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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/11/2025, n. 10070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10070 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
n. 1612/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Federica D'Auria, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1612/2023 Ruolo generale Affari Conteziosi promossa da:
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Parte_1 C.F._1
Sellitti; pec: Email_1
- parte attrice -
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Viviana De Bello;
pec: .salerno.it Email_2 CP_2
- parte convenuta –
Oggetto: azione di accertamento negativo del credito.
Conclusioni: come da verbali di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 9.1.2023, conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
al fine di contestare la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. Controparte_3
pagina 1 di 8 07176202200009212000 ricevuta in data 20.12.2022, per l'importo complessivo di euro 26.536,35, lamentando l'insussistenza del diritto ad iscrivere ipoteca da parte dell'agente per la riscossione.
In particolare, l'attrice precisava che al preavviso in questione risultavano sottese quattro cartelle di pagamento rimaste impagate, di cui la cartella n. 071/2018/0085673737/002 riferibile a presunti crediti vantati dalla - ricevuta in data 4.6.2019 e già Controparte_4 oggetto di opposizione, tuttora pendente dinanzi alla Corte di Appello di Napoli – ed altre tre cartelle nn. 071/2017/0055062707/000, 071/2019/0075708059/000 e 071/2020/0034415638/000 dovute a sanzioni amministrative derivanti da contravvenzioni al codice della strada, delle quali lamentava l'omessa notificazione previa e, comunque, l'intervenuta prescrizione del credito sotteso alla cartella n.
071/2017/0055062707/000.
Concludeva, dunque, per l'accertamento dell'insussistenza del diritto ad iscrivere ipoteca da parte dell'agente per la riscossione per i seguenti motivi:
- riguardo alla cartella n. 071/2018/0085673737/002 di euro 25.001,06, per non aver indicato l'immobile sul quale si intendeva accendere l'ipoteca e, comunque - essendo l'attrice proprietaria di un unico immobile adibito ad uso abitativo e nel quale aveva la residenza – per violazione dei limiti di espropriabilità di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 602/1973;
- riguardo alle altre tre cartelle, per l'omessa notificazione delle stesse previamente al preavviso impugnato e, comunque, per l'intervenuta prescrizione del credito sotteso alla cartella n.
071/2017/0055062707/000, nel periodo compreso tra la presunta data di notificazione della cartella e quella di ricezione del preavviso di iscrizione ipotecaria.
Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 19.4.2023, si costituiva l'
[...]
, la quale chiedeva il rigetto della domanda poiché inammissibile ed infondata, con Controparte_5 vittoria di spese.
Nello specifico ed in riferimento alla cartella n. 071/2018/0085673737/002, deduceva l'assoluta irrilevanza del giudizio di appello ancora in itinere, non essendo intervenuto alcun provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, nonché l'irrilevanza degli eventuali limiti di pignorabilità del bene immobile di proprietà dell'attrice, non costituendo l'ipoteca atto preordinato all'esecuzione, ma esclusivamente misura afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento; precisava, quindi, che unico limite all'ammissibilità della iscrizione ipotecaria poteva essere quello dell'importo del credito, qualora inferiore alla soglia dei ventimila euro come sancita dall'art. 77 del
D.P.R. n. 602/1973, ma non applicabile al caso di specie dato il valore superiore del credito;
ad ogni buon conto, evidenziava che l'azione era stata spiegata avverso un mero preavviso di iscrizione pagina 2 di 8 ipotecaria e non direttamente ad iscrizione di ipoteca, motivo per il quale anche tali contestazioni non potevano trovare accoglimento.
Riguardo, invece, le restanti cartelle di pagamento sottese alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, postulava l'assoluta inammissibilità dell'azione spiegata, attesa la regolare notificazione delle stesse e la mancata tempestiva impugnazione da parte dell'attrice.
Pertanto, precisate le conclusioni, all'udienza del 25.09.2025 la causa veniva riservata in decisione, senza concessione di termini ex art. 190 c.p.c.
*****
1. In via preliminare, la domanda va qualificata in termini di azione di accertamento negativo del credito.
Costituisce giurisprudenza consolidata quella per cui l'azione spiegata avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria tesa all'accertamento dell'insussistenza del diritto ad iscrivere ipoteca da parte dell'agente per la riscossione, al pari di quella promossa avverso il preavviso di fermo amministrativo, così come quella promossa direttamente contro l'iscrizione di ipoteca o il fermo amministrativo, costituiscano tutte ipotesi di azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, in quanto tali assoggettate alle regole processuali del rito ordinario di cognizione: “L'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria e del fermo di beni mobili registrati non può essere ricondotta nella categoria delle opposizioni ex art. 617 c.p.c., trattandosi di ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo o di iscrivere l'ipoteca, sia nel caso in cui l'accertamento si estenda al merito della pretesa creditoria, sia che riguardi l'esistenza del diritto dell'agente di procedere alla iscrizione, sia che si contesti l'iscrizione di fermo o di ipoteca sotto il profilo della regolarità formale dell'atto, con la conseguenza che la sentenza resa all'esito del giudizio è impugnabile con l'appello e non col ricorso per cassazione.” (cfr. Cass. Sez. III, Ordinanza n. 6884 del
14.3.2024); ed ancora: “L'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo introduce un ordinario giudizio di accertamento negativo del credito, e non un'opposizione all'esecuzione, con la conseguenza che il giudizio è soggetto alla sospensione feriale dei termini processuali.” (cfr. Cass. Sez. III,
Ordinanza n. 28609 del 30.9.2022); come pure: “Il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore.” (Cass.
Sez. Unite, Ordinanza n. 15354 del 22.7.2015).
Quanto sopra, anche in riferimento alla doglianza involgente le tre cartelle di pagamento nn. pagina 3 di 8 071/2017/0055062707/000, 071/2019/0075708059/000 e 071/2020/0034415638/000, derivanti dal mancato pagamento di sanzioni amministrative per contravvenzioni al codice della strada, avendo l'attrice contestato esclusivamente l'omessa notificazione delle cartelle prodromiche al preavviso di iscrizione ipotecaria e, in via subordinata, l'intervenuta prescrizione del credito sotteso alla cartella n.
071/2017/0055062707/000 nel periodo successivo alla data di ipotetica notificazione della cartella;
in tal caso, infatti, si ritiene che l'azione debba, comunque, ricondursi nell'ambito dell'azione di accertamento negativo del credito e non nella diversa ipotesi della opposizione di tipo recuperatorio ex
D. Lgs. n. 150/2011, non avendo l'attrice contestato in alcun modo l'omessa o irrituale notificazione a monte degli atti presupposti alle cartelle (verbali o delle ordinanze – ingiunzioni).
In questo senso anche la giurisprudenza di legittimità, la quale ha avuto modo di precisare che: “In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, nonché prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6, comma 5, del citato decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione; gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all'impugnativa del preavviso di iscrizione ipotecaria, in quanto azione di accertamento negativo;
ne consegue che l'opposizione proposta, con unico atto, avverso un preavviso di iscrizione ipotecaria emesso per una pluralità di violazioni del codice della strada, non
è attratta, in ragione dell'ammontare complessivo delle sanzioni, nella sfera della competenza per valore del tribunale e che, nel caso in cui le contravvenzioni siano state rilevate in luoghi differenti, la domanda di accertamento negativo deve essere separata in altrettante cause e va dichiarata la competenza degli uffici del giudice di pace del luogo di accertamento di ciascuna sanzione.” (Cass.
Sez. III, Ordinanza n. 7460 del 15.3.2019).
Ebbene, riguardo la chiara competenza del Giudice di Pace in tema di sanzioni amministrative derivanti da violazioni al codice della strada va precisato che, in mancanza di eccezioni di parte tempestivamente formulate in tal senso, l'incompetenza per materia non possa essere sollevata d'ufficio oltre la prima udienza, ai sensi della nuova formulazione dell'art. 38 del c.p.c.
Ne consegue che la preclusione processuale ha determinato il cristallizzarsi della competenza dinanzi al
Giudice adito.
2. Ciò posto e passando, quindi, al merito dell'azione proposta, la domanda risulta infondata e va rigettata, per le ragioni che seguono.
Risulta, innanzitutto, palesemente infondato il primo motivo di contestazione, relativo alla ipotizzata illegittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria dovuto dalla pendenza del giudizio impugnatorio pagina 4 di 8 relativo all'opposizione alla cartella di pagamento n. 071/2018/0085673737/002, avente ad oggetto i crediti vantati dalla Controparte_4
Invero, l'attrice non ha in alcun modo provato l'esistenza di un provvedimento cautelare sospensivo dell'efficacia esecutiva del titolo sotteso alla cartella opposta, limitandosi a provare l'avvenuta proposizione dell'opposizione e la conseguente impugnazione della sentenza di primo grado, che aveva rilevato il difetto del contraddittorio nei confronti dell'ente creditore Controparte_4
a seguito della mancata esecuzione dell'ordine di integrazione del
[...] contraddittorio da parte dell'opponente.
Pare evidente, quindi, che nessuna incidenza possa avere la mera pendenza del processo di appello, in assenza di provvedimenti incidenti sulla portata esecutiva del titolo sotteso all'atto oggetto della presente disamina.
3. Risulta, inoltre, infondato anche il secondo motivo di contestazione, relativo alla ipotizzata illegittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria perché privo dell'indicazione relativa all'immobile sul quale si intenderebbe accendere l'ipoteca.
Sul tema si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità, affermando che: “In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'omessa allegazione alla comunicazione della nota di iscrizione ipotecaria non costituisce un vizio motivazionale del preavviso di iscrizione ipotecaria, dato che tale nota non è presupposto e fondamento per l'emanazione del provvedimento stesso, essendo soltanto richiesto dall'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, per procedere a iscrizione ipotecaria, la inutile decorrenza del termine di cui all'art. 50, comma 1, del medesimo d.P.R., e non risultando alcun obbligo previsto dalla legge di allegazione della comunicazione di avvenuta iscrizione o della nota di iscrizione della conservatoria dei registri immobiliari.” (Cass. Sez. V, Ordinanza n. 23096 del 26.8.2024).
Peraltro, nel caso di specie, è l'attrice stessa ad affermare di essere proprietaria di un unico bene immobile, ragion per cui la mancata individuazione dell'immobile sul quale voler iscrivere ipoteca non potrebbe avere alcuna portata lesiva, risultando finanche superflua.
Ne consegue che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata non difetti di alcun elemento essenziale previsto per legge, da cui dovrebbe derivarne la nullità o invalidità invocata dalla parte attrice.
4. Privo di pregio risulta anche il terzo motivo di contestazione, relativo alla pretesa illegittimità dell'atto derivante, a sua volta, dall'insussistenza del diritto ad iscrivere ipoteca sull'unico immobile di proprietà dell'attrice, stanti i limiti di espropriabilità del bene (segnatamente: unico immobile di proprietà dell'attrice, adibito a residenza ad uso abitativo della proprietaria o comunque per violazione dei limiti di valore del credito sanciti dall'art. 76 del D.P.R. n. 602/1973). pagina 5 di 8 La ragione di quanto affermato risiede, infatti, nella natura peculiare dell'iscrizione ipotecaria esattoriale che, come detto, non rappresenta un atto dell'espropriazione forzata, bensì una misura puramente afflittiva, volta ad indurre il debitore all'adempimento; in tal senso, si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità evidenziando che: “Ai sensi dell'art. 77, comma 1-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, nella formulazione vigente ratione temporis, può procedersi ad iscrizione d'ipoteca, come misura di tutela preordinata del credito, anche in assenza dei presupposti per l'espropriazione, non costituendo l'ipoteca medesima, di per sé, atto di inizio della procedura espropriativa.” (Cass. Sez. V,
Ordinanza n. 15567 dell'11.6.2025).
In proposito, gioverà riportare la formulazione della disposizione normativa applicabile, ratione temporis, al caso di specie e corrispondente dell'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973 (come modificato dal D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44) intitolato
“Iscrizione di Ipoteca”, secondo cui:
“
1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede.
1-bis. L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione di cui all'art. 76, commi 1 e 2, purché l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro.
2. Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'articolo 79, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione.
2-bis. L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1”.
Dunque, dalla semplice interpretazione letterale del dato normativo emerge che l'unico limite all'iscrizione ipotecaria e, conseguentemente, alla legittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria debba individuarsi nell'importo complessivo del credito, che non deve essere inferiore complessivamente a ventimila euro.
Limite di valore che nella fattispecie oggetto di causa non risulta in alcun modo violato, atteso che l'importo complessivo per il quale si comunicava preventivamente la possibilità di iscrizione ipotecaria corrispondeva ad euro 26.536,35 (dovendosi tenere conto dell'importo di tutte le cartelle sottese al pagina 6 di 8 preavviso e non solo di una di esse).
Nel caso di specie, poi, anche solo il valore del credito di cui alla cartella n. 071/2018/0085673737/002 era superiore a tale valore, risultando pertanto del tutto legittimo il preavviso comunicato all'odierna attrice.
5. Altrettanto infondato risulta anche il quarto motivo di contestazione relativo alla presunta illegittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato, stante la dedotta omissione di notificazione delle cartelle prodromiche nn. 071/2017/0055062707/000, 071/2019/0075708059/000 e
071/2020/0034415638/000 aventi ad oggetto sanzioni amministrative derivanti da contravvenzioni al codice della strada.
La convenuta ha, infatti, dimostrato la regolare notificazione di tutte Controparte_5
e tre le cartelle, smentendo quanto sostenuto dall'attrice in proposito.
6. Infine, risulta del tutto infondato anche l'ultimo motivo di contestazione, secondo cui il credito sotteso alla cartella n. 071/2017/0055062707/000 risulterebbe prescritto nel periodo compreso tra la data di notificazione della cartella (26.9.2017) e quella di ricezione della comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata (risalente al 20.12.2022).
Infatti, nel computo dell'eventuale decorso del periodo di prescrizione quinquennale bisogna tener conto della sospensione dei termini dall'8.3.2020 al 31.8.2021 sancita dalla normativa per l'emergenza pandemica da COVID19 (corrispondente a complessivi 542 giorni).
Di modo che, nel caso di specie, il termine ultimo di scadenza sarebbe eventualmente spirato al
22.3.2024, se l'agente per la riscossione non avesse nuovamente interrotto i termini con la notificazione, appunto, del preavviso di iscrizione ipotecaria.
7. Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda va interamente rigettata, con condanna della parte attrice al pagamento, in favore della parte convenuta Parte_1 Controparte_5
, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in dispositivo in base al valore della
[...] causa (scaglione da euro 26.001 a 52.000) ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del
2014, ai valori medi per le fasi di studio ed introduttiva e minimi per la fase decisionale, esclusa la voce per la fase istruttoria (che non ha avuto luogo).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice monocratico Dr.ssa Federica D'Auria, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da avverso la comunicazione preventiva di Parte_1 iscrizione ipotecaria notificata in data 20.12.2022 da , ogni contraria Controparte_5 domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda;
pagina 7 di 8 2. condanna la parte attrice al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 4.350,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge.
Così deciso in Napoli, il 04.11.2025
Il Giudice
Dr.ssa Federica D'Auria
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Federica D'Auria, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1612/2023 Ruolo generale Affari Conteziosi promossa da:
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Parte_1 C.F._1
Sellitti; pec: Email_1
- parte attrice -
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Viviana De Bello;
pec: .salerno.it Email_2 CP_2
- parte convenuta –
Oggetto: azione di accertamento negativo del credito.
Conclusioni: come da verbali di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 9.1.2023, conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
al fine di contestare la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. Controparte_3
pagina 1 di 8 07176202200009212000 ricevuta in data 20.12.2022, per l'importo complessivo di euro 26.536,35, lamentando l'insussistenza del diritto ad iscrivere ipoteca da parte dell'agente per la riscossione.
In particolare, l'attrice precisava che al preavviso in questione risultavano sottese quattro cartelle di pagamento rimaste impagate, di cui la cartella n. 071/2018/0085673737/002 riferibile a presunti crediti vantati dalla - ricevuta in data 4.6.2019 e già Controparte_4 oggetto di opposizione, tuttora pendente dinanzi alla Corte di Appello di Napoli – ed altre tre cartelle nn. 071/2017/0055062707/000, 071/2019/0075708059/000 e 071/2020/0034415638/000 dovute a sanzioni amministrative derivanti da contravvenzioni al codice della strada, delle quali lamentava l'omessa notificazione previa e, comunque, l'intervenuta prescrizione del credito sotteso alla cartella n.
071/2017/0055062707/000.
Concludeva, dunque, per l'accertamento dell'insussistenza del diritto ad iscrivere ipoteca da parte dell'agente per la riscossione per i seguenti motivi:
- riguardo alla cartella n. 071/2018/0085673737/002 di euro 25.001,06, per non aver indicato l'immobile sul quale si intendeva accendere l'ipoteca e, comunque - essendo l'attrice proprietaria di un unico immobile adibito ad uso abitativo e nel quale aveva la residenza – per violazione dei limiti di espropriabilità di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 602/1973;
- riguardo alle altre tre cartelle, per l'omessa notificazione delle stesse previamente al preavviso impugnato e, comunque, per l'intervenuta prescrizione del credito sotteso alla cartella n.
071/2017/0055062707/000, nel periodo compreso tra la presunta data di notificazione della cartella e quella di ricezione del preavviso di iscrizione ipotecaria.
Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 19.4.2023, si costituiva l'
[...]
, la quale chiedeva il rigetto della domanda poiché inammissibile ed infondata, con Controparte_5 vittoria di spese.
Nello specifico ed in riferimento alla cartella n. 071/2018/0085673737/002, deduceva l'assoluta irrilevanza del giudizio di appello ancora in itinere, non essendo intervenuto alcun provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, nonché l'irrilevanza degli eventuali limiti di pignorabilità del bene immobile di proprietà dell'attrice, non costituendo l'ipoteca atto preordinato all'esecuzione, ma esclusivamente misura afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento; precisava, quindi, che unico limite all'ammissibilità della iscrizione ipotecaria poteva essere quello dell'importo del credito, qualora inferiore alla soglia dei ventimila euro come sancita dall'art. 77 del
D.P.R. n. 602/1973, ma non applicabile al caso di specie dato il valore superiore del credito;
ad ogni buon conto, evidenziava che l'azione era stata spiegata avverso un mero preavviso di iscrizione pagina 2 di 8 ipotecaria e non direttamente ad iscrizione di ipoteca, motivo per il quale anche tali contestazioni non potevano trovare accoglimento.
Riguardo, invece, le restanti cartelle di pagamento sottese alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, postulava l'assoluta inammissibilità dell'azione spiegata, attesa la regolare notificazione delle stesse e la mancata tempestiva impugnazione da parte dell'attrice.
Pertanto, precisate le conclusioni, all'udienza del 25.09.2025 la causa veniva riservata in decisione, senza concessione di termini ex art. 190 c.p.c.
*****
1. In via preliminare, la domanda va qualificata in termini di azione di accertamento negativo del credito.
Costituisce giurisprudenza consolidata quella per cui l'azione spiegata avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria tesa all'accertamento dell'insussistenza del diritto ad iscrivere ipoteca da parte dell'agente per la riscossione, al pari di quella promossa avverso il preavviso di fermo amministrativo, così come quella promossa direttamente contro l'iscrizione di ipoteca o il fermo amministrativo, costituiscano tutte ipotesi di azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, in quanto tali assoggettate alle regole processuali del rito ordinario di cognizione: “L'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria e del fermo di beni mobili registrati non può essere ricondotta nella categoria delle opposizioni ex art. 617 c.p.c., trattandosi di ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo o di iscrivere l'ipoteca, sia nel caso in cui l'accertamento si estenda al merito della pretesa creditoria, sia che riguardi l'esistenza del diritto dell'agente di procedere alla iscrizione, sia che si contesti l'iscrizione di fermo o di ipoteca sotto il profilo della regolarità formale dell'atto, con la conseguenza che la sentenza resa all'esito del giudizio è impugnabile con l'appello e non col ricorso per cassazione.” (cfr. Cass. Sez. III, Ordinanza n. 6884 del
14.3.2024); ed ancora: “L'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo introduce un ordinario giudizio di accertamento negativo del credito, e non un'opposizione all'esecuzione, con la conseguenza che il giudizio è soggetto alla sospensione feriale dei termini processuali.” (cfr. Cass. Sez. III,
Ordinanza n. 28609 del 30.9.2022); come pure: “Il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore.” (Cass.
Sez. Unite, Ordinanza n. 15354 del 22.7.2015).
Quanto sopra, anche in riferimento alla doglianza involgente le tre cartelle di pagamento nn. pagina 3 di 8 071/2017/0055062707/000, 071/2019/0075708059/000 e 071/2020/0034415638/000, derivanti dal mancato pagamento di sanzioni amministrative per contravvenzioni al codice della strada, avendo l'attrice contestato esclusivamente l'omessa notificazione delle cartelle prodromiche al preavviso di iscrizione ipotecaria e, in via subordinata, l'intervenuta prescrizione del credito sotteso alla cartella n.
071/2017/0055062707/000 nel periodo successivo alla data di ipotetica notificazione della cartella;
in tal caso, infatti, si ritiene che l'azione debba, comunque, ricondursi nell'ambito dell'azione di accertamento negativo del credito e non nella diversa ipotesi della opposizione di tipo recuperatorio ex
D. Lgs. n. 150/2011, non avendo l'attrice contestato in alcun modo l'omessa o irrituale notificazione a monte degli atti presupposti alle cartelle (verbali o delle ordinanze – ingiunzioni).
In questo senso anche la giurisprudenza di legittimità, la quale ha avuto modo di precisare che: “In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, nonché prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6, comma 5, del citato decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione; gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all'impugnativa del preavviso di iscrizione ipotecaria, in quanto azione di accertamento negativo;
ne consegue che l'opposizione proposta, con unico atto, avverso un preavviso di iscrizione ipotecaria emesso per una pluralità di violazioni del codice della strada, non
è attratta, in ragione dell'ammontare complessivo delle sanzioni, nella sfera della competenza per valore del tribunale e che, nel caso in cui le contravvenzioni siano state rilevate in luoghi differenti, la domanda di accertamento negativo deve essere separata in altrettante cause e va dichiarata la competenza degli uffici del giudice di pace del luogo di accertamento di ciascuna sanzione.” (Cass.
Sez. III, Ordinanza n. 7460 del 15.3.2019).
Ebbene, riguardo la chiara competenza del Giudice di Pace in tema di sanzioni amministrative derivanti da violazioni al codice della strada va precisato che, in mancanza di eccezioni di parte tempestivamente formulate in tal senso, l'incompetenza per materia non possa essere sollevata d'ufficio oltre la prima udienza, ai sensi della nuova formulazione dell'art. 38 del c.p.c.
Ne consegue che la preclusione processuale ha determinato il cristallizzarsi della competenza dinanzi al
Giudice adito.
2. Ciò posto e passando, quindi, al merito dell'azione proposta, la domanda risulta infondata e va rigettata, per le ragioni che seguono.
Risulta, innanzitutto, palesemente infondato il primo motivo di contestazione, relativo alla ipotizzata illegittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria dovuto dalla pendenza del giudizio impugnatorio pagina 4 di 8 relativo all'opposizione alla cartella di pagamento n. 071/2018/0085673737/002, avente ad oggetto i crediti vantati dalla Controparte_4
Invero, l'attrice non ha in alcun modo provato l'esistenza di un provvedimento cautelare sospensivo dell'efficacia esecutiva del titolo sotteso alla cartella opposta, limitandosi a provare l'avvenuta proposizione dell'opposizione e la conseguente impugnazione della sentenza di primo grado, che aveva rilevato il difetto del contraddittorio nei confronti dell'ente creditore Controparte_4
a seguito della mancata esecuzione dell'ordine di integrazione del
[...] contraddittorio da parte dell'opponente.
Pare evidente, quindi, che nessuna incidenza possa avere la mera pendenza del processo di appello, in assenza di provvedimenti incidenti sulla portata esecutiva del titolo sotteso all'atto oggetto della presente disamina.
3. Risulta, inoltre, infondato anche il secondo motivo di contestazione, relativo alla ipotizzata illegittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria perché privo dell'indicazione relativa all'immobile sul quale si intenderebbe accendere l'ipoteca.
Sul tema si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità, affermando che: “In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'omessa allegazione alla comunicazione della nota di iscrizione ipotecaria non costituisce un vizio motivazionale del preavviso di iscrizione ipotecaria, dato che tale nota non è presupposto e fondamento per l'emanazione del provvedimento stesso, essendo soltanto richiesto dall'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, per procedere a iscrizione ipotecaria, la inutile decorrenza del termine di cui all'art. 50, comma 1, del medesimo d.P.R., e non risultando alcun obbligo previsto dalla legge di allegazione della comunicazione di avvenuta iscrizione o della nota di iscrizione della conservatoria dei registri immobiliari.” (Cass. Sez. V, Ordinanza n. 23096 del 26.8.2024).
Peraltro, nel caso di specie, è l'attrice stessa ad affermare di essere proprietaria di un unico bene immobile, ragion per cui la mancata individuazione dell'immobile sul quale voler iscrivere ipoteca non potrebbe avere alcuna portata lesiva, risultando finanche superflua.
Ne consegue che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata non difetti di alcun elemento essenziale previsto per legge, da cui dovrebbe derivarne la nullità o invalidità invocata dalla parte attrice.
4. Privo di pregio risulta anche il terzo motivo di contestazione, relativo alla pretesa illegittimità dell'atto derivante, a sua volta, dall'insussistenza del diritto ad iscrivere ipoteca sull'unico immobile di proprietà dell'attrice, stanti i limiti di espropriabilità del bene (segnatamente: unico immobile di proprietà dell'attrice, adibito a residenza ad uso abitativo della proprietaria o comunque per violazione dei limiti di valore del credito sanciti dall'art. 76 del D.P.R. n. 602/1973). pagina 5 di 8 La ragione di quanto affermato risiede, infatti, nella natura peculiare dell'iscrizione ipotecaria esattoriale che, come detto, non rappresenta un atto dell'espropriazione forzata, bensì una misura puramente afflittiva, volta ad indurre il debitore all'adempimento; in tal senso, si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità evidenziando che: “Ai sensi dell'art. 77, comma 1-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, nella formulazione vigente ratione temporis, può procedersi ad iscrizione d'ipoteca, come misura di tutela preordinata del credito, anche in assenza dei presupposti per l'espropriazione, non costituendo l'ipoteca medesima, di per sé, atto di inizio della procedura espropriativa.” (Cass. Sez. V,
Ordinanza n. 15567 dell'11.6.2025).
In proposito, gioverà riportare la formulazione della disposizione normativa applicabile, ratione temporis, al caso di specie e corrispondente dell'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973 (come modificato dal D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44) intitolato
“Iscrizione di Ipoteca”, secondo cui:
“
1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede.
1-bis. L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione di cui all'art. 76, commi 1 e 2, purché l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro.
2. Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'articolo 79, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione.
2-bis. L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1”.
Dunque, dalla semplice interpretazione letterale del dato normativo emerge che l'unico limite all'iscrizione ipotecaria e, conseguentemente, alla legittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria debba individuarsi nell'importo complessivo del credito, che non deve essere inferiore complessivamente a ventimila euro.
Limite di valore che nella fattispecie oggetto di causa non risulta in alcun modo violato, atteso che l'importo complessivo per il quale si comunicava preventivamente la possibilità di iscrizione ipotecaria corrispondeva ad euro 26.536,35 (dovendosi tenere conto dell'importo di tutte le cartelle sottese al pagina 6 di 8 preavviso e non solo di una di esse).
Nel caso di specie, poi, anche solo il valore del credito di cui alla cartella n. 071/2018/0085673737/002 era superiore a tale valore, risultando pertanto del tutto legittimo il preavviso comunicato all'odierna attrice.
5. Altrettanto infondato risulta anche il quarto motivo di contestazione relativo alla presunta illegittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato, stante la dedotta omissione di notificazione delle cartelle prodromiche nn. 071/2017/0055062707/000, 071/2019/0075708059/000 e
071/2020/0034415638/000 aventi ad oggetto sanzioni amministrative derivanti da contravvenzioni al codice della strada.
La convenuta ha, infatti, dimostrato la regolare notificazione di tutte Controparte_5
e tre le cartelle, smentendo quanto sostenuto dall'attrice in proposito.
6. Infine, risulta del tutto infondato anche l'ultimo motivo di contestazione, secondo cui il credito sotteso alla cartella n. 071/2017/0055062707/000 risulterebbe prescritto nel periodo compreso tra la data di notificazione della cartella (26.9.2017) e quella di ricezione della comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata (risalente al 20.12.2022).
Infatti, nel computo dell'eventuale decorso del periodo di prescrizione quinquennale bisogna tener conto della sospensione dei termini dall'8.3.2020 al 31.8.2021 sancita dalla normativa per l'emergenza pandemica da COVID19 (corrispondente a complessivi 542 giorni).
Di modo che, nel caso di specie, il termine ultimo di scadenza sarebbe eventualmente spirato al
22.3.2024, se l'agente per la riscossione non avesse nuovamente interrotto i termini con la notificazione, appunto, del preavviso di iscrizione ipotecaria.
7. Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda va interamente rigettata, con condanna della parte attrice al pagamento, in favore della parte convenuta Parte_1 Controparte_5
, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in dispositivo in base al valore della
[...] causa (scaglione da euro 26.001 a 52.000) ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del
2014, ai valori medi per le fasi di studio ed introduttiva e minimi per la fase decisionale, esclusa la voce per la fase istruttoria (che non ha avuto luogo).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice monocratico Dr.ssa Federica D'Auria, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da avverso la comunicazione preventiva di Parte_1 iscrizione ipotecaria notificata in data 20.12.2022 da , ogni contraria Controparte_5 domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda;
pagina 7 di 8 2. condanna la parte attrice al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 4.350,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge.
Così deciso in Napoli, il 04.11.2025
Il Giudice
Dr.ssa Federica D'Auria
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