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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 326/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GRILLO CONCETTA, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1219/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COMUN.FERMO AMM n. 29880202500008854 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante : La parte insiste nelle ragioni in atti.
Resistente/Appellato: come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 30.6.2025 Ricorrente_1 impugnava il preavviso di fermo amministrativo notificato in data e relativo a ICI richiesta dal comune di Siracusa per l'anno 2011.
Deuceva vari motivi in accoglimento dei quali chiedeva dciararsi la nullità dell'atto.
Costituirasi in giudizio ER chiedeva il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio la ricorrente ha contestato in primo luogo la regolare notifica dell'atto impugnato con la consgeuente sua nullità.
Il motivo si appalesa infondato .
Sul punto è sufficiente rilevare che la proposizione del ricorso ha sanato ogni eventuale vizio della notifica, non potendo, all'evidenza i motivi posti a sostegno dell'eccezione configurare la inesistenza della notifica come tale non sanabile.
Sul tema la Suprema Corte ha chiarito che la notificazione dell'atto impositivo non è un requisito di validità, ma solo una condizione integrativa dell'efficacia dello stesso, sicché la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l'inesistenza dell'atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente, come nella fattispecie (si veda, tra le altre, Cass. civ., sez. trib., 15.10.2020, n.
22420).
In proposito, deve essere anche ricordato che la natura sostanziale e non processuale della cartella impugnata non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, tra cui quello della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., considerato anche l'espresso richiamo alle norme sulla notificazione dettate dal codice di procedura civile contenuto nel dPR n. 600 del
1973, art. 60, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente nei termini di legge, come accaduto nel caso di specie, produce l'effetto di sanare l'eventuale irritualità della notifica .
Parte ricorrente lamenta poi la mancata notifica degli atti prodromici al preavviso di fermo.
Epperò la resistente costituendosi in giudizio ha documentato l'avvenuta notifica sia delle cartelle di pagamento indicate nell' atto impugnato sia del successivo avviso di intimazione avvenute nella forme della compiuta giacenza e , a fronte di tale produzione , nessuna contestazione ha mosso parte ricorrente.
La mancata impugnazione degli atti prodromici al preavviso di fermo , comporta che non possano essere fatti calere successivamente eventuali vizi (decadenza poprescrizione) che avrebbero dovuto essere fatti valere con l'impugnazione delle stesse entro sessanta giorni dalla loro notifica o dalla notifica del primo atto successivo al verificarsi dell'evento che s'intendeva contestare.
Come statuito dalla Suprema Corte, ordinanza 3743/2020, : "… L'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. intimazione di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto effettivamente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta nei termini di legge", in linea con le precedenti sentenze n. 18448/2015, n.
12888/2015,12415/2016, n. 12412/2016 e n. 381/2016.
L'intervenuta notifica di atto di intimazione ha infine determinato l'interruzione della prescrizione sicchè neanche tale vzio affligge l'atto oggi impugnato.
Il ricorso va per tali ragioni rigettato.
Le spese seguono la soccombenza .
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Siracusa sezione terza in persona del giudice monocratico, rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente costituita che liquida in € 233,00 per compensi oltre accessori di legge.
Siracusa 19.12.2025
Il Giudice monocraticoDott.ssa Concetta Grillo
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GRILLO CONCETTA, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1219/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COMUN.FERMO AMM n. 29880202500008854 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante : La parte insiste nelle ragioni in atti.
Resistente/Appellato: come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 30.6.2025 Ricorrente_1 impugnava il preavviso di fermo amministrativo notificato in data e relativo a ICI richiesta dal comune di Siracusa per l'anno 2011.
Deuceva vari motivi in accoglimento dei quali chiedeva dciararsi la nullità dell'atto.
Costituirasi in giudizio ER chiedeva il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio la ricorrente ha contestato in primo luogo la regolare notifica dell'atto impugnato con la consgeuente sua nullità.
Il motivo si appalesa infondato .
Sul punto è sufficiente rilevare che la proposizione del ricorso ha sanato ogni eventuale vizio della notifica, non potendo, all'evidenza i motivi posti a sostegno dell'eccezione configurare la inesistenza della notifica come tale non sanabile.
Sul tema la Suprema Corte ha chiarito che la notificazione dell'atto impositivo non è un requisito di validità, ma solo una condizione integrativa dell'efficacia dello stesso, sicché la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l'inesistenza dell'atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente, come nella fattispecie (si veda, tra le altre, Cass. civ., sez. trib., 15.10.2020, n.
22420).
In proposito, deve essere anche ricordato che la natura sostanziale e non processuale della cartella impugnata non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, tra cui quello della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., considerato anche l'espresso richiamo alle norme sulla notificazione dettate dal codice di procedura civile contenuto nel dPR n. 600 del
1973, art. 60, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente nei termini di legge, come accaduto nel caso di specie, produce l'effetto di sanare l'eventuale irritualità della notifica .
Parte ricorrente lamenta poi la mancata notifica degli atti prodromici al preavviso di fermo.
Epperò la resistente costituendosi in giudizio ha documentato l'avvenuta notifica sia delle cartelle di pagamento indicate nell' atto impugnato sia del successivo avviso di intimazione avvenute nella forme della compiuta giacenza e , a fronte di tale produzione , nessuna contestazione ha mosso parte ricorrente.
La mancata impugnazione degli atti prodromici al preavviso di fermo , comporta che non possano essere fatti calere successivamente eventuali vizi (decadenza poprescrizione) che avrebbero dovuto essere fatti valere con l'impugnazione delle stesse entro sessanta giorni dalla loro notifica o dalla notifica del primo atto successivo al verificarsi dell'evento che s'intendeva contestare.
Come statuito dalla Suprema Corte, ordinanza 3743/2020, : "… L'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. intimazione di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto effettivamente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta nei termini di legge", in linea con le precedenti sentenze n. 18448/2015, n.
12888/2015,12415/2016, n. 12412/2016 e n. 381/2016.
L'intervenuta notifica di atto di intimazione ha infine determinato l'interruzione della prescrizione sicchè neanche tale vzio affligge l'atto oggi impugnato.
Il ricorso va per tali ragioni rigettato.
Le spese seguono la soccombenza .
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Siracusa sezione terza in persona del giudice monocratico, rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente costituita che liquida in € 233,00 per compensi oltre accessori di legge.
Siracusa 19.12.2025
Il Giudice monocraticoDott.ssa Concetta Grillo