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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VII, sentenza 26/01/2026, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 370/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 14/10/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
FICHERA ANTONINO, Presidente
PI AN, Relatore
GENOVESE ANTONINO FRANCESCO, Giudice
in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2766/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is. 104 N. 45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT.PAGAMENTO n. 29520249012534036000 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6209/2025 depositato il
28/10/2025 Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
la Sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 29520249012534036000 IRPEF-ALTRO 2015 lamentando il difetto di notifica dell'atto presupposto (Avviso di Accertamento n.
TYX05H100060/2019). La ricorrente deduceva, tra l'altro, l'irregolarità della procedura di notificazione per discordanza con le risultanze anagrafiche (residenza storica in Milazzo, Indirizzo_1).
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Messina con controdeduzioni La causa veniva trattenuta per la decisione. eccependo l'inammissibilità del ricorso. L'Ufficio sosteneva la regolarità della notifica dell'atto presupposto, insistendo per il rigetto del gravame in quanto l'intimazione poteva essere impugnata solo per vizi propri.
La causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
Dall'esame della documentazione prodotta in particolare dal Certificato di Residenza Storico, risulta che la Sig.ra Ricorrente_1, all'epoca della notifica dell'atto presupposto, risiedeva in Milazzo, Indirizzo_1
. Dalle risultanze della relata di notifica dell'Ufficio, emerge che la raccomandata (rr) riporta la frase
"ireperibilità del destinatario".Tale discordanza non costituisce un mero errore materiale, ma invalida l'intero procedimento notificatorio. Il messo notificatore, essendosi recato presso un numero civico, presumibilmente, errato, ha dichiarato l'irreperibilità della destinataria. Di conseguenza, risulta illegittima l'attivazione della procedura di notifica mediante affissione all'albo pretorio presso il Comune di Patti. Il messo non può limitarsi a scrivere "irreperibile". Deve attestare di aver fatto verifiche che confermino l'assenza definitiva dal
Comune o da quella via.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, la notifica per irreperibilità assoluta presuppone che l'Ufficio abbia esperito ricerche diligenti nel luogo di effettivo domicilio fiscale. Nel caso di specie, il tentativo di consegna presso un civico, forse, errato rende la successiva affissione all'albo del comune del tutto inidonea a perfezionare la notifica.L'irregolarità della notifica dell'atto presupposto comporta la nullità dell'intimazione di pagamento oggi impugnata, venendo meno il titolo esecutivo su cui essa si fonda. Il ricorso viene accolto. Condanna alle spese l'Agenzia delle Entrate pari ad euro 1.500,00.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate di Messina al paganento delle spese processuali che si liquidano in euro 1.500,00 per compemsi. Messina 14 ottobre
2025. Il presidente Antonino Fichera
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 14/10/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
FICHERA ANTONINO, Presidente
PI AN, Relatore
GENOVESE ANTONINO FRANCESCO, Giudice
in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2766/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is. 104 N. 45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT.PAGAMENTO n. 29520249012534036000 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6209/2025 depositato il
28/10/2025 Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
la Sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 29520249012534036000 IRPEF-ALTRO 2015 lamentando il difetto di notifica dell'atto presupposto (Avviso di Accertamento n.
TYX05H100060/2019). La ricorrente deduceva, tra l'altro, l'irregolarità della procedura di notificazione per discordanza con le risultanze anagrafiche (residenza storica in Milazzo, Indirizzo_1).
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Messina con controdeduzioni La causa veniva trattenuta per la decisione. eccependo l'inammissibilità del ricorso. L'Ufficio sosteneva la regolarità della notifica dell'atto presupposto, insistendo per il rigetto del gravame in quanto l'intimazione poteva essere impugnata solo per vizi propri.
La causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
Dall'esame della documentazione prodotta in particolare dal Certificato di Residenza Storico, risulta che la Sig.ra Ricorrente_1, all'epoca della notifica dell'atto presupposto, risiedeva in Milazzo, Indirizzo_1
. Dalle risultanze della relata di notifica dell'Ufficio, emerge che la raccomandata (rr) riporta la frase
"ireperibilità del destinatario".Tale discordanza non costituisce un mero errore materiale, ma invalida l'intero procedimento notificatorio. Il messo notificatore, essendosi recato presso un numero civico, presumibilmente, errato, ha dichiarato l'irreperibilità della destinataria. Di conseguenza, risulta illegittima l'attivazione della procedura di notifica mediante affissione all'albo pretorio presso il Comune di Patti. Il messo non può limitarsi a scrivere "irreperibile". Deve attestare di aver fatto verifiche che confermino l'assenza definitiva dal
Comune o da quella via.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, la notifica per irreperibilità assoluta presuppone che l'Ufficio abbia esperito ricerche diligenti nel luogo di effettivo domicilio fiscale. Nel caso di specie, il tentativo di consegna presso un civico, forse, errato rende la successiva affissione all'albo del comune del tutto inidonea a perfezionare la notifica.L'irregolarità della notifica dell'atto presupposto comporta la nullità dell'intimazione di pagamento oggi impugnata, venendo meno il titolo esecutivo su cui essa si fonda. Il ricorso viene accolto. Condanna alle spese l'Agenzia delle Entrate pari ad euro 1.500,00.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate di Messina al paganento delle spese processuali che si liquidano in euro 1.500,00 per compemsi. Messina 14 ottobre
2025. Il presidente Antonino Fichera