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Sentenza 14 novembre 2024
Sentenza 14 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/11/2024, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 7196/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Arianna D'Addabbo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7196/2024 avente ad oggetto separazione consensuale e divorzio su ricorso congiunto
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 OTTOLINA ILARIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA BELFIORE 1 BOLOGNApresso il difensore avv. OTTOLINA ILARIA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2 COLOMBARI BARBARA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DON GIOVANNI MINZONI 17/5 44121 FERRARApresso il difensore avv. COLOMBARI BARBARA
Ricorrenti
Con l'intervento del PM - INTERVENUTO
CONCLUSIONI nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 07.06.2024 da
1) nato Milano (MI) il 26/05/1962 (C.F. ), Parte_2 C.F._2
residente a [...], professione professore universitario, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Barbara Colombari (C.F.
) del Foro di Ferrara ed elettivamente domiciliato presso lo studio di C.F._3 quest'ultima, in Ferrara, via Don Minzoni 17, int. 5; PEC
; Email_1
pagina 1 di 4 2) nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), residente a [...], professione insegnante C.F._1
di scuola secondaria di secondo grado, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Ilaria Ottolina (C.F. ) del Foro di Bologna ed elettivamente C.F._4 domiciliata presso lo studio di quest'ultima, in Bologna, via Belfiore 1; PEC
Email_2
CONCLUSIONI CONGIUNTE
e come rappresentati, assistiti e Parte_2 Parte_1
difesi,
CONCLUDONO perché l'On. Tribunale adito voglia omologare e prendere atto della separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1) il sig. verserà ai figli ed , a titolo di contributo al Parte_2 Per_1 Per_2
mantenimento la somma di 800,00 (€ 400,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata direttamente ai medesimi a partire dalla data di sottoscrizione dell'accordo e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
2) Le spese extra assegno relative ai figli ed , come di seguito individuate (in modo Per_1 Per_2
esemplificativo e non esaustivo), verranno sopportate per il 70% dal signor Parte_2
e per il 30% dalla signora
[...] Parte_1
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche
prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche
e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese per l'istruzione universitaria (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiali di corredo;
e) fondo cassa;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno);
- spese per l'istruzione universitaria (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)
universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) corsi di recupero e lezioni private;
c) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; d) alloggio connesso agli studi universitari. pagina 2 di 4 3) la casa familiare sita in Bologna, via Antonio Pacinotti 9, verrà venduta al miglior offerente ad un prezzo concordato compreso tra € 410.000,00 ed € 450.000,00, che verrà suddivisa al 50% tra i coniugi, previa estinzione del mutuo residuo;
4) i valori mobiliari verranno liquidati al netto degli oneri su di essi incombenti;
5) tutte le somme così ricavate verranno suddivise tra le parti in ragione del 50% ciascuno, estinte tutte le obbligazioni ancora in corso;
6) il bene mobile registrato verrà assegnato ad una delle parti sulla scorta dei conteggi di cui alla separata scrittura privata (di cui al successivo punto 7);
7) i beni più sopra elencati, nonché tutti gli ulteriori beni facenti parte del pregresso regime di comunione tra i coniugi, vengono divisi e/o attribuiti con scrittura privata separata, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di EZ (RM) di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza e alle altre incombenze di legge.
FATTO
Con ricorso depositato in data 07.06.2024, i sig.ri e Parte_2 [...] chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, Parte_1 emettersi sentenza di omologa e presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premetttendo di avere contratto matrimonio in EZ (RM) il 30/09/1995, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di EZ (RM), Atto n. 27, Parte 1, anno 1995.
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicché, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il Giudice Relatore, previa conferma della definitiva impossibilità di riconciliazione ottenuta all'udienza del 31-10-2024, celebrata mediante scambio di note scritte, tratteneva la causa in decisione, sentito il Pubblico Ministero.
DIRITTO
Le condizioni di separazione tra i coniugi concordate consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra loro cessata la comunione materiale e spirituale.
Il ricorso è, infatti, sottoscritto (anche) dalle parti, contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e patrimoniali.
Le parti si sono valse della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse della prole, peraltro maggiorenne, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione.
PQM
il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_2 [...]
alle condizioni già esposte in premessa che si intendono qui integralmente Parte_1
richiamate.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge (le parti hanno contratto matrimonio a EZ (RM) il 30/09/1995, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di EZ (RM), Atto n. 27, Parte 1, anno 1995).
Spese compensate.
Così deciso in Bologna il 31-10-2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Arianna D'Addabbo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7196/2024 avente ad oggetto separazione consensuale e divorzio su ricorso congiunto
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 OTTOLINA ILARIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA BELFIORE 1 BOLOGNApresso il difensore avv. OTTOLINA ILARIA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2 COLOMBARI BARBARA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DON GIOVANNI MINZONI 17/5 44121 FERRARApresso il difensore avv. COLOMBARI BARBARA
Ricorrenti
Con l'intervento del PM - INTERVENUTO
CONCLUSIONI nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 07.06.2024 da
1) nato Milano (MI) il 26/05/1962 (C.F. ), Parte_2 C.F._2
residente a [...], professione professore universitario, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Barbara Colombari (C.F.
) del Foro di Ferrara ed elettivamente domiciliato presso lo studio di C.F._3 quest'ultima, in Ferrara, via Don Minzoni 17, int. 5; PEC
; Email_1
pagina 1 di 4 2) nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), residente a [...], professione insegnante C.F._1
di scuola secondaria di secondo grado, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Ilaria Ottolina (C.F. ) del Foro di Bologna ed elettivamente C.F._4 domiciliata presso lo studio di quest'ultima, in Bologna, via Belfiore 1; PEC
Email_2
CONCLUSIONI CONGIUNTE
e come rappresentati, assistiti e Parte_2 Parte_1
difesi,
CONCLUDONO perché l'On. Tribunale adito voglia omologare e prendere atto della separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1) il sig. verserà ai figli ed , a titolo di contributo al Parte_2 Per_1 Per_2
mantenimento la somma di 800,00 (€ 400,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata direttamente ai medesimi a partire dalla data di sottoscrizione dell'accordo e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
2) Le spese extra assegno relative ai figli ed , come di seguito individuate (in modo Per_1 Per_2
esemplificativo e non esaustivo), verranno sopportate per il 70% dal signor Parte_2
e per il 30% dalla signora
[...] Parte_1
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche
prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche
e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese per l'istruzione universitaria (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiali di corredo;
e) fondo cassa;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno);
- spese per l'istruzione universitaria (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)
universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) corsi di recupero e lezioni private;
c) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; d) alloggio connesso agli studi universitari. pagina 2 di 4 3) la casa familiare sita in Bologna, via Antonio Pacinotti 9, verrà venduta al miglior offerente ad un prezzo concordato compreso tra € 410.000,00 ed € 450.000,00, che verrà suddivisa al 50% tra i coniugi, previa estinzione del mutuo residuo;
4) i valori mobiliari verranno liquidati al netto degli oneri su di essi incombenti;
5) tutte le somme così ricavate verranno suddivise tra le parti in ragione del 50% ciascuno, estinte tutte le obbligazioni ancora in corso;
6) il bene mobile registrato verrà assegnato ad una delle parti sulla scorta dei conteggi di cui alla separata scrittura privata (di cui al successivo punto 7);
7) i beni più sopra elencati, nonché tutti gli ulteriori beni facenti parte del pregresso regime di comunione tra i coniugi, vengono divisi e/o attribuiti con scrittura privata separata, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di EZ (RM) di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza e alle altre incombenze di legge.
FATTO
Con ricorso depositato in data 07.06.2024, i sig.ri e Parte_2 [...] chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, Parte_1 emettersi sentenza di omologa e presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premetttendo di avere contratto matrimonio in EZ (RM) il 30/09/1995, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di EZ (RM), Atto n. 27, Parte 1, anno 1995.
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicché, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il Giudice Relatore, previa conferma della definitiva impossibilità di riconciliazione ottenuta all'udienza del 31-10-2024, celebrata mediante scambio di note scritte, tratteneva la causa in decisione, sentito il Pubblico Ministero.
DIRITTO
Le condizioni di separazione tra i coniugi concordate consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra loro cessata la comunione materiale e spirituale.
Il ricorso è, infatti, sottoscritto (anche) dalle parti, contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e patrimoniali.
Le parti si sono valse della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse della prole, peraltro maggiorenne, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione.
PQM
il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_2 [...]
alle condizioni già esposte in premessa che si intendono qui integralmente Parte_1
richiamate.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge (le parti hanno contratto matrimonio a EZ (RM) il 30/09/1995, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di EZ (RM), Atto n. 27, Parte 1, anno 1995).
Spese compensate.
Così deciso in Bologna il 31-10-2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Bruno Perla
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