Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 21 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 21/02/2026, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00237/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00363/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 363 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marta Mangeli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale Militare, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, non costituito in giudizio;
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
per l‘ottemperanza
della sentenza del T.A.R. Marche n. -OMISSIS-, pubblicata il 29.6.2024, non impugnata, recante l’accoglimento del ricorso n. -OMISSIS- R.G.,
e, in subordine, per l'annullamento
della scheda valutativa n. -OMISSIS- compilata dal resistente Comando Legione Carabinieri Marche, Stazione di -OMISSIS-, datata 21.1.2025, notificata al ricorrente il 24.3.2025, con cui è stata attribuita a quest'ultimo la qualifica finale di superiore alla media;
di tutti gli atti presupposti, connessi, consequenziali, ancorché non noti, e comunque lesivi dell'interesse del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. IO RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri attualmente in congedo, ha proposto avanti a questo T.A.R., il ricorso rubricato al numero R.G. -OMISSIS-, contro il Ministero della Difesa e il Comando Legione Carabinieri Marche chiedendo l'annullamento della scheda valutativa numero -OMISSIS-, formata il 6.2.2010, successivamente notificata, in quanto attributiva della qualifica finale di superiore alla media.
Con il ricorso ha contestato la scheda valutativa relativa al periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2009 nella parte in cui il primo revisore, ovvero il Comandante della Compagnia Carabinieri di -OMISSIS-, aveva ritenuto di rivedere in senso peggiorativo il giudizio espresso dal compilatore, ovvero dal Comandante pro tempore della Stazione di -OMISSIS-, determinando un abbassamento della qualifica finale che da eccellente era passata a superiore alla media.
La causa veniva definita a favore del ricorrente, con l’emanazione della sentenza numero -OMISSIS-.
La nuova scheda valutativa adottata a seguito dell'annullamento disposto con la ridetta sentenza è ritenuta illegittima e gravata con il ricorso all’esame, proposto per l’ottemperanza della pronuncia n. -OMISSIS- e in subordine per l’annullamento della scheda valutativa n. -OMISSIS- in epigrafe dettagliata.
Il ricorso in ottemperanza è stato dichiarato inammissibile con sentenza non definitiva di questa Sezione n. -OMISSIS-, pronuncia che ha anche disposto la conversione del rito e fissato l’udienza pubblica del 28 gennaio 2026, anche ai fini cautelari (per una sollecita trattazione del merito, ritenuta maggiormente satisfattiva rispetto alla sospensione dell’efficacia dell’atto gravato), per la trattazione della domanda proposta in subordine, i.e. annullamento dell’atto impugnato.
Il ricorso ex art. 29 cpa è articolato nel seguente motivi di diritto.
Violazione di legge ovvero violazione dell'obbligo motivazionale ai sensi di quanto disposto dalla legge 241 del 1990, motivazione insufficiente, carenza assoluta di motivazione. Eccesso di potere per sviamento di potere dalla causa tipica nonché per manifesta ingiustizia, manifesta contraddittorietà, manifesta irrazionalità. Mancanza di armonia e consequenzialità tra le valutazioni delle singole voci del documento ed il giudizio complessivo finale. Violazione del principio dell’affidamento, dell’efficienza, del buon andamento dell’azione amministrativa.
Dall'analisi del documento valutativo, si afferma, impugnato emerge che il compilatore ovvero il Comandante della Stazione di -OMISSIS-, superiore diretto del ricorrente, ha mantenuto fede al giudizio caratteristico eccellente espresso nei confronti del dipendente ed ha confermato, in sede di rinnovazione, la precedente valutazione.
Viceversa, si nota, il primo revisore, seppur in sede di rinnovazione della valutazione abbia riconosciuto al ricorrente il possesso di elevati requisiti morali, militari e di carattere, il possesso di una solida preparazione professionale e di un'adeguata esperienza ed abbia, altresì, sottolineato la sua determinazione nell'assolvimento dell'incarico e il raggiungimento di un rendimento in servizio di ottimo livello, ha attestato il giudizio finale complessivo sulla qualifica di superiore alla media.
L'estrinsecazione della qualifica finale, si dice, è contraddittoria e irragionevole rispetto al giudizio complessivo espresso dallo stesso primo revisore, peraltro perfettamente sovrapponibile a quello del compilatore.
Si rileva che il parere di non concordanza con il giudizio del compilatore non è supportato da diversa valutazione di alcune voci interne che compongono il documento caratteristico.
In altri termini, si deduce, il primo revisore ha recepito i giudizi, tutti ragguardevoli, espressi dal compilatore con riferimento alle singole voci che compongono il documento caratteristico, ma ha attribuito la qualifica finale di superiore alla media anziché quella di eccellente, senza dare conto delle ragioni sottese al giudizio finale meno favorevole, a fronte della sostanziale concordanza valutativa ravvisabile nei due giudizi.
Il costituito Ministero della Difesa, non ha depositato memorie, né nuovi documenti in vista dell’udienza.
Alla pubblica udienza del 28 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Vi è difetto di motivazione radicale nella valutazione del revisore, che necessitava viceversa di una motivazione rafforzata in primo luogo per rispetto del quid decisum ex sentenza n.-OMISSIS-, la cui portata conformativa è stata manifestamente ignorata; in secondo luogo per il fatto di aver aderito alle valutazioni del compilatore, compendiate in un giudizio di “ ottimo ” relativamente al “ rendimento ”, per poi apoditticamente concludere con un giudizio di “ superiore alla media ”, anziché di “ eccellente ”; in terzo luogo per essere in immotivato contrasto con le stesse “ Istruzioni sui documenti caratteristici del personale delle forze armate e dell’arma dei carabinieri” (cfr. dep. 17 settembre 2025), che a pag. 15 indicano espressamente che “ la qualifica di “eccellente”, per definizione, risulta in contraddizione con una valutazione della voce rendimento, diversa da “ottimo”, da cui si deduce che a una valutazione di ottimo nel rendimento, non può che corrispondere una valutazione complessiva di “ eccellente ”.
Dall’accoglimento del ricorso consegue l’annullamento dell’atto impugnato con onere dell’Amministrazione di rideterminarsi, tenuto conto dell’autovincolo derivante dalle ridette Istruzioni.
Le spese seguono la soccombenza con liquidazione nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato, con onere dell’Amministrazione di rideterminarsi come da motivazione.
Condanna il Ministero della Difesa al rimborso delle spese di lite a favore di parte ricorrente quantificate in euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) oltre accessori e rimborso del contributo unificato se e in quanto pagato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NC Anastasi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere
IO RI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO RI | NC Anastasi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.