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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 13/12/2025, n. 2309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2309 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, in data odierna, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2315/2024 R.G. e vertente
TRA nato a [...] il [...], ed ivi Parte_1
residente in [...], C.F. ( ), C.F._1 rappresentato e difeso come da procura in atti dall' Avv. Antonio
AN ed elettivamente con Lui domiciliato in Patti Via
Trieste n. 16 presso lo studio dall'Avv. Tindaro Giusto
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Ruggero Caldarera, giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: Liquidazione su ATP
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01.08.2024 parte ricorrente esponeva di aver ottenuto, in data 04.03.2024, decreto di omologa, a conclusione del giudizio di A.T.P. iscritto al n. 1293/2023 R.G. di codesto Tribunale, con cui era stato riconosciuto in capo alla stessa la sussistenza dei requisiti sanitari utili al riconoscimento della pensione di inabilita civile a decorrere dalla domanda amministrativa del 02/02/2023; di aver notificato tale decreto di omologa all'ente resistente in data 09.03.24.
L'odierno ricorrente eccepiva che l'Ente, nonostante il decorso del termine di legge di 120 gg., non aveva provveduto a corrispondere la predetta prestazione;
chiedeva, pertanto, che fosse dichiarato il proprio diritto a percepire la pensione di inabilita civile e che l' fosse CP_1
condannata al pagamento della detta indennità con la riconosciuta decorrenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore.
Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
L' si costituiva in giudizio con memoria depositata in data CP_1
20.01.2025, eccependo che il suddetto decreto di omologa era stato liquidato il 09/09/2024 ed accreditato con la rata di pensione di
Settembre2024 per euro 7657,13, senza comunicazione del modello CP_ ap70 alla sede provinciale Chiedeva dunque che venisse dichiarata la inammissibilità della domanda, in via subordinata la pronuncia di cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.
La causa veniva istruita documentalmente.
In data odierna la causa viene decisa.
L' , con la memoria di costituzione, ha depositato copia del CP_1 cedolino del relativo pagamento, per complessivi € 7657,13. Lo stesso ricorrente, avendo avuto contezza dell'avvenuto pagamento della
2 prestazione da parte dell' , ha chiesto, nelle note depositate in data CP_1
01.03.2025, che sia dichiarata la cessata materia del contendere, insistendo per la vittoria delle spese, visto il pagamento comunque successivo alla instaurazione del presente giudizio.
Va, quindi, dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo l' provveduto in autotutela al riconoscimento delle pretese CP_1
avanzate dalla ricorrente.
Va, tuttavia, valutata l'epoca del provvedimento adottato dall' ai CP_1 fini dell'individuazione della soccombenza virtuale per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
Invero, dalla documentazione presentata dall' , emerge CP_1 chiaramente che il pagamento dell'importo in favore della ricorrente è stato disposto il 09.09.2024, data successiva alla proposizione del ricorso giudiziario (01.08.2024).
Si evidenzia, altresì, che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che intervenga il pagamento entro la data dei 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa, non la mera determinazione di pagamento (avvenuta, appunto, solo esclusivamente successivamente all'instaurazione del giudizio).
È evidente che, alla data di deposito del ricorso, il suddetto termine era già scaduto.
Nulla sposta, poi, l'obiezione dell' relativa al mancato inoltro del CP_1
modello AP70.
In realtà, l'unico adempimento prescritto normativamente all'istante è quello relativo alla notifica del decreto di omologa. Spetta poi all'Ente previdenziale attivarsi per verificare tutti i requisiti amministrativi per procedere al pagamento e, se del caso, richiedere la collaborazione del privato tramite l'invio dell'AP70. L' , dal canto suo, eccepisce il CP_1
3 mancato invio del Modello AP70, ma non dimostra di averlo richiesto al ricorrente.
A questo punto, appare evidente che l' , al momento della CP_1
pendenza del giudizio era inadempiente. Le spese, quindi, seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, ex DM 55/2014 e ss. modificazioni, avuto riguardo al valore della causa, con applicazione dei parametri minimi stante l'attività difensiva svolta e con esclusione dell'attività istruttoria non tenutasi. Va disposta la distrazione nei confronti del procuratore antistatario.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sul ricorso proposta da Parte_1
con ricorso depositato in data 01.08.2024, nei confronti dell''INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte CP_1 ricorrente che liquida in complessivi € 1.865,00 oltre spese generali, cpa ed iva come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Patti, 13 dicembre 2025
Il Giudice del lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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