Ordinanza cautelare 12 febbraio 2026
Sentenza 18 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 18/04/2026, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00221/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00051/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 51 del 2026, proposto da
Hospital Consulting S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG N.D., rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Di Sciascio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Areacom, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difeso dall'avvocato Fabio Cintioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Asl1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila, Asl2 Lanciano-Vasto-Chieti, Asl3 Pescara, Asl4 Teramo, Asrem - Azienda Sanitaria Regione Molise, Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione, Mte Medical Tecnhnology And Engineering, Epsylon Societa' Consortile A.R.L, Althea Italia S.p.A., IO IC IA, TO RO, MA AN, NN RI IN, non costituiti in giudizio;
GO S.p.A. Società con Socio Unico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Valentino Vulpetti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Monte Zebio, 19;
RA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Elia Barbieri, Stefano Vinti, Luca Cialone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
- della determinazione direttoriale n. 236 del 30 dicembre 2025 della Gara europea a procedura aperta per l'affidamento quinquennale dei Servizi integrati per la gestione, manutenzione e collaudo di sistemi e Apparecchiature elettromedicali ed assimilate delle Aziende Sanitarie Regionali dell'Abruzzo e del Molise - GARA SIMOG N.9523214 con la quale l'AREACOM ha provveduto ad annullare in via di autotutela la gara aggiudicata con determinazione n. 80 del 18 aprile 2025
- di tutti gli altri atti connessi, prodromici, presupposti anche se non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Areacom, di GO S.p.A. e di RA S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa RI CO;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’Agenzia Regionale dell’Abruzzo per la Committenza (di seguito l’Agenzia), con determinazione n. 403 del 30 dicembre 2023, ha indetto una gara europea in cinque lotti con procedura aperta per la sottoscrizione di accordi quadro aventi ad oggetto la fornitura quinquennale dei servizi integrati per la gestione, manutenzione e collaudo di sistemi e apparecchiature elettromedicali ed assimilate delle Aziende Sanitarie Regionali dell’Abruzzo e del Molise.
Con determinazione n. 80 del 18 aprile 2025 ha aggiudicato alla ricorrente il lotto 3 e il lotto 5.
Con determinazione del n. 173 del 23 settembre 2025 ha sospeso l’efficacia della determinazione di aggiudicazione fino al 31 dicembre 2025, in ragione delle sopravvenute esigenze di revisione dei fabbisogni e di riduzione della spesa sanitaria, prospettate dalla Regione Abruzzo nel Programma Operativo 2025-2027, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 427 del 9 luglio 2025.
I ricorsi promossi avverso l’esito della gara dagli operatori economici non aggiudicatari sono stati respinti con sentenze n. n. 478 e 479 del 5 novembre 2025 da questo Tribunale.
Il 9 dicembre 2025, con nota del prot. 5220, l’Agenzia ha comunicato l’avvio del procedimento di “annullamento” della gara che è stato disposto con determinazione n. 236 del 30 dicembre 2025 in ragione della sopravvenuta esigenza di contenimento della spesa sanitaria.
La ricorrente impugna l’annullamento della gara, nella parte in cui la priva dell’aggiudicazione dei lotti 3 e 5, la contestuale autorizzazione ad indire, da parte delle aziende sanitarie, procedure negoziate per la stipula di contratti ponte e la decisione di indire una nuova gara eventualmente a lotto unico.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
1- vizio per eccesso di potere per figure sintomatiche dell’erroneità dell’analisi dei fatti e travisamento dei presupposti: il contenzioso di cui ai giudizi n. 298 e 299 del 2025 Tar Abruzzo L’Aquila definiti con sentenze n. 478 e 479 del 9 novembre 2025; sotto ulteriore profilo violazione di legge, violazione dell’art. 2bis della legge n. 241 del 7 agosto 1990 n. 241 rubricata legge generale della sull’azione amministrativa ; la correttezza della gara è stata accertata in sede giurisdizionale dalle sentenze del Tar Abruzzo- L’Aquila n. 478 e 479 del 5 novembre 2025 e sarebbe quindi contrario a buona fede l’aver agito in autotutela quando ancora non erano decorsi i termini di impugnazione di dette sentenze;
2 - violazione e falsa applicazione dell’art. 21septies della legge generale sull’azione amministrativa n. 241 del 7 agosto 1990, violazione dei principi dell’imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, violazione del principio di proporzionalità ovvero sia del divieto del “gold plating” ; l’operato dell’Agenzia si esporrebbe a censure di nullità perché contrario al contenuto conformativo delle citate sentenze; sarebbe inoltre irragionevole l’aver addotto la necessità di contrarre i costi del servizio, non emersa in sede di indizione della gara, per giustificare il provvedimento di autotutela, senza considerare il fisiologico, non controllabile aumento dei prezzi dei beni e servizi nel tempo;
3 - violazione e falsa applicazione di legge dell’art. 1 comma (principio del risultato) art. 2 comma 1 e 3 (principio della fiducia), art. 5 comma 1 e 2 (principio di buona fede e tutela dell’affidamento) del d.lgs. 36 del 31 marzo 2023 ; l’operato dell’amministrazione avrebbe sacrificato l’interesse degli aggiudicatari senza tener conto del principio del risultato con inutile dispendio di attività procedimentale; inoltre l’avvio del procedimento finalizzato alla riedizione della gara per un unico lotto sarebbe lesivo dell’affidamento dei singoli operatori aggiudicatari e del principio della fiducia, tanto più perché la stazione appaltante non avrebbe tenuto in considerazione le osservazioni procedimentali della Hospital Consulting S.p.a.;
3 (recte 4) - violazione di legge, violazione dell’art. 58 art. 1 del d.lgs. 36 del 31 marzo 2023, violazione del principio dell’accesso al mercato e della concorrenza violazione dell’art. 3 del d.lgs. 36 del 31 marzo 2023, violazione di legge, in particolare violazione dell’art. 50 della direttiva 24/2014/UE e dall’art. 32 della medesima direttiva, violazione di legge, violazione dell’art. 6 comma 1bis dell’allegato II.5 del d.lgs. 36 del 31 marzo 2023 ; la deliberazione impugnata sarebbe in contrasto con il principio di suddivisione in lotti perché l’aggregazione “forzata”, ex post in unico lotto, del fabbisogno di forniture precedentemente frazionato limiterebbe l’accesso al mercato e sarebbe priva di motivazione nella parte in cui non giustifica la modifica dell’assetto di gara; l’asserito risparmio e/o revisione della spesa sarebbe poi smentito dal fatto che, per i servizi inclusi nel canone (es. cybersecurity, doc. 1. pag. 2 punto 3 del considerato), le amministrazioni sanitarie, ad ogni fine anno, provvedono all’aggiornamento del censimento del “parco” macchine degli elettromedicali ed al relativo aggiornamento del canone e ciò consentirebbe il subentro del nuovo fornitore nel singolo lotto e di allineare il fabbisogno attuale rispetto al fabbisogno di gara in applicazione del capitolato tecnico della gara predisposto dall’Agenzia; la circolare del MEF citata nel provvedimento, che consente alle p.a. - nelle more, della rinnovazione della gara - il ricorso alla procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 76 d.lgs. n. 36/2023 per la stipula del c.d. contratto ponte, non sarebbe applicabile perché si riferisce a categorie merceologiche diverse da quello oggetto della gara annullata e perché non ricorrono le ipotesi eccezionali indipendenti dalla volontà dell’amministrazione che ne sono il presupposto.
4 (recte 5) - violazione di legge, violazione di legge in particolare dell’art. 1 della legge n. 241 dell’agosto 1990 rubricata legge generale sull’azione amministrativa, violazione di legge, carenza e/o erronea motivazione violazione dell’art. 3 della sul procedimento 17 amministrativa, sotto ulteriore profilo eccesso di potere, figure sintomatiche della per carenza dei presupposti per il contenimento e/o risparmio di spesa alla base della motivazione della determinazione n. 236 ; i dati addotti per dimostrare il risparmio di spesa che giustifica l’annullamento della gara per singoli lotti e l’indizione di una nuova gara a lotto unico, sarebbero errati perché:
- l’amministrazione fa il confronto fra il canone annuo da corrispondere agli operatori che si sono aggiudicati i lotti della gara annullata e quello dei contratti in corso, prendendo come riferimento i valori inziali dell’anno 2023 e non quelli aggiornati al 2025 che sono invece superiori a quelli oggetto della gara annullata;
- non tiene conto che una gara su un unico lotto porterà inevitabilmente ad un aumento della base d’asta complessiva e comunque non ad un risparmio ed un contenimento della spesa sanitaria, perché il corrispettivo è comunque soggetto a revisione periodica;
- non tiene conto del fatto che il capitolato della gara annullata riconosce al committente prestazioni aggiuntive – non previste nella nuova procedura - totalmente a carico dell’appaltatore con notevole risparmio di spesa per l’amministrazione;
5 ( recte 6) - violazione del diritto comunitario dei contratti pubblici, in particolare violazione della direttiva europea n. 2014/24/UE (violazione di legge e/o falsa applicazione dei considerando 2, 78, 79, violazione di legge e/o falsa applicazione dell’art. 46 ed eccesso di potere figura sintomatico del travisamento dei fatti, violazione del principio di matrice comunitaria “divide or explain” e/o assenza di motivazione, violazione di legge e/o falsa applicazione dell’art. 58 del d.lgs 36 del 31 marzo 2023), sotto ulteriore profilo violazione di legge della legge regione Abruzzo n. 25 del 6 giugno 2023 art. 5 ; la determinazione assunta dall’Agenzia di annullare la procedura di gara renderebbe inefficace (violandolo) il dispositivo di cui all’art. 5 della legge regionale che consente alle singole amministrazioni di stipulare autonomamente contratti d’appalto.
Resiste l’Agenzia regionale dell’Abruzzo per la committenza che eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 40 comma 2 del c.p.a., sostenendo che i motivi di ricorso sarebbero privi del requisito della specificità.
Si sono costituite GO S.p.a. che si è riservata di “ formulare ogni opportuna deduzione e difesa ” e RA S.p.a. che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
All’udienza pubblica del 25 marzo 2026 il ricorso è passato in decisione.
Non occorre esaminare l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla resistente perché il ricorso non è fondato.
Il primo motivo e il secondo motivo, che denunciano la violazione delle sentenze del TAR Abruzzo – L’Aquila n. 478 e 479 del 2025, sono infondati perché risentono della errata qualificazione del provvedimento impugnato come atto di annullamento dell’aggiudicazione disposta in favore della ricorrente.
Si tratta invece di una revoca, ex art. 21 quinquies l. 241/1991, come si evince dalla motivazione che ne individua i presupposti di fatto, in circostanze sopravvenute all’aggiudicazione (l’adozione da parte della Regione del Programma Operativo 2025-2027 di cui alla d.G.R. n. 427 del 9.7.2025) e le considera tali da imporre l’adozione di misure necessarie per garantire un risparmio di spesa.
Non è quindi rilevante il richiamo alle sentenze di questo tribunale nn. 478 e 479 del 2025, in quanto esse sono prive di efficacia conformativa del potere di gestione in autotutela delle sopravvenienze di fatto.
Peraltro, esclusa l’interferenza fra il giudicato che ha respinto i ricorsi avverso l’aggiudicazione della gara e il potere di revocarla, che l’Agenzia ha esercitato senza metterne in discussione la legittimità, si rivela del tutto evanescente la censura di violazione del divieto di “gold plating”, considerato che la revoca non compromette, né aggrava il procedimento concluso con l’aggiudicazione, ma supera l’assetto di interessi al quale esso è pervenuto per garantire tutela a un interesse pubblico sopravvenuto che sarebbe invece sacrificato se si desse seguito all’aggiudicazione.
Anche la censura di omesso esame delle osservazioni presentate dalla ricorrente nel corso del procedimento di revoca non può essere accolta.
In realtà la Hospital Consulting non ha offerto alcun contributo istruttorio o dialettico al procedimento, ma con nota del 19.12.2025 ha espressamente dichiarato: “ la scrivente società non intende fornire documenti e/o elementi valutativi all’amministrazione procedente ”, manifestando la propria indisponibilità a qualsiasi contraddittorio e quindi esonerando l’amministrazione dall’esprimersi sulla posizione assunta.
Venendo all’esame dei motivi di illegittimità sostanziale della revoca, occorre premettere che la natura, propria del potere di revoca, quale strumento di composizione dello status quo e delle sopravvenienze che ne mettono in discussione la conservazione, consente di circoscrivere il quadro delle questioni rilevanti ai fini del decidere alla verifica della sussistenza delle sopravvenienze, dell’incidenza che ne deriva su un precedente assetto di interessi e della legittimità delle modifiche che l’amministrazione ha deciso di apportare a detto assetto per garantire la miglior tutela dell’interesse pubblico, nel bilanciamento con quelli privati.
La determinazione impugnata non si limita in parte qua ad affermare che sono più convenienti le condizioni dei contratti in corso, anziché quelle che sarebbero oggetto dei contratti da stipulare con gli aggiudicatari della gara revocata, ma aggiunge che, con riferimento ai servizi ricompresi nel perimetro di gara, è emersa “ l’esigenza regionale di revisione dei fabbisogni…. dei massimali di spesa e di determinazione del costo fisso con valutazione solo su parametri di qualità ”, nonché “ della consistenza, del fabbisogno di personale dedicato e del relativo costo della manodopera indicati negli atti di gara ”.
Ciò vuol dire che la revoca non si giustifica solo per il confronto fra l’onere economico dei contratti in corso e quello dei contratti da stipulare, ma si fonda precipuamente sulla incompatibilità, per fatti sopravvenuti, del vincolo quinquennale derivante dalla stipula dei nuovi contratti alle condizioni aggiudicate, con le risorse realmente disponibili che impongono di rimodulare il volume e le modalità di affidamento dei servizi.
La ricorrente però si è limitata a contestare che non vi sarebbe alcun risparmio di spesa nella prosecuzione dei contratti in corso fino all’indizione di una nuova procedura ed ha allegato a sostegno della sua tesi:
- la possibilità di allineare il fabbisogno attuale rispetto al fabbisogno di gara in fase di subentro ai gestori uscenti;
- l’erroneità dei parametri indicati nella deliberazione impugnata nella parte in cui confronta i canoni aggiudicati con la gara revocata con quelli dovuti per il servizio relativi all’esercizio 2023, senza considerare che questi ultimi sono stati rivalutati al 2025 e sono quindi più onerosi di quelli che sarebbero oggetto dei nuovi contratti.
La revoca della gara si giustifica, invece, perché il risparmio atteso si inserisce nel quadro di una politica generale di revisione del bilancio della sanità ragionale e viene individuato nel contenimento dei costi fissi e del costo della manodopera attraverso la revisione del fabbisogno del servizio orientata necessariamente a ridurne l’entità e quindi il corrispettivo, rispetto a quello sul quale è stata parametrata la base d’asta della gara.
Su tale capo di motivazione la ricorrente non ha mosso contestazioni.
Pertanto, poiché l’atto di revoca è plurimotivato, il gravame deve essere respinto in applicazione del principio di economia processuale secondo il quale il giudice non deve esaminare tutti i motivi di ricorso se uno dei capi di motivazione che sostengono il provvedimento non è oggetto di censura o risulta esente dai vizi di legittimità per i quali ne è richiesto l’annullamento.
Deve essere respinta anche la censura di illegittimità della deliberazione impugnata nella parte in cui, in conseguenza della revoca della gara, avrebbe stabilito di ripeterla aggregando i servizi in un unico lotto.
La Regione invero ha espresso l’avviso che nella “ revisione della strategia di gara ” si dovrà valutare l’affidamento in un unico lotto regionale.
Si tratta di una previsione programmatica che non ha alcun effetto lesivo dell’interesse della ricorrente, non potendosi escludere che l’attività di valutazione, che la Regione si è riservata di eseguire, si concluda con un esito diverso dall’indizione di una gara a lotto unico.
Analoghe considerazioni valgono per l’autorizzazione ad indire singole procedure e stipulare contratti-ponte da parte delle aziende sanitarie per garantire la continuità del servizio nelle more della riedizione della gara; infatti la ricorrente ha interesse a dolersi della revoca che l’ha privata dell’utilità conseguita con l’aggiudicazione, ma non della decisione di che ne è derivata di autorizzare le aziende sanitarie a promuovere affidamenti con procedure negoziate che allo stato attuale non risultano ancora indette.
Il ricorso pertanto è respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell’Agenzia Regionale dell’Abruzzo per la Committenza, mentre possono essere compensate nei confronti delle cointeressate RA S.p.a e GO S.p.a.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese nei confronti degli altri soggetti intimati che non si sono costituiti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia Regionale dell’Abruzzo per la Committenza (AREACOM), delle spese di lite che liquida in € 4.000,00, oltre accessori di legge e le compensa nei confronti delle altre parti costituite.
Nulla per le spese nei confronti delle parti non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO RI ER, Presidente FF
RI CO, Consigliere, Estensore
Rosanna Perilli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI CO | IO RI ER |
IL SEGRETARIO