CASS
Sentenza 4 novembre 2020
Sentenza 4 novembre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/11/2020, n. 30775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30775 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2020 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RA AD, nato a [...] il [...] ER ET, nata a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 26/9/2019 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata sentito il difensore dei ricorrenti, avvocato Staniscia in sostituzione, che si è richiamato ai motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma, con la decisione descritta in epigrafe, ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Roma ha condannato ET MA e AD RA alla pena ritenuta di giustizia perché ritenuti colpevoli del reato di calunnia. Penale Sent. Sez. 6 Num. 30775 Anno 2020 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO Data Udienza: 13/10/2020 In particolare, secondo la conforme ricostruzione operata dai giudici del merito in entrambi i gradi del giudizio, gli imputati, nel corso di un giudizio di sfratto - intentato dalla società dei fratelli IL e BR RI, proprietaria di un immobile locato ai danni della società rappresentata dal RA e della quale sono soci entrambi, oltre che da questi ultimi in proprio - disconoscevano ai sensi dell'art 214 cod. proc. civ. la firma apposta in calce a due contratti di locazione, negando che la stessa fosse riferibile alla ER (all'epoca legale rappresentate della società conduttrice) e così accusando indirettamente di falso in scrittura privata i due RI, unici soggetti che avrebbero avuto interesse ad apporre quella firma apocrifa, in realtà riconducibile alla grafia del RA, come accertato in quel giudizio civile in esito ad apposita perizia grafica. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati per il tramite del difensore di fiducia, articolando tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge sostanziale riferita agli artt. 368 e 488, in relazione all'ad 493 bis, cod.pen., e violazione di legge processuale in relazione all'art. 331 cod. proc. pen.. L'incolpazione calunniosa ascritta ai ricorrenti avrebbe ad oggetto un reato, la falsità in scrittura privata, che, tuttavia, ai fini della procedibilità, richiedeva la querela, mai presentata dai ricorrenti. Nè poteva ritenersi utile al fine il disconoscimento reso nel corso del processo civile, a fronte di un reato non procedibile d'ufficio. La non procedibilità del reato presupposto, pertanto, rendeva non configurabile la calunnia ascritta agli imputati;
ed anche a voler ritenere che una denunzia querela vi sia stata, la Corte avrebbe trascurato di considerare che la stessa sarebbe stata superata dalla transazione occorsa tra le parti, in forza della quale le stesse hanno rinunziato alle contrapposte pretese ed in ragione della quale il GI ha dichiarato estinto il delitto di falso e truffa originariamente contestato al capo A) della rubrica. 2.2. Con il secondo motivo si deduce, nuovamente, violazione di legge sostanziale, riferita agli artt. 368 e 488, in relazione all'ad 493 bis, cod.pen., e processuale, riferita agli artt. 214 e 220 del cod. proc. civ. Ad avviso della difesa il contenuto degli atti di disconoscimento non rappresentavano altro che una difesa civilistica senza nessun addebito di falso, così che doveva escludersi la sussistenza sia degli estremi oggettivi della calunnia, sia del dolo. 2.2. Con il terzo motivo, sempre sotto il versante della violazione di legge riferita all'art. 368 , nonché all'art 488 in relazione all'ad 493 bis cod.pen., si evidenzia che anche a voler ritenere che i disconoscimenti operati dai due ricorrenti fossero tali da attivare un procedimento penale in danno dei due RI, gli stessi 2 sarebbero stati intempestivi sia guardando alla data relativa alla stipula dei contratti di locazione connotati dalla falsa sottoscrizione, sia guardando alla data della prima intimazione di sfratti per morosità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La non configurabilità del reato contestato per la riscontrata fondatezza del primo motivo impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 2. E' pacifico che il reato del quale sarebbero stati ingiustamente accusati i fratelli RI è quello di falso in scrittura privata, per aver apposto firme apocrife in calce a due contratti di locazione relativi ad un immobile di proprietà della loro società. Reato, ora depenalizzato, che alla data della condotte in contestazione risultava subordinato a querela ex art. 493 bis cod. pen., all'epoca vigente. 3. Ciò precisato, è vero che il disconoscimento ex art 214 cod. proc. pen. rileva quale " denunzia" ai fini della configurabilità del reato di calunnia laddove la parte non si limiti ad esercitare tale potere in termini espliciti e formali, al fine di sottrarsi agli effetti pregiudizievoli derivanti dal riconoscimento anche tacito della scrittura prodotta, ma aggiunga incolpazioni esplicite o implicite di un reato contro la fede pubblica (in tal senso, Sez. 6, n. 7643 del 22/10/2009, Tessitore, Rv. 226166). E' anche vero, tuttavia, che tanto presuppone che si tratti di reati perseguibili d'ufficio giacchè per il resto occorre la formale presentazione di una querela, così come doveva ritenersi, in ragione di quanto sopra evidenziato, per il falso in scrittura privata alla luce della normativa all'epoca vigente, oggetto della calunnia ascritta ai due imputati (Sez. 6, Sentenze nn. 28231 del 13/02/2019,Rv. 276226 e 49563 del 03/10/2018, nm). 4. Da qui la fondatezza del ricorso, cui consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste;
valutazione, questa, che assume all'evidenza rilievo pregiudiziale, ex art 129 cod. proc. pen., rispetto alla intervenuta estinzione del reato per la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso il 13/10/2020.
sentita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata sentito il difensore dei ricorrenti, avvocato Staniscia in sostituzione, che si è richiamato ai motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma, con la decisione descritta in epigrafe, ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Roma ha condannato ET MA e AD RA alla pena ritenuta di giustizia perché ritenuti colpevoli del reato di calunnia. Penale Sent. Sez. 6 Num. 30775 Anno 2020 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO Data Udienza: 13/10/2020 In particolare, secondo la conforme ricostruzione operata dai giudici del merito in entrambi i gradi del giudizio, gli imputati, nel corso di un giudizio di sfratto - intentato dalla società dei fratelli IL e BR RI, proprietaria di un immobile locato ai danni della società rappresentata dal RA e della quale sono soci entrambi, oltre che da questi ultimi in proprio - disconoscevano ai sensi dell'art 214 cod. proc. civ. la firma apposta in calce a due contratti di locazione, negando che la stessa fosse riferibile alla ER (all'epoca legale rappresentate della società conduttrice) e così accusando indirettamente di falso in scrittura privata i due RI, unici soggetti che avrebbero avuto interesse ad apporre quella firma apocrifa, in realtà riconducibile alla grafia del RA, come accertato in quel giudizio civile in esito ad apposita perizia grafica. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati per il tramite del difensore di fiducia, articolando tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge sostanziale riferita agli artt. 368 e 488, in relazione all'ad 493 bis, cod.pen., e violazione di legge processuale in relazione all'art. 331 cod. proc. pen.. L'incolpazione calunniosa ascritta ai ricorrenti avrebbe ad oggetto un reato, la falsità in scrittura privata, che, tuttavia, ai fini della procedibilità, richiedeva la querela, mai presentata dai ricorrenti. Nè poteva ritenersi utile al fine il disconoscimento reso nel corso del processo civile, a fronte di un reato non procedibile d'ufficio. La non procedibilità del reato presupposto, pertanto, rendeva non configurabile la calunnia ascritta agli imputati;
ed anche a voler ritenere che una denunzia querela vi sia stata, la Corte avrebbe trascurato di considerare che la stessa sarebbe stata superata dalla transazione occorsa tra le parti, in forza della quale le stesse hanno rinunziato alle contrapposte pretese ed in ragione della quale il GI ha dichiarato estinto il delitto di falso e truffa originariamente contestato al capo A) della rubrica. 2.2. Con il secondo motivo si deduce, nuovamente, violazione di legge sostanziale, riferita agli artt. 368 e 488, in relazione all'ad 493 bis, cod.pen., e processuale, riferita agli artt. 214 e 220 del cod. proc. civ. Ad avviso della difesa il contenuto degli atti di disconoscimento non rappresentavano altro che una difesa civilistica senza nessun addebito di falso, così che doveva escludersi la sussistenza sia degli estremi oggettivi della calunnia, sia del dolo. 2.2. Con il terzo motivo, sempre sotto il versante della violazione di legge riferita all'art. 368 , nonché all'art 488 in relazione all'ad 493 bis cod.pen., si evidenzia che anche a voler ritenere che i disconoscimenti operati dai due ricorrenti fossero tali da attivare un procedimento penale in danno dei due RI, gli stessi 2 sarebbero stati intempestivi sia guardando alla data relativa alla stipula dei contratti di locazione connotati dalla falsa sottoscrizione, sia guardando alla data della prima intimazione di sfratti per morosità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La non configurabilità del reato contestato per la riscontrata fondatezza del primo motivo impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 2. E' pacifico che il reato del quale sarebbero stati ingiustamente accusati i fratelli RI è quello di falso in scrittura privata, per aver apposto firme apocrife in calce a due contratti di locazione relativi ad un immobile di proprietà della loro società. Reato, ora depenalizzato, che alla data della condotte in contestazione risultava subordinato a querela ex art. 493 bis cod. pen., all'epoca vigente. 3. Ciò precisato, è vero che il disconoscimento ex art 214 cod. proc. pen. rileva quale " denunzia" ai fini della configurabilità del reato di calunnia laddove la parte non si limiti ad esercitare tale potere in termini espliciti e formali, al fine di sottrarsi agli effetti pregiudizievoli derivanti dal riconoscimento anche tacito della scrittura prodotta, ma aggiunga incolpazioni esplicite o implicite di un reato contro la fede pubblica (in tal senso, Sez. 6, n. 7643 del 22/10/2009, Tessitore, Rv. 226166). E' anche vero, tuttavia, che tanto presuppone che si tratti di reati perseguibili d'ufficio giacchè per il resto occorre la formale presentazione di una querela, così come doveva ritenersi, in ragione di quanto sopra evidenziato, per il falso in scrittura privata alla luce della normativa all'epoca vigente, oggetto della calunnia ascritta ai due imputati (Sez. 6, Sentenze nn. 28231 del 13/02/2019,Rv. 276226 e 49563 del 03/10/2018, nm). 4. Da qui la fondatezza del ricorso, cui consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste;
valutazione, questa, che assume all'evidenza rilievo pregiudiziale, ex art 129 cod. proc. pen., rispetto alla intervenuta estinzione del reato per la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso il 13/10/2020.