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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. XIII, sentenza 06/02/2026, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 87/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 13, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 12:15 con la seguente composizione collegiale:
AIELLO GIOVANNI FABIO, Presidente e Relatore
PASI ALBERTO, Giudice
SI MASSIMILIANO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1113/2025 depositato il 28/08/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna - Via Marco Polo, 60 40131 Bologna BO
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 104/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BOLOGNA sez.
3 e pubblicata il 24/02/2025
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 252863 IRAP 2018
- DINIEGO RIMBORSO n. 252863 IRAP 2019
- DINIEGO RIMBORSO n. 252863 IRAP 2020
- DINIEGO RIMBORSO n. 252863 IRAP 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 25/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Riforma della sentenza impugnata e vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Resistente/Appellato: Conferma della sentenza impugnata, con condanna dell'Ufficio alla rifusione delle spese del doppio grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Resistente_1 , esercente attività di commercio all'ingrosso di cereali e sementi versava in autoliquidazione l'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) per gli anni d'imposta 2018- 2021.
In data 24 novembre 2022, il contribuente presentava istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 del D.P.R.
602/1973, chiedendo la restituzione dell'IRAP versata per i medesimi anni, per un importo complessivo di
€ 3.662,90, assumendo l'insussistenza del presupposto dell'autonoma organizzazione.
A seguito del silenzio-rifiuto formatosi sul richiesto rimborso, il sig. Resistente_1 produceva istanza di reclamo- mediazione ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, con richiesta del rimborso dell'IRAP per un importo pari a € 5.186,20 e successivamente, vista all'inerzia dell'Ufficio, si costituiva dinanzi alla Corte di Giustizia di I grado competente.
Il contribuente faceva presente che nei periodi d'imposta considerati l'attività sarebbe stata svolta senza dipendenti e con l'utilizzo di beni strumentali essenziali, ritenendo pertanto assente una struttura organizzativa rilevante ai fini IRAP.
Per questi motivi
chiedeva che i Giudici aditi condannassero l'A.f. al rimborso richiesto e alle spese di lite.
L'Ufficio si costituiva con controdeduzioni con le quali sosteneva la correttezza del proprio operato concludendo per il rigetto del ricorso e condanna del contribuente alle spese.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bologna, con sentenza n. 104/03/2025, del 7 febbraio 2025 -
24 febbraio 2025, accoglieva il ricorso, disponendo la compensazione delle spese.
Il Giudice di primo grado ha ritenuto non provata l'esistenza di elementi idonei a configurare un'autonoma organizzazione e ha rilevato l'assenza, nelle difese dell'Ufficio, di elementi documentali atti a dimostrare l'esistenza di una struttura organizzativa o dell'ausilio di terzi.
Appella ora l'Ufficio censurando la CGT nella parte in cui non ha rilevato l'inammissibilità parziale del ricorso introduttivo poiché il contribuente ha chiesto in giudizio una somma maggiore rispetto a quanto indicato nell'istanza di rimborso. Solleva la doglianza di insufficiente motivazione lamentando la genericità della sentenza e riferisce su una serie di elementi che giustificherebbero l'esistenza della struttura organizzativa.
Conclude per l'accoglimento dell'appello, con conseguente riforma della sentenza impugnata e vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Resiste il contribuente con controdeduzioni con le quali sostiene la bontà della sentenza impugnata della quale chiede la conferma, con condanna dell'Ufficio alla rifusione delle spese del doppio grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Agenzia delle Entrate merita accoglimento limitatamente al profilo della parziale inammissibilità del ricorso introduttivo, in quanto il contribuente, nell'atto di reclamo-mediazione ex art. 17-bis D.Lgs.
546/1992, ha richiesto un importo di rimborso (€ 5.186,20) superiore a quello oggetto dell'originaria istanza presentata ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 602/1973 (€ 3.662,90).
Il contribuente ha dedotto che la differenza tra i due importi sarebbe dovuta a un mero errore materiale di digitazione, sostenendo che l'importo effettivamente versato negli anni 2018-2021 corrisponderebbe a euro
5.186,20. Tuttavia, tale circostanza non risulta comprovata da un tempestivo intervento correttivo dell'istanza né da elementi idonei a dimostrare che l'Amministrazione fosse stata posta in condizione di esaminare una richiesta di rimborso per un importo diverso da quello formalmente indicato.
Nel giudizio avverso il silenzio-rifiuto, l'oggetto della domanda è rigidamente delimitato dal contenuto dell'istanza di rimborso, che costituisce il presupposto necessario e indefettibile dell'azione. Ne consegue che il contribuente non può ampliare in sede contenziosa – né mediante il reclamo-mediazione né con il ricorso – l'ammontare del rimborso richiesto all'Amministrazione, pena la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di ampliamento della pretesa in giudizio.
Poiché la domanda giudiziale eccedeva di € 1.523,30 l'importo oggetto dell'istanza amministrativa, tale parte della pretesa deve ritenersi inammissibile, non potendo il giudice pronunciarsi su un petitum mai sottoposto giudizialmente all'esame dell'Ufficio.
La sentenza di primo grado, non avendo rilevato d'Ufficio tale limite oggettivo dell'azione, risulta viziata sul punto e deve essere riformata nei limiti dell'eccedenza, restando ammissibile il ricorso solo per l'importo originariamente richiesto in sede amministrativa.
Per quanto concerne la restante parte dell'appello, la Corte ritiene che la sentenza di primo grado abbia correttamente accertato l'assenza del presupposto dell'autonoma organizzazione ai fini IRAP.
Dagli atti risulta che il contribuente ha svolto l'attività di commercio all'ingrosso di cereali e sementi in forma individuale, senza dipendenti, con l'utilizzo di beni strumentali essenziali e di modesto valore, costituiti principalmente - così come risulta dal registro dei beni ammortizzabili prodotto in I grado - da un autocarro e da attrezzature d'ufficio. Le spese per prestazioni di terzi risultano di entità contenuta e non idonee a integrare un apporto organizzativo esterno rilevante.
La Corte rileva che le deduzioni dell'Ufficio in ordine alla partecipazione del contribuente al 50% in una società agricola non sono sorrette da elementi probatori idonei a dimostrare che la struttura organizzativa della società sia stata effettivamente utilizzata nell'esercizio dell'attività individuale di commercio all'ingrosso svolta dal sig. Resistente_1. La mera qualità di socio, ancorché con poteri gestori, non implica di per sé l'esistenza di un trasferimento di mezzi, risorse o servizi dalla società all'impresa individuale, occorrendo a tal fine una dimostrazione concreta e specifica, che nel caso di specie non è stata fornita.
Parimenti, la coincidenza dell'indirizzo della sede legale dell'impresa individuale con quello della società agricola non costituisce elemento sufficiente a fondare la presunzione di un utilizzo promiscuo di strutture o risorse. È circostanza notoria che molte società, in particolare quelle di piccole dimensioni o operanti in ambito agricolo, eleggano la sede legale presso la residenza di uno dei soci, senza che ciò comporti necessariamente la condivisione di beni strumentali, personale o organizzazione.
Nel fascicolo non emergono elementi che attestino una commistione operativa tra le due attività: non risultano condivisi dipendenti, non è provato l'utilizzo comune di mezzi strumentali, né è documentata l'esistenza di un coordinamento gestionale o funzionale tale da far ritenere che l'attività individuale traesse vantaggio da un apparato organizzativo esterno. Le affermazioni dell'Ufficio restano, pertanto, allo stato di mere supposizioni, prive di riscontro documentale e non idonee a integrare il presupposto dell'autonoma organizzazione richiesto ai fini dell'assoggettamento ad IRAP.
Pertanto, la decisione di primo grado deve essere confermata quanto al riconoscimento del diritto al rimborso dell'IRAP per gli anni in contestazione, nei limiti dell'importo ammissibile.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, la Corte ritiene di disporne la compensazione integrale tra le parti. L'appello dell'AdE è stato infatti accolto solo in parte, limitatamente al profilo della declaratoria di inammissibilità della domanda di rimborso per l'importo eccedente quello indicato nell'istanza amministrativa, mentre è risultato infondato in relazione alla questione centrale concernente la sussistenza del presupposto dell'autonoma organizzazione.
La parziale soccombenza reciproca integra una giusta causa di compensazione, ai sensi dell'art. 15, comma
2, del D.Lgs. 546/1992, atteso che ciascuna parte è risultata vittoriosa su alcuni punti della controversia e soccombente su altri. Inoltre, la questione relativa alla delimitazione dell'oggetto del giudizio in presenza di un errore materiale nell'istanza di rimborso presenta profili interpretativi non del tutto pacifici, costituendo ulteriore ragione per una soluzione equitativa in ordine alle spese.
Alla luce di tali circostanze, appare dunque conforme a criteri di equità e proporzionalità disporre la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in riforma dell'impugnata sentenza, accoglie parzialmente l'appello dell'Ufficio. Spese compensate.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 13, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 12:15 con la seguente composizione collegiale:
AIELLO GIOVANNI FABIO, Presidente e Relatore
PASI ALBERTO, Giudice
SI MASSIMILIANO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1113/2025 depositato il 28/08/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna - Via Marco Polo, 60 40131 Bologna BO
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 104/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BOLOGNA sez.
3 e pubblicata il 24/02/2025
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 252863 IRAP 2018
- DINIEGO RIMBORSO n. 252863 IRAP 2019
- DINIEGO RIMBORSO n. 252863 IRAP 2020
- DINIEGO RIMBORSO n. 252863 IRAP 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 25/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Riforma della sentenza impugnata e vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Resistente/Appellato: Conferma della sentenza impugnata, con condanna dell'Ufficio alla rifusione delle spese del doppio grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Resistente_1 , esercente attività di commercio all'ingrosso di cereali e sementi versava in autoliquidazione l'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) per gli anni d'imposta 2018- 2021.
In data 24 novembre 2022, il contribuente presentava istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 del D.P.R.
602/1973, chiedendo la restituzione dell'IRAP versata per i medesimi anni, per un importo complessivo di
€ 3.662,90, assumendo l'insussistenza del presupposto dell'autonoma organizzazione.
A seguito del silenzio-rifiuto formatosi sul richiesto rimborso, il sig. Resistente_1 produceva istanza di reclamo- mediazione ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, con richiesta del rimborso dell'IRAP per un importo pari a € 5.186,20 e successivamente, vista all'inerzia dell'Ufficio, si costituiva dinanzi alla Corte di Giustizia di I grado competente.
Il contribuente faceva presente che nei periodi d'imposta considerati l'attività sarebbe stata svolta senza dipendenti e con l'utilizzo di beni strumentali essenziali, ritenendo pertanto assente una struttura organizzativa rilevante ai fini IRAP.
Per questi motivi
chiedeva che i Giudici aditi condannassero l'A.f. al rimborso richiesto e alle spese di lite.
L'Ufficio si costituiva con controdeduzioni con le quali sosteneva la correttezza del proprio operato concludendo per il rigetto del ricorso e condanna del contribuente alle spese.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bologna, con sentenza n. 104/03/2025, del 7 febbraio 2025 -
24 febbraio 2025, accoglieva il ricorso, disponendo la compensazione delle spese.
Il Giudice di primo grado ha ritenuto non provata l'esistenza di elementi idonei a configurare un'autonoma organizzazione e ha rilevato l'assenza, nelle difese dell'Ufficio, di elementi documentali atti a dimostrare l'esistenza di una struttura organizzativa o dell'ausilio di terzi.
Appella ora l'Ufficio censurando la CGT nella parte in cui non ha rilevato l'inammissibilità parziale del ricorso introduttivo poiché il contribuente ha chiesto in giudizio una somma maggiore rispetto a quanto indicato nell'istanza di rimborso. Solleva la doglianza di insufficiente motivazione lamentando la genericità della sentenza e riferisce su una serie di elementi che giustificherebbero l'esistenza della struttura organizzativa.
Conclude per l'accoglimento dell'appello, con conseguente riforma della sentenza impugnata e vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Resiste il contribuente con controdeduzioni con le quali sostiene la bontà della sentenza impugnata della quale chiede la conferma, con condanna dell'Ufficio alla rifusione delle spese del doppio grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Agenzia delle Entrate merita accoglimento limitatamente al profilo della parziale inammissibilità del ricorso introduttivo, in quanto il contribuente, nell'atto di reclamo-mediazione ex art. 17-bis D.Lgs.
546/1992, ha richiesto un importo di rimborso (€ 5.186,20) superiore a quello oggetto dell'originaria istanza presentata ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 602/1973 (€ 3.662,90).
Il contribuente ha dedotto che la differenza tra i due importi sarebbe dovuta a un mero errore materiale di digitazione, sostenendo che l'importo effettivamente versato negli anni 2018-2021 corrisponderebbe a euro
5.186,20. Tuttavia, tale circostanza non risulta comprovata da un tempestivo intervento correttivo dell'istanza né da elementi idonei a dimostrare che l'Amministrazione fosse stata posta in condizione di esaminare una richiesta di rimborso per un importo diverso da quello formalmente indicato.
Nel giudizio avverso il silenzio-rifiuto, l'oggetto della domanda è rigidamente delimitato dal contenuto dell'istanza di rimborso, che costituisce il presupposto necessario e indefettibile dell'azione. Ne consegue che il contribuente non può ampliare in sede contenziosa – né mediante il reclamo-mediazione né con il ricorso – l'ammontare del rimborso richiesto all'Amministrazione, pena la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di ampliamento della pretesa in giudizio.
Poiché la domanda giudiziale eccedeva di € 1.523,30 l'importo oggetto dell'istanza amministrativa, tale parte della pretesa deve ritenersi inammissibile, non potendo il giudice pronunciarsi su un petitum mai sottoposto giudizialmente all'esame dell'Ufficio.
La sentenza di primo grado, non avendo rilevato d'Ufficio tale limite oggettivo dell'azione, risulta viziata sul punto e deve essere riformata nei limiti dell'eccedenza, restando ammissibile il ricorso solo per l'importo originariamente richiesto in sede amministrativa.
Per quanto concerne la restante parte dell'appello, la Corte ritiene che la sentenza di primo grado abbia correttamente accertato l'assenza del presupposto dell'autonoma organizzazione ai fini IRAP.
Dagli atti risulta che il contribuente ha svolto l'attività di commercio all'ingrosso di cereali e sementi in forma individuale, senza dipendenti, con l'utilizzo di beni strumentali essenziali e di modesto valore, costituiti principalmente - così come risulta dal registro dei beni ammortizzabili prodotto in I grado - da un autocarro e da attrezzature d'ufficio. Le spese per prestazioni di terzi risultano di entità contenuta e non idonee a integrare un apporto organizzativo esterno rilevante.
La Corte rileva che le deduzioni dell'Ufficio in ordine alla partecipazione del contribuente al 50% in una società agricola non sono sorrette da elementi probatori idonei a dimostrare che la struttura organizzativa della società sia stata effettivamente utilizzata nell'esercizio dell'attività individuale di commercio all'ingrosso svolta dal sig. Resistente_1. La mera qualità di socio, ancorché con poteri gestori, non implica di per sé l'esistenza di un trasferimento di mezzi, risorse o servizi dalla società all'impresa individuale, occorrendo a tal fine una dimostrazione concreta e specifica, che nel caso di specie non è stata fornita.
Parimenti, la coincidenza dell'indirizzo della sede legale dell'impresa individuale con quello della società agricola non costituisce elemento sufficiente a fondare la presunzione di un utilizzo promiscuo di strutture o risorse. È circostanza notoria che molte società, in particolare quelle di piccole dimensioni o operanti in ambito agricolo, eleggano la sede legale presso la residenza di uno dei soci, senza che ciò comporti necessariamente la condivisione di beni strumentali, personale o organizzazione.
Nel fascicolo non emergono elementi che attestino una commistione operativa tra le due attività: non risultano condivisi dipendenti, non è provato l'utilizzo comune di mezzi strumentali, né è documentata l'esistenza di un coordinamento gestionale o funzionale tale da far ritenere che l'attività individuale traesse vantaggio da un apparato organizzativo esterno. Le affermazioni dell'Ufficio restano, pertanto, allo stato di mere supposizioni, prive di riscontro documentale e non idonee a integrare il presupposto dell'autonoma organizzazione richiesto ai fini dell'assoggettamento ad IRAP.
Pertanto, la decisione di primo grado deve essere confermata quanto al riconoscimento del diritto al rimborso dell'IRAP per gli anni in contestazione, nei limiti dell'importo ammissibile.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, la Corte ritiene di disporne la compensazione integrale tra le parti. L'appello dell'AdE è stato infatti accolto solo in parte, limitatamente al profilo della declaratoria di inammissibilità della domanda di rimborso per l'importo eccedente quello indicato nell'istanza amministrativa, mentre è risultato infondato in relazione alla questione centrale concernente la sussistenza del presupposto dell'autonoma organizzazione.
La parziale soccombenza reciproca integra una giusta causa di compensazione, ai sensi dell'art. 15, comma
2, del D.Lgs. 546/1992, atteso che ciascuna parte è risultata vittoriosa su alcuni punti della controversia e soccombente su altri. Inoltre, la questione relativa alla delimitazione dell'oggetto del giudizio in presenza di un errore materiale nell'istanza di rimborso presenta profili interpretativi non del tutto pacifici, costituendo ulteriore ragione per una soluzione equitativa in ordine alle spese.
Alla luce di tali circostanze, appare dunque conforme a criteri di equità e proporzionalità disporre la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in riforma dell'impugnata sentenza, accoglie parzialmente l'appello dell'Ufficio. Spese compensate.