TRIB
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 04/11/2025, n. 1362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1362 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 04/11/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 04/11/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
e , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 dall'avvocato DIGERONIMO BIAGIO e LOCONTE CLEMENTE , nel cui studio hanno eletto domicilio ricorrente e
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato VALZANO LARA
INAIL, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato ROTUNNO DIANA ANNA resistenti
oggetto: opposizione cartelle di pagamento
1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03/06/2024 i ricorrenti in epigrafe indicati proponevano opposizione avverso le cartelle di pagamento n. 02420210016897146501 e n. 02420210016897146502, notificate loro in qualità di eredi del padre e riferite ai contributi Persona_1 previdenziali NA dovuti da quest'ultimo per gli anni 2019, 2020 e 2021. Nello specifico i ricorrenti hanno dedotto che subito dopo la morte del de cuius, e prima della notifica delle cartelle impugnate, avevano rinunciato all'eredità del genitore e che l Controparte_1
, prima della notifica delle cartelle, aveva provveduto a
[...] notificare al sig. , quale erede di , una Parte_1 Persona_1 comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.02480202400004524000 del veicolo di proprietà Fiat Grande Punto e un atto di pignoramento dei crediti verso terzi n.0248420240000711001. I ricorrenti hanno pertanto eccepito l'illegittimità delle cartelle di pagamento opposte per difetto di legittimazione passiva, avendo debitamente comunicato all'agente della riscossione la rinuncia all'erdità, concludendo per l'annullamento delle cartelle impugnate. NA costituitosi in giudizio ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per le censure afferenti all'attività dell'agente della riscossione, concludendo per il rigetto del ricorso, con condanna di alle spese di lite e compensazione per Controparte_1
NA. Costituitasi in giudizio ha chiesto Controparte_1 dichiararsi cessata la materia del contendere, deducendo che le cartelle n. 02420210016897146501 intestata a e n Parte_1
02420210016897146502 intestata a sono state annullate, con Parte_2 conseguente revoca del pignoramento presso terzi e del preavviso di fermo amministrativo, in considerazione della rinuncia all'eredità del de cuius padre , intestatario principale. Persona_1
All'odierna udienza le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Parte ricorrente e NA hanno chiesto la condanna di CP_1
alle spese di lite, ha chiesto la
[...] Controparte_1 compensazione delle spese. Ebbene, atteso che la materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammesse da entrambe le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta (Cass. 13217/2013), su concorde richiesta delle parti, essendo pacifico
2 che le cartelle di pagamento opposte sono state annullate, va dichiarata cessata la materia del contendere. Ciò posto, occorre procedere alla regolamentazione delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale e cioè in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. in tal senso: Cass. civile, 25 febbraio 2009, n. 4483; Cass. civile, 8 giugno 2005, n. 11962; Cass. civile, 2 agosto 2004, n. 14775). Dalla documentazione in atti, emerge che i ricorrenti avevano rinunciato all'eredità prima della notifica delle cartelle di pagamento, e la predetta rinuncia era stata comunicata ad Controparte_1
il 14/06/2023.
[...]
Ritenute fondate da questo giudicante le ragioni del ricorso, si ritiene che deve essere condannata alla Controparte_1 rifusione delle spese legali liquidate in euro 1865,00, secondo i parametri del d.m. 147/2022 , tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e del valore della causa. Le spese vanno viceversa compensate nei confronti di NA stante l'intervenuto affidamento della riscossione del credito ad agenzia delle entrate riscossione, cui era stata debitamente comunicata la rinuncia all'eredità degli istanti.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 03.06.2024 da e così provvede: Parte_1 Parte_2
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna alla rifusione delle Controparte_1 spese legali nei confronti dei ricorrenti liquidate in € 886,00 oltre iva, cap e rimborso spese forfettarie come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
dichiara compensate le spese tra le parti ricorrenti e NA. Brindisi, 04/11/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
3
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 04/11/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
e , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 dall'avvocato DIGERONIMO BIAGIO e LOCONTE CLEMENTE , nel cui studio hanno eletto domicilio ricorrente e
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato VALZANO LARA
INAIL, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato ROTUNNO DIANA ANNA resistenti
oggetto: opposizione cartelle di pagamento
1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03/06/2024 i ricorrenti in epigrafe indicati proponevano opposizione avverso le cartelle di pagamento n. 02420210016897146501 e n. 02420210016897146502, notificate loro in qualità di eredi del padre e riferite ai contributi Persona_1 previdenziali NA dovuti da quest'ultimo per gli anni 2019, 2020 e 2021. Nello specifico i ricorrenti hanno dedotto che subito dopo la morte del de cuius, e prima della notifica delle cartelle impugnate, avevano rinunciato all'eredità del genitore e che l Controparte_1
, prima della notifica delle cartelle, aveva provveduto a
[...] notificare al sig. , quale erede di , una Parte_1 Persona_1 comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.02480202400004524000 del veicolo di proprietà Fiat Grande Punto e un atto di pignoramento dei crediti verso terzi n.0248420240000711001. I ricorrenti hanno pertanto eccepito l'illegittimità delle cartelle di pagamento opposte per difetto di legittimazione passiva, avendo debitamente comunicato all'agente della riscossione la rinuncia all'erdità, concludendo per l'annullamento delle cartelle impugnate. NA costituitosi in giudizio ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per le censure afferenti all'attività dell'agente della riscossione, concludendo per il rigetto del ricorso, con condanna di alle spese di lite e compensazione per Controparte_1
NA. Costituitasi in giudizio ha chiesto Controparte_1 dichiararsi cessata la materia del contendere, deducendo che le cartelle n. 02420210016897146501 intestata a e n Parte_1
02420210016897146502 intestata a sono state annullate, con Parte_2 conseguente revoca del pignoramento presso terzi e del preavviso di fermo amministrativo, in considerazione della rinuncia all'eredità del de cuius padre , intestatario principale. Persona_1
All'odierna udienza le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Parte ricorrente e NA hanno chiesto la condanna di CP_1
alle spese di lite, ha chiesto la
[...] Controparte_1 compensazione delle spese. Ebbene, atteso che la materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammesse da entrambe le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta (Cass. 13217/2013), su concorde richiesta delle parti, essendo pacifico
2 che le cartelle di pagamento opposte sono state annullate, va dichiarata cessata la materia del contendere. Ciò posto, occorre procedere alla regolamentazione delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale e cioè in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. in tal senso: Cass. civile, 25 febbraio 2009, n. 4483; Cass. civile, 8 giugno 2005, n. 11962; Cass. civile, 2 agosto 2004, n. 14775). Dalla documentazione in atti, emerge che i ricorrenti avevano rinunciato all'eredità prima della notifica delle cartelle di pagamento, e la predetta rinuncia era stata comunicata ad Controparte_1
il 14/06/2023.
[...]
Ritenute fondate da questo giudicante le ragioni del ricorso, si ritiene che deve essere condannata alla Controparte_1 rifusione delle spese legali liquidate in euro 1865,00, secondo i parametri del d.m. 147/2022 , tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e del valore della causa. Le spese vanno viceversa compensate nei confronti di NA stante l'intervenuto affidamento della riscossione del credito ad agenzia delle entrate riscossione, cui era stata debitamente comunicata la rinuncia all'eredità degli istanti.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 03.06.2024 da e così provvede: Parte_1 Parte_2
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna alla rifusione delle Controparte_1 spese legali nei confronti dei ricorrenti liquidate in € 886,00 oltre iva, cap e rimborso spese forfettarie come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
dichiara compensate le spese tra le parti ricorrenti e NA. Brindisi, 04/11/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
3