Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 791
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Accolto
    Prescrizione del tributo

    Il ricorso è stato accolto in quanto il motivo sulla prescrizione del tributo è assorbente. Il termine di tre anni per la tassa automobilistica è ampiamente decorso tra la notifica della cartella (dimostrata con il rito degli irreperibili) e l'intimazione di pagamento, in assenza di atti interruttivi o sospensivi.

  • Altro
    Omessa notifica della cartella presupposto

    Questo motivo è stato assorbito dalla decisione sulla prescrizione.

  • Altro
    Non debenza del tributo per esenzione

    Questo motivo è stato assorbito dalla decisione sulla prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 791
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 791
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo