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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/07/2025, n. 3587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3587 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Zeminian, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12438/2024 promossa da:
nato il [...] in [...], c. fisc. , Parte_1 CodiceFiscale_1 dimorante in Verona (VR), Via XXIV Maggio n. 10, rappresentato e difeso dalle Avv. Laura Sette, c.f. , c.f. CodiceFiscale_2 Parte_2 [...]
e c. f. C.F._3 Parte_3 CodiceFiscale_4 contro Questura di Verona, in persona del Questore pro tempore, c.f. P.IVA_1 nonché contro
, in persona del Ministro pro tempore, c.f. rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2 ex lege dall'Avvocatura Distrettuale di Stato in Venezia,
In punto: ricorso per l'impugnazione, del provvedimento di diniego del rilascio della carta di soggiorno ex artt. 3 e 10 D. Lgs. 30/2007 emesso dalla Questura di Verona in data 25.03.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16.05.2024 il ricorrente nato il Parte_1 26/04/1975 in Madagascar, c. fisc. , dimorante in Verona (VR), Via XXIV CodiceFiscale_1 Maggio n. 10, proponeva impugnazione avverso il provvedimento di diniego di rilascio della carta di soggiorno ex artt. 3 e 10 D. Lgs. emesso il 25.03.2024 dalla Questura di Verona, richiesto in qualità di partner stabile di cittadina italiana, con il quale veniva rigettata la domanda di rilascio del titolo, in difetto della prova della effettiva convivenza con il familiare cui ricongiungersi e della residenza nel Comune di Verona. Raccontava il ricorrente di avere instaurato a partire dal 2012 una stabile relazione affettiva con la cittadina italiana , nata a [...] il [...] e residente in [...] Maggio n. 10, e di avere deciso, dopo oltre dieci anni di periodici soggiorni nei rispettivi paesi, di consolidare la relazione in Italia con la propria definitiva stabilizzazione a Verona, tramite formalizzazione a tal fine in data 13.02.2023 dell'istanza di rilascio della carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione ex artt. 3 e 10 D. Lgs. 30/2007. Narrava quindi che, all'esito della convocazione, la Questura di Verona gli aveva notificato una prima comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/90 preannunciante il rigetto dell'istanza a motivo della riferita carenza di pagina 1 di 4 “documentazione/certificazione di residenza e convivenza di fatto rilasciato dal Comune”, cui seguiva, dopo una serie di interlocuzioni, una seconda comunicazione di preavviso di diniego in data 22.02.2024 con cui l'istanza veniva dichiarata carente, in sintesi, di documentazione comprovante la stabile convivenza, e quindi, veniva notificata in data 25.04.2024, copia del provvedimento, qui impugnato, di rigetto dell'istanza di rilascio della carta di Soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione, emesso dalla Questura di Verona in data 25/03/2024. Si costituiva il , contestando ogni avversa pretesa e ribadendo la correttezza della decisione CP_1 della Questura di Verona.
*** In corso di causa il ricorrente ha dato ampiamento prova dell'esistenza di una stabile ed effettiva relazione affettiva con la cittadina italiana . Persona_1 Ciò si può desumere da:
- il contratto di convivenza ex art. 1 c. 51 L. 76/2016 siglato dalla coppia in data 05/05/2023 avanti gli avv.ti e Sette con il quale veniva data regolamentazione formale alla relazione Pt_2 sentimentale;
- la dichiarazione anagrafica di costituzione di famiglia di fatto sottoscritta in data 5.05.2023 e trasmessa al Comune di Verona con raccomandata in data 8.05.2023;
- la richiesta di iscrizione anagrafica di data 3/05/2023 presentata all'Ufficio Anagrafe del Comune di Verona presso la residenza della RA;
Persona_1
- la copia integrale del passaporto del richiedente che attesta i regolari soggiorni del ricorrente nel territorio nazionale nel corso di oltre dieci anni:
- copia delle dichiarazioni di ospitalità e di garanzia rese in favore del ricorrente, negli anni, dalla RA avanti il notaio dott. di Legnago (VR), e delle Persona_1 Persona_2 fideiussioni bancarie siglate al medesimo fine ex artt. 4 e 5 T.U.I. presso l'istituto Unicreditbanca, nonché copia della dichiarazione di ospitalità comunicata alla Questura in favore del ricorrente in data 13/02/2023;
- copia della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa e sottoscritta dalla sig.ra in data 16/10/2020 avanti il funzionario comunale veronese, e depositata presso il Per_1 Consolato Onorario d'Italia in Madagascar, ai fini dell'autorizzazione straordinaria del partner all'attraversamento della frontiera nel periodo di lockdown da OV (dichiarazione nella quale la sig.ra dava formalmente atto “di avere una relazione sentimentale comprovata e Per_1 stabile dal 2012 con il sig. nato a [...]-Antananarivo Parte_1 (Madagascar) il 26/04/1975 e residente a [...]a 19-Antsakambahiny- Ambohib – Antananarivo (Madagascar) (...)”;
- copia delle autorizzazioni consolari all'ingresso in territorio italiano concesse in data 1/12/2020 e nuovamente in data 23/06/2021 al richiedente, perduranti le severe restrizioni pandemiche, e ciò nella sua qualità di compagno avente rapporti affettivi stabili e continuativi con la cittadina italiana (cfr. doc. 11); Persona_1
- la copiosa documentazione fotografica rappresentativa della perdurante relazione esistente tra il ricorrente e la compagna cittadina italiana e comprovante la risalenza e genuinità del rapporto affettivo che lega la coppia, unitamente a copia d prenotazioni, biglietti aerei e ricevute d'acquisto accumulati in anni di trasferte Italia/Madagascar. Da un tanto, deve ritenersi la causa sufficientemente istruita in modo documentale, senza necessità di assunzione delle prove orali richieste da parte ricorrente nel ricorso introduttivo. Il ricorrente formando con la RA , cittadina italiana, una coppia di fatto, gode Persona_1 della tutela riconosciuta alla “vita familiare” (cfr. l'art. 8 CEDU).
pagina 2 di 4 Deve sul punto richiamarsi la Direttiva 38/2004/CE (diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri) che fissando l'obiettivo del legislatore europeo, nell'uniformare la legislazione degli Stati Membri, di agevolare l'ingresso nel loro territorio dei cittadini dell'unione e dei loro familiari, disciplina anche i casi di soggetti che devono considerarsi “partner” in virtù di una “relazione stabile debitamente attestata”. Secondo l'art. 3, comma 2, della direttiva 38/2004/CE: “Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone: ... b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata” (cfr. anche l'art. 2 co. 1, lett. b n. 2, secondo cui è “familiare” il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Pagina 7 Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante). Essa inoltre trova immediato e chiaro recepimento nell'art. 3 del D.Lgs. 30/2007 (così come novellata con l. 6 agosto 2013, n. 97) – norma direttamente applicabile in luogo del TU immigrazione (l. 286/98) in forza del principio di non discriminazione sancito in termini generali dall'art. 53 l. 234/12 – la quale prevede, all'art. art. 3, comma 2, lett. b), che è agevolato l'ingresso ed il soggiorno del partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale ed ancora, all'art. 9, comma 5, lett. c-bis), per i familiari del cittadino dell'Unione europea che non hanno un autonomo diritto di soggiorno, ai fini dell'iscrizione anagrafica, la necessità di presentare
“documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una stabile relazione con il cittadino dell'Unione”. Si deve optare per un'interpretazione conforme del diritto interno al diritto europeo applicando direttamente le norme della direttiva, più favorevoli e meno restrittive, in base alla quale è possibile riconoscere valenza alla relazione stabile, con effettiva esplicazione del diritto ad ottenere l'iscrizione anagrafica nella popolazione residente in qualità di membro di una coppia di fatto, anche attraverso la produzione di documentazione diversa dal permesso di soggiorno, posto che, diversamente opinando, si attribuirebbe al permesso di soggiorno una valenza costitutiva della fattispecie in contrasto con l'art. 2 e 3 Cost. e con l'art. 8 CEDU. Alla luce di quanto sopra esposto, appare assolutamente comprovata l'esistenza di una stabile relazione di coppia tra il ricorrente e la RA . Per_1 Risulta inoltre che il ricorrente abbia più volte tentato di assolvere agli adempimenti anagrafici tramite richiesta di iscrizione anagrafica con la dichiarazione anagrafica di costituzione di famiglia di fatto trasmessa al Comune con allegato contratto di convivenza ex art. 1 c. 51 L. 76/2016 siglato dalla coppia e la richiesta di iscrizione anagrafica di data 3/05/2023 presentata all'Ufficio Anagrafe del Comune di Verona. Quanto alla dedotta mancanza della dichiarazione di presenza, la norma di cui all'art. 10, stando alla sua lettera, non pone come presupposto per il rilascio del titolo di soggiorno l'obbligo di dichiarare la presenza in Italia. Inoltre, l'art. 5 della legge citata prevede che ”In ragione della prevista durata del suo soggiorno, il cittadino dell'Unione o il suo familiare può presentarsi ad un ufficio di polizia per dichiarare la propria presenza nel territorio nazionale […]. Qualora non sia stata effettuata tale dichiarazione di presenza, si presume, salvo prova contraria, che il soggiorno si sia protratto da oltre tre mesi”. In ordine alla normativa applicabile, evidenzia correttamente il ricorrente che l'istanza di rilascio del titolo di soggiorno è stata inoltrata prima dell'introduzione dell'attuale formulazione dell'art. 23 D. Lgs. 30/2007. A prescindere da questo, deve darsi atto che comunque in atti risulta prova dell'adeguatezza della capacità reddituale della compagna del ricorrente, nonché del possesso di adeguato alloggio. pagina 3 di 4 Il ricorso pertanto va accolto. Spese compensate attesa la peculiarità della materia
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
- annulla il provvedimento di diniego del rilascio della carta di soggiorno ex artt. 3 e 10 D. Lgs. 30/2007 emesso dalla Questura di Verona in data 25.03.2024 e notificato in data 25.04.2024;
- dispone che l'Amministrazione competente provveda al rilascio in favore del signor Parte_1
del permesso di soggiorno per partner di cittadina italiana, sussistendone i presupposti.
[...] Si comunichi. Spese compensate. Venezia, 8.07.2025. Il Giudice
Dott.ssa Silvia Zeminian
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Zeminian, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12438/2024 promossa da:
nato il [...] in [...], c. fisc. , Parte_1 CodiceFiscale_1 dimorante in Verona (VR), Via XXIV Maggio n. 10, rappresentato e difeso dalle Avv. Laura Sette, c.f. , c.f. CodiceFiscale_2 Parte_2 [...]
e c. f. C.F._3 Parte_3 CodiceFiscale_4 contro Questura di Verona, in persona del Questore pro tempore, c.f. P.IVA_1 nonché contro
, in persona del Ministro pro tempore, c.f. rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2 ex lege dall'Avvocatura Distrettuale di Stato in Venezia,
In punto: ricorso per l'impugnazione, del provvedimento di diniego del rilascio della carta di soggiorno ex artt. 3 e 10 D. Lgs. 30/2007 emesso dalla Questura di Verona in data 25.03.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16.05.2024 il ricorrente nato il Parte_1 26/04/1975 in Madagascar, c. fisc. , dimorante in Verona (VR), Via XXIV CodiceFiscale_1 Maggio n. 10, proponeva impugnazione avverso il provvedimento di diniego di rilascio della carta di soggiorno ex artt. 3 e 10 D. Lgs. emesso il 25.03.2024 dalla Questura di Verona, richiesto in qualità di partner stabile di cittadina italiana, con il quale veniva rigettata la domanda di rilascio del titolo, in difetto della prova della effettiva convivenza con il familiare cui ricongiungersi e della residenza nel Comune di Verona. Raccontava il ricorrente di avere instaurato a partire dal 2012 una stabile relazione affettiva con la cittadina italiana , nata a [...] il [...] e residente in [...] Maggio n. 10, e di avere deciso, dopo oltre dieci anni di periodici soggiorni nei rispettivi paesi, di consolidare la relazione in Italia con la propria definitiva stabilizzazione a Verona, tramite formalizzazione a tal fine in data 13.02.2023 dell'istanza di rilascio della carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione ex artt. 3 e 10 D. Lgs. 30/2007. Narrava quindi che, all'esito della convocazione, la Questura di Verona gli aveva notificato una prima comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/90 preannunciante il rigetto dell'istanza a motivo della riferita carenza di pagina 1 di 4 “documentazione/certificazione di residenza e convivenza di fatto rilasciato dal Comune”, cui seguiva, dopo una serie di interlocuzioni, una seconda comunicazione di preavviso di diniego in data 22.02.2024 con cui l'istanza veniva dichiarata carente, in sintesi, di documentazione comprovante la stabile convivenza, e quindi, veniva notificata in data 25.04.2024, copia del provvedimento, qui impugnato, di rigetto dell'istanza di rilascio della carta di Soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione, emesso dalla Questura di Verona in data 25/03/2024. Si costituiva il , contestando ogni avversa pretesa e ribadendo la correttezza della decisione CP_1 della Questura di Verona.
*** In corso di causa il ricorrente ha dato ampiamento prova dell'esistenza di una stabile ed effettiva relazione affettiva con la cittadina italiana . Persona_1 Ciò si può desumere da:
- il contratto di convivenza ex art. 1 c. 51 L. 76/2016 siglato dalla coppia in data 05/05/2023 avanti gli avv.ti e Sette con il quale veniva data regolamentazione formale alla relazione Pt_2 sentimentale;
- la dichiarazione anagrafica di costituzione di famiglia di fatto sottoscritta in data 5.05.2023 e trasmessa al Comune di Verona con raccomandata in data 8.05.2023;
- la richiesta di iscrizione anagrafica di data 3/05/2023 presentata all'Ufficio Anagrafe del Comune di Verona presso la residenza della RA;
Persona_1
- la copia integrale del passaporto del richiedente che attesta i regolari soggiorni del ricorrente nel territorio nazionale nel corso di oltre dieci anni:
- copia delle dichiarazioni di ospitalità e di garanzia rese in favore del ricorrente, negli anni, dalla RA avanti il notaio dott. di Legnago (VR), e delle Persona_1 Persona_2 fideiussioni bancarie siglate al medesimo fine ex artt. 4 e 5 T.U.I. presso l'istituto Unicreditbanca, nonché copia della dichiarazione di ospitalità comunicata alla Questura in favore del ricorrente in data 13/02/2023;
- copia della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa e sottoscritta dalla sig.ra in data 16/10/2020 avanti il funzionario comunale veronese, e depositata presso il Per_1 Consolato Onorario d'Italia in Madagascar, ai fini dell'autorizzazione straordinaria del partner all'attraversamento della frontiera nel periodo di lockdown da OV (dichiarazione nella quale la sig.ra dava formalmente atto “di avere una relazione sentimentale comprovata e Per_1 stabile dal 2012 con il sig. nato a [...]-Antananarivo Parte_1 (Madagascar) il 26/04/1975 e residente a [...]a 19-Antsakambahiny- Ambohib – Antananarivo (Madagascar) (...)”;
- copia delle autorizzazioni consolari all'ingresso in territorio italiano concesse in data 1/12/2020 e nuovamente in data 23/06/2021 al richiedente, perduranti le severe restrizioni pandemiche, e ciò nella sua qualità di compagno avente rapporti affettivi stabili e continuativi con la cittadina italiana (cfr. doc. 11); Persona_1
- la copiosa documentazione fotografica rappresentativa della perdurante relazione esistente tra il ricorrente e la compagna cittadina italiana e comprovante la risalenza e genuinità del rapporto affettivo che lega la coppia, unitamente a copia d prenotazioni, biglietti aerei e ricevute d'acquisto accumulati in anni di trasferte Italia/Madagascar. Da un tanto, deve ritenersi la causa sufficientemente istruita in modo documentale, senza necessità di assunzione delle prove orali richieste da parte ricorrente nel ricorso introduttivo. Il ricorrente formando con la RA , cittadina italiana, una coppia di fatto, gode Persona_1 della tutela riconosciuta alla “vita familiare” (cfr. l'art. 8 CEDU).
pagina 2 di 4 Deve sul punto richiamarsi la Direttiva 38/2004/CE (diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri) che fissando l'obiettivo del legislatore europeo, nell'uniformare la legislazione degli Stati Membri, di agevolare l'ingresso nel loro territorio dei cittadini dell'unione e dei loro familiari, disciplina anche i casi di soggetti che devono considerarsi “partner” in virtù di una “relazione stabile debitamente attestata”. Secondo l'art. 3, comma 2, della direttiva 38/2004/CE: “Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone: ... b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata” (cfr. anche l'art. 2 co. 1, lett. b n. 2, secondo cui è “familiare” il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Pagina 7 Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante). Essa inoltre trova immediato e chiaro recepimento nell'art. 3 del D.Lgs. 30/2007 (così come novellata con l. 6 agosto 2013, n. 97) – norma direttamente applicabile in luogo del TU immigrazione (l. 286/98) in forza del principio di non discriminazione sancito in termini generali dall'art. 53 l. 234/12 – la quale prevede, all'art. art. 3, comma 2, lett. b), che è agevolato l'ingresso ed il soggiorno del partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale ed ancora, all'art. 9, comma 5, lett. c-bis), per i familiari del cittadino dell'Unione europea che non hanno un autonomo diritto di soggiorno, ai fini dell'iscrizione anagrafica, la necessità di presentare
“documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una stabile relazione con il cittadino dell'Unione”. Si deve optare per un'interpretazione conforme del diritto interno al diritto europeo applicando direttamente le norme della direttiva, più favorevoli e meno restrittive, in base alla quale è possibile riconoscere valenza alla relazione stabile, con effettiva esplicazione del diritto ad ottenere l'iscrizione anagrafica nella popolazione residente in qualità di membro di una coppia di fatto, anche attraverso la produzione di documentazione diversa dal permesso di soggiorno, posto che, diversamente opinando, si attribuirebbe al permesso di soggiorno una valenza costitutiva della fattispecie in contrasto con l'art. 2 e 3 Cost. e con l'art. 8 CEDU. Alla luce di quanto sopra esposto, appare assolutamente comprovata l'esistenza di una stabile relazione di coppia tra il ricorrente e la RA . Per_1 Risulta inoltre che il ricorrente abbia più volte tentato di assolvere agli adempimenti anagrafici tramite richiesta di iscrizione anagrafica con la dichiarazione anagrafica di costituzione di famiglia di fatto trasmessa al Comune con allegato contratto di convivenza ex art. 1 c. 51 L. 76/2016 siglato dalla coppia e la richiesta di iscrizione anagrafica di data 3/05/2023 presentata all'Ufficio Anagrafe del Comune di Verona. Quanto alla dedotta mancanza della dichiarazione di presenza, la norma di cui all'art. 10, stando alla sua lettera, non pone come presupposto per il rilascio del titolo di soggiorno l'obbligo di dichiarare la presenza in Italia. Inoltre, l'art. 5 della legge citata prevede che ”In ragione della prevista durata del suo soggiorno, il cittadino dell'Unione o il suo familiare può presentarsi ad un ufficio di polizia per dichiarare la propria presenza nel territorio nazionale […]. Qualora non sia stata effettuata tale dichiarazione di presenza, si presume, salvo prova contraria, che il soggiorno si sia protratto da oltre tre mesi”. In ordine alla normativa applicabile, evidenzia correttamente il ricorrente che l'istanza di rilascio del titolo di soggiorno è stata inoltrata prima dell'introduzione dell'attuale formulazione dell'art. 23 D. Lgs. 30/2007. A prescindere da questo, deve darsi atto che comunque in atti risulta prova dell'adeguatezza della capacità reddituale della compagna del ricorrente, nonché del possesso di adeguato alloggio. pagina 3 di 4 Il ricorso pertanto va accolto. Spese compensate attesa la peculiarità della materia
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
- annulla il provvedimento di diniego del rilascio della carta di soggiorno ex artt. 3 e 10 D. Lgs. 30/2007 emesso dalla Questura di Verona in data 25.03.2024 e notificato in data 25.04.2024;
- dispone che l'Amministrazione competente provveda al rilascio in favore del signor Parte_1
del permesso di soggiorno per partner di cittadina italiana, sussistendone i presupposti.
[...] Si comunichi. Spese compensate. Venezia, 8.07.2025. Il Giudice
Dott.ssa Silvia Zeminian
pagina 4 di 4