, i criteri per l calcolo delle remunerazioni delle prestazioni vengono legati agli sconti di legge, senza alcuna similare esclusione di ricadute derivanti da sopravvenute modifiche normative. Non si comprende, dunque, in termini logici, per quale motivo l'utilizzo della locuzione “anche in caso di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 296/2006” sia stato utilizzato solo con riguardo al limite di spesa, se non alla luce del fatto che quello di cui all'art. 5.1 è un rinvio mobile e quello di cui all'art. 5.2 è un rinvio fisso.
Può quindi escludersi che con gli accordi contrattuali intercorsi tra le parti, in relazione al periodo oggetto di causa, la convenuta abbia voluto pattiziamente accettare l'applicazione dello sconto tariffario.
Tutto ciò premesso, può quindi affermarsi la fondatezza della pretesa creditoria del Centro attore, basata, da un lato, sulla documentazione dalla stessa prodotta, ossia i contratti ex art. 8 Contr quinquies d.lgs. n. 502/92 stipulati con l' per gli anni di riferimento, e, dall'altro, sulla non contestazione da parte di quest'ultima della correttezza dell'importo richiesto a titolo di residuo pagamento delle somme trattenute a titolo di sconto, ammontanti, secondo parte attrice, ad €
22.871,05 per l'anno 2010, € 22.111,77 per l'anno 2011 ed € 21.451,07 per l'anno 2012, per la complessiva somma di € 66.433,89, avverso la quale la convenuta non ha sollevato alcuna specifica contestazione sul piano prettamente contabile. Contr Infine, non può neppure condividersi l'eccezione dell' secondo cui le somme decurtate a titolo di sconto non potrebbero essere riconosciute per l'esistenza del limite finanziario costituito dal tetto di spesa.
pagina 9 di 14 Va preliminarmente rilevato che l'esecuzione da parte della struttura convenzionata di prestazioni di riabilitazione in favore degli assistiti del SSN, nell'ambito del rapporto di Contr accreditamento esistente con l' e per l'importo di cui al credito azionato deve ritenersi Contr circostanza pacifica tra le parti, non essendo stata oggetto di contestazione da parte dell' che, a fronte della richiesta di pagamento di prestazioni erogate nel dicembre 2007, deduce che vi sarebbe stato un superamento dei tetti di spesa per la macroarea.
L'ente non ha neanche contestato il rapporto di accreditamento, né ha eccepito il pagamento di quanto richiesto, avendo fondato la sua difesa su argomenti incompatibili con tali circostanze, e cioè sul superamento dei tetti di spesa per l'anno 2007, come fissati da delibere regionali, eccependo quindi l'esistenza di un fatto impeditivo della prestazione.
Sul punto occorre anzitutto premettere (pur non registrandosi opinioni contrarie in tal senso) che il superamento del tetto di spesa fissato per il periodo in questione ha natura di circostanza impeditiva dell'esigibilità del credito, che, essendo stata opposta per paralizzare la pretesa creditoria addotta dalla controparte, deve essere provata dalla parte eccipiente ex art. 2697 c.c.
Il principio della vicinitas della prova induce, a collocare il superamento del tetto di spesa sempre nell'onere probatorio dell poiché tale requisito costituisce Parte_3
l'espressione dell'allocazione delle risorse economiche destinate al comparto sanitario, e cioè il limite di spesa sostenibile da parte dell'amministrazione sanitaria, cui consegue la non remunerabilità di prestazioni esorbitanti dal tetto di spesa: per cui all'interno di tale onere rientra la circostanza che il credito per cui si agisce riguarda prestazioni che eccedono il limite già liquidato alla struttura convenzionata, per aver già rimborsato tutte le prestazioni liquidabili alla struttura nel periodo di riferimento fino a concorrenza del tetto di spesa riconosciuto.
Orbene, nel caso di specie, tale fatto impeditivo si ricollega tuttavia a circostanze da considerarsi irrilevanti rispetto all'oggetto del giudizio.
Invero, anche laddove tale superamento fosse effettivamente configurabile, esso non pregiudicherebbe il diritto dell'attrice ad ottenere il pagamento delle somme indebitamente decurtate a titolo di sconto tariffario, atteso che tali somme rientrano, fino a prova contraria, nelle prestazioni legittimamente eseguite dalla struttura accreditata sulla base delle previsioni contrattuali, le quali risultano viziate nella parte in cui hanno richiamato uno sconto non più applicabile per legge: non si tratta, quindi, di remunerare prestazioni “extra budget”, bensì di pagina 10 di 14 Contr garantire l'integrale remunerazione di prestazioni già rese ed accettate dall convenuta, la quale ha indebitamente inserito, negli accordi contrattuali intercorsi con la struttura sanitaria attrice, la previsione di uno sconto tariffario fondato su una norma non più applicabile, che aveva cessato, cioè, di produrre effetti già prima della conclusione dei predetti accordi contrattuali. Contr Non può, quindi, l convenuta beneficiare, invocando il tetto di spesa annuale, di un'erronea interpretazione della legge ad essa imputabile, al fine di sottrarsi al pagamento di quanto legittimamente preteso dalla struttura privata, essendo il limite di “budget” un inconveniente di fatto (momentaneo, come si dirà in prosieguo) conseguente ad una non corretta condotta tenuta dalla medesima Amministrazione, sulla quale soltanto, quindi, grava l'onere di rielaborare tutta la programmazione finanziaria della macroarea, quindi della branca, nel periodo oggetto di causa, applicando a monte, correttamente, le tariffe all'epoca vigenti, senza le decurtazioni a titolo di sconto.
In definitiva, non apparendo l'eccezione sollevata dalla convenuta fondata, deve ritenersi sussistente il diritto dell'attrice al pagamento dei corrispettivi richiesti a titolo di sconto indebitamente applicato per le annualità di riferimento.
Infine, relativamente agli accessori applicabili al caso di specie, si evidenzia come debbano correttamente applicarsi quelli di cui al D.lgs. n. 231/02. Infatti, l'art. 2 del D.lgs. 231/2002 prevede che per «transazioni commerciali» si intendono: “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo”.
Successivamente, con D.Lgs. n. 192/2012, al fine espresso di recepire l'ulteriore Direttiva
2011/7/UE innanzi citata, il Legislatore nazionale ha modificato/integrato il predetto D.Lgs. n.
231/2002, prevedendo in estrema sintesi una più incisiva regimentazione dei tempi di pagamento delle somme dovute a seguito di transazioni commerciali (le modifiche così introdotte trovano effetto a far data dal 1.01.2013).
Segnatamente: “nelle transazioni intervenute tra la Pubblica Amministrazione e le imprese, tali termini sono stati fissati di regola in 30 giorni (le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un diverso termine di pagamento quando ciò sia giustificato alla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione: il
pagina 11 di 14 termine, però, non può in ogni caso superare 60 giorni); - per gli enti che forniscono Cont assistenza sanitaria ( aziende ospedaliere e policlinici), il termine ordinario di 30 giorni è stato automaticamente elevato a 60 gg. – v. il novellato art. 4, co. 5, lett. (b), del D.Lgs. n.
231/2002; - in caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti, il debitore è tenuto a corrispondere interessi moratori (che decorrono senza che sia necessaria la costituzione in mora) su base giornaliera pari al tasso applicato dalla BCE alle più recenti operazioni di rifinanziamento, maggiorato di 8 punti”.
Le AA.SS.LL. – “parti contraenti” dotate di personalità giuridica, quali articolazioni regionali nella erogazione dell'assistenza sanitaria – rientrano infatti a pieno regime tra gli organismi di diritto pubblico contemplati nella previsione analitica del citato art. 2 D.Lgs. n. 231/2002; ad ulteriore conforto, basti considerare che – a seguito delle modifiche introdotte dal citato D.Lgs.
n. 192/2012 – il novellato art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002 prevede per le un termine Parte_4 ad hoc di decorrenza degli interessi commerciali di mora. Cont In rispetto dei principi legislativi statali, il contratto stipulato tra la e la struttura cedente è comunque riconducibile, quantomeno in misura nettamente prevalente e conformante, al contratto a favore di terzi, avendo l'ente pubblico quale stipulante un evidente interesse (con ripercussioni pure costituzionali) a che il fruitore riceva la prestazione di tutela della sua salute che l'ente stesso determina insieme alla controparte erogatrice nel contratto, e in forza della stipulazione il fruitore ricevendo il diritto nei confronti di quello che può definirsi il promittente in relazione alla sua posizione. Il negozio, inoltre, presenta altresì la connotazione di un contratto ad esecuzione continuata (nei limiti temporali, ovviamente, dell'efficacia del provvedimento concessorio cui accede) e a prestazioni corrispettive, per cui in esso è configurabile l'inadempimento di ciascuna delle due parti. Il che conduce agevolmente a sussumerlo nella “transazione commerciale” di cui al d.lgs, 231/2002, come contratto tra un'Impresa e una pubblica amministrazione che comporta la prestazione di servizi – nel caso in esame, a favore di un terzo – a fronte del pagamento di un prezzo. Figura, questa della transazione commerciale, che d'altronde non assume incompatibilità con il concetto di contratto proprio della normativa nazionale (Cass. Civ., sezione III, sentenza 14/7/2016 n.
14349).
pagina 12 di 14 Ai fini della decorrenza degli interessi non è poi necessaria la preventiva costituzione in mora Contr (art. 4 D.lgs. 231/02), vista la natura “portable” dei debiti della pacificamente non più
“P.A.”, ma ente pubblico economico con struttura ed agere imprenditoriale. Del resto, è lo stesso D. Lgs. 231/02, come modificato dal D. Lgs. 192/12, a recitare testualmente, all'art. 4:
“Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. … Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.”
Spettano pertanto alla società attrice gli interessi moratori previsti dall'art. 5 del D. Lgs. n.
231/2002, a decorrere dal 91^ giorno successivo alla presentazione delle singole fatture fino al soddisfo, stante anche la mancanza di allegazione di un diverso accordo intercorso tra le parti in ordine all'esclusione degli interessi moratori di cui al D. Lgs. n. 231/2002, applicabili a tutte le transazioni commerciali, in forza dell'art. 2 del suddetto decreto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. 55/14 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 13 di 14 1) In accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara la responsabilità, ex art. 1218 c.c., dell' per non aver remunerato e pagato, alla struttura attrice, l'intera CP_1 remunerazione dovuta per le prestazioni sanitarie erogate nelle annualità dal 2010 al 2012;
2) Per l'effetto, condanna la al pagamento in favore del Centro di diagnostica CP_1
clinica e microbiologica “Dtt. della somma complessiva di Parte_1
€ 66.433,89 (di cui € 22.871,05 per l'anno 2010, € 22.111,77 per l'anno 2011 ed
€ 21.451,07 per l'anno 2012);
3) Condanna altresì parte convenuta al pagamento sulla somma predetta gli interessi maturati e maturandi fino al soddisfo come dovuti ex D. L.vo 231/02, per le ragioni di cui in motivazione;
4) Condanna parte convenuta a rifondere direttamente all'avv. Pesca, dichiaratosi antistatario, le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 14.890,00 oltre iva, cpa e rimborso spese forfettario come per legge.
Si comunichi.
Salerno, 5 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Daniela Oliva
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