Sentenza 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 25/03/2026, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00582/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01675/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1675 del 2025, proposto da
NI AN, rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Pagliuca e Marino Iannacchero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Taurano, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza,
alla sentenza n. 162/2025, emessa dal Tribunale di Avellino - Sez. Lavoro il 6.2.2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 il dott. IG US e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso, notificato in data 24 ottobre 2025 e in pari data notificato, il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Avellino ha condannato il “ Comune di Taurano, in persona del Sindaco p.t., al pagamento della complessiva somma lorda di € 4.691,73 in favore di AN NI, a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario dal 2015 a tutto il 2019, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorta capitale netta, con decorrenza dalla maturazione delle singole poste di credito e sino al saldo; 2) rigetta per il resto il ricorso; 3) compensa le spese di lite nella misura di un terzo e condanna il Comune di Taurano, in persona del Sindaco p.t., al pagamento della residua parte, che liquida in € 1.150,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario”.
1.2. Il deducente ha evidenziato l’avvenuta notifica della sentenza all’Amministrazione, il decorso del termine di legge di 120 giorni dalla notifica, l’avvenuto passaggio in giudicato della stessa e la mancata esecuzione. Parte ricorrente ha chiesto, quindi, l’ottemperanza dell’Amministrazione alla predetta sentenza, nonché la nomina di un Commissario ad acta in caso di persistente inerzia.
2. Il Comune non si è costituito in giudizio.
3. Alla camera di consiglio del 24 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
4. Tanto premesso in fatto, dalla documentazione prodotta da parte ricorrente emerge che la sentenza de qua:
- è stata notificata all’Amministrazione il 7 aprile 2025 (mezzo PEC indirizzata a comuneditaurano@legalmail.it);
- è passata in giudicato, come emerge dal certificato rilasciato dalla cancelleria dell’Ufficio giudiziario di Avellino in data 16 settembre 2025;
Inoltre, è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
5. Ciò posto, le statuizioni contenute nel dispositivo della suddetta sentenza risultano, allo stato, inadempiute in ragione della mancata prova da parte dell’Amministrazione dell’esecuzione del titolo azionato.
Alla luce del rispetto delle formalità procedurali e della fondatezza della pretesa nei limiti sopra illustrati, il ricorso in esame va accolto e, per l’effetto, in esecuzione dell’azionata sentenza, deve ordinarsi all’amministrazione suddetta di provvedere entro il termine di 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
6. Per il caso di ulteriore inadempienza, si nomina sin d’ora Commissario ad acta nella persona del Prefetto di Salerno, con facoltà di delega ad idoneo Funzionario, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato Commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda entro il termine di 90 (novanta) giorni, decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione al titolo azionato, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
È inoltre utile soggiungere che il Commissario ad acta dovrà procedere sia alla allocazione della somma in bilancio (ove manchi un apposito stanziamento), all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale della somma; con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento. Una volta espletate le indicate operazioni sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto. Il compenso dovuto al commissario andrà posto a carico dell’Amministrazione inadempiente.
7. Con riguardo alla ulteriore richiesta di condanna dell'amministrazione intimata al pagamento della penalità di mora (c.d. astreinte), come già fatto da questo Tribunale in precedenti pronunce, occorre evidenziare che il Consiglio di Stato, nel rilevare l’assenza di preclusioni astratte sul piano dell'ammissibilità dell’istituto giuridico in esame nei confronti della P.A. inadempiente, ha tuttavia chiarito che “ l’art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a., proprio in considerazione della specialità, in questo caso favorevole, del debitore pubblico - con specifico riferimento alle difficoltà nell'adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici - ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità, previsto nel codice di rito civile, quello, del tutto autonomo, della sussistenza di altre ragioni ostative”, con la conseguenza che “ spetterà allora al giudice dell'ottemperanza, dotato di un ampio potere discrezionale sia in sede di scrutinio delle ricordate esimenti che in sede di determinazione dell'ammontare della sanzione, verificare se le circostanza addotte dal debitore pubblico assumano rilievo al fine di negare la sanzione o di mitigarne l'importo” (cfr. Consiglio di Stato, Ad. plen., n. 15/2014). Orbene, alla luce della richiamata decisione dell'Adunanza Plenaria, il Collegio ritiene che la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico giustificano, in concreto, la mancata condanna della parte pubblica al pagamento dell’astreinte (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, 23 agosto 2018, n. 9022; T.A.R. Lazio, sez. II, 20 marzo 2018, n. 3101; T.A.R. Campania, sez. VII, 8 giugno 2018, n. 3836).
8. Le spese di lite seguono la soccombenza dell’amministrazione intimata e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso per ottemperanza come in epigrafe proposto:
A) accoglie il ricorso nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione;
B) condanna il Comune di Taurano al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 800,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute e nelle misure di legge, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, nonché alla rifusione del contributo unificato se versato, da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente, per dichiarato anticipo.
C) manda alla segreteria di comunicare il presente provvedimento alle parti ed al Commissario ad acta nominato come da parte motiva.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
IG US, Presidente, Estensore
Marcello Polimeno, Referendario
Simona Saracino, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IG US |
IL SEGRETARIO