Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. XIII, sentenza 06/02/2026, n. 87
CGT2
Sentenza 6 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Insussistenza del presupposto dell'autonoma organizzazione

    La Corte ha ritenuto non provata l'esistenza di elementi idonei a configurare un'autonoma organizzazione, rilevando l'assenza, nelle difese dell'Ufficio, di elementi documentali atti a dimostrare l'esistenza di una struttura organizzativa o l'ausilio di terzi. Le deduzioni dell'Ufficio relative alla partecipazione del contribuente in una società agricola e alla coincidenza degli indirizzi non sono state ritenute sufficienti a dimostrare l'utilizzo di un apparato organizzativo esterno.

  • Inammissibile
    Ampliamento della pretesa in giudizio

    La Corte ha ritenuto inammissibile la parte della domanda eccedente l'importo originariamente richiesto all'Amministrazione, in quanto l'oggetto della domanda è rigidamente delimitato dall'istanza di rimborso, costituendo tale ampliamento una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. XIII, sentenza 06/02/2026, n. 87
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
    Numero : 87
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

    Testo completo