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Sentenza 2 luglio 2024
Sentenza 2 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 02/07/2024, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 91/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre ipotesi e vertente
TRA
(c.f. indicato ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Romano ed elettivamente domiciliato in Avellino, alla Via Partenio, n. 56;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(c.f. , in persona dei legali
[...] P.IVA_1 rappresentantip.t., rappresentati e difesi, ex art. 417 bis c. 1 c.p.c., dal Dirigente dott.
Vincenzo Romano ed elettivamente domiciliato presso l' Controparte_1
in Napoli, alla via Ponte della Maddalena, n. 55;
[...]
RESISTENTE
NONCHE' CONTRO
(c.f. indicato;
CP_2 C.F._2
Controparte_3
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: come in atti.
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
1. Con ricorso in riassunzione depositato in data 10.01.2023 la parte in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, formulando istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato e rassegnando le seguenti conclusioni: “…previa declaratoria di fondatezza delle censure articolate sub Capo A) e B) dell'impugnativa amministrativa sopra riprodotta, e conseguente disapplicazione in parte qua del decreto ministeriale n.
250/2021 e degli altri atti impugnati, ordinare al e Controparte_1 all Controparte_4 ovvero a chi di ragione di ricalcolare degli educatori nella provincia di Avellino, adeguando l'organico di fatto (n. 34) a quello di diritto (n. 36), e, per l'effetto, accertare il diritto di alla assunzione in ruolo mediante Parte_1 attingimento alla graduatoria ad esaurimento, con l'ulteriore ordine al
[...]
e all Controparte_1 Controparte_4
di porre in essere tutti gli adempimenti e formalità necessari
[...] alla immissione in ruolo di - adottare qualsivoglia, eventuale, Parte_1 provvedimento ritenuto opportuno ed indifferibile.”
In punto di fatto, il ricorrente, educatore alle dipendenze del deduceva di CP_5 essere collocato al primo posto della cd. graduatoria ad esaurimento – terza fascia per la provincia di Avellino.
Lamentava che, con decreto n. 250 del 6.08.2021, il aveva determinato, per CP_1
l'a.s. 2021/2022, un contingente di personale educativo per la provincia di Avellino pari a 34 unità, invece delle 36 unità previste dall'art. 20 del D.P.R. n. 81/2009.
Rappresentava, in specie, che l'organico provinciale degli educatori di Avellino, all'inizio di giugno 2021, risultava costituito da 31 unità e che tale organico diminuiva ulteriormente a seguito del trasferimento dell'educatore assegnatario Parte_2
intervenuto in data 8.6.2021.
[...]
Evidenziava, dunque, che i posti vacanti erano pari a quattro.
Precisava, inoltre, che, alla data del 8.6.2021, l'ufficio scolastico territoriale di Avellino aveva assegnato 2 posti alla mobilità, 1 posto al passaggio di ruolo ed 1 posto alla immissione in ruolo, soggiungendo che, in virtù della rettifica dei trasferimenti di scuola secondaria di primo grado del 18.6.2021, i posti vacanti e disponibili per la immissione a ruolo risultavano pari a 2.
Lamentava, quindi, che il posto resosi vacante non era stato destinato alla immissione in ruolo, ma alla mobilità interprovinciale.
2 In punto di diritto, il ricorrente deduceva la violazione dell'art. 20 D.P.R. 81/2009 relativo alle dotazioni organiche del personale educativo, nonché la violazione del d.lgs.
n. 497/1994 e dell'art. 8, commi 5-6-7-8-9-10-11, del C.C.N.I. per illegittima destinazione di n.1 posto alla mobilità interprovinciale, in luogo della immissione in ruolo.
Evidenziava, in particolare, che secondo il disposto di cui agli artt. 399 e 401 D.lgs.
n.497/1994 e dell'art. 8, commi 6 e 9 del C.C.N.I. (contratto collettivo nazionale istruzione) triennio 2019-2022, dei n. 4 posti vacanti, il 50% (ossia n. 2) avrebbe dovuto essere destinato alla mobilità, l'altro 50% (cioè gli altri 2) alla immissione in ruolo, uno mediante concorsi e uno da attingimento alla GAE, ove risultava collocato al primo posto.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio all'udienza del 3.05.2023, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, veniva dichiarata la contumacia di
. CP_2
Con memoria difensiva del 23.11.2023 si costituiva in giudizio l'Amministrazione resistente, instando per il rigetto del ricorso e riportando il rapporto informativo del funzionario responsabile.
Effettuata l'istruttoria mediante l'acquisizione dei documenti prodotti nel rispetto delle preclusioni processuali, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., disposta con provvedimento ritualmente comunicato a tutte le parti costituite ed all'esito dell'esame delle note scritte depositate in atti ai sensi della norma citata, il Tribunale ha emesso sentenza con motivazione contestuale.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Le censure articolate al capo A) sono state demandate alla giurisdizione del G.A., come da sentenza del T.A.R. n. 2755/2022 richiamata in ricorso.
La domanda va, pertanto, circoscritta alle censure di cui al capo B) del ricorso amministrativo e, dunque, alla pretesa declaratoria di nullità del “provvedimento dell' del 26/8/21 prot. 3825, con cui, previa destinazione alla mobilità CP_6 interprovinciale del posto revocato al prof. , è stato disposto il Persona_1 trasferimento di da Benevento ad Avellino, mediante sottrazione del CP_2 posto alla immissione in ruolo;
nonché di ogni altro atto ad essi preordinato, connesso e conseguente, ivi compresa la nota di riscontro UST di Avellino prot. 3824 del 26.8.2021.”.
3 A sostegno, il ricorrente eccepiva la violazione degli artt. 399 e 401 del d.lgs. n.
297/1994 e dell'art. 8 commi da 5 a 11 del C.C.N.I. che prescriverebbero la destinazione dei posti vacanti per il 50% alla mobilità e per il 50% alla immissione in ruolo.
In via preliminare, va esaminata nel dettaglio la normativa richiamata.
Ai sensi dell'art. 399 co. 1 d.lgs. 297 del 1994 “L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti
d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401.”.
L'art. 401 del medesimo d.lgs. rubricato Graduatorie permanenti stabilisce che: “1. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'articolo 399, comma 1. 2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso
e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente.”
Va osservato, poi, che in base all'art. 8 C.C.N.I. per il triennio 2019-2022: “Le disponibilità per le variazioni di mobilità territoriale a domanda e d'ufficio e per quelle di mobilità professionale sono determinate, dalle effettive vacanze risultanti all'inizio dell'anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti, determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) e sui posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia comunicati a cura dell'ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini che saranno fissati dalle apposite disposizioni ministeriali.
2. Sono, inoltre disponibili per le operazioni di mobilità:
a) le cattedre ed i posti, istituiti ex novo per l'organico dell'autonomia di ciascun anno scolastico sprovvisti di personale titolare;
b) le cattedre ed i posti già vacanti all'inizio dell'anno scolastico o che si dovessero rendere vacanti a qualsiasi altro titolo, la cui vacanza venga comunicata al sistema
4 informativo entro i termini previsti per la comunicazione dei dati al sistema medesimo;
c) le cattedre ed i posti non assegnati in via definitiva al personale con contratto a tempo indeterminato.
Dalle predette disponibilità vanno detratti i posti e le cattedre occupati dal personale rientrato nei ruoli di cui al precedente art. 7. […]
3. sono altresì disponibili le cattedre ed i posti che si rendono vacanti per effetto dei movimenti in uscita, fatta salva la sistemazione del soprannumerario della provincia.
4. non sono considerati disponibili le cattedre ed i posti la cui vacanza non sia trasmessa al sistema informativo entro il termine fissato dalle apposite disposizioni ministeriali.
5. per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio
2019/20, 2020/21, 2021/22 viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali.
6. le operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase, sul restante
50 per cento si realizzano nel triennio di validità del presente contratto secondo le seguenti aliquote:
- a.s. 2019/20 il 40% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 10% alla mobilità professionale;
- a.s. 2020/21 il 30% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 20% alla mobilità professionale;
- a.s. 2021/22 il 25% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 25% alla mobilità professionale;
7. ai fini della ripartizione dei posti di cui al precedente comma 5, l'eventuale posto dispari, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 5 del presente contratto, è assegnato ad anni alterni a favore delle assunzioni in ruolo ovvero alle operazioni di mobilità; nel 2019/20 viene assegnato per le operazioni di mobilità.
8. il calcolo dei contingenti di cui al comma 6 del presente articolo viene effettuato arrotondando all'unità successiva, ove possibile, il resto decimale più alto. Qualora il calcolo delle predette aliquote dia luogo ad un numero non intero, questo se pari a
0,5, si approssima all'unità superiore a favore della mobilità territoriale interprovinciale.
5
9. i posti e le cattedre che si dovessero rendere disponibili per effetto dei trasferimenti interprovinciali e dei passaggi di cattedra in uscita e dei passaggi di ruolo vanno ad incrementare le disponibilità per la mobilità in ingresso nel limite delle percentuali indicate al comma 6. Nel caso in cui terminate le operazioni di mobilità territoriale interprovinciale l'aliquota dei posti destinati non venga esaurita i posti residui sono destinati alla mobilità professionale, fatta salva la salvaguardia del personale in esubero sulla provincia.
Qualora all'esito delle operazioni relative alla mobilità professionale, nei limiti del contingente residuino ulteriori posti disponibili, gli stessi verranno destinati a mobilità territoriale interprovinciale, fermo restando il rispetto del contingente destinato alla mobilità territoriale e professionale.
10. solo per le classi di concorso risultanti in esubero nazionale di cui all'art. 2, comma
4 del presente contratto nell'a.s. di riferimento (2019/20, 2020/21 ovvero 2021/22), finchè permanga la situazione di esubero suddetta, la mobilità territoriale si effettua sul 100 per cento delle disponibilità determinate al termine della Fase II.
11. per il personale di cui all'art. 18 bis del presente contratto, il calcolo dei contingenti di cui ai commi precedenti avviene al termine della fase Hbis dell'allegato 1.”.
Ciò posto, risulta comprovato in atti che per l'a.s. 2021/2022 i posti disponibili per la provincia di Avellino in organico di diritto, prima della mobilità, erano pari a 3 (v. all.
2 in produzione di parte resistente).
In particolare, dal prospetto di cui all'all. 3 di parte resistente emerge che alla data del
8.06.2021, erano stati effettuati due trasferimenti interprovinciali (prof.ssa Per_2
e prof.ssa rispettivamente trasferite da Napoli e da Milano ad
[...] Persona_3
Avellino) ed un passaggio di ruolo (prof. ). Persona_1
Ebbene, in applicazione dei summenzionati criteri al caso di specie, dei 3 posti disponibili per l'a.s. 2021/2022, n. 2 posti dovevano destinarsi alla mobilità ed 1 posto alla immissione in ruolo.
Tanto risulta evincibile anche dalla tabella esemplificativa, allegata all'art. 8 del
C.C.N.I. richiamato di seguito riportata.
6 Va precisato che il prof. aveva rinunciato alla immissione in ruolo, Persona_1 optando per il trasferimento all'Istituto “Guido Dorso” di Avellino (all. 5 di parte resistente).
Pertanto, uno dei 2 posti destinati alla mobilità veniva assegnato allo stesso . Per_1
L'altro veniva, invece, assegnato al prof. , mediante trasferimento dello CP_2 stesso da Benevento ad Avellino, a mezzo la disposizione del dirigente scolastico n. prot. 3825 del 26.08.2021, in questa sede impugnata.
Il ricorrente contestava l'assegnazione del posto a , ritenendo che lo CP_2 stesso dovesse, invece, destinarsi alla immissione in ruolo.
Le deduzioni in parola risultano prive di fondamento.
In primo luogo, va osservato che soltanto n. 1 posto destinato alla immissione in ruolo risultava scoperto.
Al riguardo, il deduceva che per l'a.s. 2021-2022 non erano previste CP_1 immissioni in ruolo per il personale educativo della provincia di Avellino.
Sul punto, deve precisarsi che se è vero che ai sensi dell'art. 8 co. 5 C.C.N.I. per le immissioni in ruolo va accantonato il 50% delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali, le immissioni devono comunque essere autorizzate. Nello specifico, la norma in parola stabilisce che “Per le immissioni autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2019/20, 2020/21, 2021 viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali”.
Ebbene, va ritenuto che per l'a.s. 2021/2021 il non aveva autorizzato alcuna CP_1 immissione in ruolo e tanto risulta comprovato dal prospetto del contingente nomine in ruolo allegato in atti, da cui emerge che, pur essendovi disponibilità di un posto per la provincia di Avellino nell'anno scolastico in oggetto, non veniva previsto contingente di nomina (v. all. n. 8).
In definitiva, il ricorrente non ha in alcun modo comprovato la spettanza del posto in questione, dovendosi al contrario ritenere, alla luce della normativa su richiamata e
7 della documentazione esaminata, che l'Amministrazione procedente abbia correttamente applicato i criteri individuati per la mobilità del personale educativo per l'a.s. 2021-2022.
3. In conclusione, in ragione delle considerazioni di cui innanzi, complessivamente considerate, il ricorso va rigettato.
4. Le spese di lite vanno compensate nel rapporto processuale tra ricorrente e amministrazione convenuta, attese le connotazioni obiettive e subiettive della vicenda in esame, mentre nulla va disposto in punto di spese nel rapporto processuale tra il ricorrente e il resistente contumace.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, in accoglimento della domanda, così provvede:
- Dichiara la contumacia di CP_2
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti.
Così deciso in Avellino, il 02.07.2024
Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Daniela di Gennaro)
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 91/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre ipotesi e vertente
TRA
(c.f. indicato ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Romano ed elettivamente domiciliato in Avellino, alla Via Partenio, n. 56;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(c.f. , in persona dei legali
[...] P.IVA_1 rappresentantip.t., rappresentati e difesi, ex art. 417 bis c. 1 c.p.c., dal Dirigente dott.
Vincenzo Romano ed elettivamente domiciliato presso l' Controparte_1
in Napoli, alla via Ponte della Maddalena, n. 55;
[...]
RESISTENTE
NONCHE' CONTRO
(c.f. indicato;
CP_2 C.F._2
Controparte_3
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: come in atti.
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
1. Con ricorso in riassunzione depositato in data 10.01.2023 la parte in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, formulando istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato e rassegnando le seguenti conclusioni: “…previa declaratoria di fondatezza delle censure articolate sub Capo A) e B) dell'impugnativa amministrativa sopra riprodotta, e conseguente disapplicazione in parte qua del decreto ministeriale n.
250/2021 e degli altri atti impugnati, ordinare al e Controparte_1 all Controparte_4 ovvero a chi di ragione di ricalcolare degli educatori nella provincia di Avellino, adeguando l'organico di fatto (n. 34) a quello di diritto (n. 36), e, per l'effetto, accertare il diritto di alla assunzione in ruolo mediante Parte_1 attingimento alla graduatoria ad esaurimento, con l'ulteriore ordine al
[...]
e all Controparte_1 Controparte_4
di porre in essere tutti gli adempimenti e formalità necessari
[...] alla immissione in ruolo di - adottare qualsivoglia, eventuale, Parte_1 provvedimento ritenuto opportuno ed indifferibile.”
In punto di fatto, il ricorrente, educatore alle dipendenze del deduceva di CP_5 essere collocato al primo posto della cd. graduatoria ad esaurimento – terza fascia per la provincia di Avellino.
Lamentava che, con decreto n. 250 del 6.08.2021, il aveva determinato, per CP_1
l'a.s. 2021/2022, un contingente di personale educativo per la provincia di Avellino pari a 34 unità, invece delle 36 unità previste dall'art. 20 del D.P.R. n. 81/2009.
Rappresentava, in specie, che l'organico provinciale degli educatori di Avellino, all'inizio di giugno 2021, risultava costituito da 31 unità e che tale organico diminuiva ulteriormente a seguito del trasferimento dell'educatore assegnatario Parte_2
intervenuto in data 8.6.2021.
[...]
Evidenziava, dunque, che i posti vacanti erano pari a quattro.
Precisava, inoltre, che, alla data del 8.6.2021, l'ufficio scolastico territoriale di Avellino aveva assegnato 2 posti alla mobilità, 1 posto al passaggio di ruolo ed 1 posto alla immissione in ruolo, soggiungendo che, in virtù della rettifica dei trasferimenti di scuola secondaria di primo grado del 18.6.2021, i posti vacanti e disponibili per la immissione a ruolo risultavano pari a 2.
Lamentava, quindi, che il posto resosi vacante non era stato destinato alla immissione in ruolo, ma alla mobilità interprovinciale.
2 In punto di diritto, il ricorrente deduceva la violazione dell'art. 20 D.P.R. 81/2009 relativo alle dotazioni organiche del personale educativo, nonché la violazione del d.lgs.
n. 497/1994 e dell'art. 8, commi 5-6-7-8-9-10-11, del C.C.N.I. per illegittima destinazione di n.1 posto alla mobilità interprovinciale, in luogo della immissione in ruolo.
Evidenziava, in particolare, che secondo il disposto di cui agli artt. 399 e 401 D.lgs.
n.497/1994 e dell'art. 8, commi 6 e 9 del C.C.N.I. (contratto collettivo nazionale istruzione) triennio 2019-2022, dei n. 4 posti vacanti, il 50% (ossia n. 2) avrebbe dovuto essere destinato alla mobilità, l'altro 50% (cioè gli altri 2) alla immissione in ruolo, uno mediante concorsi e uno da attingimento alla GAE, ove risultava collocato al primo posto.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio all'udienza del 3.05.2023, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, veniva dichiarata la contumacia di
. CP_2
Con memoria difensiva del 23.11.2023 si costituiva in giudizio l'Amministrazione resistente, instando per il rigetto del ricorso e riportando il rapporto informativo del funzionario responsabile.
Effettuata l'istruttoria mediante l'acquisizione dei documenti prodotti nel rispetto delle preclusioni processuali, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., disposta con provvedimento ritualmente comunicato a tutte le parti costituite ed all'esito dell'esame delle note scritte depositate in atti ai sensi della norma citata, il Tribunale ha emesso sentenza con motivazione contestuale.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Le censure articolate al capo A) sono state demandate alla giurisdizione del G.A., come da sentenza del T.A.R. n. 2755/2022 richiamata in ricorso.
La domanda va, pertanto, circoscritta alle censure di cui al capo B) del ricorso amministrativo e, dunque, alla pretesa declaratoria di nullità del “provvedimento dell' del 26/8/21 prot. 3825, con cui, previa destinazione alla mobilità CP_6 interprovinciale del posto revocato al prof. , è stato disposto il Persona_1 trasferimento di da Benevento ad Avellino, mediante sottrazione del CP_2 posto alla immissione in ruolo;
nonché di ogni altro atto ad essi preordinato, connesso e conseguente, ivi compresa la nota di riscontro UST di Avellino prot. 3824 del 26.8.2021.”.
3 A sostegno, il ricorrente eccepiva la violazione degli artt. 399 e 401 del d.lgs. n.
297/1994 e dell'art. 8 commi da 5 a 11 del C.C.N.I. che prescriverebbero la destinazione dei posti vacanti per il 50% alla mobilità e per il 50% alla immissione in ruolo.
In via preliminare, va esaminata nel dettaglio la normativa richiamata.
Ai sensi dell'art. 399 co. 1 d.lgs. 297 del 1994 “L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti
d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401.”.
L'art. 401 del medesimo d.lgs. rubricato Graduatorie permanenti stabilisce che: “1. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'articolo 399, comma 1. 2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso
e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente.”
Va osservato, poi, che in base all'art. 8 C.C.N.I. per il triennio 2019-2022: “Le disponibilità per le variazioni di mobilità territoriale a domanda e d'ufficio e per quelle di mobilità professionale sono determinate, dalle effettive vacanze risultanti all'inizio dell'anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti, determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) e sui posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia comunicati a cura dell'ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini che saranno fissati dalle apposite disposizioni ministeriali.
2. Sono, inoltre disponibili per le operazioni di mobilità:
a) le cattedre ed i posti, istituiti ex novo per l'organico dell'autonomia di ciascun anno scolastico sprovvisti di personale titolare;
b) le cattedre ed i posti già vacanti all'inizio dell'anno scolastico o che si dovessero rendere vacanti a qualsiasi altro titolo, la cui vacanza venga comunicata al sistema
4 informativo entro i termini previsti per la comunicazione dei dati al sistema medesimo;
c) le cattedre ed i posti non assegnati in via definitiva al personale con contratto a tempo indeterminato.
Dalle predette disponibilità vanno detratti i posti e le cattedre occupati dal personale rientrato nei ruoli di cui al precedente art. 7. […]
3. sono altresì disponibili le cattedre ed i posti che si rendono vacanti per effetto dei movimenti in uscita, fatta salva la sistemazione del soprannumerario della provincia.
4. non sono considerati disponibili le cattedre ed i posti la cui vacanza non sia trasmessa al sistema informativo entro il termine fissato dalle apposite disposizioni ministeriali.
5. per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio
2019/20, 2020/21, 2021/22 viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali.
6. le operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase, sul restante
50 per cento si realizzano nel triennio di validità del presente contratto secondo le seguenti aliquote:
- a.s. 2019/20 il 40% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 10% alla mobilità professionale;
- a.s. 2020/21 il 30% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 20% alla mobilità professionale;
- a.s. 2021/22 il 25% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 25% alla mobilità professionale;
7. ai fini della ripartizione dei posti di cui al precedente comma 5, l'eventuale posto dispari, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 5 del presente contratto, è assegnato ad anni alterni a favore delle assunzioni in ruolo ovvero alle operazioni di mobilità; nel 2019/20 viene assegnato per le operazioni di mobilità.
8. il calcolo dei contingenti di cui al comma 6 del presente articolo viene effettuato arrotondando all'unità successiva, ove possibile, il resto decimale più alto. Qualora il calcolo delle predette aliquote dia luogo ad un numero non intero, questo se pari a
0,5, si approssima all'unità superiore a favore della mobilità territoriale interprovinciale.
5
9. i posti e le cattedre che si dovessero rendere disponibili per effetto dei trasferimenti interprovinciali e dei passaggi di cattedra in uscita e dei passaggi di ruolo vanno ad incrementare le disponibilità per la mobilità in ingresso nel limite delle percentuali indicate al comma 6. Nel caso in cui terminate le operazioni di mobilità territoriale interprovinciale l'aliquota dei posti destinati non venga esaurita i posti residui sono destinati alla mobilità professionale, fatta salva la salvaguardia del personale in esubero sulla provincia.
Qualora all'esito delle operazioni relative alla mobilità professionale, nei limiti del contingente residuino ulteriori posti disponibili, gli stessi verranno destinati a mobilità territoriale interprovinciale, fermo restando il rispetto del contingente destinato alla mobilità territoriale e professionale.
10. solo per le classi di concorso risultanti in esubero nazionale di cui all'art. 2, comma
4 del presente contratto nell'a.s. di riferimento (2019/20, 2020/21 ovvero 2021/22), finchè permanga la situazione di esubero suddetta, la mobilità territoriale si effettua sul 100 per cento delle disponibilità determinate al termine della Fase II.
11. per il personale di cui all'art. 18 bis del presente contratto, il calcolo dei contingenti di cui ai commi precedenti avviene al termine della fase Hbis dell'allegato 1.”.
Ciò posto, risulta comprovato in atti che per l'a.s. 2021/2022 i posti disponibili per la provincia di Avellino in organico di diritto, prima della mobilità, erano pari a 3 (v. all.
2 in produzione di parte resistente).
In particolare, dal prospetto di cui all'all. 3 di parte resistente emerge che alla data del
8.06.2021, erano stati effettuati due trasferimenti interprovinciali (prof.ssa Per_2
e prof.ssa rispettivamente trasferite da Napoli e da Milano ad
[...] Persona_3
Avellino) ed un passaggio di ruolo (prof. ). Persona_1
Ebbene, in applicazione dei summenzionati criteri al caso di specie, dei 3 posti disponibili per l'a.s. 2021/2022, n. 2 posti dovevano destinarsi alla mobilità ed 1 posto alla immissione in ruolo.
Tanto risulta evincibile anche dalla tabella esemplificativa, allegata all'art. 8 del
C.C.N.I. richiamato di seguito riportata.
6 Va precisato che il prof. aveva rinunciato alla immissione in ruolo, Persona_1 optando per il trasferimento all'Istituto “Guido Dorso” di Avellino (all. 5 di parte resistente).
Pertanto, uno dei 2 posti destinati alla mobilità veniva assegnato allo stesso . Per_1
L'altro veniva, invece, assegnato al prof. , mediante trasferimento dello CP_2 stesso da Benevento ad Avellino, a mezzo la disposizione del dirigente scolastico n. prot. 3825 del 26.08.2021, in questa sede impugnata.
Il ricorrente contestava l'assegnazione del posto a , ritenendo che lo CP_2 stesso dovesse, invece, destinarsi alla immissione in ruolo.
Le deduzioni in parola risultano prive di fondamento.
In primo luogo, va osservato che soltanto n. 1 posto destinato alla immissione in ruolo risultava scoperto.
Al riguardo, il deduceva che per l'a.s. 2021-2022 non erano previste CP_1 immissioni in ruolo per il personale educativo della provincia di Avellino.
Sul punto, deve precisarsi che se è vero che ai sensi dell'art. 8 co. 5 C.C.N.I. per le immissioni in ruolo va accantonato il 50% delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali, le immissioni devono comunque essere autorizzate. Nello specifico, la norma in parola stabilisce che “Per le immissioni autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2019/20, 2020/21, 2021 viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali”.
Ebbene, va ritenuto che per l'a.s. 2021/2021 il non aveva autorizzato alcuna CP_1 immissione in ruolo e tanto risulta comprovato dal prospetto del contingente nomine in ruolo allegato in atti, da cui emerge che, pur essendovi disponibilità di un posto per la provincia di Avellino nell'anno scolastico in oggetto, non veniva previsto contingente di nomina (v. all. n. 8).
In definitiva, il ricorrente non ha in alcun modo comprovato la spettanza del posto in questione, dovendosi al contrario ritenere, alla luce della normativa su richiamata e
7 della documentazione esaminata, che l'Amministrazione procedente abbia correttamente applicato i criteri individuati per la mobilità del personale educativo per l'a.s. 2021-2022.
3. In conclusione, in ragione delle considerazioni di cui innanzi, complessivamente considerate, il ricorso va rigettato.
4. Le spese di lite vanno compensate nel rapporto processuale tra ricorrente e amministrazione convenuta, attese le connotazioni obiettive e subiettive della vicenda in esame, mentre nulla va disposto in punto di spese nel rapporto processuale tra il ricorrente e il resistente contumace.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, in accoglimento della domanda, così provvede:
- Dichiara la contumacia di CP_2
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti.
Così deciso in Avellino, il 02.07.2024
Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Daniela di Gennaro)
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