CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XIII, sentenza 08/01/2026, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 74/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
D'ANTONIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2788/2025 depositato il 29/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250025556211000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5206/2025 depositato il
27/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Sig. Ricorrente_1, con ricorso ai sensi del D.Lgs. n.546/1992, notificato e depositato in data 29/05/2025, impugnava la cartella di pagamento n.10020250025556211000 notificata in data 18/04/2025 da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per tassa auto del 2020 relativamente ai veicoli targati Targa_1 e Targa_2 per l'importo complessivo di euro 590,80, avverso l'Agenzia delle Entrate Riscossione e la Regione Campania, eccependo la nullità per mancata notifica dell'atto presupposto, l'intervenuta prescrizione del credito. Concludeva con la richiesta di accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato con condanna del resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
Si costituiva l'Agenzia delle entrate Riscossione che controdeduceva in via preliminare l'incompetenza territoriale della Corte adita in favore della Corte di Giustizia tributaria di I grado di Napoli per le eccezioni sollevate nel merito della cartella poiché contenenti Tassa Automobilistica di competenza dell'ente emittente
Regione Campania, e poi la regolare notificazione dell'atto impugnato, la carenza di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni relative all'atto presupposto di competenza della Regione Campania. Concludeva con la richiesta di rigetto e condanna alle spese.
Non si costituiva la Regione Campania.
Venivano depositate in data 10/10/2025 memorie illustrative con le quali il ricorrente rilevava la mancata costituzione della Regione Campania con conseguente mancata produzione della documentazione attinente la regolare notifica degli atti prodromici. Insisteva per l'accoglimento dell ricorso per intervenuta prescrizione triennale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le Corti di Giustizia Tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione. Se la controversia è proposta nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è competente la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso. Nel caso di specie, trattandosi di tributi Tassa Automobilistica Regione Campania, la competenza territoriale spetterà inderogabilmente alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli.
Pertanto il Giudice monocratico dichiara di non doversi procedere per incompetenza territoriale.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara la propria incompetenza territoriale essendo competente la CGT di primo grado di Napoli dinnanzi alla quale il processo va riassunto entro 60 giorni dalla presente comunicazione . Spese compensate.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
D'ANTONIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2788/2025 depositato il 29/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250025556211000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5206/2025 depositato il
27/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Sig. Ricorrente_1, con ricorso ai sensi del D.Lgs. n.546/1992, notificato e depositato in data 29/05/2025, impugnava la cartella di pagamento n.10020250025556211000 notificata in data 18/04/2025 da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per tassa auto del 2020 relativamente ai veicoli targati Targa_1 e Targa_2 per l'importo complessivo di euro 590,80, avverso l'Agenzia delle Entrate Riscossione e la Regione Campania, eccependo la nullità per mancata notifica dell'atto presupposto, l'intervenuta prescrizione del credito. Concludeva con la richiesta di accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato con condanna del resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
Si costituiva l'Agenzia delle entrate Riscossione che controdeduceva in via preliminare l'incompetenza territoriale della Corte adita in favore della Corte di Giustizia tributaria di I grado di Napoli per le eccezioni sollevate nel merito della cartella poiché contenenti Tassa Automobilistica di competenza dell'ente emittente
Regione Campania, e poi la regolare notificazione dell'atto impugnato, la carenza di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni relative all'atto presupposto di competenza della Regione Campania. Concludeva con la richiesta di rigetto e condanna alle spese.
Non si costituiva la Regione Campania.
Venivano depositate in data 10/10/2025 memorie illustrative con le quali il ricorrente rilevava la mancata costituzione della Regione Campania con conseguente mancata produzione della documentazione attinente la regolare notifica degli atti prodromici. Insisteva per l'accoglimento dell ricorso per intervenuta prescrizione triennale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le Corti di Giustizia Tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione. Se la controversia è proposta nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è competente la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso. Nel caso di specie, trattandosi di tributi Tassa Automobilistica Regione Campania, la competenza territoriale spetterà inderogabilmente alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli.
Pertanto il Giudice monocratico dichiara di non doversi procedere per incompetenza territoriale.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara la propria incompetenza territoriale essendo competente la CGT di primo grado di Napoli dinnanzi alla quale il processo va riassunto entro 60 giorni dalla presente comunicazione . Spese compensate.