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Sentenza 19 gennaio 2024
Sentenza 19 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/01/2024, n. 2354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2354 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI NAPOLI nel procedimento a carico di: DI LA IN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/04/2023 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
lette/sentite le conclusioni del PG NICOLA LETTIERI Il PG si riporta alla requisitoria già depositata chiedendo l'accoglimento del ricorso del PM con conseguente annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. udito il difensore L'avv. ABET ON conclude riportandosi ai motivi ed insistendo per l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 1 Num. 2354 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Data Udienza: 06/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 20 marzo 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli disponeva l'applicazione, nei confronti di NZ Di UR, della misura cautelare della custodia in carcere, avendo ravvisato a suo carico, in presenza di esigenze cautelari, gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di omicidio volontario in danno di GI GI, di tentato omicidio in danno di GI GN, aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen. e dalla premeditazione, nonché in ordine ai reati di detenzione e porto di armi da sparo, aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen., fatti del 13 giugno 2007. Sulla base delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia LO AS, veniva contestato a NZ Di UR di aver dato agli uomini del clan di stampo mafioso camorristico di appartenenza il mandato per gli omicidi di GI e GN, e di averlo reiterato dal carcere in cui lo stesso NZ Di UR era ristretto. I delitti si inserivano nella sequenza degli omicidi avvenuti durante la c.d. seconda faida di IA (dal marzo 2007 al febbraio 2008), nell'ambito della guerra tra i dan Amato e Di UR, in lotta per ottenere il controllo sul territorio e la conseguente gestione delle piazze di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, la morte di GI era stata una reazione del clan Di UR alla "girata" di alcuni adepti;
infatti, si riteneva che GI e GN avessero trucidato IC EP, referente dei Di UR, e avessero segnato, con il loro tradimento, l'inizio della faida. 2. Con ordinanza in data 11 aprile 2023, il Tribunale di Napoli, adito da NZ Di UR per il riesame, ex art. 309 cod. proc. pen., annullava l'ordinanza impugnata e, per l'effetto, ordinava l'immediata scarcerazione dell'indagato, laddove non ristretto per altro titolo. 3. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli ha presentato ricorso per cassazione, ex art. 311 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza di annullamento del provvedimento cautelare disposto nei confronti di NZ Di UR. Il ricorrente deduce la violazione degli artt. 273 e 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. e afferma che il provvedimento deve essere annullato perché affetto da profili di carenza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione. 3.1. Nel ricorso ci si duole dell'errata applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di attendibilità delle dichiarazioni rese nel caso di chiamata in reità e in correità e in tema di rilievo dei riscontri esterni individualizzanti;
viene segnalato come il contenuto delle dichiarazioni d collaboratore AS siano fonte diretta, quanto meno nella fase genetica dell'intento omicidiario in capo a NZ Di UR, che si ritiene persistere anche dopo l'arresto di costui. In particolare, si segnala come AS fosse presente, essendo un fidato di NZ Di UR, alla dichiarazione di costui sull'intento di uccidere GI e GN a seguito dell'omicidio di Puca;
viene altresì evidenziato come il mandato fosse stato portato già alla fase esecutiva, ancorché non realizzato per l'assenza di un'occasione propizia. Altri elementi che avvalorano il fondamento del coinvolgimento di NZ Di UR sarebbero i diversi incontri avvenuti tra costui e gli altri capi clan, di cui narra AS, nonché i colloqui con il cognato RC e le altre pressioni che provenivano dal carcere, tali da confermare come il mandato omicidiario fosse promanato da NZ Di UR e non dal fratello AR, al primo gerarchicamente subordinato nella scala decisionale. 3.2. Il ricorrente sostiene la sufficiente acquisizione di riscontri esterni individualizzanti, laddove questi siano intesi quali elementi idonei a dimostrare l'attribuzione del fatto reato al soggetto;
in particolare, evidenzia la presenza di ben quattro collaboratori di giustizia, autonomi rispetto a AS, le dichiarazioni dei quali non possono che porsi quale riscontro esterno del nucleo essenziale di quanto riferito da AS, tali da poter affermare che i delitti siano stati ordinati da NZ Di UR. Dalle dichiarazioni del collaboratore ON IC emergerebbe, in primo luogo, l'avvenuto incontro tra NZ Di UR e il capogruppo del clan GA - nonostante la superabile discrasia sul soggetto che effettivamente presenziò al summit ove venne dichiarato l'intento di uccidere GI e GN;
in secondo luogo, che alla sopravvenuta carcerazione di NZ Di UR rimase fermo il mandato omicidiario delle vittime designate, così come direttamente affermato da RA Amato, al vertice degli "scissionisti". Dalle dichiarazioni di ON CU emergerebbe la permanenza del mandato omicidiario dopo la carcerazione di NZ Di UR, espressamente riferito dallo zio, LV CI (coindagato), nonché zio di GN. Dalle dichiarazioni di LE CI emergerebbe il divieto sancito da NZ Di UR nei confronti dei traditori, ritualmente notificato ai vertici avversari, di transitare nelle zone di controllo del clan Di UR;
ciò indicherebbe la permanenza dell'intento omicidiario dopo la carcerazione di NZ Di UR. Dalle dichiarazioni di ON PR (non considerate dal giudice del riesame né dal Giudice per le indagini preliminari) emergerebbe l'incontro avvenuto tra NZ Di UR e GA, ove venne manifestata l'intenzione di uccidere gli "scissionisti"; peraltro, si sostiene come con tali dichiarazioni si ,4} supererebbe il problema della fonte dei fatti riportati da ON IC. 3 3.3. Nel ricorso viene contestata la circostanza secondo la quale NZ Di UR avrebbe chiesto all'altro clan di intervenire personalmente nei confronti di GI e GN, per ucciderli, atteso che ciò non emergerebbe dalle dichiarazioni di AS né dai fatti di causa, in quanto, piuttosto, furono effettuati diversi appostamenti e furono recapitati messaggi di morte ai due. Peraltro, la tesi del coinvolgimento di NZ Di UR nell'omicidio sarebbe avvalorata proprio dal fatto che il fratello AR accettò la proposta di RA Amato di attendere la ritenuta imminente scarcerazione di NZ Di UR per decidere in ordine all'omicidio delle due vittime designate;
quando, però, si appurò la mancata scarcerazione di NZ Di UR, il fratello AR reiterò il divieto di transito nelle proprie zone per GI e GN. Difatti, l'omicidio venne effettivamente commesso da soggetti della famiglia Di UR, organizzati dal reo confesso UN Talotti. Per il ricorrente, è contraddittoria ed illogica la motivazione del provvedimento impugnato, laddove si sostiene che fosse stato AR Di UR, in via del tutto autonoma, ad ordinare l'omicidio; inoltre, si sottolinea come dovrebbe risultare un'espressa revoca del mandato omicidiario da parte di NZ Di UR, atteso che anche il tacito consenso potrebbe rilevare, nel caso in esame, quale concorso morale nel reato. Il ricorrente afferma che la versione fornita dal collaboratore LO AS è avvalorata dall'iniziale incertezza di AR Di UR, il cui gruppo versava in uno stato volto sempre più all'isolamento; né, tanto meno, emergerebbe una spiegazione eziologica che riconduca il fatto al reggente pro tempore AR Di UR. In conclusione, per il ricorrente è illogica la motivazione dell'ordinanza impugnata, laddove essa ritiene non sufficientemente riscontrate le dichiarazioni di AS nei singoli segmenti che compongono la narrazione dei fatti;
si sottolinea come i riscontri esterni, tutti concordemente individualizzanti sulla figura di NZ Di UR, corroborano il nucleo essenziale delle dichiarazioni di AS, tanto nella fase genetica, quanto in quella deliberativa terminale. 4. La difesa dell'indagato, NZ Di UR, ha presentato memoria di replica al ricorso proposto dal Pubblico Ministero, chiedendone la declaratoria di inammissibilità o il rigetto. 4.1. In primo luogo, la difesa sostiene l'inammissibilità del ricorso proposto dal Pubblico Ministero, affermando che esso è univocamente orientato alla proposizione di un nuovo giudizio di merito, non consentito in sede di legittimità. In secondo luogo, la difesa, avallando le argomentazioni offerte dal Tribunale nel provvedimento impugnato, rileva come le dichiarazioni acquisite siano state rese in momenti lontani nel tempo;
ad ogni modo, le dichiarazioni di AS e 4 quelle di IC ON sono ritenute inidonee e prive di riscontri affinché possa affermarsi che l'omicidio di GI sia causalmente correlato all'ordine di NZ Di UR. Si evidenzia come il mandato omicidiario fosse stato emesso in modo del tutto autonomo e indipendente da AR Di UR, nuovo reggente del clan a seguito dell'incarcerazione del fratello NZ. 4.2. La difesa di NZ Di UR obietta al ricorso proposto dal Pubblico Ministero il travisamento di diverse circostanze di fatto, tra cui quella relativa alla qualificazione di AS come teste diretto, laddove i suoi racconti sono per lo più de relato;
l'assenza di riscontri rispetto alle presunte pressioni di NZ Di UR dal carcere;
l'affermazione secondo la quale AR Di UR era subordinato gerarchicamente al fratello, peraltro ristretto in carcere;
l'omissione dell'incontro con RE GA e il diverso contenuto delle dichiarazioni di ON IC;
l'assenza di considerazione di altri sei collaboratori che avrebbero escluso che il mandato omicidiario provenisse da NZ Di UR;
l'affermazione di un iniziale tentennamento di AR Di UR sulla necessità di commettere gli omicidi;
la necessità, per escludere il concorso di NZ di UR, di una sua espressa revoca del mandato. 4.3. Per la difesa, il Pubblico Ministero non avrebbe adeguatamente considerato il fatto che NZ Di UR, al momento dei fatti, era detenuto e sorvegliato e giammai sarebbe riuscito a mandare all'esterno degli ordini al proprio gruppo;
d'altra parte, non vi sarebbe alcuna indicazione delle persone che avrebbero parlato con l'indagato. Del resto, dalle dichiarazioni di AS emergerebbe una discrasia, laddove si è affermata l'esistenza dell'ordine di uccidere le vittime designate e la richiesta di NZ Di UR al clan GA affinché gli appartenenti a quest'ultimo intervenissero personalmente nei confronti dei traditori. Dalla dinamica dei fatti, così rappresentata, sarebbe impossibile ricavare il coinvolgimento di NZ Di UR, a fortiori se si tiene in considerazione il fatto che la quasi totalità dei collaboratori di giustizia ha affermato che il mandato omicidiario proveniva da AR Di UR, escludendo il fratello;
in particolare, si sostiene come siano state considerate impropriamente, dal Pubblico Ministero, le dichiarazioni di CU, volutamente tralasciate dai giudici del merito ritenendole irrilevanti. 4.4. In conclusione, il ricorso del Pubblico Ministero esorbiterebbe dai limiti entro i quali è ammesso il ricorso per cassazione, in quanto non si ravvisa alcuna manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata;
al contrario, il Tribunale avrebbe affermato l'insufficiente gravità indiziaria sulla scorta del fatto che NZ Di UR era detenuto al momento dell'omicidio e che tutti i collaboratori avevano indicato AR Di UR quale mandante dell'omicidio, a 5 ./t/ir seguito del divieto di circolazione delle vittime designate all'interno del territorio del clan Di UR. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che ricorre il vizio di motivazione manifestamente illogica nel caso in cui vi sia una frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse, nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono, e, invece, di motivazione contraddittoria quando non siano conciliabili tra loro le considerazioni logico-giuridiche in ordine ad uno stesso fatto o ad un complesso di fatti o vi sia disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza, ovvero nella stessa si manifestino dubbi che non consentano di determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice - conducenti ad esiti diversi - siano state poste a base del suo convincimento (Sez. 5, n. 19318, del 20/01/2021, Rv. 281105 - 01). È stato precisato, altresì, che sono precluse nel giudizio di cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465, del 04/11/2020 Ud., dep. 11/02/2021, Rv. 280601 - 01). 1.2. Nel caso concreto ora in esame, il provvedimento impugnato non risulta affetto dai vizi lamentati. Il ricorso del Pubblico Ministero non può trovare accoglimento, in quanto chiede una nuova rivalutazione di merito degli elementi emersi nel corso delle indagini e, più precisamente, delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, così come interpretate nel corso della ricostruzione del compendio indiziario dal giudice della cautela nella motivazione del provvedimento impugnato. Occorre rammentare, peraltro, con riferimento al giudizio sulla gravità indiziaria, come la valutazione in proposito si distingua dal giudizio in sede dibattimentale, perché il primo è esito di una lettura ancora provvisoria degli elementi di indagine, che, quindi, ben potrebbero trovare un successivo approfondimento, corredato anche dall'eventuale sopraggiungimento di ulteriori elementi;
ben potrebbe verificarsi la circostanza che, con la successiva rivalutazione e integrazione del compendio indiziario, si giunga ad un differente esito in sede di dibattimento, luogo designato per l'acquisizione della prova nel giudizio nel pieno rispetto del principio del contraddittorio. 6 Le censure mosse nell'atto di ricorso richiedono nuove valutazioni sul quadro investigativo;
tali valutazioni non sono ammesse in sede di giudizio di legittimità, laddove la motivazione del provvedimento impugnato può essere censurata solo con riguardo ai vizi della illogicità e contraddittorietà. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, 6 settembre 2023.
lette/sentite le conclusioni del PG NICOLA LETTIERI Il PG si riporta alla requisitoria già depositata chiedendo l'accoglimento del ricorso del PM con conseguente annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. udito il difensore L'avv. ABET ON conclude riportandosi ai motivi ed insistendo per l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 1 Num. 2354 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Data Udienza: 06/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 20 marzo 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli disponeva l'applicazione, nei confronti di NZ Di UR, della misura cautelare della custodia in carcere, avendo ravvisato a suo carico, in presenza di esigenze cautelari, gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di omicidio volontario in danno di GI GI, di tentato omicidio in danno di GI GN, aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen. e dalla premeditazione, nonché in ordine ai reati di detenzione e porto di armi da sparo, aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen., fatti del 13 giugno 2007. Sulla base delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia LO AS, veniva contestato a NZ Di UR di aver dato agli uomini del clan di stampo mafioso camorristico di appartenenza il mandato per gli omicidi di GI e GN, e di averlo reiterato dal carcere in cui lo stesso NZ Di UR era ristretto. I delitti si inserivano nella sequenza degli omicidi avvenuti durante la c.d. seconda faida di IA (dal marzo 2007 al febbraio 2008), nell'ambito della guerra tra i dan Amato e Di UR, in lotta per ottenere il controllo sul territorio e la conseguente gestione delle piazze di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, la morte di GI era stata una reazione del clan Di UR alla "girata" di alcuni adepti;
infatti, si riteneva che GI e GN avessero trucidato IC EP, referente dei Di UR, e avessero segnato, con il loro tradimento, l'inizio della faida. 2. Con ordinanza in data 11 aprile 2023, il Tribunale di Napoli, adito da NZ Di UR per il riesame, ex art. 309 cod. proc. pen., annullava l'ordinanza impugnata e, per l'effetto, ordinava l'immediata scarcerazione dell'indagato, laddove non ristretto per altro titolo. 3. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli ha presentato ricorso per cassazione, ex art. 311 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza di annullamento del provvedimento cautelare disposto nei confronti di NZ Di UR. Il ricorrente deduce la violazione degli artt. 273 e 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. e afferma che il provvedimento deve essere annullato perché affetto da profili di carenza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione. 3.1. Nel ricorso ci si duole dell'errata applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di attendibilità delle dichiarazioni rese nel caso di chiamata in reità e in correità e in tema di rilievo dei riscontri esterni individualizzanti;
viene segnalato come il contenuto delle dichiarazioni d collaboratore AS siano fonte diretta, quanto meno nella fase genetica dell'intento omicidiario in capo a NZ Di UR, che si ritiene persistere anche dopo l'arresto di costui. In particolare, si segnala come AS fosse presente, essendo un fidato di NZ Di UR, alla dichiarazione di costui sull'intento di uccidere GI e GN a seguito dell'omicidio di Puca;
viene altresì evidenziato come il mandato fosse stato portato già alla fase esecutiva, ancorché non realizzato per l'assenza di un'occasione propizia. Altri elementi che avvalorano il fondamento del coinvolgimento di NZ Di UR sarebbero i diversi incontri avvenuti tra costui e gli altri capi clan, di cui narra AS, nonché i colloqui con il cognato RC e le altre pressioni che provenivano dal carcere, tali da confermare come il mandato omicidiario fosse promanato da NZ Di UR e non dal fratello AR, al primo gerarchicamente subordinato nella scala decisionale. 3.2. Il ricorrente sostiene la sufficiente acquisizione di riscontri esterni individualizzanti, laddove questi siano intesi quali elementi idonei a dimostrare l'attribuzione del fatto reato al soggetto;
in particolare, evidenzia la presenza di ben quattro collaboratori di giustizia, autonomi rispetto a AS, le dichiarazioni dei quali non possono che porsi quale riscontro esterno del nucleo essenziale di quanto riferito da AS, tali da poter affermare che i delitti siano stati ordinati da NZ Di UR. Dalle dichiarazioni del collaboratore ON IC emergerebbe, in primo luogo, l'avvenuto incontro tra NZ Di UR e il capogruppo del clan GA - nonostante la superabile discrasia sul soggetto che effettivamente presenziò al summit ove venne dichiarato l'intento di uccidere GI e GN;
in secondo luogo, che alla sopravvenuta carcerazione di NZ Di UR rimase fermo il mandato omicidiario delle vittime designate, così come direttamente affermato da RA Amato, al vertice degli "scissionisti". Dalle dichiarazioni di ON CU emergerebbe la permanenza del mandato omicidiario dopo la carcerazione di NZ Di UR, espressamente riferito dallo zio, LV CI (coindagato), nonché zio di GN. Dalle dichiarazioni di LE CI emergerebbe il divieto sancito da NZ Di UR nei confronti dei traditori, ritualmente notificato ai vertici avversari, di transitare nelle zone di controllo del clan Di UR;
ciò indicherebbe la permanenza dell'intento omicidiario dopo la carcerazione di NZ Di UR. Dalle dichiarazioni di ON PR (non considerate dal giudice del riesame né dal Giudice per le indagini preliminari) emergerebbe l'incontro avvenuto tra NZ Di UR e GA, ove venne manifestata l'intenzione di uccidere gli "scissionisti"; peraltro, si sostiene come con tali dichiarazioni si ,4} supererebbe il problema della fonte dei fatti riportati da ON IC. 3 3.3. Nel ricorso viene contestata la circostanza secondo la quale NZ Di UR avrebbe chiesto all'altro clan di intervenire personalmente nei confronti di GI e GN, per ucciderli, atteso che ciò non emergerebbe dalle dichiarazioni di AS né dai fatti di causa, in quanto, piuttosto, furono effettuati diversi appostamenti e furono recapitati messaggi di morte ai due. Peraltro, la tesi del coinvolgimento di NZ Di UR nell'omicidio sarebbe avvalorata proprio dal fatto che il fratello AR accettò la proposta di RA Amato di attendere la ritenuta imminente scarcerazione di NZ Di UR per decidere in ordine all'omicidio delle due vittime designate;
quando, però, si appurò la mancata scarcerazione di NZ Di UR, il fratello AR reiterò il divieto di transito nelle proprie zone per GI e GN. Difatti, l'omicidio venne effettivamente commesso da soggetti della famiglia Di UR, organizzati dal reo confesso UN Talotti. Per il ricorrente, è contraddittoria ed illogica la motivazione del provvedimento impugnato, laddove si sostiene che fosse stato AR Di UR, in via del tutto autonoma, ad ordinare l'omicidio; inoltre, si sottolinea come dovrebbe risultare un'espressa revoca del mandato omicidiario da parte di NZ Di UR, atteso che anche il tacito consenso potrebbe rilevare, nel caso in esame, quale concorso morale nel reato. Il ricorrente afferma che la versione fornita dal collaboratore LO AS è avvalorata dall'iniziale incertezza di AR Di UR, il cui gruppo versava in uno stato volto sempre più all'isolamento; né, tanto meno, emergerebbe una spiegazione eziologica che riconduca il fatto al reggente pro tempore AR Di UR. In conclusione, per il ricorrente è illogica la motivazione dell'ordinanza impugnata, laddove essa ritiene non sufficientemente riscontrate le dichiarazioni di AS nei singoli segmenti che compongono la narrazione dei fatti;
si sottolinea come i riscontri esterni, tutti concordemente individualizzanti sulla figura di NZ Di UR, corroborano il nucleo essenziale delle dichiarazioni di AS, tanto nella fase genetica, quanto in quella deliberativa terminale. 4. La difesa dell'indagato, NZ Di UR, ha presentato memoria di replica al ricorso proposto dal Pubblico Ministero, chiedendone la declaratoria di inammissibilità o il rigetto. 4.1. In primo luogo, la difesa sostiene l'inammissibilità del ricorso proposto dal Pubblico Ministero, affermando che esso è univocamente orientato alla proposizione di un nuovo giudizio di merito, non consentito in sede di legittimità. In secondo luogo, la difesa, avallando le argomentazioni offerte dal Tribunale nel provvedimento impugnato, rileva come le dichiarazioni acquisite siano state rese in momenti lontani nel tempo;
ad ogni modo, le dichiarazioni di AS e 4 quelle di IC ON sono ritenute inidonee e prive di riscontri affinché possa affermarsi che l'omicidio di GI sia causalmente correlato all'ordine di NZ Di UR. Si evidenzia come il mandato omicidiario fosse stato emesso in modo del tutto autonomo e indipendente da AR Di UR, nuovo reggente del clan a seguito dell'incarcerazione del fratello NZ. 4.2. La difesa di NZ Di UR obietta al ricorso proposto dal Pubblico Ministero il travisamento di diverse circostanze di fatto, tra cui quella relativa alla qualificazione di AS come teste diretto, laddove i suoi racconti sono per lo più de relato;
l'assenza di riscontri rispetto alle presunte pressioni di NZ Di UR dal carcere;
l'affermazione secondo la quale AR Di UR era subordinato gerarchicamente al fratello, peraltro ristretto in carcere;
l'omissione dell'incontro con RE GA e il diverso contenuto delle dichiarazioni di ON IC;
l'assenza di considerazione di altri sei collaboratori che avrebbero escluso che il mandato omicidiario provenisse da NZ Di UR;
l'affermazione di un iniziale tentennamento di AR Di UR sulla necessità di commettere gli omicidi;
la necessità, per escludere il concorso di NZ di UR, di una sua espressa revoca del mandato. 4.3. Per la difesa, il Pubblico Ministero non avrebbe adeguatamente considerato il fatto che NZ Di UR, al momento dei fatti, era detenuto e sorvegliato e giammai sarebbe riuscito a mandare all'esterno degli ordini al proprio gruppo;
d'altra parte, non vi sarebbe alcuna indicazione delle persone che avrebbero parlato con l'indagato. Del resto, dalle dichiarazioni di AS emergerebbe una discrasia, laddove si è affermata l'esistenza dell'ordine di uccidere le vittime designate e la richiesta di NZ Di UR al clan GA affinché gli appartenenti a quest'ultimo intervenissero personalmente nei confronti dei traditori. Dalla dinamica dei fatti, così rappresentata, sarebbe impossibile ricavare il coinvolgimento di NZ Di UR, a fortiori se si tiene in considerazione il fatto che la quasi totalità dei collaboratori di giustizia ha affermato che il mandato omicidiario proveniva da AR Di UR, escludendo il fratello;
in particolare, si sostiene come siano state considerate impropriamente, dal Pubblico Ministero, le dichiarazioni di CU, volutamente tralasciate dai giudici del merito ritenendole irrilevanti. 4.4. In conclusione, il ricorso del Pubblico Ministero esorbiterebbe dai limiti entro i quali è ammesso il ricorso per cassazione, in quanto non si ravvisa alcuna manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata;
al contrario, il Tribunale avrebbe affermato l'insufficiente gravità indiziaria sulla scorta del fatto che NZ Di UR era detenuto al momento dell'omicidio e che tutti i collaboratori avevano indicato AR Di UR quale mandante dell'omicidio, a 5 ./t/ir seguito del divieto di circolazione delle vittime designate all'interno del territorio del clan Di UR. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che ricorre il vizio di motivazione manifestamente illogica nel caso in cui vi sia una frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse, nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono, e, invece, di motivazione contraddittoria quando non siano conciliabili tra loro le considerazioni logico-giuridiche in ordine ad uno stesso fatto o ad un complesso di fatti o vi sia disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza, ovvero nella stessa si manifestino dubbi che non consentano di determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice - conducenti ad esiti diversi - siano state poste a base del suo convincimento (Sez. 5, n. 19318, del 20/01/2021, Rv. 281105 - 01). È stato precisato, altresì, che sono precluse nel giudizio di cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465, del 04/11/2020 Ud., dep. 11/02/2021, Rv. 280601 - 01). 1.2. Nel caso concreto ora in esame, il provvedimento impugnato non risulta affetto dai vizi lamentati. Il ricorso del Pubblico Ministero non può trovare accoglimento, in quanto chiede una nuova rivalutazione di merito degli elementi emersi nel corso delle indagini e, più precisamente, delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, così come interpretate nel corso della ricostruzione del compendio indiziario dal giudice della cautela nella motivazione del provvedimento impugnato. Occorre rammentare, peraltro, con riferimento al giudizio sulla gravità indiziaria, come la valutazione in proposito si distingua dal giudizio in sede dibattimentale, perché il primo è esito di una lettura ancora provvisoria degli elementi di indagine, che, quindi, ben potrebbero trovare un successivo approfondimento, corredato anche dall'eventuale sopraggiungimento di ulteriori elementi;
ben potrebbe verificarsi la circostanza che, con la successiva rivalutazione e integrazione del compendio indiziario, si giunga ad un differente esito in sede di dibattimento, luogo designato per l'acquisizione della prova nel giudizio nel pieno rispetto del principio del contraddittorio. 6 Le censure mosse nell'atto di ricorso richiedono nuove valutazioni sul quadro investigativo;
tali valutazioni non sono ammesse in sede di giudizio di legittimità, laddove la motivazione del provvedimento impugnato può essere censurata solo con riguardo ai vizi della illogicità e contraddittorietà. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, 6 settembre 2023.