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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 15/07/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
R.G. 294/2025
Il Tribunale Ordinario di Gorizia, in persona del Giudice, Dott. Stefano Bergonzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, tra
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura agli atti, dall'Avv. Federico Riva e dall'Avv. Renzo Biondo, entrambi del Foro di Bergamo, ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico dei difensori e Email_1 Email_2
Ricorrente
e
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura agli atti, dall'Avv. Camilla Toresini dell'Avvocatura della Regione ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore Email_3
Resistente
Oggetto: Opposizione a sanzione amministrativa
CONCLUSIONI: per parte ricorrente: Voglia la Ecc.mo Tribunale di Gorizia: NEL MERITO: dichiarare inefficace e/o nulla e/o annullare e priva di effetti l'ordinanza di ingiunzione ex art. 18 l.689/81 e artt. 10,11, 3 12 L.R. 1/84, emessa in data 07/03/2025, dalla Giunta Regionale Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
IN OGNI CASO: spese e competenze interamente rifuse. per parte resistente: in via cautelare rigettare l'istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, in assenza dei presupposti di legge;
- nel merito: - rigettare i l ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa e, per confermare in ogni sua parte l'ordinanza ingiunzione della Controparte_2
n. 189963/P emessa in data 07/03/2025; - conseguentemente, condannare il ricorrente
[...] lla sanzione comminata per un totale complessivo di € 2.235,60 di cui: € 2.224 ,00 per sanzioni amministrative;
11,60 per le spese di notifica dell'ordinanza ingiunzione ); - in via istruttoria , si indica a teste l'agente accertatore sui capitoli indicati in narrativa.
* * *
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23/04/2025 ha svolto Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 18 nata ex art. 18 L. 689/1981 e artt. 10, 11 e 12 L. R. FVG 1/1984 mediante cui veniva determinata a carico del ricorrente la sanzione amministrativa pecuniaria di € 2.224 a fronte della violazione accertata con processo verbale di accertamento n. 2/2020 del 15/01/2020. In particolare, il ricorrente ha allegato: a) che in data 25/01/2020, intorno alle ore 20.00, lo stesso ricorrente veniva fermato mentre si trovava alla guida della propria autovettura in compagnia dell'amico sig. IN nella proprietà di quest'ultimo; b) che tale controllo era stato effettuato da volontari;
c) che durante il controllo il ricorrente e l'amico non Per_1 stavano svolgendo attività venatoria né erano in atteggiamento di cacci e il regolamento regionale prevede che l'orario massimo consentito per l'esercizio dell'attività venatoria è fissato per le 16:30; e) che l'unica arma presente durante il controlla era quella del sig. e che la stessa, scarica, era riposta nel bagagliaio dell'autoveicolo; e) che tale Per_1 situazi oponeva rispetto agli accertamenti, sempre compiuti nella medesimezza dei fatti, relativi alle giornate venatorie del 26/5, 29/5, 1/6, 5/6, 9/6, 12/6, 23/6, 26/6, 4/9, 10/10, 12/10, 30/10, 13/11, 16/11, 20/11, 23/11, 30/11, 4/12, 11/12, 14/12, 15/12, 18/12, 26/12/2019 e 4/1, 5/1, 15/01/2020. Sulla scorta di tali allegazioni, il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 37, comma IIbis della L.R. FVG n. 6/2008, argomentando come i volontari ricoprono la qualifica di pubblici ufficiali solo durante l'esercizio dei controlli effettuati su soggetti impegnati in attività venatoria e come pertanto il controllo effettuato debba ritenersi illegittimo, la violazione dell'art. 28 della già richiamata legge regionale, in quanto il controllo è stato effettuato in assenza di esercizio di attività venatoria e perché l'unica arma presente era scarica, riposta nel baule e di proprietà di soggetto terzo e la violazione dell'art. 8 L. 689/1981 per mancata applicazione del cumulo giuridico.
Notificato tramite Cancelleria il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione d'udienza, si è costituita in giudizio (d'ora in Controparte_1 poi, anche solo “ ” per brevità espositiva, producendo copia del rapporto con CP_3 gli atti relativi all nonché alla contestazione o notificazione della violazione e chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare, la ha allegato: a) che in data CP_1
15/01/2020, alle ore 20.00, nel corso di un servizio presso l'Azienda Faunistico Venatoria Giarine, sita nel territorio comunale di Fogliano Redipuglia, gli agenti di vigilanza venatoria e procedevano al fermo di due persone, viste Persona_2 Persona_3 aggirarsi in atteggiamento venatorio nei pressi di un appostamento fisso per la caccia agli ungulati;
b) che i soggetti venivano identificati nelle persone dell'odierno ricorrente e di entrambi soci della , ed erano in possesso di Persona_4 Parte_2 ietà del secondo;
c esibita emergeva che il solo odierno ricorrente aveva annotato l'uscita di caccia di selezione agli ungulati presso l'AFV Giarine;
d) che il ricorrente dichiarava di essere stato autorizzato alla caccia ad ungulati con permesso giornaliero dal legale rappresentante dell'AFV, sig. Per_5
; e) che dai successivi controlli emergeva che il ricorrente era spro
[...] tesserino rilasciato dalla propria Regione di residenza e che lo stesso non era stato annotato come fruitore di permesso giornaliero nei registri dei permessi dell'AFV; f) che, successivamente interpellato, negava di aver autorizzato il ricorrente ad Testimone_1 attività venatoria;
f) che dal n. 00093 di Parte_1 emergevano le giornate in cui il medesimo aveva esercitato attività venatoria privo di autorizzazione;
g) che sulla scorta di tali risultanze gli agenti di vigilanza contestavano, tramite verbale di accertamento e contestazione n. 2/2020 del 15/01/2020 le violazioni;
h) che successivamente il Servizio caccia e risorse ittiche comunicava al ricorrente l'avvio del procedimento disciplinare in materia di caccia ex art. 38 LR 6/2020, nel cui ambito lo
2 stesso ricorrente veniva audito, che si concludeva con l'irrogazione la sanzione disciplinare, mai impugnata, della sospensione del tesserino regionale per l'attività venatoria per una durata di venti giorni;
i) che, successivamente Infine, ritenuto fondato l'accertamento effettuato, veniva emanata l'ordinanza-ingiunzione oggetto del presente giudizio.
Sulla scorta di tali allegazioni, la ha poi dedotto, ricostruendo il quadro CP_1 normativo di riferimento e richiamando allo scopo il verbale di accertamento, in merito all'infondatezza delle argomentazioni di parte ricorrente in punto di concetto di esercizio di attività venatoria, alla asserita carenza di potere dei soggetti preposti alla vigilanza venatoria e alla mancata applicazione del c.d. cumulo giuridico.
Alla prima udienza del 12/06/2025 il Giudice, dopo aver rigettato l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato nei seguenti termini:
Considerato che a norma dell'art. 5 D. Lgs. 150/2011, il provvedimento impugnato può essere sospeso al ricorrere di gravi e circostanziate ragioni, da intendersi, per Giurisprudenza costante, nei presupposti del fumus boni iuris (ossia la probabile fondatezza dell'opposizione) e nel periculum in mora (ossia l'esposizione ad un grave pregiudizio occorrente nelle more del giudizio determinato dal protrarsi della situazione) propri dei provvedimenti di natura cautelare.
Ritenuto che non appaiono sussistere i presupposti per la sospensione del provvedimento impugnato. In particolare, il ricorrente non ha allegato alcun termine di pregiudizio che potrebbe derivare dall'applicazione della sanzione (di natura esclusivamente pecuniaria) impugnata. Si osserva poi come l'importo elevato, pari a € 2.224,00, appaia di modesta entità.
Ha assegnato termine per note difensive a norma dell'art. 429, comma II, c.p.c. a parte ricorrente e ha rinviato alla successiva udienza del 14/07/2025, sostituita con il deposito di note scritte. Nel deposito della memoria nel termine assegnato il ricorrente ha ribadito le proprie deduzioni difensive in merito al difetto di poteri in capo agli agenti accertatori, allegando altresì come il controllo effettuato fosse avvenuto all'ingresso dell'abitazione del ricorrente sito in Via dei Campi in Fogliano Redipuglia e richiamando parere tecnico dalla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche della Controparte_1 (Prot. N.0014536/P del 01/03/2022), rilasciato su richiesta del
[...] regionale FVG della Vigilanza venatoria ambientale zoofila. Depositate le note scritte in sostituzione d'udienza, mediante cui le parti hanno discusso la causa e precisato le rispettive conclusioni, è stata pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c. la presente sentenza mediante deposito della stessa nel fascicolo telematico.
2. Il ricorso promosso da avverso l'ordinanza ingiunzione n. Parte_1 189963/P emanata in data 07/03/2025 da Controparte_1
deve essere rigettato per i motivi che seguono.
[...]
In primo luogo, è bene rammentare come, nei giudizi aventi ad oggetto l'opposizione a sanzioni amministrative, è a carico della Pubblica Amministrazione l'onere della prova della sussistenza della violazione in relazione alla quale è stata comminata la sanzione, spettando all'opponente la prova di eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'efficacia di quei fatti.
In primo luogo, è da osservarsi come l'ordinanza ingiunzione è stata irrogata a fronte della trasgressione:
• della norma contenuta nell'art. 12, comma XII, L. 157/1992 che prevede che ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è altresì necessario il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza, ove sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale,
3 nonché le forme di cui al comma 5 e gli ambiti territoriali di caccia ove è consentita l'attività venatoria. Per l'esercizio della caccia in regioni diverse da quella di residenza è necessario che, a cura di quest'ultima, vengano apposte sul predetto tesserino le indicazioni sopramenzionate, la cui violazione è sanzionata, a norma del successivo art. 31, comma I, lett. d) con la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata;
se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da lire 700.000 a lire 4.200.000. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia viciniore a quello autorizzato;
• della norma contenuta nell'art. 28, comma II, lett. c e d della L.R. FVG 06/2008, a mente dei quali l'esercizio venatorio è consentito ai cacciatori concessionari, consorziati di Riserva privata, legali rappresentanti, proprietari o conduttori, singoli o associati, dei fondi e titolari di permessi annuali e giornalieri di aziende faunistico-venatorie o invitati nelle Riserve di caccia e nelle aziende faunistico-venatorie, la cui violazione è punita, a norma del successivo art. 37, co. I, lett. l con la sanzione amministrativa da 25 a 300 € per ogni altra violazione delle disposizioni della legge 157/1992, e successive modifiche, e delle disposizioni regionali concernenti l'attività venatoria o la tutela della fauna non espressamente sanzionata.
Ciò chiarito, a fronte delle contestazioni mosse dal ricorrente, anche in punto dei poteri attribuiti agli agenti di vigilanza volontari della (viene in rilievo infatti la CP_1 previsione di cui all'art. 37, comma 2 bis della L.R. FVG n. 6/2008, a mente del quale l'accertamento delle violazioni di disposizioni evincibili dagli obblighi di annotazione sul tesserino venatorio da parte dei soggetti preposti alla vigilanza venatoria deve essere effettuato esclusivamente a persone trovate in esercizio venatorio o attitudine di caccia), appare opportuno delineare il concetto di esercizio venatorio/attitudine di caccia.
Sul punto, appare opportuno analizzare le disposizioni di cui alla L. 157/1992, corpus normativo concernente le norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia, a cui la stessa Legge Regionale sopra citata fa espresso richiamo, e che costituisce quadro normativo di riferimento, pur nel limite delle attribuzioni di competenza legislativa tra Stato e Regioni a Statuto Speciale.
In particolare, l'art. 12 della citata Legge prevede che costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13 ed è considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla. Sul punto la giurisprudenza è costante nel ritenere che nella nozione di esercizio venatorio non rientrano esclusivamente la cattura e l'uccisione della selvaggina, ma anche l'attività preliminare e la predisposizione dei mezzi ed ogni altro atto diretto alla cattura e all'abbattimento in tal senso qualificabile dal complesso delle circostanze di tempo e di luogo in cui esso viene posto in essere (cfr. sul punto Cass. Pen., Sez. III, n. 16207/2013). Si ritiene inoltre come l'attitudine di caccia (o atteggiamento venatorio) costituisca una nozione ancor più ampia, ricomprendente tutti quegli atteggiamenti che concretamente, tenuto conto delle circostanze di tempo e di luogo, fanno trasparire l'intenzione di voler abbattere animali o di aver precedentemente posto in essere attività venatoria.
Si osserva infine come l'art. 28 della stessa Legge regionale preveda che non è considerato esercizio venatorio il comportamento del cacciatore che, nell'esercizio dell'attività venatoria, attraversa le strade carrozzabili di cui all'articolo 34, con le armi scariche e prive di munizionamento.
4 Ciò chiarito, per comprendere se, nella fattispecie concreta, il ricorrente si trovasse o meno in atteggiamento venatorio occorre aver riguardo alla documentazione prodotta dalla P.A. resistente.
Vengono in particolare in rilievo:
• il processo verbale di accertamento n. 02/2020 del 15/01/2020 (non oggetto di querela di falso e avente valore di prova privilegiata a norma dell'art. 2700 c.c.), nl quale ha riferito di non esercitare la caccia in istituti Parte_1 pubbl egione FVG gli avesse richiesto l'esibizione del tesserino di caccia veneto e di aver informato il legale rappresentante della
[...]
che sarebbe uscito a caccia. CP_4
• Il rapporto di servizio corredato a suddetto verbale , nel quale gli agenti accertatori affermano che il ricorrente, insieme all'amico erano stati visti Persona_4 aggirarsi in atteggiamento venatorio nei pressi di un appostamento fisso per la caccia presso l'AFV Giarine e venivano trovati in possesso di un fucile di proprietà del e che dalla documentazione esibita si evinceva che Per_4 [...]
aveva annotato l'uscita di caccia di selezione agli ungul Parte_1 l'AFV Giarine;
• Le dichiarazioni rese in data 07/02/2021 dallo stesso Parte_1 nell'ambito del procedimento disciplinare in materia di in cui lo stesso ha affermato che si trovava in possesso di una fascetta per la caccia agli ungulati e di aver annotato l'uscita venatoria nel proprio tesserino e nel registro delle uscite nelle altane.
Tali circostanze di fatto induco a ritenere come si trovasse in Parte_1 attitudine di caccia al momento del controllo effettuato dagli agenti accertatori Per_2
e in data 15/01/2020. Ciò è desumibile dalle stesse dic
[...] Persona_3 rilasciate dal ricorrente, che ha dichiarato più volte di essersi recato a caccia, di aver notiziato della circostanza il sig. e che, al momento del controllo, era in possesso Per_5 di fascetta per la caccia agli ungulati. Si rileva inoltre che le circostanze allegate dal ricorrente sulle circostanze di tempo e di luogo del controllo, oltre a contrastare con il contenuto del verbale di accertamento e del relativo rapporto di servizio, non sono state oggetto di specifica istanza volte a provare le medesime.
Deve pertanto ritenersi che gli agenti accertatori e Persona_2 Persona_3 abbiano esercitato il loro potere di accertamento co ant 37, comma 2 bis della L.R. FVG n. 6/2008, essendo lo stesso accertamento stato effettuato in un momento in cui , in compagnia dell'amico Parte_1 Per_4 sebbene non stesse attuando esercizio venatorio, era quantomeno in attitudine di caccia.
Ciò chiarito, si deve ritenere che la resistente abbia assolto all'onere probatorio CP_1 sulla stessa gravante, avendo dimostrato come abbia esercitato Parte_1
l'attività di cacciatore fuori regione senza av serino di caccia dalla Regione Veneto (Regione di residenza del ricorrente) nelle giornate venatorie del 26/5, 29/5, 1/6, 5/6, 9/6, 12/6, 23/6, 26/6, 4/9, 10/10, 12/10, 30/10, 13/11, 16/11, 20/11, 23/11, 30/11, 4/12, 11/12, 14/12, 15/12, 18/12, 26/12/2019 e 4/1, 5/1, 15/01/2020. Rispetto a tale ultimo aspetto, si deve ritenere che, benché il controllo sia stato effettuato nella giornata del 15/01/2020, tale dato sia stato correttamente desunto dal tesserino n. 00093 rilasciato dalla Regione FVG del resistente, in cui sono state annotate le suddette attività venatorie. La REGIONE ha parimenti dimostrato come
[...]
abbia esercitato attività venatoria di selezione agli ungulati sul Parte_1
5 AFV Giarine senza la necessaria autorizzazione, come risultante dal registro permessi rilasciati dall'AFV Giarine.
Infine, non merita accoglimento la deduzione del ricorrente in punto di mancata applicazione del c.d. cumulo amministrativo a norma dell'art. 8 L. 689/1981.
Si rammenta che regola la materia del c.d. cumulo amministrativo è graniticamente regolata da orientamento giurisprudenziale ( di cui anche la recente pronuncia della Sezione VI della Cassazione Civile n. 7704/2022) che può essere così riassunto L'istituto del cumulo giuridico tra sanzioni è applicabile alla sola ipotesi di concorso formale (omogeneo o eterogeneo) tra le violazioni contestate
- nei soli casi, quindi, di violazioni plurime commesse con un'unica azione od omissione - non essendo per converso invocabile in caso di concorso materiale (violazioni commesse con più azioni od omissioni: Cass. s.u. n. 15669 del 2016), ed è inoltre esclusa la possibilità di invocare l'art. 81 c.p., in tema di continuazione tra reati, sia perché la L. n. 689 del 1981, art. 8, prevede espressamente tale possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza e assistenza, sia perché la differenza morfologica tra illecito penale ed illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica, le norme di favore previste in materia penale vengano tout court estese alla materia degli illeciti amministrativi (richiamati i precedenti Cass. n. 10890 del 2018; Cass. n. 26434 del 2014)
Applicando le coordinate ermeneutiche sopra richiamate alla fattispecie concreta, si ritiene che la P.A. resistente abbia correttamente fatto applicazione di detti principi, motivando anche in punto, posto che le violazioni contestate si riferiscono a diverse condotte poste in essere da . Parte_1
Per tali ragioni il ricorso proposto da deve essere Parte_1 integralmente rigettato, con conseguente conferma dell'ordinanza ingiunzione n. 189963/P del 07/03/2025.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014.
Individuato il valore della domanda nell'importo ingiunto, si applicano i valori medi dello scaglione di riferimento, con eccezione riguardo alla fase istruttoria, rispetto alla quale, stante la natura squisitamente documentale della causa, si applicano i valori minimi di suddetto scaglione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
Rigetta il ricorso e, per l'effetto,
Conferma l'ordinanza ingiunzione n. 189963/P del 07/03/2025;
Condanna alla rifusione delle spese di lite a favore di Parte_1
, che si liquidano in € 2.127,00 Controparte_1 ora dovuta e C.P.A. come per legge;
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. all'esito dell'udienza sostituita, a norma dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte e pronunciata mediante pubblicazione.
Così deciso Gorizia in data 15/07/2025.
Il Giudice Istruttore
(Dott. Stefano Bergonzi)
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
R.G. 294/2025
Il Tribunale Ordinario di Gorizia, in persona del Giudice, Dott. Stefano Bergonzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, tra
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura agli atti, dall'Avv. Federico Riva e dall'Avv. Renzo Biondo, entrambi del Foro di Bergamo, ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico dei difensori e Email_1 Email_2
Ricorrente
e
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura agli atti, dall'Avv. Camilla Toresini dell'Avvocatura della Regione ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore Email_3
Resistente
Oggetto: Opposizione a sanzione amministrativa
CONCLUSIONI: per parte ricorrente: Voglia la Ecc.mo Tribunale di Gorizia: NEL MERITO: dichiarare inefficace e/o nulla e/o annullare e priva di effetti l'ordinanza di ingiunzione ex art. 18 l.689/81 e artt. 10,11, 3 12 L.R. 1/84, emessa in data 07/03/2025, dalla Giunta Regionale Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
IN OGNI CASO: spese e competenze interamente rifuse. per parte resistente: in via cautelare rigettare l'istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, in assenza dei presupposti di legge;
- nel merito: - rigettare i l ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa e, per confermare in ogni sua parte l'ordinanza ingiunzione della Controparte_2
n. 189963/P emessa in data 07/03/2025; - conseguentemente, condannare il ricorrente
[...] lla sanzione comminata per un totale complessivo di € 2.235,60 di cui: € 2.224 ,00 per sanzioni amministrative;
11,60 per le spese di notifica dell'ordinanza ingiunzione ); - in via istruttoria , si indica a teste l'agente accertatore sui capitoli indicati in narrativa.
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1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23/04/2025 ha svolto Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 18 nata ex art. 18 L. 689/1981 e artt. 10, 11 e 12 L. R. FVG 1/1984 mediante cui veniva determinata a carico del ricorrente la sanzione amministrativa pecuniaria di € 2.224 a fronte della violazione accertata con processo verbale di accertamento n. 2/2020 del 15/01/2020. In particolare, il ricorrente ha allegato: a) che in data 25/01/2020, intorno alle ore 20.00, lo stesso ricorrente veniva fermato mentre si trovava alla guida della propria autovettura in compagnia dell'amico sig. IN nella proprietà di quest'ultimo; b) che tale controllo era stato effettuato da volontari;
c) che durante il controllo il ricorrente e l'amico non Per_1 stavano svolgendo attività venatoria né erano in atteggiamento di cacci e il regolamento regionale prevede che l'orario massimo consentito per l'esercizio dell'attività venatoria è fissato per le 16:30; e) che l'unica arma presente durante il controlla era quella del sig. e che la stessa, scarica, era riposta nel bagagliaio dell'autoveicolo; e) che tale Per_1 situazi oponeva rispetto agli accertamenti, sempre compiuti nella medesimezza dei fatti, relativi alle giornate venatorie del 26/5, 29/5, 1/6, 5/6, 9/6, 12/6, 23/6, 26/6, 4/9, 10/10, 12/10, 30/10, 13/11, 16/11, 20/11, 23/11, 30/11, 4/12, 11/12, 14/12, 15/12, 18/12, 26/12/2019 e 4/1, 5/1, 15/01/2020. Sulla scorta di tali allegazioni, il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 37, comma IIbis della L.R. FVG n. 6/2008, argomentando come i volontari ricoprono la qualifica di pubblici ufficiali solo durante l'esercizio dei controlli effettuati su soggetti impegnati in attività venatoria e come pertanto il controllo effettuato debba ritenersi illegittimo, la violazione dell'art. 28 della già richiamata legge regionale, in quanto il controllo è stato effettuato in assenza di esercizio di attività venatoria e perché l'unica arma presente era scarica, riposta nel baule e di proprietà di soggetto terzo e la violazione dell'art. 8 L. 689/1981 per mancata applicazione del cumulo giuridico.
Notificato tramite Cancelleria il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione d'udienza, si è costituita in giudizio (d'ora in Controparte_1 poi, anche solo “ ” per brevità espositiva, producendo copia del rapporto con CP_3 gli atti relativi all nonché alla contestazione o notificazione della violazione e chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare, la ha allegato: a) che in data CP_1
15/01/2020, alle ore 20.00, nel corso di un servizio presso l'Azienda Faunistico Venatoria Giarine, sita nel territorio comunale di Fogliano Redipuglia, gli agenti di vigilanza venatoria e procedevano al fermo di due persone, viste Persona_2 Persona_3 aggirarsi in atteggiamento venatorio nei pressi di un appostamento fisso per la caccia agli ungulati;
b) che i soggetti venivano identificati nelle persone dell'odierno ricorrente e di entrambi soci della , ed erano in possesso di Persona_4 Parte_2 ietà del secondo;
c esibita emergeva che il solo odierno ricorrente aveva annotato l'uscita di caccia di selezione agli ungulati presso l'AFV Giarine;
d) che il ricorrente dichiarava di essere stato autorizzato alla caccia ad ungulati con permesso giornaliero dal legale rappresentante dell'AFV, sig. Per_5
; e) che dai successivi controlli emergeva che il ricorrente era spro
[...] tesserino rilasciato dalla propria Regione di residenza e che lo stesso non era stato annotato come fruitore di permesso giornaliero nei registri dei permessi dell'AFV; f) che, successivamente interpellato, negava di aver autorizzato il ricorrente ad Testimone_1 attività venatoria;
f) che dal n. 00093 di Parte_1 emergevano le giornate in cui il medesimo aveva esercitato attività venatoria privo di autorizzazione;
g) che sulla scorta di tali risultanze gli agenti di vigilanza contestavano, tramite verbale di accertamento e contestazione n. 2/2020 del 15/01/2020 le violazioni;
h) che successivamente il Servizio caccia e risorse ittiche comunicava al ricorrente l'avvio del procedimento disciplinare in materia di caccia ex art. 38 LR 6/2020, nel cui ambito lo
2 stesso ricorrente veniva audito, che si concludeva con l'irrogazione la sanzione disciplinare, mai impugnata, della sospensione del tesserino regionale per l'attività venatoria per una durata di venti giorni;
i) che, successivamente Infine, ritenuto fondato l'accertamento effettuato, veniva emanata l'ordinanza-ingiunzione oggetto del presente giudizio.
Sulla scorta di tali allegazioni, la ha poi dedotto, ricostruendo il quadro CP_1 normativo di riferimento e richiamando allo scopo il verbale di accertamento, in merito all'infondatezza delle argomentazioni di parte ricorrente in punto di concetto di esercizio di attività venatoria, alla asserita carenza di potere dei soggetti preposti alla vigilanza venatoria e alla mancata applicazione del c.d. cumulo giuridico.
Alla prima udienza del 12/06/2025 il Giudice, dopo aver rigettato l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato nei seguenti termini:
Considerato che a norma dell'art. 5 D. Lgs. 150/2011, il provvedimento impugnato può essere sospeso al ricorrere di gravi e circostanziate ragioni, da intendersi, per Giurisprudenza costante, nei presupposti del fumus boni iuris (ossia la probabile fondatezza dell'opposizione) e nel periculum in mora (ossia l'esposizione ad un grave pregiudizio occorrente nelle more del giudizio determinato dal protrarsi della situazione) propri dei provvedimenti di natura cautelare.
Ritenuto che non appaiono sussistere i presupposti per la sospensione del provvedimento impugnato. In particolare, il ricorrente non ha allegato alcun termine di pregiudizio che potrebbe derivare dall'applicazione della sanzione (di natura esclusivamente pecuniaria) impugnata. Si osserva poi come l'importo elevato, pari a € 2.224,00, appaia di modesta entità.
Ha assegnato termine per note difensive a norma dell'art. 429, comma II, c.p.c. a parte ricorrente e ha rinviato alla successiva udienza del 14/07/2025, sostituita con il deposito di note scritte. Nel deposito della memoria nel termine assegnato il ricorrente ha ribadito le proprie deduzioni difensive in merito al difetto di poteri in capo agli agenti accertatori, allegando altresì come il controllo effettuato fosse avvenuto all'ingresso dell'abitazione del ricorrente sito in Via dei Campi in Fogliano Redipuglia e richiamando parere tecnico dalla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche della Controparte_1 (Prot. N.0014536/P del 01/03/2022), rilasciato su richiesta del
[...] regionale FVG della Vigilanza venatoria ambientale zoofila. Depositate le note scritte in sostituzione d'udienza, mediante cui le parti hanno discusso la causa e precisato le rispettive conclusioni, è stata pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c. la presente sentenza mediante deposito della stessa nel fascicolo telematico.
2. Il ricorso promosso da avverso l'ordinanza ingiunzione n. Parte_1 189963/P emanata in data 07/03/2025 da Controparte_1
deve essere rigettato per i motivi che seguono.
[...]
In primo luogo, è bene rammentare come, nei giudizi aventi ad oggetto l'opposizione a sanzioni amministrative, è a carico della Pubblica Amministrazione l'onere della prova della sussistenza della violazione in relazione alla quale è stata comminata la sanzione, spettando all'opponente la prova di eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'efficacia di quei fatti.
In primo luogo, è da osservarsi come l'ordinanza ingiunzione è stata irrogata a fronte della trasgressione:
• della norma contenuta nell'art. 12, comma XII, L. 157/1992 che prevede che ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è altresì necessario il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza, ove sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale,
3 nonché le forme di cui al comma 5 e gli ambiti territoriali di caccia ove è consentita l'attività venatoria. Per l'esercizio della caccia in regioni diverse da quella di residenza è necessario che, a cura di quest'ultima, vengano apposte sul predetto tesserino le indicazioni sopramenzionate, la cui violazione è sanzionata, a norma del successivo art. 31, comma I, lett. d) con la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata;
se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da lire 700.000 a lire 4.200.000. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia viciniore a quello autorizzato;
• della norma contenuta nell'art. 28, comma II, lett. c e d della L.R. FVG 06/2008, a mente dei quali l'esercizio venatorio è consentito ai cacciatori concessionari, consorziati di Riserva privata, legali rappresentanti, proprietari o conduttori, singoli o associati, dei fondi e titolari di permessi annuali e giornalieri di aziende faunistico-venatorie o invitati nelle Riserve di caccia e nelle aziende faunistico-venatorie, la cui violazione è punita, a norma del successivo art. 37, co. I, lett. l con la sanzione amministrativa da 25 a 300 € per ogni altra violazione delle disposizioni della legge 157/1992, e successive modifiche, e delle disposizioni regionali concernenti l'attività venatoria o la tutela della fauna non espressamente sanzionata.
Ciò chiarito, a fronte delle contestazioni mosse dal ricorrente, anche in punto dei poteri attribuiti agli agenti di vigilanza volontari della (viene in rilievo infatti la CP_1 previsione di cui all'art. 37, comma 2 bis della L.R. FVG n. 6/2008, a mente del quale l'accertamento delle violazioni di disposizioni evincibili dagli obblighi di annotazione sul tesserino venatorio da parte dei soggetti preposti alla vigilanza venatoria deve essere effettuato esclusivamente a persone trovate in esercizio venatorio o attitudine di caccia), appare opportuno delineare il concetto di esercizio venatorio/attitudine di caccia.
Sul punto, appare opportuno analizzare le disposizioni di cui alla L. 157/1992, corpus normativo concernente le norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia, a cui la stessa Legge Regionale sopra citata fa espresso richiamo, e che costituisce quadro normativo di riferimento, pur nel limite delle attribuzioni di competenza legislativa tra Stato e Regioni a Statuto Speciale.
In particolare, l'art. 12 della citata Legge prevede che costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13 ed è considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla. Sul punto la giurisprudenza è costante nel ritenere che nella nozione di esercizio venatorio non rientrano esclusivamente la cattura e l'uccisione della selvaggina, ma anche l'attività preliminare e la predisposizione dei mezzi ed ogni altro atto diretto alla cattura e all'abbattimento in tal senso qualificabile dal complesso delle circostanze di tempo e di luogo in cui esso viene posto in essere (cfr. sul punto Cass. Pen., Sez. III, n. 16207/2013). Si ritiene inoltre come l'attitudine di caccia (o atteggiamento venatorio) costituisca una nozione ancor più ampia, ricomprendente tutti quegli atteggiamenti che concretamente, tenuto conto delle circostanze di tempo e di luogo, fanno trasparire l'intenzione di voler abbattere animali o di aver precedentemente posto in essere attività venatoria.
Si osserva infine come l'art. 28 della stessa Legge regionale preveda che non è considerato esercizio venatorio il comportamento del cacciatore che, nell'esercizio dell'attività venatoria, attraversa le strade carrozzabili di cui all'articolo 34, con le armi scariche e prive di munizionamento.
4 Ciò chiarito, per comprendere se, nella fattispecie concreta, il ricorrente si trovasse o meno in atteggiamento venatorio occorre aver riguardo alla documentazione prodotta dalla P.A. resistente.
Vengono in particolare in rilievo:
• il processo verbale di accertamento n. 02/2020 del 15/01/2020 (non oggetto di querela di falso e avente valore di prova privilegiata a norma dell'art. 2700 c.c.), nl quale ha riferito di non esercitare la caccia in istituti Parte_1 pubbl egione FVG gli avesse richiesto l'esibizione del tesserino di caccia veneto e di aver informato il legale rappresentante della
[...]
che sarebbe uscito a caccia. CP_4
• Il rapporto di servizio corredato a suddetto verbale , nel quale gli agenti accertatori affermano che il ricorrente, insieme all'amico erano stati visti Persona_4 aggirarsi in atteggiamento venatorio nei pressi di un appostamento fisso per la caccia presso l'AFV Giarine e venivano trovati in possesso di un fucile di proprietà del e che dalla documentazione esibita si evinceva che Per_4 [...]
aveva annotato l'uscita di caccia di selezione agli ungul Parte_1 l'AFV Giarine;
• Le dichiarazioni rese in data 07/02/2021 dallo stesso Parte_1 nell'ambito del procedimento disciplinare in materia di in cui lo stesso ha affermato che si trovava in possesso di una fascetta per la caccia agli ungulati e di aver annotato l'uscita venatoria nel proprio tesserino e nel registro delle uscite nelle altane.
Tali circostanze di fatto induco a ritenere come si trovasse in Parte_1 attitudine di caccia al momento del controllo effettuato dagli agenti accertatori Per_2
e in data 15/01/2020. Ciò è desumibile dalle stesse dic
[...] Persona_3 rilasciate dal ricorrente, che ha dichiarato più volte di essersi recato a caccia, di aver notiziato della circostanza il sig. e che, al momento del controllo, era in possesso Per_5 di fascetta per la caccia agli ungulati. Si rileva inoltre che le circostanze allegate dal ricorrente sulle circostanze di tempo e di luogo del controllo, oltre a contrastare con il contenuto del verbale di accertamento e del relativo rapporto di servizio, non sono state oggetto di specifica istanza volte a provare le medesime.
Deve pertanto ritenersi che gli agenti accertatori e Persona_2 Persona_3 abbiano esercitato il loro potere di accertamento co ant 37, comma 2 bis della L.R. FVG n. 6/2008, essendo lo stesso accertamento stato effettuato in un momento in cui , in compagnia dell'amico Parte_1 Per_4 sebbene non stesse attuando esercizio venatorio, era quantomeno in attitudine di caccia.
Ciò chiarito, si deve ritenere che la resistente abbia assolto all'onere probatorio CP_1 sulla stessa gravante, avendo dimostrato come abbia esercitato Parte_1
l'attività di cacciatore fuori regione senza av serino di caccia dalla Regione Veneto (Regione di residenza del ricorrente) nelle giornate venatorie del 26/5, 29/5, 1/6, 5/6, 9/6, 12/6, 23/6, 26/6, 4/9, 10/10, 12/10, 30/10, 13/11, 16/11, 20/11, 23/11, 30/11, 4/12, 11/12, 14/12, 15/12, 18/12, 26/12/2019 e 4/1, 5/1, 15/01/2020. Rispetto a tale ultimo aspetto, si deve ritenere che, benché il controllo sia stato effettuato nella giornata del 15/01/2020, tale dato sia stato correttamente desunto dal tesserino n. 00093 rilasciato dalla Regione FVG del resistente, in cui sono state annotate le suddette attività venatorie. La REGIONE ha parimenti dimostrato come
[...]
abbia esercitato attività venatoria di selezione agli ungulati sul Parte_1
5 AFV Giarine senza la necessaria autorizzazione, come risultante dal registro permessi rilasciati dall'AFV Giarine.
Infine, non merita accoglimento la deduzione del ricorrente in punto di mancata applicazione del c.d. cumulo amministrativo a norma dell'art. 8 L. 689/1981.
Si rammenta che regola la materia del c.d. cumulo amministrativo è graniticamente regolata da orientamento giurisprudenziale ( di cui anche la recente pronuncia della Sezione VI della Cassazione Civile n. 7704/2022) che può essere così riassunto L'istituto del cumulo giuridico tra sanzioni è applicabile alla sola ipotesi di concorso formale (omogeneo o eterogeneo) tra le violazioni contestate
- nei soli casi, quindi, di violazioni plurime commesse con un'unica azione od omissione - non essendo per converso invocabile in caso di concorso materiale (violazioni commesse con più azioni od omissioni: Cass. s.u. n. 15669 del 2016), ed è inoltre esclusa la possibilità di invocare l'art. 81 c.p., in tema di continuazione tra reati, sia perché la L. n. 689 del 1981, art. 8, prevede espressamente tale possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza e assistenza, sia perché la differenza morfologica tra illecito penale ed illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica, le norme di favore previste in materia penale vengano tout court estese alla materia degli illeciti amministrativi (richiamati i precedenti Cass. n. 10890 del 2018; Cass. n. 26434 del 2014)
Applicando le coordinate ermeneutiche sopra richiamate alla fattispecie concreta, si ritiene che la P.A. resistente abbia correttamente fatto applicazione di detti principi, motivando anche in punto, posto che le violazioni contestate si riferiscono a diverse condotte poste in essere da . Parte_1
Per tali ragioni il ricorso proposto da deve essere Parte_1 integralmente rigettato, con conseguente conferma dell'ordinanza ingiunzione n. 189963/P del 07/03/2025.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014.
Individuato il valore della domanda nell'importo ingiunto, si applicano i valori medi dello scaglione di riferimento, con eccezione riguardo alla fase istruttoria, rispetto alla quale, stante la natura squisitamente documentale della causa, si applicano i valori minimi di suddetto scaglione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
Rigetta il ricorso e, per l'effetto,
Conferma l'ordinanza ingiunzione n. 189963/P del 07/03/2025;
Condanna alla rifusione delle spese di lite a favore di Parte_1
, che si liquidano in € 2.127,00 Controparte_1 ora dovuta e C.P.A. come per legge;
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. all'esito dell'udienza sostituita, a norma dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte e pronunciata mediante pubblicazione.
Così deciso Gorizia in data 15/07/2025.
Il Giudice Istruttore
(Dott. Stefano Bergonzi)
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