CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 791/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IERINO GIUSEPPE, Presidente
LUCENTE PAOLA, OR
MADDALENA FRANCESCO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2235/2024 depositato il 04/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239007381529000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha presentato ricorso contro agenzia delle entrate riscossione , avverso l'intimazione di pagamento , notificata il 14/10/23 dell'importo di euro 397,58 realtiva a tassa automobilistica del 2006 ed afferente la cartella di pagamento n 03420110042506340000.
Evidenziava la violazione dell'art 16 bis co 3 Dlgs 546/902
l'omessa notifica della cartella presupposto la prescrizione del tributo la non debenza del tributo, siccome accertata con sentenza n 144/2012 prodotta perché portatrice di handicap ex art 3 co 3 1 e 3 L 104/92, e perciò avente diritto all'esenzione del bollo ed all'acquisto delle auto con IVA agevolata, evenienza, peraltro, statuita con sentenza N 6651/2015 relativamente agli avvisi di accertamento per i periodi d'imposta 2006 e 2007 e non contestata-
Agenzia delle entrate riscossione deduceva l'intervenuta notifica della cartella e produceva le cartoline di ritorno ex art 126 DPR 603/73 con deposito presso la casa comunale per irreperibilità assoluta del ricorrente
Chiamava in causa l'ente creditore che non si costituiva.
All'udienza del 6/2/2026 , il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
Assorbente è il motivo sulla prescrizione del tributo, per decorrenza del termine di tre anni previsto per la tassa automobilistica, ampiamente decorso, nel caso di specie, tra la notifica della cartella, siccome dimostrata dall'agente della riscossione con il rito degli irreperibili e la notifica dell'ingiunzione di pagamento, in assenza di atti interruttivi e di altre cause sospensive -
Restano assorbiti gli altri motivi di gravame-
E' congruo compensare le spese del giudizio, tenuto conto della chiamata in causa dell'ente da parte di
ER , al fine di interloquire sulla debenza del tributo e della mancata costituzione dello stesso.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria provinciale di Cosenza , sezione quinta , accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato .
Dichiara le spese compensate-
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IERINO GIUSEPPE, Presidente
LUCENTE PAOLA, OR
MADDALENA FRANCESCO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2235/2024 depositato il 04/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239007381529000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha presentato ricorso contro agenzia delle entrate riscossione , avverso l'intimazione di pagamento , notificata il 14/10/23 dell'importo di euro 397,58 realtiva a tassa automobilistica del 2006 ed afferente la cartella di pagamento n 03420110042506340000.
Evidenziava la violazione dell'art 16 bis co 3 Dlgs 546/902
l'omessa notifica della cartella presupposto la prescrizione del tributo la non debenza del tributo, siccome accertata con sentenza n 144/2012 prodotta perché portatrice di handicap ex art 3 co 3 1 e 3 L 104/92, e perciò avente diritto all'esenzione del bollo ed all'acquisto delle auto con IVA agevolata, evenienza, peraltro, statuita con sentenza N 6651/2015 relativamente agli avvisi di accertamento per i periodi d'imposta 2006 e 2007 e non contestata-
Agenzia delle entrate riscossione deduceva l'intervenuta notifica della cartella e produceva le cartoline di ritorno ex art 126 DPR 603/73 con deposito presso la casa comunale per irreperibilità assoluta del ricorrente
Chiamava in causa l'ente creditore che non si costituiva.
All'udienza del 6/2/2026 , il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
Assorbente è il motivo sulla prescrizione del tributo, per decorrenza del termine di tre anni previsto per la tassa automobilistica, ampiamente decorso, nel caso di specie, tra la notifica della cartella, siccome dimostrata dall'agente della riscossione con il rito degli irreperibili e la notifica dell'ingiunzione di pagamento, in assenza di atti interruttivi e di altre cause sospensive -
Restano assorbiti gli altri motivi di gravame-
E' congruo compensare le spese del giudizio, tenuto conto della chiamata in causa dell'ente da parte di
ER , al fine di interloquire sulla debenza del tributo e della mancata costituzione dello stesso.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria provinciale di Cosenza , sezione quinta , accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato .
Dichiara le spese compensate-