TRIB
Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 06/03/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2/2025 promossa da: nato a [...] il [...], assistito e difeso Parte_1
dall'avv. SACCOCCIA ROBERTO
e
, nata a [...] il [...], assistita e difesa CP_1
dall'avv. CORNACCHIA STEFANIA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02/01/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 27/06/1999, avevano contratto matrimonio con rito
[...]
concordatario, in MANOPPELLO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
All'udienza del 25/02/2025 i coniugi, alla presenza del Cancelliere che procedeva all'attestazione in conformità alla Sentenza n. 21761/2021 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione e a quanto stabilito dall'art. 29, comma 1-bis, Legge n.
52/1985, inserito dall'art. 19 comma 14 D.L. 78/2010 convertito con Legge n.
122/2010, comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 25/02/2025);
P. Q. M.
pagina 2 di 8 Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di ConSIlio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: Pt_1 CP_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
a- i coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto e ciascuno di essi sarà libero sia di portare la propria residenza ove ritenga opportuno e sia successivamente di trasferirla ove riterrà opportuno, salvo comunicazione da effettuare con congruo anticipo all'altro coniuge;
b- la casa coniugale, sita in EL (PE) alla Via Del Milite Ignoto, 35, resterà assegnata al marito SI. , che vi abiterà in via esclusiva, sostenendone Parte_1
le relative spese;
c- la SI.ra stabilirà la propria residenza nel Comune di EL CP_1
(PE) alla Via Tiburtina, 34, in appartamento di sua proprietà (in quanto ereditato dai di lei genitori), ove, nelle more, si è già trasferita a fine dicembre 2024;
d- entrambi i coniugi danno atto di aver già consensualmente provveduto a regolare i loro rapporti patrimoniali ed economici ed a dividersi ed assegnarsi i rispettivi beni arredanti la casa coniugale e dichiarano reciprocamente di non avere null'altro a che pretendere;
e- entrambe le figlie, e , fisseranno la loro Persona_1 Persona_2
residenza assieme a quella della madre, con inserimento nel di lei stato di famiglia;
f- per quanto riguarda la figlia minore i genitori ne avranno Persona_1
l'affido condiviso. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia con le modalità stabilite nel piano genitoriale allegato in atti come di seguito.
La figlia minore starà con il padre: Per_1
pagina 3 di 8 - a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola e sino alla domenica sera dopo la cena;
- durante l'anno scolastico, due pomeriggi a settimana, compatibilmente con le attività scolastiche e sportive della figlia e con i turni di lavoro del padre;
- durante le festività di Natale (dalla fine delle lezioni all'Epifania): dalla fine delle lezioni al 31/12/2024 starà presso la madre;
dal 01/01/2025 al rientro a Per_1 scuola, starà con il padre;
l'anno successivo si alterneranno i turni;
- durante le festività di Pasqua (vacanze scolastiche comprendenti la festività): dalla fine delle lezioni alla Pasqua starà con il padre;
dal Lunedì dell'Angelo al rientro a scuola starà con la madre;
l'anno successivo si alterneranno i turni;
- ponti primaverili, 2 giugno, altre festività, compleanni e onomastici e altre ricorrenze nel corso dell'anno: in tali occasioni trascorrerà una festività con Per_1
la madre e quella successiva con il padre (ad es: 25 aprile 2025 con la madre, il 1° maggio 2025 con il padre, 2 giugno 2025 con la madre, e così via…). L'anno successivo si invertiranno le festività che trascorrerà con l'altro genitore;
Per_1
- Il giorno del compleanno, lo trascorrerà un anno con la madre e l'anno Per_1
successivo con il padre, e così via, salvo decidere di trascorrerlo unitamente con entrambi i genitori;
- nel mese di agosto, starà con il padre due settimane, da fissare entro il 15 Per_1
Giugno di ogni anno;
- Il SI. , in caso di propria assenza/impedimento delega all'assistenza Parte_1
della figlia i nonni paterni, SIg.ri e , che Per_1 Parte_2 Parte_3
abitano a EL (PE) alla Via Chieti, 5.
g- la figlia maggiore sarà libera di vedere il padre e stare con lui Persona_2
quando lo vorrà e compatibilmente con i di lei impegni universitari e di salute;
h- il padre contribuirà al mantenimento delle figlie versando alla madre, mediante bonifico sul conto corrente postale intestato alla moglie, avente IBAN:
pagina 4 di 8 [...], entro il giorno 5 di ciascun mese, una somma pari ad € 650,00 (di cui: € 325,00 per la figlia ed € 325,00 per la figlia Persona_2
). Persona_1
Detta somma verrà rivalutata annualmente in dipendenza delle variazioni accertate dell'indice ISTAT.
i- il SI. , all'esito dell'omologa della presente separazione, si Parte_1 impegnerà ad autorizzarne il versamento dell'assegno unico interamente alla SI.ra direttamente dall'Ente preposto;
CP_1
l- i genitori, dopo averle concordate, contribuiranno nella misura del 50% cadauno alle spese straordinarie delle figlie, secondo le linee guida CNF (doc.14);
m- le detrazioni per le figlie a carico saranno ripartite al 50% tra i genitori;
n- i coniugi, diversamente da quanto indicato nel ricorso, convengono che l'autovettura Fiat Panda, targata EA 540 ZL, viene assegnata in proprietà al SI.
[...]
, mentre l'autovettura Fiat Idea, targata DS 855 RV, viene assegnata alla Pt_1
SI.ra , con spese di trasferimento a carico dei rispettivi assegnatari;
CP_1
o- i coniugi concordano espressamente che la SI.ra trasferisce, in CP_1
favore del SI. , il quale accetta detto trasferimento, la proprietà Parte_1 dell'immobile sito EL (PE) alla Via F. P. Tosti, 7, nel rispetto delle modalità meglio specificate nella successiva clausola p);
p- I coniugi, ad integrazione e definizione dei reciproci rapporti patrimoniali e nell'intento di effettuare trasferimenti immobiliari con causa conciliativa - solutoria - compensativa, costituente elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della vicenda matrimoniale, espressamente convengono di ricomprendere tra le condizioni di separazione le seguenti attribuzioni patrimoniali:
“La SI.ra , con la sottoscrizione della presente scrittura, trasferisce al CP_1
SI. , che accetta, la piena proprietà dell'immobile sito in EL Parte_1
(PE) alla Via F. P. Tosti, 7, facente parte del “Condominio Nel Parco C”, acquistato pagina 5 di 8 con atto del Notaio del 09.06.2007, Rep. n.102354, Raccolta n.13815, Persona_3
registrato a Pescara in data 05.07.2007 al n.13474-8268 (doc.15), così meglio identificato: “appartamento mansardato ubicato al terzo piano avente ingresso angolo cottura/pranzo, ripostiglio, bagno, disimpegno, due camere e balcone confinante con e , vano scala, corte comune con annessa cantina al piano Parte_2 Pt_1
seminterrato, confinante con e , distacco da corte comune Parte_1 Parte_2
e pianerottolo condominiale il tutto distinto al Catasto Fabbricati di EL al foglio 2, mappale 859, sub. 25, con diritto alle corti comuni individuate nell'elaborato planimetrico con i subb. 1, 2 e 4.
Agli effetti dell'art. 40, comma II, Legge 28.02.1985 n.47 e sue modificazioni ed ai sensi della Legge 04.01.1968, n.15, la SI.ra , consapevole delle sanzioni CP_1 penali previste dall'art.76 D.P.R. 28.12.2000, n.445, per le dichiarazioni mendaci e per la formazione e l'uso di atti falsi, dichiara, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 21, comma II e 47 del predetto D.P.R., quanto segue:---------------
a) la predetta unità immobiliare, sita in EL (PE) alla Via F. P. Tosti, 7, e partitamente censita al Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 2, mappale
859, sub. 25, cat. A/2, Classe 3, vani 5,5, rendita € 313,75, è stata realizzata in virtù del Permesso di Costruire n. 30/06 del 06.04.2006, relativo alla costruzione di un edificio ad uso residenziale all'interno della Variante al P.R.G. “Contratto di
Quartiere II” e successivo Permesso di Costruire n. 70/07 del 05.10.2007 in variante con il “Recupero ai fini abitativi” del piano sottotetto, rilasciati entrambi dal Comune di EL;
inoltre l'immobile di che trattasi è munito di Certificato di Agibilità
n. 36/2007 del 30.11.2007 e, successivamente, non sono state realizzate opere, modifiche o mutamenti che richiedessero provvedimenti autorizzativi.
b) La suddetta unità immobiliare non è comunque interessata dalle previsioni di sanatoria di cui alla predetta Legge 47/1985 e successive disposizioni.
pagina 6 di 8 La predetta assegnazione in piena proprietà avviene con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, franca e libera da pesi, vincoli, servitù, ipoteche, nello stato di fatto e diritto in cui il bene si trova, ben noto alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come sino ad ora praticati, con trasferimento in capo al SI. della proprietà del 100% Parte_1 dell'immobile suindicato.
Agli effetti dell'art. 3 Legge 26.06.90, n. 165, la SI.ra attesta CP_1
l'avvenuta denuncia del reddito da fabbricato dell'immobile in oggetto nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data odierna.
Ai sensi dell'art. 29, comma 1-bis, Legge 52/85, inserito dall'art. 19, comma 14,
D.L. 78/2010, convertito con Legge 122/2010, la cedente dichiara che lo stato di fatto dell'immobile de quo corrisponde sia ai dati catastali, sia alla planimetria.
La SI.ra dichiara, ai sensi del D. Lgs. 192/2005 e sue modificazioni, CP_1
di aver fornito tutte le informazioni e la relativa documentazione, comprensiva dell'attestato di prestazione energetica redatto in data 13.12.2024 dal Geom.
[...]
che si produce unitamente al presente atto (doc.16). Parte_4
La SI.ra rinuncia sin d'ora all'iscrizione di ipoteca legale. CP_1
Ai sensi dell'art.1, comma 497, Legge 266/05 la cedente dichiara che il valore dell'immobile oggetto del trasferimento è pari ad € 39.532,50.
Ai sensi del protocollo di riferimento dell'intestato Tribunale, si dà atto che alla presente si allegano altresì, come già in atti: visura catastale aggiornata relativa all'immobile oggetto del presente trasferimento (doc.17), visura storica ventennale dell'Agenzia del territorio, Servizi Pubblicità Immobiliare (doc.18), planimetria dell'immobile (doc.19) e certificato di agibilità (doc.20).
pagina 7 di 8 Le parti danno atto che la cessione in oggetto interviene quale condizione patrimoniale dell'accordo e trova causa nella regolamentazione delle condizioni di separazione.
Le parti, nel sottoscrivere il presente ricorso, autorizzano sin d'ora il Conservatore dei RRII di Pescara a disporre le trascrizioni e le iscrizioni necessarie a dare esecuzione alle pattuizioni concordate.
Le parti stesse si obbligano a curare la trascrizione e voltura del verbale di udienza unitamente al decreto di omologa, che costituiscono parte integrante del presente trasferimento immobiliare, presso il competente ufficio dei Pubblici Registi
Immobiliari, esonerando il Cancelliere dalle responsabilità connesse a tale incombente.
Le spese per il suddetto trasferimento immobiliare sono ad esclusivo carico del SI.
.” Parte_1
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MANOPPELLO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 25/02/2025);
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 06/03/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2/2025 promossa da: nato a [...] il [...], assistito e difeso Parte_1
dall'avv. SACCOCCIA ROBERTO
e
, nata a [...] il [...], assistita e difesa CP_1
dall'avv. CORNACCHIA STEFANIA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02/01/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 27/06/1999, avevano contratto matrimonio con rito
[...]
concordatario, in MANOPPELLO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
All'udienza del 25/02/2025 i coniugi, alla presenza del Cancelliere che procedeva all'attestazione in conformità alla Sentenza n. 21761/2021 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione e a quanto stabilito dall'art. 29, comma 1-bis, Legge n.
52/1985, inserito dall'art. 19 comma 14 D.L. 78/2010 convertito con Legge n.
122/2010, comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 25/02/2025);
P. Q. M.
pagina 2 di 8 Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di ConSIlio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: Pt_1 CP_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
a- i coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto e ciascuno di essi sarà libero sia di portare la propria residenza ove ritenga opportuno e sia successivamente di trasferirla ove riterrà opportuno, salvo comunicazione da effettuare con congruo anticipo all'altro coniuge;
b- la casa coniugale, sita in EL (PE) alla Via Del Milite Ignoto, 35, resterà assegnata al marito SI. , che vi abiterà in via esclusiva, sostenendone Parte_1
le relative spese;
c- la SI.ra stabilirà la propria residenza nel Comune di EL CP_1
(PE) alla Via Tiburtina, 34, in appartamento di sua proprietà (in quanto ereditato dai di lei genitori), ove, nelle more, si è già trasferita a fine dicembre 2024;
d- entrambi i coniugi danno atto di aver già consensualmente provveduto a regolare i loro rapporti patrimoniali ed economici ed a dividersi ed assegnarsi i rispettivi beni arredanti la casa coniugale e dichiarano reciprocamente di non avere null'altro a che pretendere;
e- entrambe le figlie, e , fisseranno la loro Persona_1 Persona_2
residenza assieme a quella della madre, con inserimento nel di lei stato di famiglia;
f- per quanto riguarda la figlia minore i genitori ne avranno Persona_1
l'affido condiviso. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia con le modalità stabilite nel piano genitoriale allegato in atti come di seguito.
La figlia minore starà con il padre: Per_1
pagina 3 di 8 - a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola e sino alla domenica sera dopo la cena;
- durante l'anno scolastico, due pomeriggi a settimana, compatibilmente con le attività scolastiche e sportive della figlia e con i turni di lavoro del padre;
- durante le festività di Natale (dalla fine delle lezioni all'Epifania): dalla fine delle lezioni al 31/12/2024 starà presso la madre;
dal 01/01/2025 al rientro a Per_1 scuola, starà con il padre;
l'anno successivo si alterneranno i turni;
- durante le festività di Pasqua (vacanze scolastiche comprendenti la festività): dalla fine delle lezioni alla Pasqua starà con il padre;
dal Lunedì dell'Angelo al rientro a scuola starà con la madre;
l'anno successivo si alterneranno i turni;
- ponti primaverili, 2 giugno, altre festività, compleanni e onomastici e altre ricorrenze nel corso dell'anno: in tali occasioni trascorrerà una festività con Per_1
la madre e quella successiva con il padre (ad es: 25 aprile 2025 con la madre, il 1° maggio 2025 con il padre, 2 giugno 2025 con la madre, e così via…). L'anno successivo si invertiranno le festività che trascorrerà con l'altro genitore;
Per_1
- Il giorno del compleanno, lo trascorrerà un anno con la madre e l'anno Per_1
successivo con il padre, e così via, salvo decidere di trascorrerlo unitamente con entrambi i genitori;
- nel mese di agosto, starà con il padre due settimane, da fissare entro il 15 Per_1
Giugno di ogni anno;
- Il SI. , in caso di propria assenza/impedimento delega all'assistenza Parte_1
della figlia i nonni paterni, SIg.ri e , che Per_1 Parte_2 Parte_3
abitano a EL (PE) alla Via Chieti, 5.
g- la figlia maggiore sarà libera di vedere il padre e stare con lui Persona_2
quando lo vorrà e compatibilmente con i di lei impegni universitari e di salute;
h- il padre contribuirà al mantenimento delle figlie versando alla madre, mediante bonifico sul conto corrente postale intestato alla moglie, avente IBAN:
pagina 4 di 8 [...], entro il giorno 5 di ciascun mese, una somma pari ad € 650,00 (di cui: € 325,00 per la figlia ed € 325,00 per la figlia Persona_2
). Persona_1
Detta somma verrà rivalutata annualmente in dipendenza delle variazioni accertate dell'indice ISTAT.
i- il SI. , all'esito dell'omologa della presente separazione, si Parte_1 impegnerà ad autorizzarne il versamento dell'assegno unico interamente alla SI.ra direttamente dall'Ente preposto;
CP_1
l- i genitori, dopo averle concordate, contribuiranno nella misura del 50% cadauno alle spese straordinarie delle figlie, secondo le linee guida CNF (doc.14);
m- le detrazioni per le figlie a carico saranno ripartite al 50% tra i genitori;
n- i coniugi, diversamente da quanto indicato nel ricorso, convengono che l'autovettura Fiat Panda, targata EA 540 ZL, viene assegnata in proprietà al SI.
[...]
, mentre l'autovettura Fiat Idea, targata DS 855 RV, viene assegnata alla Pt_1
SI.ra , con spese di trasferimento a carico dei rispettivi assegnatari;
CP_1
o- i coniugi concordano espressamente che la SI.ra trasferisce, in CP_1
favore del SI. , il quale accetta detto trasferimento, la proprietà Parte_1 dell'immobile sito EL (PE) alla Via F. P. Tosti, 7, nel rispetto delle modalità meglio specificate nella successiva clausola p);
p- I coniugi, ad integrazione e definizione dei reciproci rapporti patrimoniali e nell'intento di effettuare trasferimenti immobiliari con causa conciliativa - solutoria - compensativa, costituente elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della vicenda matrimoniale, espressamente convengono di ricomprendere tra le condizioni di separazione le seguenti attribuzioni patrimoniali:
“La SI.ra , con la sottoscrizione della presente scrittura, trasferisce al CP_1
SI. , che accetta, la piena proprietà dell'immobile sito in EL Parte_1
(PE) alla Via F. P. Tosti, 7, facente parte del “Condominio Nel Parco C”, acquistato pagina 5 di 8 con atto del Notaio del 09.06.2007, Rep. n.102354, Raccolta n.13815, Persona_3
registrato a Pescara in data 05.07.2007 al n.13474-8268 (doc.15), così meglio identificato: “appartamento mansardato ubicato al terzo piano avente ingresso angolo cottura/pranzo, ripostiglio, bagno, disimpegno, due camere e balcone confinante con e , vano scala, corte comune con annessa cantina al piano Parte_2 Pt_1
seminterrato, confinante con e , distacco da corte comune Parte_1 Parte_2
e pianerottolo condominiale il tutto distinto al Catasto Fabbricati di EL al foglio 2, mappale 859, sub. 25, con diritto alle corti comuni individuate nell'elaborato planimetrico con i subb. 1, 2 e 4.
Agli effetti dell'art. 40, comma II, Legge 28.02.1985 n.47 e sue modificazioni ed ai sensi della Legge 04.01.1968, n.15, la SI.ra , consapevole delle sanzioni CP_1 penali previste dall'art.76 D.P.R. 28.12.2000, n.445, per le dichiarazioni mendaci e per la formazione e l'uso di atti falsi, dichiara, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 21, comma II e 47 del predetto D.P.R., quanto segue:---------------
a) la predetta unità immobiliare, sita in EL (PE) alla Via F. P. Tosti, 7, e partitamente censita al Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 2, mappale
859, sub. 25, cat. A/2, Classe 3, vani 5,5, rendita € 313,75, è stata realizzata in virtù del Permesso di Costruire n. 30/06 del 06.04.2006, relativo alla costruzione di un edificio ad uso residenziale all'interno della Variante al P.R.G. “Contratto di
Quartiere II” e successivo Permesso di Costruire n. 70/07 del 05.10.2007 in variante con il “Recupero ai fini abitativi” del piano sottotetto, rilasciati entrambi dal Comune di EL;
inoltre l'immobile di che trattasi è munito di Certificato di Agibilità
n. 36/2007 del 30.11.2007 e, successivamente, non sono state realizzate opere, modifiche o mutamenti che richiedessero provvedimenti autorizzativi.
b) La suddetta unità immobiliare non è comunque interessata dalle previsioni di sanatoria di cui alla predetta Legge 47/1985 e successive disposizioni.
pagina 6 di 8 La predetta assegnazione in piena proprietà avviene con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, franca e libera da pesi, vincoli, servitù, ipoteche, nello stato di fatto e diritto in cui il bene si trova, ben noto alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come sino ad ora praticati, con trasferimento in capo al SI. della proprietà del 100% Parte_1 dell'immobile suindicato.
Agli effetti dell'art. 3 Legge 26.06.90, n. 165, la SI.ra attesta CP_1
l'avvenuta denuncia del reddito da fabbricato dell'immobile in oggetto nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data odierna.
Ai sensi dell'art. 29, comma 1-bis, Legge 52/85, inserito dall'art. 19, comma 14,
D.L. 78/2010, convertito con Legge 122/2010, la cedente dichiara che lo stato di fatto dell'immobile de quo corrisponde sia ai dati catastali, sia alla planimetria.
La SI.ra dichiara, ai sensi del D. Lgs. 192/2005 e sue modificazioni, CP_1
di aver fornito tutte le informazioni e la relativa documentazione, comprensiva dell'attestato di prestazione energetica redatto in data 13.12.2024 dal Geom.
[...]
che si produce unitamente al presente atto (doc.16). Parte_4
La SI.ra rinuncia sin d'ora all'iscrizione di ipoteca legale. CP_1
Ai sensi dell'art.1, comma 497, Legge 266/05 la cedente dichiara che il valore dell'immobile oggetto del trasferimento è pari ad € 39.532,50.
Ai sensi del protocollo di riferimento dell'intestato Tribunale, si dà atto che alla presente si allegano altresì, come già in atti: visura catastale aggiornata relativa all'immobile oggetto del presente trasferimento (doc.17), visura storica ventennale dell'Agenzia del territorio, Servizi Pubblicità Immobiliare (doc.18), planimetria dell'immobile (doc.19) e certificato di agibilità (doc.20).
pagina 7 di 8 Le parti danno atto che la cessione in oggetto interviene quale condizione patrimoniale dell'accordo e trova causa nella regolamentazione delle condizioni di separazione.
Le parti, nel sottoscrivere il presente ricorso, autorizzano sin d'ora il Conservatore dei RRII di Pescara a disporre le trascrizioni e le iscrizioni necessarie a dare esecuzione alle pattuizioni concordate.
Le parti stesse si obbligano a curare la trascrizione e voltura del verbale di udienza unitamente al decreto di omologa, che costituiscono parte integrante del presente trasferimento immobiliare, presso il competente ufficio dei Pubblici Registi
Immobiliari, esonerando il Cancelliere dalle responsabilità connesse a tale incombente.
Le spese per il suddetto trasferimento immobiliare sono ad esclusivo carico del SI.
.” Parte_1
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MANOPPELLO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 25/02/2025);
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 06/03/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 8 di 8