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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 22/10/2025, n. 1272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1272 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, sezione prima civile, composto da:
dr. Ennio RICCI Presidente rel.
dr.ssa Floriana CONSOLANTE Giudice
dr.ssa Serena BERRUTI Giudice
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2816 R.G. per l'anno 2024, riservata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 14.10.25, e vertente
T R A
), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Maria Orlando, come da procura allegata al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore in Caserta al Viale
Lincoln 170/172.
RICORRENTE
E
), residente in [...] C.F._2
Montagnella, n. 88.
RESISTENTE CONTUMACE
1 Con l'intervento del P.M. presso questo Tribunale.
OGGETTO: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: La ricorrente ha concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data 9.10.25; il P.M. ha concluso come da atto in data 20.10.25.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23.10.24 , premesso che il Parte_1
4.8.96 aveva contratto in San Felice a Cancello matrimonio concordatario con e che dall'unione erano nati tre figli, il 19.5.1997, CP_1 Per_1
il 12.12.2002, e il 4.11.2015, esponeva che il rapporto si Per_2 Per_3
era definitivamente incrinato al punto da rendere intollerabile la convivenza a causa delle condotte aggressive e violente del marito, che, tra l'altro, a causa del suo lavoro di minatore, viveva per lunghi periodi dell'anno in Africa,
trascurando le esigenze della famiglia.
La chiedeva pertanto che: a) fosse dichiarata la separazione Pt_1
giudiziale dei coniugi, per fatto addebitabile al marito;
b) fosse stabilito l'affido esclusivo del figlio minore alla madre sull'assunto dell'impossibile condivisione - a causa della lontananza del - delle scelte riguardanti la CP_1
crescita di , regolamentando l'esercizio del diritto di visita del padre Per_3
quando facesse rientro in Italia;
c) fosse posto a carico del l'obbligo di CP_1
corrispondere a titolo di concorso al mantenimento dei figli – Per_2
maggiorenne ma economicamente non autosufficiente – e l'importo Per_3
complessivo di Euro 1.400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
d) fosse posto a carico del marito l'obbligo di corrispondere a titolo di
2 mantenimento della moglie l'assegno mensile di Euro 500,00; e) la casa familiare sita in Forchia alla Via Montagnella fosse assegnata alla ricorrente.
Instaurato il contraddittorio, il resistente non si costituiva per l'udienza di comparizione fissata ex art. 473-bis.14 CPC il 21.5.25.
Constatata la rituale instaurazione del contraddittorio, all'esito di detta udienza, sentita la sola ricorrente, fallito il tentativo di conciliazione, prima di adottare ogni statuizione in ordine al regime di affido del figlio minore, i
Servizi Sociali del Comune di Forchia erano invitati trasmettere una relazione sulle condizioni di vita di , sulla idoneità dei genitori e sulle loro Per_3
relazioni con il suddetto minore.
Acquisita tale relazione ed ulteriore documentazione, all'udienza del
14.10.25 la causa era riservata alla decisione del Collegio ex art. 473-bis.22
comma 4 CPC.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del resistente CP_1
Quest'ultimo risulta infatti residente in [...],
ma di fatto si è reso irreperibile, in quanto vive in Africa, ove lavora per almeno dieci mesi all'anno.
Pertanto il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ex
Cont art. 473-bis.14 sono stati notificati al resistente nelle forme di cui all'art. 143 CPC.
Mancano elementi per affermare che, all'epoca della notifica, la ricorrente conoscesse, ovvero con l'ordinaria diligenza avrebbe potuto conoscere, il
3 diverso domicilio o la nuova dimora del resistente (cfr. Cass. 11369/06; Cass.
3590/15).
La notifica nelle forme di cui all'art. 143 CPC deve quindi ritenersi legittima,
anche tenuto conto delle esigenze del procedimento in esame, che impone di evitare ogni ritardo nella sua trattazione (cfr. Cass. 18595/14).
Non si ha motivo di dubitare, dunque, della rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti del CP_1
Venendo all'esame del merito, dalla lettura degli atti processuali emergono nitidamente tutte le condizioni per pronunciare la separazione personale dei coniugi, essendo evidente la intollerabile prosecuzione della convivenza.
La mancanza di ogni comunione spirituale tra le parti si è manifestata nelle dichiarazioni rese dalla ricorrente in sede di comparizione innanzi al Giudice
designato, non smentite da acquisizioni di segno contrario;
l'impossibilità di una riconciliazione si ricava, oltre che dall'esito negativo del tentativo già
esperito, dalla circostanza che i coniugi anche dopo l'udienza del 21.5.25
hanno continuato a vivere separati, e non risulta si siano riconciliati.
Va osservato che la nelle note di precisazione delle conclusioni non Pt_1
ha insistito specificamente nella domanda di addebito avanzata con il ricorso introduttivo, da intendersi dunque rinunciata;
in ogni caso, tale domanda sarebbe priva di adeguati riscontri probatori
Dall'unione sono nati tre figli, il 19.5.1997, il Per_1 Per_2
12.12.2002 e il 4.11.2015; i primi due sono maggiorenni, per cui non Per_3
devono essere adottati provvedimenti in ordine al loro affidamento ed alla loro collocazione.
4 Restano allora da esaminare le questioni concernenti: 1) il regime di affido del figlio;
2) l'assegno per il mantenimento dei figli;
3) Per_3
l'assegnazione del godimento casa coniugale familiare sita in Forchia alla Via
Montagnella n. 88; 4) l'assegno di mantenimento chiesto per sé dalla ricorrente ex art. 156 CC.
1. Il regime di affido del figlio . Per_3
La ricorrente ha chiesto che venga adottato il regime di affido esclusivo di alla madre, sostenendo che il sarebbe impossibilitato a Per_3 CP_1
svolgere il ruolo di genitore, considerato che lavora e vive in Africa per almeno dieci mesi all'anno, e pertanto non può occuparsi adeguatamente dei bisogni del ragazzo e prendere le decisioni riguardanti la sua crescita.
In particolare all'udienza di comparizione del 21.5.25 la ha Pt_1
dichiarato: “mio marito lavora all'estero da tre anni, è minatore, non so dove
sia di preciso, mio marito ogni tanto torna in Italia e viene a stare a casa;
l'ultima volta è venuto il 24.1.25, non so bene quando verrà perché non
comunica mai con anticipo quando viene a casa e, quindi, non saprei dire
quando trovarlo, con me non parla” .
Orbene, è stato ripetutamente affermato dalla Suprema Corte che alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse dei minori, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronunzia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa, ovvero manifesta carenza dell'altro genitore;
l'affidamento condiviso, inoltre, non può essere
5 precluso dalla conflittualità esistente tra i coniugi (cfr. tra le altre Cass.
19386/14; Cass. 21591/12; Cass. 16593/08).
E' stata acquisita, ai fini della valutazioni da compiere, la relazione dei Servizi
Sociali del Comune di Forchia.
In detta relazione è dato conto di quanto segue.
“(…)in data 19/06/2025, la scrivente convocava la sig.ra presso Pt_1
l'Ufficio dei Servizi Sociali di questo Comune, al fine di avere un colloquio
conoscitivo, raccogliere informazioni riguardanti la situazione familiare e
approfondire le motivazioni alla basa della richiesta di affido esclusivo del
minore . Durante il colloquio, la sig.ra , ha dichiarato di Per_3 Pt_1
essere separata dal marito da circa 5 anni, poiché il rapporto con
quest'ultimo si era reso abbastanza conflittuale. Allo stato attuale, stando a
quanto dichiarato, la sig.ra vive da sola con il figlio , mentre il sig. Per_3
svolge attività di minatore in Africa e torna poche volte all'anno. CP_1
Relativamente all'attuale rapporto con l'ex marito, la sig.ra ha Pt_1
riferito di mantenere rapporti civili, nel miglior interesse del figlio minore;
quando il sig. rientra in Italia, si trattiene presso l'abitazione CP_1
coniugale per trascorrere maggior tempo con il figlio. La sig.ra Pt_1
svolge lavori saltuari presso un ristorante o come addetta alle pulizie e viene
supportata da sua madre nella gestione del minore. Rispetto alle motivazioni
relative alla richiesta di affido esclusivo del figlio , la sig.ra ha riferito Per_3
di volere maggiore autonomia rispetto alla gestione dello stesso, considerato
che il marito non è presente in maniera permanente sul territorio. In data
26/06/2025 la scrivente ha effettuato una visita domiciliare presso
6 l'abitazione del nucleo;
in casa erano presenti la sig.ra e il minore Pt_1
. L'abitazione, ubicata in una zona periferica del Paese, è costituita Per_3
da un soggiorno, una cucina, due camere da letto e un bagno, la stessa è
apparsa adeguatamente arredata e in adeguate condizioni igieniche, dotata
di tutti i comfort utili al benessere del piccolo . In sede di colloquio, Per_3
il minore ha raccontato di essersi oramai abituato alla separazione dei
genitori; di sentire abitualmente sia il padre che i fratelli che vivono lontano
e con i quali ha un ottimo rapporto, è apparso sereno e curato nell'aspetto e
nell'igiene. Il minore sembrerebbe essere seguito adeguatamente dalla figura
materna; una volta a settimana va al doposcuola in modo da tenersi allenato
con lo studio e frequenta un centro estivo, oltre a coltivare la passione per il
calcio. Inoltre, ha comunicato di essere molto legato alla nonna Per_3
materna, con la quale trascorre parecchio tempo soprattutto quando la
mamma è impegnata con il lavoro. Relativamente alla figura del padre, la
scrivente ha provato a contattare telefonicamente il sig. in data CP_1
03/07/2025, 16/07/2025 e 21/07/2025 senza alcun riscontro;
da informazioni
acquisite il sig. svolge la sua attività lavorativa fuori Italia (…)” (cfr. CP_1
relazione depositata in data 26.5.25).
Ciò posto, è lecito affermare che l'affidamento condiviso pregiudichi l'interesse del minore, in quanto il essendosi trasferito in un lontano CP_1
Paese straniero, non può svolgere adeguatamente il ruolo di genitore e concorrere quotidianamente alle decisioni riguardanti la crescita del minore.
La Suprema Corte ha precisato sul punto che “posto che, in tema di
separazione giudiziale dei coniugi, può disporsi l'affido esclusivo dei figli
7 minori solo se il giudice ritenga, argomentando al riguardo, che quello
condiviso sia pregiudizievole per i figli stessi, è congruamente motivata, e
pertanto incensurabile in Cassazione, la pronuncia di merito che ha affidato
il figlio minore, adolescente, al padre in via esclusiva, in quanto la madre
vive ormai stabilmente in un lontano paese straniero e ha esercitato in modo
discontinuo il diritto di visita, venendo anche meno ai tre incontri minimi
all'anno previsti dalla consulenza tecnica d'ufficio, visite non surrogabili con
i pur frequenti contatti telefonici o a mezzo Skype” (cfr. Cass. n. 977/2017).
Va pertanto scelto per il regime di affido esclusivo alla madre, ex art. Per_3
337 quater CC.
Va rimarcato che, ai sensi della norma citata, il genitore non affidatario non viene privato di qualsiasi potestà genitoriale: in particolare, conserva il diritto-dovere di vedere i figli e di vigilare sulla loro istruzione ed educazione.
Tenuto conto dell'età di e delle sue esigenze, anche educative, nonché Per_3
della circostanza che il padre si trova per motivi di lavoro all'estero, possono essere stabilite le modalità di frequentazione con il genitore non affidatario ed i nonni paterni specificate in dispositivo.
E' opportuno comunque ricordare che il diritto di visita del padre non convivente va esercitato con una certa flessibilità ed elasticità: il buon senso e la responsabilità dei genitori devono evitare che il giudice sia costretto ad intervenire ripetutamente sul punto, ciò che, oltre ad essere fonte di inutili tensioni, certo non giova all'interesse della prole.
8
2. L'assegno per il mantenimento dei figli.
La ricorrente ha chiesto la corresponsione da parte del di un assegno a CP_1
titolo di concorso al mantenimento dei figli – maggiorenne ma Per_2
economicamente non autosufficiente - e quantificato nell'importo Per_3
complessivo di Euro 800,00 (euro 400,00 per figlio) mensili, oltre al 50%
delle spese straordinarie.
Il primogenito , per quanto dedotto, oltre che maggiorenne è anche Per_1
economicamente autosufficiente.
Va ricordato che, a mente dell'art. 316 bis CC, i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo;
l'art. 337 ter CC
stabilisce inoltre che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
al fine di realizzare il principio di proporzionalità occorre considerare: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Tra i criteri fondamentali per la quantificazione del contributo di mantenimento a favore della prole la legge attribuisce preminenza alle attuali esigenze del figlio, rapportate al concreto contesto sociale e patrimoniale dei genitori, e collegate ad un autonomo e compiuto sviluppo psicofisico, che, in ragione del trascorrere dell'età, può determinare, oltre ai bisogni alimentari e
9 abitativi, anche accresciute esigenze personali, di relazione, scolastiche,
sportive, sociali, ludiche ecc. (cfr. tra le altre Cass. n. 23630/2009).
In ordine alle condizioni economiche dei genitori, la all'udienza del Pt_1
21.5.25 ha dichiarato che il svolge l'attività di minatore in Africa, che CP_1
da tale attività lavorativa trae un guadagno di circa Euro 2.500,00 al mese, e che provvede a versare delle somme per i figli (in particolare, per la figlia
Euro 300,00 mensili, oltre alle somme per l'affitto della casa ove Per_2
vive a Pisa;
per il figlio circa Euro 200,00 mensili;
cfr. dichiarazioni Per_3
rese all'udienza del 21.5.25).
Non essendosi costituito in giudizio, non è stata depositata documentazione reddituale utile all'accertamento dell'effettiva condizione reddituale del resistente.
In ordine alla condizione economica della , all'udienza del 21.5.25 la Pt_1
ricorrente ha dichiarato di svolgere lavori precari di pulizia dai quali riesce a trarre un guadagno mensile di circa Euro 600/700,00, e che è aiutata economicamente anche dalla madre.
E' stata prodotta una autocertificazione nella quale è detto che la è in Pt_1
stato di disoccupazione da almeno tre anni;
l'estratto del conto postepay evolution n. 5333.1711.2742.8494 attesta che al 1.10.25 il saldo contabile è
di Euro 412,76.
La ricorrente non sostiene oneri di locazione per l'alloggio in cui vive, di proprietà comune tra i coniugi.
Ciò posto, considerata la disparità reddituale sussistente tra le parti, l'età e le attuali esigenze dei figli, appare congruo fissare l'assegno dovuto dal CP_1
10 per il mantenimento dei figli e , anche in considerazione Per_2 Per_3
delle somme finora versate, nell'importo complessivo di Euro 600,00 (Euro
300,00 ciascuno), da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di ottobre 2024, successivo al deposito del ricorso, oltre al 50% delle spese straordinarie di natura sanitaria, scolastica e ricreativa da sostenere per i medesimi figli, previamente concordate e debitamente documentate, per la cui disciplina si rinvia al protocollo sottoscritto con il
COA presso questo Tribunale.
Non è dato adottare provvedimenti in ordine all'assegno unico e universale,
che in ragione del regime di affido esclusivo riguardante il figlio minore, può
essere richiesto e riscosso interamente dalla ricorrente.
3. L'assegnazione del godimento casa coniugale.
Il godimento della casa familiare, in comproprietà tra i coniugi, sita in Forchia
alla Via Montagnella n. 88, in ossequio ai canoni dettati dall'art. 337 sexies
CC, va assegnata alla . Pt_1
Da tale abitazione, per quanto emerso, il si è già allontanato. CP_1
4. L'assegno di mantenimento chiesto per sé dalla ricorrente ex art.
156 CC.
La ha chiesto un assegno di mantenimento per sé, di importo non Pt_1
inferiore ad Euro 200,00 mensili, sul presupposto della sua attuale situazione di disoccupazione e della sproporzione esistente con i redditi del marito.
Giova sul punto ricordare che con la separazione personale il vincolo matrimoniale non viene sciolto, bensì sospeso in maniera transitoria in attesa di una eventuale sentenza di divorzio;
lo status giuridico di coniuge, infatti,
11 rimane inalterato e, di conseguenza, rimane attivo il dovere di assistenza materiale dei coniugi ed in particolare del coniuge che non ha adeguati redditi propri in grado di consentirgli di mantenere, quantomeno, lo stesso tenore di vita adottato in costanza di matrimonio.
La determinazione dell'assegno è, quindi, strettamente connessa all'individuazione del coniuge che risulta economicamente svantaggiato, in modo tale da riequilibrare le reali capacità economiche della coppia separata.
Ciò posto, alla luce degli elementi valutativi prima riassunti - tra cui l'assegnazione alla moglie del godimento della casa familiare di proprietà di entrambi i coniugi e l'entità dell'assegno per il mantenimento dei figli posto a carico del resistente, considerato altresì che la ricorrente ha dichiarato di riuscire a guadagnare, ancorché in maniera non continuativa, dalla sua attività
lavorativa la somma di Euro 600/700,00 mensili, e che in ogni caso, per l'età
non ancora avanzata e l'assenza di impedimenti di tipo sanitario può
utilmente inserirsi nel mercato del lavoro - appare congruo prevedere a carico del l'obbligo di corrispondere in favore della l'assegno di CP_1 Pt_1
mantenimento nella misura di Euro 150,00 mensili, oltre rivalutazione secondo indici Istat, a decorrere dal mese di ottobre 2024, da versare entro il giorno 5 di ciascun mese.
Attesa la natura e l'esito della vertenza, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di con l'intervento Parte_1 CP_1
12 del P.M. presso questo Tribunale, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato ad CP_1
Arienzo il 2.5.1971, e nata a [...] a Parte_1
Cancello il 16.8.1974, uniti in matrimonio il 04.08.1996 in San Felice a
Cancello, (atto n. 45, Parte II, serie A, dell'anno 1996 del Comune di San
Felice a Cancello);
2. dispone l'affido esclusivo ai sensi dell'art. 337 quater CC del figlio minore alla madre;
Per_3
3. il padre ed i nonni paterni potranno vedere e tenere con sé il minore tutte le volte che questi ne faccia richiesta, compatibilmente con i suoi obblighi educativi, previa disponibilità del genitore non affidatario o dei nonni, che dovranno farsi carico di prelevarlo dalla sua abitazione e di riaccompagnarlo al termine della visita;
in ogni caso, quando il padre non si trova all'estero per motivi di lavoro: a) due giorni infrasettimanali - il martedì ed il giovedì, salvo diverso accordo tra i coniugi - dalle ore 16,00
sino alle ore 21,00; b) a settimane alterne, dalle ore 16,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica, avendo cura di prelevarli e riaccompagnarli all'abitazione della madre c) ad anni alterni i giorni 24, 25 e 26 dicembre e 31 dicembre, 1 e 2 gennaio di ciascun anno, nonché, sempre ad anni alterni, i giorni di Sabato Santo, Pasqua e Lunedì in Albis;
d) nel periodo estivo per 15 giorni anche non continuativi, concordando tale periodo con il coniuge collocatario entro il 30 giugno di ogni anno;
quando il padre si trova all'estero potrà comunicare con il minore mediante mezzi di
13 collegamento a distanza per una durata giornaliera non superiore ad un'ora;
4. attribuisce il godimento della casa familiare sita in Forchia alla Via
Montagnella n. 88 ad Parte_1
5. pone a carico di l'obbligo di corrispondere un assegno CP_1
di complessivi Euro 600,00 (Euro 300,00 ciascuno) per il mantenimento dei figli – maggiorenne ma economicamente non Per_2
autosufficiente – e , da versare entro il giorno 5 di ogni mese alla Per_3
Affinita, automaticamente adeguati, di anno in anno, all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai,
con decorrenza dal mese di ottobre 2024, oltre l'obbligo di concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere per i suddetti figli, come da protocollo sottoscritto con il COA presso questo Tribunale,
cui si rinvia.
6. pone a carico di l'obbligo di corrispondere un assegno CP_1
mensile di Euro 150,00 per il mantenimento della moglie
[...]
priva di adeguati redditi propri, da versare alla ricorrente Parte_1
entro il giorno 5 di ciascun mese, automaticamente adeguati, di anno in anno, all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operari, a decorrere dal mese di ottobre 2024;
7. compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 20.10.25.
IL PRESIDENTE Est.
(dr. Ennio RICCI)
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