Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 27/01/2026, n. 1605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1605 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01605/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13740/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13740 del 2025, proposto da
TO HE LI, rappresentato e difeso dagli avvocati HE Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, ciascuno in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
TE TO, OR AL BI, non costituiti in giudizio;
per l'accesso agli atti
del file originario della prova computer-based svolta dal ricorrente, accompagnato dai relativi log di sistema, entrambi non soggetti ad alterazioni, rielaborazioni o conversioni in formato .pdf così come richiesti nell'istanza di accesso del 3 settembre 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’ Ufficio Scolastico Regionale Piemonte;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 il dott. OR AT OS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone parte ricorrente di aver preso parte alla prova preselettiva del concorso pubblico per esami e titoli, a 597 posti di dirigente scolastico nella regione Piemonte, risultando idoneo non ammesso alla successiva prova scritta.
Assumendo di aver riscontrato, durante lo svolgimento della prova, numerose criticità tecniche, avanzava istanza di accesso agli atti al fine di acquisire “il file originario della prova computer-based svolta, accompagnato dai relativi log di sistema, entrambi non soggetti ad alterazioni, rielaborazioni o conversioni in formato .pdf” (istanza del 3 settembre 2025).
L’Amministrazione resistente, pur essendo titolare della gestione della procedura, si limitava ad asserire di non essere in possesso della documentazione richiesta.
Da qui, l’odierno ricorso volto a far valere il diritto di accesso ai dati tecnici inerenti la prova svolta; dati che secondo il ricorrente sarebbero essenziali per comprendere la correttezza della procedura ed oggetto di accesso in altre fattispecie analoghe (con particolare riguardo all’USR Sicilia che avrebbe consentito l’accesso).
Si è costituita l’Amministrazione intimata che resiste al ricorso e deposita documenti di causa, allegando di aver provveduto sull’istanza con nota prot. n° 18108 del 03/10/2025, così precisando: << Come già comunicato con nota prot. 16431/2024 (All.to 3), questo Ufficio non è in possesso dei documenti da lei richiesti, trattandosi di documenti prodotti dal gestore dei servizi. Con l’occasione si rammenta che i candidati, che hanno svolto la prova preselettiva computerizzata nella regione Piemonte in data 23 maggio 2024, possono consultare il proprio compito secondo le modalità indicate nell’Avviso DPRI prot. n. 9250 del 03/06/2024, a cui si rinvia, unitamente alla nota di riscontro già fornita con prot. n. 13360/2024>>.
La difesa dell’Amministrazione deduce poi circa la infondatezza dell’azione.
Con propria memoria, dopo aver argomentato circa il presupposto dell’accesso, costituito dal fatto che l’USR è titolare della funzione amministrativa nell’ambito della quale l’accesso va assolto e pertanto non potrebbe declinarne la responsabilità (nell'articolo 13 del bando di concorso si precisa che “Titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell’istruzione e del merito [...]. I dati personali potranno essere comunicati per l’espletamento della procedura concorsuale, a società esterne designate quali responsabili del trattamento con atto formale [...]”; la possibilità di delegare la tenuta di alcuni dati presso server esterni non eliderebbe la riferibilità giuridica dei dati al Ministero che dunque rimarrebbe responsabile dell’accesso), parte ricorrente prospetta di non voler più proseguire il giudizio, confidando in una soluzione bonaria della fattispecie e conclude dichiarando di rinunciare “agli atti del giudizio”.
Nella camera di consiglio del 9 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Avendo riguardo all’inequivoca dichiarazione della parte ricorrente, il giudizio va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Rileva il Collegio, preliminarmente, che la memoria di “rinuncia” non risulta notificata a controparte; conformemente agli orientamenti pacifici di giurisprudenza sul punto, la memoria va dunque ricondotta ad una condizione di sopravvenuta carenza d’interesse.
Per come indicato nella premessa narrativa, è stata infatti dedotta la volontà di non proseguire nella decisione della causa; volontà che, pur se espressa (e proprio perché espressa) dopo aver ribadito ragioni di fondatezza della pretesa all’accesso, in quanto motivata con riferimento ad una prospettiva di bonaria composizione, può essere qualificata come una rinuncia (non già al diritto di accesso, ma) all’azione di cui all’atto introduttivo del presente giudizio.
A tal proposito, nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell’interesse a ricorrere e della relativa azione, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente o di sindacarne la valutazione, non può che dichiarare l’improcedibilità del gravame (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. III, 8 settembre 2022, n. 7816; Cons. Stato, sez. III, 23 maggio 2022, n. 4031; Cons. Stato, sez. IV, 10 febbraio 2022, n. 968).
L’esposizione che precede comporta giusta ragione per disporre la piena compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse e compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LA Caminiti, Presidente
OR AT OS, Consigliere, Estensore
Emiliano Raganella, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OR AT OS | LA Caminiti |
IL SEGRETARIO