TRIB
Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 04/08/2025, n. 1350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1350 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2359/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
Sezione Specializzata Imprese
In composizione collegiale nelle persone dei Sig.ri magistrati:
dott.ssa Gabriella Pompetti Presidente rel./est.;
dott.ssa Maria Federica Minervini Giudice;
dott. Andrea Marani Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta al N° 2359 del Ruolo Generale dell'anno 2024, trattenuta in decisione ex art. 189 c.p.c. all'udienza del 29.05.2025, promossa da:
P. Iva e cod. fisc. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, corr. Sant'Elpidio a Mare (FM) via Papa Giovanni XXIII n. 67, rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Giammarini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore in Porto
San Giorgio (FM), via Po n. 10, giusta delega depositata in allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo depositato telematicamente in data 02.05.2024;
-attrice opponente-
CONTRO
(C.F. ), residente a [...], rappresentato e CP_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Roberto Pompei ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore a
Fermo in Via O. Respighi 10/c, giusta procura speciale del 23/01/2024 depositata unitamente al ricorso monitorio rubricato al n. RG 453/2024, allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 19.09.2024;
pagina 1 di 12 - Convenuto opposto-
OGGETTO: “opposizione a decreto ingiuntivo;
trattamento di fine mandato”.
CONCLUSIONI
All'udienza del 29/05/2025 i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni come da processo verbale di udienza da intendersi ivi integralmente riportato e trascritto e il Giudice Ist, ai sensi dell'art. 189 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione riservando di riferire al Collegio.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 147/2024 del 2.02.2024 (fascicolo monitorio iscritto al n. 453/2024 R.G.) il
Tribunale di Ancona ingiungeva, su ricorso di , alla società il CP_1 Parte_1
pagamento in favore dell'istante (entro quaranta giorni dalla notifica) della somma complessiva di €
29.437,95 (di cui € 2.866,06 a titolo di interessi dal mese di giugno 2023 sino alla domanda) a titolo di trattamento di fine mandato quale amministratore della società, oltre ulteriori interessi moratori al tasso legale ex art. 1284 c.c. decorrenti dalla domanda sino al soddisfo, e della somma di € 1.370, oltre rimborso spese forfettarie al 15 %, I.V.A. al 22 % e C.P.A. al 4 %, a titolo di rimborso delle spese processuali anticipate dal ricorrente per compensi, € 518 (rimborso spese sostenute per il pagamento del contributo unificato) ed € 27 (rimborso spese sostenute per la marca da bollo;
cfr. ricorso e decreto ingiuntivo in atti).
Il decreto ingiuntivo veniva notificato in data 14.03.2024 a mezzo posta elettronica certificata.
Con atto di citazione del 20.04.2024, notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 22.04.2024,
in persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva opposizione Parte_1
avanti all'intestato Tribunale avverso il citato decreto ingiuntivo, chiedendo l'accoglimento delle seguenti e testuali conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i titoli esposti nella
narrativa: revocare e porre nel nulla l'opposto decreto ingiuntivo, condannando il convenuto/opposto
[...]
alle spese del processo” (cfr. conclusioni rassegnate a pag. 3 dell'atto di citazione in opposizione, CP_1
confermate e non modificate con la memoria depositata ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.; la difesa di parte opponente non ha depositato la nota contenente la precisazione delle conclusioni di cui al novellato art. 189 c.p.c.; alla udienza del 29/05/2025 il difensore ha richiamato le conclusioni rassegnate in citazione opponendosi alla domanda avanzata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. da controparte nella memoria di replica).
La difesa dell'opponente – in sintesi e per quanto d'interesse- deduceva che: pagina 2 di 12 Part
- l'importo complessivo per non era esigibile in quanto il trattamento di fine mandato, erogato agli amministratori al termine dell'incarico, costituiva compenso non obbligatorio, aggiuntivo rispetto a quello ordinario, che doveva essere previsto dallo Statuto, e l'importo, stabilito dall'assemblea dei soci, doveva essere deliberato e avere una data certa;
- trattandosi appunto di una facoltà e non di un obbligo, erano demandati alla discrezione della assemblea dei soci, sia la determinazione degli importi sia le modalità ed i termini di corresponsione;
- nel caso di specie l'assemblea dei soci aveva stabilito gli importi (33.289,89), e le modalità di corresponsione (in particolare, rate di 2.000 euro netti entro il 15 dicembre di ogni anno);
- non si trattava, dunque, di riconoscimento di somma dovuta (33.289,89), con pattuizione di pagamento rateale, bensì di riconoscimento di obbligazione di pagamento differito di 2.000 euro annui sino alla concorrenza dell'importo riconosciuto quale TFM;
- gli interessi moratori non erano dovuti (cfr. atto di citazione in opposizione in atti).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.09.2024 si costituiva , CP_1
contestando la difesa di parte opponente e formulando quindi le seguenti e testuali conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adìto, omnis contraris reiectis, accertati i fatti di cui è causa:
preliminarmente, concedere provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto (n. 147/2024) non essendo
l'opposizione svolta dalla soc. fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Pt_1 Parte_1
nel merito: respingere l'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto confermando la impugnata statuizione
monitoria;
in subordine: nella denegata ipotesi di revoca dell'ingiunzione, liquidare l'importo dovuto a titolo di trattamento
di fine mandato ed interessi dalla al dr. per le ragioni dedotte in atti, Parte_1 CP_1
condannando la suddetta società opponente al conseguente immediato pagamento in favore del convenuto-
opposto.
In ogni caso con vittoria di spese ed oneri tutti di difesa e giudizio” (conclusioni rassegnate a pag. 7-8
comparsa di costituzione e risposta).
La difesa dell'opposto – in sintesi e per quanto d'interesse- deduceva che: CP_1
- nel decreto ingiuntivo era chiaramente determinato che il tasso di interesse da applicarsi quale ristoro per la mora del debitore doveva essere quello legale;
- in merito invece alla esigibilità del trattamento di fine mandato, concordava che la sua previsione, in assenza di disciplina codicistica, era lasciata all'autonomia contrattuale delle parti, le quali erano libere di stabilirne l'esistenza, l'entità e le modalità di erogazione;
pagina 3 di 12 - nel caso di specie, la disciplina dettata dalla stessa società aveva previsto tale accantonamento e stabilito che esso fosse erogato all'avente diritto “a scadenza del mandato in una o più soluzioni”;
- dopo le dimissioni del ricorrente dalla carica di amministratore della società Parte_1
nel giugno 2013, la società aveva disatteso tale ratificato impegno per oltre sei anni, nonostante ripetute sollecitazioni del creditore;
- nel dicembre 2021 la società aveva stabilito che il TFM ancora dovuto “agli ex-amministratori” -
quindi a - fosse corrisposto “con rate di 2.000 euro nette annue da corrispondere entro il 15 CP_1
dicembre di ogni anno solare fino all'estinzione di quanto maturato”;
- tuttavia, la società opponente era venuta meno ai pagamenti convenuti e quindi all'adempimento dell'obbligazione che, per atti pattizi, era insorta e maturata;
- lo stato di insolvenza rilevante, ai sensi dell'art. 1186 c.c., ai fini della decadenza del debitore dal beneficio del termine ricorreva nel caso concreto in quanto la era rimasta tacita Parte_1
Part inadempiente al pagamento dei ratei del come stabilito con l'odierno convenuto-opposto, e inoltre sin dai primi mesi dell'anno 2022 aveva manifestato difficoltà di adempiere alle proprie obbligazioni anche nei confronti di propri fornitori (come dimostrato dall'azione giudiziale avviata contro la debitrice con rito monitorio dalla soc. che forniva alla Parte_1 CP_2
debitrice servizio di “direzione stilistica” della produzione di calzature, rubricata al nr. RG 953/2023
del Tribunale di Fermo con emissione del decreto nr. 457/2023 del 6/9/2023 per il pagamento di oltre
30.000,00 euro); inoltre il bilancio dell'anno 2023, come dichiarato dal presidente del C.d.A. della società nel verbale di assemblea del 27/06/2024, certificava perdite in capo alla Parte_1
per circa € 375.000,00 (cfr. comparsa di costituzione in atti).
Con decreto emesso in data 27/09/2024 ex art. 171 bis c.p.c. il G.I. confermava la prima udienza e assegnava alle parti i termini massimi di cui all'art. 171 ter c.p.c. (la difesa di parte opponente depositava solamente la memoria di cui al n. 1 e al n. 3; quest'ultima risulta depositata due volte;
la difesa di parte opposta la sola memoria di cui al n. 2 della citata disposizione).
Alla prima udienza del 5.12.2024 le parti comparivano personalmente, il difensore di Parte_1
dichiarava di aver depositato in data 4.12.2024 nuovi documenti di formazione successiva alla
[...]
scadenza dei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. di cui chiedeva l'acquisizione e si opponeva all'accoglimento dell'istanza di cui all'art. 648 c.p.c., chiedendo fissarsi udienza ex art. 189 c.p.c. Il
difensore di si opponeva alla acquisizione della documentazione depositata da CP_1
controparte in quanto inammissibile ed irrilevante, insistendo nella istanza avanzata ex art. 648 c.p.c. o pagina 4 di 12 in subordine chiedeva il pagamento delle somme non contestate ovvero delle mensilità già scadute e non pagate (cfr. relativo verbale di udienza).
Con ordinanza dell'11.12.2024, emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5.12.2024, il
Giudice istruttore, in via preliminare dichiarava l'inammissibilità della nota e della documentazione depositata dalla difesa di parte opponente in data 04/12/2024, disponendone lo stralcio dal fascicolo,
trattandosi di documentazione che avrebbe dovuto essere prodotta nel rispetto dei termini processuali di cui al novellato art. 171 ter c.p.c.
Inoltre, dichiarava inammissibile la richiesta di CTU formulata per la prima volta con la citata nota scritta, laddove la difesa dell'opponente non aveva depositato la memoria di cui all'art. 171 ter n. 2
c.p.c. e non aveva avanzato alcuna richiesta istruttoria. Infine, il G.I. non autorizzava la produzione della documentazione esibita dalla difesa di parte opposta alla udienza del 05/12/2024 in quanto reperita tramite accesso ex art. 2476 c.c. che avrebbe potuto e dovuto esercitare prima della CP_1
scadenza dei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.
Inoltre, con la citata ordinanza il Giudice istruttore accoglieva l'istanza avanzata ex art. 648 c.p.c. dalla difesa di parte opposta, concedendo al decreto ingiuntivo la provvisoria esecuzione e fissava l'udienza del 29.05.2025 concedendo alle parti i termini massimi di cui all'art. 189 nn. 1, 2 e 3 c.p.c. (cfr.
ordinanza in atti che il Collegio richiama e conferma integralmente).
La difesa di parte opponente non ha depositato nessuno degli atti previsti dalla citata disposizione;
la difesa di parte opposta ha depositato invece tutti e tre gli atti contemplati dalla norma.
All'udienza del 29.05.2025 i difensori delle parti precisavano le rispettive conclusioni e il Giudice
istruttore, visto l'art. 189 c.p.c., tratteneva la causa in decisione e si riservava di riferire al Collegio (cfr.
relativo verbale di udienza).
Orbene ciò sinteticamente riportato e passando all'esame del merito della controversia il Tribunale
ritiene che l'opposizione proposta dalla società sia infondata e come tale vada Parte_1
rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto al quale va conferita la definitiva esecutorietà.
Si è giunti a tale conclusione sulla base delle motivazioni che seguono.
In diritto, come già affermato nella ordinanza dell'11.12.2024 con la quale è stata accolta l'istanza avanzata ex art. 648 c.p.c. dalla difesa di parte opposta, va rilevato che i motivi posti a fondamento della spiegata opposizione non sono meritevoli di accoglimento e la pretesa creditoria è fondata.
pagina 5 di 12 Con il D.I. ivi opposto – come già sopra evidenziato- la società è stata ingiunta a Parte_1
pagare in favore di la somma complessiva di € 29.437,95 (di cui € 2.866,06 a titolo di CP_1
interessi dal mese di giugno 2023 sino alla domanda), oltre ulteriori interessi moratori al tasso legale ex art. 1284 c.c. decorrenti dalla domanda sino al soddisfo a titolo di Trattamento di Fine Mandato
maturato alla data di cessazione della carica di amministratore (giugno 2013) e deliberato con delibera assembleare del 2/01/2008 (cfr. ricorso monitorio in atti).
Orbene è pacifico (perché documentato e non contestato) che:
- il sig. ha svolto l'attività di Amministratore della citata società e ha cessato la carica in CP_1
data 03 giugno 2013 a seguito di dimissioni (cfr. relativo verbale dell'assemblea dei soci depositato dall'opposto sub doc. n. 1);
- era stato riconosciuto all'amministratore il compenso e il trattamento di fine mandato con delibera del 02/01/2008 (cfr. anche art. 13.4 comma III dello Statuto della società prodotto dalla difesa di parte opponente);
- in particolare, con la citata delibera la società aveva stabilito la corresponsione (salvo diversa delibera ivi inesistente) di un compenso annuale lordo di €. 30.000,00 in favore di ciascuno dei membri del proprio CdA (quindi espressamente in favore dell'odierno opposto) e l'accantonamento di un
“trattamento di fine mandato” pari al 30% (€. 9.000,00 lordi/annui) del suddetto compenso, che doveva essere erogato a scadenza del mandato (“anche trascorsi 5 anni dal giorno in cui diviene esigibile” (cfr. delibera in atti);
- A sollecito del Dr. in data 30/06/2017 la società comunicava al CP_1 Parte_1
ricorrente l'importo (€.33.289,89) che risultava ancora accantonato e non corrispostogli a titolo di trattamento di fine mandato (cfr. all. 3);
Part
- Con comunicazione e-mail del 6/12/2017 il ricorrente sollecitava ancora il pagamento del dovutogli, dando termine alla società di provvedervi entro il 30/01/2018 (cfr. all. 4);
Part
- Nel gennaio 2019 la società effettuava un primo bonifico di acconto del di Parte_1
€.4.000,00 lorde (V. all. 5) a beneficio del CP_1
- In data 13/12/2021 l'assemblea societaria (cfr. all. 6) deliberava all'unanimità (e quindi con il voto favorevole dello stesso il quale è anche socio della predetta società) di provvedere al CP_1
Part pagamento di un secondo acconto di €. 2.000,00 netti del agli ex amministratori, da corrispondersi entro il successivo 15/12/2021 ed il versamento di ulteriori ratei, ciascuno di €. 2.000,00
pagina 6 di 12 netti da corrispondere sempre entro il giorno 15 dicembre di ciascun anno successivo fino all'estinzione del debito;
- sempre dopo sollecito del la società provvedeva il 13/01/2022 ad un secondo versamento in CP_1
acconto di €. 2.718,00 (€. 2.000,00 nette) per il rateo 2021 (cfr. all. 7) omettendo ulteriori versamenti sia per l'anno 2022 che per l'anno 2023.
La difesa della società opponente ha eccepito l'inesigibilità dell'intero credito evidenziando la insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 1186 c.c. (cfr. atto di citazione;
la difesa di parte opponente non ha depositato la memoria di cui al n. 2 dell'art. 171 ter c.p.c.; ha infatti depositato solamente la n. 1 e la n. 3).
L'assunto non ha pregio alla luce delle deduzioni e della documentazione prodotta dall'opposto.
Come è noto, le società possono decidere di corrispondere agli amministratori, al termine del loro mandato, una indennità definita "trattamento di fine mandato", quale compenso aggiuntivo a quello ordinario stabilito dallo statuto sociale ovvero dall'assemblea dei soci e lasciato alla libera contrattazione delle parti. Il T.F.M. riconosciuto all'amministratore raffigura una forma di compenso che l'azienda accantona, andando a costituire un capitale da liquidare al momento della cessazione del rapporto di lavoro: il T.F.M. è considerato, quindi, una retribuzione differita.
La vigente disciplina civilistica non prevede regole specifiche in merito all'attribuzione del T.F.M. agli amministratori.
Infatti, il codice civile non disciplina la suddetta indennità (l'art. 2120 c.c. regola la diversa figura del
TFR).
L'art. 2389 del codice civile stabilisce che “i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e
del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dell'assemblea”.
Salvo previa determinazione dello statuto, dunque, spetta ai soci il potere di stabilire le attribuzioni economiche spettanti agli amministratori, al momento della loro nomina oppure nel corso dell'incarico o al termine dello stesso (artt. 2364, comma 1, n. 3, e 2389, comma 1, cod. civ.).
Sebbene manchi nella disciplina civilistica l'espressa previsione dell'indennità di fine mandato, è però
fuor di dubbio che la possibilità di riconoscere agli amministratori tale emolumento sia consentita,
rientrando tale indennità nella stessa nozione di “compenso” lato sensu inteso.
In assenza di un'espressa previsione normativa, tuttavia, il diritto alla percezione di tale emolumento nasce - come si è detto- solo quando sia espressamente previsto nello statuto o sia deliberato dall'assemblea dei soci. pagina 7 di 12 La determinazione del compenso dovuto a titolo di trattamento di fine mandato, così come la definizione delle modalità di erogazione è, in tal modo, sostanzialmente lasciata all'autonomia contrattuale delle parti, pur dovendo basarsi su criteri di congruità rispetto alla realtà economica della società.
In assenza di specifiche disposizioni normative al riguardo, il compenso può quindi essere stabilito in misura fissa, con corresponsione periodica, o in unica soluzione, oppure può essere rappresentato (in tutto o in parte) anche da una partecipazione agli utili.
Si rammenta che ogni rapporto di amministrazione è “autonomo” e “distinto” da quello precedente,
in quanto si fonda su un “atto di volontà” (la delibera di nomina), che si perfeziona con l'accettazione dell'incarico. L'autonomia di ogni rapporto, quindi, comporta l'esigibilità dell'indennità al termine di ogni incarico, salvo diverso accordo (norma AIDC n. 125/1995).
Con riferimento all'art. 1186 c.c. appare opportuno evidenziare che l'art. 1186 cod. civ. facoltizza il creditore ad esigere immediatamente la prestazione se il debitore: a) è divenuto insolvente, b) ha diminuito per fatto proprio le garanzie che aveva dato;
c) non ha dato le garanzie che aveva promesso.
Si tratta di una normativa che intende tutelare: il creditore contro il pericolo di perdere le garanzie patrimoniali del proprio debitore, e il debitore, contro una ingiustificata richiesta di anticipazione dell'adempimento, dato che fuori dei casi previsti, il creditore non può invocare la decadenza del termine.
Di qui due essenziali considerazioni:
a) dato che la finalità perseguita dalla norma di cui all'art. 1186 cod. civ. è quella di tutelare il creditore contro il pericolo di perdere le garanzie patrimoniali del proprio debitore, lo stato di insolvenza cui si fa riferimento non può che essere costituito da una situazione di dissesto economico, sia pure temporaneo, in cui il debitore venga a trovarsi, e la quale rende verosimile l'impossibilità da parte di quest'ultimo di far fronte ai propri impegni.
Ciò significa che l'insolvenza ivi prevista non postula necessariamente un collasso economico, ma,
solo l'impotenza, reale ed oggettiva, a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Non deve neppure rivestire i caratteri di gravità e irreversibilità, come previsto in materia di fallimento, ma può
conseguire anche ad una situazione di difficoltà economica e patrimoniale reversibile purché idonea ad alterare, in senso peggiorativo, le garanzie patrimoniali offerte dal debitore.
b) Dato che la norma esprime una tutela bilanciata degli interessi del creditore e di quelli del debitore,
deve intendersi che: pagina 8 di 12 1) la valutazione dello stato di insolvenza va effettuata con riferimento al momento della decisione.
Tuttavia, va precisato che la possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione, non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale ne' la formulazione di un'espressa domanda, potendo essere il diritto al pagamento immediato virtualmente dedotto con la domanda o il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto, in quanto la sentenza o il decreto che tale domanda accolgano devono ritenersi contenere un implicito accertamento positivo delle condizioni per l'applicabilità della citata norma.
2) il debitore potrà far valere, anche in sede di opposizione se il creditore abbia chiesto decreto ingiuntivo le sue ragioni circa l'insussistenza della ritenuta insolvenza.
Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che:
a) il mero inadempimento di un'obbligazione non può, di per sè, dimostrare lo stato di insolvenza;
b) il ritardo nel pagamento di alcune cambiali non è sufficiente a giustificare la decadenza del debitore dal beneficio del termine prevista dall'art. 1186 cod. civ.;
c) il mero inadempimento di un'obbligazione non dimostra una situazione di dissesto economico tale di impedire al debitore di far fronte ai propri impegni.
Così, in particolare, avuto riguardo alle ipotesi di pagamenti rateali, il mancato pagamento di alcune rate scadute non è dimostrativo di uno stato di insolvenza rilevante ai sensi dell'art.1186 cod. civ.
E, al contrario, dimostrano uno stato di insolvenza:
a) l'emissione di svariati decreti ingiuntivi a carico del debitore per importo rilevanti;
b) la domanda da parte del debitore ad essere ammesso alla procedura di amministrazione controllata.
A sua volta l'identificazione dell'insolvenza del debitore si risolve in una valutazione della situazione economica e per certi aspetti giuridica, in cui versa il debitore e pertanto presenta gli estremi di una questione di fatto e postula un giudizio di merito che, se adeguatamente motivato, non potrà essere censurabile in cassazione (cfr. anche in motivazione, Cass. 2011 n. 24330, Cass. n. 20042 del 2020; Cass.
n. 6984 del 2003; Cass. n. 5371 del 1989; Cass. 2024 n. 25376).
Orbene applicando i superiori principi al caso in esame discende che l'opposizione spiegata dalla società è infondata in quanto:
- il sig. ha diritto di ottenere dalla società opponente il pagamento delle indennità di fine CP_1
Mandato concordato nella misura stabilita dall'assemblea (cfr. art. 13.4 comma III dello Statuto;
cfr.
delibera del 2008 in atti); pagina 9 di 12 - il pagamento rateale del suddetto credito è stato concordato fra la società e il come emerge CP_1
chiaramente dalla delibera del 13/12/2021 (si è già detto che il ha partecipato alla suddetta CP_1
assemblea accettando il pagamento rateale);
- la somma ingiunta non è stata mai contestata dalla difesa di parte opponente (cfr. atto di citazione e memorie depositate ex art. 171 ter c.p.c.);
- la società è rimasta inadempiente non avendo versato (alla data del deposito del ricorso monitorio) le rate del 2022 e del 2023 (l'inadempimento non è stato mai contestato dalla società opponente. Il
termine fissato era il 15 dicembre di ogni anno. Infatti, è pacifico e documento che la società aveva
Part versato nel gennaio 2019 con bonifico un primo acconto del di €.4.000,00 lorde (V. all. 5) e in data
13/01/2022 effettuava un secondo versamento in acconto di €.2.718,00 (€.2.000,00 nette) per il rateo
2021);
- la società – nonostante i solleciti dell'odierno opponente- non ha mai giustificato il proprio inadempimento (né in sede stragiudiziale né in questa sede);
- la società opponente ha già subito altro decreto ingiuntivo nr. 457/2023 del 6/9/2023 dalla società
che forniva alla debitrice servizio di “direzione stilistica” della produzione di calzature CP_2
emesso dal Tribunale di Fermo (doc. all. n. 8) per il pagamento di oltre 30.000,00 euro, titolato dal mancato saldo di ben 15 fatture emesse dal luglio 2022 sino al maggio 2023 e tutte inadempiute dalla
(rispetto a tale decreto la difesa della società opponente nulla ha
contro
-dedotto); Parte_1
- inoltre il bilancio dell'anno 2023, come dichiarato dal presidente del CdA della società, sig.
[...]
nel verbale di assemblea del 27/06/2024 (doc. all n. 9) certifica perdite in capo alla Persona_1 [...]
per circa €.375.972,00 (tutti gli indici di bilancio risultano in diminuzione;
in particolare nel Parte_1
bilancio del 2023 sotto la voce “indicatori finanziari” l'amministratore evidenzia la difficoltà di pagare i debiti e di incassare i crediti e di rispettare le clausole contrattuali dei prestiti;
precisa che gli insoluti del 2023 hanno portato la società ad un livello molto basso di rating vanificando il lavoro di 30 anni;
sotto la voce “indicatori gestionali” l'amministratore precisa che si prevede la messa integrazione di parte del personale a causa della riduzione di ordini e commessi;
evidenzia infatti che la società ha perso notevoli fette di mercato, prima quello russo, poi quello europeo ed infine anche quello americano;
sotto la voce della “continuità aziendale” l'amministratore verificava la prospettiva di continuità aziendale in un orizzonte temporale di 12 mesi. Pertanto il fatto che nel bilancio viene dichiarato che le perdite vengono ripianate dalla riserve è in questa sede irrilevante in quanto al fine di verificare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1186 c.c. è sufficiente aver riguardo non solo pagina 10 di 12 al pregresso D.I. di importo rilevante ma alla situazione economica generale della società che si ricava dal bilancio predetto, situazione dalla quale senza dubbio emerge non solo la difficoltà della società ad adempiere alla proprie obbligazioni ma anche la diminuzione delle garanzie. La lettura integrale del bilancio del 2023 rivela uno stato di sbilancio economico della società opponente il che è sufficiente a far ritenere applicabile l'art. 1186 c.c.);
- le suddette circostanze depongono senza dubbio – come eccepito dalla difesa dell'opposto- nella sussistenza in capo alla odierna opponente di una situazione economica tale da impedirle di soddisfare regolarmente le sue obbligazioni ivi compresa quella dell'odierno opposto;
- la società debitrice non solo non ha contestato le suddette circostanze ma non ha neppure dedotto le sue ragioni circa l'insussistenza della ritenuta insolvenza nel senso appena sopra precisato (cfr. vuoto assoluto di allegazione e prova);
- pertanto, si ritiene che sussistano le circostanze che legittimano l'applicazione dell'art. 1186 c.c.;
- ne consegue il diritto di pretendere dal debitore l'adempimento immediato dell'intero importo così
come ingiunto;
- infatti, neppure la contestazione relativa alla asserita non debenza degli interessi moratori è fondata
(la difesa di parte opponente sul punto ha dedotto che “non si tratti di un credito munito degli accessori
degli interessi moratori, essendo dovuti, al più, i soli interessi legali. Fra l'altro, interessi che dovrebbero essere
defalcati dalla immediata capitalizzazione, trattandosi di somme i cui pagamenti sono previsti nell'arco di oltre
un decennio”);
- invero con il D.I. ivi opposto è stata ingiunto il pagamento della somma di € 29.437,95 (di cui €
2.866,06 a titolo di interessi dal mese di giugno 2023 sino alla domanda), oltre ulteriori interessi moratori al tasso legale ex art. 1284 c.c. decorrenti dalla domanda sino al soddisfo (cfr. D.I. in atti)”
(cfr. ordinanza dell'11.12.2024 in atti).
Quindi ed in conclusione l'opposizione al citato D.I. e tutte le eccezioni sollevate dalla società
opponente vanno rigettate.
Ne consegue l'integrale conferma del D.I. n. a cui va concessa la definitiva esecutorietà.
Va infine rigettata anche la domanda avanzata ex art. 96 c.p.c. dalla difesa di parte opposta nella memoria di replica in assenza di specifica allegazione e prova dei relativi presupposti (la domanda è -
infatti- generica).
Le spese seguono la soccombenza della società opponente e si liquidano in favore dell'opposto come da dispositivo ex Dm 55/2014 (valori medi), avuto riguardo al valore della controversia (pari alla pagina 11 di 12 somma ingiunta, per cui lo scaglione è quello da E. 26 mila, 01 ad E 52 mila) e alle attività processuali effettivamente svolte (per cui in assenza di attività istruttoria l'importo relativo alla fase “trattazione-
istruzione” viene ridotto del 30%; cfr. anche nota spese depositata dalla difesa di parte opposta in allegato alla memoria di replica;
non viene accolta la richiesta di aumento richiesta nella citata nota ex art. 4 comma 8 non ricorrendone i presupposti).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, Sezione Specializzata delle Imprese, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in I grado al n. 2359/2024, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così decide:
RIGETTA
L'opposizione a D.I. n. 147/2024 e tutte le eccezioni e domande proposte dalla società Parte_1
perché infondate per le causali di cui in motivazione;
[...]
per l'effetto
CONFERMA
Integralmente il Decreto Ingiuntivo n. 147/2024, ivi opposto, a cui concede la definitiva esecutorietà;
CONDANNA
La società opponente, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite che si liquidano – per le causali di cui in motivazione- in E. 7.074,20 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e Cpa, se dovute,
come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 10/07/2025
IL Presidente rel./est.
Dott.ssa Pompetti Gabriella
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
Sezione Specializzata Imprese
In composizione collegiale nelle persone dei Sig.ri magistrati:
dott.ssa Gabriella Pompetti Presidente rel./est.;
dott.ssa Maria Federica Minervini Giudice;
dott. Andrea Marani Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta al N° 2359 del Ruolo Generale dell'anno 2024, trattenuta in decisione ex art. 189 c.p.c. all'udienza del 29.05.2025, promossa da:
P. Iva e cod. fisc. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, corr. Sant'Elpidio a Mare (FM) via Papa Giovanni XXIII n. 67, rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Giammarini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore in Porto
San Giorgio (FM), via Po n. 10, giusta delega depositata in allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo depositato telematicamente in data 02.05.2024;
-attrice opponente-
CONTRO
(C.F. ), residente a [...], rappresentato e CP_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Roberto Pompei ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore a
Fermo in Via O. Respighi 10/c, giusta procura speciale del 23/01/2024 depositata unitamente al ricorso monitorio rubricato al n. RG 453/2024, allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 19.09.2024;
pagina 1 di 12 - Convenuto opposto-
OGGETTO: “opposizione a decreto ingiuntivo;
trattamento di fine mandato”.
CONCLUSIONI
All'udienza del 29/05/2025 i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni come da processo verbale di udienza da intendersi ivi integralmente riportato e trascritto e il Giudice Ist, ai sensi dell'art. 189 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione riservando di riferire al Collegio.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 147/2024 del 2.02.2024 (fascicolo monitorio iscritto al n. 453/2024 R.G.) il
Tribunale di Ancona ingiungeva, su ricorso di , alla società il CP_1 Parte_1
pagamento in favore dell'istante (entro quaranta giorni dalla notifica) della somma complessiva di €
29.437,95 (di cui € 2.866,06 a titolo di interessi dal mese di giugno 2023 sino alla domanda) a titolo di trattamento di fine mandato quale amministratore della società, oltre ulteriori interessi moratori al tasso legale ex art. 1284 c.c. decorrenti dalla domanda sino al soddisfo, e della somma di € 1.370, oltre rimborso spese forfettarie al 15 %, I.V.A. al 22 % e C.P.A. al 4 %, a titolo di rimborso delle spese processuali anticipate dal ricorrente per compensi, € 518 (rimborso spese sostenute per il pagamento del contributo unificato) ed € 27 (rimborso spese sostenute per la marca da bollo;
cfr. ricorso e decreto ingiuntivo in atti).
Il decreto ingiuntivo veniva notificato in data 14.03.2024 a mezzo posta elettronica certificata.
Con atto di citazione del 20.04.2024, notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 22.04.2024,
in persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva opposizione Parte_1
avanti all'intestato Tribunale avverso il citato decreto ingiuntivo, chiedendo l'accoglimento delle seguenti e testuali conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i titoli esposti nella
narrativa: revocare e porre nel nulla l'opposto decreto ingiuntivo, condannando il convenuto/opposto
[...]
alle spese del processo” (cfr. conclusioni rassegnate a pag. 3 dell'atto di citazione in opposizione, CP_1
confermate e non modificate con la memoria depositata ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.; la difesa di parte opponente non ha depositato la nota contenente la precisazione delle conclusioni di cui al novellato art. 189 c.p.c.; alla udienza del 29/05/2025 il difensore ha richiamato le conclusioni rassegnate in citazione opponendosi alla domanda avanzata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. da controparte nella memoria di replica).
La difesa dell'opponente – in sintesi e per quanto d'interesse- deduceva che: pagina 2 di 12 Part
- l'importo complessivo per non era esigibile in quanto il trattamento di fine mandato, erogato agli amministratori al termine dell'incarico, costituiva compenso non obbligatorio, aggiuntivo rispetto a quello ordinario, che doveva essere previsto dallo Statuto, e l'importo, stabilito dall'assemblea dei soci, doveva essere deliberato e avere una data certa;
- trattandosi appunto di una facoltà e non di un obbligo, erano demandati alla discrezione della assemblea dei soci, sia la determinazione degli importi sia le modalità ed i termini di corresponsione;
- nel caso di specie l'assemblea dei soci aveva stabilito gli importi (33.289,89), e le modalità di corresponsione (in particolare, rate di 2.000 euro netti entro il 15 dicembre di ogni anno);
- non si trattava, dunque, di riconoscimento di somma dovuta (33.289,89), con pattuizione di pagamento rateale, bensì di riconoscimento di obbligazione di pagamento differito di 2.000 euro annui sino alla concorrenza dell'importo riconosciuto quale TFM;
- gli interessi moratori non erano dovuti (cfr. atto di citazione in opposizione in atti).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.09.2024 si costituiva , CP_1
contestando la difesa di parte opponente e formulando quindi le seguenti e testuali conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adìto, omnis contraris reiectis, accertati i fatti di cui è causa:
preliminarmente, concedere provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto (n. 147/2024) non essendo
l'opposizione svolta dalla soc. fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Pt_1 Parte_1
nel merito: respingere l'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto confermando la impugnata statuizione
monitoria;
in subordine: nella denegata ipotesi di revoca dell'ingiunzione, liquidare l'importo dovuto a titolo di trattamento
di fine mandato ed interessi dalla al dr. per le ragioni dedotte in atti, Parte_1 CP_1
condannando la suddetta società opponente al conseguente immediato pagamento in favore del convenuto-
opposto.
In ogni caso con vittoria di spese ed oneri tutti di difesa e giudizio” (conclusioni rassegnate a pag. 7-8
comparsa di costituzione e risposta).
La difesa dell'opposto – in sintesi e per quanto d'interesse- deduceva che: CP_1
- nel decreto ingiuntivo era chiaramente determinato che il tasso di interesse da applicarsi quale ristoro per la mora del debitore doveva essere quello legale;
- in merito invece alla esigibilità del trattamento di fine mandato, concordava che la sua previsione, in assenza di disciplina codicistica, era lasciata all'autonomia contrattuale delle parti, le quali erano libere di stabilirne l'esistenza, l'entità e le modalità di erogazione;
pagina 3 di 12 - nel caso di specie, la disciplina dettata dalla stessa società aveva previsto tale accantonamento e stabilito che esso fosse erogato all'avente diritto “a scadenza del mandato in una o più soluzioni”;
- dopo le dimissioni del ricorrente dalla carica di amministratore della società Parte_1
nel giugno 2013, la società aveva disatteso tale ratificato impegno per oltre sei anni, nonostante ripetute sollecitazioni del creditore;
- nel dicembre 2021 la società aveva stabilito che il TFM ancora dovuto “agli ex-amministratori” -
quindi a - fosse corrisposto “con rate di 2.000 euro nette annue da corrispondere entro il 15 CP_1
dicembre di ogni anno solare fino all'estinzione di quanto maturato”;
- tuttavia, la società opponente era venuta meno ai pagamenti convenuti e quindi all'adempimento dell'obbligazione che, per atti pattizi, era insorta e maturata;
- lo stato di insolvenza rilevante, ai sensi dell'art. 1186 c.c., ai fini della decadenza del debitore dal beneficio del termine ricorreva nel caso concreto in quanto la era rimasta tacita Parte_1
Part inadempiente al pagamento dei ratei del come stabilito con l'odierno convenuto-opposto, e inoltre sin dai primi mesi dell'anno 2022 aveva manifestato difficoltà di adempiere alle proprie obbligazioni anche nei confronti di propri fornitori (come dimostrato dall'azione giudiziale avviata contro la debitrice con rito monitorio dalla soc. che forniva alla Parte_1 CP_2
debitrice servizio di “direzione stilistica” della produzione di calzature, rubricata al nr. RG 953/2023
del Tribunale di Fermo con emissione del decreto nr. 457/2023 del 6/9/2023 per il pagamento di oltre
30.000,00 euro); inoltre il bilancio dell'anno 2023, come dichiarato dal presidente del C.d.A. della società nel verbale di assemblea del 27/06/2024, certificava perdite in capo alla Parte_1
per circa € 375.000,00 (cfr. comparsa di costituzione in atti).
Con decreto emesso in data 27/09/2024 ex art. 171 bis c.p.c. il G.I. confermava la prima udienza e assegnava alle parti i termini massimi di cui all'art. 171 ter c.p.c. (la difesa di parte opponente depositava solamente la memoria di cui al n. 1 e al n. 3; quest'ultima risulta depositata due volte;
la difesa di parte opposta la sola memoria di cui al n. 2 della citata disposizione).
Alla prima udienza del 5.12.2024 le parti comparivano personalmente, il difensore di Parte_1
dichiarava di aver depositato in data 4.12.2024 nuovi documenti di formazione successiva alla
[...]
scadenza dei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. di cui chiedeva l'acquisizione e si opponeva all'accoglimento dell'istanza di cui all'art. 648 c.p.c., chiedendo fissarsi udienza ex art. 189 c.p.c. Il
difensore di si opponeva alla acquisizione della documentazione depositata da CP_1
controparte in quanto inammissibile ed irrilevante, insistendo nella istanza avanzata ex art. 648 c.p.c. o pagina 4 di 12 in subordine chiedeva il pagamento delle somme non contestate ovvero delle mensilità già scadute e non pagate (cfr. relativo verbale di udienza).
Con ordinanza dell'11.12.2024, emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5.12.2024, il
Giudice istruttore, in via preliminare dichiarava l'inammissibilità della nota e della documentazione depositata dalla difesa di parte opponente in data 04/12/2024, disponendone lo stralcio dal fascicolo,
trattandosi di documentazione che avrebbe dovuto essere prodotta nel rispetto dei termini processuali di cui al novellato art. 171 ter c.p.c.
Inoltre, dichiarava inammissibile la richiesta di CTU formulata per la prima volta con la citata nota scritta, laddove la difesa dell'opponente non aveva depositato la memoria di cui all'art. 171 ter n. 2
c.p.c. e non aveva avanzato alcuna richiesta istruttoria. Infine, il G.I. non autorizzava la produzione della documentazione esibita dalla difesa di parte opposta alla udienza del 05/12/2024 in quanto reperita tramite accesso ex art. 2476 c.c. che avrebbe potuto e dovuto esercitare prima della CP_1
scadenza dei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.
Inoltre, con la citata ordinanza il Giudice istruttore accoglieva l'istanza avanzata ex art. 648 c.p.c. dalla difesa di parte opposta, concedendo al decreto ingiuntivo la provvisoria esecuzione e fissava l'udienza del 29.05.2025 concedendo alle parti i termini massimi di cui all'art. 189 nn. 1, 2 e 3 c.p.c. (cfr.
ordinanza in atti che il Collegio richiama e conferma integralmente).
La difesa di parte opponente non ha depositato nessuno degli atti previsti dalla citata disposizione;
la difesa di parte opposta ha depositato invece tutti e tre gli atti contemplati dalla norma.
All'udienza del 29.05.2025 i difensori delle parti precisavano le rispettive conclusioni e il Giudice
istruttore, visto l'art. 189 c.p.c., tratteneva la causa in decisione e si riservava di riferire al Collegio (cfr.
relativo verbale di udienza).
Orbene ciò sinteticamente riportato e passando all'esame del merito della controversia il Tribunale
ritiene che l'opposizione proposta dalla società sia infondata e come tale vada Parte_1
rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto al quale va conferita la definitiva esecutorietà.
Si è giunti a tale conclusione sulla base delle motivazioni che seguono.
In diritto, come già affermato nella ordinanza dell'11.12.2024 con la quale è stata accolta l'istanza avanzata ex art. 648 c.p.c. dalla difesa di parte opposta, va rilevato che i motivi posti a fondamento della spiegata opposizione non sono meritevoli di accoglimento e la pretesa creditoria è fondata.
pagina 5 di 12 Con il D.I. ivi opposto – come già sopra evidenziato- la società è stata ingiunta a Parte_1
pagare in favore di la somma complessiva di € 29.437,95 (di cui € 2.866,06 a titolo di CP_1
interessi dal mese di giugno 2023 sino alla domanda), oltre ulteriori interessi moratori al tasso legale ex art. 1284 c.c. decorrenti dalla domanda sino al soddisfo a titolo di Trattamento di Fine Mandato
maturato alla data di cessazione della carica di amministratore (giugno 2013) e deliberato con delibera assembleare del 2/01/2008 (cfr. ricorso monitorio in atti).
Orbene è pacifico (perché documentato e non contestato) che:
- il sig. ha svolto l'attività di Amministratore della citata società e ha cessato la carica in CP_1
data 03 giugno 2013 a seguito di dimissioni (cfr. relativo verbale dell'assemblea dei soci depositato dall'opposto sub doc. n. 1);
- era stato riconosciuto all'amministratore il compenso e il trattamento di fine mandato con delibera del 02/01/2008 (cfr. anche art. 13.4 comma III dello Statuto della società prodotto dalla difesa di parte opponente);
- in particolare, con la citata delibera la società aveva stabilito la corresponsione (salvo diversa delibera ivi inesistente) di un compenso annuale lordo di €. 30.000,00 in favore di ciascuno dei membri del proprio CdA (quindi espressamente in favore dell'odierno opposto) e l'accantonamento di un
“trattamento di fine mandato” pari al 30% (€. 9.000,00 lordi/annui) del suddetto compenso, che doveva essere erogato a scadenza del mandato (“anche trascorsi 5 anni dal giorno in cui diviene esigibile” (cfr. delibera in atti);
- A sollecito del Dr. in data 30/06/2017 la società comunicava al CP_1 Parte_1
ricorrente l'importo (€.33.289,89) che risultava ancora accantonato e non corrispostogli a titolo di trattamento di fine mandato (cfr. all. 3);
Part
- Con comunicazione e-mail del 6/12/2017 il ricorrente sollecitava ancora il pagamento del dovutogli, dando termine alla società di provvedervi entro il 30/01/2018 (cfr. all. 4);
Part
- Nel gennaio 2019 la società effettuava un primo bonifico di acconto del di Parte_1
€.4.000,00 lorde (V. all. 5) a beneficio del CP_1
- In data 13/12/2021 l'assemblea societaria (cfr. all. 6) deliberava all'unanimità (e quindi con il voto favorevole dello stesso il quale è anche socio della predetta società) di provvedere al CP_1
Part pagamento di un secondo acconto di €. 2.000,00 netti del agli ex amministratori, da corrispondersi entro il successivo 15/12/2021 ed il versamento di ulteriori ratei, ciascuno di €. 2.000,00
pagina 6 di 12 netti da corrispondere sempre entro il giorno 15 dicembre di ciascun anno successivo fino all'estinzione del debito;
- sempre dopo sollecito del la società provvedeva il 13/01/2022 ad un secondo versamento in CP_1
acconto di €. 2.718,00 (€. 2.000,00 nette) per il rateo 2021 (cfr. all. 7) omettendo ulteriori versamenti sia per l'anno 2022 che per l'anno 2023.
La difesa della società opponente ha eccepito l'inesigibilità dell'intero credito evidenziando la insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 1186 c.c. (cfr. atto di citazione;
la difesa di parte opponente non ha depositato la memoria di cui al n. 2 dell'art. 171 ter c.p.c.; ha infatti depositato solamente la n. 1 e la n. 3).
L'assunto non ha pregio alla luce delle deduzioni e della documentazione prodotta dall'opposto.
Come è noto, le società possono decidere di corrispondere agli amministratori, al termine del loro mandato, una indennità definita "trattamento di fine mandato", quale compenso aggiuntivo a quello ordinario stabilito dallo statuto sociale ovvero dall'assemblea dei soci e lasciato alla libera contrattazione delle parti. Il T.F.M. riconosciuto all'amministratore raffigura una forma di compenso che l'azienda accantona, andando a costituire un capitale da liquidare al momento della cessazione del rapporto di lavoro: il T.F.M. è considerato, quindi, una retribuzione differita.
La vigente disciplina civilistica non prevede regole specifiche in merito all'attribuzione del T.F.M. agli amministratori.
Infatti, il codice civile non disciplina la suddetta indennità (l'art. 2120 c.c. regola la diversa figura del
TFR).
L'art. 2389 del codice civile stabilisce che “i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e
del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dell'assemblea”.
Salvo previa determinazione dello statuto, dunque, spetta ai soci il potere di stabilire le attribuzioni economiche spettanti agli amministratori, al momento della loro nomina oppure nel corso dell'incarico o al termine dello stesso (artt. 2364, comma 1, n. 3, e 2389, comma 1, cod. civ.).
Sebbene manchi nella disciplina civilistica l'espressa previsione dell'indennità di fine mandato, è però
fuor di dubbio che la possibilità di riconoscere agli amministratori tale emolumento sia consentita,
rientrando tale indennità nella stessa nozione di “compenso” lato sensu inteso.
In assenza di un'espressa previsione normativa, tuttavia, il diritto alla percezione di tale emolumento nasce - come si è detto- solo quando sia espressamente previsto nello statuto o sia deliberato dall'assemblea dei soci. pagina 7 di 12 La determinazione del compenso dovuto a titolo di trattamento di fine mandato, così come la definizione delle modalità di erogazione è, in tal modo, sostanzialmente lasciata all'autonomia contrattuale delle parti, pur dovendo basarsi su criteri di congruità rispetto alla realtà economica della società.
In assenza di specifiche disposizioni normative al riguardo, il compenso può quindi essere stabilito in misura fissa, con corresponsione periodica, o in unica soluzione, oppure può essere rappresentato (in tutto o in parte) anche da una partecipazione agli utili.
Si rammenta che ogni rapporto di amministrazione è “autonomo” e “distinto” da quello precedente,
in quanto si fonda su un “atto di volontà” (la delibera di nomina), che si perfeziona con l'accettazione dell'incarico. L'autonomia di ogni rapporto, quindi, comporta l'esigibilità dell'indennità al termine di ogni incarico, salvo diverso accordo (norma AIDC n. 125/1995).
Con riferimento all'art. 1186 c.c. appare opportuno evidenziare che l'art. 1186 cod. civ. facoltizza il creditore ad esigere immediatamente la prestazione se il debitore: a) è divenuto insolvente, b) ha diminuito per fatto proprio le garanzie che aveva dato;
c) non ha dato le garanzie che aveva promesso.
Si tratta di una normativa che intende tutelare: il creditore contro il pericolo di perdere le garanzie patrimoniali del proprio debitore, e il debitore, contro una ingiustificata richiesta di anticipazione dell'adempimento, dato che fuori dei casi previsti, il creditore non può invocare la decadenza del termine.
Di qui due essenziali considerazioni:
a) dato che la finalità perseguita dalla norma di cui all'art. 1186 cod. civ. è quella di tutelare il creditore contro il pericolo di perdere le garanzie patrimoniali del proprio debitore, lo stato di insolvenza cui si fa riferimento non può che essere costituito da una situazione di dissesto economico, sia pure temporaneo, in cui il debitore venga a trovarsi, e la quale rende verosimile l'impossibilità da parte di quest'ultimo di far fronte ai propri impegni.
Ciò significa che l'insolvenza ivi prevista non postula necessariamente un collasso economico, ma,
solo l'impotenza, reale ed oggettiva, a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Non deve neppure rivestire i caratteri di gravità e irreversibilità, come previsto in materia di fallimento, ma può
conseguire anche ad una situazione di difficoltà economica e patrimoniale reversibile purché idonea ad alterare, in senso peggiorativo, le garanzie patrimoniali offerte dal debitore.
b) Dato che la norma esprime una tutela bilanciata degli interessi del creditore e di quelli del debitore,
deve intendersi che: pagina 8 di 12 1) la valutazione dello stato di insolvenza va effettuata con riferimento al momento della decisione.
Tuttavia, va precisato che la possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione, non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale ne' la formulazione di un'espressa domanda, potendo essere il diritto al pagamento immediato virtualmente dedotto con la domanda o il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto, in quanto la sentenza o il decreto che tale domanda accolgano devono ritenersi contenere un implicito accertamento positivo delle condizioni per l'applicabilità della citata norma.
2) il debitore potrà far valere, anche in sede di opposizione se il creditore abbia chiesto decreto ingiuntivo le sue ragioni circa l'insussistenza della ritenuta insolvenza.
Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che:
a) il mero inadempimento di un'obbligazione non può, di per sè, dimostrare lo stato di insolvenza;
b) il ritardo nel pagamento di alcune cambiali non è sufficiente a giustificare la decadenza del debitore dal beneficio del termine prevista dall'art. 1186 cod. civ.;
c) il mero inadempimento di un'obbligazione non dimostra una situazione di dissesto economico tale di impedire al debitore di far fronte ai propri impegni.
Così, in particolare, avuto riguardo alle ipotesi di pagamenti rateali, il mancato pagamento di alcune rate scadute non è dimostrativo di uno stato di insolvenza rilevante ai sensi dell'art.1186 cod. civ.
E, al contrario, dimostrano uno stato di insolvenza:
a) l'emissione di svariati decreti ingiuntivi a carico del debitore per importo rilevanti;
b) la domanda da parte del debitore ad essere ammesso alla procedura di amministrazione controllata.
A sua volta l'identificazione dell'insolvenza del debitore si risolve in una valutazione della situazione economica e per certi aspetti giuridica, in cui versa il debitore e pertanto presenta gli estremi di una questione di fatto e postula un giudizio di merito che, se adeguatamente motivato, non potrà essere censurabile in cassazione (cfr. anche in motivazione, Cass. 2011 n. 24330, Cass. n. 20042 del 2020; Cass.
n. 6984 del 2003; Cass. n. 5371 del 1989; Cass. 2024 n. 25376).
Orbene applicando i superiori principi al caso in esame discende che l'opposizione spiegata dalla società è infondata in quanto:
- il sig. ha diritto di ottenere dalla società opponente il pagamento delle indennità di fine CP_1
Mandato concordato nella misura stabilita dall'assemblea (cfr. art. 13.4 comma III dello Statuto;
cfr.
delibera del 2008 in atti); pagina 9 di 12 - il pagamento rateale del suddetto credito è stato concordato fra la società e il come emerge CP_1
chiaramente dalla delibera del 13/12/2021 (si è già detto che il ha partecipato alla suddetta CP_1
assemblea accettando il pagamento rateale);
- la somma ingiunta non è stata mai contestata dalla difesa di parte opponente (cfr. atto di citazione e memorie depositate ex art. 171 ter c.p.c.);
- la società è rimasta inadempiente non avendo versato (alla data del deposito del ricorso monitorio) le rate del 2022 e del 2023 (l'inadempimento non è stato mai contestato dalla società opponente. Il
termine fissato era il 15 dicembre di ogni anno. Infatti, è pacifico e documento che la società aveva
Part versato nel gennaio 2019 con bonifico un primo acconto del di €.4.000,00 lorde (V. all. 5) e in data
13/01/2022 effettuava un secondo versamento in acconto di €.2.718,00 (€.2.000,00 nette) per il rateo
2021);
- la società – nonostante i solleciti dell'odierno opponente- non ha mai giustificato il proprio inadempimento (né in sede stragiudiziale né in questa sede);
- la società opponente ha già subito altro decreto ingiuntivo nr. 457/2023 del 6/9/2023 dalla società
che forniva alla debitrice servizio di “direzione stilistica” della produzione di calzature CP_2
emesso dal Tribunale di Fermo (doc. all. n. 8) per il pagamento di oltre 30.000,00 euro, titolato dal mancato saldo di ben 15 fatture emesse dal luglio 2022 sino al maggio 2023 e tutte inadempiute dalla
(rispetto a tale decreto la difesa della società opponente nulla ha
contro
-dedotto); Parte_1
- inoltre il bilancio dell'anno 2023, come dichiarato dal presidente del CdA della società, sig.
[...]
nel verbale di assemblea del 27/06/2024 (doc. all n. 9) certifica perdite in capo alla Persona_1 [...]
per circa €.375.972,00 (tutti gli indici di bilancio risultano in diminuzione;
in particolare nel Parte_1
bilancio del 2023 sotto la voce “indicatori finanziari” l'amministratore evidenzia la difficoltà di pagare i debiti e di incassare i crediti e di rispettare le clausole contrattuali dei prestiti;
precisa che gli insoluti del 2023 hanno portato la società ad un livello molto basso di rating vanificando il lavoro di 30 anni;
sotto la voce “indicatori gestionali” l'amministratore precisa che si prevede la messa integrazione di parte del personale a causa della riduzione di ordini e commessi;
evidenzia infatti che la società ha perso notevoli fette di mercato, prima quello russo, poi quello europeo ed infine anche quello americano;
sotto la voce della “continuità aziendale” l'amministratore verificava la prospettiva di continuità aziendale in un orizzonte temporale di 12 mesi. Pertanto il fatto che nel bilancio viene dichiarato che le perdite vengono ripianate dalla riserve è in questa sede irrilevante in quanto al fine di verificare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1186 c.c. è sufficiente aver riguardo non solo pagina 10 di 12 al pregresso D.I. di importo rilevante ma alla situazione economica generale della società che si ricava dal bilancio predetto, situazione dalla quale senza dubbio emerge non solo la difficoltà della società ad adempiere alla proprie obbligazioni ma anche la diminuzione delle garanzie. La lettura integrale del bilancio del 2023 rivela uno stato di sbilancio economico della società opponente il che è sufficiente a far ritenere applicabile l'art. 1186 c.c.);
- le suddette circostanze depongono senza dubbio – come eccepito dalla difesa dell'opposto- nella sussistenza in capo alla odierna opponente di una situazione economica tale da impedirle di soddisfare regolarmente le sue obbligazioni ivi compresa quella dell'odierno opposto;
- la società debitrice non solo non ha contestato le suddette circostanze ma non ha neppure dedotto le sue ragioni circa l'insussistenza della ritenuta insolvenza nel senso appena sopra precisato (cfr. vuoto assoluto di allegazione e prova);
- pertanto, si ritiene che sussistano le circostanze che legittimano l'applicazione dell'art. 1186 c.c.;
- ne consegue il diritto di pretendere dal debitore l'adempimento immediato dell'intero importo così
come ingiunto;
- infatti, neppure la contestazione relativa alla asserita non debenza degli interessi moratori è fondata
(la difesa di parte opponente sul punto ha dedotto che “non si tratti di un credito munito degli accessori
degli interessi moratori, essendo dovuti, al più, i soli interessi legali. Fra l'altro, interessi che dovrebbero essere
defalcati dalla immediata capitalizzazione, trattandosi di somme i cui pagamenti sono previsti nell'arco di oltre
un decennio”);
- invero con il D.I. ivi opposto è stata ingiunto il pagamento della somma di € 29.437,95 (di cui €
2.866,06 a titolo di interessi dal mese di giugno 2023 sino alla domanda), oltre ulteriori interessi moratori al tasso legale ex art. 1284 c.c. decorrenti dalla domanda sino al soddisfo (cfr. D.I. in atti)”
(cfr. ordinanza dell'11.12.2024 in atti).
Quindi ed in conclusione l'opposizione al citato D.I. e tutte le eccezioni sollevate dalla società
opponente vanno rigettate.
Ne consegue l'integrale conferma del D.I. n. a cui va concessa la definitiva esecutorietà.
Va infine rigettata anche la domanda avanzata ex art. 96 c.p.c. dalla difesa di parte opposta nella memoria di replica in assenza di specifica allegazione e prova dei relativi presupposti (la domanda è -
infatti- generica).
Le spese seguono la soccombenza della società opponente e si liquidano in favore dell'opposto come da dispositivo ex Dm 55/2014 (valori medi), avuto riguardo al valore della controversia (pari alla pagina 11 di 12 somma ingiunta, per cui lo scaglione è quello da E. 26 mila, 01 ad E 52 mila) e alle attività processuali effettivamente svolte (per cui in assenza di attività istruttoria l'importo relativo alla fase “trattazione-
istruzione” viene ridotto del 30%; cfr. anche nota spese depositata dalla difesa di parte opposta in allegato alla memoria di replica;
non viene accolta la richiesta di aumento richiesta nella citata nota ex art. 4 comma 8 non ricorrendone i presupposti).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, Sezione Specializzata delle Imprese, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in I grado al n. 2359/2024, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così decide:
RIGETTA
L'opposizione a D.I. n. 147/2024 e tutte le eccezioni e domande proposte dalla società Parte_1
perché infondate per le causali di cui in motivazione;
[...]
per l'effetto
CONFERMA
Integralmente il Decreto Ingiuntivo n. 147/2024, ivi opposto, a cui concede la definitiva esecutorietà;
CONDANNA
La società opponente, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite che si liquidano – per le causali di cui in motivazione- in E. 7.074,20 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e Cpa, se dovute,
come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 10/07/2025
IL Presidente rel./est.
Dott.ssa Pompetti Gabriella
pagina 12 di 12