CA
Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 07/07/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Cagliari
Sezione Distaccata di Sassari in nome del Popolo Italiano
La Corte, composta dai Magistrati:
Dott. Maria Grixoni Presidente
Dott. Cristina Fois Consigliere relatore
Dott. Doriana Meloni Consigliere
Dott. Mariano Manca esperto
Dott. Piera Porcheddu esperta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nei procedimenti di impugnazione, iscritti rispettivamente al n. 60 e 61 2025 R.G. minori e successivamente riuniti, promossi da: in persona del curatore avv. Rossella Masala, residente a [...]presso i genitori CP_1 affidatari e , rappresentata e difesa dall'avv. Rossella Masala, Parte_1 Parte_2 nominata dal Tribunale per i Minorenni di Sassari con decreto in data 17 febbraio 2022 n. 74/2022, allegato in atti;
Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni di Sassari; ricorrenti
Contro
( ) e ( ), rappresentati e CP_2 C.F._1 CP_3 C.F._2 difesi dall'Avv. Sabrina Mura, come da procura in atti, resistenti
*****
Con sentenza n. 9/2025 in data 17 gennaio 2025, il Tribunale per i Minorenni di Sassari definiva il giudizio di adottabilità della minore (nata a [...] il [...]), attualmente CP_1 affidata ai signori e , dichiarando non luogo a provvedere sulla Parte_1 Parte_2 domanda di adottabilità proposta dal Ministero, confermando l'affidamento della minore CP_4 ai coniugi e per ulteriori diciotto mesi, confermando la sospensione Parte_1 Parte_2 della potestà genitoriale in capo alla madre biologica e viceversa revocando la sospensione della responsabilità genitoriale del padre. Il Tribunale per i Minorenni, dopo aver esposto l'articolato percorso di vita della minore CP_1
nata presso le cliniche universitarie cittadine in stato di astinenza da oppiacei da genitori che
[...] facevano uso di sostanze stupefacenti, affidata ai coniugi e con Parte_1 Parte_2 provvedimento del 14.4.2022 (nell'ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione sulla potestà dei genitori), confermato temporaneamente nell'ambito del presente giudizio di adottabilità con provvedimento del 9/5/2023, ha evidenziato il percorso intrapreso dai genitori biologici presso la comunità terapeutica della Crucca per disintossicarsi dalla dipendenza da stupefacenti e reinserirsi in un adeguato contesto sociale e lavorativo, dove poter in futuro accogliere la bambina, valorizzando l'esito positivo di tale percorso per il padre, anche nella gestione presso il Servizio dello Spazio Neutro degli incontri programmati con la minore, e viceversa quello meno fruttuoso intrapreso dalla madre biologica.
Da qui la decisione di revocare la sospensione della responsabilità genitoriale in capo al padre e, viceversa, confermare quella disposta per la madre, ferma in ogni caso l'insussistenza, allo stato, delle condizioni per dichiarare lo stato di adottabilità di CP_1
Avverso la sentenza hanno proposto appello sia la minore in persona del curatore che il Pubblico
Ministero.
Il curatore ha concluso per la conferma della responsabilità genitoriale anche in capo al padre, con conseguente nomina di un tutore nel preminente interesse della minore, mentre il pubblico ministero ha insistito per la decadenza e, in ogni caso, almeno per la sospensione della responsabilità genitoriale nei confronti di entrambi i genitori, confermando la nomina del tutore/curatore speciale, nonché per la valutazione della procedura di adozione ex art. 44 l. 184/1983, previa estensione del contraddittorio agli attuali affidatari, i quali avrebbero manifestato la disponibilità e la volontà di adottare la bambina.
La Corte, acquisita una relazione aggiornata dei servizi Sociali Territoriali, dell'operatrice del
Servizio “Spazio Neutro” e del Servizio Tossicodipendenze (SET) che seguono i genitori biologici, all'udienza del 26 giugno 2025, dopo breve discussione, si è riservata di provvedere.
*****
La procedura che interessa la minore ritorna all'esame della Corte d'appello a seguito CP_1
d'impugnazione del Pubblico Ministero e del curatore della minore su due punti:
- la revoca della sospensione della potestà genitoriale in capo al padre biologico;
- la dichiarazione dello stato di adottabilità.
Ora, per ragioni di ordine logico va affrontato con precedenza il tema della dichiarazione di adottabilità della minore, che sarebbe in ogni caso dirimente rispetto ad ogni questione sulla permanenza della potestà genitoriale in capo ai genitori biologici. Sul punto la Corte, esaminata l'articolata istruttoria che ha preceduto la decisione, in particolare le numerose e cadenzate relazioni provenienti dai vari Servizi coinvolti nella procedura (Servizi
Sociali del Comune, Spazio Neutro, Servizio per le Tossicodipendenze) con particolare attenzione a quelle aggiornate, inviate in data 26/6/2025, ritiene di dover confermare la valutazione del
Tribunale per i Minorenni sull'insussistenza, allo stato, delle condizioni per la dichiarazione di adottabilità di . CP_1
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (richiamato da ultimo da Cass,
Sez. 1, Ordinanza n. 27999 del 30/10/2024 ), in tema di adozione del minore, il giudice, nella valutazione della situazione di abbandono, quale presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabilità, deve fondare il suo convincimento effettuando un riscontro attuale e concreto, basato su indagini ed approfondimenti riferiti alla situazione presente e non passata, tenendo conto della positiva volontà di recupero del rapporto genitoriale da parte dei genitori (tra le tante cfr. da ultimo
Cass. 4002/2023). La dichiarazione di adottabilità del minore costituisce una extrema ratio che si fonda sull'accertamento dell'irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale, da compiersi tenendo conto che il legislatore, all'art. 1 l. n. 184 del 1983, ha stabilito il prioritario diritto del minore di rimanere nel nucleo familiare anche allargato di origine, quale tessuto connettivo della sua identità. La natura non assoluta, ma bilanciabile, di tale diritto impone un esame approfondito, completo e attuale delle condizioni di criticità dei genitori e dei familiari entro il quarto grado disponibili a prendersi cura del minore e delle loro capacità di recupero e cambiamento, ove sostenute da interventi di supporto adeguati anche al contesto socioculturale di riferimento (Cass.
24717/2021). Inoltre, il ricorso alla dichiarazione di adottabilità di un figlio minore è consentito solo in presenza di fatti gravi, indicativi, in modo certo, dello stato di abbandono, morale e materiale, che devono essere specificamente dimostrati in concreto, senza possibilità di dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale, seppure espressi da esperti della materia, non basati su precisi elementi fattuali idonei a dimostrare un reale pregiudizio per il figlio e di cui il giudice di merito deve dare conto (Cass. 7391/2016). Infine, è stato ribadito e precisato dal giudice di legittimità che, in tema di dichiarazione dello stato di adottabilità, il diritto del minore di crescere nell'ambito della propria famiglia d'origine, considerata l'ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, è tutelato dall'art. 1 l. n. 184 del 1983. Ne consegue che il giudice di merito deve prioritariamente tentare un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare, e solo quando, a seguito del fallimento del tentativo, risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di crescere in uno stabile contesto familiare, è legittima la dichiarazione dello stato di adottabilità (tra le tante
Cass. 3059/2022; Cass. 20948/2022). L'affermazione di tali principi impone, nel caso in oggetto, le seguenti considerazioni: che la valutazione della condizione di inidoneità genitoriale della famiglia di origine della piccola deve essere necessariamente attuale e concreta;
CP_1 che come in qualsiasi altro giudizio prognostico che riguardi una vicenda umana, libero da pregiudizi e affermazioni sommarie o apodittiche, il passato ha certamente un peso, ma pesa ancor di più il presente, e soprattutto la direzione del percorso intrapreso dai genitori biologici e i risultati sino ad oggi raggiunti.
Pertanto, ai fini della dichiarazione dello stato di adottabilità, l'inidoneità e incapacità genitoriale della famiglia d'origine deve essere irreversibile nonostante gli adeguati supporti e sostegni offerti dal nostro ordinamento.
Ebbene, è proprio alla luce di tali ultime considerazioni che devono essere lette le informazioni fornite dai vari operatori che seguono la vicenda di del suo nucleo d'origine e di quello CP_1 affidatario: dagli operatori sanitari, che stanno monitorando la situazione psicofisica dei genitori biologici legata ad un importante trascorso di tossicodipendenza, a quelle dell'assistente sociale che ha in carico l'intero nucleo, del Consultorio e, dunque, dell'operatrice dello Spazio Neutro che segue gli incontri protetti tra la piccola e i genitori biologici. CP_1
Come già evidenziato dal Tribunale, è vero che il percorso seguito dalla madre non ha evidenziato risultati interamente positivi.
Sul fronte tossicodipendenza …Il suo programma terapeutico di tipo residenziale si è concluso a dicembre 2024…. Dal mese di dicembre al mese di marzo 2025 non ha potuto svolgere monitoraggio a causa delle difficoltà negli spostamenti …. Da marzo 2025 ha ripreso i colloqui clinici e socio-educativi con gli operatori dell'equipe e i controlli tossicologici … si sono evidenziate due deboli pregresse positività al THC, al di sotto del cut-off, a cui hanno fatto seguito esami sempre negativi all'uso di tutte le sostanze d'abuso … Durante i colloqui si è mostrata collaborativa seppur continui a mostrare un atteggiamento richiedente nei confronti dei servizi
…(relazione Ser.D. 23.6.2025).
Sulla capacità di elaborare i provvedimenti di allontanamento della minore e affidamento eterofamiliare, il Consultorio scrive che …. la coppia, specialmente la madre, ha avuto difficoltà ad accettare l'allontanamento della figlia, soffermandosi su un pensiero semplicistico in cui, una volta superato il problema di dipendenza, avrebbe dovuto riavere la bambina con sé. Solo col tempo e con adeguato supporto e accompagnamento sembra aver maturato una consapevolezza maggiore circa i rischi a cui avrebbe esposto (durante la gravidanza) e/o avrebbe potuto esporre la bambina se fosse rimasta con loro .. (relazione Consultorio per la salute delle famiglie del 6/11/2023). Processo di elaborazione che non pare essersi ancora concluso, se è vero che nell'ultima relazione l'assistente sociale ha evidenziato che … nell'ultimo incontro del 10 giugno la ha CP_2 manifestato molta rabbia verso la famiglia affidataria della minore, ripetendo più volte che
è “sangue del suo sangue”, “non è figlia loro”, manifestando verbalmente una forte CP_1 chiusura all'avvio di un percorso di conoscenza con gli stessi” apparendo … molto in difficoltà nel mettere in atto un pensiero critico sulla sua condizione e sul riconoscimento dei bisogni affettivo- relazionali della bambina….(relazione Servizi Sociali del 24/6/2025).
Anche nella gestione degli incontri protetti con la minore, l'operatrice dello Spazio Neutro, pur dando atto della puntualità dei genitori nelle visite, riferisce che … la madre invece fatica ad esprimersi nella lingua italiana e spesso la scrivente deve intervenire per motivarla a farlo. La signora, in due occasioni, si è relazionata con la figlia in maniera un po' brusca, spazientita dalla sua ribellione alla richiesta di fare le cose a modo suo … (relazione Spazio Neutro 23/6/2025). Con Al contrario, quello posto in essere dal sig. che ha addirittura portato il Tribunale per i
Minorenni a disporre la revoca della sospensione della potestà genitoriale, evidenzia un'evoluzione innegabilmente positiva, seppure graduale, comunque sempre crescente:
Con riferimento alla tossicodipendenza si legge che … il monitoraggio attraverso test tossicologici dopo una sospensione tra dicembre 2024 a marzo 2025 (dovuta al reperimento di una sistemazione abitativa ad e alla difficoltà di spostarsi) è ripreso da marzo 2025 con alcune deboli CP_5 positività al THC, evidenziando da questo momento …. un progressivo allontanamento dalla sostanza fino ad arrivare ad una completa negatività dal mese di aprile 2025 a tutt'oggi ... Durante Con i colloqui di supporto socio -educativo il sig. si è sempre presentato in termini congrui e disponibili, attento a rispettare le regole, si è osservata la disponibilità a relazionarsi dello stesso e la presenza di un sufficiente livello di sicurezza nel proseguire il cambiamento di stile di vita intrapreso (relaz. Ser.D 23/6/2025).
Con riferimento agli esiti del progetto di abitare assistito (progetto SFD) il Signor … ha CP_3 dimostrato di avere buone autonomie nonostante le difficoltà linguistiche … ha dimostrato buone doti comunicative e relazionali … ha sempre accettato il supporto dell'equipe in area sanitaria … ma è riuscito anche a muoversi in autonomia accedendo ai diversi servizi sanitari e uffici pubblici, seguendo di volta in volta le indicazioni degli operatori … ha sempre mostrato attenzione nella ricerca lavorativa, chiedendo però spesso la mediazione degli operatori nei colloqui telefonici per via della barriera linguistica. Diverse sono state le proposte lavorative ricevute e il beneficiario ha sempre dato priorità ad un lavoro non stagionale, principalmente in ambito agricolo, in modo da costruire una progettualità futura e una stabilità… (relaz. Porta Aperta 5/6/2025). Infine, per quanto riguarda la gestione dei rapporti in ambito protetto, l'operatrice dello Spazio
Neutro ha dato conto di un esito sostanzialmente positivo nella gestione delle visite tra e i CP_1 genitori naturali, che si sono rivelati anche importanti occasioni d'incontro e scambio di Con informazioni con la coppia degli affidatari. Riferendosi al sig. l'operatrice dello Spazio Neutro scrive che … è molto premuroso e accudente con la piccola, si impegna a dialogare con lei in italiano che è l'unica lingua da lei conosciuta. (relazione Spazio Neutro 23/6/2023).
Tali risultati, ancora modesti ma comunque positivi, escludono che si possa parlare di “fallimento”
e di “irreversibilità” tali da integrare quella condizione di abbandono morale e materiale necessaria per la dichiarazione dello stato di adottabilità, come ben evidenziato nella citata giurisprudenza di legittimità. Con Considerato che l' si trova ad affrontare una situazione di grave tossicodipendenza (lui stesso dichiara iniziata a 14 anni d'età), dalla quale parrebbe essersi emancipato a seguito di un programma di recupero seguito presso la Comunità residenziale della Crucca, terminato a giugno
2024, ad avviso di questa Corte le condizioni sono premature sia per una dichiarazione di adottabilità, anche nelle forme c.d. “miti” dell'art. 44 L. 184/1983 sollecitate dal PMM, sia, sul versante opposto, per una revoca della sospensione della potestà genitoriale.
I risultati, innegabilmente positivi, raggiunti dal padre biologico, evidenziati dai vari operatori, non sono ancora così rassicuranti da indurre la Corte alla formulazione di un giudizio prognostico Con positivo sull'autonoma gestione da parte dell' della responsabilità genitoriale e sull'adempimento di tutti i doveri e implicazioni che tale status comporta (non ultimo assumere in Con autonomia le più importanti decisioni di vita della minore). Il sig. nei monitoraggi del , a Pt_3 novembre 2025 (dunque dopo soli 4 mesi dall'uscita dalla Comunità terapeutica) ha evidenziato leggere positività alla cannabis;
allo stato non ha ancora una stabile attività lavorativa, mentre quella prospettata al Tribunale, presso un'azienda agricola di Macomer, che si profilava come una possibile fonte di stabilità anche abitativa, anche in prospettiva di un graduale rientro della bambina, si è vanificata nel volgere de pochi mesi di durata del giudizio. Oggi si apprende in udienza che il resistente non si trova più a Macomer, ma sta lavorando come stagionale presso una località balneare (Stintino).
Nell'ultima relazione l'Assistente sociale del Comune di Sassari ha evidenziato che … la coppia mostra difficoltà – anche con il supporto dei servizi – a programmare nel lungo periodo un progetto stabile e garante dei bisogni della piccola ….. i cui evidenti progressi (della CP_1 minore) sono secondo l'assistente sociale … conseguenti alla solidarietà della famiglia che l'ha accolta nei cinque mesi di vita garantendole un ambiente familiare tutelante… Ha quindi concluso la relazione affermando che … ad oggi permangono pertanto importanti criticità e fattori di rischio nel nucleo familiare di origine, che non consentono di avviare la progettazione di un rientro graduale della stessa presso i genitori biologici. Occorre pertanto proseguire nel sostegno, accompagnamento, al fine di valutazione della situazione dei sig.ri da parte dei diversi Parte_4 attori istituzionali, al fine di comprendere l'evoluzione del rapporto di coppia, la loro capacità di rendersi autonomi dal punto di vista lavorativo e abitativo, la loro tenuta al di fuori del contesto comunitario anche rispetto all'affrancamento dalle sostanze e la progettualità futura rispetto a
CP_1
Con Dunque, tirando le fila, la risposta del sig. alle forme di supporto offerte, il suo lento affrancarsi dalla dipendenza da sostanze stupefacenti, la pervicace ricerca di un'attività lavorativa e, dunque, di una stabilità economica e abitativa, l'elaborazione dei provvedimenti che hanno portato all'allontanamento della minore dal nucleo d'origine e al suo etero affidamento, l'esito positivo degli incontri con presso lo Spazio Neutro, peraltro sempre in presenza dell'operatore CP_1
(quantomeno nella stanza a fianco), sono tutti elementi che consentono di escludere la sussistenza di una condizione di abbandono morale e materiale ai fini della dichiarazione di adottabilità, ma allo stesso tempo non giustificano, allo stato, un provvedimento così ottimistico come quello adottato dal Tribunale per i Minorenni, di piena riespansione della responsabilità genitoriale del padre biologico. Viceversa, quella della sospensione della potestà genitoriale di entrambi i genitori, peraltro già confermata per la madre, rimane, allo stato, la misura maggiormente idonea a monitorare il percorso di recupero della genitorialità intrapreso dalla famiglia biologica.
In conclusione, in parziale riforma della sentenza n. 9/2025 del 17/1/2025, che si conferma nella restante parte, la Corte conferma la sospensione della responsabilità genitoriale anche del padre,
già disposta con decreto del 17/2/2022 (nel pregresso procedimento di VG 74/2022) CP_3 confermandosi conseguentemente la nomina della tutrice e curatrice speciale nella persona dell'Avv. Rossella Masala.
PQM
LA CORTE visto l'art. 17 comma 1 L. n. 184/1983, in parziale riforma della sentenza n. 9/2025 del Tribunale per i Minorenni di Sassari in data
17/1/2025, che si conferma nella restante parte:
- conferma la sospensione della responsabilità genitoriale del padre già disposta CP_3 con provvedimento del 17.2.2022;
- conferma la nomina della tutrice curatrice speciale nella persona dell'Avv. Rossella Masala.
Si notifichi al P.M., ai genitori e alla curatrice speciale. Si comunichi al Servizio Sociale di Sassari, al Consultorio familiare di Sassari, al Dipartimento di salute mentale di Sassari e al SERD di Sassari.
Così deciso in Sassari, nella camera di consiglio del 26.06.2025.
Il consigliere estensore
Dr.ssa Cristina Fois
Il Presidente
Dr.ssa Maria Grixoni