CA
Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 06/10/2025, n. 1721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1721 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1069/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1069/2022
promossa da:
Avv. Alberto GI e Avv. NN IO PA, entrambi elettivamente domiciliati in Pisa presso lo studio dell'Avv. Alberto GI, che si rappresenta e difende in proprio e rappresenta e difende l'Avv. PA come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro
IN in persona del legale rappresentante pro tempore, , CP_1 Controparte_2
elettivamente domiciliata in Pontedera presso lo studio dell'Avv. Valentina De Giorgi, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA ed appellante incidentale
avverso sentenza n. 1637/2021 del Tribunale di Pisa
CONCLUSIONI trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia la Corte di Appello di Firenze, in riforma della impugnata sentenza di primo grado, così provvedere: a) rigettare e/o dichiarare inammissibili le domande proposte da (già con Parte_1 Controparte_3 ricorso dell'11.9.2018 nei confronti degli avv.ti Alberto GI e NN IO PA, per le ragioni tutte indicate nella narrativa dell'appello; b) condannare (già Parte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a Controparte_3 restituire le somme di € 7.231,38 all'Avv. NN IO PA e di € 7.536,54 all'Avv.
Alberto GI, oltre interessi ex legge n. 162/2014 dalla domanda al soddisfo, versate in esecuzione della sentenza di primo grado;
c) rigettare l'appello incidentale avversario poichè inammissibile e, in ogni caso, infondato;
d) vinte le spese e competenze del doppio grado di giudizio e con condanna di parte appellata al risarcimento del danno ex art. 96, ultimo comma, c.p.c.”.
Per la parte appellata: “...conclude affinchè la Corte di Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respinga l'appello proposto dagli avvocati
GI e PA e confermi la sentenza di primo grado nel merito, riformando, il capo delle spese del giudizio di primo grado che dovranno essere poste nella misura prevista dai parametri per l'attività svolta e per l'intero a carico di parte appellante. Con vittoria di spese e competenze anche di questo grado di giudizio. Chiede pertanto la concessione dei termini ex art 190 c.p.c.”
MOTIVAZIONE
1) Gli Avv.ti Alberto GI e NN IO PA hanno proposto appello avverso la sentenza n. 1637/2021 del Tribunale di Pisa, con la quale era stata accolta la domanda di condanna avanzata nei loro confronti dalla soc. Controparte_3
(poi divenuta . Parte_1
1.1) La causa di prime cure era stata instaurata dalla predetta
[...]
(di seguito: ), con ricorso ex art. 702bis c.p.c., allegando che: Controparte_3 CP_3
• la soc. , assistita dagli Avv.ti GI e Parte_2
PA, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo (n. 1253/2010, dell'importo di €
52.009,00) nei confronti della stessa;
CP_3
2 • , nel corso della procedura esecutiva successivamente instaurata in base a CP_3 tale decreto, aveva proposto una soluzione transattiva fondata sul pagamento di €
45.000,00 di cui € 10.000,00 da corrispondere immediatamente ed il residuo a rate;
• in data 17.7.2013, aveva corrisposto a mezzo due bonifici bancari (di € CP_3
5.000,00 ciascuno), rispettivamente all'Avv.to PA ed all'Avv.to GI il predetto pagamento di € 10.000, senza tuttavia poi fare seguito ai residui versamenti;
• in data 24.3.2016 le parti erano pervenute ad altro accordo, sottoscrivendo atto transattivo (con l'espressa previsione della natura novativa dello stesso con riferimento ai rapporti tra le parti stesse) in base al quale era previsto, a saldo stralcio e transazione, il pagamento dell'importo di €. 45.000 a favore della società creditrice e di €. 6.145,60 a favore sia dell'Avv.to PA che dell'Avv.to
GI;
• la natura novativa della predetta transazione (comportante l'estinzione delle precedenti obbligazioni) aveva determinato l'insorgenza del diritto di CP_3 alla restituzione dell'importo di € 10.000,00 precedentemente versato agli Avv.ti
GI e PA;
• non era infatti ravvisabile alcun titolo in base al quale i predetti legali avrebbero potuto trattenere l'importo in questione, anche considerando che, sommando tutti gli importi a loro erogati, si perveniva alla somma di € 22.000,00, da ritenersi del tutto sproporzionata rispetto al valore della controversia (pari ad € 45.000,00).
1.1.1) Sulla scorta di tali allegazioni, era stato quindi chiesto: “In via principale, voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione e premessa l'istruttoria occorrente, in accoglimento della domanda proposta, per le causali
e motivi dedotti nella narrativa del presente atto , condannare i convenuti ciascuno per la loro parte, al pagamento della somma pro capite di €.
5.000 oltre interessi e rivalutazione
e comunque , in via subordinata , ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 e 2042 c.c. In tutti
i casi con refusione delle spese di lite”.
1.2) Nel giudizio così instaurato si erano costituiti sia l'Avv. PA che l'Avv.
GI, con atti distinti ma aventi contenuto sostanzialmente sovrapponibile, in cui era in particolare esposto che:
o le spese erogate da in esecuzione del primo accordo concernevano il CP_3
rimborso delle spese e competenze della lite in corso, da versarsi direttamente – per comodità sul piano gestionale – ai difensori della soc. Parte_2
[...]
3 o la legittimazione passiva relativa alla domanda di restituzione di era CP_3 della stessa avendo i legali di quest'ultima ricevuto il Parte_2
pagamento delle spese di lite per conto della propria assistita;
o non era ravvisabile, in radice, un ipotesi di arricchimento senza causa, essendo evidente che gli importi non erano stati versati a titolo gratuito;
o il fatto che la transazione del 2016 avesse natura novativa non comportava affatto la reviviscenza delle originarie obbligazioni;
o non vi era comunque sproporzione tra gli importi in questione e quelli astrattamente spettanti ai difensori in considerazione della complessiva e molteplice attività professionale prestata con riferimento al contenzioso in oggetto
(dalla procedura monitoria a quella di opposizione a decreto ingiuntivo, a quella di esecuzione forzata);
o la temerarietà della lite imponeva l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.
1.2.1) In base a tali assunti, era stato chiesto da entrambi i resistenti l'accertamento del difetto di legittimazione e/o di titolarità passiva in ordine alla domanda di , o CP_3
la declaratoria di inammissibilità e/o infondatezza di tale domanda, con condanna della stessa – oltre che alla rifusione delle spese di lite – al risarcimento ex art. 96 CP_3
c.p.c.
1.3) Alla prima udienza era avvenuta la costituzione in giudizio, mediante intervento ex art. 111 c.p.c., di quale società incorporante per fusione Parte_1
, che si era richiamata alle allegazioni e domande di quest'ultima. CP_3
1.4) Il Tribunale di Pisa, previa concessione dei termini ex art. 183, VI° comma,
c.p.c. ed espletata istruttoria esclusivamente mediante produzioni documentali, aveva infine ritenuto che:
− “Le somme, infatti, devono ritenersi oggetto di arricchimento senza causa”;
− “Sussiste la legittimazione passiva dei convenuti, i quali, pacificamente, sono i destinatari del pagamento, seppure effettuato a titolo di compensi legali, la cui corresponsione sarebbe spettata alla parte assistita”;
− “la causa del pagamento era, quindi, l'effettuazione di attività legale, identica a quella indicata a fondamento della corresponsione della somma di € 6.145,60 corrisposta a ciascuno dei difensori in occasione della conclusione della transazione del 2016”;
− “l'azione di ingiustificato arricchimento, disciplinata dall'art. 2041 c.c., come noto, è fondata proprio sul presupposto che una parte si sia arricchita senza causa, a fronte del depauperamento dell'altra, e che non via sia altro rimedio previsto per rispristinare la situazione patrimoniale ingenerata dalla attribuzione
4 (da ultimo, sul punto Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 6827 del 11/03/2021 (Rv. 660908
- 01))”;
− “nel caso di specie, come rilevato dai convenuti, le somme ricevute nel 2013 erano dovute a fronte dell'attività difensiva espletata, pertanto non possono ritenersi indebite;
ciò non toglie che, oggi, a fronte dell'ulteriore corresponsione della somma di € 6145,60 a ciascuno dei difensori, si sia determinato un loro arricchimento, a sfavore della attrice, privo di causa, avuto riguardo sia al tenore dell'accordo raggiunto fra le parti nel 2016, nel quale non si fa alcuna menzione delle vicende precedentemente intervenute, le quali, pertanto, devono ritenersi neutre rispetto alla regolamentazione negoziale successivamente concordata, sia al valore della controversia, che non consente (superando di 9 euro il valore del decreto ingiuntivo lo scaglione precedente, e comunque dovendosi parametrare piuttosto al valore della transazione) l'applicazione dei parametri indicati dai convenuti”;
− la peculiarità della vicenda comportava la compensazione parziale delle spese di lite.
1.4.1) Il tribunale predetto aveva infine reso la seguente statuizione: “accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna ciascuno dei convenuti a restituire alla società attrice la somma di € 5.000,00, oltre interessi dalla domanda al saldo. Compensa nella misura di metà le spese di lite, e condanna i convenuti a rifondere a parte attrice la restante metà, liquidandole per l'intero in € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge”.
2) Nei confronti di tale sentenza hanno dunque proposto appello gli Avv.ti GI
e PA.
2.1) Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:
1°. “In ordine al difetto di legittimazione passiva degli avv.ti Alberto GI e
NN IO PA ed alla conseguente illegittimità dell'impugnata sentenza”, censurando la valutazione operata sul punto dal giudice di prime cure in quanto, da un lato, non si era confrontata con il contenuto dell'eccezione sollevata dai resistenti nel primo grado di giudizio e, dall'altro, era contraddittoria nella misura in cui era stato riconosciuto dal Tribunale di Pisa che le somme in questione erano destinate a salvo poi individuare la legittimazione Parte_2 passiva in capo ai difensori di quest'ultima solo per aver materialmente ricevuto gli importi in oggetto (e senza che fosse intervenuto alcun provvedimento di distrazione delle spese);
5 2°. “In ordine al carattere novativo della transazione ed alla conseguente inammissibilità della proposta domanda”, rilevando come il Tribunale non avesse preso in considerazione l'eccezione dei resistenti correlata al carattere novativo della transazione del 2016 (tale da elidere la rilevanza di ogni precedente obbligazione), omettendo di statuire al riguardo;
3°. “In ordine al difetto dei presupposti per l'accoglimento della domanda ex art.
2041 c.c.”, evidenziando che la stessa (e poi IN PART) non avesse CP_3
contestato che il pagamento era avvenuto a titolo di corresponsione delle spese legali, sì che esisteva in radice una giusta causa di pagamento, tale da impedire l'applicazione dell'art. 2041 c.c., peraltro in relazione ad onorari che risultavano conformi ai parametri di riferimento;
4°. “Risarcimento del danno da lite temeraria”, invocando l'esistenza dei presupposti per una pronuncia in tal senso ex art. 96 c.p.c.
Gli appellanti hanno quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Radicatosi il contraddittorio, IN PART ha contestato la fondatezza del gravame, in particolare esponendo che:
− si ponevano dubbi sulla tempestività dell'appello, atteso che il processo di primo grado “...per quanto vi sia stata la conversione del rito e per quanto il provvedimento decisorio riporti il nomen di sentenza, si è in svolto in fatto secondo il rito sommario e il provvedimento non è stato impugnato nel termine di cui all'art. 702 quater previgente c.p.c.”;
− sussisteva la legittimazione passiva degli odierni appellanti, atteso che costoro avevano “...incassato direttamente dalla società appellata le spese legali, fatturando direttamente alla medesima” ed inoltre “Queste somme non sono mai entrate nel patrimonio della loro cliente, né hanno provato di averle versate, né hanno richiesto la chiamata in causa della stessa, per essere rilevati indenni in caso di condanna alla restituzione delle somme”, comportandosi dunque come antistatari della propria cliente;
− l'accordo del 2016 aveva natura novativa rispetto alle pregresse obbligazioni e, dunque, aveva privato di titolo il pagamento delle spese legali effettuato nel 2013.
2.2.1) IN PART ha quindi avanzato appello incidentale, censurando la decisione del Tribunale in punto di regolazione delle spese di lite ed adducendo in proposito che:
a) non ricorreva alcuna delle ipotesi normativamente indicate onde procedere alla compensazione delle spese in questione;
6 b) la liquidazione di tali spese era comunque errata in quanto non conforme ai parametri di riferimento.
IN PART ha quindi concluso nei termini ricordati in epigrafe.
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello principale si presenti fondato e debba essere, conseguentemente, accolto.
3.1) In primo luogo deve rilevarsi l'infondatezza dell'assunto di parte appellata secondo cui sarebbero ravvisabili margini per ritenere inammissibile, in quanto tardivo, il gravame principale, stante la celebrazione del giudizio di prime cure in forme corrispondenti a quelle del rito sommario e non essendo stato il gravame stesso depositato nei termini ex art. 702 quater c.p.c.
In proposito va infatti evidenziato che, al netto della prospettazione ipotetica adottata da parte appellata sulla questione in analisi, il giudizio di prime cure non si è svolto nelle forme del rito sommario, risultando mutato il rito (come ammesso anche dall'appellante), concessi i termini ex art. 183, VI° comma, c.p.c. e definito il giudizio con sentenza.
Il fatto che non vi sia stato, in prime cure, svolgimento di attività istruttoria se non mediante produzioni documentali non può, all'evidenza, condurre ad una valorizzazione di tale elemento fattuale (e casuale) ed applicare in via analogico-estensivo un termine di decadenza non previsto dal rito ordinario ma solo da quello sommario.
3.2) Passando al merito del gravame principale, deve rilevarsi come risulti fondato il primo motivo dello stesso, attinente all'eccepito difetto di legittimazione/titolarità passiva in capo agli odierni appellanti.
3.2.1) Sul punto preme anzitutto rilevare come, alla stregua della stessa sentenza oggetto di impugnazione, risulti che:
− gli Avv.ti PA e GI “...sono i destinatari del pagamento, seppure effettuato a titolo di compensi legali, la cui corresponsione sarebbe spettata alla parte assistita”;
− “la causa del pagamento era, quindi, l'effettuazione di attività legale”;
− “nel caso di specie, come rilevato dai convenuti, le somme ricevute nel 2013 erano dovute a fronte dell'attività difensiva espletata”.
Nei confronti di tali valutazioni non risultano essere state mosse censure né da parte degli appellanti principali (che, anzi, le hanno poste a fondamento del primo motivo di gravame) né, soprattutto, da parte dell'appellata, che ha rivolto le proprie censure nei confronti della sentenza solo con riferimento alla regolazione delle spese di lite.
3.2.2) Dunque, una volta preso atto che l'importo di € 10.000,00 è stato versato nel
2013 agli odierni appellanti a titolo di pagamento delle spese legali deve ritenersi fondata
7 l'eccezione degli stessi appellanti secondo cui non è ravvisabile in capo a costoro la titolarità passiva del rapporto (non essendo in effetti questione di legittimazione ma, direttamente, di titolarità del rapporto).
In proposito va infatti rilevato che:
− il pagamento delle spese di lite è riferito ad un credito della controparte processuale, la quale – poi – è tenuta (in base al rapporto contrattuale intercorso con i propri difensori) al pagamento delle competenze professionali a questi ultimi;
− il legale difensore di una parte che riceve denaro quale pagamento della propria opera professionale non è titolare di alcun rapporto con la controparte processuale del proprio assistito, nei cui confronti unicamente è titolare di un diritto di credito;
− siffatta configurazione non viene meno neppure se il legale riceva il pagamento direttamente da tale controparte processuale, nella misura in cui ciò avvenga nell'ambito degli accordi intercorsi con il proprio assistito, trattandosi unicamente di modalità di estinzione del debito contrattuale da parte di quest'ultimo che resta pur sempre il titolare del credito al rimborso delle spese nei confronti della controparte processuale;
− unica deroga a tale impianto ricostruttivo è ravvisabile nelle ipotesi in cui il pagamento diretto, ad opera di una parte processuale, al legale difensore della controparte, sia avvenuto in forza di un provvedimento di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c.
La Corte di Cassazione ha del resto avuto modo di indicare al riguardo che “Il pagamento delle spese processuali effettuato direttamente al difensore non indicato come distrattario, in virtù una sentenza di condanna poi riformata, non elide l'obbligo della parte al rimborso, in quanto unica legittimata passiva rispetto alla domanda di restituzione dell'importo corrisposto” (così Cass. 15030 del 31.5.2019, nel solco già tracciato da Cass. 18564 del 3.9.2014), con la precisazione che la qualificazione in termini di distrattario può avvenire in qualunque momento (come indicato da Cass. 9761 del
14.4.2025).
Nel caso di specie, non consta che tale indicazione sia mai avvenuta e, per il vero, neppure risulta essere mai stata oggetto di allegazione (oltre ad essere negata dagli appellanti, con allegazione non contestata).
3.2.3) Dunque, al netto di ogni valutazione sul merito della domanda restitutoria P avanzata originariamente da e, poi, da PART, deve rilevarsi come tale CP_3
domanda avrebbe dovuto essere rivolta nei confronti di (la Parte_2
quale, poi, avrebbe potuto – se del caso – rivalersi nei confronti degli odierni appellanti, in
8 base al precipuo tenore degli accordi tra loro intercorsi) e non nei confronti dei legali di quest'ultima società.
3.2.4) Rilevato che il profilo concernente la titolarità del rapporto, sia sul lato attivo che su quello passivo, attiene al merito della domanda, sotto il profilo della fondatezza o meno della stessa, la constatata assenza di titolarità passiva del rapporto in capo agli Avv.ti PA e GI determina di per sé – oltre che l'accoglimento del gravame – la reiezione della domanda in esame.
3.3) L'accoglimento del primo motivo di gravame, avente valenza preliminare, determina l'assorbimento degli alti motivi dell'appello principale.
4) L'accoglimento dell'appello principale, poi, comporta l'assorbimento dell'unico motivo posto a fondamento dell'appello incidentale, dal momento che la reiezione della domanda originariamente avanzata da (e, poi, da ) determina la CP_3 Pt_1
necessità di dare corso ad una nuova regolazione delle spese del primo grado di giudizio, venendo quindi meno la rilevanza delle contestazioni mosse dall'appellata alla decisione in punto di spese adottata dal Tribunale di Pisa e determinando il non luogo a statuire al riguardo.
5) Non è suscettibile di accoglimento la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte appellante, non essendo dato ravvisare gli estremi del dolo o della colpa grave nella condotta processuale dell'odierna appellata.
6) In applicazione del principio della soccombenza, avuto riguardo all'esito complessivo della controversia (Cass. civ. n. 14916/2020; Cass. civ. n. 3083/2017; Cass.
2274/2017; 11423/2016), le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio devono essere poste a carico della parte appellata e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 5.200,01 ed €
26.000,00 (in considerazione del valore della causa con riferimento al criterio del
“petitum”) di cui alle tabelle 2 e 12 allegate al predetto D.M.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dagli
Avv.ti Alberto GI e NN IO PA avverso la sentenza n. 1637/2021 del
Tribunale di Pisa, così statuisce:
9 1) accoglie il primo motivo dell'appello, con assorbimento degli altri motivi e reiezione della domanda ex art. 96 c.p.c., e per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, respinge la domanda di condanna avanzata da e, poi, da Controparte_3 [...]
nei confronti degli Avv.ti Alberto GI e NN IO PA;
Parte_1
2) dichiara assorbito l'appello incidentale;
3) condanna parte appellata IN a rimborsare a parte appellante Avv.ti Alberto CP_1
GI e NN IO PA le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, liquidate:
• per il primo grado, in complessivi € 5.077,00 per compenso, di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase di trattazione, € 1.701,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre ad IVA e CPA come per legge;
• per il secondo grado, in complessivi € 5.809,00 per compenso, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre ad IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio dell'1.10.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1069/2022
promossa da:
Avv. Alberto GI e Avv. NN IO PA, entrambi elettivamente domiciliati in Pisa presso lo studio dell'Avv. Alberto GI, che si rappresenta e difende in proprio e rappresenta e difende l'Avv. PA come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro
IN in persona del legale rappresentante pro tempore, , CP_1 Controparte_2
elettivamente domiciliata in Pontedera presso lo studio dell'Avv. Valentina De Giorgi, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA ed appellante incidentale
avverso sentenza n. 1637/2021 del Tribunale di Pisa
CONCLUSIONI trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia la Corte di Appello di Firenze, in riforma della impugnata sentenza di primo grado, così provvedere: a) rigettare e/o dichiarare inammissibili le domande proposte da (già con Parte_1 Controparte_3 ricorso dell'11.9.2018 nei confronti degli avv.ti Alberto GI e NN IO PA, per le ragioni tutte indicate nella narrativa dell'appello; b) condannare (già Parte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a Controparte_3 restituire le somme di € 7.231,38 all'Avv. NN IO PA e di € 7.536,54 all'Avv.
Alberto GI, oltre interessi ex legge n. 162/2014 dalla domanda al soddisfo, versate in esecuzione della sentenza di primo grado;
c) rigettare l'appello incidentale avversario poichè inammissibile e, in ogni caso, infondato;
d) vinte le spese e competenze del doppio grado di giudizio e con condanna di parte appellata al risarcimento del danno ex art. 96, ultimo comma, c.p.c.”.
Per la parte appellata: “...conclude affinchè la Corte di Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respinga l'appello proposto dagli avvocati
GI e PA e confermi la sentenza di primo grado nel merito, riformando, il capo delle spese del giudizio di primo grado che dovranno essere poste nella misura prevista dai parametri per l'attività svolta e per l'intero a carico di parte appellante. Con vittoria di spese e competenze anche di questo grado di giudizio. Chiede pertanto la concessione dei termini ex art 190 c.p.c.”
MOTIVAZIONE
1) Gli Avv.ti Alberto GI e NN IO PA hanno proposto appello avverso la sentenza n. 1637/2021 del Tribunale di Pisa, con la quale era stata accolta la domanda di condanna avanzata nei loro confronti dalla soc. Controparte_3
(poi divenuta . Parte_1
1.1) La causa di prime cure era stata instaurata dalla predetta
[...]
(di seguito: ), con ricorso ex art. 702bis c.p.c., allegando che: Controparte_3 CP_3
• la soc. , assistita dagli Avv.ti GI e Parte_2
PA, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo (n. 1253/2010, dell'importo di €
52.009,00) nei confronti della stessa;
CP_3
2 • , nel corso della procedura esecutiva successivamente instaurata in base a CP_3 tale decreto, aveva proposto una soluzione transattiva fondata sul pagamento di €
45.000,00 di cui € 10.000,00 da corrispondere immediatamente ed il residuo a rate;
• in data 17.7.2013, aveva corrisposto a mezzo due bonifici bancari (di € CP_3
5.000,00 ciascuno), rispettivamente all'Avv.to PA ed all'Avv.to GI il predetto pagamento di € 10.000, senza tuttavia poi fare seguito ai residui versamenti;
• in data 24.3.2016 le parti erano pervenute ad altro accordo, sottoscrivendo atto transattivo (con l'espressa previsione della natura novativa dello stesso con riferimento ai rapporti tra le parti stesse) in base al quale era previsto, a saldo stralcio e transazione, il pagamento dell'importo di €. 45.000 a favore della società creditrice e di €. 6.145,60 a favore sia dell'Avv.to PA che dell'Avv.to
GI;
• la natura novativa della predetta transazione (comportante l'estinzione delle precedenti obbligazioni) aveva determinato l'insorgenza del diritto di CP_3 alla restituzione dell'importo di € 10.000,00 precedentemente versato agli Avv.ti
GI e PA;
• non era infatti ravvisabile alcun titolo in base al quale i predetti legali avrebbero potuto trattenere l'importo in questione, anche considerando che, sommando tutti gli importi a loro erogati, si perveniva alla somma di € 22.000,00, da ritenersi del tutto sproporzionata rispetto al valore della controversia (pari ad € 45.000,00).
1.1.1) Sulla scorta di tali allegazioni, era stato quindi chiesto: “In via principale, voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione e premessa l'istruttoria occorrente, in accoglimento della domanda proposta, per le causali
e motivi dedotti nella narrativa del presente atto , condannare i convenuti ciascuno per la loro parte, al pagamento della somma pro capite di €.
5.000 oltre interessi e rivalutazione
e comunque , in via subordinata , ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 e 2042 c.c. In tutti
i casi con refusione delle spese di lite”.
1.2) Nel giudizio così instaurato si erano costituiti sia l'Avv. PA che l'Avv.
GI, con atti distinti ma aventi contenuto sostanzialmente sovrapponibile, in cui era in particolare esposto che:
o le spese erogate da in esecuzione del primo accordo concernevano il CP_3
rimborso delle spese e competenze della lite in corso, da versarsi direttamente – per comodità sul piano gestionale – ai difensori della soc. Parte_2
[...]
3 o la legittimazione passiva relativa alla domanda di restituzione di era CP_3 della stessa avendo i legali di quest'ultima ricevuto il Parte_2
pagamento delle spese di lite per conto della propria assistita;
o non era ravvisabile, in radice, un ipotesi di arricchimento senza causa, essendo evidente che gli importi non erano stati versati a titolo gratuito;
o il fatto che la transazione del 2016 avesse natura novativa non comportava affatto la reviviscenza delle originarie obbligazioni;
o non vi era comunque sproporzione tra gli importi in questione e quelli astrattamente spettanti ai difensori in considerazione della complessiva e molteplice attività professionale prestata con riferimento al contenzioso in oggetto
(dalla procedura monitoria a quella di opposizione a decreto ingiuntivo, a quella di esecuzione forzata);
o la temerarietà della lite imponeva l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.
1.2.1) In base a tali assunti, era stato chiesto da entrambi i resistenti l'accertamento del difetto di legittimazione e/o di titolarità passiva in ordine alla domanda di , o CP_3
la declaratoria di inammissibilità e/o infondatezza di tale domanda, con condanna della stessa – oltre che alla rifusione delle spese di lite – al risarcimento ex art. 96 CP_3
c.p.c.
1.3) Alla prima udienza era avvenuta la costituzione in giudizio, mediante intervento ex art. 111 c.p.c., di quale società incorporante per fusione Parte_1
, che si era richiamata alle allegazioni e domande di quest'ultima. CP_3
1.4) Il Tribunale di Pisa, previa concessione dei termini ex art. 183, VI° comma,
c.p.c. ed espletata istruttoria esclusivamente mediante produzioni documentali, aveva infine ritenuto che:
− “Le somme, infatti, devono ritenersi oggetto di arricchimento senza causa”;
− “Sussiste la legittimazione passiva dei convenuti, i quali, pacificamente, sono i destinatari del pagamento, seppure effettuato a titolo di compensi legali, la cui corresponsione sarebbe spettata alla parte assistita”;
− “la causa del pagamento era, quindi, l'effettuazione di attività legale, identica a quella indicata a fondamento della corresponsione della somma di € 6.145,60 corrisposta a ciascuno dei difensori in occasione della conclusione della transazione del 2016”;
− “l'azione di ingiustificato arricchimento, disciplinata dall'art. 2041 c.c., come noto, è fondata proprio sul presupposto che una parte si sia arricchita senza causa, a fronte del depauperamento dell'altra, e che non via sia altro rimedio previsto per rispristinare la situazione patrimoniale ingenerata dalla attribuzione
4 (da ultimo, sul punto Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 6827 del 11/03/2021 (Rv. 660908
- 01))”;
− “nel caso di specie, come rilevato dai convenuti, le somme ricevute nel 2013 erano dovute a fronte dell'attività difensiva espletata, pertanto non possono ritenersi indebite;
ciò non toglie che, oggi, a fronte dell'ulteriore corresponsione della somma di € 6145,60 a ciascuno dei difensori, si sia determinato un loro arricchimento, a sfavore della attrice, privo di causa, avuto riguardo sia al tenore dell'accordo raggiunto fra le parti nel 2016, nel quale non si fa alcuna menzione delle vicende precedentemente intervenute, le quali, pertanto, devono ritenersi neutre rispetto alla regolamentazione negoziale successivamente concordata, sia al valore della controversia, che non consente (superando di 9 euro il valore del decreto ingiuntivo lo scaglione precedente, e comunque dovendosi parametrare piuttosto al valore della transazione) l'applicazione dei parametri indicati dai convenuti”;
− la peculiarità della vicenda comportava la compensazione parziale delle spese di lite.
1.4.1) Il tribunale predetto aveva infine reso la seguente statuizione: “accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna ciascuno dei convenuti a restituire alla società attrice la somma di € 5.000,00, oltre interessi dalla domanda al saldo. Compensa nella misura di metà le spese di lite, e condanna i convenuti a rifondere a parte attrice la restante metà, liquidandole per l'intero in € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge”.
2) Nei confronti di tale sentenza hanno dunque proposto appello gli Avv.ti GI
e PA.
2.1) Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:
1°. “In ordine al difetto di legittimazione passiva degli avv.ti Alberto GI e
NN IO PA ed alla conseguente illegittimità dell'impugnata sentenza”, censurando la valutazione operata sul punto dal giudice di prime cure in quanto, da un lato, non si era confrontata con il contenuto dell'eccezione sollevata dai resistenti nel primo grado di giudizio e, dall'altro, era contraddittoria nella misura in cui era stato riconosciuto dal Tribunale di Pisa che le somme in questione erano destinate a salvo poi individuare la legittimazione Parte_2 passiva in capo ai difensori di quest'ultima solo per aver materialmente ricevuto gli importi in oggetto (e senza che fosse intervenuto alcun provvedimento di distrazione delle spese);
5 2°. “In ordine al carattere novativo della transazione ed alla conseguente inammissibilità della proposta domanda”, rilevando come il Tribunale non avesse preso in considerazione l'eccezione dei resistenti correlata al carattere novativo della transazione del 2016 (tale da elidere la rilevanza di ogni precedente obbligazione), omettendo di statuire al riguardo;
3°. “In ordine al difetto dei presupposti per l'accoglimento della domanda ex art.
2041 c.c.”, evidenziando che la stessa (e poi IN PART) non avesse CP_3
contestato che il pagamento era avvenuto a titolo di corresponsione delle spese legali, sì che esisteva in radice una giusta causa di pagamento, tale da impedire l'applicazione dell'art. 2041 c.c., peraltro in relazione ad onorari che risultavano conformi ai parametri di riferimento;
4°. “Risarcimento del danno da lite temeraria”, invocando l'esistenza dei presupposti per una pronuncia in tal senso ex art. 96 c.p.c.
Gli appellanti hanno quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Radicatosi il contraddittorio, IN PART ha contestato la fondatezza del gravame, in particolare esponendo che:
− si ponevano dubbi sulla tempestività dell'appello, atteso che il processo di primo grado “...per quanto vi sia stata la conversione del rito e per quanto il provvedimento decisorio riporti il nomen di sentenza, si è in svolto in fatto secondo il rito sommario e il provvedimento non è stato impugnato nel termine di cui all'art. 702 quater previgente c.p.c.”;
− sussisteva la legittimazione passiva degli odierni appellanti, atteso che costoro avevano “...incassato direttamente dalla società appellata le spese legali, fatturando direttamente alla medesima” ed inoltre “Queste somme non sono mai entrate nel patrimonio della loro cliente, né hanno provato di averle versate, né hanno richiesto la chiamata in causa della stessa, per essere rilevati indenni in caso di condanna alla restituzione delle somme”, comportandosi dunque come antistatari della propria cliente;
− l'accordo del 2016 aveva natura novativa rispetto alle pregresse obbligazioni e, dunque, aveva privato di titolo il pagamento delle spese legali effettuato nel 2013.
2.2.1) IN PART ha quindi avanzato appello incidentale, censurando la decisione del Tribunale in punto di regolazione delle spese di lite ed adducendo in proposito che:
a) non ricorreva alcuna delle ipotesi normativamente indicate onde procedere alla compensazione delle spese in questione;
6 b) la liquidazione di tali spese era comunque errata in quanto non conforme ai parametri di riferimento.
IN PART ha quindi concluso nei termini ricordati in epigrafe.
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello principale si presenti fondato e debba essere, conseguentemente, accolto.
3.1) In primo luogo deve rilevarsi l'infondatezza dell'assunto di parte appellata secondo cui sarebbero ravvisabili margini per ritenere inammissibile, in quanto tardivo, il gravame principale, stante la celebrazione del giudizio di prime cure in forme corrispondenti a quelle del rito sommario e non essendo stato il gravame stesso depositato nei termini ex art. 702 quater c.p.c.
In proposito va infatti evidenziato che, al netto della prospettazione ipotetica adottata da parte appellata sulla questione in analisi, il giudizio di prime cure non si è svolto nelle forme del rito sommario, risultando mutato il rito (come ammesso anche dall'appellante), concessi i termini ex art. 183, VI° comma, c.p.c. e definito il giudizio con sentenza.
Il fatto che non vi sia stato, in prime cure, svolgimento di attività istruttoria se non mediante produzioni documentali non può, all'evidenza, condurre ad una valorizzazione di tale elemento fattuale (e casuale) ed applicare in via analogico-estensivo un termine di decadenza non previsto dal rito ordinario ma solo da quello sommario.
3.2) Passando al merito del gravame principale, deve rilevarsi come risulti fondato il primo motivo dello stesso, attinente all'eccepito difetto di legittimazione/titolarità passiva in capo agli odierni appellanti.
3.2.1) Sul punto preme anzitutto rilevare come, alla stregua della stessa sentenza oggetto di impugnazione, risulti che:
− gli Avv.ti PA e GI “...sono i destinatari del pagamento, seppure effettuato a titolo di compensi legali, la cui corresponsione sarebbe spettata alla parte assistita”;
− “la causa del pagamento era, quindi, l'effettuazione di attività legale”;
− “nel caso di specie, come rilevato dai convenuti, le somme ricevute nel 2013 erano dovute a fronte dell'attività difensiva espletata”.
Nei confronti di tali valutazioni non risultano essere state mosse censure né da parte degli appellanti principali (che, anzi, le hanno poste a fondamento del primo motivo di gravame) né, soprattutto, da parte dell'appellata, che ha rivolto le proprie censure nei confronti della sentenza solo con riferimento alla regolazione delle spese di lite.
3.2.2) Dunque, una volta preso atto che l'importo di € 10.000,00 è stato versato nel
2013 agli odierni appellanti a titolo di pagamento delle spese legali deve ritenersi fondata
7 l'eccezione degli stessi appellanti secondo cui non è ravvisabile in capo a costoro la titolarità passiva del rapporto (non essendo in effetti questione di legittimazione ma, direttamente, di titolarità del rapporto).
In proposito va infatti rilevato che:
− il pagamento delle spese di lite è riferito ad un credito della controparte processuale, la quale – poi – è tenuta (in base al rapporto contrattuale intercorso con i propri difensori) al pagamento delle competenze professionali a questi ultimi;
− il legale difensore di una parte che riceve denaro quale pagamento della propria opera professionale non è titolare di alcun rapporto con la controparte processuale del proprio assistito, nei cui confronti unicamente è titolare di un diritto di credito;
− siffatta configurazione non viene meno neppure se il legale riceva il pagamento direttamente da tale controparte processuale, nella misura in cui ciò avvenga nell'ambito degli accordi intercorsi con il proprio assistito, trattandosi unicamente di modalità di estinzione del debito contrattuale da parte di quest'ultimo che resta pur sempre il titolare del credito al rimborso delle spese nei confronti della controparte processuale;
− unica deroga a tale impianto ricostruttivo è ravvisabile nelle ipotesi in cui il pagamento diretto, ad opera di una parte processuale, al legale difensore della controparte, sia avvenuto in forza di un provvedimento di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c.
La Corte di Cassazione ha del resto avuto modo di indicare al riguardo che “Il pagamento delle spese processuali effettuato direttamente al difensore non indicato come distrattario, in virtù una sentenza di condanna poi riformata, non elide l'obbligo della parte al rimborso, in quanto unica legittimata passiva rispetto alla domanda di restituzione dell'importo corrisposto” (così Cass. 15030 del 31.5.2019, nel solco già tracciato da Cass. 18564 del 3.9.2014), con la precisazione che la qualificazione in termini di distrattario può avvenire in qualunque momento (come indicato da Cass. 9761 del
14.4.2025).
Nel caso di specie, non consta che tale indicazione sia mai avvenuta e, per il vero, neppure risulta essere mai stata oggetto di allegazione (oltre ad essere negata dagli appellanti, con allegazione non contestata).
3.2.3) Dunque, al netto di ogni valutazione sul merito della domanda restitutoria P avanzata originariamente da e, poi, da PART, deve rilevarsi come tale CP_3
domanda avrebbe dovuto essere rivolta nei confronti di (la Parte_2
quale, poi, avrebbe potuto – se del caso – rivalersi nei confronti degli odierni appellanti, in
8 base al precipuo tenore degli accordi tra loro intercorsi) e non nei confronti dei legali di quest'ultima società.
3.2.4) Rilevato che il profilo concernente la titolarità del rapporto, sia sul lato attivo che su quello passivo, attiene al merito della domanda, sotto il profilo della fondatezza o meno della stessa, la constatata assenza di titolarità passiva del rapporto in capo agli Avv.ti PA e GI determina di per sé – oltre che l'accoglimento del gravame – la reiezione della domanda in esame.
3.3) L'accoglimento del primo motivo di gravame, avente valenza preliminare, determina l'assorbimento degli alti motivi dell'appello principale.
4) L'accoglimento dell'appello principale, poi, comporta l'assorbimento dell'unico motivo posto a fondamento dell'appello incidentale, dal momento che la reiezione della domanda originariamente avanzata da (e, poi, da ) determina la CP_3 Pt_1
necessità di dare corso ad una nuova regolazione delle spese del primo grado di giudizio, venendo quindi meno la rilevanza delle contestazioni mosse dall'appellata alla decisione in punto di spese adottata dal Tribunale di Pisa e determinando il non luogo a statuire al riguardo.
5) Non è suscettibile di accoglimento la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte appellante, non essendo dato ravvisare gli estremi del dolo o della colpa grave nella condotta processuale dell'odierna appellata.
6) In applicazione del principio della soccombenza, avuto riguardo all'esito complessivo della controversia (Cass. civ. n. 14916/2020; Cass. civ. n. 3083/2017; Cass.
2274/2017; 11423/2016), le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio devono essere poste a carico della parte appellata e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 5.200,01 ed €
26.000,00 (in considerazione del valore della causa con riferimento al criterio del
“petitum”) di cui alle tabelle 2 e 12 allegate al predetto D.M.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dagli
Avv.ti Alberto GI e NN IO PA avverso la sentenza n. 1637/2021 del
Tribunale di Pisa, così statuisce:
9 1) accoglie il primo motivo dell'appello, con assorbimento degli altri motivi e reiezione della domanda ex art. 96 c.p.c., e per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, respinge la domanda di condanna avanzata da e, poi, da Controparte_3 [...]
nei confronti degli Avv.ti Alberto GI e NN IO PA;
Parte_1
2) dichiara assorbito l'appello incidentale;
3) condanna parte appellata IN a rimborsare a parte appellante Avv.ti Alberto CP_1
GI e NN IO PA le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, liquidate:
• per il primo grado, in complessivi € 5.077,00 per compenso, di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase di trattazione, € 1.701,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre ad IVA e CPA come per legge;
• per il secondo grado, in complessivi € 5.809,00 per compenso, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre ad IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio dell'1.10.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
10