Ordinanza presidenziale 27 giugno 2023
Decreto cautelare 28 luglio 2023
Ordinanza cautelare 14 settembre 2023
Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 07/05/2026, n. 8489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8489 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08489/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03671/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3671 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
UR Italy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Stefano Bottacchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Provincia Autonoma di Trento, non costituita in giudizio;
nei confronti
Astrim S.r.l., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Determinazione del Direttore Generale del Dipartimento alla Salute, Banda Larga e Cooperative della Provincia Autonoma di Trento n. 13812 del 14 dicembre 2022, avente ad oggetto “Definizione dell’’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9 bis dell’articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successivamente modificato al comma 8 dall’’articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”;
- della successiva Determinazione dirigenziale n. 124 del 13 gennaio 2023, di proroga del termine di pagamento al 30 aprile 2023, in conformità al Decreto-Legge n. 4/2013, approvato nelle more dal Governo;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente anche non conosciuto, ivi incluse le deliberazioni delle Aziende Sanitarie Regionali con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da UR Italy S.r.l. l’11.11.2024, per l’annullamento
- della Determinazione del Direttore Generale del Dipartimento alla Salute, Banda Larga e Cooperative della Provincia Autonoma di Trento n. 13812 del 14 dicembre 2022, avente ad oggetto “Definizione dell’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9 bis dell’articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successivamente modificato al comma 8 dall’articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”;
- della successiva Determinazione dirigenziale n. 124 del 13 gennaio 2023, di proroga del termine di pagamento al 30 aprile 2023, in conformità al Decreto-Legge n. 4/2013, approvato nelle more dal Governo;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente anche non conosciuto, ivi incluse le deliberazioni delle Aziende Sanitarie Regionali con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 10 aprile 2026 il dott. NO DE PR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IT
1. – Con il ricorso all’esame, la società ricorrente ha impugnato gli atti, in epigrafe indicati, con cui la Provincia Autonoma di Trento ha determinato gli importi dalla stessa ricorrente dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9- bis dell’art. 9- ter del decreto legge n. 125/2015 (c.d. payback ) e gli atti ad esso presupposti e connessi, individuati nella Determinazione dirigenziale n. 124 del 13.1.2023, di proroga del termine di pagamento al 30 aprile 2023, in conformità al decreto-legge n. 4/2013, e nelle deliberazioni delle Aziende Sanitarie Regionali con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici.
2. – Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso il Ministero della Salute ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, depositando successivamente memoria difensiva.
3. – Con ordinanza n. 5911/2023 del 14.9.2023 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente.
4. – Con motivi aggiunti “propri”, notificati il 17.10.2024 e depositati l’11.11.2024, la parte ricorrente – a seguito della sopravvenuta pronuncia di cui alla sentenza n. 140/2024 della Corte Costituzionale – ha dedotto ulteriori censure avverso gli stessi atti impugnati con il ricorso principale.
5. – Con memoria depositata il 10.3.2026, la difesa attorea ha rassegnato le proprie conclusioni chiedendo, in via principale, che il Tribunale adìto dichiari l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere e, in via subordinata, che disponga l’accoglimento integrale dell’impugnazione.
6. – A tal fine, ha dedotto, in sintesi, che:
- con Determinazione n. 2426/2022, la Provincia Autonoma di Trento ha ingiunto alle società IBA OL Italy S.r.l. (IBA) e LL LS Italia S.p.A. (MNK), dalla fusione delle quali è sorta la ricorrente UR, il versamento delle quote di payback sanitario per le annualità 2015 e 2016;
- nelle more del giudizio, la normativa è stata incisa dall’art. 7 del D.L. n. 95/2025, il quale ha introdotto una procedura di sanatoria volta all’estinzione dell’obbligazione e alla cessazione della relativa materia del contendere, subordinatamente al versamento agevolato di una quota pari al 25% dell’importo intimato;
- in esecuzione del citato disposto normativo, la Provincia ha diramato le istruzioni operative per l’assolvimento dell’onere tramite avviso telematico, ma ha omesso di inserire la società ricorrente nell’allegato elenco dei debitori tenuti al ripiano;
- tale circostanza ha precluso alla società UR l’accesso materiale alla piattaforma per la generazione dell’avviso e, conseguentemente, l’effettuazione del pagamento in misura ridotta;
- la mancata inclusione in tale elenco paleserebbe la volontà dell’Ente provinciale di non procedere alla riscossione della quota di ripiano nei confronti della ricorrente.
7. – All’udienza straordinaria di smaltimento del 10 aprile 2026, come da verbale, il Collegio ha dato avviso, ex art. 73, comma 3, c.p. a. di un possibile profilo di difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo.
La causa, viste le conclusioni delle parti, è stata quindi trattenuta in decisione.
8. – Il Collegio ritiene che debba essere data priorità alla trattazione della questione di giurisdizione.
Infatti, secondo quanto stabilito dall’Adunanza plenaria (Cons. Stato, Ad. Plen., 27 aprile 2015, n. 5), l’ordine di esame delle questioni processuali in primo grado sono sottratte alle scelte processuali vincolanti delle parti.
Dunque, deve prioritariamente procedersi all’« accertamento dei presupposti del processo (nell’ordine: giurisdizione, competenza, capacità delle parti, ius postulandi, ricevibilità e rimessione in termini, contraddittorio, estinzione del giudizio), e delle condizioni dell’azione (interesse ad agire, titolo o legittimazione al ricorso, legitimatio ad causam) ».
La pronunzia sulla giurisdizione, quindi, non può che precedere quella sull’interesse ad agire (cfr., più di recente, Cons. Stato, sez. V, 28 novembre 2025, n. 9375; Id., 11 novembre 2025, n. 8786).
9. – Quanto sopra premesso, osserva il Collegio che la società ricorrente ha impugnato gli atti con i quali la Provincia Autonoma di Trento ha individuato le aziende fornitrici tenute al payback ed ha determinato gli importi dalle stesse dovuti.
Come già ritenuto da questo Tribunale in altri pronunciamenti (a partire da TAR Lazio, sez. III- quater , 12 giugno 2025, n. 11550; si veda, ancor più di recente TAR Lazio, Roma, sez. III- quater , 14 gennaio 2026, nn. 668 e 726), gli atti regionali così impugnati, seppur con tutte le possibili differenze stilistiche e linguistiche, si limitano, dopo aver riepilogato le norme di legge e dei decreti adottati dal Ministro della salute e gli altri atti statali e della Conferenza unificata, ad approvare l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano, stabilendo le modalità e i tempi di pagamento e rinviando, per l’indicazione della somma dovuta da ciascuna di esse, ad appositi allegati.
Si tratta, da un lato, di un’attività meramente tecnico-contabile, con cui la regione o la provincia verifica la coerenza del fatturato come calcolato, secondo un’attività di mera ricognizione e somma di dati contabili e di bilancio, dagli enti del Servizio sanitario regionale o provinciale e, dall’altro, di un’attività meramente riepilogativa, in cui la regione o la provincia compila un elenco, indicando le aziende fornitrici di dispositivi medici e gli importi di ripiano da ciascuna di esse dovuti.
Tale attività è priva di qualsiasi margine di discrezionalità, anche solamente tecnica, trattandosi di un’attività interamente vincolata, con la quale la regione o la provincia si limita a porre l’eventuale superamento del tetto di spesa regionale, come già certificato con decreto ministeriale, a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici, peraltro secondo la quota percentuale anch’essa già fissata a livello normativo (art. 9- ter , co. 9, del decreto-legge n. 78/2015, come convertito, e art. 2, co. 1, del decreto del 6.10.2022 del Ministro della salute).
Tali atti, in altre parole, non implicano l’esercizio di discrezionalità, ma costituiscono esercizio di un’attività ricognitiva e riepilogativa non intermediata dal potere amministrativo, dovendo dunque trovare applicazione la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui « appartiene alla cognizione del giudice ordinario la controversia in cui venga in rilievo un diritto soggettivo nei cui confronti la pubblica amministrazione eserciti un’attività vincolata, dovendo verificare soltanto se sussistano i presupposti predeterminati dalla legge per l’adozione di una determinata misura, e non esercitando, pertanto, alcun potere autoritativo correlato all’esercizio di poteri di natura discrezionale » (cfr. Cass. civ., sez. un., 29 settembre 2022, n. 28429; Id., 14 marzo 2022, n. 8188; Id., 28 maggio 2020, n. 10089).
La conseguenza è che l’impugnazione – con il ricorso e con i motivi aggiunti – degli atti della Provincia Autonoma di Trento deve ritenersi inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, spettando la potestas iudicandi sugli stessi al Giudice Ordinario, dinnanzi al quale la causa potrà essere eventualmente riproposta nei termini di cui all’art. 11, co. 2, cod. proc. amm., con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda.
10. – Tenuto conto della definizione in rito, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato da motivi aggiunti, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
NI FI, Presidente FF
Antonino Scianna, Primo Referendario
NO DE PR, Primo Referendario, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| NO DE PR | NI FI |
IL SEGRETARIO