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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 09/10/2025, n. 1252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1252 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 9.10.2025, promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. G. Giordano Parte_1
Ricorrente C O N T R O
, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. G. Zamboni CP_1
Resistente Oggetto: pagamento ratei indennità accompagnamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.05.2024 e contestuale istanza cautelare, la ricorrente indicata in epigrafe, in qualità di amministratrice di sostegno della figlia - titolare Controparte_2 quest'ultima di pensione categoria Inv. civ n.00183344 in quanto riconosciuta invalida con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e con necessità di assistenza continua - esponeva che CP_1 aveva accreditato gli importi spettanti a tale titolo sino al decesso del padre, Persona_1 (avvenuto in data 22 settembre 2022), su un conto corrente cointestato con l'odierna istante. Allegava l'illegittimità del mancato ripristino del pagamento della pensione di cui CP_2 era titolare, non avendo peraltro mai contestato il diritto alla relativa prestazione.
[...] CP_1 Chiedeva, pertanto il ripristino del pagamento della pensione/indennità di accompagnamento in favore di con condanna dell' al pagamento del dovuto. Controparte_2 CP_1 Con ordinanza del 10.7.2024, l'istanza cautelare veniva accolta.
, costituendosi in giudizio con memoria depositata in data 26.2.2025, ha chiesto dichiararsi CP_1 cessata la materia del contendere, avendo provveduto al pagamento di quanto spettante alla ricorrente per le ragioni indicate in ricorso e al ripristino della prestazione. All'odierna udienza parte ricorrente ha aderito a tale richiesta. Ebbene, atteso che la materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta (Cass. 13217/2013), su concorde richiesta delle parti, va dichiarata cessata la materia del contendere essendo pacifico che abbia proceduto al CP_1 pagamento della prestazione richiesta. La regolamentazione delle spese di giudizio (comprese quelle della fase cautelare)– liquidate in considerazione del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria e di questioni giuridiche complesse- segue il principio della soccombenza virtuale, atteso che- come risulta dalla documentazione depositata in data 26.2.2025- il pagamento degli arretrati è avvenuto solo in seguito alla notifica dell'ordinanza cautelare.
P.Q.M.
CP_ definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti dell' così Parte_1 provvede: Dichiara cessata la materia del contendere. Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 4500,00 oltre rimborso forfettario, CP_1 IVA e CAP, con distrazione in favore del procuratore costituito della ricorrente per dichiarato anticipo. Brindisi, 9.10.2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere