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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/10/2025, n. 7416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7416 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 27372/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel. est.
Giudice Dott. Fulvia De Luca
Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 26/07/2024 promossa da
1) Parte 1
Data e luogo di nascita: il 16/06/1976 a FOGGIA cittadinanza: italiana
Cod. Fisc. C.F. 1
residente in [...]N.24/B 20100 MILANO ITALIA con l'Avv. BODENIZZA GIUSEPPINA elettivamente domiciliato VIA ANDREA PONTI, 15
MILANO
Parte attrice nei confronti di
2) Controparte_1 data e luogo di nascita: 16/12/1975 a TERLIZZI (BA) cittadinanza: italiana
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...]N.24/B 20125 MILANO ITALIA
Controparte_2 IN GESSATE, con l'Avv. BELLMAN FRANCESCO elettivamente domiciliato
2 MILANO
Parte convenuta nata a [...] 1'08 agosto con i seguenti figli: Per 1 nata a [...] il [...] e Per 2
2012;
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento e vistato senza osservazioni in data 4.9.2024
OGGETTO: SEPARAZIONE E CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO All'udienza del 30.9.2025 parte ricorrente ha chiesto la pronuncia di sentenza parziale sullo stato delle persone dovendo il procedimento proseguire per la definizione delle ulteriori domande;
parte resistente si è rimessa al Giudice.
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito concordatario in LAVELLO (PZ) il 23/9/2009 (anno
2009 atto n.44 parte II serie A );
Dal matrimonio sono nati i seguenti figli: Per_1 nata a [...] il [...] e Per 2 nata
a Milano l'08 agosto 2012; Parte 1Con ricorso iscritto a ruolo in data 26/07/2024 ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale avanzando ulteriori domande;
parte convenuta si è costituita in data 22/10/2024 concordando con la richiesta di separazione, contestando quanto al resto ed avanzando ulteriori domande, tra cui in via riconvenzionale anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis n. 49 cpc.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, presenti entrambi i coniugi, è stato esperito con esito negativo di conciliazione e con provvedimento del 22/11/2024 sono stati adottati provvedimenti provvisori e urgenti, nominato curatore speciale per le minori, ammessa CTU contabile e le altre prove, all'udienza del 30.9.2025 le parti hanno insistito nelle domande ed istanze e parte ricorrente ha chiesto la pronuncia di sentenza parziale sullo status, pertanto la causa è stata trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio, sulla richiesta di pronuncia di sentenza parziale sullo stato delle persone dovendo il procedimento proseguire per la definizione delle ulteriori domande
*******
Sulla domanda di separazione personale
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Sull'ulteriore corso del giudizio
Il procedimento deve essere rimesso sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio
Sulle spese di lite
La regolamentazione delle spese processuali deve essere demandata alla statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.27372 /2024 R.G.., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte 1 e Controparte_1 che hanno contratto matrimonio rito concordatario in LAVELLO (PZ) il 23/9/2009 (anno
2009 atto n.44 parte II serie A ); 2) Provvede come da separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo del Giudice Delegato dott. Laura Maria Cosmai;
3) Spese di lite al definitivo;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Lavello (PZ), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 1/10/2025
Il Presidente rel est.
Dott. Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel. est.
Giudice Dott. Fulvia De Luca
Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 26/07/2024 promossa da
1) Parte 1
Data e luogo di nascita: il 16/06/1976 a FOGGIA cittadinanza: italiana
Cod. Fisc. C.F. 1
residente in [...]N.24/B 20100 MILANO ITALIA con l'Avv. BODENIZZA GIUSEPPINA elettivamente domiciliato VIA ANDREA PONTI, 15
MILANO
Parte attrice nei confronti di
2) Controparte_1 data e luogo di nascita: 16/12/1975 a TERLIZZI (BA) cittadinanza: italiana
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...]N.24/B 20125 MILANO ITALIA
Controparte_2 IN GESSATE, con l'Avv. BELLMAN FRANCESCO elettivamente domiciliato
2 MILANO
Parte convenuta nata a [...] 1'08 agosto con i seguenti figli: Per 1 nata a [...] il [...] e Per 2
2012;
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento e vistato senza osservazioni in data 4.9.2024
OGGETTO: SEPARAZIONE E CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO All'udienza del 30.9.2025 parte ricorrente ha chiesto la pronuncia di sentenza parziale sullo stato delle persone dovendo il procedimento proseguire per la definizione delle ulteriori domande;
parte resistente si è rimessa al Giudice.
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito concordatario in LAVELLO (PZ) il 23/9/2009 (anno
2009 atto n.44 parte II serie A );
Dal matrimonio sono nati i seguenti figli: Per_1 nata a [...] il [...] e Per 2 nata
a Milano l'08 agosto 2012; Parte 1Con ricorso iscritto a ruolo in data 26/07/2024 ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale avanzando ulteriori domande;
parte convenuta si è costituita in data 22/10/2024 concordando con la richiesta di separazione, contestando quanto al resto ed avanzando ulteriori domande, tra cui in via riconvenzionale anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis n. 49 cpc.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, presenti entrambi i coniugi, è stato esperito con esito negativo di conciliazione e con provvedimento del 22/11/2024 sono stati adottati provvedimenti provvisori e urgenti, nominato curatore speciale per le minori, ammessa CTU contabile e le altre prove, all'udienza del 30.9.2025 le parti hanno insistito nelle domande ed istanze e parte ricorrente ha chiesto la pronuncia di sentenza parziale sullo status, pertanto la causa è stata trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio, sulla richiesta di pronuncia di sentenza parziale sullo stato delle persone dovendo il procedimento proseguire per la definizione delle ulteriori domande
*******
Sulla domanda di separazione personale
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Sull'ulteriore corso del giudizio
Il procedimento deve essere rimesso sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio
Sulle spese di lite
La regolamentazione delle spese processuali deve essere demandata alla statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.27372 /2024 R.G.., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte 1 e Controparte_1 che hanno contratto matrimonio rito concordatario in LAVELLO (PZ) il 23/9/2009 (anno
2009 atto n.44 parte II serie A ); 2) Provvede come da separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo del Giudice Delegato dott. Laura Maria Cosmai;
3) Spese di lite al definitivo;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Lavello (PZ), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 1/10/2025
Il Presidente rel est.
Dott. Laura Maria Cosmai