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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 23/07/2025, n. 2409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2409 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I sezione civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Enrica De Sire - Presidente
2) Dott.ssa Aurelia Cuomo - Giudice est./rel
3) Dott.ssa Jone Galasso - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3104 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018
OGGETTO: divorzio giudiziale, e vertente
T R A
(nato in [...] il [...] ), rapp.to e difeso dall'avv. FERRAIOLI Parte_1
VINCENZO in forza di procura in atti
RICORRENTE
E
(nata in [...] il [...] ) rapp.ta e difesa dall'avv. CP_1
PAGANO GERMANA e in forza di procura in atti;
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09/10/2023 chiedeva che fosse pronunciata la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio contratto con il 23/10/1989 in Pompei e dalla cui unione CP_1 sono nati tre figli maggiorenni.
A sostegno della domanda deduceva che il Tribunale di Nocera Inferiore aveva omologato la separazione consensuale con l'odierna resistente con decreto n. 4537.10, dopo la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale e che da allora era perdurato lo stato di separazione.
Regolarmente si costituiva in giudizio , la quale non si opponeva pronuncia di divorzio CP_1 ma spiegava domanda volta al riconoscimento in proprio favore di un assegno divorzile, oltre alla conferma del mantenimento per i figli. All'udienza presidenziale del 15.04.2019, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il
Presidente del Tribunale pronunciava i provvedimenti interinali.
La causa è stata istruita mediante espletamento di interrogatorio formale delle parti.
In data 26.2.2024 è stata emessa sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 17.04.2025, la causa, ritenuta matura, è stata rimessa al Collegio per la decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*
Ciò posto in punto di fatto, va premesso che, essendo intervenuta nelle more del giudizio sentenza sullo status che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, l'odierno provvedimento ha ad oggetto solo le statuizioni accessorie.
Quanto alle statuizioni concernenti la prole, non v'è contestazione tra le parti circa il fatto che solo il figlio maggiorenne non ha ancora raggiunto una propria autosufficienza economica;
Persona_1 sicché va confermato in suo favore l'obbligo di mantenimento in capo al padre, quantificato in euro
500,00 mensili da versare in suo favore, entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre il 50% delle spese straordinarie e rivalutazione Istat come per legge.
Venendo ora alla domanda di assegno divorzile proposta da , si deve tener conto CP_1 dell'ultimo orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione, a cui questo tribunale aderisce, secondo cui il criterio dell'inadeguatezza dei mezzi di cui all'art. 5 co. 6 L. n. 898/1970 deve essere valutato in un'ottica che, oltre ad essere assistenziale, sia perequativa-compensativa della disparità economica dei coniugi causata dagli assetti personali e patrimoniali condivisi nel corso del rapporto coniugale. In proposito, superando la rigida distinzione tra “criteri attributivi e determinativi dell'assegno”, S.U. n. 18287/2018 hanno adottato un criterio unitario, secondo il quale sia l'assegnazione che la determinazione dell'assegno divorzile devono avvenire contestualmente attraverso una valutazione basata sugli indici dell'art. 5 co. 6 L. div.. Quindi il giudice dovrà tener conto di: condizioni dei coniugi;
ragioni della decisione;
contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune;
reddito di entrambi;
durata del matrimonio (alla cui luce vanno valutati i precedenti elementi).
Sul punto, la Suprema Corte, nella richiamata sentenza, ha precisato che: «L'elemento contributivo- compensativo si coniuga senza difficoltà a quello assistenziale perché entrambi sono finalizzati a ristabilire una situazione di equilibrio che con lo scioglimento del vincolo era venuta a mancare. Il nuovo testo dell'art. 5 non preclude la formulazione di un giudizio di adeguatezza anche in relazione alle legittime aspettative reddituali conseguenti al contributo personale ed economico fornito da ciascun coniuge alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno ed a quello comune. L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte. Inoltre, è necessario procedere ad un accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla sperequazione determinatasi, ed, infine, la funzione equilibratrice dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endo-coniugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale. In conclusione, alla pluralità di modelli familiari consegue una molteplicità di situazioni personali conseguenti allo scioglimento del vincolo. Il criterio individuato proprio per la sua natura composita ha l'elasticità necessaria per adeguarsi alle fattispecie concrete». Tanto premesso, tenuto conto dell'età delle parti, della durata del matrimonio, del fatto che la resistente è allo stato disoccupata il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda.
In ordine poi alla quantificazione, lo stesso ricorrente ha offerto, sua sponte, la somma di euro 200 mensili. Detto importo è stato contestato dalla resistente, ritenuto non in linea con la reale redditualità della controparte.
Ora, va evidenziato che, come ben noto, la documentazione reddituale prodotta dalle parti ha un'efficacia probatoria soltanto relativa, in merito alla reale condizione reddituale dei dichiaranti, ben potendo la stessa essere vinta anche da elementi probatori indicanti una redditualità diversa, anche sulla base di presunzioni, purché gravi precise e concordanti.
Nel caso di specie, ritiene il Collegio che tali elementi probatori siano rinvenibili dallo stesso contegno processuale assunto da . Parte_1
Questi, sentito durante l'interrogatorio formale condotto all'udienza del 21.2.2024, ha dichiarato di svolgere attività di pizzaiolo e di guadagnare 400 euro al mese. Tuttavia tale dichiarazione è smentita dal semplice fatto che la stessa parte nella sua comparsa conclusionale ha “offerto” la complessiva somma di euro 700 a titolo di “mantenimento” per moglie e figlio. Pertanto, è evidente che, peraltro in assenza di deposito di documentazione reddituale completa ed aggiornata, goda di Parte_1 un reddito ben superiore a quello dichiarato.
Per contro, alcun elemento probatorio è emerso a sostegno della tesi dello svolgimento di stabile attività lavorativa irregolare da parte della resistente.
Sicché il Collegio, stima equo quantificare l'assegno divorzile a carico di nella somma Parte_1 di euro 350 mensili, da versare in favore di entro il giorno 5 di ciascun mese. CP_1
In ordine al regolamento delle spese di lite, le stesse si intendono integralmente compensate tra le parti, in ragione della natura della decisione e dei rapporti tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sul ricorso così provvede:
a) Pone l'obbligo, in capo a , di versare il giorno 05 di ciascun mese, in favore del Parte_1 figlio , tramite bonifico o mezzo equivalente, l'importo di euro 500,00 quale Persona_1 contributo al suo mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie come per legge.
Somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
b) Riconosce l'assegno divorzile in favore di , pari ad euro 350,00 mensili, a carico CP_1 di , da versare entro il giorno 05 di ogni mese con bonifico o mezzo equivalente. Parte_1
Somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
c) Compensa le spese di lite tra le parti;
d) Rigetta ogni ulteriore domanda.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 23.07.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica De Sire