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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/11/2025, n. 4249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4249 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza del 26 novembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 6644/2022
Promossa da
(c.f. ), in persona dei legali Parte_1 P.IVA_1
rappresentanti, signori , rappresentata e difesa Parte_2
dall'avvocato SALVATORE AGNELLO, nel cui studio in Catania ha eletto domicilio, via Orto
Limoni, 5
-ricorrente-
contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, anche quale mandatario CP_1 P.IVA_2
della rappresentato e difeso Controparte_2
dall'avvocato ANTONELLA TROVATI, giusta procura generale in Notar di Roma Persona_1
(c.f. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3
rappresentante pro tempore -resistenti-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 25/7/2022, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n.
59320220000353483000 emesso dall' sede di Catania e notificato il 15/6/2022, con il quale era CP_1
stato intimato il pagamento della somma di euro 27.739,64 a titolo di contributi accertati e dovuti alla
Gestione Aziende con lavoratori dipendenti relativi al periodo “da 03/2018 a 05/2021”. Deduceva
che l'atto impugnato traesse origine dal verbale di accertamento e notificazione n. 2021001213/DDL
del 26/01/2022, notificato il 27/1/2022, con il quale era stato chiesto il pagamento della somma di euro 26.536,35 a titolo di contributi e somme aggiuntive. Illustrava che, con il suddetto verbale, gli ispettori avessero disconosciuto i rapporti di lavoro subordinato delle signore Parte_3
e inquadrandole come
[...] Persona_2 Parte_4
“coadiutori familiari” del e che detto ultimo fosse stato iscritto alla gestione Parte_2
IVS/ART a partire dall'1/1/2019. Aggiungeva che, col medesimo verbale, l'azienda fosse stata sanzionata per assunte dichiarazioni non veritiere contenute nel LUL, in quanto fossero state inserite ore di assenza dei lavoratori per le quali fosse stato omesso il versamento dei contributi, dovuti secondo il c.d. “minimale contributivo”. Deduceva di aver proposto ricorso amministrativo ex l.
88/89, chiedendo l'annullamento del verbale ispettivo, e che tuttavia detto ricorso fosse stato rigettato.
In diritto rilevava l'inammissibilità ed infondatezza delle pretese avanzate dall' , eccependo in CP_1
primo luogo l'insufficiente supporto probatorio offerto a sostegno delle stesse. Eccepiva, in particolare, il difetto di motivazione e la carente documentazione a supporto di quanto affermato dagli ispettori in seno al verbale, la conseguente violazione del proprio diritto di difesa e la carenza probatoria in ordine agli addebiti formulati nei propri confronti.
Eccepiva, altresì, la violazione dell'art. 13 del D.Lgs. 124/2004 e l'inosservanza della circolare n.
41/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rilevando che l'atto ispettivo fosse carente dei suoi requisiti essenziali e che la procedura adottata fosse viziata per difetto di istruttoria. Sempre
sul piano procedimentale, eccepiva la tardività delle contestazioni, per non essere stato rispettato il termine di novanta giorni previsto dall'art. 14 della l. n. 689/1981; osservava infatti che il verbale fosse stato notificato oltre il suddetto termine con conseguenza estinzione dell'obbligazione di pagare la somma ivi riportata, richiesta per le violazioni riscontrate.
Nel merito, contestava l'iscrizione del Caponnetto alla Gestione artigiani a far tempo dal Pt_2
01/2019, stante l'assenza dei presupposti previsti dalla legge;
osservava al riguardo che detto ultimo fosse stato socio accomandatario della società insieme al fratello, , e che non Parte_2
avesse mai partecipato all'attività lavorativa dall'azienda essendo pensionato dal 07/2019 e, prima di tale data, essendosi limitato a gestire gli aspetti amministrativi e decisionali dell'azienda stessa.
Con riferimento alle tre lavoratrici indicate, , Parte_3 Persona_2
e rilevava che, nonostante i vincoli familiari evidenziati dagli Parte_4
ispettori, le mansioni svolte dalle stesse dovessero essere inquadrate nell'ambito del lavoro subordinato, conformemente ai contratti di lavoro stipulati con esse. Precisava che le prime due dipendenti fossero socie accomandanti e che la terza, figlia del svolgesse il Parte_2
ruolo di direttore tecnico all'interno della società, nel rispetto delle direttive dei soci amministratori.
Con riguardo alle inadempienze contestate dagli ispettori, osservava che detti ultimi avessero riscontrato che, per le giornate di “assenza” indicate nel LUL, non fossero state versate né la retribuzione né la contribuzione, con la conseguenza che avessero ritenuto applicabili i principi in materia di retribuzione minimale imponibile di cui all'art. 1 del D.L. 9/10/1989 n. 338, ritenendo altresì indebite le agevolazioni contributive usufruite dall'azienda e provvedendo al loro recupero.
Sul punto rilevava di aver sempre giustificato le assenze dei lavoratori, che quanto indicato sul LUL
fosse rispondente a verità e che i lavoratori stessi non avesse mai lavorato nei giorni indicati come assenze. Deduceva che detti ultimi avessero lavorato solo nelle giornate registrate nel LUL e che, in assenza di prestazione lavorativa, non avessero diritto alla retribuzione, non sorgendo altresì alcun obbligo contributivo. Rilevava pertanto che gli ispettori avessero errato nel ritenere dovuta la contribuzione sulla retribuzione minima durante i periodi di assenza unilaterale dal lavoro o di sospensione consensuale del rapporto di lavoro con i propri dipendenti, stante l'insussistenza del loro diritto alla retribuzione.
Contestava ancora la richiesta degli ispettori relativa a “somme a titolo di rimborso spese”, riguardanti un singolo lavoratore ( ; osservava che, per dette somme derivanti dalle Parte_5
trasferte eseguite dal detto lavoratore, l' si fosse attivato per il recupero della contribuzione. CP_1
Contestava infine la somma richiesta dall' per effetto della disposta caducazione dei benefici CP_1
contributivi di cui godeva l'azienda, derivante dal mancato rispetto dei minimali di cui all'art. 1 del
D.L. 338/1989, convertito con legge 7/12/1989 n. 389. Contestava in particolare il recupero dei contributi con l'aliquota intera sulle presunte retribuzioni, sia omesse che erogate, e il conseguente recupero intero delle agevolazioni contributive fruite dalla società, da ritenersi infondato anche alla luce della regolarità contributiva dimostrata dalla società stessa.
Tutto ciò premesso, chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito, stante la fondatezza dei motivi di opposizione (fumus boni iuris) e il danno grave che sarebbe potuto derivare da un'eventuale esecuzione (periculum in mora). Nel merito chiedeva la declaratoria di nullità
dell'avviso di addebito nonché l'annullamento del verbale di primo accesso e del verbale di accertamento e, per l'effetto, la declaratoria di insussistenza del debito contributivo e/o sanzionatorio,
con l'adozione dei provvedimenti consequenziali tra cui l'annullamento delle denunce di variazione contributiva (modelli DM/V) oggetto dell'atto impugnato;
in via gradata, in caso di riconoscimento parziale delle pretese, chiedeva accertarsi l'esatto importo assoggettabile a contribuzione mediante perizia giurata e/o consulenza tecnica contabile;
in via istruttoria, infine, chiedeva di essere ammessa alla prova per testi, diretta e contraria.
Con decreto del 27/7/2022, ritenuta la sussistenza di gravi motivi ex art. 24, comma 6, del D.Lgs.
46/1999, veniva sospesa l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito impugnato e fissata l'udienza di discussione.
Incardinatosi il contraddittorio, con memoria del 19/12/2022 si costituiva in giudizio l' , CP_1
chiedendo innanzitutto che fosse dichiarata l'estraneità al giudizio della con la CP_2 conseguente sua estromissione, rilevando che i crediti in oggetto non rientrassero nelle operazioni di cartolarizzazione e che, dunque, non fossero stati ceduti alla suddetta società. Nel merito deduceva che, con l'avviso di addebito, l' avesse provveduto al recupero della contribuzione maturata e CP_1
omessa sulla scorta di quanto accertato con Verbale di Accertamento e Notificazione del 26/1/2022,
relativo al periodo dal 01/08/2016 al 31/05/2021; si riportava pertanto al contenuto del suddetto verbale costituente parte integrante della memoria.
Eccepiva inoltre l'inapplicabilità ai verbali di accertamento in materia previdenziale dell'invocata legge n. 689/1981, riguardante le sanzioni ammnistrative, ed evidenziava il valore probatorio dei verbali ispettivi, salvo prova contraria. Richiamava la presunzione di gratuità delle prestazioni relativamente al lavoro svolto dalle dipendenti, in ragione dei rapporti di stretta parentela intercorrenti fra esse e i titolari della società, e ciò in assenza di una prova rigorosa di segno opposto. Insisteva
quindi nella sussistenza di un rapporto di collaborazione familiare.
Con riferimento alla retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali,
invocava l'applicazione nella specie dell'art. 1 della legge 389/1989 riguardante il c.d. minimale contributivo. Evidenziava il principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, ben potendo l'obbligo contributivo essere parametrato ad un importo superiore a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro. Deduceva pertanto che dovesse escludersi che una sospensione consensuale della prestazione, derivante da un accordo fra le parti,
potesse determinare la sospensione dell'obbligazione contributiva. Evidenziava al riguardo l'indisponibilità di detta obbligazione e l'applicabilità del minimale contributivo anche in caso di assenze lavorative al di fuori dei casi previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, con la conseguenza che gravasse in ogni caso sul datore di lavoro l'onere contributivo. Chiedeva pertanto,
in via preliminare, il rigetto delle contestazioni mosse in relazione al verbale e della richiesta di annullamento dello stesso;
nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione siccome infondata e la conferma della pretesa contributiva, con condanna in ogni caso al pagamento della contribuzione dovuta. La società ricorrente depositava note di trattazione del 5/1/2023 con le quali evidenziava la mancata produzione da parte dell' delle dichiarazioni che sarebbero state rese agli ispettori nel corso CP_1
degli accertamenti;
osservava altresì che l'ente non avesse dato prova degli assunti posti a fondamento del recupero contributivo eseguito.
Con ordinanza del 13/1/2023 veniva ammessa la prova testimoniale richiesta da parte ricorrente e rigettata quella formulata dall' . La causa veniva dunque istruita mediante l'assunzione di prova CP_1
per testi.
Con note del 4/9/2023, l' rilevava che, all'esito della suddetta prova, fosse emerso lo CP_1
svolgimento di attività lavorativa da parte di tutti i familiari, senza che fosse emerso il carattere subordinato e oneroso delle prestazioni rese dalle dipendenti. Osservava dunque che, stante la genericità della prova, dovesse operare nella specie la presunzione di gratuità delle prestazioni stesse.
Insisteva quindi nel rigetto del ricorso e nell'accoglimento delle conclusioni formulate in memoria.
Con note relative all'udienza del 7/9/2023, l'opponente rinunziava alle domande formulate nei confronti dell' non costituitasi in giudizio. Evidenziava, inoltre, come le dichiarazioni CP_4
testimoniali avessero confermato gli assunti di parte ricorrente in ordine all'organizzazione societaria e ai compiti spettanti ai soci e ai lavoratori.
Rinviata la causa per discussione e decisione, la ditta ricorrente depositava anche note autorizzate del
22/3/2024; con riferimento alla posizione del chiedeva l'annullamento del Parte_2
verbale, essendo lo stesso andato in pensione dal luglio 2019 e non potendosi iscrivere alla gestione artigiani un soggetto titolare di quote sociali presso altre società; chiedeva, in via subordinata, la riduzione al 50% della contribuzione dovuta, trattandosi di soggetto percettore di pensione iscritto a gestione . Evidenziava che le presunte coadiutrici familiari fossero state trattare alla stregua di CP_1
qualsiasi altro dipendente, svolgendo l'attività lavorativa secondo i criteri del rapporto di lavoro subordinato, come stabilito in contratto (rispettavano orari e direttive e percepivano la retribuzione),
illustrando in particolare la professionalità della nello svolgimento Parte_4
delle sue mansioni di direttore tecnico aziendale. Contestava inoltre gli assunti dell' circa la CP_1 sussistenza di registrazione sul LUL non veritiere e insisteva nell'annullamento del verbale e dell'avviso di addebito impugnati.
Infine, con note del 17/9/2024, la ditta ricorrente richiamava una recente Ordinanza della Cassazione
(n. 22004 del 5/8/2024) la quale, in tema di assenze, aveva statuito che il datore di lavoro non potesse rispondere delle assenze ingiustificate del lavoratore che, pertanto, dovessero gravare esclusivamente su questo.
Con ordinanza dell'11/4/2025, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva delegato il sottoscritto giudice onorario per la trattazione e decisione della stessa e fissata l'udienza del 26 novembre 2025,
disponendo che detta udienza fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le
sole istanze e conclusioni”.
Le parti hanno regolarmente depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., entro il termine assegnato, insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
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Va preliminarmente dichiarata la tempestività dell'opposizione proposta nel termine perentorio di cui all'art. 24, comma 5, D.Lgs. 46/1999, previsto per le opposizioni vertenti sul merito dell'iscrizione a ruolo. L'avviso di addebito risulta infatti notificato a mezzo pec in data 15/6/2022 (cfr. ricevuta di avvenuta consegna in atti) ed il ricorso in opposizione risulta depositato il 25/7/2022.
Venendo all'esame del merito, occorre evidenziare che l'opposizione a cartella esattoriale (o ad avviso di addebito) ha ad oggetto l'impugnazione del ruolo, atto unilaterale stragiudiziale di accertamento dell'esistenza del credito, sicchè la veste sostanziale delle parti in causa non corrisponde a quella formale ed è l'ente previdenziale opposto (convenuto in senso formale) ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria, mentre incombe sull'opponente ingiunto (attore in senso formale) la prova dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto azionato. Anche nei giudizi di opposizione a verbale ispettivo, il ruolo di attore in senso sostanziale spetta all'istituto previdenziale, ancorchè formalmente convenuto da parte ricorrente, analogamente a quanto si verifica nelle ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo.
Al riguardo la Corte di Cassazione ha precisato che, per il ruolo che assume, la sussistenza del credito contributivo preteso sulla base di un verbale ispettivo deve essere sempre comprovata dall' , CP_1
anche se convenuto in giudizio di accertamento negativo, e ciò in applicazione del principio generale in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., secondo cui “l'onere di provare
i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende
farlo valere” (Cass. 18/5/2010 n. 12108).
Nella specie, pertanto, è onere dell' fornire la prova della sussistenza dei presupposti della CP_1
pretesa contributiva, con riferimento al periodo in esame.
Al riguardo è utile premettere la disciplina che regola l'assicurazione presso la Gestione artigiani.
L'art. 2 della l. 443/1985 (che ha abrogato la l. 860/1956) stabilisce che “E' imprenditore artigiano
colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana,
assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e
gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.
Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e di
esercizio della sua professione. Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi statali.
L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare
preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei
requisiti tecnico-professionale previsti dalle leggi statali”.
Il successivo art. 3 l. 443/1985 stabilisce che “E' artigiana l'impresa che, esercitata
dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo
prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di
servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di
intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie
all'esercizio dell'impresa…”.
Premesso il quadro normativo di riferimento, occorre ora procedere all'esame della pretesa creditoria vantata nella specie, la quale trae origine da accertamenti raccolti in seno a verbale ispettivo.
Al riguardo, si rileva che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dall'Ispettorato del lavoro, costituendo atti pubblici come tali soggetti al regime probatorio dell'art. 2700 c.c., fanno piena prova –oltre della loro provenienza e dei fatti compiuti dai verbalizzanti– anche delle dichiarazioni (ossia del fatto che i verbalizzanti abbiano ricevuto le dichiarazioni verbalizzate,
a prescindere dalla loro veridicità) rese agli ispettori e degli altri fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza;
mentre con riferimento ai contenuti valutativi dell'accertamento ispettivo,
il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice il quale può anche considerarlo prova sufficiente, quando lo specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (Cass. Sez. lav. 6/6/2008 n. 15073; Cass.
4/10/2013, n. 22724; Cass. 20/8/2018, n. 20820).
Sulla valenza probatoria dei verbali ispettivi, la Corte di Cassazione ha più volte ribadito il principio generale secondo cui “i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti
previdenziali (al pari di quelli redatti dagli altri pubblici ufficiali) fanno piena prova, fino a querela
di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del
pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata certamente non si estende alla verità
sostanziale delle dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni dei
verbalizzanti” (Cfr.: Cass. Sez. Un. n. 12545/1992, n. 17355/2009, n. 9521/2010, n. 4462/2014).
In particolare, per quanto concerne la veridicità delle dichiarazioni rese da terzi al pubblico ufficiale,
la legge non attribuisce alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, sicchè
il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può
valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando l'onere di fornire la prova contraria al soggetto sul quale non ricade. Pertanto, in caso di contestazione sulla veridicità dei fatti risultanti nel verbale di accertamento a seguito delle valutazioni dagli ispettori effettuate sulla base di dichiarazioni orali, l'ente ha l'onere di produrre dette dichiarazioni. “A ritenere automaticamente idoneo alla prova dei fatti, il mero riferimento al verbale ispettivo, si renderebbe meramente formale e sostanzialmente ultroneo lo strumento dell'opposizione all'iscrizione a ruolo, quale giudizio di merito finalizzato all'accertamento dei fatti fondanti la pretesa riscossiva” (Trib. Catania, sentenza n. 3266 del
12/7/2001).
Ciò posto, venendo al caso in esame, si ritiene che l' sia rimasto inadempiente al suo onere CP_1
probatorio; lo stesso ha infatti prodotto il verbale unico di accertamento e notificazione n.
2021001213/DDL del 26/1/2022, omettendo tuttavia di produrre il verbale di acquisizione delle dichiarazioni orali sulle quali gli ispettori hanno fondato le loro valutazioni e, dunque, le dichiarazioni stesse.
Ne consegue che la mera produzione del verbale di accertamento ispettivo non può ritenersi sufficiente a provare l'effettiva sussistenza dei presupposti per i versamenti contributivi in esso richiesti.
Procedendo ora all'esame della posizione del , dal suddetto verbale di Parte_2
evince che lo stesso era legale rappresentante e socio accomandatario della “ unitamente Parte_1
al fratello, ; che fosse divenuto titolare di pensione di anzianità dal 07/2019; e che, Parte_2
dalle dichiarazioni acquisite (e non prodotte), avesse operato con continuità all'interno dell'azienda
“occupandosi delle operazioni di gestione e amministrazione aziendale”.
L'iscrizione d'ufficio di detto ultimo alla gestione IVS/ART con decorrenza dal 01/01/2019 si è
dunque basata sull'attività di “gestione, organizzazione ed amministrazione aziendale” svolta dallo stesso, senza che fosse emersa l'effettiva sussistenza dei presupposti di legge per l'iscrizione medesima, vale a dire il requisito dell'esercizio “personalmente, professionalmente e in qualità di
titolare” dell'impresa artigiana e lo svolgimento “in misura prevalente” del “proprio lavoro, anche
manuale nel processo produttivo”. A conferma di quanto detto rileva anche la circostanza che il oltre che Parte_2
pensionato a partire dal luglio 2019, fosse stato socio amministratore della Pien Logistica
Distribuzioni s.r.l., come da visura camerale versata in atti.
Anche i testi escussi hanno definito l'attività del come attività di “gestione della Parte_2
società” (teste ), avendo gestito fino alla pensione “in qualità di amministratore e socio Testimone_1
accomandatario” la società stessa (teste ). Testimone_2
Deve pertanto dichiararsi illegittima l'iscrizione di detto ultimo alla Gestione artigiani, con la conseguenza che deve escludersi la ricorrenza nella specie dei presupposti impositivi.
Venendo ora alla posizione delle tre lavoratrici per le quali è stato disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato, signore , e Parte_6 Persona_2 Parte_4
, si osserva quanto segue.
[...]
Le prestazioni lavorative rese tra familiari, intendendosi per tali quelle prestazioni svolte in favore del coniuge (o del convivente more uxorio) e dei parenti ed affini conviventi, aventi ad oggetto qualsiasi attività che faccia capo al coniuge o familiare in favore del quale la prestazione viene resa,
si presumono gratuite e non ricollegabili ad alcun rapporto di lavoro, trovando esse causa nei vincoli di affetto e solidarietà che caratterizzano il contesto familiare.
Sul punto la Cassazione Civile ha precisato che ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro “può essere ricondotta al diverso istituto dell'“affectionis vel benevolentiae
causa”, caratterizzato dalla gratuità della prestazione, ove risulti dimostrata la sussistenza della finalità di solidarietà in luogo di quella lucrativa”.
La presunzione di gratuità dell'attività lavorativa resa dal familiare opera in particolare: in caso di attività lavorativa prestata nell'ambito di un'impresa individuale, qualora questa sia gestita ed organizzata, strutturalmente ed economicamente, con criteri prevalentemente familiari;
in caso di attività lavorativa prestata in favore del coniuge professionista;
in caso di attività lavorativa prestata in favore di un socio di una società di persone che abbia il controllo della società (socio di maggioranza o amministratore unico). Detta presunzione di gratuità non è tuttavia così rigorosa da escludere in modo assoluto la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato.
Nella specie, con riferimento alle lavoratrici suindicate, detta presunzione può dirsi superata da quanto emerso dell'assunta prova testimoniale.
Ed infatti, i testi escussi hanno dichiarato che la , moglie Parte_3
di e socia accomandante, abbia lavorato nell'azienda fin dal gennaio 2009, Parte_2
presso la sede di Paternò e fino alle sue dimissioni, con rapporto di lavoro full time, poi trasformato in part time al 50% e con prestazione resa in orario per lo più mattutino (di pomeriggio, dalle 15/16).
Deve pertanto ritenersi superata la dichiarazione che sarebbe stata resa dal marito in occasione dell'ispezione, secondo cui detta ultima fosse stata assunta per “esigenze organizzative aziendali” e mantenuta in servizio per “mansioni residuali”. Al riguardo, si rileva che è stata omessa dall' la CP_1
produzione della dichiarazione richiamata dagli ispettori.
Lo stesso deve ritenersi con riguardo alla posizione della signora Persona_2
, per la quale gli ispettori hanno riportato le medesime affermazioni, disconoscendo il
[...]
rapporto di lavoro subordinato.
Con riferimento alla stessa, socia accomandante e moglie di , i testi hanno Parte_2
dichiarato che lavorasse in ufficio con la sorella, , “sia la mattina che il Parte_3
pomeriggio”, e che entrambe le sorelle fossero “sottoposte alle direttive e al potere disciplinare e organizzativo degli amministratori”, “non assumendo alcuna decisione”; “da contratto la stessa doveva lavorare dalle 9 alle 13 dal lunedì al venerdì”.
Ed ancora, dalle dichiarazioni testimoniali in esame è emerso che la Parte_4
, figlia di abbia lavorato in azienda, prima affiancando il padre e,
[...] Parte_2
una volta questi andato in pensione, prendendo il suo posto e gestendo l'azienda insieme al
; lavorava presso l'ufficio di Catania e presso quello di Paternò, sito nell'abitazione Parte_2
del padre, luogo presso il quale gli autisti si recavano per consegnare le bolle e l'incasso dei clienti.
Quanto all'orario di lavoro osservato dalla stessa, il teste ha dichiarato: “Conosco gli Testimone_1 orari di lavoro della in quanto coincidono con quelli in cui noi autisti rientriamo in sede Parte_2
a Paternò e lei la troviamo lì o a fine mattina o a inizio pomeriggio. So che si trattiene fino alle 19,00
perché noi autisti ci confrontiamo e sappiamo che possiamo trovarla fino a quell'ora”.
Con riferimento alle mansioni svolte dalla stessa, il medesimo teste ha riferito che la Parte_2
gestisse il servizio di distribuzione degli autisti e che detti ultimi si rivolgessero a lei per tutto ciò che attenesse la gestione dei camion;
la medesima si occupava inoltre dei rapporti con i consulenti aziendali e con i clienti.
Il teste , consulente del lavoro della società, sulla base di rapporti diretti con la Testimone_2
, ha potuto affermare che la stessa gestisse gli aspetti operativi dell'attività, dando gli Parte_2
ordini di servizio ai dipendenti, e che egli fosse al corrente di ciò in quanto la stessa gli trasmettesse mensilmente via e-mail le presenze dei lavoratori. Ha aggiunto che anche la , come le altre Parte_2
signore, era tenuta a rispettare le direttive e le decisioni dei due amministratori, svolgendo le mansioni
“come da contratto”. Riferendosi alla signora, il teste ha in particolare affermato: “è stata assunta con il ruolo di direttore tecnico e dunque per l'espletamento di mansioni di particolare rilievo all'interno dell'azienda, la stessa necessitando di una puntuale organizzazione. So che era lei ad organizzare i trasporti quotidiani e settimanali dei dipendenti”; ed inoltre: “la mi telefonava Parte_2
chiedendomi di provvedere alla redazione di contestazioni disciplinari scritte” e “mi mandava il giorno o i giorni di assenza e la relativa contestazione disciplinare perché ne tenessi conto nell'elaborare la busta paga”.
Da ultimo, dalle dichiarazioni dei testi è emerso che le prestazioni rese dalle signore indicate venissero regolarmente retribuite.
Il teste ha infatti dichiarato che, quando andava a ritirare la propria busta paga, vedeva Testimone_1
anche le buste paga delle signore. Il teste Catania ha poi aggiunto che, proprio in occasione dell'ispezione, avesse avuto modo di visionare i bonifici eseguiti in favore delle stesse e le buste paga da esse sottoscritte. Dette buste paga risultano peraltro prodotte nell'odierno giudizio. Quanto alle dichiarazioni spontanee che sarebbero state rilasciate della Parte_4
in data 20/7/2021, anche esse non sono state versate in atti.
[...]
In definitiva, alla luce degli elementi emersi dalla prova testimoniale deve ritenersi che i rapporti di lavoro in esame fossero caratterizzati dalla subordinazione e dall'onerosità (stante la finalità lucrativa degli stessi).
Deve pertanto ritenersi superata dalle risultanze istruttorie la presunzione di gratuità derivante dai rapporti di parentela sussistenti fra datore di lavoro e lavoratore, con la conseguenza che deve dichiararsi illegittima l'iscrizione delle lavoratrici alla gestione IVS/COM in qualità di “coadiutori familiari”.
Conseguentemente, le pretese contributive connesse alle posizioni delle lavoratrici indicate non possono valutarsi come fondate.
In definitiva, per quanto osservato, devono ritenersi non dovute le somme richieste a titolo di contributi e somme aggiuntive alla gestione artigiani (per quanto attiene al e Parte_2
alla gestione commercianti (per quanto attiene alle tre dipendenti) richieste con l'avviso di addebito impugnato che, pertanto, va annullato in tale parte.
Nel resto, l'atto impugnato va confermato, stante l'efficacia probatoria del verbale ispettivo per la parte redatta sulla base di documenti.
Quanto all'eccepita tardività della notifica del suddetto verbale, si ribadisce quanto osservato dall' circa l'inapplicabilità ai verbali di accertamento in materia previdenziale dell'invocata CP_1
legge n. 689/1981 (art. 14), riguardante le sanzioni amministrative.
Ciò premesso, riprendendo la disamina del verbale ispettivo, si osserva quanto segue.
Esaminato il LUL messo a disposizione dalla ditta, gli ispettori hanno rilevato che, con riferimento ad alcuni lavoratori, fossero stati registrati giorni di assenza non retribuita, non assoggettati a contribuzione, relativamente ai quali non fosse stata fornita documentazione giustificativa. Gli stessi hanno pertanto riscontrato che non fosse stato garantito ai lavoratori medesimi il c.d.
minimale contributivo previsto dall'art. 1 del D.L. n. 338/1989, direttamente parametrato sulla retribuzione “virtuale” stabilita dalla contrattazione collettiva maggiormente rappresentativa.
Sul punto, gli ispettori hanno illustrato che “le assenze dal lavoro non contrattualmente giustificate non esonerano il datore di lavoro stesso dal pagamento del premio sulla retribuzione c.d. contributiva”
e che “in caso di assenza non retribuita, la retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che sarebbe dovuta al lavoratore in applicazione del contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale. Le assenze dal lavoro non contrattualmente giustificate non esonero il datore di lavoro dal pagamento dei premi assicurativi e dai contributi previdenziali”.
Sul punto, hanno spiegato che la regola del minimale contributivo deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, ben potendo l'obbligo contributivo essere parametrato ad importo superiore a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro.
Ne consegue che la sospensione consensuale della prestazione, derivante da un eventuale accordo fra le parti, non può determinare l'esenzione contributiva verificatasi nella specie.
Con riguardo a detto aspetto della controversia, ha reso dichiarazioni puntuali il teste
[...]
che, in qualità di consulente del lavoro della ditta, è stato chiaro nell'affermare che, in caso Tes_2
di assenza improvvisa non precedentemente concordata, venisse sollevata nei confronti del lavoratore una contestazione disciplinare e che il corrispondente giorno di mancata prestazione non venisse retribuito;
al contrario, la retribuzione veniva mantenuta in busta paga allorquando l'assenza fosse comunicata in anticipo alla ditta. Lui stesso si occupava delle contestazioni scritte in caso di assenze non giustificate che gli venivano comunicate dall'azienda ed indicate come giorni da non retribuire:
“vi era corrispondenza tra assenza ingiustificata, contestazione e decurtazione della retribuzione”.
Al riguardo, il teste ha parlato di un “rimprovero verbale” in caso di assenza Testimone_1
improvvisa, confermando che in busta paga la corrispondente giornata non venisse retribuita. Se ne deduce che, in assenza di retribuzione, non venissero versati i contributi per quelle giornate,
così come riscontrato dagli ispettori.
Ciò posto, proseguendo l'esame del verbale, si ricava che nel corso degli accertamenti sono state riscontrate anche delle differenze retributive imponibili (non oggetto di contestazione) e, con riferimento ad alcuni lavoratori, talune erogazioni monetarie a titolo di “RIMB. FORFETTARIO
DIP.”, non assoggettate a contribuzione.
Sulla scorta di tutte le inadempienze accertate, gli ispettori hanno proceduto alla quantificazione dell'imponibile contributivo evaso e della relativa contribuzione obbligatoria, per i periodi e per i lavoratori interessati, come da prospetto allegato al verbale, costituente parte integrante dello stesso.
Hanno, conseguentemente, dichiarato il venir meno del diritto alle agevolazioni contributive usufruite
CP_ dalla , limitatamente ai lavoratori e ai periodi oggetto di irregolarità, per i quali si fosse proceduto al recupero contributivo nell'ambito dell'accertamento.
Sulla base del valore probatorio del verbale ispettivo (facente fede fino a querela di falso), detta parte del recupero contributivo eseguito dall' deve ritemersi legittima, con la conseguenza che i CP_1
contributi e le somme aggiuntive richiesti in ordine ad essa vanno dichiarati dovuti.
L'avviso di addebito va, dunque, confermato in detta parte ed annullato per la parte relativa ai contributi e alle somme aggiuntive richiesti sulla base delle illegittime iscrizioni alle gestioni previdenziali di cui si è detto.
Avuto riguardo all'esito del giudizio e alla complessità della materia trattata, le spese di lite possono trovare integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuisce:
dichiara, preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva della CP_2
in accoglimento parziale dell'opposizione, ritenuta illegittima l'iscrizione d'ufficio di Parte_2
nella Gestione artigiani con decorrenza dall'1/1/2019 nonchè l'iscrizione d'ufficio di
[...] e nella Parte_6 Persona_2 Parte_4
Gestione commercianti con decorrenza dal 08/2016, con la qualifica di “coadiutore familiare” di annulla l'avviso di addebito limitatamente alle somme richieste a titolo di Parte_2
contributi e somme aggiuntive connesse alle posizioni dei soggetti indicati;
conferma per il resto l'avviso di addebito;
compensa fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catania il 26 novembre 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Carmela Letizia Formaggio
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza del 26 novembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 6644/2022
Promossa da
(c.f. ), in persona dei legali Parte_1 P.IVA_1
rappresentanti, signori , rappresentata e difesa Parte_2
dall'avvocato SALVATORE AGNELLO, nel cui studio in Catania ha eletto domicilio, via Orto
Limoni, 5
-ricorrente-
contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, anche quale mandatario CP_1 P.IVA_2
della rappresentato e difeso Controparte_2
dall'avvocato ANTONELLA TROVATI, giusta procura generale in Notar di Roma Persona_1
(c.f. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3
rappresentante pro tempore -resistenti-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 25/7/2022, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n.
59320220000353483000 emesso dall' sede di Catania e notificato il 15/6/2022, con il quale era CP_1
stato intimato il pagamento della somma di euro 27.739,64 a titolo di contributi accertati e dovuti alla
Gestione Aziende con lavoratori dipendenti relativi al periodo “da 03/2018 a 05/2021”. Deduceva
che l'atto impugnato traesse origine dal verbale di accertamento e notificazione n. 2021001213/DDL
del 26/01/2022, notificato il 27/1/2022, con il quale era stato chiesto il pagamento della somma di euro 26.536,35 a titolo di contributi e somme aggiuntive. Illustrava che, con il suddetto verbale, gli ispettori avessero disconosciuto i rapporti di lavoro subordinato delle signore Parte_3
e inquadrandole come
[...] Persona_2 Parte_4
“coadiutori familiari” del e che detto ultimo fosse stato iscritto alla gestione Parte_2
IVS/ART a partire dall'1/1/2019. Aggiungeva che, col medesimo verbale, l'azienda fosse stata sanzionata per assunte dichiarazioni non veritiere contenute nel LUL, in quanto fossero state inserite ore di assenza dei lavoratori per le quali fosse stato omesso il versamento dei contributi, dovuti secondo il c.d. “minimale contributivo”. Deduceva di aver proposto ricorso amministrativo ex l.
88/89, chiedendo l'annullamento del verbale ispettivo, e che tuttavia detto ricorso fosse stato rigettato.
In diritto rilevava l'inammissibilità ed infondatezza delle pretese avanzate dall' , eccependo in CP_1
primo luogo l'insufficiente supporto probatorio offerto a sostegno delle stesse. Eccepiva, in particolare, il difetto di motivazione e la carente documentazione a supporto di quanto affermato dagli ispettori in seno al verbale, la conseguente violazione del proprio diritto di difesa e la carenza probatoria in ordine agli addebiti formulati nei propri confronti.
Eccepiva, altresì, la violazione dell'art. 13 del D.Lgs. 124/2004 e l'inosservanza della circolare n.
41/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rilevando che l'atto ispettivo fosse carente dei suoi requisiti essenziali e che la procedura adottata fosse viziata per difetto di istruttoria. Sempre
sul piano procedimentale, eccepiva la tardività delle contestazioni, per non essere stato rispettato il termine di novanta giorni previsto dall'art. 14 della l. n. 689/1981; osservava infatti che il verbale fosse stato notificato oltre il suddetto termine con conseguenza estinzione dell'obbligazione di pagare la somma ivi riportata, richiesta per le violazioni riscontrate.
Nel merito, contestava l'iscrizione del Caponnetto alla Gestione artigiani a far tempo dal Pt_2
01/2019, stante l'assenza dei presupposti previsti dalla legge;
osservava al riguardo che detto ultimo fosse stato socio accomandatario della società insieme al fratello, , e che non Parte_2
avesse mai partecipato all'attività lavorativa dall'azienda essendo pensionato dal 07/2019 e, prima di tale data, essendosi limitato a gestire gli aspetti amministrativi e decisionali dell'azienda stessa.
Con riferimento alle tre lavoratrici indicate, , Parte_3 Persona_2
e rilevava che, nonostante i vincoli familiari evidenziati dagli Parte_4
ispettori, le mansioni svolte dalle stesse dovessero essere inquadrate nell'ambito del lavoro subordinato, conformemente ai contratti di lavoro stipulati con esse. Precisava che le prime due dipendenti fossero socie accomandanti e che la terza, figlia del svolgesse il Parte_2
ruolo di direttore tecnico all'interno della società, nel rispetto delle direttive dei soci amministratori.
Con riguardo alle inadempienze contestate dagli ispettori, osservava che detti ultimi avessero riscontrato che, per le giornate di “assenza” indicate nel LUL, non fossero state versate né la retribuzione né la contribuzione, con la conseguenza che avessero ritenuto applicabili i principi in materia di retribuzione minimale imponibile di cui all'art. 1 del D.L. 9/10/1989 n. 338, ritenendo altresì indebite le agevolazioni contributive usufruite dall'azienda e provvedendo al loro recupero.
Sul punto rilevava di aver sempre giustificato le assenze dei lavoratori, che quanto indicato sul LUL
fosse rispondente a verità e che i lavoratori stessi non avesse mai lavorato nei giorni indicati come assenze. Deduceva che detti ultimi avessero lavorato solo nelle giornate registrate nel LUL e che, in assenza di prestazione lavorativa, non avessero diritto alla retribuzione, non sorgendo altresì alcun obbligo contributivo. Rilevava pertanto che gli ispettori avessero errato nel ritenere dovuta la contribuzione sulla retribuzione minima durante i periodi di assenza unilaterale dal lavoro o di sospensione consensuale del rapporto di lavoro con i propri dipendenti, stante l'insussistenza del loro diritto alla retribuzione.
Contestava ancora la richiesta degli ispettori relativa a “somme a titolo di rimborso spese”, riguardanti un singolo lavoratore ( ; osservava che, per dette somme derivanti dalle Parte_5
trasferte eseguite dal detto lavoratore, l' si fosse attivato per il recupero della contribuzione. CP_1
Contestava infine la somma richiesta dall' per effetto della disposta caducazione dei benefici CP_1
contributivi di cui godeva l'azienda, derivante dal mancato rispetto dei minimali di cui all'art. 1 del
D.L. 338/1989, convertito con legge 7/12/1989 n. 389. Contestava in particolare il recupero dei contributi con l'aliquota intera sulle presunte retribuzioni, sia omesse che erogate, e il conseguente recupero intero delle agevolazioni contributive fruite dalla società, da ritenersi infondato anche alla luce della regolarità contributiva dimostrata dalla società stessa.
Tutto ciò premesso, chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito, stante la fondatezza dei motivi di opposizione (fumus boni iuris) e il danno grave che sarebbe potuto derivare da un'eventuale esecuzione (periculum in mora). Nel merito chiedeva la declaratoria di nullità
dell'avviso di addebito nonché l'annullamento del verbale di primo accesso e del verbale di accertamento e, per l'effetto, la declaratoria di insussistenza del debito contributivo e/o sanzionatorio,
con l'adozione dei provvedimenti consequenziali tra cui l'annullamento delle denunce di variazione contributiva (modelli DM/V) oggetto dell'atto impugnato;
in via gradata, in caso di riconoscimento parziale delle pretese, chiedeva accertarsi l'esatto importo assoggettabile a contribuzione mediante perizia giurata e/o consulenza tecnica contabile;
in via istruttoria, infine, chiedeva di essere ammessa alla prova per testi, diretta e contraria.
Con decreto del 27/7/2022, ritenuta la sussistenza di gravi motivi ex art. 24, comma 6, del D.Lgs.
46/1999, veniva sospesa l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito impugnato e fissata l'udienza di discussione.
Incardinatosi il contraddittorio, con memoria del 19/12/2022 si costituiva in giudizio l' , CP_1
chiedendo innanzitutto che fosse dichiarata l'estraneità al giudizio della con la CP_2 conseguente sua estromissione, rilevando che i crediti in oggetto non rientrassero nelle operazioni di cartolarizzazione e che, dunque, non fossero stati ceduti alla suddetta società. Nel merito deduceva che, con l'avviso di addebito, l' avesse provveduto al recupero della contribuzione maturata e CP_1
omessa sulla scorta di quanto accertato con Verbale di Accertamento e Notificazione del 26/1/2022,
relativo al periodo dal 01/08/2016 al 31/05/2021; si riportava pertanto al contenuto del suddetto verbale costituente parte integrante della memoria.
Eccepiva inoltre l'inapplicabilità ai verbali di accertamento in materia previdenziale dell'invocata legge n. 689/1981, riguardante le sanzioni ammnistrative, ed evidenziava il valore probatorio dei verbali ispettivi, salvo prova contraria. Richiamava la presunzione di gratuità delle prestazioni relativamente al lavoro svolto dalle dipendenti, in ragione dei rapporti di stretta parentela intercorrenti fra esse e i titolari della società, e ciò in assenza di una prova rigorosa di segno opposto. Insisteva
quindi nella sussistenza di un rapporto di collaborazione familiare.
Con riferimento alla retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali,
invocava l'applicazione nella specie dell'art. 1 della legge 389/1989 riguardante il c.d. minimale contributivo. Evidenziava il principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, ben potendo l'obbligo contributivo essere parametrato ad un importo superiore a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro. Deduceva pertanto che dovesse escludersi che una sospensione consensuale della prestazione, derivante da un accordo fra le parti,
potesse determinare la sospensione dell'obbligazione contributiva. Evidenziava al riguardo l'indisponibilità di detta obbligazione e l'applicabilità del minimale contributivo anche in caso di assenze lavorative al di fuori dei casi previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, con la conseguenza che gravasse in ogni caso sul datore di lavoro l'onere contributivo. Chiedeva pertanto,
in via preliminare, il rigetto delle contestazioni mosse in relazione al verbale e della richiesta di annullamento dello stesso;
nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione siccome infondata e la conferma della pretesa contributiva, con condanna in ogni caso al pagamento della contribuzione dovuta. La società ricorrente depositava note di trattazione del 5/1/2023 con le quali evidenziava la mancata produzione da parte dell' delle dichiarazioni che sarebbero state rese agli ispettori nel corso CP_1
degli accertamenti;
osservava altresì che l'ente non avesse dato prova degli assunti posti a fondamento del recupero contributivo eseguito.
Con ordinanza del 13/1/2023 veniva ammessa la prova testimoniale richiesta da parte ricorrente e rigettata quella formulata dall' . La causa veniva dunque istruita mediante l'assunzione di prova CP_1
per testi.
Con note del 4/9/2023, l' rilevava che, all'esito della suddetta prova, fosse emerso lo CP_1
svolgimento di attività lavorativa da parte di tutti i familiari, senza che fosse emerso il carattere subordinato e oneroso delle prestazioni rese dalle dipendenti. Osservava dunque che, stante la genericità della prova, dovesse operare nella specie la presunzione di gratuità delle prestazioni stesse.
Insisteva quindi nel rigetto del ricorso e nell'accoglimento delle conclusioni formulate in memoria.
Con note relative all'udienza del 7/9/2023, l'opponente rinunziava alle domande formulate nei confronti dell' non costituitasi in giudizio. Evidenziava, inoltre, come le dichiarazioni CP_4
testimoniali avessero confermato gli assunti di parte ricorrente in ordine all'organizzazione societaria e ai compiti spettanti ai soci e ai lavoratori.
Rinviata la causa per discussione e decisione, la ditta ricorrente depositava anche note autorizzate del
22/3/2024; con riferimento alla posizione del chiedeva l'annullamento del Parte_2
verbale, essendo lo stesso andato in pensione dal luglio 2019 e non potendosi iscrivere alla gestione artigiani un soggetto titolare di quote sociali presso altre società; chiedeva, in via subordinata, la riduzione al 50% della contribuzione dovuta, trattandosi di soggetto percettore di pensione iscritto a gestione . Evidenziava che le presunte coadiutrici familiari fossero state trattare alla stregua di CP_1
qualsiasi altro dipendente, svolgendo l'attività lavorativa secondo i criteri del rapporto di lavoro subordinato, come stabilito in contratto (rispettavano orari e direttive e percepivano la retribuzione),
illustrando in particolare la professionalità della nello svolgimento Parte_4
delle sue mansioni di direttore tecnico aziendale. Contestava inoltre gli assunti dell' circa la CP_1 sussistenza di registrazione sul LUL non veritiere e insisteva nell'annullamento del verbale e dell'avviso di addebito impugnati.
Infine, con note del 17/9/2024, la ditta ricorrente richiamava una recente Ordinanza della Cassazione
(n. 22004 del 5/8/2024) la quale, in tema di assenze, aveva statuito che il datore di lavoro non potesse rispondere delle assenze ingiustificate del lavoratore che, pertanto, dovessero gravare esclusivamente su questo.
Con ordinanza dell'11/4/2025, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva delegato il sottoscritto giudice onorario per la trattazione e decisione della stessa e fissata l'udienza del 26 novembre 2025,
disponendo che detta udienza fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le
sole istanze e conclusioni”.
Le parti hanno regolarmente depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., entro il termine assegnato, insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
********************
Va preliminarmente dichiarata la tempestività dell'opposizione proposta nel termine perentorio di cui all'art. 24, comma 5, D.Lgs. 46/1999, previsto per le opposizioni vertenti sul merito dell'iscrizione a ruolo. L'avviso di addebito risulta infatti notificato a mezzo pec in data 15/6/2022 (cfr. ricevuta di avvenuta consegna in atti) ed il ricorso in opposizione risulta depositato il 25/7/2022.
Venendo all'esame del merito, occorre evidenziare che l'opposizione a cartella esattoriale (o ad avviso di addebito) ha ad oggetto l'impugnazione del ruolo, atto unilaterale stragiudiziale di accertamento dell'esistenza del credito, sicchè la veste sostanziale delle parti in causa non corrisponde a quella formale ed è l'ente previdenziale opposto (convenuto in senso formale) ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria, mentre incombe sull'opponente ingiunto (attore in senso formale) la prova dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto azionato. Anche nei giudizi di opposizione a verbale ispettivo, il ruolo di attore in senso sostanziale spetta all'istituto previdenziale, ancorchè formalmente convenuto da parte ricorrente, analogamente a quanto si verifica nelle ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo.
Al riguardo la Corte di Cassazione ha precisato che, per il ruolo che assume, la sussistenza del credito contributivo preteso sulla base di un verbale ispettivo deve essere sempre comprovata dall' , CP_1
anche se convenuto in giudizio di accertamento negativo, e ciò in applicazione del principio generale in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., secondo cui “l'onere di provare
i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende
farlo valere” (Cass. 18/5/2010 n. 12108).
Nella specie, pertanto, è onere dell' fornire la prova della sussistenza dei presupposti della CP_1
pretesa contributiva, con riferimento al periodo in esame.
Al riguardo è utile premettere la disciplina che regola l'assicurazione presso la Gestione artigiani.
L'art. 2 della l. 443/1985 (che ha abrogato la l. 860/1956) stabilisce che “E' imprenditore artigiano
colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana,
assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e
gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.
Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e di
esercizio della sua professione. Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi statali.
L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare
preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei
requisiti tecnico-professionale previsti dalle leggi statali”.
Il successivo art. 3 l. 443/1985 stabilisce che “E' artigiana l'impresa che, esercitata
dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo
prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di
servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di
intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie
all'esercizio dell'impresa…”.
Premesso il quadro normativo di riferimento, occorre ora procedere all'esame della pretesa creditoria vantata nella specie, la quale trae origine da accertamenti raccolti in seno a verbale ispettivo.
Al riguardo, si rileva che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dall'Ispettorato del lavoro, costituendo atti pubblici come tali soggetti al regime probatorio dell'art. 2700 c.c., fanno piena prova –oltre della loro provenienza e dei fatti compiuti dai verbalizzanti– anche delle dichiarazioni (ossia del fatto che i verbalizzanti abbiano ricevuto le dichiarazioni verbalizzate,
a prescindere dalla loro veridicità) rese agli ispettori e degli altri fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza;
mentre con riferimento ai contenuti valutativi dell'accertamento ispettivo,
il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice il quale può anche considerarlo prova sufficiente, quando lo specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (Cass. Sez. lav. 6/6/2008 n. 15073; Cass.
4/10/2013, n. 22724; Cass. 20/8/2018, n. 20820).
Sulla valenza probatoria dei verbali ispettivi, la Corte di Cassazione ha più volte ribadito il principio generale secondo cui “i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti
previdenziali (al pari di quelli redatti dagli altri pubblici ufficiali) fanno piena prova, fino a querela
di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del
pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata certamente non si estende alla verità
sostanziale delle dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni dei
verbalizzanti” (Cfr.: Cass. Sez. Un. n. 12545/1992, n. 17355/2009, n. 9521/2010, n. 4462/2014).
In particolare, per quanto concerne la veridicità delle dichiarazioni rese da terzi al pubblico ufficiale,
la legge non attribuisce alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, sicchè
il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può
valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando l'onere di fornire la prova contraria al soggetto sul quale non ricade. Pertanto, in caso di contestazione sulla veridicità dei fatti risultanti nel verbale di accertamento a seguito delle valutazioni dagli ispettori effettuate sulla base di dichiarazioni orali, l'ente ha l'onere di produrre dette dichiarazioni. “A ritenere automaticamente idoneo alla prova dei fatti, il mero riferimento al verbale ispettivo, si renderebbe meramente formale e sostanzialmente ultroneo lo strumento dell'opposizione all'iscrizione a ruolo, quale giudizio di merito finalizzato all'accertamento dei fatti fondanti la pretesa riscossiva” (Trib. Catania, sentenza n. 3266 del
12/7/2001).
Ciò posto, venendo al caso in esame, si ritiene che l' sia rimasto inadempiente al suo onere CP_1
probatorio; lo stesso ha infatti prodotto il verbale unico di accertamento e notificazione n.
2021001213/DDL del 26/1/2022, omettendo tuttavia di produrre il verbale di acquisizione delle dichiarazioni orali sulle quali gli ispettori hanno fondato le loro valutazioni e, dunque, le dichiarazioni stesse.
Ne consegue che la mera produzione del verbale di accertamento ispettivo non può ritenersi sufficiente a provare l'effettiva sussistenza dei presupposti per i versamenti contributivi in esso richiesti.
Procedendo ora all'esame della posizione del , dal suddetto verbale di Parte_2
evince che lo stesso era legale rappresentante e socio accomandatario della “ unitamente Parte_1
al fratello, ; che fosse divenuto titolare di pensione di anzianità dal 07/2019; e che, Parte_2
dalle dichiarazioni acquisite (e non prodotte), avesse operato con continuità all'interno dell'azienda
“occupandosi delle operazioni di gestione e amministrazione aziendale”.
L'iscrizione d'ufficio di detto ultimo alla gestione IVS/ART con decorrenza dal 01/01/2019 si è
dunque basata sull'attività di “gestione, organizzazione ed amministrazione aziendale” svolta dallo stesso, senza che fosse emersa l'effettiva sussistenza dei presupposti di legge per l'iscrizione medesima, vale a dire il requisito dell'esercizio “personalmente, professionalmente e in qualità di
titolare” dell'impresa artigiana e lo svolgimento “in misura prevalente” del “proprio lavoro, anche
manuale nel processo produttivo”. A conferma di quanto detto rileva anche la circostanza che il oltre che Parte_2
pensionato a partire dal luglio 2019, fosse stato socio amministratore della Pien Logistica
Distribuzioni s.r.l., come da visura camerale versata in atti.
Anche i testi escussi hanno definito l'attività del come attività di “gestione della Parte_2
società” (teste ), avendo gestito fino alla pensione “in qualità di amministratore e socio Testimone_1
accomandatario” la società stessa (teste ). Testimone_2
Deve pertanto dichiararsi illegittima l'iscrizione di detto ultimo alla Gestione artigiani, con la conseguenza che deve escludersi la ricorrenza nella specie dei presupposti impositivi.
Venendo ora alla posizione delle tre lavoratrici per le quali è stato disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato, signore , e Parte_6 Persona_2 Parte_4
, si osserva quanto segue.
[...]
Le prestazioni lavorative rese tra familiari, intendendosi per tali quelle prestazioni svolte in favore del coniuge (o del convivente more uxorio) e dei parenti ed affini conviventi, aventi ad oggetto qualsiasi attività che faccia capo al coniuge o familiare in favore del quale la prestazione viene resa,
si presumono gratuite e non ricollegabili ad alcun rapporto di lavoro, trovando esse causa nei vincoli di affetto e solidarietà che caratterizzano il contesto familiare.
Sul punto la Cassazione Civile ha precisato che ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro “può essere ricondotta al diverso istituto dell'“affectionis vel benevolentiae
causa”, caratterizzato dalla gratuità della prestazione, ove risulti dimostrata la sussistenza della finalità di solidarietà in luogo di quella lucrativa”.
La presunzione di gratuità dell'attività lavorativa resa dal familiare opera in particolare: in caso di attività lavorativa prestata nell'ambito di un'impresa individuale, qualora questa sia gestita ed organizzata, strutturalmente ed economicamente, con criteri prevalentemente familiari;
in caso di attività lavorativa prestata in favore del coniuge professionista;
in caso di attività lavorativa prestata in favore di un socio di una società di persone che abbia il controllo della società (socio di maggioranza o amministratore unico). Detta presunzione di gratuità non è tuttavia così rigorosa da escludere in modo assoluto la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato.
Nella specie, con riferimento alle lavoratrici suindicate, detta presunzione può dirsi superata da quanto emerso dell'assunta prova testimoniale.
Ed infatti, i testi escussi hanno dichiarato che la , moglie Parte_3
di e socia accomandante, abbia lavorato nell'azienda fin dal gennaio 2009, Parte_2
presso la sede di Paternò e fino alle sue dimissioni, con rapporto di lavoro full time, poi trasformato in part time al 50% e con prestazione resa in orario per lo più mattutino (di pomeriggio, dalle 15/16).
Deve pertanto ritenersi superata la dichiarazione che sarebbe stata resa dal marito in occasione dell'ispezione, secondo cui detta ultima fosse stata assunta per “esigenze organizzative aziendali” e mantenuta in servizio per “mansioni residuali”. Al riguardo, si rileva che è stata omessa dall' la CP_1
produzione della dichiarazione richiamata dagli ispettori.
Lo stesso deve ritenersi con riguardo alla posizione della signora Persona_2
, per la quale gli ispettori hanno riportato le medesime affermazioni, disconoscendo il
[...]
rapporto di lavoro subordinato.
Con riferimento alla stessa, socia accomandante e moglie di , i testi hanno Parte_2
dichiarato che lavorasse in ufficio con la sorella, , “sia la mattina che il Parte_3
pomeriggio”, e che entrambe le sorelle fossero “sottoposte alle direttive e al potere disciplinare e organizzativo degli amministratori”, “non assumendo alcuna decisione”; “da contratto la stessa doveva lavorare dalle 9 alle 13 dal lunedì al venerdì”.
Ed ancora, dalle dichiarazioni testimoniali in esame è emerso che la Parte_4
, figlia di abbia lavorato in azienda, prima affiancando il padre e,
[...] Parte_2
una volta questi andato in pensione, prendendo il suo posto e gestendo l'azienda insieme al
; lavorava presso l'ufficio di Catania e presso quello di Paternò, sito nell'abitazione Parte_2
del padre, luogo presso il quale gli autisti si recavano per consegnare le bolle e l'incasso dei clienti.
Quanto all'orario di lavoro osservato dalla stessa, il teste ha dichiarato: “Conosco gli Testimone_1 orari di lavoro della in quanto coincidono con quelli in cui noi autisti rientriamo in sede Parte_2
a Paternò e lei la troviamo lì o a fine mattina o a inizio pomeriggio. So che si trattiene fino alle 19,00
perché noi autisti ci confrontiamo e sappiamo che possiamo trovarla fino a quell'ora”.
Con riferimento alle mansioni svolte dalla stessa, il medesimo teste ha riferito che la Parte_2
gestisse il servizio di distribuzione degli autisti e che detti ultimi si rivolgessero a lei per tutto ciò che attenesse la gestione dei camion;
la medesima si occupava inoltre dei rapporti con i consulenti aziendali e con i clienti.
Il teste , consulente del lavoro della società, sulla base di rapporti diretti con la Testimone_2
, ha potuto affermare che la stessa gestisse gli aspetti operativi dell'attività, dando gli Parte_2
ordini di servizio ai dipendenti, e che egli fosse al corrente di ciò in quanto la stessa gli trasmettesse mensilmente via e-mail le presenze dei lavoratori. Ha aggiunto che anche la , come le altre Parte_2
signore, era tenuta a rispettare le direttive e le decisioni dei due amministratori, svolgendo le mansioni
“come da contratto”. Riferendosi alla signora, il teste ha in particolare affermato: “è stata assunta con il ruolo di direttore tecnico e dunque per l'espletamento di mansioni di particolare rilievo all'interno dell'azienda, la stessa necessitando di una puntuale organizzazione. So che era lei ad organizzare i trasporti quotidiani e settimanali dei dipendenti”; ed inoltre: “la mi telefonava Parte_2
chiedendomi di provvedere alla redazione di contestazioni disciplinari scritte” e “mi mandava il giorno o i giorni di assenza e la relativa contestazione disciplinare perché ne tenessi conto nell'elaborare la busta paga”.
Da ultimo, dalle dichiarazioni dei testi è emerso che le prestazioni rese dalle signore indicate venissero regolarmente retribuite.
Il teste ha infatti dichiarato che, quando andava a ritirare la propria busta paga, vedeva Testimone_1
anche le buste paga delle signore. Il teste Catania ha poi aggiunto che, proprio in occasione dell'ispezione, avesse avuto modo di visionare i bonifici eseguiti in favore delle stesse e le buste paga da esse sottoscritte. Dette buste paga risultano peraltro prodotte nell'odierno giudizio. Quanto alle dichiarazioni spontanee che sarebbero state rilasciate della Parte_4
in data 20/7/2021, anche esse non sono state versate in atti.
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In definitiva, alla luce degli elementi emersi dalla prova testimoniale deve ritenersi che i rapporti di lavoro in esame fossero caratterizzati dalla subordinazione e dall'onerosità (stante la finalità lucrativa degli stessi).
Deve pertanto ritenersi superata dalle risultanze istruttorie la presunzione di gratuità derivante dai rapporti di parentela sussistenti fra datore di lavoro e lavoratore, con la conseguenza che deve dichiararsi illegittima l'iscrizione delle lavoratrici alla gestione IVS/COM in qualità di “coadiutori familiari”.
Conseguentemente, le pretese contributive connesse alle posizioni delle lavoratrici indicate non possono valutarsi come fondate.
In definitiva, per quanto osservato, devono ritenersi non dovute le somme richieste a titolo di contributi e somme aggiuntive alla gestione artigiani (per quanto attiene al e Parte_2
alla gestione commercianti (per quanto attiene alle tre dipendenti) richieste con l'avviso di addebito impugnato che, pertanto, va annullato in tale parte.
Nel resto, l'atto impugnato va confermato, stante l'efficacia probatoria del verbale ispettivo per la parte redatta sulla base di documenti.
Quanto all'eccepita tardività della notifica del suddetto verbale, si ribadisce quanto osservato dall' circa l'inapplicabilità ai verbali di accertamento in materia previdenziale dell'invocata CP_1
legge n. 689/1981 (art. 14), riguardante le sanzioni amministrative.
Ciò premesso, riprendendo la disamina del verbale ispettivo, si osserva quanto segue.
Esaminato il LUL messo a disposizione dalla ditta, gli ispettori hanno rilevato che, con riferimento ad alcuni lavoratori, fossero stati registrati giorni di assenza non retribuita, non assoggettati a contribuzione, relativamente ai quali non fosse stata fornita documentazione giustificativa. Gli stessi hanno pertanto riscontrato che non fosse stato garantito ai lavoratori medesimi il c.d.
minimale contributivo previsto dall'art. 1 del D.L. n. 338/1989, direttamente parametrato sulla retribuzione “virtuale” stabilita dalla contrattazione collettiva maggiormente rappresentativa.
Sul punto, gli ispettori hanno illustrato che “le assenze dal lavoro non contrattualmente giustificate non esonerano il datore di lavoro stesso dal pagamento del premio sulla retribuzione c.d. contributiva”
e che “in caso di assenza non retribuita, la retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che sarebbe dovuta al lavoratore in applicazione del contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale. Le assenze dal lavoro non contrattualmente giustificate non esonero il datore di lavoro dal pagamento dei premi assicurativi e dai contributi previdenziali”.
Sul punto, hanno spiegato che la regola del minimale contributivo deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, ben potendo l'obbligo contributivo essere parametrato ad importo superiore a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro.
Ne consegue che la sospensione consensuale della prestazione, derivante da un eventuale accordo fra le parti, non può determinare l'esenzione contributiva verificatasi nella specie.
Con riguardo a detto aspetto della controversia, ha reso dichiarazioni puntuali il teste
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che, in qualità di consulente del lavoro della ditta, è stato chiaro nell'affermare che, in caso Tes_2
di assenza improvvisa non precedentemente concordata, venisse sollevata nei confronti del lavoratore una contestazione disciplinare e che il corrispondente giorno di mancata prestazione non venisse retribuito;
al contrario, la retribuzione veniva mantenuta in busta paga allorquando l'assenza fosse comunicata in anticipo alla ditta. Lui stesso si occupava delle contestazioni scritte in caso di assenze non giustificate che gli venivano comunicate dall'azienda ed indicate come giorni da non retribuire:
“vi era corrispondenza tra assenza ingiustificata, contestazione e decurtazione della retribuzione”.
Al riguardo, il teste ha parlato di un “rimprovero verbale” in caso di assenza Testimone_1
improvvisa, confermando che in busta paga la corrispondente giornata non venisse retribuita. Se ne deduce che, in assenza di retribuzione, non venissero versati i contributi per quelle giornate,
così come riscontrato dagli ispettori.
Ciò posto, proseguendo l'esame del verbale, si ricava che nel corso degli accertamenti sono state riscontrate anche delle differenze retributive imponibili (non oggetto di contestazione) e, con riferimento ad alcuni lavoratori, talune erogazioni monetarie a titolo di “RIMB. FORFETTARIO
DIP.”, non assoggettate a contribuzione.
Sulla scorta di tutte le inadempienze accertate, gli ispettori hanno proceduto alla quantificazione dell'imponibile contributivo evaso e della relativa contribuzione obbligatoria, per i periodi e per i lavoratori interessati, come da prospetto allegato al verbale, costituente parte integrante dello stesso.
Hanno, conseguentemente, dichiarato il venir meno del diritto alle agevolazioni contributive usufruite
CP_ dalla , limitatamente ai lavoratori e ai periodi oggetto di irregolarità, per i quali si fosse proceduto al recupero contributivo nell'ambito dell'accertamento.
Sulla base del valore probatorio del verbale ispettivo (facente fede fino a querela di falso), detta parte del recupero contributivo eseguito dall' deve ritemersi legittima, con la conseguenza che i CP_1
contributi e le somme aggiuntive richiesti in ordine ad essa vanno dichiarati dovuti.
L'avviso di addebito va, dunque, confermato in detta parte ed annullato per la parte relativa ai contributi e alle somme aggiuntive richiesti sulla base delle illegittime iscrizioni alle gestioni previdenziali di cui si è detto.
Avuto riguardo all'esito del giudizio e alla complessità della materia trattata, le spese di lite possono trovare integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuisce:
dichiara, preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva della CP_2
in accoglimento parziale dell'opposizione, ritenuta illegittima l'iscrizione d'ufficio di Parte_2
nella Gestione artigiani con decorrenza dall'1/1/2019 nonchè l'iscrizione d'ufficio di
[...] e nella Parte_6 Persona_2 Parte_4
Gestione commercianti con decorrenza dal 08/2016, con la qualifica di “coadiutore familiare” di annulla l'avviso di addebito limitatamente alle somme richieste a titolo di Parte_2
contributi e somme aggiuntive connesse alle posizioni dei soggetti indicati;
conferma per il resto l'avviso di addebito;
compensa fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catania il 26 novembre 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Carmela Letizia Formaggio