Decreto cautelare 5 febbraio 2011
Ordinanza cautelare 23 marzo 2011
Parere definitivo 3 febbraio 2012
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, decreto cautelare 05/02/2011, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2011 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00557/2011 REG.PROV.CAU.
N. 00817/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
Il Consigliere delegato
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 817 del 2011, proposto da:
Consorzio Stabile Egeco Società Consortile A R.L., rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Caiano, con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale Cds in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;
contro
Comune di Benevento;
nei confronti di
Co. System di IA IG & C. Snc nella Qualita' di Capogruppo Mandataria Ati con La Mandante Sieme Srl;
per la riforma
dell' ordinanza sospensiva del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE VIII n. 02402/2010, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO LAVORI DI RECUPERO DEL COMPLESSO SAN VITTORINO LOTTO C - MCP
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56 e 98, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che, pur se il richiamo alla dichiarazione di “aver preso visione e di applicare il protocollo d’intesa tra il comune di Benevento e l’ANCE stipulato in data 29.01.2010”, contenuta nella sez. VII del bando, viene riportata in un riquadro diverso da quello che rimanda al MODELLO B5, tuttavia, nella sez. XI, lett. P. ove si individuano i contenuti dell’offerta (busta 1), sono indicate soltanto le dichiarazioni di adesione alle clausole di cui alla sez. VII “secondo i MODELLI B 5 e B 6;
Considerato che, in base a quanto disposto nella sez. VII, l’uso del MODELLO B5 appare vincolante “(da sottoscrivere secondo il MODELLO B5)”;
Considerato che, per tali profili le norme del bando appaiono perplesse, con possibilità di indurre in errore l’offerente;
Considerato, pertanto, di dover mantenere lo status quo al fine di riservare alla sede collegiale la valutazione, nel merito, di tali motivi di appello.
P.Q.M.
accoglie l’appello e per l'effetto accoglie la domanda di sospensione degli atti impugnati.
Fissa, per la discussione, la camera di consiglio dell’ 8 marzo 2011.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti anche mediante fax, ai sensi dell’art. 56 c.p.a.
Così deciso, in Roma, il giorno 5 febbraio 2011.
| Il Consigliere delegato |
| Adolfo Metro |
DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 05/02/2011
IL SEGRETARIO