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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 13/12/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
Sentenza
Tribunale Ordinario di Oristano SEZIONE ORDINARI/SPECIALI CIVILE Giudice: Nicolò Sesta
Indicazione delle parti
c.f. ), re- Parte_1 P.IVA_1 sidente in VIA CILEA, 160 09045 QUARTU SANT'ELENA ITALIA Difeso dall'avv. PILIA FRANCO (c.f. ) C.F._1 Pt_2
( ) VIA SONNINO 128 09127 CA-
[...] C.F._2
GLIARI; con studio in VIA SONNINO, 128 09100 CAGLIARI
– Parte principale –
Parte_3
(c.f. ), residente in
[...] P.IVA_2 VIA CAGLIARI, 276 09170 ORISTANO ITALIA Difeso dall'avv. CABBOI FRANCESCO (c.f.
), C.F._3 Parte_4 ( ) VIA SALVIO ARGIOLAS 13 09067 EL- C.F._4 MAS;
con studio in VIA CAPRERA, 8 CAGLIARI
– Controparte –
Ruolo: n. 660/2025 r.g.c.c.
Conclusioni delle parti
Le parti hanno così concluso:
— 1 — Parte_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declarato- ria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
1. Accertare e dichiarare l'illegittimità, e per l'effetto Per_1
i provvedimenti di revoca del finanziamento e sanzionatori adot-
[...] tati da in danno della prot. n. 129 del Pt_3 Parte_1 14.01.2025, prot. n. 4547 del 23.01.2025 e prot. n. 2254 del 07.05.2025, previa, ove necessaria, parziale disapplicazione del bando allegato alla determinazione della Direzione Generale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 12583/377 del 29.06.2021; 2. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla integrale percezione e mantenimento del premio “Misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti annualità finanziaria 2022” di cui al bando allegato alla determinazione della Direzione Generale dell'Assesso- rato Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 12583/377 del 29.06.2021; 3. Condannare Controparte_1
, in persona del legale rappresentante, al paga-
[...] mento nei confronti della ricorrente del saldo del pre- Parte_1 mio “Misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti annua- lità finanziaria 2022” di cui al bando allegato alla determinazione della Direzione Generale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 12583/377 del 29.06.2021, pari a € 5.145,00, o alla somma che verrà accertata in corso di causa.
4. Condannare Controparte_1
, in persona del legale rappresentante, al paga-
[...] mento nei confronti della ricorrente della somma di € Parte_1 28.674,80, pari alla disposta escussione della polizza assicurativa, cor- rispondente all'erogato acconto dell'80% del finanziamento, maggio- rata del 10% di penalità, o alla somma che verrà accertata in corso di causa.
5. Condannare Controparte_1
, in persona del legale rappresentante, al paga-
[...] mento nei confronti della ricorrente dell'ulteriore Parte_1 somma fino all'importo € 50.000,00, a titolo di risarcimento dei danni per l'illegittima revoca del finanziamento concesso di cui alla “Misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti annualità finanziaria 2022” e, quindi, per l'inibizione per il triennio della partecipazione ai
— 2 — nuovi bandi di finanziamento del settore vitivinicolo, per il reimpianto delle restanti parti del vigneto, o alla somma che verrà accertata e li- quidata anche in via equitativa in corso di causa.
6. Con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese di giu- dizio.”
ARGEA SARDEGNA-AGENZIA REGIONALE PER IL SO- STEGNO ALL'AGRICOLTURA:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito rigettare le istanze di parte ri- corrente in quanto infondate in fatto e diritto, e dichiarare la piena le- gittimità della revoca disposta dall'ARGEA ai sensi di quanto disposto dal Reg. (UE) 2115/2021, dal Reg. (UE) 2117/2021 e dal bando regio- nale per l'erogazione del contributo per Ristrutturazione e riconver- sione vigneti per l'annualità 2022; con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio.”
Ragioni della decisione
1. I fatti di causa.
La società società agricola che opera nel settore vi- Parte_1 tivinicolo, con ricorso depositato il 22.07.2025, ha dedotto di aver par- tecipato al bando “Misura della ristrutturazione e riconversione dei vi- gneti annualità finanziaria 2022” allegato alla determinazione della Di- rezione Generale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Ri- forma Agro-pastorale n. 12583/377 del 29.06.2021” e che la sua do- manda di finanziamento, presentata il 15.08.2021 avente n. 25380225828, veniva accolta con determinazione prot. n. 2161 del 18.05.2022. La ricorrente ha precisato di aver ricevuto da quale ente CP_1 erogatore, a fronte di una spesa complessiva ritenuta ammissibile di € 54.880,00, l'acconto di €. 27.440,00, dietro sottoscrizione di una polizza fideiussoria del valore del 110% dell'anticipo e che la procedura di pa- gamento del saldo non venne completata poiché l'Ente, rilevato il man- cato deposito della domanda del saldo sul portale SIAN nel termine ag- giornato al 10.12.2024, revocò, dopo aver aperto la procedura di infra- zione, il finanziamento. La ricorrente, pertanto, ha dedotto l'illegittimità di detto provve-
— 3 — dimento, per i motivi indicati nei punti successivi e concluso come so- pra riportato. Si è costituta regolarmente in giudizio la quale ha eccepito CP_1 come fosse tassativamente previsto nel bando, come peraltro richiesto dai regolamenti comunitari, che le domande venissero depositate sul portale SIAN e che questo adempimento fosse necessario per parteci- pare al bando e per ottenere il pagamento del saldo. Dunque, ha rilevato il mancato rispetto della procedura CP_1 indicata nel bando, in particolare che la ricorrente avesse omesso il de- posito della domanda nel portale SIAN ed eccepito la legittimità della revoca del finanziamento. Per il suddetto motivo è stato chiesto il rigetto delle istanze avan- zate dalla società ricorrente. La causa, istruita con solo produzioni documentali, è stata tenuta in decisione il giorno
2. La forma di presentazione della domanda.
La ha giustificato il mancato deposito della do- Parte_1 manda di saldo presso il portale SIAN con dei problemi personali e fa- miliari del tecnico incaricato, come dallo stesso riconosciuto con la di- chiarazione del 24.04.2025, e che in ogni caso tutta la documentazione necessaria per ottenere il saldo del finanziamento fosse stata inviata ad tramite pec, dalla stessa regolarmente ricevuta il 16.12.2024. CP_1 Al riguardo, si osserva quanto segue. Il bando di gara, dalla pag. 17 a pag. 19 nel paragrafo “Compila- zione telematica, termini e presentazione della domanda di soste- gno e di pagamento” prevede espressamente e puntualmente la proce- dura di deposito della domanda, indicando i soggetti abilitati all'inoltro, i tipi di richiesta che si possono inviare e appunto le modalità di depo- sito della stessa. In particolare, si prevede che “La compilazione e la presentazione delle domande deve essere fatta on-line, utilizzando le funzionalità messe a disposizione da sul portale SIAN.” CP_2 Il bando, inoltre, specifica anche le modalità con cui deve essere sottoscritta la richiesta, prevedendo la sottoscrizione con firma elettro- nica, in quanto la procedura di compilazione deve essere eseguita sul portale SIAN, infatti,” Completata la fase di compilazione sul portale
— 4 — SIAN la domanda deve essere stampata e sottoscritta dal richiedente e trasmessa sul Portale SIAN in via telematica (rilascio della domanda di aiuto sul portale SIAN). Oltre alla modalità standard di presenta- zione della domanda, che prevede la firma autografa del produttore sul modello cartaceo, è possibile utilizzare la firma elettronica. Il benefi- ciario che ha registrato la propria anagrafica sul portale (utente CP_2 qualificato) può sottoscrivere la domanda con firma elettronica me- diante codice OTP. ..” Inoltre, alla trasmissione dell'istanza sul portale è riconosciuto un preciso effetto certificativo, in quanto è stabilito che “La presentazione delle domande coincide con la trasmissione on-line sul Portale SIAN (rilascio delle domande di aiuto sul Portale SIAN). Ai fini della data di presentazione della domanda fa fede la data di rilascio delle domande sul Portale SIAN. Nel caso in cui la domanda iniziale o di modifica venga presentata dopo i termini stabiliti da la domanda è irri- CP_2 cevibile”. È pur vero che entro sette giorni dalla trasmissione dell'istanza il richiedente deve presentare a mani o alla pec del Servizio Territoriale competente dell' la documentazione indicata a pag. 20 CP_1 del bando, in particolare per quanto qui rileva” ….a) copia della do- manda iniziale o di modifica, rilasciata e stampata dal portale SIAN, debitamente sottoscritta dal richiedente in caso di firma autografa”, tuttavia” La domanda deve essere, inoltre, corredata da un elenco di dettaglio nel quale vengono indicati la data di trasmissione, il soggetto che effettua la trasmissione (riferimenti del CAA o del libero professio- nista), il numero identificativo della domanda, il CUAA e la denomina- zione del richiedente”. La comunicazione al Servizio Territoriale, tuttavia, contenendo nei documenti da allegare la stessa domanda inoltrata on-line, l'indica- zione della data della sua trasmissione nonché il soggetto che ha effet- tuato la compilazione, è per forza differente rispetto alla domanda tra- smessa sul portale SIAN. In conclusione, deve essere riconosciuta alla trasmissione dell'istanza di sostegno sul portale SIAN una funzione certificativa dell'avvenuto deposito delle richieste, sia per quella iniziale che per quella a saldo e che il mancato deposito nei termini e nelle forme indi- cate nel bando determini l'applicazione delle sanzioni indicate nel bando. Dunque, in ragione di quanto fin qui esposto si ritiene che le do- mande di finanziamento on-line e le comunicazioni alla siano atti CP_1
— 5 — diversi con finalità differenti.
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La prima ha finalità di tipo certificativo e di controllo della rego- larità e completezza della domanda sia a livello nazionale che a livello comunitario. Infatti, i regolamenti comunitari, in particolare art. 65 reg. del. Ue n. 2016/2021, stabilisce che ogni stato membro deve utilizzare un sistema integrativo di gestione di controllo e che a detto sistema si deve ricorrere per “ …. la gestione e il controllo della condizionalità e degli interventi nel settore vitivinicolo… di cui al titolo III del regola- mento (UE) 2021/2115.” Inoltre, l'art. 66 di detto regolamento prevede che “Fatte salve le competenze degli Stati membri in ordine all'attuazione e all'applica- zione del sistema integrato, la Commissione può avvalersi dei servizi di specialisti o di organismi specializzati per istituire, monitorare e usare più facilmente il sistema integrato, in particolare allo scopo di fornire una consulenza tecnica alle autorità competenti degli Stati membri.
5.Gli Stati membri adottano le misure necessarie alla corretta istituzione e al buon funzionamento del sistema integrato e, ove richie- sto da un altro Stato membro, si prestano mutua assistenza ai fini del presente capo.” In Italia tale funzione è stata riconosciuta alla piattaforma SIAN. Il d.lgs. 173/98, in particolare, gli ha riconosciuto un ruolo centrale, fa- cendolo diventare elemento unificante e di certificazione dei servizi erogati dall'Amministrazione agricola. Infatti, sono state unificate all'interno del SIAN le funzioni del comparto agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca, ivi inclusi i servizi di gestione degli aiuti nazio- nali e comunitari, i quali confluiscono in detto sistema.
* * *
La comunicazione al Servizio Territoriale, invece, ha solamente lo scopo di informare l'Ente erogatore che tutta la procedura è stata cor- rettamente seguita con le modalità e nei termini indicati nel bando. Questa segnalazione produrrà effetti diversi in ragione del suo og- getto: in caso di domanda iniziale si potrà procedere con l'erogazione del finanziamento o con l'anticipo; in caso di comunicazione della do- manda a saldo, dopo le verifiche sul territorio previste dal bando, potrà procedersi col pagamento del saldo.
— 6 — Infatti, quest'ultima trasmissione segnala che il progetto è stato completato nei termini e secondo le modalità indicate, come attestato dal deposito della domanda sul portale SIAN.
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In ragione di quanto fin qui detto si ritiene che la procedura di inoltro delle domande di sostegno on-line sia essenziale per il ricevi- mento del finanziamento comunitario e che non possa in alcun modo essere sostituita dall'inoltro della pec, che ha una semplice funzione in- formativa. Nessun rilievo, infine, assume la dichiarazione del tecnico incari- cato, in quanto i motivi addotti, peraltro del tutto generici, non possono giustificare l'omesso deposito.
3. La violazione dell'art. 1455 c.c. e delle norme sulla buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto.
La ha chiesto anche che il provvedimento di revoca Parte_1 del finanziamento sia dichiarato illegittimo per violazione dell'art. 1455 c.c. e delle norme sulla buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto. La ricorrente ha rilevato, una volta ricondotto all'interno della normativa civile il rapporto intercorso tra le parti, la scarsa importanza dell'inadempimento contestato e di conseguenza la violazione dell'art. 1455 c.c. e che in ogni caso la ricorrente avrebbe agito in totale buona fede e correttamente nell'esecuzione del contratto. Anche questa domanda è infondata e deve essere rigettata. Come già osservato da questo stesso giudice nella sentenza citata dal ricorrente, tra le parti si instaura un rapporto contrattuale, le cui re- gole sono le clausole del bando che sono state accettate dalla ricorrente al momento della partecipazione al bando e la cui inosservanza deve essere valutata ai sensi dell'art. 1455 c.c.
nel caso in oggetto, non si è limitata a non ri- Parte_5 spettare semplici prescrizioni tecniche, ma ha violato norme e termini che prevedevano come conseguenza della loro inosservanza la sanzione della decadenza dal beneficio. Infatti, il bando prevedeva che “Nel caso in cui la domanda ini- ziale o di modifica venga presentata dopo i termini stabiliti da CP_2
— 7 — la domanda è irricevibile”, inoltre “i beneficiari di anticipo su cauzione devono presentare, pena decadenza dal sostegno, apposita domanda di pagamento a saldo entro la tempistica come indicato nel paragrafo
“Compilazione telematica, termini e presentazione della domanda di sostegno e di pagamento”. Le stesse parti, dunque, vista la gravità della sanzione prevista, perdita del beneficio, avevano già riconosciuto alla violazione della pre- detta regola la gravita richiesta dall'art. 1455 c.c. per ritenere l'inadem- pimento di non scarsa importanza. Del tutto irrilevante e non pertinente è il richiamo alle regole di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, in quanto quello che qui rileva è che la ricorrente non ha posto in essere una condotta prevista in contratto, senza alcun plausibile motivo. Condotta, peraltro, neanche eccessivamente gravosa, visto che già la stessa parte l'aveva seguita per il deposito della domanda di acconto del finanziamento. In conclusione, l'inadempimento in cui è incorsa la Parte_1 non è di scarsa importanza e per detto motivo la domanda deve essere rigettata.
4. L'omessa previsione della sanzione applicata.
La ha eccepito che la sanzione applicata della revoca Parte_1 del finanziamento non fosse prevista dal bando e che, dunque, si sa- rebbe dovuta applicare una riduzione proporzionale del finanziamento in ragione del ritardo nel deposito dei documenti richiesti. In ogni caso, la sanzione applicata sarebbe sproporzionata, in quanto il risultato a cui tendeva il deposito della domanda era stato raggiunto con l'invio ed il ricevimento della pec il 16.12.2024. Detta eccezione è destituita di fondamento. Il bando prevede in caso di mancato rispetto della procedura di presentazione della do- manda o in caso di un suo inoltro oltre i termini apposite sanzioni, in quanto “La mancata presentazione da parte del richiedente della do- manda di pagamento a saldo entro i termini stabiliti comporta:
1. per le domande di sostegno con pagamento a collaudo, la non erogazione del sostegno comunitario, tenuto conto che l'amministra- zione non sarà posta in grado di poter eseguire il controllo obbligatorio ai fini del pagamento del sostegno;
2. per le domande di sostegno con pagamento anticipato, viene
— 8 — attivato il normale iter di recupero, in mancanza del quale si procede all'incameramento della garanzia connessa. Nei casi 1 e 2 è prevista l'esclusione dalla misura di sostegno per la Ristrutturazione e ricon- versione dei vigneti per un periodo di anni 3 successivi al termine massimo di presentazione della domanda di pagamento a saldo.” Anche questa doglianza deve, dunque, essere rigettata.
5. Le spese del processo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispo- sitivo., tenuto conto che la causa è stata di natura contenziosa, valore 54.880 €, complessità minima in tutte le sue fasi. Si ritiene di poter escludere dalla liquidazione l'intera fase decisionale, in ragione del fatto che le fasi di trattazione e decisione si sono svolte in un'unica breve udienza, nella quale i difensori si sono sostanzialmente riportati ai loro atti introduttivi, di per sé sufficienti a valutare la fondatezza delle domande.
Dispositivo
Il Tribunale:
1) rigetta l'impugnazione
2) condanna al rimborso delle spese processuali, Parte_1 che si liquidano in 2.090 € per compensi, oltre accessori di legge
Si comunichi.
13 dicembre 2025
Il giudice Nicolò Sesta
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