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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 310/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente
DE GAETANIS GIOVANNI, Relatore
DE LUCA TOBIA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1568/2025 depositato il 05/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Societa' Società_1 E - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 278280 IMU 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 278280 IMU 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 278280 IMU 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 278280 IMU 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 278280 IMU 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 278280 IMU 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 233/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Parte ricorrente si riporta al ricorso ed in subordine chiede la sospensione del giudizio in attesa dell'esito degli appelli collegati alla causa oggi in discussione.
L'Ufficio si riporta agli scritti.
La Corte, sentiti i fatti, si riserva di provvedere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, ha proposto ricorso
contro
SOGET Spa, avverso l'intimazione di pagamento n. 278280 del 5 maggio 2025, notificato a mezzo del servizio postale e pervenuto al suo indirizzo il 12 maggio 2025, contenente la richiesta di tributi del Comune di Lecce, relativi al periodo di imposta 2007, 2008, 2009, 2010
e 2011.
A fondamento del ricorso, ha dedotto i seguenti motivi specifici:
1) motivazione lacunosa;
2) intervenuta prescrizione;
3) omessa notifica atti propedeutici.
Conclude per l'accoglimento del ricorso. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
Si costituiva la SOGET Spa depositando controdeduzioni per contestare il ricorso.
Precisava che l'atto impugnato è stato preceduto dalle ingiunzioni di pagamento (n. 22206 e n. 22207), richiamate nell'intimazione opposta, che trovano titolo in Avvisi di accertamento dell'Ente Creditore Comune di Lecce non pagati dal dante causa, Nominativo_1, deceduta il 28/3/2022, dal che la riscossione è proseguita, fino ad interessare l'erede.
Dette ingiunzione sono state opposte con ricorso RGR 1507/23 che ha generato la Sentenza n. 243/1/24 di Rigetto. Il contenzioso del 1° grado, è proseguito in appello RGA 2582/2024, per il quale è stata emessa in data 16/01/2025 Ordinanza n. 155/22/2025 depositata il 22/01/2025 di rigetto della sospensione, per cui la Soget, in assenza di provvedimenti in favore del ricorrente, ha emesso l'intimazione del 5/5/2025 impugnata.
Concludeva per la dichiarazione di inammissibilità e/o rigetto del ricorso. Disporre in merito ad onorari e spese, secondo giustizia, in favore della Soget Spa.
All'udienza odierna fissata per la discussione conclusiva sul merito del gravame, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riferimento al primo motivo di impugnzione va detto che l'intimazione di pagamento deve contenere gli elementi essenziali per consentire al contribuente di comprendere la pretesa. Nel caso di specie, l'atto impugnato richiama espressamente le ingiunzioni di pagamento n. 22206 e n. 22207, già notificate e oggetto di precedente contenzioso.
Secondo consolidata giurisprudenza, il richiamo agli atti presupposti, purché individuabili, è sufficiente a integrare la motivazione dell'intimazione. Il motivo è pertanto infondato.
Con riferimento alla eccepita prescrizione dei crediti tributari va detto che la stessa decorre dalla notifica dell'atto impositivo e si interrompe con ogni atto di riscossione successivo.
Nel caso in esame:
-gli avvisi di accertamento sono stati notificati alla dante causa;
-sono seguiti atti interruttivi (ingiunzioni 22205 e 22206); -tali ingiunzioni sono state impugnate nel 2023, con sentenza di rigetto nel 2024;
-pende appello con ordinanza di rigetto della sospensione nel gennaio 2025.
La sequenza degli atti interrompe ripetutamente la prescrizione, impedendone il maturare. Il motivo è quindi infondato.
Nel merito il ricorso è inammissibile.
Ritiene questo Collegio che sia fondata l'eccezione, sollevata dalla resistente SOGET Spa di inammissibilità atteso che l'intimazione di pagamento oggi opposta è conseguente al mancato pagamento di precedenti atti della riscossione notificati;
gli ultimi in ordine temporale, ovvero quelli citati nell'odierna intimazione, sono stati oggetto di altri contenziosi, pendenti in appello. Più specificatamente: entrambe le ingiunzioni di pagamento (n. 22206 e n. 22207), richiamate nell'intimazione opposta, trovano titolo in Avvisi di accertamento dell'Ente Creditore Comune di Lecce non pagati dal dante causa, Nominativo_1, deceduta il 28/3/2022, dal che la riscossione è proseguita, fino ad interessare l'erede.
Dagli atti di causa è, infatti, emerso che l'atto impugnato è stato preceduto dagli atti ivi indicati. La dimostrata notifica degli atti propedeutici e delle ingiunzioni di pagamento e l'impugnazione delle stesse comporta l'inammissibilità, in questa sede, delle domande riguardanti ipotetici vizi dell'atto impugnato.
In conclusione deve ritenersi inammissibile il ricorso relativo al merito della pretesa e infondato quello relativo ai vizi dell'atto impugnato, con compensazione delle spese, attesa la complessità delle questioni affrontate.
Stando così le cose si provvede per come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/Sezione 4^, così decide: 1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) compensa le spese di giudizio.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente
DE GAETANIS GIOVANNI, Relatore
DE LUCA TOBIA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1568/2025 depositato il 05/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Societa' Società_1 E - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 278280 IMU 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 278280 IMU 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 278280 IMU 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 278280 IMU 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 278280 IMU 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 278280 IMU 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 233/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Parte ricorrente si riporta al ricorso ed in subordine chiede la sospensione del giudizio in attesa dell'esito degli appelli collegati alla causa oggi in discussione.
L'Ufficio si riporta agli scritti.
La Corte, sentiti i fatti, si riserva di provvedere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, ha proposto ricorso
contro
SOGET Spa, avverso l'intimazione di pagamento n. 278280 del 5 maggio 2025, notificato a mezzo del servizio postale e pervenuto al suo indirizzo il 12 maggio 2025, contenente la richiesta di tributi del Comune di Lecce, relativi al periodo di imposta 2007, 2008, 2009, 2010
e 2011.
A fondamento del ricorso, ha dedotto i seguenti motivi specifici:
1) motivazione lacunosa;
2) intervenuta prescrizione;
3) omessa notifica atti propedeutici.
Conclude per l'accoglimento del ricorso. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
Si costituiva la SOGET Spa depositando controdeduzioni per contestare il ricorso.
Precisava che l'atto impugnato è stato preceduto dalle ingiunzioni di pagamento (n. 22206 e n. 22207), richiamate nell'intimazione opposta, che trovano titolo in Avvisi di accertamento dell'Ente Creditore Comune di Lecce non pagati dal dante causa, Nominativo_1, deceduta il 28/3/2022, dal che la riscossione è proseguita, fino ad interessare l'erede.
Dette ingiunzione sono state opposte con ricorso RGR 1507/23 che ha generato la Sentenza n. 243/1/24 di Rigetto. Il contenzioso del 1° grado, è proseguito in appello RGA 2582/2024, per il quale è stata emessa in data 16/01/2025 Ordinanza n. 155/22/2025 depositata il 22/01/2025 di rigetto della sospensione, per cui la Soget, in assenza di provvedimenti in favore del ricorrente, ha emesso l'intimazione del 5/5/2025 impugnata.
Concludeva per la dichiarazione di inammissibilità e/o rigetto del ricorso. Disporre in merito ad onorari e spese, secondo giustizia, in favore della Soget Spa.
All'udienza odierna fissata per la discussione conclusiva sul merito del gravame, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riferimento al primo motivo di impugnzione va detto che l'intimazione di pagamento deve contenere gli elementi essenziali per consentire al contribuente di comprendere la pretesa. Nel caso di specie, l'atto impugnato richiama espressamente le ingiunzioni di pagamento n. 22206 e n. 22207, già notificate e oggetto di precedente contenzioso.
Secondo consolidata giurisprudenza, il richiamo agli atti presupposti, purché individuabili, è sufficiente a integrare la motivazione dell'intimazione. Il motivo è pertanto infondato.
Con riferimento alla eccepita prescrizione dei crediti tributari va detto che la stessa decorre dalla notifica dell'atto impositivo e si interrompe con ogni atto di riscossione successivo.
Nel caso in esame:
-gli avvisi di accertamento sono stati notificati alla dante causa;
-sono seguiti atti interruttivi (ingiunzioni 22205 e 22206); -tali ingiunzioni sono state impugnate nel 2023, con sentenza di rigetto nel 2024;
-pende appello con ordinanza di rigetto della sospensione nel gennaio 2025.
La sequenza degli atti interrompe ripetutamente la prescrizione, impedendone il maturare. Il motivo è quindi infondato.
Nel merito il ricorso è inammissibile.
Ritiene questo Collegio che sia fondata l'eccezione, sollevata dalla resistente SOGET Spa di inammissibilità atteso che l'intimazione di pagamento oggi opposta è conseguente al mancato pagamento di precedenti atti della riscossione notificati;
gli ultimi in ordine temporale, ovvero quelli citati nell'odierna intimazione, sono stati oggetto di altri contenziosi, pendenti in appello. Più specificatamente: entrambe le ingiunzioni di pagamento (n. 22206 e n. 22207), richiamate nell'intimazione opposta, trovano titolo in Avvisi di accertamento dell'Ente Creditore Comune di Lecce non pagati dal dante causa, Nominativo_1, deceduta il 28/3/2022, dal che la riscossione è proseguita, fino ad interessare l'erede.
Dagli atti di causa è, infatti, emerso che l'atto impugnato è stato preceduto dagli atti ivi indicati. La dimostrata notifica degli atti propedeutici e delle ingiunzioni di pagamento e l'impugnazione delle stesse comporta l'inammissibilità, in questa sede, delle domande riguardanti ipotetici vizi dell'atto impugnato.
In conclusione deve ritenersi inammissibile il ricorso relativo al merito della pretesa e infondato quello relativo ai vizi dell'atto impugnato, con compensazione delle spese, attesa la complessità delle questioni affrontate.
Stando così le cose si provvede per come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/Sezione 4^, così decide: 1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) compensa le spese di giudizio.