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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 23/01/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 720/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 720/2019 R.G., promossa
da
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Caridi;
attore
contro
C.F. e P. IVA. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante legale pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio De Matteis;
convenuta
nonché contro
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Borgo Larizza n. 20;
convenuto contumace
pagina 1 di 11 Oggetto: risarcimento danni a seguito di sinistro stradale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sulla dinamica del sinistro e sulle conseguenti responsabilità.
1.1.Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio, innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, il sig. nonché la CP_2
compagnia assicurativa al fine di ottenere la condanna degli stessi, in Controparte_3
solido tra loro, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti in conseguenza del sinistro occorso in data 15.11.2017, quantificati complessivamente in euro 83.911,12.
1.2. Come noto, l'art. 2054 c.c., comma 2, stabilisce che, in caso di scontro tra veicoli,
si presume fino a prova contraria che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
Il danneggiato che evochi in giudizio il responsabile civile e la relativa compagnia di assicurazione è gravato, dunque, preliminarmente, dell'onere di fornire adeguata prova in ordine all'avvenuta verificazione del fatto dannoso ed al nesso di causalità tra quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate, per poi dimostrare l'esclusiva riconducibilità della causazione del sinistro alla negligente condotta di guida del conducente il veicolo antagonista.
Nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 cod. civ., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente.
Conseguentemente, l'infrazione, anche grave, come l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata,
pagina 2 di 11 sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso” (Cass. Civ., sez.
III, 477/2003 e Cass. Civ., sez. III, 12692/1998).
L'ipotesi del concorso di colpa del danneggiato di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., non costituendo un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, dev'essere esaminata e verificata dal Giudice anche d'ufficio (e dunque anche in caso di tardiva costituzione della parte convenuta), attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso (Cass. Civ., sez. III, 9200/2021).
Alla luce di tali princìpi di diritto, deve esaminarsi il sinistro de quo.
1.3. Il giudizio è stato istruito a mezzo prova documentale ed interrogatorio formale del convenuto contumace CP_2
Le risultanze dell'istruttoria svolta consentono di ritenere superata la presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054 c.c., comma 2, per quanto di seguito esposto..
A sostegno della propria domanda l'attore espone che, in data 15.11.2017, intorno alle ore 09.15 circa, si trovava alla guida del ciclomotore modello Derby GPR50 (tg.
X7WYBH) di sua proprietà e percorreva la Via Vico San Francesco Vecchia Provinciale allorquando, giunto all'altezza del civico 152, veniva urtato dall'autovettura Citroen C3
(tg. CP431WE), assicurata presso la a nome del sig. n.q. Controparte_3 Controparte_4
di contraente ma di proprietà e condotta dal figlio, sig. il quale, non CP_2
rispettando il segnale di Stop, impattava il ciclomotore sulla carena di destra facendolo rovinare in terra e causandogli danni materiali al mezzo e lesioni fisiche (cfr. pag. 1 atto di citazione).
La ricostruzione dei fatti indicata dall'attore coincide con quanto dichiarato all'investigatore incaricato dalla compagnia assicurativa convenuta dal sig.
[...]
, inizialmente indicato quale testimone, ma non esaminato poiché deceduto nelle Per_1
more del giudizio (v. all.1 alla memoria ex art. 183, 6 comma, n.3).
pagina 3 di 11 La produzione del documento contenente le dichiarazioni stragiudiziali è certamente ammissibile ed è liberamente valutabile dall'organo giudicante.
Il in data 16.06.2028 aveva dichiarato: “Ero alla guida del motociclo 250, da Per_1
solo a bordo, percorrevo dietro al ciclomotore del mio collega la Via Parte_1
Vecchia Provinciale di Archi con direzione di marcia verso nord, giunto all'intersezione con Via San Francesco Vico, notavo che il mio collega entrava in collisione con il veicolo
Citroen C3 di colore grigio targato CP431WE condotto da un uomo, il quale nell'uscire da Via Vico San Francesco ometteva di fermarsi allo Stop. A seguito dell'urto il mio collega sbalzava dal ciclomotore finendo a terra. Subito veniva soccorso dal conducente del veicolo ed io rimanevo sul posto” (cfr. all. 17 fascicolo di parte attrice).
Ancora, le allegazioni di parte attrice trovano conferma nelle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dal convenuto contumace conducente del CP_2 veicolo Citroen C3 (tg. CP431WE), il quale ha confermato che: “Il giorno del sinistro per cui è causa mi trovavo nella zona di Pentimele, della quale non sono pratico, per cercare
un esercizio di ricambi auto e nel percorrere una via, che poi era senza uscita, ho fatto un'inversione a U e mi sarò fermato poco dopo lo stop, perché all'intersezione non c'era molta visibilità; Più precisamente lo specchio posto all'intersezione per consentire la visuale della strada era rotto, io, pertanto, mi sono sporto in avanti ed ho toccato un
ciclomotore, il quale mi sembrava una moto di grosse dimensioni;
il motociclo proveniva da sinistra verso destra o, altrimenti detto, da Reggio centro verso Reggio Gallico;
L'impatto è stato modesto, ma il conducente della moto ha perso l'equilibrio ed è caduto a terra, prima è scivolato con tutto il mezzo per diversi metri;
il conducente del motociclo indossava il casco;
era da solo sul motociclo, ma dietro di lui c'era un'altra persona a bordo di uno scooter;
Ho accompagnato io l'attore al pronto soccorso;
ricordo che la gamba dell'attore perdeva sangue;
l'altro Signore che lo seguiva, che si è presentato come
, collega del è rimasto sul posto;
L'ho accompagnato al Pronto Tes_1 Pt_1
Soccorso, dove gli ho lasciato i miei recapiti;
Non ricordo altre persone sul luogo dell'incidente, a parte il collega di cui ho già detto, il quale era un po' più dietro rispetto al ” (v. verbale d'udienza dell'11.04.2022). Pt_1
pagina 4 di 11 Analoga versione dei fatti è stata riportata dal medesimo nel modulo di CP_2 constatazione amichevole di incidente (“Ero distratto e non mi sono accorto del segnale di stop”; cfr. all.2 fascicolo di parte attrice), sottoscritto, peraltro, da entrambi i conducenti.
Sul punto, giova rammentare che la valenza probatoria delle dichiarazioni contenute nel modulo C.A.I. è liberamente apprezzabile da parte del Giudice (si veda in proposito Cass.
Civ. 4010/2018, secondo cui: “la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, resa dal responsabile del danno proprietario del
veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733 c.c., comma 3, secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per
l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice”); anzi, recentemente i giudici di legittimità hanno statuito che “ In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, la sottoscrizione del modulo di contestazione amichevole da parte di entrambi i conducenti dei veicoli
coinvolti nel sinistro determina una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell'assicuratore, sul quale grava l'onere di fornire la prova contraria che i fatti si sono
svolti con modalità e conseguenze diverse e incompatibili da quelle indicate su quel modulo dalle parti” (Cass., Sez. 3 -, Ordinanza n. 15431 del 03/06/2024 ).
Chiarito ciò, va evidenziato che, nel caso in esame, le dichiarazioni rilasciate da
[...]
coincidono con la ricostruzione dei fatti fornita in fase stragiudiziale dal sig. CP_2
il cui nominativo risulta indicato nell'apposita sezione del modulo CAI, Persona_1
con conseguente rafforzamento della sua credibilità.
La dinamica descritta in citazione trova, inoltre, ulteriori elementi di riscontro nei rilievi fotografici prodotti da parte attrice che descrivono dei danni al motociclo compatibili con un urto laterale;
vi è ancora da annotare che i danni riportati dal ciclomotore sono stati risarciti dalla società di assicurazione in regime di indennizzo diretto;
la predetta CP_5
compagnia di assicurazione non ha, invece, risarcito il danno biologico subito dall'attore,
pagina 5 di 11 nonostante le lesioni siano state ritenute compatibili con il sinistro denunciato, poiché le stesse superavano il limite del 9% (vedi allegato numero 19 del fascicolo di parte attrice).
Il tracciato GPS del dispositivo satellitare, depositato dalla compagnia assicurativa convenuta, consente, infine, di verificare l'effettiva presenza del veicolo assicurato all'ora e nel luogo del sinistro, così come descritto dall'attore in citazione (cfr. tracciato GPS), non valendo a sconfessare la valenza probatoria delle emergenze processuali già descritte,
lette le une per mezzo delle altre, il solo mancato rilievo dell'evento “Crash”
(verosimilmente, legato all'entità e tipologia dell'urto) .
Le risultanze processuali, complessivamente valutate, provano la verificazione dell'incidente per cui è causa secondo le modalità indicate in citazione (oltre che nei precedenti carteggi) e superano la presunzione di pari responsabilità dei conducenti.
In conclusione, l'evento lesivo di cui si discute è riconducibile, sotto il profilo eziologico, all'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura Citroën C3 (tg.
CP431WE) e nessun rimprovero, in termini di colpa, può essere mosso nei confronti dell'odierno attore;
l'omesso arresto dell'autovettura, da parte del al segnale di CP_2
“Stop” ha un'efficacia causale esclusiva nel determinismo dell'evento, non risultando alcun elemento in forza del quale argomentare che il conducente del veicolo motociclo stesse procedendo ad una velocità non commisurata allo stato dei luoghi o che, comunque,
attuasse una condotta di guida non conforme alle disposizioni dettate dal Codice della
Strada.
Affermata, senza alcun dubbio, l'esclusiva responsabilità del conducente proprietario dell'autovettura Citroën C3 (tg. CP431WE) nella causazione del sinistro, CP_2
e la società vanno condannati, in solido, a risarcire i danni subiti Controparte_1
da Parte_1
2. Sui danni risarcibili.
2.1. Nel corso del giudizio è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio medico-legale sulla persona dell'attore, espletata dal dott. Persona_2
pagina 6 di 11 Secondo quanto accertato nell'elaborato peritale, redatto dal medico legale nominato dal Tribunale, il danneggiato ha riportato postumi permanenti che risultano causalmente compatibili, secondo i criteri medico-legali, con l'incidente occorso e, in particolare,
“Deficit terminale, globale di circa ¼ dei movimenti della spalla di sinistra in destrimane da esiti di valida contusione della stessa in soggetto con rilievo strumentale (ecografico) di sofferenza del tendine del sovraspinoso e, preesistente, del capo lungo del bicipite
omerale. Riferita persistente gonalgia dx senza apprezzabile deficit funzionale in esiti di
valida contusione del ginocchio dx in soggetto con rilievo RMN ed ecografico di lesione parziale insersionale del legamento crociato anteriore e lesione radiale del corno
posteriore del menisco mediale. Estesi ed apprezzabili esiti cicatriziali di FLC alla coscia di dx e braccio sinistro” (cfr. pag. 10 c.t.u.).
Quanto al nesso di causalità tra l'evento occorso al e le lesioni subite, Pt_1
l'ausiliario del Giudice ha argomentato e chiarito che: “Il subì una valida Pt_1
contusione da impatto diretto sull'asfalto del ginocchio dx, evento in cui non può essere
esclusa anche una secondaria e minore componente distorsiva in valgo, tale da poter giustificare la “lesione parziale insersionale” del legamento crociato anteriore ma non la
“lesione radiale del corno posteriore del menisco mediale” che le lesioni meniscali sono generalmente secondarie a movimenti rotatori sull'asse tibiale con carico e compressione
della struttura meniscale tra le superfici articolari femoro-tibiali. Vi è da sottolineare, inoltre, come il trauma al ginocchio dx passò inosservato alla visita di PS del 15/11/2017 dove venne formulata la diagnosi di “Distorsione caviglia sx e valida contusione spalla sx. Vasta FLC regione anteriore coscia dx e regione posteriore braccio sx. Contusioni escoriate multiple”. Solo al controllo del 04/12/17 emerse un idrartro (necessitante di evacuazione) a dimostrare il trauma contusivo subito dal ginocchio, evidentemente di entità non tale da determinare evidenti ed immediatamente apprezzabili conseguenze. È
certo, quindi, che si verificò un trauma di natura contusiva al ginocchio dx nel sinistro del
15/11/17 e la dinamica del sinistro giustifica pienamente l'espressa in CTU diagnosi di “... valida contusione del ginocchio dx...” che si dimostra in nesso causale diretto con la dinamica dell'evento accidentale. In conseguenza anche gli esiti oggi osservabili (“...
pagina 7 di 11 Riferita persistente gonalgia dx senza apprezzabile deficit funzionale in esiti di valida contusione del ginocchio dx in soggetto con rilievo RMN ed ecografico di lesione parziale
insersionale del legamento crociato anteriore e lesione radiale del corno posteriore del menisco mediale.”), essendo direttamente ed unicamente derivati da tali lesioni, sono da considerarsi in nesso causale con l'evento che li ha determinati. Sono in grado di affermare che gli esiti derivano “direttamente ed unicamente” dall'evento lesivo del
15/11/17 in quanto per l'esiguità del danno che essi comportano (3%, vedi CTU pag. 11)
l'eventuale efficienza funzionale del danno precostituito, che si sottolinea, è un danno meniscale parziale, localizzato, è così modesta non solo da non poter essere quantificata ma, principalmente, da non poter essere distinta dal danno complessivo dimostrato” (cfr. pag. 2 e 3 integrazione c.t.u).
Com'è noto la consulenza medico-legale costituisce strumento di accertamento di situazioni di fatto rilevabili, esclusivamente, attraverso il ricorso a determinate cognizioni tecniche (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 3717 del 08/02/2019).
In forza delle superiori argomentazioni e di un'analitica ed approfondita descrizione delle varie lesioni e postumi, il danno biologico permanente è, complessivamente, valutato dal CTU in misura pari al 16%, (cfr. pag. 12 ctu).
Le lesioni subite hanno, altresì, determinato per il danneggiato un'inabilità temporanea della durata complessiva di 92 giorni così suddivisi:
- danno biologico temporaneo totale: giorni 5;
- danno biologico temporaneo parziale al 75%: giorni 12;
- danno biologico temporaneo parziale al 50%: giorni 25;
- danni biologico temporaneo parziale al 25%: giorni 50.
La determinazione del danno non patrimoniale va effettuata secondo il criterio equitativo di liquidazione del pregiudizio alla persona, mediante l'applicazione delle
Tabelle di Milano (2024). Esse, difatti, “costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.” e sono idonee ad pagina 8 di 11 uniformare la misura del risarcimento del danno alla persona sul territorio nazionale (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. 3, sentenza n. 25485/2016; Cass. Civ., Sez. 3, sentenza n.
12408/2011).
Ciò posto, poiché al momento del consolidarsi del danno biologico (e, cioè, al momento di cessazione dell'invalidità temporanea;
v. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 3121 del
07/02/2017; Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 10303 del 21/06/2012) l'attore aveva un'età di
37 anni, gli spettano:
a) il risarcimento del danno biologico permanente che, sulla base del criterio sopra indicato, si determina equitativamente in € 43.700,00;
b) il risarcimento del danno biologico temporaneo che si liquida, per ciascun giorno di inabilità assoluta, in € 115,00 e, per ciascun giorno di inabilità temporanea inferiore al
100%, in misura proporzionalmente ridotta, per un totale di € 4.485,00 in valori attuali
(quale danno biologico temporaneo). È utile aggiungere che il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta è
comprensivo sia della componente per danno biologico/dinamico-relazionale, sia della componente del danno da sofferenza soggettiva interiore media ragionevolmente presumibile (€ 84,00 + € 31,00 = € 115,00; confronta introduzione alle cc.dd. Tabelle
2024).
Il danno non patrimoniale ammonta, quindi, in totale, ad € 48.185,00 in moneta attuale.
2.2. Quanto ai danni patrimoniali, deve essere disposto il rimborso delle sole spese mediche documentate sostenute a causa del sinistro e ritenute congrue dal CTU (v. pag. 12 dell'elaborato peritale), che ammontano ad € 300,44 corrispondenti, in moneta attuale, alla somma di € 355,42.
2.3. In definitiva, l'ammontare dei danni risarcibili è pari ad € 48.540,42 (48.185,00 +
355,42) in moneta attuale.
2.4. Sulla somma come sopra determinata vanno aggiunti - trattandosi di obbligazione extracontrattuale, avente natura di debito di valore - gli interessi c.d. da lucro cessante pagina 9 di 11 avendo la rivalutazione funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso e gli interessi, invece, funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro. In applicazione del criterio di calcolo applicato dalla locale Corte di Appello (ex multis, sentenza n. 118/2015 della Corte di Appello di Reggio Calabria) gli interessi compensativi si calcolano al tasso legale, sulla somma riconosciuta devalutata alla data del pagamento dell'acconto e rivalutata, anno per anno, fino alla data della odierna decisione.
3. Sulle spese del giudizio.
Le spese di lite seguono i principi di soccombenza e causalità; esse si pongono, in solido, a carico delle parti convenute soccombenti;
esse si liquidano, tenuto conto del
decisum ed utilizzando i parametri medi di cui al D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, ad eccezione che per la fase decisionale, liquidata facendo riferimento ai parametri minimi in considerazione dell'assenza di nuove argomentazioni.
Le spese di c.t.u., liquidate in corso di giudizio, in applicazione dei medesimi criteri di causalità e soccombenza, si pongono a carico della società Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, definitivamente pronunziando sulla domanda come in epigrafe introdotta, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
a) in accoglimento della domanda proposta nei confronti della società
[...]
e di condanna questi ultimi, in solido, al Controparte_1 CP_2
pagamento, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (subiti dall'attore a causa del sinistro verificatosi in data 15.11.2017), della somma di €
48.540,42, già rivalutata alla data odierna, oltre interessi legali da calcolare sulla somma devalutata alla data dell'illecito e rivalutata, anno per anno, fino alla data dell'odierna decisione;
b) condanna la società e in solido, alla Controparte_1 CP_2 refusione delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 6.950,00 di cui €
pagina 10 di 11 786,00 per esborsi ed € 6.164,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi, CPA ed IVA se dovute, da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario;
c) pone le spese di CTU, liquidate nel corso del giudizio, a carico della società
Controparte_1
Reggio Calabria, 23 gennaio 2025
La giudice
(dott.ssa Lucia delfino)
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 720/2019 R.G., promossa
da
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Caridi;
attore
contro
C.F. e P. IVA. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante legale pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio De Matteis;
convenuta
nonché contro
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Borgo Larizza n. 20;
convenuto contumace
pagina 1 di 11 Oggetto: risarcimento danni a seguito di sinistro stradale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sulla dinamica del sinistro e sulle conseguenti responsabilità.
1.1.Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio, innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, il sig. nonché la CP_2
compagnia assicurativa al fine di ottenere la condanna degli stessi, in Controparte_3
solido tra loro, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti in conseguenza del sinistro occorso in data 15.11.2017, quantificati complessivamente in euro 83.911,12.
1.2. Come noto, l'art. 2054 c.c., comma 2, stabilisce che, in caso di scontro tra veicoli,
si presume fino a prova contraria che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
Il danneggiato che evochi in giudizio il responsabile civile e la relativa compagnia di assicurazione è gravato, dunque, preliminarmente, dell'onere di fornire adeguata prova in ordine all'avvenuta verificazione del fatto dannoso ed al nesso di causalità tra quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate, per poi dimostrare l'esclusiva riconducibilità della causazione del sinistro alla negligente condotta di guida del conducente il veicolo antagonista.
Nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 cod. civ., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente.
Conseguentemente, l'infrazione, anche grave, come l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata,
pagina 2 di 11 sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso” (Cass. Civ., sez.
III, 477/2003 e Cass. Civ., sez. III, 12692/1998).
L'ipotesi del concorso di colpa del danneggiato di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., non costituendo un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, dev'essere esaminata e verificata dal Giudice anche d'ufficio (e dunque anche in caso di tardiva costituzione della parte convenuta), attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso (Cass. Civ., sez. III, 9200/2021).
Alla luce di tali princìpi di diritto, deve esaminarsi il sinistro de quo.
1.3. Il giudizio è stato istruito a mezzo prova documentale ed interrogatorio formale del convenuto contumace CP_2
Le risultanze dell'istruttoria svolta consentono di ritenere superata la presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054 c.c., comma 2, per quanto di seguito esposto..
A sostegno della propria domanda l'attore espone che, in data 15.11.2017, intorno alle ore 09.15 circa, si trovava alla guida del ciclomotore modello Derby GPR50 (tg.
X7WYBH) di sua proprietà e percorreva la Via Vico San Francesco Vecchia Provinciale allorquando, giunto all'altezza del civico 152, veniva urtato dall'autovettura Citroen C3
(tg. CP431WE), assicurata presso la a nome del sig. n.q. Controparte_3 Controparte_4
di contraente ma di proprietà e condotta dal figlio, sig. il quale, non CP_2
rispettando il segnale di Stop, impattava il ciclomotore sulla carena di destra facendolo rovinare in terra e causandogli danni materiali al mezzo e lesioni fisiche (cfr. pag. 1 atto di citazione).
La ricostruzione dei fatti indicata dall'attore coincide con quanto dichiarato all'investigatore incaricato dalla compagnia assicurativa convenuta dal sig.
[...]
, inizialmente indicato quale testimone, ma non esaminato poiché deceduto nelle Per_1
more del giudizio (v. all.1 alla memoria ex art. 183, 6 comma, n.3).
pagina 3 di 11 La produzione del documento contenente le dichiarazioni stragiudiziali è certamente ammissibile ed è liberamente valutabile dall'organo giudicante.
Il in data 16.06.2028 aveva dichiarato: “Ero alla guida del motociclo 250, da Per_1
solo a bordo, percorrevo dietro al ciclomotore del mio collega la Via Parte_1
Vecchia Provinciale di Archi con direzione di marcia verso nord, giunto all'intersezione con Via San Francesco Vico, notavo che il mio collega entrava in collisione con il veicolo
Citroen C3 di colore grigio targato CP431WE condotto da un uomo, il quale nell'uscire da Via Vico San Francesco ometteva di fermarsi allo Stop. A seguito dell'urto il mio collega sbalzava dal ciclomotore finendo a terra. Subito veniva soccorso dal conducente del veicolo ed io rimanevo sul posto” (cfr. all. 17 fascicolo di parte attrice).
Ancora, le allegazioni di parte attrice trovano conferma nelle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dal convenuto contumace conducente del CP_2 veicolo Citroen C3 (tg. CP431WE), il quale ha confermato che: “Il giorno del sinistro per cui è causa mi trovavo nella zona di Pentimele, della quale non sono pratico, per cercare
un esercizio di ricambi auto e nel percorrere una via, che poi era senza uscita, ho fatto un'inversione a U e mi sarò fermato poco dopo lo stop, perché all'intersezione non c'era molta visibilità; Più precisamente lo specchio posto all'intersezione per consentire la visuale della strada era rotto, io, pertanto, mi sono sporto in avanti ed ho toccato un
ciclomotore, il quale mi sembrava una moto di grosse dimensioni;
il motociclo proveniva da sinistra verso destra o, altrimenti detto, da Reggio centro verso Reggio Gallico;
L'impatto è stato modesto, ma il conducente della moto ha perso l'equilibrio ed è caduto a terra, prima è scivolato con tutto il mezzo per diversi metri;
il conducente del motociclo indossava il casco;
era da solo sul motociclo, ma dietro di lui c'era un'altra persona a bordo di uno scooter;
Ho accompagnato io l'attore al pronto soccorso;
ricordo che la gamba dell'attore perdeva sangue;
l'altro Signore che lo seguiva, che si è presentato come
, collega del è rimasto sul posto;
L'ho accompagnato al Pronto Tes_1 Pt_1
Soccorso, dove gli ho lasciato i miei recapiti;
Non ricordo altre persone sul luogo dell'incidente, a parte il collega di cui ho già detto, il quale era un po' più dietro rispetto al ” (v. verbale d'udienza dell'11.04.2022). Pt_1
pagina 4 di 11 Analoga versione dei fatti è stata riportata dal medesimo nel modulo di CP_2 constatazione amichevole di incidente (“Ero distratto e non mi sono accorto del segnale di stop”; cfr. all.2 fascicolo di parte attrice), sottoscritto, peraltro, da entrambi i conducenti.
Sul punto, giova rammentare che la valenza probatoria delle dichiarazioni contenute nel modulo C.A.I. è liberamente apprezzabile da parte del Giudice (si veda in proposito Cass.
Civ. 4010/2018, secondo cui: “la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, resa dal responsabile del danno proprietario del
veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733 c.c., comma 3, secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per
l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice”); anzi, recentemente i giudici di legittimità hanno statuito che “ In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, la sottoscrizione del modulo di contestazione amichevole da parte di entrambi i conducenti dei veicoli
coinvolti nel sinistro determina una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell'assicuratore, sul quale grava l'onere di fornire la prova contraria che i fatti si sono
svolti con modalità e conseguenze diverse e incompatibili da quelle indicate su quel modulo dalle parti” (Cass., Sez. 3 -, Ordinanza n. 15431 del 03/06/2024 ).
Chiarito ciò, va evidenziato che, nel caso in esame, le dichiarazioni rilasciate da
[...]
coincidono con la ricostruzione dei fatti fornita in fase stragiudiziale dal sig. CP_2
il cui nominativo risulta indicato nell'apposita sezione del modulo CAI, Persona_1
con conseguente rafforzamento della sua credibilità.
La dinamica descritta in citazione trova, inoltre, ulteriori elementi di riscontro nei rilievi fotografici prodotti da parte attrice che descrivono dei danni al motociclo compatibili con un urto laterale;
vi è ancora da annotare che i danni riportati dal ciclomotore sono stati risarciti dalla società di assicurazione in regime di indennizzo diretto;
la predetta CP_5
compagnia di assicurazione non ha, invece, risarcito il danno biologico subito dall'attore,
pagina 5 di 11 nonostante le lesioni siano state ritenute compatibili con il sinistro denunciato, poiché le stesse superavano il limite del 9% (vedi allegato numero 19 del fascicolo di parte attrice).
Il tracciato GPS del dispositivo satellitare, depositato dalla compagnia assicurativa convenuta, consente, infine, di verificare l'effettiva presenza del veicolo assicurato all'ora e nel luogo del sinistro, così come descritto dall'attore in citazione (cfr. tracciato GPS), non valendo a sconfessare la valenza probatoria delle emergenze processuali già descritte,
lette le une per mezzo delle altre, il solo mancato rilievo dell'evento “Crash”
(verosimilmente, legato all'entità e tipologia dell'urto) .
Le risultanze processuali, complessivamente valutate, provano la verificazione dell'incidente per cui è causa secondo le modalità indicate in citazione (oltre che nei precedenti carteggi) e superano la presunzione di pari responsabilità dei conducenti.
In conclusione, l'evento lesivo di cui si discute è riconducibile, sotto il profilo eziologico, all'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura Citroën C3 (tg.
CP431WE) e nessun rimprovero, in termini di colpa, può essere mosso nei confronti dell'odierno attore;
l'omesso arresto dell'autovettura, da parte del al segnale di CP_2
“Stop” ha un'efficacia causale esclusiva nel determinismo dell'evento, non risultando alcun elemento in forza del quale argomentare che il conducente del veicolo motociclo stesse procedendo ad una velocità non commisurata allo stato dei luoghi o che, comunque,
attuasse una condotta di guida non conforme alle disposizioni dettate dal Codice della
Strada.
Affermata, senza alcun dubbio, l'esclusiva responsabilità del conducente proprietario dell'autovettura Citroën C3 (tg. CP431WE) nella causazione del sinistro, CP_2
e la società vanno condannati, in solido, a risarcire i danni subiti Controparte_1
da Parte_1
2. Sui danni risarcibili.
2.1. Nel corso del giudizio è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio medico-legale sulla persona dell'attore, espletata dal dott. Persona_2
pagina 6 di 11 Secondo quanto accertato nell'elaborato peritale, redatto dal medico legale nominato dal Tribunale, il danneggiato ha riportato postumi permanenti che risultano causalmente compatibili, secondo i criteri medico-legali, con l'incidente occorso e, in particolare,
“Deficit terminale, globale di circa ¼ dei movimenti della spalla di sinistra in destrimane da esiti di valida contusione della stessa in soggetto con rilievo strumentale (ecografico) di sofferenza del tendine del sovraspinoso e, preesistente, del capo lungo del bicipite
omerale. Riferita persistente gonalgia dx senza apprezzabile deficit funzionale in esiti di
valida contusione del ginocchio dx in soggetto con rilievo RMN ed ecografico di lesione parziale insersionale del legamento crociato anteriore e lesione radiale del corno
posteriore del menisco mediale. Estesi ed apprezzabili esiti cicatriziali di FLC alla coscia di dx e braccio sinistro” (cfr. pag. 10 c.t.u.).
Quanto al nesso di causalità tra l'evento occorso al e le lesioni subite, Pt_1
l'ausiliario del Giudice ha argomentato e chiarito che: “Il subì una valida Pt_1
contusione da impatto diretto sull'asfalto del ginocchio dx, evento in cui non può essere
esclusa anche una secondaria e minore componente distorsiva in valgo, tale da poter giustificare la “lesione parziale insersionale” del legamento crociato anteriore ma non la
“lesione radiale del corno posteriore del menisco mediale” che le lesioni meniscali sono generalmente secondarie a movimenti rotatori sull'asse tibiale con carico e compressione
della struttura meniscale tra le superfici articolari femoro-tibiali. Vi è da sottolineare, inoltre, come il trauma al ginocchio dx passò inosservato alla visita di PS del 15/11/2017 dove venne formulata la diagnosi di “Distorsione caviglia sx e valida contusione spalla sx. Vasta FLC regione anteriore coscia dx e regione posteriore braccio sx. Contusioni escoriate multiple”. Solo al controllo del 04/12/17 emerse un idrartro (necessitante di evacuazione) a dimostrare il trauma contusivo subito dal ginocchio, evidentemente di entità non tale da determinare evidenti ed immediatamente apprezzabili conseguenze. È
certo, quindi, che si verificò un trauma di natura contusiva al ginocchio dx nel sinistro del
15/11/17 e la dinamica del sinistro giustifica pienamente l'espressa in CTU diagnosi di “... valida contusione del ginocchio dx...” che si dimostra in nesso causale diretto con la dinamica dell'evento accidentale. In conseguenza anche gli esiti oggi osservabili (“...
pagina 7 di 11 Riferita persistente gonalgia dx senza apprezzabile deficit funzionale in esiti di valida contusione del ginocchio dx in soggetto con rilievo RMN ed ecografico di lesione parziale
insersionale del legamento crociato anteriore e lesione radiale del corno posteriore del menisco mediale.”), essendo direttamente ed unicamente derivati da tali lesioni, sono da considerarsi in nesso causale con l'evento che li ha determinati. Sono in grado di affermare che gli esiti derivano “direttamente ed unicamente” dall'evento lesivo del
15/11/17 in quanto per l'esiguità del danno che essi comportano (3%, vedi CTU pag. 11)
l'eventuale efficienza funzionale del danno precostituito, che si sottolinea, è un danno meniscale parziale, localizzato, è così modesta non solo da non poter essere quantificata ma, principalmente, da non poter essere distinta dal danno complessivo dimostrato” (cfr. pag. 2 e 3 integrazione c.t.u).
Com'è noto la consulenza medico-legale costituisce strumento di accertamento di situazioni di fatto rilevabili, esclusivamente, attraverso il ricorso a determinate cognizioni tecniche (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 3717 del 08/02/2019).
In forza delle superiori argomentazioni e di un'analitica ed approfondita descrizione delle varie lesioni e postumi, il danno biologico permanente è, complessivamente, valutato dal CTU in misura pari al 16%, (cfr. pag. 12 ctu).
Le lesioni subite hanno, altresì, determinato per il danneggiato un'inabilità temporanea della durata complessiva di 92 giorni così suddivisi:
- danno biologico temporaneo totale: giorni 5;
- danno biologico temporaneo parziale al 75%: giorni 12;
- danno biologico temporaneo parziale al 50%: giorni 25;
- danni biologico temporaneo parziale al 25%: giorni 50.
La determinazione del danno non patrimoniale va effettuata secondo il criterio equitativo di liquidazione del pregiudizio alla persona, mediante l'applicazione delle
Tabelle di Milano (2024). Esse, difatti, “costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.” e sono idonee ad pagina 8 di 11 uniformare la misura del risarcimento del danno alla persona sul territorio nazionale (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. 3, sentenza n. 25485/2016; Cass. Civ., Sez. 3, sentenza n.
12408/2011).
Ciò posto, poiché al momento del consolidarsi del danno biologico (e, cioè, al momento di cessazione dell'invalidità temporanea;
v. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 3121 del
07/02/2017; Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 10303 del 21/06/2012) l'attore aveva un'età di
37 anni, gli spettano:
a) il risarcimento del danno biologico permanente che, sulla base del criterio sopra indicato, si determina equitativamente in € 43.700,00;
b) il risarcimento del danno biologico temporaneo che si liquida, per ciascun giorno di inabilità assoluta, in € 115,00 e, per ciascun giorno di inabilità temporanea inferiore al
100%, in misura proporzionalmente ridotta, per un totale di € 4.485,00 in valori attuali
(quale danno biologico temporaneo). È utile aggiungere che il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta è
comprensivo sia della componente per danno biologico/dinamico-relazionale, sia della componente del danno da sofferenza soggettiva interiore media ragionevolmente presumibile (€ 84,00 + € 31,00 = € 115,00; confronta introduzione alle cc.dd. Tabelle
2024).
Il danno non patrimoniale ammonta, quindi, in totale, ad € 48.185,00 in moneta attuale.
2.2. Quanto ai danni patrimoniali, deve essere disposto il rimborso delle sole spese mediche documentate sostenute a causa del sinistro e ritenute congrue dal CTU (v. pag. 12 dell'elaborato peritale), che ammontano ad € 300,44 corrispondenti, in moneta attuale, alla somma di € 355,42.
2.3. In definitiva, l'ammontare dei danni risarcibili è pari ad € 48.540,42 (48.185,00 +
355,42) in moneta attuale.
2.4. Sulla somma come sopra determinata vanno aggiunti - trattandosi di obbligazione extracontrattuale, avente natura di debito di valore - gli interessi c.d. da lucro cessante pagina 9 di 11 avendo la rivalutazione funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso e gli interessi, invece, funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro. In applicazione del criterio di calcolo applicato dalla locale Corte di Appello (ex multis, sentenza n. 118/2015 della Corte di Appello di Reggio Calabria) gli interessi compensativi si calcolano al tasso legale, sulla somma riconosciuta devalutata alla data del pagamento dell'acconto e rivalutata, anno per anno, fino alla data della odierna decisione.
3. Sulle spese del giudizio.
Le spese di lite seguono i principi di soccombenza e causalità; esse si pongono, in solido, a carico delle parti convenute soccombenti;
esse si liquidano, tenuto conto del
decisum ed utilizzando i parametri medi di cui al D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, ad eccezione che per la fase decisionale, liquidata facendo riferimento ai parametri minimi in considerazione dell'assenza di nuove argomentazioni.
Le spese di c.t.u., liquidate in corso di giudizio, in applicazione dei medesimi criteri di causalità e soccombenza, si pongono a carico della società Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, definitivamente pronunziando sulla domanda come in epigrafe introdotta, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
a) in accoglimento della domanda proposta nei confronti della società
[...]
e di condanna questi ultimi, in solido, al Controparte_1 CP_2
pagamento, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (subiti dall'attore a causa del sinistro verificatosi in data 15.11.2017), della somma di €
48.540,42, già rivalutata alla data odierna, oltre interessi legali da calcolare sulla somma devalutata alla data dell'illecito e rivalutata, anno per anno, fino alla data dell'odierna decisione;
b) condanna la società e in solido, alla Controparte_1 CP_2 refusione delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 6.950,00 di cui €
pagina 10 di 11 786,00 per esborsi ed € 6.164,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi, CPA ed IVA se dovute, da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario;
c) pone le spese di CTU, liquidate nel corso del giudizio, a carico della società
Controparte_1
Reggio Calabria, 23 gennaio 2025
La giudice
(dott.ssa Lucia delfino)
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